Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1398 della Commissione, del 25 giugno 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, di determinati organismi di controllo competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi ai fini delle importazioni di prodotti biologici nell’Unione.
(Regolamento (UE) 25/06/2026, n. 2026/1398, pubblicato in G.U.U.E. 26 giugno 2026, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 46, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione contiene l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 come competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi ai fini delle importazioni di prodotti biologici nell’Unione conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), di tale regolamento.
(2) L’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce i criteri che le autorità di controllo e gli organismi di controllo devono soddisfare per essere riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, di tale regolamento. Il regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione stabilisce gli obblighi procedurali che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono rispettare quando presentano alla Commissione la domanda di riconoscimento costituita da un fascicolo tecnico.
(3) La Commissione ha ricevuto ed esaminato, in conformità dell’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2021/1698, le domande di riconoscimento presentate dagli organismi di controllo «Baltic Testing India Private Limited», «KAYOS ULUSLARARASI SERTİFİKASYON VE DENETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ», «LETIS AUDIT & CERTIFICATION S.A.», «MS Agroland Services Private Limited», «VCERT QUALITY CERTIFICATION PRIVATE LIMITED», e «ZENITH CERTIFICATIONS PRIVATE LIMITED». Sulla base delle informazioni contenute nei fascicoli tecnici, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere, per una durata indeterminata, tali organismi di controllo per determinate categorie di prodotti in alcuni paesi terzi.
(4) La Commissione ha anche ricevuto ed esaminato, a norma dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2021/1698, le domande di estensione dell’ambito di applicazione del riconoscimento per alcune categorie di prodotti e per alcuni paesi terzi presentate dagli organismi di controllo «bio.inspecta AG», «Control Union Certifications B.V.», «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)», «IBD Certificações Ltda», «IMOcert Latinoamérica Ltda.», «IMO Control Private Limited», «INDOCERT», «Lacon Quality Certification Private Limited», «ONECERT INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED», e «Organizacion Internacional Agropecuaria S.A.». Sulla base delle informazioni contenute nei fascicoli tecnici, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere, per una durata indeterminata, tali organismi di controllo per le categorie di prodotti e i paesi terzi richiesti.
(5) La Commissione ha ricevuto le domande di «Bio Latina Certificadora» e «Southern Cross Certified Australia Pty Ltd» di riduzione del loro ambito di riconoscimento mediante l’eliminazione di alcuni paesi terzi, di alcune categorie di prodotti o di entrambi. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza l’ambito di applicazione del riconoscimento di tali organismi di controllo.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) 2021/1378 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN