Settore vinicolo - Finanziamenti pubblici e contributi comunitari - Incentivi all'agricoltura finanziati da fondi comunitari e regionali - Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" - Vincoli di destinazione, inalienabilità e uso - Violazione - Effetti - Società - Operazioni straordinarie - Fusione per incorporazione - Effetti sul patrimonio - Trasferimento di beni finanziati - Mancanza di preventiva autorizzazione amministrativa - Revoca del contributo - Beni acquisiti e opere realizzate (quali superfici vitate e impianti di irrigazione annessi) sottoposti a stringenti vincoli di inalienabilità, uso e destinazione - Transito della proprietà e della conduzione dei compendi vitivinicoli agevolati in capo alla società incorporante, avvenuto in pendenza del periodo vincolante e in assenza della prescritta autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità amministrativa competente, configurante una violazione dei vincoli di legge tale da legittimare la totale revoca dei contributi pubblici erogati.
SENTENZA
n. 5307/2026 pubbl. 30/06/2026
(Giudice: dott.ssa Pierangela Congiu)
nella causa iscritta al n. 4340/2025 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione all’udienza del 05/03/2026
TRA
Parte_1 (...), elett.te dom.to/a in VIA AL DUOMO 5 43121 PARMA presso lo studio dell’Avv. CORTESI ALFREDO, (...) dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura allegata all’atto di citazione
- ATTRICE
E
Controparte_1, (...), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Puliatti (...) e Claudia Menini (...), entrambi dell'Avvocatura della Regione Emilia-Romagna, elettivamente domiciliata presso la medesima Avvocatura in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 - Bologna, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo.
Conclusioni:
PARTE ATTRICE
“Voglia il Tribunale Ill.mo in persona del Giudice Unico designato, contrariis reiectis, previe le più opportune declaratorie del caso e di legge disporre l’annullamento e/o la nullità e/o l’inefficacia delladeterminazione n.3951 del 26.02.2025 disponendo quindi che nulla è dovuto in restituzione ad CP_2 da parte di Parte_1 .
Rigettare le opposte eccezioni e domande in quanto infondate in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e compensi del grado oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
PARTE CONVENUTA
Voglia l’Ill.mo Tribunale adìto rigettare tutte le domande di parte attrice perché infondate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti e i verbali di causa quanto allo svolgimento del processo, in conformità al disposto dell’art. 132, n. 4, c.p.c., come modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
2. Le domande attoree sono infondate e vanno rigettate per i motivi di seguito esposti.
3. Dall’istruttoria è emerso quanto segue.
3.1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione del Programma nazionale di sostegno nel settore vitivinicolo 2019-2023, ha disciplinato la Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”, prevista dall’art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013, con deliberazioni della Giunta regionale n. 770 del 21 maggio 2018, per la campagna 2018/2019, e n. 289 del 2 aprile 2020, per la campagna 2020/2021 (docc. 1 e 2 convenuta).
La misura mira a rafforzare la competitività dei produttori vitivinicoli mediante un contributo comunitario pari al 50% dei costi sostenuti per gli interventi ammessi.
Il procedimento si articola nella presentazione della domanda di sostegno tramite SIAG, nell’istruttoria demandata ai Settori Agricoltura, CP_3 e CP_4 competenti, nell’approvazione dell’elenco unico regionale delle domande ammissibili e nell’adozione dei provvedimenti di concessione.
Ultimati gli interventi, il beneficiario presenta domanda di saldo tramite SIAG; i Settori competenti istruiscono la domanda, adottano gli atti di liquidazione e li trasmettono ad CP_2 , cui spetta l’erogazione dell’aiuto.
Sono previsti controlli amministrativi sulle domande e controlli in loco, sia prima dell’esecuzione dei lavori sia, a campione, nel periodo vincolativo post-pagamento.
3.2. Con riferimento agli avvisi pubblici sopra richiamati, risulta che la società agricola Parte_2 abbia presentato le domande di aiuto n. 5101269, relativa alla campagna 2018/2019, e n. 5198807, relativa alla campagna 2020/2021.
A seguito della concessione dei contributi, l’impresa ha eseguito gli interventi ammessi e, all’esito dei lavori, ha presentato le corrispondenti domande di saldo. Le istruttorie svolte dal [...]Controparte_5 , Controparte_6 , si sono concluse con la liquidazione dei seguenti importi: euro 4.673,64, per la realizzazione di un vigneto di mq 5.372 con annesso impianto di irrigazione sui terreni censiti al NCT del Comune di Traversetolo, foglio 5, particella 59, interventi verificati in loco in data 9 luglio 2019, in relazione alla domanda di saldo del contributo id. n. 5133679 del 10 giugno 2019; euro 6.762,92, per la realizzazione di un vigneto di mq 7.351 con annesso impianto di irrigazione sui terreni censiti al NCT del Comune di Traversetolo, foglio 5, particella 59, interventi verificati in loco in data 15 luglio 2021, in relazione alla domanda di saldo del contributo id. n. 5307453 dell’8 giugno 2021.
3.3. In data 12 febbraio 2024, gli interventi realizzati con il finanziamento relativo alla campagna 2018/2019 sono stati estratti a campione, a seguito di sorteggio disposto dall’Organismo pagatore CP_2 , ai fini del controllo ex post sul rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa regionale.
Le verifiche amministrative espletate in tale sede hanno evidenziato la violazione dei vincoli previsti dalla L.R. n. 15/2021, essendo emerso che l’impresa beneficiaria era stata incorporata nella società Parte_1 , con effetto dal 1° settembre 2022, in forza di atto di fusione del 2 agosto 2022 (visure camerali, docc. 3 e 4 convenuta; atto di fusione, doc. 5 convenuta).
Per effetto della predetta operazione societaria, i vigneti per i quali la società agricola Pt_2[...] aveva percepito contributi pubblici sono transitati nella proprietà e nella conduzione di un diverso soggetto giuridico, senza che fosse stata previamente presentata all’Amministrazione alcuna richiesta di autorizzazione alla cessione, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 10 della L.R. n. 15/2021.
La cessione dei beni finanziati, intervenuta in pendenza dei vincoli previsti dalla L.R. n. 15/2021 e in assenza della prescritta autorizzazione preventiva, ha determinato, ai sensi dell’art. 9, comma 3, della medesima legge regionale, la revoca dei contributi liquidati sulle domande di pagamento n. 5133679, per la campagna 2018/2019, e n. 5307453, per la campagna 2020/2021, nonché il conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite, pari, rispettivamente, ad euro 4.673,64 ed euro 6.762,92, oltre interessi al tasso legale maggiorato di due punti a titolo di sanzione amministrativa.
3.4. All’esito dell’attività istruttoria svolta in sede di controllo ex post, l’ Controparte_7[...] comunitari Controparte_8 , di seguito anche CP_9 con note del 16 settembre 2024 e del 16 ottobre 2024 (docc. 6.A e 6.B), ha comunicato alla società Parte_1 incorporante dell’originaria beneficiaria società agricola Parte_2 , l’avvio del procedimento di revoca dei contributi liquidati, con contestuale prospettazione dell’obbligo restitutorio.
3.5. La società incorporante ha presentato memorie difensive con note del 2 ottobre 2024 e del 12 novembre 2024 (docc. 7.A e 7.B), deducendo, in sintesi: a) l’applicabilità alla fattispecie della L.R. n. 15/1997, e non della sopravvenuta L.R. n. 15/2021, con conseguente violazione del divieto di irretroattività, come desumibile dalle disposizioni preliminari al codice civile e dalla giurisprudenza costituzionale ed eurounitaria; b) la legittimità dell’operazione societaria anche in assenza di autorizzazione preventiva, sul rilievo che la fusione per incorporazione non implicherebbe alcuna “cessione” di beni; c) in ogni caso, la necessità di intendere la cessione rilevante ai sensi della L.R. n. 15/2021 come cessione a titolo oneroso, con conseguente estraneità alla fattispecie dell’operazione di fusione, asseritamente connotata da neutralità ai sensi dell’art. 172 TUIR.
3.6. Esaminate le controdeduzioni dell’impresa, il CP_9 ha adottato la determinazione n. 3951 del 26 febbraio 2025 (doc. 8), con la quale ha disposto la revoca totale dei contributi liquidati e il recupero delle somme erogate, oltre interessi al tasso legale maggiorato di due punti a titolo di sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 9, comma 3, della L.R. n. 15/2021.
Nel provvedimento di revoca l’Amministrazione, confermando l’impostazione già esposta nelle comunicazioni di avvio del procedimento, ha ribadito l’inquadramento normativo della fattispecie.
Se ne richiamano, di seguito, i passaggi essenziali:
“Atteso che i predetti vigneti, con annesso impianto di irrigazione, per quanto rileva ai fini e per gli effetti del presente provvedimento, erano soggetti ai vincoli di inalienabilità, di destinazione e di uso previsti dall’art. 10 della legge regionale n. 15/2021, ed in particolare: … omissis …
Evidenziato, infatti che la legge regionale n. 15/2021 stabilisce vincoli di stabilità sui beni oggetto di contributo pubblico, la cui violazione comporta la revoca del contributo medesimo; al riguardo, l’art. 10 “Vincoli di destinazione d’uso” della predetta legge regionale n. 15/2021 dispone quanto segue: … omissis …
Dato atto che:
- in data 12 febbraio 2024, gli interventi realizzati con il finanziamento a valere sulla campagna 2018-2019 sono stati estratti a campione, a seguito di sorteggio disposto dall’Organismo pagatore CP_2 per il controllo ex post in ordine al mantenimento dei vincoli di inalienabilità, di destinazione e di uso, di cui al citato art. 10 della legge regionale n. 15/2021;
- le verifiche amministrative hanno evidenziato l’avvenuta violazione dei predetti vincoli;
- in particolare, la “ Parte_3 ”, beneficiaria dei contributi indicati ai precedenti capoversi, è stata oggetto di fusione per incorporazione nella società “ Parte_1[...] ” (C.F./P.IVA P.IVA_1 ) a far data dal 1° settembre 2022, come da atto di fusione del 2 agosto 2022;
- in conseguenza di tale operazione societaria, i vigneti per i quali la “ Parte_3[...] ” ha percepito contributi pubblici sono passati in proprietà e in conduzione ad un
diverso soggetto giuridico;
- all’Amministrazione non è pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione né al mutamento della destinazione e dell’uso dei vigneti né alla loro cessione, secondo quanto previsto, rispettivamente, al comma 2 e al comma 3 del più volte citato art. 10 della legge regionale n. 15/2021;
Rilevato che:
- la cessione dei beni finanziati, avvenuta in vigenza dei vincoli di inalienabilità, destinazione e uso ed in assenza di preventiva autorizzazione, viola l’art. 10 della legge regionale n. 15/2021;
- a norma dell’art. 9, comma 3, della legge regionale n. 15/2021, l’inadempimento accertato, in sede di controllo ex post, determina la revoca dei contributi liquidati a valere sulle domande di pagamento n. 5133679 (campagna 2018/2019) e n. 5307453 (campagna 2020/2021) e il conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite, pari rispettivamente ad euro 4.673,64 e ad euro 6.762,92, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di due punti a titolo di sanzione amministrativa; … omissis …
Ritenuto, esaminate le memorie e i documenti prodotti dalla società “ Parte_1 , che gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche addotti da quest’ultima in sede di contradditorio procedimentale non risultino accoglibili per le motivazioni già espresse nelle proprie comunicazioni di avvio del procedimento, nonché per le seguenti ulteriori ragioni: …”.
Nel medesimo provvedimento l’Amministrazione ha altresì esaminato e disatteso le deduzioni dell’impresa concernenti, da un lato, l’asserita applicazione retroattiva della L.R. n. 15/2021 [sub lettera A), pagg. 6-13] e, dall’altro, la qualificazione giuridica dell’operazione societaria posta in essere [sub lettera B), pagg. 13-14].
4. Parte_1 , quale società incorporante la Parte_3 , ha convenuto in giudizio la Regione Emilia-Romagna al fine di ottenere l’annullamento ovvero la declaratoria di nullità o inefficacia della determinazione n. 3951 del 26 febbraio 2025, sulla base delle argomentazioni già svolte in sede procedimentale.
La Regione Emilia-Romagna si è costituita, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.
La causa è stata istruita con produzione documentale.
***
5. Deve preliminarmente affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e di legittimità, appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie aventi ad oggetto la ripetizione di contributi pubblici già concessi ed erogati, quando l’Amministrazione agisca sul presupposto dell’inadempimento del beneficiario agli obblighi assunti o alle condizioni previste dal bando.
In tali ipotesi, l’atto amministrativo, ancorché formalmente qualificato come revoca o decadenza, non costituisce esercizio di potere autoritativo discrezionale incidente sull’originaria attribuzione del beneficio, ma espressione di una posizione paritetica correlata all’accertamento dell’inadempimento e alla conseguente pretesa restitutoria.
Tale principio è stato ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 29 gennaio 2014, con richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e alla precedente Adunanza Plenaria n. 17 del 29 luglio 2013, ed è stato successivamente confermato da plurime pronunce del Consiglio di Stato.
Nel caso di specie, la determinazione impugnata, pur formalmente denominata revoca, si fonda sull’asserito inadempimento di obblighi successivi alla concessione del contributo, derivanti dalla normativa regionale e dalla lex specialis di bando. Ne consegue che la posizione fatta valere ha consistenza di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
6. Quanto all’inquadramento normativo della fattispecie, va osservato che la L.R. n. 15 del 1997, recante “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34”, vigente all’epoca dell’adozione dei bandi e successivamente abrogata, disponeva, all’art. 19, rubricato “Vincoli di destinazione”, quanto segue.
“1. I beni acquisiti e le opere realizzate mediante contributi pubblici sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene. Il vincolo decorre dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, a prescindere dalla data del successivo accertamento amministrativo. 2. L’amministrazione concedente può, su richiesta del beneficiario, autorizzare la dismissione o il mutamento di destinazione dei beni oggetto di contributo prima della scadenza del vincolo, a condizione che le finalità per le quali furono concesse le agevolazioni siano, almeno parzialmente, perseguite. In tal caso le agevolazioni sono ridotte in proporzione al periodo per il quale i beni non sono stati destinati all’uso previsto”.
Il mancato rispetto del vincolo di destinazione, tanto sub specie di dismissione quanto sub specie di mutamento di destinazione - salva l’eventuale autorizzazione dell’Amministrazione alle condizioni previste dalla norma - comporta la revoca del finanziamento concesso.
La L.R. n. 15/1997 è stata quindi sostituita dalla L.R. n. 15 del 2021, il cui art. 10, rubricato “Vincoli di destinazione e d’uso”, dispone quanto segue. “1. I beni acquisiti e le opere realizzate mediante contributi pubblici sono inalienabili e soggetti a vincolo di destinazione di durata quinquennale per ogni bene. Il vincolo decorre dalla data di pagamento a saldo dei contributi.
2. La CP_1 può, su richiesta del beneficiario, autorizzare la dismissione o il mutamento di destinazione e di uso dei beni e delle opere oggetto di contributo prima della scadenza del vincolo, a condizione che le finalità per le quali furono concesse le agevolazioni siano, almeno parzialmente, perseguite. In tal caso le agevolazioni sono ridotte in proporzione al periodo residuo per il quale i beni e le opere non sono stati destinati alla destinazione e uso previsto.
3. La cessione di beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento, ancorché soggetti a vincolo di destinazione, nell’ambito di operazioni societarie di fusione, incorporazione, scissione, cessione di rami d’azienda o per decesso del titolare dell’impresa individuale, può essere autorizzata dalla CP_1 a favore di imprese che si impegnino ad osservare gli obblighi in capo al beneficiario nel rispetto del vincolo di destinazione e uso per tutto il periodo residuo, sempre che tale operazione non comporti un indebito vantaggio che verrà calcolato tenendo a riferimento il valore di cessione del bene da cui verrà scomputato l’aiuto erogato. In assenza di autorizzazione preventiva si procederà alla revoca dei contributi concessi secondo le modalità di cui all’articolo 9.
4. Ogni altra forma di cessione o conferimento collegata alla cessazione dell’impresa comporta la revoca dei contributi concessi secondo le modalità di cui all’articolo 9.
5. Qualora la normativa comunitaria relativa all’attuazione di programmi, piani o misure cofinanziate dall’Unione Europea definisca vincoli di destinazione e di uso di durata o modalità di applicazione diversi da quelli definiti ai commi 1, 2, 3 e 4, ai beneficiari degli interventi verrà applicata la normativa unionale e per quanto compatibile la disciplina del presente articolo”.
L’art. 16, rubricato “Disposizioni transitorie e finali”, della L.R. n. 15/2021 prevede, al primo comma, che: “I procedimenti amministrativi di revoca delle provvidenze attivati in vigenza della legge regionale n. 15 del 1997 sono conclusi secondo le disposizioni in essa previste”. Ne consegue, a contrario, che la normativa sopravvenuta è applicabile ai procedimenti amministrativi di revoca attivati nella sua vigenza, a prescindere dal momento in cui i vincoli di destinazione si siano perfezionati.
La stessa lex specialis dei due bandi prevede, rispettivamente al paragrafo 20 del bando di cui alla deliberazione n. 770/2018 e al paragrafo 18 del bando di cui alla deliberazione n. 289/2020, uno specifico regime vincolistico aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla normativa regionale, il cui mancato rispetto è parimenti sanzionato con la revoca del finanziamento concesso.
In particolare, i bandi prevedono che: “Le superfici impiantate (sia vigneti che impianti irrigui) che beneficiano del contributo concesso in base alle presenti disposizioni, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati previsti dalla normativa vigente, sono soggette ai seguenti vincoli:
a) la destinazione produttiva non può essere variata per almeno 10 anni decorrenti dalla data di accertamento di regolare esecuzione dei lavori; tali superfici non possono, pertanto, né essere estirpate né subire modifiche al vitigno, sesto di impianto (o numero di ceppi) e forma di allevamento per almeno 10 anni decorrenti dalla data di accertamento dei lavori;
b) devono rispettare i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 91 a 94 del Regolamento (UE) n. 1306/2013”.
7. Nel merito, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
7.1. Anche ai sensi della normativa sopravvenuta, il mancato rispetto del vincolo di destinazione, tanto sub specie di dismissione quanto sub specie di mutamento di destinazione, salva l’eventuale autorizzazione dell’Amministrazione alle condizioni previste, comporta la revoca del finanziamento concesso.
Per quanto rileva nella presente controversia, il regime vincolistico previsto dalla normativa regionale sopravvenuta risulta più favorevole al beneficiario del contributo sotto un duplice profilo.
In primo luogo, il vincolo di destinazione dei beni acquisiti e delle opere realizzate mediante contributi pubblici è stabilito in cinque anni sia per i beni mobili sia per i beni immobili, mentre nella normativa previgente era fissato in dieci anni per i beni immobili.
In secondo luogo, tanto nella normativa previgente quanto in quella sopravvenuta, la dismissione o il mutamento di destinazione dei beni oggetto di contributo sono, in pendenza del vincolo, di regola vietati. Prima della scadenza del vincolo, tali operazioni possono essere autorizzate dall’Amministrazione concedente, su richiesta del beneficiario, “a condizione che le finalità per le quali furono concesse le agevolazioni siano, almeno parzialmente, perseguite”.
Solo nella normativa sopravvenuta è inoltre prevista, al comma 3 dell’art. 10, la possibilità che l’Amministrazione autorizzi, in pendenza del vincolo, la cessione dei beni mobili e immobili oggetto di finanziamento “nell’ambito di operazioni societarie di fusione, incorporazione, scissione, cessione di rami d’azienda o per decesso del titolare dell’impresa individuale”, a favore di imprese che si impegnino a osservare gli obblighi gravanti sul beneficiario per tutto il periodo residuo, sempre che l’operazione non comporti un indebito vantaggio.
7.2. La società attrice deduce, in primo luogo, che l’operazione di fusione per incorporazione sarebbe stata consentita nel vigore della L.R. n. 15 del 1997 e che l’applicazione della L.R. n. 15 del 2021 avrebbe determinato un’indebita applicazione retroattiva di vincoli sopravvenuti.
La censura non è fondata.
L’applicazione della L.R. n. 15 del 2021 non integra retroattività in senso proprio, poiché la revoca è stata disposta all’esito di un procedimento avviato dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina e riferito a vincoli ancora pendenti.
Inoltre, come già evidenziato, il regime sopravvenuto non risulta deteriore per il beneficiario, prevedendo una durata quinquennale del vincolo per ogni bene e introducendo, al comma 3 dell’art. 10, una specifica possibilità di autorizzazione del trasferimento dei beni nell’ambito di operazioni societarie, purché il subentrante assuma gli obblighi residui e non si determini un indebito vantaggio.
Anche ove si ritenesse applicabile la L.R. n. 15 del 1997, la conclusione non muterebbe. L’art. 19, comma 2, di tale legge subordinava comunque la dismissione o il mutamento di destinazione dei beni oggetto di contributo alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione concedente.
Ne consegue che, tanto secondo la disciplina previgente quanto secondo quella sopravvenuta, il trasferimento dei vigneti finanziati, realizzato senza previa autorizzazione, integra violazione dei vincoli gravanti sui beni oggetto di contributo e legittima la revoca delle provvidenze erogate.
Il vincolo previsto dalla lex specialis dei bandi attiene, infatti, a un regime aggiuntivo e distinto rispetto a quello dettato dalla normativa regionale in tema di inalienabilità, destinazione e uso dei beni finanziati; esso non vale, pertanto, a escludere la necessità dell’autorizzazione richiesta dalla legge regionale per la dismissione o il trasferimento dei beni oggetto di contributo.
7.3. Parimenti infondata è la censura con cui parte attrice prospetta l’illegittimità della disciplina regionale, o comunque della sua applicazione, per asserito contrasto con la normativa sovranazionale.
La doglianza non individua uno specifico parametro eurounitario violato, né chiarisce in che modo la disciplina regionale si porrebbe al di fuori delle competenze dell’ente territoriale.
Deve invece osservarsi che la CP_1 può disciplinare, nell’ambito delle proprie competenze, le modalità di gestione, controllo e recupero delle provvidenze pubbliche in materia agricola, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea. In assenza di uno specifico contrasto con la normativa sovranazionale, non ricorre alcun presupposto per la disapplicazione invocata.
7.4. È infondata, infine, la censura secondo cui la fusione per incorporazione non integrerebbe una cessione o comunque un trasferimento rilevante dei beni finanziati, trattandosi di operazione fiscalmente neutrale ai sensi dell’art. 172 TUIR.
In primo luogo, dal tenore dell’art. 10, comma 3, della L.R. n. 15 del 2021 non si ricava alcuna limitazione della nozione di cessione alle sole ipotesi di trasferimento a titolo oneroso. La disposizione contempla espressamente le operazioni societarie di fusione, incorporazione, scissione e cessione di ramo d’azienda, subordinandone l’efficacia, ai fini del mantenimento del beneficio, alla preventiva autorizzazione regionale e all’assunzione degli obblighi residui da parte del soggetto subentrante.
In secondo luogo, la neutralità fiscale della fusione non esclude il rilievo civilistico e amministrativo del trasferimento patrimoniale che ne consegue. Per effetto della fusione per incorporazione, i beni appartenenti alla società incorporata confluiscono nel patrimonio della società incorporante; tale effetto è sufficiente a integrare il trasferimento rilevante ai fini della disciplina vincolistica sui beni finanziati con contributo pubblico.
Nel caso concreto, inoltre, il trasferimento è avvenuto in favore di una società holding, avente attività prevalente diversa da quella agricola, sicché l’autorizzazione preventiva assumeva specifica rilevanza ai fini della verifica della permanenza delle condizioni sostanziali del finanziamento e dell’assenza di indebiti vantaggi.
7.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’atto di revoca risulta fondato sull’accertata violazione dei vincoli gravanti sui beni oggetto di contributo, essendo mancata la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione al trasferimento conseguente alla fusione per incorporazione.
La domanda attorea deve, pertanto, essere rigettata.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, nei valori medi per tutte le fasi del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta le domande formulate da Parte_1 nei confronti della Controparte_1 in persona del Presidente pro tempore;
- condanna Parte_1 a pagare in favore della Controparte_1 in persona del Presidente pro tempore, le spese processuali, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge.
Bologna, 30 giugno 2026
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu