Organo: Consiglio dell'Unione Europea, Parlamento europeo
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 20-05-2026
Numero provvedimento: 1392
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 26-06-2026

Regolamento (UE) 2026/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2026, relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento FRM).

(Regolamento (UE) 20/05/2026, n. 2026/1392, pubblicato in G.U.U.E. 26 giugno 2026, n. L)


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 1999/105/CE del Consiglio fissa le norme in materia di produzione a fini di commercializzazione e in materia di commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (forest reproductive material – FRM).

(2) Le foreste ricoprono circa il 45 % della superficie del territorio dell’Unione e assolvono un ruolo plurifunzionale di ordine sociale, economico, ambientale, ecologico e culturale. Tra le altre cose, le foreste svolgono una funzione fondamentale in veste di pozzo di assorbimento del carbonio nel contesto della politica di mitigazione dei cambiamenti climatici. Al fine di assolvere tali funzioni è essenziale disporre di FRM di qualità elevata, adattato al clima e diversificato, la cui identità sia stata accertata.

(3) Alla luce dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche, dell’aggiornamento delle norme e dei regolamenti dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), ossia del Sistema di certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale («Sistema OCSE per sementi e piante forestali»), delle nuove priorità politiche dell’Unione in relazione alla sostenibilità, all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla biodiversità e in particolare della comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo», nonché dell’esperienza acquisita durante l’attuazione della direttiva 1999/105/CE, tale direttiva dovrebbe essere sostituita da un atto nuovo. Per garantire un’applicazione uniforme delle nuove norme in tutta l’Unione, tale atto dovrebbe assumere la forma di un regolamento.

(4) L’obiettivo del Sistema OCSE per sementi e piante forestali è incoraggiare la produzione e l’utilizzazione di semi, parti di piante e piante che sono state raccolte, trasformate e commercializzate in modo da garantire una qualità e una disponibilità elevate di FRM. In considerazione dei lunghi cicli di crescita delle foreste, del costo degli impianti e della natura a lungo termine propria degli investimenti forestali, è essenziale che i silvicoltori ricevano informazioni pienamente affidabili sull’origine e sulle caratteristiche genetiche dell’FRM che utilizzano nei loro impianti. Il Sistema OCSE per sementi e piante forestali risponde a tale esigenza mediante la certificazione e la tracciabilità. Esso svolge un ruolo importante nell’aiutare le foreste del pianeta ad adattarsi alle mutevoli condizioni climatiche. L’accento è posto sulla garanzia di un’elevata diversità genetica all’interno delle specie e sulla conservazione della diversità delle specie, anche attraverso la diversificazione all’interno delle particelle forestali. Di conseguenza, il potenziale di adattamento delle foreste è mantenuto e migliorato per il futuro reimpianto di una superficie arborea («rimboschimento») e la creazione di foreste nuove («imboschimento»). Il rimboschimento può essere necessario in quanto parte di una gestione forestale sostenibile oppure quando parti di una foresta esistente sono state colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, malattie, focolai di organismi nocivi e altre catastrofi.

(5) Il Green Deal europeo stabilisce l’impegno della Commissione ad affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici e all’ambiente. Mira a trasformare l’economia dell’Unione per creare un futuro più sostenibile. Le norme dell’Unione in materia di produzione e commercializzazione di FRM devono essere in linea con il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il quadro dell’Unione per il conseguimento della neutralità climatica, e con le tre strategie di attuazione del Green Deal europeo, presentate nella comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita» («strategia dell’UE sulla biodiversità»), nella comunicazione della Commissione del 24 febbraio 2021 dal titolo «Plasmare un’Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici» («strategia di adattamento dell’UE») e nella comunicazione della Commissione del 16 luglio 2021 dal titolo «Nuova strategia dell’UE per le foreste per il 2030» («strategia dell’UE per le foreste»).

(6) Il regolamento (UE) 2021/1119 impone alle istituzioni pertinenti dell’Unione e agli Stati membri di garantire progressi costanti nel potenziamento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Uno degli obiettivi della nuova strategia di adattamento dell’UE è pertanto quello di accelerare la capacità dell’Unione di adattarsi ai cambiamenti climatici, anche modificando le norme in materia di FRM. Il diritto dell’Unione dovrebbe incoraggiare la produzione e la commercializzazione di FRM in tutta l’Unione.

(7) La strategia dell’UE per le foreste ha come obiettivi principali un imboschimento efficace e la conservazione e il ripristino delle foreste nell’Unione. Il perseguimento di questi obiettivi contribuirà ad aumentare l’assorbimento di CO2, ridurre l’impatto e l’estensione degli incendi boschivi e promuovere la bioeconomia, nel pieno rispetto dei principi ecologici che favoriscono la biodiversità. Per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza delle foreste è essenziale garantire il ripristino delle foreste e rafforzare la gestione forestale sostenibile. A tale riguardo, la strategia dell’UE per le foreste indica che l’adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici e la loro ricostituzione a seguito di un danno climatico richiederanno grandi quantità di FRM adeguato. Ciò implica sforzi per garantire e utilizzare in modo sostenibile le risorse genetiche forestali da cui dipende una silvicoltura più resiliente ai cambiamenti climatici. Sono inoltre necessari sforzi per aumentare la produzione e la disponibilità di tale FRM, per fornire informazioni migliori sulla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche specifiche dell’area in cui dovrebbe essere seminato o piantato e per migliorarne la produzione collaborativa e il trasferimento attraverso i confini nazionali all’interno dell’Unione.

(8) La strategia dell’UE sulla biodiversità mira a riportare la biodiversità dell’Unione sulla via della ripresa entro il 2030. In virtù di tale strategia, il diritto dell’Unione deve dare priorità alla conservazione della diversità delle specie e garantire un’elevata diversità genetica all’interno delle specie e dei lotti di FRM al fine di facilitare l’approvvigionamento di FRM di qualità elevata e geneticamente diversificato, la cui identità sia stata accertata, che sia adattato o adattabile alle condizioni climatiche attuali e a quelle previste. La conservazione e il miglioramento della biodiversità delle foreste, compresa la diversità genetica all’interno delle singole specie di alberi, rappresentano un elemento fondamentale ai fini della gestione forestale sostenibile e della conservazione delle risorse genetiche forestali, e quindi del sostegno all’adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici.

(9) Esiste una dimensione transfrontaliera a lungo termine dovuta al fatto che, secondo le previsioni, la migrazione verso nord delle zone di vegetazione, che è già stata osservata, dovrebbe accelerare significativamente nei prossimi decenni. Di conseguenza l’obbligo previsto dal presente regolamento di fornire informazioni sulle aree in cui l’FRM è adattato alle condizioni locali sarebbe estremamente utile per i silvicoltori. Le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di designare tali aree («aree di diffusione»).

(10) La direttiva 1999/105/CE definisce l’FRM in funzione della sua importanza a fini forestali nell’insieme dell’Unione o in una parte di essa, ma rimane vaga in merito alla definizione dei fini forestali stessi. Per motivi di chiarezza, l’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto elencare le finalità per le quali è importante utilizzare FRM di qualità elevata. L’FRM può essere prodotto per essere impiegato nell’imboschimento, nel rimboschimento, nella diversificazione all’interno di una particella forestale e altre piantagioni di alberi e nella semina diretta per uno o più dei fini seguenti: silvicoltura multifunzionale, produzione di legno, biomateriali, biomassa o altri prodotti forestali e conservazione delle risorse genetiche forestali.

(11) Tuttavia, l’agroforestazione dovrebbe essere esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento in quanto è considerata, insieme all’agricoltura di precisione, all’agricoltura biologica, all’agroecologia e al prato permanente a bassa intensità, una delle numerose pratiche agricole che contribuiscono alla protezione della biodiversità, dei servizi ecosistemici e degli elementi caratteristici del paesaggio. Gli elementi dell’agroforestazione, in particolare le siepi, sono riconosciuti come elementi agricoli non produttivi che proteggono i terreni agricoli, perseguendo in tal modo obiettivi e finalità che vanno oltre quelli stabiliti dal presente regolamento.

(12) La ricerca ha dimostrato l’estrema importanza di fondare la valutazione e l’ammissione del materiale di base sul fine specifico per il quale sarà utilizzato l’FRM. Inoltre la semina e la messa a dimora di FRM di qualità elevata nel luogo giusto incidono positivamente sul fine per il quale tale FRM è utilizzato. Il concetto di semina e messa a dimora «nel luogo giusto» significa che l’FRM è geneticamente e fenotipicamente adeguato al sito di impianto, anche in considerazione delle corrispondenti proiezioni delle condizioni climatiche.

(13) Una volta che il materiale di base è ammesso, le autorità competenti dovrebbero operare una distinzione tra fonti di semi o soprassuoli autoctoni e indigeni. Gli operatori professionali dovrebbero avere la possibilità di rispecchiare tale distinzione nel documento dell’operatore professionale.

(14) Al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di FRM in risposta alla domanda crescente di tale materiale, è necessario eliminare gli ostacoli reali o potenziali agli scambi che potrebbero pregiudicare la libera circolazione di FRM all’interno dell’Unione. Tale obiettivo può essere conseguito soltanto se le rispettive norme dell’Unione in materia di FRM impongono livelli di qualità il più elevati possibile.

(15) Le norme dell’Unione in materia di produzione a fini di commercializzazione e in materia di commercializzazione di FRM dovrebbero tenere conto delle esigenze pratiche e dovrebbero applicarsi solo a determinate specie e ai rispettivi ibridi che sono importanti per gli obiettivi del presente regolamento. Tali specie dovrebbero essere elencate nel presente regolamento.

(16) L’obiettivo del presente regolamento è contribuire a mantenere e creare foreste resilienti, ripristinare gli ecosistemi forestali, sostenere i loro servizi ecosistemici e realizzare altre piantagioni di alberi. L’obiettivo sarà conseguito in particolare attraverso la produzione sostenibile, la commercializzazione e la tracciabilità di FRM di qualità elevata, garantendo che gli utilizzatori siano informati, prima dell’acquisto dell’FRM, circa le condizioni climatiche ed ecologiche specifiche in cui era situato il rispettivo materiale di base.

(17) Per garantire che l’FRM certificato sia adattato alle condizioni climatiche ed ecologiche specifiche dell’area in cui dovrebbe essere seminato o piantato, le autorità competenti dovrebbero valutare le caratteristiche di sostenibilità del materiale di base nel corso della procedura di ammissione. Le caratteristiche di sostenibilità dovrebbero riguardare l’adattamento di tale materiale di base alle condizioni climatiche ed ecologiche specifiche, compresi i fattori biotici e abiotici prevalenti nella regione di provenienza nonché la sua resistenza o tolleranza agli organismi nocivi e alle avverse condizioni climatiche e del sito in cui si è sviluppato.

(18) Per garantirne la massima qualità possibile, l’FRM dovrebbe essere raccolto solo a partire da materiale di base iscritto in un registro nazionale. È opportuno stabilire norme relative alla raccolta di FRM prodotto a partire da materiale di base al fine di garantire l’elevata qualità e la tracciabilità di tale FRM. Per consentire alle autorità competenti di assistere alla raccolta, gli operatori professionali dovrebbero comunicare loro preventivamente l’intenzione di effettuare la raccolta.

(19) Il materiale di base dovrebbe essere valutato e ammesso dalle autorità competenti. Il materiale di base ammesso dovrebbe essere iscritto in un registro nazionale con un riferimento unico di registro e in riferimento a un’unità di ammissione.

(20) Tuttavia, al fine di garantire una maggiore flessibilità per quanto riguarda l’FRM della categoria «identificato alla fonte» in caso di condizioni meteorologiche e climatiche estreme, le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità, previa approvazione della Commissione, di autorizzare gli operatori professionali ad ammettere, per determinate specie, il materiale di base destinato alla produzione di FRM di tale categoria.

(21) Al fine di rispecchiare l’evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche e delle norme internazionali applicabili, dovrebbe essere possibile includere l’uso di tecniche biochimiche e molecolari nella procedura di ammissione del materiale di base quale metodo complementare.

(22) Al fine di garantire una panoramica efficace, nonché la trasparenza, in merito all’FRM prodotto e commercializzato in tutta l’Unione, ogni Stato membro dovrebbe istituire, pubblicare e tenere aggiornato, in formato elettronico, un registro nazionale dei materiali di base delle varie specie e dei rispettivi ibridi ammesso sul suo territorio.

(23) Per lo stesso motivo la Commissione dovrebbe pubblicare, in formato elettronico, un elenco dell’Unione del materiale di base ammesso per la produzione di FRM, sulla base dei registri nazionali forniti da ciascuno Stato membro. Tale elenco dell’Unione dovrebbe riportare informazioni sul materiale di base che contiene un organismo geneticamente modificato o ne è costituito, compreso quello prodotto con determinate nuove tecniche genomiche.

(24) Le autorità competenti dovrebbero rilasciare un certificato principale per tutto l’FRM ottenuto da materiale di base ammesso. Il certificato principale dovrebbe garantire l’identificazione dell’FRM, contenere informazioni sulla sua origine e fornire i dettagli più appropriati per gli utilizzatori e le autorità competenti incaricate dei relativi controlli ufficiali. Dovrebbe essere possibile rilasciare il certificato principale in formato elettronico.

(25) Ciascuno Stato membro dovrebbe istituire e aggiornare un elenco nazionale dei certificati principali rilasciati e metterlo a disposizione della Commissione e delle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri.

(26) Solo l’FRM raccolto a partire da materiale di base ammesso dovrebbe poter essere successivamente certificato e commercializzato. L’FRM dovrebbe essere certificato come «identificato alla fonte», «selezionato», «qualificato» e «controllato» dalle autorità competenti ed essere commercializzato con un riferimento a tali categorie. Le categorie «identificato alla fonte», «selezionato», «qualificato» e «controllato» dell’FRM dovrebbero essere soggette a requisiti uniformi in materia di produzione e commercializzazione, al fine di garantire trasparenza, creare condizioni eque per gli operatori professionali in tutta l’Unione e salvaguardare l’integrità del mercato interno.

(27) Il materiale di base destinato alla produzione di FRM ai fini della conservazione delle risorse genetiche forestali è diverso dal materiale di base destinato alla produzione di FRM per fini commerciali, per via dei diversi criteri di selezione applicabili a questi due tipi di materiale di base. Dovrebbe pertanto essere possibile autorizzare gli operatori professionali, a determinate condizioni, ad ammettere il materiale di base destinato alla produzione di FRM ai fini della conservazione delle risorse genetiche forestali. Gli operatori professionali autorizzati dovrebbero ammettere tale materiale di base conformemente ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e con riferimento a un’unità di ammissione, come pure comunicare i dettagli di tale unità di ammissione all’autorità competente. La decisione in merito all’inserimento di tale materiale di base nel registro nazionale dovrebbe essere presa dall’autorità competente dello Stato membro interessato.

(28) La categoria «identificato alla fonte» costituisce il livello minimo richiesto per la commercializzazione di FRM, in quanto la selezione fenotipica per il materiale di base destinato alla produzione di FRM di tale categoria è scarsa o nulla. Per garantire la tracciabilità, l’operatore professionale dovrebbe registrare l’ubicazione del materiale di base da cui è raccolto l’FRM o, in altre parole, la sua provenienza. L’origine di tale materiale di base, se nota, dovrebbe essere indicata. Ciò è in linea con il Sistema OCSE per sementi e piante forestali e con l’esperienza acquisita con l’applicazione della direttiva 1999/105/CE.

(29) Sulla base dell’esperienza acquisita con l’applicazione della direttiva 1999/105/CE e tenendo conto del Sistema OCSE per sementi e piante forestali, l’autorità competente dovrebbe valutare il materiale di base destinato alla produzione di FRM della categoria «selezionato». La valutazione dovrebbe basarsi sull’osservazione delle caratteristiche del materiale di base e dovrebbe tenere conto della finalità specifica per cui deve essere utilizzato l’FRM raccolto a partire da tale materiale di base. È opportuno garantire la qualità complessiva di tale categoria. La popolazione riproduttiva dovrebbe avere almeno un certo grado di omogeneità.

(30) Al fine di produrre FRM della categoria «qualificato», l’operatore professionale dovrebbe selezionare i componenti del materiale di base che saranno utilizzati nello schema di incrocio a livello individuale in base alle loro caratteristiche superiori per quanto concerne, ad esempio, la produzione di legno o l’adattamento alle condizioni climatiche ed ecologiche locali. L’autorità competente dovrebbe approvare la composizione e lo schema di incrocio proposto di tali componenti, la disposizione in campo, le condizioni di isolamento e l’ubicazione del materiale di base. Ciò è importante ai fini dell’allineamento alle norme internazionali applicabili ai sensi del Sistema OCSE per sementi e piante forestali, così come per tenere conto dell’esperienza acquisita con l’applicazione della direttiva 1999/105/CE.

(31) Il materiale di base destinato alla produzione di FRM della categoria «controllato» dovrebbe essere soggetto a requisiti quanto più rigorosi possibile. La superiorità dell’FRM dovrebbe essere valutata mediante confronto con uno o, preferibilmente, più testimoni ammessi o scelti in precedenza. Tali testimoni dovrebbero essere determinati in base al fine per il quale l’FRM della categoria «controllato» sarà utilizzato. In seguito alla selezione dei componenti del materiale di base, la superiorità dell’FRM dovrebbe essere dimostrata mediante prove comparative o stimata valutando i componenti genetici di tale materiale di base. L’autorità competente dovrebbe essere coinvolta in questo processo. Essa dovrebbe approvare il disegno sperimentale e le prove per l’ammissione del materiale di base, verificare i dati forniti dall’operatore professionale e approvare i risultati delle prove relative alla superiorità dell’FRM o la valutazione genetica. Nello svolgere tali compiti, l’autorità competente dovrebbe cercare di allinearsi alle norme internazionali applicabili ai sensi del Sistema OCSE per sementi e piante forestali e ad altre norme internazionali applicabili, e dovrebbe tenere conto dell’esperienza acquisita con l’applicazione della direttiva 1999/105/CE.

(32) La valutazione del materiale di base destinato alla produzione di FRM della categoria «controllato» richiede in media dieci anni. Al fine di garantire un più rapido accesso al mercato dell’FRM di detta categoria mentre la valutazione del materiale di base è ancora in corso, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ammettere temporaneamente il materiale di base per un periodo massimo di dieci anni. Tale ammissione dovrebbe essere concessa soltanto se i risultati provvisori della valutazione genetica o delle prove comparative indicano che il materiale di base in questione soddisferà i requisiti del presente regolamento una volta completate le prove. Al fine di garantire che l’ammissione rimanga adeguata, tali risultati dovrebbero essere riesaminati al più tardi dopo dieci anni.

(33) La conformità dell’FRM commercializzato in base ai requisiti delle categorie «identificato alla fonte», «selezionato», «qualificato» e «controllato» dovrebbe essere attestata da un’etichetta ufficiale. Prima della commercializzazione o dell’uso diretto e fino al rilascio dell’etichetta ufficiale, l’FRM raccolto dovrebbe recare un’etichetta provvisoria per garantire la tracciabilità.

(34) Oltre all’etichetta ufficiale, gli operatori professionali dovrebbero altresì rilasciare il documento dell’operatore professionale, contenente tutte le informazioni dell’etichetta ufficiale nonché informazioni supplementari. Ciò è necessario per fornire all’utilizzatore le informazioni più complete possibili sull’FRM e per registrare tali informazioni nella maniera più efficace.

(35) L’FRM geneticamente modificato dovrebbe essere commercializzato soltanto se è sicuro per la salute umana e per l’ambiente ed è stato autorizzato per la coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e se tale FRM appartiene alla categoria «controllato». Dovrebbe essere possibile commercializzare l’FRM ottenuto con determinate nuove tecniche genomiche soltanto se soddisfa i requisiti del regolamento (UE) 2026/1388 del Parlamento europeo e del Consiglio e se tale FRM appartiene alla categoria «controllato».

(36) L’etichetta ufficiale dovrebbe riportare informazioni sul materiale di base che contiene un organismo geneticamente modificato o ne è costituito, compreso quello prodotto con determinate nuove tecniche genomiche.

(37) Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e creare condizioni di parità, è opportuno stabilire determinati requisiti relativi all’obbligo, per gli operatori professionali, di garantire la tracciabilità e l’identificazione dell’FRM in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione e di sottoporre tali operatori a controlli ufficiali. Prima di essere incaricati dello svolgimento di tutte o di alcune attività necessarie per la produzione e la commercializzazione di FRM sotto la sorveglianza ufficiale dell’autorità competente, gli operatori professionali dovrebbero avere ricevuto l’autorizzazione dell’autorità competente. È opportuno stabilire norme relative al rilascio, alla revoca o alla modifica di tale autorizzazione e allo svolgimento della sorveglianza ufficiale da parte delle autorità competenti.

(38) In particolare, le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di autorizzare gli operatori professionali a rilasciare e stampare l’etichetta ufficiale sotto sorveglianza ufficiale per determinate specie e categorie di FRM. In tal modo si offrirà maggiore flessibilità agli operatori professionali in relazione alla successiva commercializzazione di tale FRM. Tuttavia, gli operatori professionali dovrebbero essere autorizzati ad avviare il rilascio e la stampa dell’etichetta ufficiale solo una volta che l’FRM sia risultato conforme ai requisiti applicabili. Tale autorizzazione è necessaria per via del carattere ufficiale dell’etichetta ufficiale e al fine di garantire agli utilizzatori dell’FRM i livelli di qualità più elevati possibili.

(39) Nei casi in cui determinate specie e i relativi ibridi non siano soggetti alle misure previste dal presente regolamento, per tali specie e ibridi e riguardo al proprio territorio gli Stati membri possono adottare misure equivalenti o più rigorose o meno rigorose.

(40) Al fine di garantire la trasparenza e controlli più efficaci sulla produzione e sulla commercializzazione di FRM, gli operatori professionali dovrebbero essere iscritti nei registri istituiti dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ciò è necessario per garantire il corretto funzionamento del registro ufficiale degli operatori professionali ed evitare una doppia iscrizione. Gli operatori professionali a cui si applica il presente regolamento rientrano in larga misura nell’ambito di applicazione del registro ufficiale degli operatori professionali a norma del regolamento (UE) 2016/2031.

(41) Prima del trasferimento dell’FRM, gli operatori professionali dovrebbero facilitare l’accesso dei potenziali utilizzatori del loro FRM alle informazioni disponibili esistenti in merito all’idoneità dell’FRM alle condizioni climatiche ed ecologiche specifiche, in modo da consentire agli utilizzatori di selezionare l’FRM più adeguato per l’uso previsto nel luogo previsto.

(42) Nel caso di materiale di base destinato alla produzione di FRM delle categorie «identificato alla fonte» e «selezionato», gli Stati membri dovrebbero demarcare, per le specie interessate, le regioni di provenienza al fine di individuare aree o gruppi di aree che presentino condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e contengano materiale di base avente caratteristiche fenotipiche o genetiche simili. Ciò è necessario perché l’FRM prodotto a partire da tale materiale di base deve essere commercializzato con riferimento a tali regioni di provenienza.

(43) È opportuno stabilire disposizioni relative all’elaborazione e all’aggiornamento di piani di emergenza per una o più specie arboree che gli Stati membri possono predisporre, al fine di garantire di essere preparati e di disporre della capacità di assicurare una fornitura sufficiente di FRM necessari per il rimboschimento delle aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, malattie, focolai di organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento avverso. È opportuno stabilire norme relative al contenuto dei piani di emergenza al fine di garantire un’azione proattiva ed efficace contro tali rischi, qualora si manifestino. Dovrebbe essere possibile inoltre adeguare il contenuto dei piani di emergenza alle condizioni climatiche ed ecologiche specifiche nei territori degli Stati membri. Queste possibilità dovrebbero inoltre riflettere le azioni generali di preparazione che gli Stati membri intraprendono su base volontaria nell’ambito del meccanismo unionale di protezione civile istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(44) Al fine di garantirne la tracciabilità, l’FRM, durante tutte le fasi della produzione e della commercializzazione, dovrebbe essere tenuto in lotti separati in riferimento alle singole unità di ammissione e, una volta rilasciato, al certificato principale. Per motivi di trasparenza e tracciabilità, ciascun lotto di FRM dovrebbe essere identificato dal codice di lotto e, una volta rilasciato il certificato principale, dal relativo codice.

(45) Solo i semi che soddisfano determinati requisiti di qualità dovrebbero essere commercializzati. Tali semi dovrebbero essere etichettati e commercializzati soltanto in imballaggi chiusi e sigillati al fine di consentirne la corretta identificazione, garantirne la qualità e la tracciabilità ed evitare frodi.

(46) Durante i periodi in cui si registrano difficoltà temporanee nella raccolta di forniture sufficienti di FRM di talune specie dovrebbe essere possibile ammettere temporaneamente, a determinate condizioni, materiale di base o FRM che soddisfi requisiti di qualità meno rigorosi. Tali requisiti meno rigorosi dovrebbero riguardare l’ammissione di materiale di base destinato alla produzione di categorie diverse di FRM o la commercializzazione di FRM che soddisfi requisiti di qualità meno rigorosi. Ciò è necessario per garantire un approccio flessibile nelle aree colpite da circostanze avverse ed evitare perturbazioni del mercato interno dell’FRM.

(47) Al fine di armonizzare l’esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali in relazione all’FRM in tutta l’Unione, è opportuno stabilire norme relative alla designazione delle autorità competenti responsabili di tali compiti e ai requisiti riguardanti dette autorità, nonché relative allo svolgimento e all’eventuale delega di tali compiti.

(48) Gli esperti della Commissione dovrebbero poter effettuare controlli, compresi audit, negli Stati membri per verificare l’applicazione della pertinente legislazione dell’Unione e il funzionamento dei sistemi di controllo nazionali e delle autorità competenti.

(49) Al fine di garantire i principi di buona amministrazione e la fiducia del pubblico, le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli ufficiali con un elevato livello di trasparenza. A tal fine dovrebbero mettere a disposizione del pubblico, anche pubblicandole su Internet, le informazioni pertinenti riguardanti l’organizzazione e l’esecuzione dei controlli ufficiali, compresi, se del caso, il tipo e il numero di controlli ufficiali, i casi di non conformità, le misure adottate e le sanzioni imposte.

(50) L’FRM dovrebbe essere importato da paesi terzi soltanto se è accertato che esso soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili all’FRM prodotto e commercializzato nell’Unione. Ciò è necessario per garantire che l’FRM importato offra il medesimo livello di qualità dell’FRM prodotto nell’Unione. Tale approccio assicurerà che l’FRM importato non solo rispetti le norme dell’Unione, ma contribuisca anche alla diversità genetica e alla sostenibilità.

(51) Condizioni meteorologiche e climatiche estreme possono causare, in uno o più Stati membri, carenze di FRM che non possono essere colmate dagli altri Stati membri o dai paesi terzi per i quali è stata concessa l’equivalenza. In tali casi eccezionali, pertanto, gli Stati membri in questione dovrebbero essere autorizzati, a determinate condizioni, a importare temporaneamente FRM da paesi terzi diversi da quelli per i quali è stata concessa l’equivalenza. Nel valutare tali condizioni, la Commissione dovrebbe tenere conto anche delle esigenze specifiche degli Stati membri interessati, quali l’origine e le caratteristiche genetiche dell’FRM in questione.

(52) Se l’FRM è importato nell’Unione da un paese terzo, l’operatore professionale interessato dovrebbe informare preventivamente l’autorità competente pertinente in merito a tale importazione attraverso il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (information management system for official controls – IMSOC) istituito a norma del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Inoltre l’FRM importato dovrebbe essere corredato di un certificato OCSE o di un certificato ufficiale equivalente rilasciato dal paese terzo di origine e di documenti che contengono i dettagli di tale materiale forniti dall’operatore professionale di tale paese terzo. All’FRM in questione dovrebbe essere apposta un’etichetta OCSE o un’etichetta ufficiale equivalente, in quanto ciò è necessario per garantire scelte informate da parte degli utilizzatori dell’FRM e agevolare lo svolgimento dei controlli ufficiali pertinenti da parte delle autorità competenti.

(53) Al fine di monitorare l’impatto del presente regolamento e consentire alla Commissione di valutare le misure introdotte, gli Stati membri dovrebbero riferire ogni cinque anni in merito ai quantitativi di FRM certificato per categorie per ciascun anno, al numero di piani di emergenza adottati, ai siti web e alle guide per i piantatori pertinenti e disponibili, nonché ai quantitativi di FRM per genere e per specie importati da paesi terzi, alle sanzioni imposte e al numero di operatori professionali registrati.

(54) Al fine di adeguare il presente regolamento ai cambiamenti ecologici e, in particolare, allo spostamento delle specie arboree e delle relative serie a seguito dei cambiamenti climatici, nonché di rispecchiare l’evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riguardo alla modifica del presente regolamento mediante l’aggiunta di specie arboree all’elenco delle specie soggette al presente regolamento o la loro eliminazione da tale elenco, a seconda che soddisfino o cessino di soddisfare determinati criteri.

(55) Al fine di rispecchiare l’evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche e del Sistema OCSE per sementi e piante forestali e di altre norme internazionali applicabili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dei requisiti relativi all’ammissione di materiale di base destinato alla produzione di FRM delle categorie «identificato alla fonte», «selezionato», «qualificato» e «controllato» nonché delle categorie in cui l’FRM dei diversi tipi di materiale di base può essere commercializzato.

(56) Al fine di rispecchiare l’evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’integrazione del presente regolamento, stabilendo determinati requisiti concernenti i lotti di unità seminali delle specie arboree contemplate dal presente regolamento diverse dai relativi ibridi, le parti di piante di tali specie e dei relativi ibridi, le norme di qualità esterne per il Populus spp. moltiplicato mediante talee caulinari, con o senza radici, il postime delle specie arboree e dei relativi ibridi contemplati del presente regolamento e il postime da commercializzare agli utilizzatori finali nelle regioni caratterizzate da condizioni climatiche ed ecologiche particolari.

(57) Al fine di garantire chiarezza e un approccio armonizzato alla definizione e all’attuazione dei piani di emergenza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’integrazione del presente regolamento mediante la specificazione degli elementi che possono essere inclusi in un piano di emergenza a norma del presente regolamento.

(58) Al fine di aumentare la credibilità del sistema di autorizzazione degli operatori professionali e di sorveglianza ufficiale delle autorità competenti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’integrazione del presente regolamento mediante la definizione della procedura per la domanda di autorizzazione che deve essere presentata dall’operatore professionale e per la conferma della conformità ai requisiti applicabili.

(59) Al fine di conseguire l’obiettivo della comunicazione della Commissione del 9 marzo 2021 dal titolo «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale», vale a dire far funzionare la trasformazione verso le tecnologie digitali a favore dei cittadini e delle imprese, e di tenere conto degli sviluppi tecnici nella digitalizzazione dei servizi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’integrazione del presente regolamento mediante la definizione di norme relative alla registrazione digitale delle principali azioni riguardanti la verifica dei requisiti per l’ammissione del materiale di base e la produzione di FRM che portano al rilascio dei certificati principali, delle etichette ufficiali e dei documenti dell’operatore professionale nonché norme relative all’istituzione di una piattaforma centralizzata che colleghi tutti gli Stati membri e la Commissione.

(60) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori sugli atti delegati la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(61) Al fine di garantire un approccio proporzionato, non dovrebbe essere necessario rispettare determinati requisiti quando si commercializzano piccoli quantitativi di semi. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per determinare che cosa costituisca un piccolo quantitativo in relazione alle singole specie, che consenta di escluderle da determinati requisiti di commercializzazione.

(62) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e assicurare che gli operatori professionali autorizzati procedano in modo corretto e coerente all’ammissione di materiale di base destinato alla produzione di FRM ai fini della conservazione delle risorse genetiche forestali, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le condizioni specifiche per valutare l’idoneità degli operatori professionali a essere autorizzati ad ammettere materiale di base come pure le condizioni per comunicare all’autorità competente i dettagli dell’unità di ammissione.

(63) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e far fronte a difficoltà temporanee nell’approvvigionamento generale di FRM, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l’autorizzazione di uno o più Stati membri a consentire temporaneamente la commercializzazione di FRM che soddisfa requisiti meno rigorosi di quelli stabiliti nel presente regolamento o è ottenuto da materiale di base che soddisfa tali requisiti meno rigorosi.

(64) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e facilitare la riconoscibilità e l’utilizzazione dei certificati principali, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l’adozione del contenuto e del modello di certificato principale, nonché la definizione di norme relative ai meccanismi e alle modalità tecniche per garantire il rilascio di certificati principali esatti e affidabili e per prevenire i rischi di frode, le procedure da seguire in caso di ritiro dei certificati principali e per il rilascio di certificati di sostituzione, le norme per il rilascio di copie autenticate dei certificati principali e le norme per il rilascio di certificati elettronici e per l’uso di firme elettroniche.

(65) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e un quadro armonizzato per l’etichettatura e la fornitura di informazioni in materia di FRM, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione del formato, delle dimensioni, della forma e del colore dell’etichetta ufficiale e del documento dell’operatore professionale per tutte le categorie o per categorie specifiche di FRM. Nel definire il colore, la Commissione dovrebbe tenere conto delle norme e dei regolamenti del Sistema OCSE per sementi e piante forestali. Gli Stati membri dovrebbero poter applicare le norme relative al colore, a seconda del caso.

(66) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e rispecchiare gli sviluppi in materia di digitalizzazione del settore FRM, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione delle modalità tecniche per il rilascio dei certificati principali elettronici, delle etichette ufficiali elettroniche e dei documenti elettronici degli operatori professionali.

(67) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e l’ammissione del materiale di base della categoria «identificato alla fonte» da parte degli operatori professionali, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il rilascio di tale ammissione, a determinate condizioni.

(68) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e assicurare l’uso corretto della deroga relativa all’ammissione provvisoria di materiale di base destinato alla produzione di FRM della categoria «controllato», è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la specificazione del numero massimo di unità di FRM e delle dimensioni massime dell’area che possono essere oggetto di tale ammissione.

(69) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le decisioni in materia di organizzazione di esperimenti temporanei volti a cercare alternative migliori ai requisiti del presente regolamento in relazione alla valutazione e all’ammissione di materiale di base e alla produzione e commercializzazione di FRM.

(70) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, consentendo nel contempo l’attuazione di approcci nazionali o regionali in materia di produzione e commercializzazione di FRM e volti a migliorare la qualità dell’FRM in questione, a proteggere l’ambiente o a contribuire alla protezione della biodiversità e al ripristino degli ecosistemi forestali, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l’autorizzazione degli Stati membri, a determinate condizioni, ad adottare requisiti più rigorosi o supplementari per l’ammissione di materiale di base destinato alla produzione di FRM, a limitare l’ammissione del materiale di base destinato alla produzione di FRM della categoria «identificato alla fonte» o a vietare in tutto il suo territorio o in parte di esso la commercializzazione all’utilizzatore finale ai fini della semina o della piantagione dell’FRM specifico, qualora tale FRM non sia adatto alle condizioni ecologiche forestali dello Stato membro interessato e agli scopi pertinenti.

(71) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per decidere che l’FRM di generi, specie o categorie specifici e, se del caso, ottenuto da tipi specifici di materiale di base od originario di una specifica regione di provenienza, prodotto in un paese terzo, soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili all’FRM prodotto e commercializzato nell’Unione.

(72) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione di determinate norme relative a modalità pratiche uniformi per l’esecuzione di controlli ufficiali per verificare la conformità alle norme in materia di FRM.

(73) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la specificazione del formato tecnico, anche per quanto riguarda la presentazione e il trattamento digitali da utilizzare per le relazioni che gli Stati membri devono presentare alla Commissione in merito ai quantitativi di FRM certificato per categorie per ciascun anno, al numero di piani di emergenza adottati, ai siti web e alle guide per i piantatori disponibili e pertinenti, ai quantitativi di FRM per genere e per specie importati da paesi terzi, alle sanzioni e al numero di operatori professionali registrati.

(74) È opportuno che le competenze di esecuzione conferite alla Commissione a norma del presente regolamento siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(75) Solo FRM sano dovrebbe essere ammesso alla commercializzazione in tutta l’Unione. L’FRM commercializzato in conformità del presente regolamento dovrebbe inoltre rispettare le norme stabilite o previste dalle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione, nonché le misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

(76) Gli organismi nocivi rilevanti per la qualità non sono soggetti al regolamento (UE) 2016/2031. Tali organismi possono manifestarsi durante la produzione di FRM e qualora l’FRM venga immagazzinato per un lungo periodo in condizioni di umidità eccessiva. La loro presenza sull’FRM commercializzato dovrebbe pertanto essere talmente bassa da non incidere negativamente sulla sua qualità.

(77) Al fine di migliorare la coerenza delle norme riguardanti l’FRM con quelle di cui al regolamento (UE) 2016/2031 sui passaporti delle piante, dovrebbe essere consentito combinare l’etichetta ufficiale per l’FRM con il passaporto delle piante.

(78) Alla luce delle specificità del settore FRM, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni proprie in materia di controlli ufficiali dell’FRM. Per far sì che i controlli ufficiali relativi all’FRM siano applicati in modo coerente in tutti gli Stati membri, creare sinergie con il sistema di controlli ufficiali in settori analoghi, in particolare quello fitosanitario, e consentire agli Stati membri di utilizzare gli strumenti esistenti, come l’IMSOC, per la verifica della conformità alle norme in materia di FRM, è opportuno applicare le disposizioni sui controlli ufficiali di cui al presente regolamento in aggiunta alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ove necessario.

(79) Resta inteso che le autorità competenti degli Stati membri incaricate di svolgere compiti a norma del presente regolamento possono anche essere le autorità competenti designate a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625 e, pertanto, responsabili dell’organizzazione dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali in altri settori.

(80) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625.

(81) Per motivi di chiarezza giuridica e trasparenza è opportuno abrogare la direttiva 1999/105/CE.

(82) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire assicurare un approccio armonizzato in materia di produzione e commercializzazione di FRM, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dei suoi effetti, della sua complessità e del suo impatto internazionale, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. A tal fine, e ove necessario, il presente regolamento introduce deroghe o requisiti specifici per determinati tipi di FRM e operatori professionali.

(83) In considerazione del tempo e delle risorse necessari alle autorità competenti e agli operatori professionali interessati per adeguarsi ai nuovi requisiti previsti dal presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 17 luglio 2031.

(84) Al fine di evitare perturbazioni nella produzione e commercializzazione di FRM nell’Unione, l’FRM prodotto prima del 17 luglio 2031 conformemente alla direttiva 1999/105/CE o alle norme nazionali dovrebbe poter continuare a essere commercializzato fino ad esaurimento delle rispettive scorte. Per la stessa ragione dovrebbe essere possibile continuare a commercializzare l’FRM prodotto conformemente alla direttiva 1999/105/CE, accompagnato da un certificato principale rilasciato a norma di tale direttiva,


HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


CAPO I

Disposizioni generali


Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme in materia di produzione di materiale forestale di moltiplicazione (forest reproductive material – FRM) a fini di commercializzazione e in materia di commercializzazione di FRM.

In particolare, il presente regolamento stabilisce requisiti riguardanti l’origine del materiale di base destinato alla produzione di FRM, la sua ammissione e la sua registrazione, nonché requisiti in materia di tracciabilità dell’FRM, controlli ufficiali, categorie di FRM, identità e qualità dell’FRM, certificazione, etichettatura, imballaggio, importazioni, operatori professionali e piani di emergenza nazionali.

 

Articolo 2

Ambito di applicazione e obiettivi

1. Il presente regolamento si applica alla produzione a fini di commercializzazione e alla commercializzazione di FRM appartenente alle specie arboree elencate nell’allegato I e ai relativi ibridi.

Ai fini del presente regolamento, sono considerati ibridi gli ibridi delle specie arboree elencate nell’allegato I se vi figura almeno una delle specie parentali.

2. Il presente regolamento si prefigge l’obiettivo di contribuire al mantenimento e alla costituzione di foreste resilienti, al ripristino degli ecosistemi forestali e alla biodiversità forestale, come pure l’obiettivo di sostenere i servizi ecosistemici forestali e altre piantagioni di alberi, in particolare attraverso:

a) la produzione sostenibile, la commercializzazione e la tracciabilità di FRM di qualità elevata nell’Unione;

b) il corretto funzionamento del mercato interno nel settore FRM;

c) il sostegno alla produzione sostenibile di legno, biomateriali, biomassa e altri prodotti forestali;

d) il sostegno alla conservazione delle risorse genetiche forestali;

e) il contributo dell’FRM alla mitigazione dei cambiamenti climatici, all’adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici e alla protezione dall’erosione del suolo.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 al fine di modificare l’elenco di cui all’allegato I, tenendo conto degli aspetti seguenti:

a) i cambiamenti ecologici, compresi gli spostamenti delle specie arboree e delle relative serie a seguito dei cambiamenti climatici;

b) eventuali sviluppi delle conoscenze scientifiche o tecniche.

Tali atti delegati aggiungono specie arboree all’elenco di cui all’allegato I soltanto se tali specie soddisfano uno o più dei criteri seguenti:

a) rappresentano un’area significativa e una quota significativa del valore economico della produzione di FRM nell’Unione;

b) sono commercializzati come FRM in almeno due Stati membri; oppure

c) sono considerati importanti ai fini dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della conservazione delle risorse genetiche forestali.

Tali atti delegati eliminano specie arbore dall’elenco di cui all’allegato I qualora tali specie non soddisfino più nessuno dei criteri di cui al secondo comma del presente paragrafo.

4. Il presente regolamento non si applica al materiale seguente:

a) sementi e altro materiale riproduttivo vegetale di cui alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE  e 2008/90/CE del Consiglio;

b) materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali quali definiti all’articolo 2, punto 1), della direttiva 98/56/CE del Consiglio;

c) FRM prodotto esclusivamente per l’esportazione verso paesi terzi, a condizione che sia identificato come tale;

d) FRM utilizzato esclusivamente per prove ufficiali, finalità scientifiche o lavori di selezione, a condizione che sia identificato come tale attraverso misure in materia di etichettatura e tracciabilità;

e) FRM oggetto di contratti di servizi a fini di pulizia, disinfezione, trattamento e trasporto, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

i) il fornitore di servizi non acquisisce titolarità sull’FRM né sul prodotto della raccolta;

ii) la tracciabilità dell’FRM è garantita;

iii) su richiesta, l’operatore professionale che produce l’FRM ha trasmesso all’autorità competente una copia delle pertinenti parti del contratto concluso con il fornitore di servizi, compresi gli standard e le condizioni applicabili all’FRM di cui al contratto in questione; e

iv) il fornitore di servizi è iscritto in un registro di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

La condizione di cui al primo comma, punto iv), non si applica ai fornitori di servizi di trasporto.

5. Per le specie arboree non elencate nell’allegato I e i relativi ibridi, gli Stati membri possono adottare, relativamente al proprio territorio, misure equivalenti o più rigorose o meno rigorose rispetto a quelle previste dal presente regolamento. Gli ibridi sono considerati ibridi delle specie arboree non elencate nell’allegato I se nessuna delle specie parentali vi figura.

 

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «materiale forestale di moltiplicazione» o «FRM»: unità seminali, parti di piante e postime appartenenti alle specie arboree elencate nell’allegato I e ai relativi ibridi e che sono destinati a essere utilizzati per l’imboschimento, il rimboschimento, la diversificazione all’interno di una particella forestale e altre piantagioni di alberi e semina diretta per una o più delle finalità seguenti:

a) silvicoltura multifunzionale;

b) produzione di legno, biomateriali, biomassa o altri prodotti forestali; oppure

c) conservazione delle risorse genetiche forestali;

2) «unità seminali»: strobili, infruttescenze, frutti e semi destinati alla produzione di postime o alla semina diretta;

3) «postime»: qualsiasi pianta o parte di essa utilizzata per la moltiplicazione delle piante e comprendente piante ottenute da unità seminali, da parti di piante o piante ottenute da rinnovazione naturale;

4) «parti di piante»: le talee caulinari, con o senza radici, fogliari e radicali, gli espianti o gli embrioni utilizzati per la micropropagazione, le gemme, le margotte, le radici, le marze e ogni parte di una pianta destinata alla produzione di postime;

5) «imboschimento»: la costituzione di una foresta mediante piantagione o semina intenzionale, compresa la piantagione o la semina intenzionale di specie arboree adattate al territorio, su terreni che, fino a quel momento, erano oggetto di un uso diverso del suolo e che implica una trasformazione dell’uso del suolo da non forestale in forestale;

6) «rimboschimento»: la ricostituzione di una foresta mediante piantagione, semina intenzionale, propagazione vegetativa o rinnovazione naturale su terreni classificati come foresta;

7) «materiale di base»: uno qualsiasi dei seguenti tipi di materiale di cui alla tabella dell’allegato VI: fonte di semi, soprassuolo, arboreto da seme, genitori, clone o miscuglio di cloni;

8) «fonte di semi»: gli alberi di una determinata area da cui si raccoglie l’FRM;

9) «soprassuolo»: una popolazione identificata di alberi sufficientemente uniforme nella composizione;

10) «arboreto da seme»: una piantagione di alberi selezionati in cui ciascun albero è identificato come clone o famiglia e la piantagione è isolata o gestita in modo da evitare o limitare l’impollinazione estranea, nonché gestita per produrre raccolti frequenti, abbondanti e accessibili di unità seminali;

11) «genitori»: alberi utilizzati per ottenere progenie tramite impollinazione controllata o libera di una pianta identificata, impiegata come femmina, che riceve il polline di una pianta (fratelli biparentali) o di un certo numero di piante identificate o non identificate (fratelli monoparentali);

12) «clone»: un unico individuo o un insieme di individui (ramet) derivati per via vegetativa da un unico individuo originale (ortet), ad esempio per talea, micropropagazione, innesto, margotta o divisione, o derivati da linee cellulari originali;

13) «miscuglio di cloni»: un miscuglio di cloni identificati in proporzioni definite;

14) «unità di ammissione»: l’intera superficie del materiale di base oppure uno o più individui del materiale di base destinati alla produzione di FRM che è stata autorizzata dalle autorità competenti;

15) «lotto»: un lotto di semi, un lotto di unità seminali, un lotto di piante o un lotto di parti di piante;

16) «lotto di semi»: un insieme di semi raccolti da materiale di base ammesso e sottoposti a lavorazione uniforme;

17) «lotto di piante»: un insieme di piante coltivate a partire da un singolo lotto di semi o da postime propagato per via vegetativa allevato in un’area identificabile e sottoposto a lavorazione uniforme;

18) «lotto di unità seminali»: un insieme di unità seminali raccolte da materiale di base ammesso e sottoposte a lavorazione uniforme;

19) «lotto di parti di piante»: un insieme di parti di piante raccolte e sottoposte a lavorazione uniforme;

20) «codice del lotto»: il codice di identificazione di un lotto;

21) «provenienza»: il nome del luogo in cui si trova qualsiasi fonte di semi o soprassuolo;

22) «regione di provenienza»: il territorio o l’insieme dei territori soggetti a condizioni ecologiche sufficientemente uniformi su cui si trovano soprassuoli o fonti di semi con caratteristiche fenotipiche o genetiche analoghe, tenendo conto, ove appropriato, dei limiti altimetrici;

23) «fonte di semi autoctona o soprassuolo autoctono»: una fonte di semi o un soprassuolo che sono stati costantemente e naturalmente rigenerati o che sono stati rigenerati artificialmente a partire da FRM raccolto nella stessa fonte di semi o nello stesso soprassuolo o in altre fonti di semi autoctone o soprassuoli autoctoni a breve distanza da tale fonte di semi o soprassuolo;

24) «fonte di semi indigena o soprassuolo indigeno»: una fonte di semi o un soprassuolo situati in una specifica regione di provenienza che fa parte dell’area di distribuzione naturale delle specie interessate, ottenuti da semi o propagati per via vegetativa, la cui origine è situata nella stessa regione di provenienza;

25) «origine»:

a) per una fonte di semi autoctona o un soprassuolo autoctono, si tratta del luogo dove si trovano gli alberi;

b) per una fonte di semi non autoctona o un soprassuolo non autoctono, si tratta del luogo da cui i semi o le piante sono stati originariamente introdotti;

c) per un arboreto da seme, si tratta dei luoghi in cui i suoi componenti erano originariamente situati, come le loro provenienze, o altre informazioni geografiche pertinenti;

d) per i genitori, si tratta dei luoghi in cui erano originariamente situati i suoi componenti, come le loro provenienze o altre informazioni geografiche pertinenti;

e) per un clone, si tratta del luogo in cui l’ortet o la linea cellulare sono situati o selezionati oppure in cui inizialmente erano situati o sono stati selezionati;

f) per un miscuglio di cloni, si tratta dei luoghi in cui gli ortet o le linee cellulari sono situati o selezionati oppure in cui inizialmente erano situati o sono stati selezionati;

26) «ubicazione del materiale di base»: l’area geografica ovvero la posizione o le posizioni geografiche del materiale di base, secondo ciascuna categoria di FRM;

27) «materiale iniziale»: pianta, gruppo di piante, FRM, materiale di DNA o informazione genetica del clone, o dei cloni in caso di miscuglio di cloni, che funge da materiale di riferimento per la verifica dell’identità del clone o dei cloni in questione;

28) «operatore professionale»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile a titolo professionale della produzione o della commercializzazione di FRM o di entrambe;

29) «produzione»: tutte le fasi della generazione di lotti di FRM a fini di commercializzazione, compresi la raccolta, l’immagazzinamento, la trasformazione e la distribuzione, e la spedizione durante tali fasi, nonché la conversione in lotti di unità seminali e lotti di parti di piante e la coltivazione, la moltiplicazione, il mantenimento, l’immagazzinamento e la raccolta di lotti di piante;

30) «commercializzazione»: le azioni seguenti condotte da un operatore professionale in relazione all’FRM, a titolo gratuito od oneroso:

a) la vendita, la detenzione o l’offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione o spedizione ai fini della vendita all’interno dell’Unione; oppure

b) l’importazione nell’Unione;

31) «autorità competente»:

a) l’autorità centrale o regionale di uno Stato membro responsabile dell’organizzazione dei controlli ufficiali, della registrazione del materiale di base, della certificazione dell’FRM, della registrazione degli operatori professionali e delle altre attività ufficiali relative alla produzione e alla commercializzazione dell’FRM;

b) qualsiasi altra autorità cui sono state conferite le responsabilità di cui alla lettera a) conformemente al diritto dell’Unione;

c) se del caso, l’autorità di un paese terzo corrispondente all’autorità di cui alla lettera a);

32) «organismo delegato»: una persona giuridica distinta alla quale l’autorità competente ha delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali;

33) «categoria»: la classificazione di FRM come materiale «identificato alla fonte», «selezionato», «qualificato» o «controllato»;

34) «identificato alla fonte»: una categoria di FRM ottenuto da materiale di base costituito da una fonte di semi o da un soprassuolo situati in una singola regione di provenienza e che soddisfa i requisiti di cui all’allegato II;

35) «selezionato»: una categoria di FRM ottenuto da materiale di base costituito da un soprassuolo situato in una singola regione di provenienza, selezionato a livello della popolazione e che soddisfa i requisiti di cui all’allegato III;

36) «qualificato»: una categoria di FRM ottenuto da materiale di base costituito da arboreti da seme, genitori, cloni o miscugli di cloni i cui componenti sono stati selezionati a livello individuale e che soddisfa i requisiti di cui all’allegato IV;

37) «controllato»: una categoria di FRM ottenuto da materiale di base costituito da soprassuoli, arboreti da seme, genitori, cloni o miscugli di cloni, laddove la superiorità dell’FRM sia stata dimostrata per mezzo di prove comparative o tramite una stima calcolata sulla base di una valutazione genetica dei componenti del materiale di base, e che soddisfa i requisiti di cui all’allegato V;

38) «certificazione ufficiale»: la procedura di rilascio e il rilascio stesso o di un certificato principale o di un’etichetta ufficiale, conformemente al presente regolamento;

39) «controlli ufficiali»: le attività intese a verificare la conformità al presente regolamento svolte dalle autorità competenti responsabili dell’organizzazione di tali attività oppure dagli organismi o dalle persone fisiche cui sono state delegate alcune di tali attività;

40) «altre attività ufficiali»: le attività relative all’ammissione del materiale di base e alla produzione e alla commercializzazione di FRM diverse dai controlli ufficiali, svolte dalle autorità competenti oppure dagli organismi o dalle persone fisiche cui sono state delegate alcune di tali attività;

41) «controllo documentale»: l’esame di certificati principali e altri documenti;

42) «organismo geneticamente modificato»: un organismo geneticamente modificato quale definito all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2001/18/CE, a esclusione degli organismi ottenuti attraverso le tecniche di modificazione genetica elencate nell’allegato I B di tale direttiva;

43) «pianta NGT»: una pianta NGT quale definita all’articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2026/1388;

44) «area di diffusione»: l’area designata dalle autorità competenti nella quale l’FRM appartenente alle categorie «qualificato» e «controllato» è adattato alle condizioni climatiche ed ecologiche di tale area;

45) «FOREMATIS» (Forest Reproductive Material Information System): il sistema di informazione sui materiali forestali di moltiplicazione della Commissione;

46) «rinnovazione naturale»: il rinnovo della foresta attraverso processi naturali, tra cui semina naturale, germinazione, polloni o margotte;

47) «organismi nocivi rilevanti per la qualità»:

a) non sono organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette o organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031, né organismi nocivi soggetti alle misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento;

b) si manifestano durante la produzione o l’immagazzinamento dell’FRM; e

c) la loro presenza ha un impatto negativo inaccettabile sulla qualità dell’FRM e un impatto economico inaccettabile per quanto riguarda l’uso di tale FRM nell’Unione.


CAPO II

Materiale di base e FRM ottenuto a partire da esso


Articolo 4

Ammissione del materiale di base per la produzione di FRM

1. Per la produzione di FRM è utilizzato soltanto materiale di base ammesso dalle autorità competenti.

2. Il materiale di base destinato alla produzione di FRM da certificare come «identificato alla fonte» è ammesso se soddisfa i requisiti di cui all’allegato II.

Il materiale di base destinato alla produzione di FRM da certificare come «selezionato» è ammesso se soddisfa i requisiti di cui all’allegato III.

Il materiale di base destinato alla produzione di FRM da certificare come «qualificato» è ammesso se soddisfa i requisiti di cui all’allegato IV.

Il materiale di base destinato alla produzione di FRM da certificare come «controllato» è ammesso se soddisfa i requisiti di cui all’allegato V.

La valutazione del rispetto dei requisiti per l’ammissione del materiale di base di cui agli allegati da II a V comprende, a seconda del caso, ispezioni visive, controlli documentali, prove e analisi. Possono essere utilizzati anche altri metodi complementari, come le tecniche biochimiche e molecolari, se appropriati ai fini di tale ammissione.

Il materiale di base per tutte le categorie è valutato rispetto alle sue caratteristiche di sostenibilità di cui agli allegati da II a V, tenendo conto delle condizioni climatiche ed ecologiche.

L’ammissione del materiale di base è effettuata in riferimento all’unità di ammissione.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 al fine di modificare gli allegati da II a V.

Tali modifiche adeguano le norme per l’ammissione del materiale di base destinato alla produzione di FRM per rispecchiare l’evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche, compreso l’uso di tecniche biochimiche e molecolari, e lo sviluppo delle norme internazionali applicabili.

4. Soltanto il materiale di base ammesso è incluso nel registro nazionale a norma dell’articolo 15. Esso è registrato in riferimento all’unità di ammissione. Ciascuna unità di ammissione è identificata nel registro nazionale da un riferimento unico di registro.

5. Successivamente all’ammissione, il materiale di base per la produzione di FRM delle categorie «selezionato», «qualificato» e «controllato» è sottoposto periodicamente a nuove ispezioni da parte delle autorità competenti.

6. L’ammissione del materiale di base è revocata ove i requisiti previsti dal presente regolamento cessino di essere soddisfatti.

 

Articolo 5

Requisiti per la commercializzazione di FRM

1. L’FRM delle categorie «identificato alla fonte», «selezionato», «qualificato» o «controllato» è commercializzato all’interno dell’Unione soltanto se:

a) è accompagnato da un’etichetta ufficiale rilasciata a norma dell’articolo 20 («etichetta ufficiale»):

i) dalle autorità competenti; oppure

ii) dall’operatore professionale, sotto la sorveglianza ufficiale delle autorità competenti;

b) è conforme al paragrafo 2;

c) è accompagnato dal documento dell’operatore professionale rilasciato a norma dell’articolo 20 («documento dell’operatore professionale»); e

d) è indenne da organismi nocivi rilevanti per la qualità e dai relativi sintomi, oppure la presenza di tali organismi nocivi nell’FRM è talmente esigua da non incidere negativamente sulla sua qualità.

2. L’FRM è commercializzato da operatori professionali conformemente alle norme seguenti:

a) l’FRM delle specie arboree elencate nell’allegato I e dei relativi ibridi naturali è commercializzato solo a condizione che si tratti di materiale delle categorie «identificato alla fonte», «selezionato», «qualificato» o «controllato» ottenuto da materiale di base ammesso a norma dell’articolo 4;

b) l’FRM degli ibridi artificiali delle specie arboree elencate nell’allegato I è commercializzato solo a condizione che si tratti di materiale delle categorie «selezionato», «qualificato» o «controllato» ottenuto da materiale di base ammesso a norma dell’articolo 4;

c) l’FRM delle specie arboree elencate nell’allegato I e dei relativi ibridi che contiene organismi geneticamente modificati o ne è costituito, comprese le piante NGT di categoria 2 quali definite all’articolo 3, punto 14), del regolamento (UE) 2026/1388 o ne è costituito è commercializzato soltanto se:

i) si tratta di materiale della categoria «controllato»;

ii) è stato ottenuto da materiale di base ammesso a norma dell’articolo 4; e

iii) è autorizzato per la coltivazione nell’Unione a norma dell’articolo 19 della direttiva 2001/18/CE o degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003 o, se del caso, del capo III del regolamento (UE) 2026/1388 e se tale coltivazione non è esclusa nello Stato membro interessato conformemente all’articolo 26 ter della direttiva 2001/18/CE;

d) l’FRM delle specie arboree elencate nell’allegato I e dei relativi ibridi che contiene una pianta NGT di categoria 1 quale definita all’articolo 3, punto 13), del regolamento (UE) 2026/1388 o ne è costituito è commercializzato soltanto se:

i) si tratta di materiale della categoria «controllato»;

ii) è stato ottenuto da materiale di base ammesso a norma dell’articolo 4 del presente regolamento; e

iii) la pianta ha ottenuto una dichiarazione relativa allo status di pianta NGT di categoria 1 a norma dell'articolo 6 o 7 del regolamento (UE) 2026/1388 o discende da tale pianta o tali piante;

e) l’FRM commercializzato a norma del presente regolamento deve essere conforme alle norme stabilite o previste nelle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione, nonché alle misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

3. Nel caso di lotti di semi, l’FRM delle specie arboree elencate nell’allegato I e dei relativi ibridi può essere commercializzato soltanto se, oltre alla conformità al paragrafo 2 del presente articolo, sono disponibili informazioni concernenti:

a) la purezza, misurata come percentuale in peso di semi puri, rispetto a semi di altre specie e materia inerte;

b) il tasso di germinazione del seme puro o, qualora il controllo della germinazione risulti impossibile o poco pratico, il tasso di vitalità del seme puro valutato sulla base di un metodo specifico;

c) il peso di 1 000 unità di semi puri;

d) il numero di semi germinabili per chilogrammo o per litro di prodotto commercializzato come seme o, laddove la valutazione di tale numero risulti impossibile o poco pratica, il numero di semi vitali per chilogrammo o per litro;

e) per gli ibridi artificiali, la percentuale di ibridi.

I requisiti di cui al primo comma, lettere b), d) ed e), del presente paragrafo non devono essere soddisfatti nel caso di piccoli quantitativi.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione per determinare che cosa costituisca un piccolo quantitativo ai sensi del paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo in relazione alle singole specie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 32, paragrafo 2.

5. In deroga al paragrafo 3, qualora sia necessario rendere rapidamente disponibili i semi della raccolta corrente, l’FRM può essere commercializzato con il primo acquirente prima della conclusione dell’esame relativo alla germinazione di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere b) e d). L’operatore professionale informa quanto prima l’acquirente in merito al rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere b) e d). Un operatore professionale che intenda avvalersi della deroga prevista dal presente paragrafo ne dà notifica una volta alle autorità competenti.

6. Le categorie nell’ambito delle quali può essere commercializzato l’FRM proveniente dai diversi tipi di materiale di base sono stabilite nella tabella dell’allegato VI.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, al fine di modificare la tabella dell’allegato VI.

Tali modifiche adattano le categorie nell’ambito delle quali l’FRM proveniente dai diversi tipi di materiale di base può essere commercializzato per rispecchiare l’evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche e lo sviluppo delle norme internazionali applicabili.

 

Articolo 6

Ammissione del materiale di base ai fini della conservazione delle risorse genetiche forestali

1. In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare gli operatori professionali ad ammettere materiale di base per la produzione di FRM ai fini della conservazione delle risorse genetiche forestali.

Tali operatori professionali sono soggetti ai requisiti stabiliti all’articolo 10, paragrafi 1 e 2.

2. Per ottenere l’autorizzazione di cui al paragrafo 1, l’operatore professionale:

a) possiede le conoscenze necessarie per valutare il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e agli allegati da II a V;

b) è qualificato o impiega personale qualificato per garantire la conformità ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e agli allegati da II a V;

c) è in grado di valutare il livello di diversità genetica del materiale di base in questione, monitorare i punti critici per l’ammissione del materiale di base e tenere traccia dei risultati di tale monitoraggio.

3. Gli operatori professionali autorizzati a norma del paragrafo 1 garantiscono che il materiale di base sia ammesso con riferimento a un’unità di ammissione conformemente ai requisiti di cui agli allegati da II a V relativi alla conservazione delle risorse genetiche forestali. Essi comunicano all’autorità competente i dettagli di tale unità di ammissione.

L’autorità competente decide in merito all’inclusione del materiale di base ammesso nel registro nazionale a norma dell’articolo 15, previa verifica della conformità ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e agli allegati da II a V, ai fini della conservazione delle risorse genetiche forestali.

4. Se l’operatore professionale non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 1, secondo comma, o al paragrafo 2 del presente articolo, l’articolo 12 si applica alla revoca o alla modifica dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

5. La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire le condizioni specifiche per valutare l’idoneità degli operatori professionali a essere autorizzati ad ammettere materiale di base come pure le condizioni per comunicare all’autorità competente i dettagli dell’unità di ammissione.

Tali atti di esecuzione tengono conto dello sviluppo delle norme internazionali applicabili e sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 32, paragrafo 2.

 

Articolo 7

Autorizzazione temporanea alla commercializzazione di FRM che soddisfa requisiti meno rigorosi o ottenuto da materiale di base che soddisfa requisiti meno rigorosi

1. In caso di difficoltà temporanee in termini di approvvigionamento di FRM che soddisfa i requisiti del presente regolamento in uno o più Stati membri che non possano essere risolte mediante approvvigionamento dall’interno dell’Unione, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di autorizzare uno o più Stati membri a consentire temporaneamente la commercializzazione di FRM che soddisfa requisiti meno rigorosi di quelli di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), all’articolo 5, paragrafo 3, e all’articolo 8, ovvero ottenuto da materiale di base che soddisfa requisiti meno rigorosi di quelli di cui agli allegati da II a V, purché tale autorizzazione sia necessaria per garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

Tali atti di esecuzione stabiliscono le condizioni dell’autorizzazione temporanea, vale a dire:

a) la durata massima dell’autorizzazione, che non supera i 12 mesi;

b) gli obblighi in materia di controlli ufficiali sugli operatori professionali che presentano domanda di autorizzazione;

c) gli Stati membri interessati dall’autorizzazione;

d) le aree, gli operatori professionali o le specie interessate per ciascuno Stato membro, a seconda dei casi;

e) l’area in cui l’FRM può essere commercializzato;

f) altre condizioni di commercializzazione necessarie per ciascuno Stato membro; e

g) le categorie alle quali è limitata l’autorizzazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 32, paragrafo 2.

2. L’FRM soggetto a un’autorizzazione temporanea a norma del paragrafo 1 del presente articolo è accompagnato da un’etichetta ufficiale e da un documento dell’operatore professionale. Inoltre, il documento di tale operatore professionale indica che l’FRM in questione soddisfa requisiti meno rigorosi di quelli di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), all’articolo 5, paragrafo 3, e all’articolo 8 o è stato ottenuto da materiale di base che soddisfa requisiti meno rigorosi di quelli di cui agli allegati da II a V.

 

Articolo 8

Requisiti speciali per determinati tipi, specie e categorie di FRM

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 al fine di integrare il presente regolamento, secondo quanto necessario, riguardo ai requisiti pertinenti per ciascun tipo, ciascuna specie o ciascuna categoria di FRM per quanto riguarda:

a) le unità seminali delle specie arboree elencate nell’allegato I per quanto concerne la purezza della specie;

b) le parti di piante delle specie arboree elencate nell’allegato I e dei relativi ibridi per quanto concerne la qualità in relazione a caratteristiche generali, stato fitosanitario e dimensioni;

c) le norme di qualità esterne per il Populus spp. moltiplicato mediante talee caulinari, con o senza radici, per quanto concerne i difetti e le dimensioni minime delle talee caulinari, con o senza radici;

d) il postime delle specie arboree elencate nell’allegato I e dei relativi ibridi per quanto concerne la qualità in relazione a caratteristiche generali, stato fitosanitario, vitalità e qualità fisiologica;

e) il postime da commercializzare con gli utilizzatori nelle regioni caratterizzate da condizioni climatiche ed ecologiche specifiche per quanto concerne i difetti, le dimensioni e l’età delle piante e, se del caso, le dimensioni del contenitore.

Gli atti delegati in questione si basano sull’esperienza acquisita applicando i requisiti pertinenti per ciascun tipo, ciascuna specie o ciascuna categoria di FRM per quanto riguarda le disposizioni relative a ispezioni, campionamento e controlli nonché all’isolamento. Essi adeguano tali requisiti per rispecchiare lo sviluppo delle norme internazionali applicabili e l’evoluzione delle conoscenze tecniche o scientifiche oppure gli sviluppi climatici ed ecologici.

 

Articolo 9

Piani di emergenza

1. Ciascuno Stato membro può elaborare uno o più piani di emergenza al fine di garantire la preparazione e la capacità di assicurare un approvvigionamento sufficiente di FRM per il rimboschimento delle aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, malattie, focolai di organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento avverso rilevati nelle valutazioni del rischio nazionali elaborate a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE.

Tali piani di emergenza possono essere elaborati in relazione a una o più delle specie arboree elencate nell’allegato I del presente regolamento e ai relativi ibridi, individuati dallo Stato membro come ecologicamente rilevanti alla luce delle sue condizioni climatiche ed ecologiche attuali e di quelle previste per il futuro e, a seconda del caso, per affrontare i rischi individuati di carenza di FRM.

2. Il piano di emergenza può includere i seguenti elementi, a seconda delle esigenze degli Stati membri interessati:

a) la valutazione del rischio di grave carenza di FRM e del suo potenziale impatto sulla salute umana, sulla salute animale e delle piante, nonché sull’ambiente, sulla base della distribuzione prevista delle specie arboree di cui al paragrafo 1 e, laddove disponibili, sulla base di simulazioni di modelli climatici;

b) i ruoli e le responsabilità dei soggetti partecipanti all’esecuzione del piano di emergenza e le azioni che devono intraprendere le autorità competenti, gli operatori professionali e altri soggetti pertinenti per garantire l’approvvigionamento di FRM in caso di grave carenza;

c) il coordinamento con gli Stati membri vicini e, se applicabile, con i paesi terzi vicini;

d) una descrizione delle risorse e del personale da mantenere e impiegare in caso di grave carenza di FRM;

e) una spiegazione del modo in cui le risorse e il personale saranno impiegati in caso di grave carenza di FRM;

f) una descrizione del coordinamento delle azioni tra i soggetti coinvolti in caso di grave carenza di FRM;

g) i principi relativi alla competenza appropriata del personale delle autorità competenti e, se del caso, degli organismi, delle autorità pubbliche, dei laboratori, degli operatori professionali e delle altre persone di cui alla lettera b);

h) le misure volte a informare la Commissione, gli Stati membri, i portatori di interessi coinvolti e la società civile in merito a una grave carenza di FRM e alle misure adottate per far fronte a tale carenza;

i) le modalità di registrazione di una grave carenza di FRM;

j) i metodi per delimitare le aree geografiche in cui si è verificata una grave carenza di FRM;

k) l’individuazione delle vulnerabilità nell’approvvigionamento di FRM, anche in termini di impatto socioeconomico, e delle misure per ridurre tali vulnerabilità.

3. Gli Stati membri riesaminano e, se necessario, aggiornano i loro piani di emergenza al fine di tenere conto dell’evoluzione delle conoscenze tecniche o scientifiche in relazione alla distribuzione delle specie arboree e degli ibridi contemplati in tali piani.

4. Gli Stati membri mettono i piani di emergenza a disposizione della Commissione, agli altri Stati membri e a tutti gli operatori professionali interessati tramite pubblicazione via FOREMATIS.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 al fine di integrare il presente regolamento specificando gli elementi elencati al paragrafo 2 del presente articolo per sostenere la definizione e l’attuazione dei piani di emergenza.


CAPO III

Registrazione e autorizzazione degli operatori professionali e sorveglianza ufficiale da parte delle autorità competenti


Articolo 10

Obblighi degli operatori professionali

1. Gli operatori professionali:

a) sono stabiliti nell’Unione;

b) in ciascuno Stato membro in cui svolgono attività connesse alla produzione o alla commercializzazione di FRM sono registrati per tali attività conformemente all’articolo 66 del regolamento (UE) 2016/2031 nel registro di cui all’articolo 65 dello stesso;

c) sono disponibili personalmente, o designano un’altra persona che sarà disponibile personalmente, per mantenere i contatti con le autorità competenti al fine di agevolare l’esecuzione dei controlli ufficiali.

2. Gli operatori professionali informano l’autorità competente pertinente se non svolgono più le attività connesse alla produzione e alla commercializzazione di FRM. In tal caso, l’autorità competente revoca la loro registrazione.

3. Gli operatori professionali garantiscono la tracciabilità e l’individuazione dell’FRM in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione, anche registrando le informazioni in merito agli operatori professionali che forniscono l’FRM e agli operatori professionali o agli utilizzatori ai quali esso è fornito, nonché mediante le informazioni contenute nell’etichetta ufficiale e nel documento dell’operatore professionale. L’operatore professionale dispone di un sistema che consente di monitorare le informazioni pertinenti per la tracciabilità e l’individuazione dell’FRM ai fini delle proprie verifiche e dei controlli ufficiali.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 3 sono conservate per almeno dieci anni in una forma tale da garantire che non possano essere falsificate. Tale periodo inizia alla fine dell’anno in cui viene creato il documento dell’operatore professionale. Le informazioni possono essere conservate in formato digitale. Gli Stati membri possono regolamentare il contenuto dei registri e richiedere solo registri digitali.

5. Gli operatori professionali agevolano l’accesso degli utilizzatori alle informazioni disponibili esistenti sull’FRM per quanto riguarda la sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche sulla base delle conoscenze e dei dati disponibili. Tali informazioni sono fornite, prima del trasferimento dell’FRM in questione, al potenziale utilizzatore tramite siti web, guide per i piantatori o altri mezzi appropriati.

6. Entro i limiti di quanto necessario per l’esecuzione dei controlli ufficiali, gli operatori professionali, su richiesta delle autorità competenti, concedono al personale delle autorità competenti l’accesso:

a) alle attrezzature, ai locali e agli altri luoghi, compreso il materiale di base, sotto il loro controllo;

b) ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni;

c) all’FRM sotto il loro controllo;

d) ai propri documenti e a tutte le altre informazioni pertinenti.

7. Durante i controlli ufficiali, gli operatori professionali forniscono assistenza e collaborano con il personale delle autorità competenti nell’adempimento dei suoi compiti.

8. Gli obblighi degli operatori professionali di cui ai paragrafi 6 e 7 si applicano anche nei casi in cui i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali sono svolti da organismi delegati e persone fisiche a cui sono stati delegati determinati compiti di controllo ufficiali o determinati compiti relativi ad altre attività ufficiali.

 

Articolo 11

Autorizzazione di un operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell’autorità competente per la produzione e la commercializzazione di FRM

1. Un’autorità competente, su richiesta di un operatore professionale, può autorizzare quest’ultimo a svolgere tutte o determinate attività necessarie per la produzione e la commercializzazione di FRM sotto la sorveglianza ufficiale di tale autorità competente e a rilasciare un’etichetta ufficiale per tale FRM.

Per poter beneficiare di tali autorizzazioni e in funzione delle attività da autorizzare, l’operatore professionale:

a) possiede le conoscenze necessarie per soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5;

b) è qualificato, o impiega personale qualificato, per svolgere una o più delle seguenti attività al fine di garantire la conformità ai requisiti di cui all’articolo 5:

i) ispezioni;

ii) campionamento;

iii) controlli;

c) ha individuato e ha la capacità di monitorare i punti critici del processo di produzione che possono incidere sulla qualità e sull’identità dell’FRM e tiene traccia dei risultati di tale monitoraggio; e

d) dispone di sistemi atti a garantire il rispetto dei requisiti relativi ai lotti a norma dell’articolo 19 e il rilascio dell’etichetta ufficiale a norma dell’articolo 20.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 al fine di integrare il paragrafo 1 del presente articolo stabilendo uno degli elementi seguenti o entrambi:

a) la procedura per le domande di autorizzazione che devono essere presentate dall’operatore professionale;

b) misure specifiche che l’autorità competente deve adottare al fine di confermare la conformità al paragrafo 1, lettere da a) a d), del presente articolo.

 

Articolo 12

Revoca o modifica dell’autorizzazione di un operatore professionale

1. Ove un operatore professionale cui è stata concessa un’autorizzazione a norma dell’articolo 11 non soddisfi più i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), all’articolo 10, paragrafo 5, e all’articolo 11, paragrafo 1, l’autorità competente chiede all’operatore professionale di adottare misure correttive entro un termine specificato.

2. Se l’operatore professionale autorizzato non adotta le misure correttive di cui al paragrafo 1 entro il termine specificato, l’autorità competente, senza ritardo, revoca o modifica l’autorizzazione, a seconda dei casi.

3. Se conclude che l’operatore professionale ha ottenuto l’autorizzazione in modo fraudolento, l’autorità competente impone all’operatore professionale sanzioni adeguate.

4. Qualora, per motivi diversi dalla chiusura dell’attività, non svolga più, su base temporanea o permanente, le attività oggetto dell’autorizzazione, l’operatore professionale chiede la sospensione temporanea o la revoca dell’autorizzazione conformemente alle istruzioni dell’autorità competente.

 

Articolo 13

Sorveglianza ufficiale da parte delle autorità competenti

1. Ai fini delle attività degli operatori professionali sotto la sorveglianza ufficiale delle autorità competenti, queste ultime effettuano verifiche periodiche per garantire che gli operatori professionali soddisfino i requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 1.

2. Le verifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo consistono in ispezioni ufficiali e nel campionamento e nei controlli dell’FRM al fine di confermarne la conformità ai requisiti di cui all’articolo 5, se necessario.

La frequenza di tali verifiche è determinata sulla base di una valutazione del rischio potenziale di non conformità dell’FRM a tali requisiti.

3. Le verifiche di cui al paragrafo 1 possono includere l’introduzione di sistemi di riferimento per la verifica genetica dell’identità dell’FRM, come le tecniche biochimiche e molecolari.


CAPO IV

Registrazione del materiale di base e demarcazione delle regioni di provenienza


Articolo 14

Demarcazione delle regioni di provenienza per talune categorie

1. Per le specie pertinenti del materiale di base destinato alla produzione di FRM delle categorie «identificato alla fonte» e «selezionato», gli Stati membri demarcano le regioni di provenienza.

2. Le autorità competenti redigono e pubblicano sul proprio sito web mappe che riportano le demarcazioni delle regioni di provenienza. Esse mettono tali mappe a disposizione della Commissione e delle autorità competenti degli altri Stati membri via FOREMATIS.

 

Articolo 15

Registro nazionale del materiale di base

1. Ogni Stato membro istituisce, pubblica in formato elettronico e tiene aggiornato un registro nazionale dei materiali di base delle varie specie ammessi nel suo territorio a norma degli articoli 4, 6 e 22.

Lo Stato membro mette tale registro a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri elettronicamente via FOREMATIS, nel formato utilizzato da quest’ultimo.

2. Gli Stati membri utilizzano il formato utilizzato da FOREMATIS per presentare ciascuna unità di ammissione nel proprio registro nazionale.

3. Il registro nazionale contiene almeno gli elementi seguenti:

a) il nome scientifico del genere e della specie e, se del caso, il nome comune in una lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione;

b) la categoria dell’FRM;

c) il tipo di materiale di base;

d) il riferimento di registro;

e) l’ubicazione del materiale di base, vale a dire una breve denominazione, se del caso, e uno degli insiemi di dati seguenti:

i) per la categoria «identificato alla fonte»: regione di provenienza e posizione o posizioni geografiche, definite da latitudine, longitudine e altitudine oppure estensione latitudinale, longitudinale e altimetrica;

ii) per la categoria «selezionato»: regione di provenienza e posizione o posizioni geografiche definite da latitudine, longitudine e altitudine oppure estensione latitudinale, longitudinale e altimetrica;

iii) per la categoria «qualificato»: posizione o posizioni geografiche esatte del materiale di base definite da latitudine, longitudine e altitudine oppure estensione latitudinale, longitudinale e altimetrica;

iv) per la categoria «controllato»: posizione o posizioni geografiche esatte del materiale di base definite da latitudine, longitudine e altitudine oppure estensione latitudinale, longitudinale e altimetrica;

f) le dimensioni di ciascuna fonte di semi, ciascun soprassuolo o ciascun arboreto da seme, indicate in ettari o numero di alberi;

g) l’origine:

i) un’indicazione che precisi se il materiale di base è indigeno, non indigeno o di origine sconosciuta e, nel caso in cui sia indigeno, se è autoctono o non autoctono;

ii) le informazioni sull’origine, se nota;

iii) nel caso di un arboreto da seme, la regione o le regioni di provenienza in cui si trovavano originariamente i suoi componenti o altre informazioni geografiche pertinenti, se note;

h) una o più finalità d’utilizzo dell’FRM di cui all’articolo 3, punto 1);

i) altre informazioni pertinenti per il materiale di base;

j) nel caso di FRM della categoria «controllato», un’indicazione che precisi se esso:

i) è autorizzato come organismo geneticamente modificato nell’Unione a norma dell’articolo 19 della direttiva 2001/18/CE o degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e se tale coltivazione non è esclusa nello Stato membro interessato conformemente all’articolo 26 ter della direttiva 2001/18/CE;

ii) contiene una pianta NGT di categoria 1 quale definita all’articolo 3, punto 13), del regolamento (UE) 2026/1388 o ne è costituito;

iii) contiene una pianta NGT di categoria 2 quale definita all’articolo 3, punto 14), del regolamento (UE) 2026/1388 o ne è costituito;

k) nel caso di FRM delle categorie «qualificato» e «controllato», le informazioni sul luogo di produzione della progenie di genitori, di cloni o di miscugli di cloni, ossia il luogo o l’esatta posizione geografica in cui l’FRM è stato prodotto;

l) se una banca dati dell’autorità competente è accessibile al pubblico, un link a tale banca dati, compresi i certificati principali e i codici corrispondenti alle rispettive unità di ammissione oppure un link alla piattaforma di cui all’articolo 18, paragrafo 9, lettera b);

m) le informazioni relative ai criteri di selezione applicati per l’ammissione del materiale di base conformemente agli allegati da II a V, a seconda dei casi, nonché la documentazione o le prove utilizzate per determinare l’origine del materiale di base in questione.

L’ubicazione del materiale di base di cui al primo comma, lettera e), è indicata utilizzando il sistema uniforme di coordinate specificato da FOREMATIS.

Ai fini del primo comma, lettera g), punto iii), per gli arboreti da seme che rappresentano una fase più avanzata di selezione possono essere utilizzate le informazioni provenienti dai registri relativi alla selezione anziché le informazioni sull’origine e sulla regione o sulle regioni di provenienza.

4. In deroga all’articolo 4, le autorità competenti registrano immediatamente nei rispettivi registri nazionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo il materiale di base incluso, prima del 17 luglio 2031, nei registri nazionali di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE, senza applicare la procedura di registrazione di cui al paragrafo 2 di tale articolo.

 

Articolo 16

Elenco dell’Unione del materiale di base ammesso

Sulla base dei registri nazionali istituiti da ciascuno Stato membro conformemente all’articolo 15, la Commissione pubblica un elenco denominato «Elenco dell’Unione del materiale di base ammesso per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione».

Tale elenco è reso disponibile in formato elettronico via FOREMATIS.


CAPO V

Certificato principale, etichettatura e imballaggio


Articolo 17

Raccolta a partire dal materiale di base

1. Entro un periodo ragionevole prima della raccolta, l’operatore professionale notifica all’autorità competente la propria intenzione di raccogliere FRM al fine di consentire all’autorità competente di organizzare i controlli ufficiali.

2. Se l’FRM delle specie arboree elencate nell’allegato I e dei rispettivi ibridi è raccolto per scopi diversi dalla commercializzazione come FRM all’interno dell’Unione, l’operatore professionale indica tale circostanza nella notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Durante la raccolta e la trasformazione dell’FRM prima della commercializzazione o dell’uso diretto, l’FRM raccolto reca un’etichetta provvisoria rilasciata dall’operatore professionale e contenente un riferimento unico al materiale di base, la data di raccolta, il nome dell’operatore professionale e la quantità raccolta. Tale etichetta è sostituita dall’etichetta ufficiale una volta soddisfatti i requisiti pertinenti.

4. L’autorità competente può definire le condizioni tecniche da considerare nell’effettuare la raccolta.

5. L’operatore professionale responsabile della raccolta dell’FRM garantisce che la raccolta non comprometta la rinnovazione del materiale di base ammesso ai fini della conservazione delle risorse genetiche forestali.

6. L’operatore professionale responsabile della raccolta, dell’estrazione, della pulizia e dell’imballaggio dell’FRM garantisce, conformemente alle norme internazionali applicabili, che i lotti di unità seminali e i lotti di parti di piante siano sufficientemente omogenei prima della commercializzazione o dell’utilizzo.

7. Gli operatori professionali conservano e, su richiesta, forniscono all’autorità competente i registri contenenti informazioni dettagliate su tutte le partite detenute e commercializzate per un periodo di almeno dieci anni.

 

Articolo 18

Certificato principale

1. Il certificato principale di identità («certificato principale») attesta che l’FRM soddisfa una delle condizioni seguenti:

a) è ottenuto da una singola unità di materiale di base ammesso conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, settimo comma;

b) è ottenuto da una successiva propagazione vegetativa conformemente all’articolo 19, paragrafo 2;

c) è ottenuto da una mescolanza di lotti di semi o parti di piante conformemente all’articolo 19, paragrafo 3;

d) è importato e il suo certificato ufficiale è sostituito conformemente all’articolo 27, paragrafo 3, lettera a).

2. Le autorità competenti rilasciano il certificato principale per l’FRM, che reca un codice unico, su richiesta di un operatore professionale il prima possibile dopo la raccolta dell’FRM o l’estrazione dei semi, a seconda delle circostanze e della natura dell’FRM, oppure dopo l’importazione dell’FRM, e indica il riferimento unico di registro del materiale di base.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire il contenuto e i modelli del certificato principale, in particolare per quanto riguarda:

a)  il modello di certificato principale per l’FRM ottenuto da fonti di semi e soprassuoli;

b) il modello di certificato principale per l’FRM ottenuto da arboreti da seme o genitori; e

c) il modello di certificato principale per l’FRM ottenuto da cloni e miscugli di cloni.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 32, paragrafo 2.

4. Qualora, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, un operatore professionale effettui una successiva propagazione vegetativa dell’FRM, tale operatore professionale ne dà notifica all’autorità competente ed è rilasciato un nuovo certificato principale a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

5. In caso di mescolanza ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché i riferimenti di registro dei relativi componenti siano identificabili e affinché sia rilasciato un nuovo certificato principale a norma del paragrafo 2 del presente articolo. L’operatore professionale notifica all’autorità competente l’intenzione di procedere alla mescolanza entro un periodo ragionevole prima che venga effettuata. L’autorità competente può decidere di supervisionare il processo di mescolanza.

6. Se un lotto di cui all’articolo 19, paragrafo 1, è suddiviso in lotti più piccoli che non sono sottoposti a lavorazioni uniformi e che sono oggetto di una successiva propagazione vegetativa, è rilasciato un nuovo certificato principale a norma del paragrafo 2 del presente articolo e si fa riferimento al codice del precedente certificato principale.

7. Su richiesta dell’operatore professionale, le autorità competenti rilasciano un certificato principale a norma del paragrafo 2 in sostituzione di un certificato principale rilasciato a norma della direttiva 1999/105/CE. In tal caso, il certificato principale reca la seguente dicitura: «Il materiale di base è conforme ai requisiti della direttiva 1999/105/CE.».

8. Il certificato principale può essere rilasciato in formato elettronico («certificato principale elettronico»).

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono modalità tecniche per il rilascio di certificati principali elettronici e per l’uso di firme elettroniche al fine di garantire la conformità di tali certificati con il presente articolo, nonché modalità appropriate, credibili ed efficaci per il loro rilascio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 32, paragrafo 2.

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 al fine di integrare il presente articolo stabilendo norme in materia di:

a) registrazione digitale delle principali azioni riguardanti la verifica dei requisiti per l’ammissione del materiale di base che portano al rilascio del certificato principale;

b) istituzione di una piattaforma centralizzata che colleghi tutti gli Stati membri e la Commissione al fine di agevolare il trattamento e l’uso dei certificati principali nonché l’accesso agli stessi.

10. Ciascuno Stato membro istituisce e tiene aggiornato un elenco nazionale dei certificati principali rilasciati e, su richiesta, lo mette a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri.

11. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

a) le procedure e le modalità tecniche per garantire il rilascio di certificati principali esatti e affidabili e prevenire i rischi di frode;

b) le procedure da seguire in caso di ritiro dei certificati principali e per il rilascio di certificati principali di sostituzione;

c) le norme per il rilascio di copie autenticate dei certificati principali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 32, paragrafo 2.

 

Articolo 19

Lotti

1. Durante tutte le fasi della produzione e della commercializzazione, l’FRM è tenuto separato in lotti, con riferimento alle singole unità di ammissione e al certificato principale, una volta rilasciato.

Ciascun lotto di FRM è identificato dagli elementi seguenti:

a) un codice di lotto; durante la raccolta, il codice di lotto può fungere da codice del certificato principale in attesa del rilascio del certificato principale da parte dell’autorità competente;

b) la finalità o le finalità di cui all’articolo 3, punto 1);

c) il codice del certificato principale, al momento del rilascio di tale certificato;

d) il nome scientifico del genere e della specie e, se del caso, il nome comune in una lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione;

e) la categoria dell’FRM;

f) il tipo di materiale di base;

g) il riferimento di registro;

h) la regione di provenienza per l’FRM delle categorie «identificato alla fonte» e «selezionato» o, se del caso, per altro FRM;

i) l’origine, se del caso, e un’indicazione che precisi se il materiale di base è indigeno, non indigeno o di origine sconosciuta e, nel caso in cui sia indigeno, se è autoctono o non autoctono;

j) nel caso di unità seminali, l’anno di maturazione;

k) l’età e il tipo di postime di semenzali o talee, se talee radicali, trapianti o allevati in contenitore;

l) per la categoria «controllato», un’indicazione che precisi se l’FRM:

i) è autorizzato per la coltivazione come organismo geneticamente modificato nell’Unione a norma dell’articolo 19 della direttiva 2001/18/CE o degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e se tale coltivazione non è esclusa nello Stato membro interessato conformemente all’articolo 26 ter della direttiva 2001/18/CE;

ii) contiene una pianta NGT di categoria 1 quale definita all’articolo 3, punto 13), del regolamento (UE) 2026/1388 o ne è costituito;

iii) contiene una pianta NGT di categoria 2 quale definita all’articolo 3, punto 14), del regolamento (UE) 2026/1388 o ne è costituito.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli operatori professionali conservano separatamente qualsiasi FRM oggetto di una successiva propagazione vegetativa e lo identificano come tale. In tali casi, l’FRM prodotto a partire da tale successiva propagazione vegetativa è classificato nella stessa categoria dell’FRM originale.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, la mescolanza di lotti di semi o di lotti di parti di piante è soggetto a una o più delle condizioni seguenti, a seconda dei casi:

a) nelle categorie «identificato alla fonte» o «selezionato», la mescolanza si applica ai lotti di semi ottenuti da due o più unità di ammissione nell’ambito di una singola regione di provenienza;

b) la mescolanza avviene esclusivamente all’interno della stessa specie, regione di provenienza e categoria;

c) in caso di mescolanza di lotti di semi ottenuti da fonti di semi e soprassuoli nella categoria «identificato alla fonte», il nuovo lotto risultante è certificato come «lotto di semi ottenuto da una fonte di semi»;

d) in caso di mescolanza di lotti di semi ottenuti da materiale di base non indigeno con lotti di semi ottenuti da materiale di base di origine sconosciuta, il nuovo lotto risultante è certificato come «di origine sconosciuta»;

e) in caso di mescolanza di lotti di semi ottenuti da una singola unità di ammissione in riferimento allo stesso anno o a diversi anni di maturazione, si registrano gli anni effettivi di maturazione e la proporzione di semi di ogni anno;

f) in caso di mescolanza di lotti di parti di piante ottenuti da una singola unità di ammissione in riferimento a uno o diversi anni di raccolta, si registrano gli anni effettivi di raccolta e la proporzione di parti di piante di ogni anno.

Nel caso di mescolanza di cui al primo comma, lettera a), c) o d), è possibile utilizzare il codice d’identità relativo alla regione di provenienza anziché il riferimento di registro di cui al paragrafo 1, lettera g). Il lotto risultante è mescolato in modo tale da essere omogeneo.

 

Articolo 20

Etichetta ufficiale e documento dell’operatore professionale

1. Per ogni lotto di FRM a fini di commercializzazione viene rilasciata e stampata un’etichetta ufficiale con riferimento al codice del certificato principale e al codice di lotto da parte:

a) dell’autorità competente; oppure

b) dell’operatore professionale autorizzato o di una persona incaricata da tale operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell’autorità competente.

L’etichetta ufficiale attesta la conformità ai requisiti degli articoli 5 e 19 e, se del caso, dell’articolo 8.

Non è necessario rilasciare e stampare un’etichetta ufficiale nel caso di un lotto di FRM detenuto e offerto a fini di vendita. Tuttavia, in tal caso deve essere assicurato un riferimento al codice del certificato principale e al codice di lotto.

2. L’etichetta ufficiale garantisce l’identificazione univoca e la tracciabilità del lotto accompagnandolo durante la commercializzazione di cui al paragrafo 1.

3. Quando consegna lotti di FRM a un altro utilizzatore, l’operatore professionale, oltre all’etichetta ufficiale, rilascia e stampa per ciascun lotto consegnato un documento dell’operatore professionale che può essere combinato con una bolla di consegna o una fattura.

4. Le etichette ufficiali sono:

a) autentiche ed esatte;

b) redatte in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea e, se del caso, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione.

5. L’etichetta ufficiale contiene tutti gli elementi elencati all’articolo 19, paragrafo 1, lettere da a) a e), g) e l), nonché:

a) il codice di registrazione dell’operatore professionale fornitore che rilascia l’etichetta ufficiale o al quale l’autorità competente ha rilasciato l’etichetta ufficiale; e

b) in caso di FRM della categoria «controllato» il cui materiale di base è ammesso ai sensi dell’articolo 23, l’indicazione «ammesso temporaneamente».

L’etichetta ufficiale può contenere una parte non ufficiale che comprende uno o più elementi del documento dell’operatore professionale di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

L’etichetta ufficiale può inoltre includere un elemento digitale, come un codice QR, contenente uno degli elementi di cui al presente paragrafo.

6. L’etichetta ufficiale è apposta all’esterno degli imballaggi, dei fasci, delle reti, dei contenitori o delle singole piante. Se l’etichetta ufficiale è combinata con un passaporto delle piante, si applica l’articolo 88 del regolamento (UE) 2016/2031.

7. Il documento dell’operatore professionale contiene:

a) tutti gli elementi di cui al paragrafo 5, primo comma;

b) tutti gli elementi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, non menzionati al paragrafo 5 del presente articolo;

c) il nome e l’indirizzo dell’operatore professionale;

d) il quantitativo di FRM fornito;

e) se del caso, lo Stato membro o gli Stati membri di produzione dell’FRM interessato;

f) se del caso, il paese terzo di origine dell’FRM interessato;

g) il nome e l’indirizzo del destinatario dell’FRM interessato;

h) la data di rilascio del documento dell’operatore professionale;

i) il codice del documento dell’operatore professionale;

j) un’indicazione che precisi se l’FRM è stato propagato per via vegetativa; e,

k) nel caso di lotto di semi, le informazioni supplementari di cui all’articolo 5, paragrafo 3; tuttavia, nel caso di piccoli quantitativi di semi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, le informazioni di cui alle lettere b) e d) di tale paragrafo non devono necessariamente figurare nel documento dell’operatore professionale.

8. Oltre agli elementi elencati al paragrafo 7, il documento dell’operatore professionale può includere:

a) un’indicazione che precisi se l’FRM è ottenuto da materiale di base autoctono o non autoctono, se registrato a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, lettera g);

b) eventuali informazioni supplementari che l’operatore professionale ritenga opportune per la commercializzazione dell’FRM interessato.

9. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono il formato, le dimensioni, la forma e il colore dell’etichetta ufficiale e del documento dell’operatore professionale per tutte le categorie o per categorie specifiche o per altri tipi di FRM.

Tali atti di esecuzione specificano i seguenti elementi:

a) l’indicazione del contenuto;

b) il colore dell’etichetta per categorie specifiche o altri tipi di FRM;

c) informazioni supplementari per i semi e i piccoli quantitativi di semi;

d) informazioni supplementari in caso di generi specifici o specie specifiche.

Nel precisare il colore dell’etichetta a norma del secondo comma, lettera b), del presente paragrafo, la Commissione tiene conto del Sistema OCSE per sementi e piante forestali e di altre norme internazionali applicabili.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 32, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli atti di esecuzione adottati a norma del presente paragrafo per quanto riguarda l’uso del colore per l’etichetta ufficiale e il documento dell’operatore professionale di cui al secondo comma, lettera b), del presente paragrafo.

10. L’etichetta ufficiale o il documento dell’operatore professionale possono essere rilasciati in formato elettronico («etichetta ufficiale elettronica» o «documento dell’operatore professionale elettronico»). In tal caso, l’FRM interessato è accompagnato da un riferimento stampato, come un codice QR.

La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire modalità tecniche per il rilascio di etichette ufficiali elettroniche o di documenti dell’operatore professionale elettronici al fine di garantirne la conformità con il presente articolo, nonché modalità appropriate, credibili ed efficaci per il loro rilascio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 32, paragrafo 2.

11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 al fine di integrare il presente articolo stabilendo norme in materia di:

a) registrazione digitale delle principali azioni relative alla produzione e alla commercializzazione dell’FRM intraprese dagli operatori professionali e dalle autorità competenti che portano al rilascio delle etichette ufficiali e dei documenti dell’operatore professionale;

b) istituzione di una piattaforma centralizzata che colleghi gli Stati membri e la Commissione al fine di facilitare il trattamento e l’uso di tali dati e l’accesso agli stessi.

 

Articolo 21

Imballaggio di unità seminali

Le unità seminali sono commercializzate solo in imballaggi chiusi, tra cui reti o altri contenitori, sigillati. Tali imballaggi sono sigillati in modo tale che un’eventuale loro apertura sia visibile e tracciabile.

La sigillatura non è richiesta nel caso di semi recalcitranti.


CAPO VI

Deroghe all’articolo 4


Articolo 22

Ammissione, da parte di operatori professionali, di materiale di base destinato alla produzione di FRM della categoria «identificato alla fonte»

1. In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, le autorità competenti, previa approvazione della Commissione, possono autorizzare gli operatori professionali ad ammettere materiale di base destinato alla produzione di FRM della categoria «identificato alla fonte» per determinate specie, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) la regione di provenienza in cui è situato il materiale di base è soggetta a condizioni meteorologiche e climatiche estreme;

b) tali condizioni meteorologiche e climatiche estreme incidono sul ciclo riproduttivo del materiale di base e riducono la frequenza delle annate di pasciona, con una conseguente diminuzione della disponibilità di FRM di elevata qualità;

c) il luogo di raccolta è remoto e molto difficile da raggiungere per le autorità competenti durante il periodo di raccolta di FRM.

2. La Commissione adotta un atto di esecuzione che concede l’ammissione a ciascuno Stato membro per un periodo definito. L’ammissione è concessa su richiesta dello Stato membro interessato.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 32, paragrafo 2.

 

Articolo 23

Ammissione provvisoria di materiale di base destinato alla produzione di FRM della categoria «controllato»

1. In deroga all’articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri possono ammettere, per un periodo non superiore a dieci anni, materiale di base destinato alla produzione di FRM della categoria «controllato» qualora i risultati provvisori della valutazione genetica o le prove comparative di cui all’allegato V permettano di supporre che tale materiale di base, una volta completate le prove, soddisfarà i requisiti per l’ammissione ai sensi del presente regolamento.

2. La Commissione può adottare un atto di esecuzione al fine di specificare il numero massimo di unità di ammissione e le dimensioni massime dell’area che possono essere oggetto di tale ammissione.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 32, paragrafo 2.

 

Articolo 24

Esperimenti temporanei per cercare alternative migliori a taluni aspetti del presente regolamento

1. In deroga agli articoli 4 e 5, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire modalità dettagliate per l’organizzazione di esperimenti temporanei per cercare alternative migliori relative a determinati aspetti del presente regolamento riguardanti le specie arboree elencate nell’allegato I e i rispettivi ibridi, i requisiti per l’ammissione del materiale di base nonché la produzione e la commercializzazione di FRM.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 32, paragrafo 2.

Gli esperimenti sono effettuati solo se vi partecipano almeno due Stati membri, su loro richiesta.

Gli esperimenti possono assumere la forma di prove tecniche o scientifiche che esaminano la fattibilità e l’adeguatezza di nuovi requisiti rispetto a quelli di cui agli articoli 4 e 5.

2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 specificano uno o più degli elementi seguenti:

a) le specie arboree interessate e, se del caso, la provenienza;

b) le condizioni degli esperimenti per specie arborea o per ibrido;

c) la durata dell’esperimento;

d) gli obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione degli Stati membri partecipanti.

3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 tengono conto dell’evoluzione degli aspetti seguenti:

a) i metodi per la determinazione dell’origine del materiale di base, compreso l’uso di tecniche biochimiche e molecolari;

b) i metodi per la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse genetiche forestali, tenendo conto delle norme internazionali applicabili;

c) i metodi di produzione e riproduzione, compreso l’utilizzo di processi di produzione innovativi;

d) i metodi di progettazione degli schemi di incrocio dei componenti del materiale di base;

e) i metodi di valutazione delle caratteristiche del materiale di base e dell’FRM;

f) i metodi di controllo dell’FRM interessato.

Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 si adattano all’evoluzione delle tecniche di produzione dell’FRM in questione e sono basati su eventuali prove e analisi comparative effettuate dagli Stati membri.

4. La Commissione riesamina i risultati degli esperimenti condotti a norma del presente articolo e li sintetizza in una relazione, indicando, se necessario, la necessità di modificare l’articolo 1, 4 o 5.

 

Articolo 25

Autorizzazione ad adottare requisiti più rigorosi o supplementari

1. In deroga all’articolo 4, la Commissione può adottare un atto di esecuzione al fine di autorizzare uno Stato membro, su richiesta, a:

a) adottare, per quanto riguarda i requisiti per l’ammissione del materiale di base e la produzione di FRM, requisiti di produzione più rigorosi rispetto a quelli di cui all’articolo 4 o requisiti di produzione supplementari in tutto il territorio dello Stato membro interessato o in parte di esso, a condizione che tali requisiti non impongano né comportino divieti o restrizioni all’introduzione o alla circolazione nel territorio dell’Unione, o attraverso di esso, di FRM conforme al presente regolamento;

b) restringere, nel suo territorio, l’ammissione di materiale di base destinato alla produzione di FRM della categoria «identificato alla fonte»;

c) vietare la commercializzazione all’utilizzatore finale, ai fini della semina o della piantagione in tutto il suo territorio o in parte di esso, di uno specifico FRM, qualora tale FRM non sia idoneo alle condizioni ecologiche forestali dello Stato membro interessato e ai fini pertinenti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 32, paragrafo 2.

2. La richiesta dello Stato membro di cui al paragrafo 1 comprende:

a) il progetto delle disposizioni contenenti i requisiti proposti; e

b) una giustificazione della necessità e della proporzionalità di tali requisiti.

3. L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) le misure richieste assicurano almeno uno degli elementi seguenti:

i) il miglioramento della qualità dell’FRM in questione;

ii) la protezione dell’ambiente, come l’adattamento ai cambiamenti climatici, il rafforzamento della biodiversità o il ripristino degli ecosistemi forestali e il sostegno al loro funzionamento;

b) le misure richieste sono necessarie e proporzionate al loro obiettivo, a norma della lettera a); e

c) le misure sono giustificate sulla base delle condizioni climatiche ed ecologiche specifiche nello Stato membro interessato.

4. Gli Stati membri che hanno adottato requisiti supplementari o più rigorosi a norma dell’articolo 7 della direttiva 1999/105/CE garantiscono, entro il 17 luglio 2032, che tali misure siano conformi al presente regolamento. Essi informano la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure adottate per garantire tale conformità.


CAPO VII

Importazioni di FRM


Articolo 26

Importazioni sulla base dell’equivalenza dell’Unione

1. L’FRM è importato da paesi terzi nell’Unione soltanto se è accertato, a norma del paragrafo 2, che esso soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili all’FRM prodotto e commercializzato nell’Unione.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione per decidere che l’FRM di generi, specie e categorie specifici e, se del caso, ottenuto da tipi specifici di materiale di base od originario di una specifica regione di provenienza, prodotto in un paese terzo, soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili all’FRM prodotto e commercializzato nell’Unione.

La Commissione adotta tali atti di esecuzione unicamente sulla base degli elementi seguenti:

a) un esame approfondito delle informazioni e dei dati forniti dal paese terzo in questione;

b) l’esito soddisfacente di un audit effettuato dalla Commissione nel paese terzo in questione, qualora tale audit sia stato ritenuto necessario dalla Commissione;

c) se tale paese terzo partecipa al sistema OCSE per sementi e piante forestali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 32, paragrafo 2, e stabiliscono condizioni di importazione adeguate.

3. Nell’adottare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione valuta se i sistemi per l’ammissione e la registrazione del materiale di base e la produzione e commercializzazione successive di FRM a partire da tale materiale di base applicati nel paese terzo interessato offrano le medesime garanzie di cui agli articoli 4 e 5 e, se del caso, all’articolo 14 per le categorie «identificato alla fonte», «selezionato», «qualificato» e «controllato».

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, su richiesta di almeno uno Stato membro, la Commissione può adottare un atto di esecuzione al fine di consentire temporaneamente l’importazione di FRM di determinate specie da un paese terzo che non soddisfa i requisiti di tali paragrafi se:

a) vi è una carenza di FRM delle specie interessate in uno o più Stati membri, ad esempio una carenza causata da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, malattie, focolai di organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento avverso, e tale carenza non può essere colmata dagli altri Stati membri o dai paesi terzi per i quali è stata concessa l’equivalenza conformemente al paragrafo 2; e

b) lo Stato membro o gli Stati membri interessati hanno fornito prove dell’esistenza e delle cause di tale carenza di FRM.

Tali atti di esecuzione stabiliscono le condizioni di importazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 32, paragrafo 2.

 

Articolo 27

Notifica e certificati di FRM importato da paesi terzi

1. L’operatore professionale che importi FRM nell’Unione informa preventivamente l’autorità competente pertinente in merito all’importazione attraverso il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625.

2. L’FRM importato è accompagnato da:

a) un certificato OCSE o un certificato ufficiale equivalente rilasciato dal paese terzo di origine;

b) un’etichetta OCSE o un’etichetta ufficiale equivalente; e

c) dati contenenti i dettagli di tale FRM forniti dall’operatore professionale in tale paese terzo.

3. In seguito all’importazione di FRM nell’Unione, l’autorità competente dello Stato membro interessato:

a) sostituisce il certificato OCSE o il certificato ufficiale equivalente di cui al paragrafo 2, lettera a), con un nuovo certificato principale rilasciato in tale Stato membro; e

b) sostituisce l’etichetta OCSE o l’etichetta ufficiale equivalente di cui al paragrafo 2, lettera b), con una nuova etichetta ufficiale, o appone una nuova etichetta ufficiale all’etichetta OCSE o all’etichetta ufficiale equivalente in questione; la nuova etichetta ufficiale è accompagnata da un documento dell’operatore professionale.

4. Il nuovo certificato principale e la nuova etichetta ufficiale di cui al paragrafo 3, rispettivamente lettere a) e b), contengono un riferimento ai corrispondenti documenti originali.


CAPO VIII

Controlli ufficiali


Articolo 28

Controlli ufficiali sull’FRM

1. Gli Stati membri designano la propria autorità competente o le proprie autorità competenti a cui conferiscono la responsabilità di organizzare o effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali. Tali autorità competenti possono essere le stesse autorità designate conformemente all’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625.

2. Le autorità competenti dispongono di modalità atte a garantire:

a) l’efficacia e l’adeguatezza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali;

b) l’imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali;

c) che il personale che esegue i controlli ufficiali e altre attività ufficiali non abbia conflitti di interessi;

d) che il personale che esegue i controlli ufficiali e altre attività ufficiali sia adeguatamente qualificato, esperto e formato per l’esecuzione dei propri compiti; e

e)

che il personale disponga di strutture e attrezzature idonee per eseguire i controlli ufficiali e altre attività ufficiali.

Ai fini del primo comma, lettera c), le attività commerciali relative all’FRM svolte dal personale delle autorità competenti per conto del proprio Stato membro non rappresentano alcun conflitto di interessi.

3. Le autorità competenti sono legittimate a effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali e dispongono di procedure giuridiche tali da garantire al personale l’accesso ai locali degli operatori professionali, e alla documentazione tenuta da questi.

4. Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali su tutti gli operatori professionali in base al rischio e con frequenza adeguata, tenendo conto di quanto segue:

a) i rischi di non conformità al presente regolamento individuati e l’evoluzione di tali rischi;

b) le attività sotto il controllo degli operatori professionali; e

c) eventuali informazioni indicanti la probabilità che gli acquirenti di FRM siano indotti in errore, in particolare relativamente alla natura, all’identità, alle proprietà, alla composizione, alla quantità, al paese di origine o alla provenienza dell’FRM.

5. Gli Stati membri possono riscuotere tariffe o diritti per coprire i costi dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali.

6. Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili risorse finanziarie adeguate per fornire alle autorità competenti il personale e le altre risorse necessarie per effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali. Ciò si applica anche in caso di delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali e determinati compiti connessi ad altre attività ufficiali.

7. Le autorità competenti possono delegare determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati o persone fisiche a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, e degli articoli da 29 a 31, ad eccezione dell’articolo 29, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) 2017/625. Le autorità competenti che hanno delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali a organismi delegati o persone fisiche organizzano audit o ispezioni di tali organismi o persone nella misura necessaria a garantire l’adeguata esecuzione di tali compiti. Le autorità competenti evitano la duplicazione degli audit e delle ispezioni, tenendo conto di tutti gli accreditamenti degli organismi delegati conformemente alle norme pertinenti ai compiti delegati.

8. Gli Stati membri provvedono affinché la Commissione sia informata dei recapiti e di tutte le eventuali modifiche riguardanti le autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1. Tali informazioni sono inoltre messe a disposizione del pubblico da parte degli Stati membri, anche su Internet.

9. La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di definire modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per verificare la conformità alle norme in materia di FRM per quanto riguarda:

a) la specificazione delle modalità di cui al paragrafo 2;

b) gli obblighi specifici in materia di comunicazione degli organismi delegati e delle persone fisiche di cui al paragrafo 7.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 32, paragrafo 2.

10. Contro le eventuali decisioni adottate dall’autorità competente a norma dell’articolo 66, paragrafi 3 e 6, dell’articolo 137, paragrafo 3, o dell’articolo 138, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/625 riguardanti le persone fisiche o giuridiche è ammesso il ricorso da parte di queste ultime in conformità del diritto nazionale.

11. I metodi di campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio utilizzati al fine di determinare le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, devono essere conformi alle norme dell’Associazione internazionale per l’analisi delle sementi o ad altre norme internazionali comparabili che stabiliscono tali metodi o i relativi criteri di efficienza.

 

Articolo 29

Trasparenza dei controlli ufficiali

Le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali con un elevato livello di trasparenza. Esse mettono a disposizione del pubblico, anche pubblicandole su Internet, le informazioni pertinenti riguardanti l’organizzazione e l’esecuzione dei controlli ufficiali.

 

Articolo 30

Controlli della Commissione negli Stati membri

Gli esperti della Commissione possono effettuare controlli, compresi audit, in ciascuno Stato membro per verificare l’applicazione delle norme e il funzionamento dei sistemi di controllo nazionali contemplati dal presente regolamento.

Tali controlli sono organizzati in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri. Sono effettuati in base al rischio e possono includere verifiche in loco.

Gli Stati membri adottano opportune misure di follow-up per porre rimedio alle carenze specifiche o di sistema individuate mediante i controlli di cui al presente articolo.


CAPO IX

Disposizioni procedurali


Articolo 31

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 4, paragrafo 3, all’articolo 5, paragrafo 7, all’articolo 8, all’articolo 9, paragrafo 5, all’articolo 11, paragrafo 2, all’articolo 18, paragrafo 9, e all’articolo 20, paragrafo 11, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 luglio 2026. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 4, paragrafo 3, all’articolo 5, paragrafo 7, all’articolo 8, all’articolo 9, paragrafo 5, all’articolo 11, paragrafo 2, all’articolo 18, paragrafo 9, e all’articolo 20, paragrafo 11, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 5, paragrafo 7, dell’articolo 8, dell’articolo 9, paragrafo 5, dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 18, paragrafo 9, o dell’articolo 20, paragrafo 11, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

Articolo 32

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.


CAPO X

Relazioni, sanzioni e modifiche dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625


Articolo 33

Relazioni

1. Entro il 17 luglio 2036, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione concernente:

a) i quantitativi di FRM certificato per categoria per ciascun anno;

b) il numero di piani di emergenza nazionali adottati di cui all’articolo 9;

c) le informazioni riguardanti i siti web e le guide per i piantatori che sono pertinenti e disponibili e che contengono consigli sul miglior uso dell’FRM;

d) i quantitativi di FRM per genere e per specie importati da paesi terzi di cui all’articolo 26;

e) le sanzioni irrogate a norma dell’articolo 34; e

f) il numero di operatori professionali registrati.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di specificare il formato tecnico, anche per quanto riguarda la presentazione e il trattamento digitali, per la relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 32, paragrafo 2.

 

Articolo 34

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni pecuniarie applicabili per violazioni del presente regolamento, commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, rispecchino, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico acquisito dall’operatore professionale o, se del caso, una percentuale del fatturato dell’operatore professionale.

3. Se del caso, gli Stati membri possono decidere di applicare le norme relative alle sanzioni di cui all’articolo 139 del regolamento (UE) 2017/625.

 

Articolo 35

Modifiche del regolamento (UE) 2016/2031

Il regolamento (UE) 2016/2031 è così modificato:

1) all’articolo 37, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione adotta un atto di esecuzione, se del caso, per stabilire le misure volte a prevenire la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione sulle piante da piantagione interessate di cui all’articolo 36, lettera f), del presente regolamento. Tali atti di esecuzione riguardano, se del caso, l’introduzione e lo spostamento nell’Unione di dette piante. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente ai principi di cui all’allegato II, sezione 2, del presente regolamento. Tali atti di esecuzione si applicano fatte salve le misure adottate a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE.»;

2) all’articolo 83 è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis. Nel caso di piante da piantagione prodotte o commercializzate come materiale delle categorie “identificato alla fonte”, “selezionato”, “qualificato” o “controllato”, di cui al regolamento (UE) 2026/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), il passaporto delle piante è combinato, in forma distinta, con l’etichetta ufficiale prodotta conformemente alle pertinenti disposizioni di tale regolamento.

Nei casi in cui si applica il presente paragrafo,

a) il passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione contiene gli elementi di cui all’allegato VII, parte E, del presente regolamento;

b) il passaporto delle piante per l’introduzione e lo spostamento in una zona protetta contiene gli elementi di cui all’allegato VII, parte F, del presente regolamento.

    (*1)  Regolamento (UE) 2026/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2026, relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento FRM) (GU L, 2026/1392, 26.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1392/oj).»;"

3) l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato VII del presente regolamento.

 

Articolo 36

Modifiche del regolamento (UE) 2017/625

Il regolamento (UE) 2017/625 è così modificato:

1) all’articolo 1 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Gli articoli 8 e 13, gli articoli da 28 a 33, ad eccezione dell’articolo 29, lettera b), punto iv), e dell’articolo 33, lettera a), gli articoli da 43 a 46, gli articoli da 65 a 68, l’articolo 69, paragrafi 1, 2 e 4, gli articoli 70, 71, 72, 75, 88 e 89, gli articoli da 102 a 108, l’articolo 120, l’articolo 130, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, e gli articoli da 131 a 138 si applicano, a seconda del caso, ai controlli effettuati per la verifica della conformità alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2026/1392 (*2);

    (*2)  Regolamento (UE) 2026/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2026, relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento FRM) (GU L, 2026/1392, 26.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1392/oj).»;"

2) all’articolo 2, all’articolo 3, punto 3), agli articoli 31 e 44, all’articolo 45, paragrafo 3, agli articoli 65, 66, 67, 71, 88, 102, 106, 107, 108, 120, 130, 131 e 132, all’articolo 133, paragrafo 1, primo comma, e all’articolo 138, le parole «articolo 1, paragrafo 2» sono sostituite da «articolo 1, paragrafi 2 e 2 bis».


CAPO XI

Disposizioni finali


Articolo 37

Abrogazione della direttiva 1999/105/CE

La direttiva 1999/105/CE è abrogata.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VIII del presente regolamento.

 

Articolo 38

Misure transitorie

1. L’FRM prodotto prima del 17 luglio 2031 conformemente alla direttiva 1999/105/CE o alle norme nazionali può continuare a essere commercializzato fino a esaurimento delle scorte.

2. L’FRM commercializzato in conformità del paragrafo 1 è accompagnato da un’etichetta recante l’indicazione «FRM non ammesso a norma del regolamento (UE) 2026/1392 relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione».

3. L’FRM prodotto prima del 17 luglio 2031 conformemente alla direttiva 1999/105/CE può continuare a essere commercializzato sulla base di un certificato principale rilasciato a norma di tale direttiva.

 

Articolo 39

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 17 luglio 2031.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 20 maggio 2026


Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

N. IOANNIDES

 

ALLEGATO I

Elenco di specie arboree

Abies alba Mill.

Pinus cembra L.

Abies cephalonica Loudon

Pinus contorta Douglas ex Loudon

Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl.

Pinus halepensis Mill.

Abies nordmanniana (Steven) Spach

Pinus heldreichii Christ

Acer campestre L.

Pinus mugo Turra

Acer monspessulanum L.

Pinus nigra J.F. Arnold

Acer opalus Mill.

Pinus peuce Griseb.

Acer platanoides L.

Pinus pinaster Aiton

Acer pseudoplatanus L.

Pinus pinea L.

Alnus cordata (Loisel.) Duby

Pinus radiata D. Don

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

Pinus sylvestris L.

Alnus incana (L.) Moench

Pinus taeda L.

Alnus lusitanica Vít et al.

Pinus uncinata Mill. ex Mirb.

Betula pendula Roth.

Populus spp.

Betula pubescens Ehrh.

Pyrus communis var. pyraster L.

Carpinus betulus L.

Prunus avium (L.) L.

Carpinus orientalis Mill.

Prunus padus L.

Castanea sativa Mill.

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

Cedrus atlantica (Endl.) G. Manetti ex Carrière

Quercus cerris L.

Cedrus libani A. Rich.

Quercus frainetto Ten.

Celtis australis L.

Quercus ilex L.

Ceratonia siliqua L.

Quercus petraea (Matt.) Liebl.

Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis) Parl.

Quercus pubescens Willd.

Corylus colurna L.

Quercus robur L.

Cupressus sempervirens L.

Quercus rubra L.

Fagus orientalis Lipsky

Quercus suber L.

Fagus sylvatica L.

Robinia pseudoacacia L.

Fraxinus angustifolia Vahl

Salix alba L.

Fraxinus ornus L.

Sorbus aria (L.) Crantz

Fraxinus excelsior L.

Sorbus aucuparia L.

Juglans spp.

Sorbus domestica L.

Larix decidua Mill.

Sorbus torminalis (L.) Crantz

Larix kaempferi (Lamb.) Carrière

Taxus baccata L.

Larix sibirica Ledeb.

Thuja plicata Donn ex D.Don.

Malus sylvestris (L.) Mill.

Tilia cordata Mill.

Olea europaea L.

Tilia platyphyllos Scop.

Ostrya carpinifolia Scop.

Tilia tomentosa Moench

Picea abies Karst.

Ulmus glabra Huds.

Picea sitchensis (Bong.) Carrière

Ulmus laevis Pall.

Pinus brutia Ten.

Ulmus minor Mill.

 

ALLEGATO II

Requisiti per l’ammissione di materiale di base destinato alla produzione di FRM della categoria «identificato alla fonte»


A. Requisiti generali

1. Valutazione del materiale di base

L’autorità competente deve valutare la fonte di semi o il soprassuolo rispetto alle finalità per le quali l’FRM è destinato a essere utilizzato, indicate all’articolo 3, punto 1), e determinare i criteri di selezione sulla base di tali finalità. Tali finalità devono essere indicate nel registro nazionale dello Stato membro interessato. La selezione fenotipica richiesta per il materiale di base destinato alla produzione di FRM appartenente a tale categoria è scarsa o nulla.

2. Origine

Occorre stabilire mediante evidenze storiche (ad esempio bibliografia o documentazione conservata dalle autorità competenti, dagli istituti di ricerca o da altre organizzazioni) oppure mediante altri mezzi appropriati (ad esempio test di provenienza), comprese tecniche biochimiche e molecolari riconosciute a livello internazionale, se la fonte di semi o il soprassuolo sono indigeni o non indigeni o se la loro origine è sconosciuta e, qualora siano indigeni, se sono autoctoni o non autoctoni. Per il materiale di base non indigeno, l’origine, se conosciuta, deve essere dichiarata.

3. Tipo di materiale di base e ubicazione

Il materiale di base deve consistere in una fonte di semi o un soprassuolo ubicati in una singola regione di provenienza.

B. Requisiti specifici

1. Numero di alberi che hanno raggiunto la maturità colturale e riproduttiva

Le fonti di semi o i soprassuoli devono consistere, se possibile, in uno o più gruppi di alberi che abbiano raggiunto la maturità riproduttiva. Tali alberi, se possibile, devono essere ben distribuiti e sufficientemente numerosi in una determinata area per mantenere la diversità genetica, secondo le conoscenze scientifiche disponibili, per evitare gli effetti sfavorevoli della riproduzione in parentela stretta e per favorire un’adeguata impollinazione incrociata tra tali alberi. L’FRM deve essere raccolto da un numero ottimale di individui del materiale di base ammesso, tenendo conto delle condizioni naturali.

2. Omogeneità

I soprassuoli, se possibile, devono presentare una normale variabilità individuale delle caratteristiche morfologiche. Se necessario, gli alberi inferiori devono essere eliminati. Tali requisiti non si applicano alle fonti di semi.

3. Caratteristiche di sostenibilità

Le fonti di semi o i soprassuoli, se possibile, devono essere ben adattati alle condizioni climatiche ed ecologiche, compresi i fattori biotici e abiotici prevalenti nella regione di provenienza. Se possibile, gli alberi devono presentare resistenza o tolleranza agli organismi nocivi e alle condizioni del sito e climatiche avverse nel luogo in cui si sviluppano.

4. Ulteriori requisiti specifici per determinati caratteri e altri prodotti forestali

Le autorità competenti devono valutare la fonte di semi o il soprassuolo in relazione a determinati caratteri o alla produzione di determinati prodotti forestali e, se del caso, adottare ulteriori requisiti specifici per tali caratteri o prodotti. Qualora si applichino tali requisiti, essi devono essere indicati conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, lettera m).

 

ALLEGATO III

Requisiti per l’ammissione di materiale di base destinato alla produzione di FRM della categoria «selezionato»

A. Requisiti generali

1. Valutazione del materiale di base

L’autorità competente deve valutare il soprassuolo rispetto alle finalità per le quali l’FRM è destinato a essere utilizzato, indicate all’articolo 3, punto 1), e determinare i criteri di selezione sulla base di tali finalità. Tali finalità devono essere indicate nel registro nazionale dello Stato membro interessato.

2. Origine

Occorre stabilire mediante evidenze storiche (ad esempio bibliografia o documentazione conservata dalle autorità competenti, dagli istituti di ricerca o da altre organizzazioni) oppure mediante altri mezzi appropriati (ad esempio test di provenienza), comprese tecniche biochimiche e molecolari riconosciute a livello internazionale, se il soprassuolo è indigeno o non indigeno o se la sua origine è sconosciuta e, qualora sia indigeno, se è autoctono o non autoctono. Per il materiale di base non indigeno, l’origine, se conosciuta, deve essere dichiarata.

3. Età e sviluppo

L’età o lo stadio di sviluppo degli alberi nel soprassuolo deve consentire di valutare chiaramente i criteri stabiliti per la selezione di tali alberi.

4. Tipo di materiale di base e ubicazione

Il materiale di base deve consistere in un soprassuolo ubicato in una singola regione di provenienza.

B. Requisiti specifici

1. Isolamento

a) Finalità «silvicoltura multifunzionale», «produzione di legno, biomateriali, biomassa o altri prodotti forestali»: se possibile, i soprassuoli devono essere sufficientemente distanti da soprassuoli di scarsa qualità della stessa specie o da soprassuoli di una specie correlata che può dare origine a ibridazioni. Occorre prestare particolare attenzione a tale requisito qualora i soprassuoli autoctoni/indigeni siano circondati da soprassuoli non autoctoni/non indigeni o di origine sconosciuta.

b) Finalità «conservazione delle risorse genetiche forestali»: se possibile, i soprassuoli devono essere sufficientemente distanti da soprassuoli della stessa specie o da soprassuoli di una specie correlata che può dare origine a ibridazioni. Occorre prestare particolare attenzione a tale requisito qualora i soprassuoli autoctoni/indigeni siano circondati da soprassuoli non autoctoni/non indigeni o di origine sconosciuta.

2. Numero di alberi che hanno raggiunto la maturità colturale e riproduttiva

a) Finalità «silvicoltura multifunzionale», «produzione di legno, biomateriali, biomassa o altri prodotti forestali»: i soprassuoli devono essere costituiti da uno o più gruppi di alberi che abbiano raggiunto la maturità riproduttiva. Tali alberi devono essere ben distribuiti e sufficientemente numerosi in una determinata area per mantenere la diversità genetica, evitare gli effetti sfavorevoli della riproduzione in parentela stretta e garantire un’adeguata impollinazione incrociata tra tali alberi.

b) Finalità «conservazione delle risorse genetiche forestali»: se possibile, i soprassuoli devono essere costituiti da uno o più gruppi di alberi che abbiano raggiunto la maturità riproduttiva. Se possibile, tali alberi devono essere ben distribuiti e sufficientemente numerosi in una determinata area per mantenere la diversità genetica, secondo le conoscenze scientifiche disponibili, evitare gli effetti sfavorevoli della riproduzione in parentela stretta e garantire un’adeguata impollinazione incrociata tra tali alberi. L’FRM deve essere raccolto da un numero ottimale di individui del materiale di base ammesso, tenendo conto delle condizioni naturali.

3. Omogeneità

a) Finalità «silvicoltura multifunzionale», «produzione di legno, biomateriali, biomassa o altri prodotti forestali»: i soprassuoli devono presentare una normale variabilità individuale delle caratteristiche morfologiche. Tale requisito non si applica alla produzione di biomassa. Se necessario, gli alberi inferiori devono essere eliminati.

b) Finalità «conservazione delle risorse genetiche forestali»: i soprassuoli, se possibile, devono presentare una normale variabilità individuale delle caratteristiche morfologiche. Se necessario, gli alberi inferiori devono essere eliminati.

4. Caratteristiche di sostenibilità

a) Finalità «silvicoltura multifunzionale», «produzione di legno, biomateriali, biomassa o altri prodotti forestali»: i soprassuoli devono essere ben adattati alle condizioni climatiche ed ecologiche, compresi i fattori biotici e abiotici prevalenti nella regione di provenienza. Gli alberi devono presentare resistenza o tolleranza agli organismi nocivi e alle condizioni del sito e climatiche avverse nel luogo in cui si sviluppano.

b) Finalità «conservazione delle risorse genetiche forestali»: se possibile, i soprassuoli devono essere ben adattati alle condizioni climatiche ed ecologiche, compresi i fattori biotici e abiotici prevalenti nella regione di provenienza. Se possibile, gli alberi devono presentare resistenza o tolleranza agli organismi nocivi e alle condizioni del sito e climatiche avverse nel luogo in cui si sviluppano.

5. Produzione quantitativa

a) Finalità «silvicoltura multifunzionale», «produzione di legno, biomateriali, biomassa o altri prodotti forestali»: il volume di produzione deve essere, in linea generale, superiore a quello che si considera come volume medio prodotto in analoghe condizioni ecologiche e di gestione.

b) Finalità «conservazione delle risorse genetiche forestali»: non si applicano requisiti di produzione quantitativa.

6. Qualità del legno

a) Finalità «silvicoltura multifunzionale», «produzione di legno, biomateriali, biomassa o altri prodotti forestali»: la qualità del legno deve essere, in linea generale, superiore a quella che si considera come qualità media in analoghe condizioni ecologiche e di gestione. Tale requisito non si applica alla produzione di biomateriali, biomassa o altri prodotti forestali.

b) Finalità «conservazione delle risorse genetiche forestali»: non si applicano requisiti di qualità del legno.

7. Tipo di portamento

a) Finalità «silvicoltura multifunzionale», «produzione di legno, biomateriali, biomassa o altri prodotti forestali»: gli alberi devono presentare caratteristiche morfologiche particolarmente favorevoli, in particolare per quanto riguarda la dirittezza e la circolarità del fusto, la disposizione favorevole e la finezza dei rami e la potatura naturale. Inoltre, la frequenza di fusti biforcati e di fibra torta deve essere ridotta al minimo e, ove necessario, tali alberi devono essere eliminati. Tale requisito non si applica alla produzione di biomateriali, biomassa o altri prodotti forestali.

b) Finalità «conservazione delle risorse genetiche forestali»: non si applicano requisiti relativi al tipo di portamento.

8. Ulteriori requisiti specifici per determinati caratteri e altri prodotti forestali

Le autorità competenti devono valutare il soprassuolo in relazione a determinati caratteri o alla produzione di determinati prodotti forestali e, se del caso, adottare ulteriori requisiti specifici per tali caratteri o prodotti. Qualora si applichino tali requisiti, essi devono essere indicati conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, lettera m).

Finalità

Silvicoltura multifunzionale

Produzione di legno, biomateriali, biomassa o altri prodotti forestali

Conservazione delle risorse genetiche forestali

Requisiti specifici

Isolamento

(x)

(x)

(x)

Numero di alberi che hanno raggiunto la maturità colturale e riproduttiva

x

x

(x)

Omogeneità

x

x (fatta eccezione per la produzione di biomassa)

(x)

Caratteristiche di sostenibilità

x

x

(x)

Produzione quantitativa

x

x

Qualità del legno

x

x (solo per la produzione di legno)

Tipo di portamento

x

x (solo per la produzione di legno)

Ulteriori requisiti specifici (tratti o prodotti specifici)

Ove applicabile

Ove applicabile

Ove applicabile

X = applicabile; (x) = applicabile, se possibile; – = non applicabile

 

ALLEGATO IV

Requisiti per l’ammissione di materiale di base destinato alla produzione di FRM della categoria «qualificato»


I. Arboreti da seme

A. Requisiti generali

a) L’autorità competente deve approvare le finalità dell’arboreto da seme in relazione alle finalità di cui all’articolo 3, punto 1). Tali finalità devono essere indicate nel registro nazionale dello Stato membro interessato. I cloni componenti o i singoli alberi delle famiglie devono essere selezionati per i loro caratteri superiori a seconda delle finalità selezionate.

b) L’autorità competente deve approvare e registrare lo schema di incrocio dei cloni o delle famiglie componenti e la disposizione in campo, i cloni o le famiglie componenti e, se del caso, il grado di parentela dei cloni componenti, il loro numero e il numero di individui (ramet) per clone nel caso di un arboreto da seme clonale, l’isolamento o, se possibile, la limitazione del flusso di polline e l’ubicazione, nonché qualsiasi cambiamento di tali elementi.

c) I cloni o le famiglie componenti devono essere, o essere stati, piantati secondo un piano approvato dall’autorità competente e definito in modo tale che ogni componente possa essere identificato. È opportuno prendere in considerazione l’equilibrio ottimale tra il numero effettivo di cloni o famiglie componenti e il miglioramento genetico.

d) I diradamenti effettuati negli arboreti da seme devono essere descritti insieme ai criteri di selezione utilizzati per ciascun diradamento ed essere registrati dall’autorità competente.

e) Gli arboreti da seme devono essere gestiti e i semi raccolti in modo tale da conseguire le finalità degli arboreti stessi. Nel caso di un arboreto da seme destinato alla produzione di ibridi artificiali, la percentuale di ibridi nell’FRM deve essere appurata mediante tecniche molecolari.

B. Requisiti specifici

L’autorità competente deve valutare i cloni o le famiglie componenti in relazione a determinati caratteri o la produzione di determinati prodotti (ossia i criteri di selezione), tenendo conto, se del caso, dell’età e dello sviluppo, delle caratteristiche di sostenibilità, della produzione quantitativa, della qualità del legno, del tipo di portamento e di altri caratteri specifici utili. Qualora si applichino tali requisiti, essi devono essere indicati conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, lettera m).

II. Genitori

A. Requisiti generali

a) L’autorità competente deve approvare le finalità dei genitori in relazione alle finalità di cui all’articolo 3, punto 1). Tali finalità devono essere indicate nel registro nazionale dello Stato membro interessato. I genitori devono essere selezionati per i loro caratteri superiori in base alle finalità selezionate.

b) L’autorità competente deve approvare e registrare lo schema di incrocio e il sistema d’impollinazione, i componenti, l’isolamento o, se possibile, la limitazione del flusso di polline e l’ubicazione, nonché qualsiasi cambiamento rilevante di tali caratteri.

c) L’autorità competente deve approvare e registrare l’identità, il numero e la proporzione dei genitori in un miscuglio.

d) Nel caso di genitori destinati alla produzione di ibridi artificiali, la percentuale di ibridi nell’FRM deve essere appurata mediante tecniche molecolari.

B. Requisiti specifici

L’autorità competente deve valutare i genitori in relazione a determinati caratteri o alla produzione di determinati prodotti forestali e, se del caso, adottare requisiti specifici per tali caratteri o prodotti (ossia criteri di selezione), tenendo conto, se del caso, dell’età e dello sviluppo, delle caratteristiche di sostenibilità, della produzione quantitativa, della qualità del legno, del tipo di portamento e di altri caratteri specifici utili. Qualora si applichino tali requisiti, essi devono essere indicati conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, lettera m).

III. Cloni

A. Requisiti generali

1. L’autorità competente deve approvare e registrare i cloni identificabili per i loro caratteri distintivi o tracciabili attraverso cicli di propagazione o tecniche molecolari, a seconda dei casi.

2. Il valore dei singoli cloni deve risultare dall’osservazione e dalla valutazione qualitativa delle caratteristiche di tali cloni o essere dimostrato da una sperimentazione sufficientemente lunga.

3. Gli ortet o le linee cellulari utilizzati per la produzione di cloni devono essere selezionati per le loro caratteristiche superiori tenendo conto delle finalità per le quali l’FRM risultante è destinato a essere utilizzato, indicate all’articolo 3, punto 1).

4. Ai fini dell’ammissione, l’autorità competente deve fissare un limite massimo di anni o di ramet prodotti.

B. Requisiti specifici

L’autorità competente deve valutare gli ortet o le linee cellulari in relazione a determinati caratteri o alla produzione di determinati prodotti forestali e, se del caso, adottare requisiti specifici per tali tratti o prodotti (ossia criteri di selezione), tenendo conto, se del caso, dell’età e dello sviluppo, delle caratteristiche di sostenibilità, della produzione quantitativa, della qualità del legno, del tipo di portamento e di altri tratti specifici utili. Qualora si applichino tali requisiti, essi devono essere indicati conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, lettera m).

IV. Miscugli di cloni

A. Requisiti generali

1. I miscugli di cloni devono essere conformi ai requisiti di cui alla parte III, sezione A, punti 1, 2 e 3.

2. L’autorità competente approva e registra l’identità, il numero e la proporzione dei cloni che compongono un miscuglio, il metodo di selezione e il materiale iniziale. Ogni miscuglio deve presentare una diversità genetica sufficiente.

3. Ai fini dell’ammissione, l’autorità competente deve fissare un limite massimo di anni o di ramet prodotti.

B. Requisiti specifici

I miscugli di cloni devono essere conformi ai requisiti di cui alla parte III, sezione B.

 

ALLEGATO V

Requisiti per l’ammissione di materiale di base destinato alla produzione di FRM della categoria «controllato»


1. REQUISITI PER TUTTE LE PROVE

a) Requisiti generali

Se il materiale di base è un soprassuolo, detto materiale deve soddisfare i requisiti pertinenti di cui all’allegato III. Se il materiale di base è costituito da arboreti da seme, genitori, cloni o miscugli di cloni, detto materiale deve soddisfare i requisiti pertinenti di cui all’allegato IV. L’autorità competente deve stabilire i criteri di selezione in base alla finalità per la quale l’FRM è destinato a essere utilizzato.

Le prove effettuate per consentire l’ammissione del materiale di base sono predisposte, organizzate e condotte, e i relativi risultati sono interpretati conformemente a procedure riconosciute a livello internazionale. Per le prove comparative, l’FRM deve essere confrontato con uno o preferibilmente più testimoni ammessi o scelti in precedenza di cui al punto 3, lettera b).

b) Caratteri soggetti a esame

i) Le prove devono essere progettate per valutare i caratteri di cui al punto ii) e tali caratteristi devono essere indicati per ciascuna prova nei dati registrati relativi alle prove.

ii) Si deve tenere conto dei caratteri ritenuti importanti in relazione alla finalità per la quale l’FRM è destinato a essere utilizzato. Tali caratteri devono essere valutati in relazione alle condizioni ecologiche della regione in cui ha luogo la prova, comprese le condizioni climatiche attuali e quelle previste.

c) Documentazione

Le autorità competenti o, se del caso, gli operatori professionali devono tenere dati registrati che descrivano i seguenti elementi: i siti in cui hanno luogo le prove, specificando l’ubicazione, il clima, il suolo, l’uso precedente, la costituzione, la gestione ed eventuali danni dovuti a fattori abiotici e biotici, unitamente a tutti i risultati al momento della valutazione. Qualora siano tenuti dagli operatori professionali, tali dati registrati devono essere messi a disposizione delle autorità competenti.

d) Predisposizione delle prove

i) Ogni campione di FRM deve essere costituito, piantato e gestito in modo identico, nella misura consentita dai diversi tipi di materiale vegetale.

ii) Ogni prova deve basarsi su un disegno sperimentale statisticamente valida al fine di poter valutare i caratteri propri di ciascun componente soggetto a esame.

e) Analisi e validità dei risultati

i) I dati che risultano dalle prove devono essere analizzati utilizzando metodi statistici riconosciuti a livello internazionale e i risultati devono essere presentati per ciascun carattere esaminato.

ii) La metodologia applicata per la prova e, se possibile, i particolari relativi ai risultati ottenuti devono essere liberamente accessibili.

iii) L’autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata la prova può designare un’area di diffusione e rendere disponibili, via FOREMATIS, informazioni in merito a eventuali caratteristiche dell’FRM che potrebbero limitarne l’utilità.

iv) Se durante le prove si dimostra che non possiede almeno le caratteristiche del materiale di base da cui è stato prodotto, l’FRM non deve essere certificato come materiale «controllato».

2. REQUISITI PER LA VALUTAZIONE GENETICA DEI COMPONENTI DEL MATERIALE DI BASE

a) Possono essere sottoposti a valutazione genetica i tipi di componenti del materiale di base seguenti: arboreti da seme, genitori, cloni e miscugli di cloni.

b) Documentazione

Per l’ammissione del materiale di base è richiesta una documentazione supplementare che fornisce informazioni in merito agli aspetti seguenti:

i) l’identità, l’origine e l’albero genealogico dei componenti valutati; e

ii) lo schema di incrocio utilizzato per ottenere l’FRM impiegato nelle prove di valutazione.

c) Procedure di prova

i) Il valore genetico di ciascun componente deve essere stimato utilizzando le informazioni provenienti da due o più siti in cui è effettuata la prova di valutazione, dei quali almeno uno deve trovarsi in un ambiente adatto per l’area di diffusione prevista dell’FRM.

ii) Il periodo di prova deve essere di durata sufficiente da consentire l’espressione delle caratteristiche oggetto della prova.

iii) La superiorità stimata dell’FRM da commercializzare deve essere calcolata in base ai valori genetici e allo schema di incrocio specifico.

iv) Le prove di valutazione e i calcoli genetici devono essere approvati dall’autorità competente.

d) Interpretazione

i) La superiorità stimata dell’FRM deve essere valutata in funzione di una popolazione di riferimento per uno o più caratteri. La popolazione di riferimento deve essere definita nel programma di selezione e descritta nelle relazioni di prova.

ii) Le relazioni di prova indicano se il valore genetico stimato dell’FRM è inferiore a quello della popolazione di riferimento per uno o più caratteri importanti.

3. REQUISITI RELATIVI ALLE PROVE COMPARATIVE DELL’FRM

a) Campionamento dell’FRM

i) I campioni dell’FRM per le prove comparative devono essere effettivamente rappresentativi dell’FRM ottenuto dal materiale di base che deve essere ammesso.

ii) L’FRM prodotto mediante moltiplicazione sessuale per le prove comparative deve essere:

— raccolto durante anni di buona fioritura e di buona produzione di semi e di frutti; e

— raccolto secondo metodi che consentono di garantire la rappresentatività dei campioni ottenuti.

L’impollinazione artificiale può essere utilizzata per la produzione di tale FRM.

b) Testimoni

i) Il comportamento dei testimoni utilizzati a fini comparativi nelle prove deve essere possibilmente noto da tempo nella regione in cui ha luogo la prova. I testimoni sono rappresentati, in linea di massima, da materiale di base che ha dato buoni risultati per la finalità pertinente, al momento in cui ha inizio la prova e nelle condizioni ecologiche per le quali si propone la certificazione dell’FRM. I testimoni utilizzati a fini comparativi nelle prove devono essere, per quanto possibile:

— soprassuoli selezionati in base ai criteri di cui all’allegato III; o

— materiale di base ufficialmente ammesso per la produzione di FRM della categoria «controllato».

ii) Per le prove comparative di ibridi artificiali, se possibile entrambe le specie parentali devono essere comprese tra i testimoni.

iii) Ove possibile si devono utilizzare più testimoni. In casi giustificati, un testimone può essere sostituito dall’FRM più adeguato tra quelli soggetti alla prova o dalla media dei componenti della prova.

iv) Gli stessi testimoni devono essere utilizzati in tutte le prove nel maggior numero possibile di condizioni stazionali.

c) Interpretazione

i) Deve essere dimostrata una superiorità significativa rispetto ai testimoni, dal punto di vista statistico, per almeno uno dei caratteri importanti.

ii) Devono essere indicati eventuali caratteri di importanza economica o ambientale per i quali sono stati constatati risultati significativamente inferiori rispetto a quelli dei testimoni e i loro effetti devono essere compensati da caratteri favorevoli.

4. AMMISSIONE PROVVISORIA

In base a una valutazione preliminare di prove sui giovani alberi, può essere concessa un’ammissione provvisoria. La superiorità constatata in base a una valutazione precoce deve essere riesaminata al più tardi dopo dieci anni.

5. ESAMI PRECOCI

Gli esami in vivaio, in serra e in laboratorio possono essere accettati dall’autorità competente ai fini di un’ammissione provvisoria o definitiva qualora sia dimostrato che esiste una stretta correlazione tra il carattere bersaglio e i caratteri che normalmente sono valutati nelle prove in ambiente forestale. Gli altri caratteri da sottoporre a prova devono essere conformi ai requisiti di cui al punto 3.

 

ALLEGATO VI

Categorie nell’ambito delle quali può essere commercializzato l’FRM proveniente dai diversi tipi di materiale di base
 

Tipo di materiale di base

Categoria dell’FRM

Identificato alla fonte

Selezionato

Qualificato

Controllato

Fonte di semi

x

Soprassuolo

x

x

x

Arboreto da seme

x

x

Genitori

x

x

Clone

x

x

Miscuglio di cloni

x

x

 

ALLEGATO VII

Modifica dell’allegato VII del regolamento (UE) 2016/2031


Nell’allegato VII del regolamento (UE) 2016/2031 sono aggiunte le parti seguenti:

«PARTE E

Passaporti delle piante per gli spostamenti all’interno del territorio dell’Unione, combinati con l’etichetta ufficiale, di cui all’articolo 83, paragrafo 5 bis, secondo comma, lettera a)

1) Il passaporto delle piante per gli spostamenti all’interno del territorio dell’Unione, presentato su un’unica etichetta in combinazione con l’etichetta ufficiale per l’FRM di cui all’articolo 83, paragrafo 5 bis, contiene gli elementi seguenti:

a) la dicitura “Passaporto delle piante” nell’angolo superiore destro dell’etichetta unica, in una delle lingue ufficiali dell’Unione e in inglese, se differente, separate da una barra obliqua (/);

b) la bandiera dell’Unione, stampata a colori o in bianco e nero, nell’angolo superiore sinistro dell’etichetta unica.

Sull’etichetta unica il passaporto delle piante è posizionato immediatamente sopra l’etichetta ufficiale e ha la sua stessa larghezza.

2) Il punto 2 della parte A si applica di conseguenza.

PARTE F

Passaporti delle piante per l’introduzione e gli spostamenti in zone protette, combinati con l’etichetta ufficiale, di cui all’articolo 83, paragrafo 5 bis, secondo comma, lettera b)

1) Il passaporto delle piante per l’introduzione e gli spostamenti in zone protette, presentato su un’unica etichetta in combinazione con l’etichetta ufficiale per l’FRM di cui all’articolo 83, paragrafo 5 bis, contiene gli elementi seguenti:

a) la dicitura “Passaporto delle piante — PZ” nell’angolo superiore destro dell’etichetta unica, in una delle lingue ufficiali dell’Unione e in inglese, se differente, separate da una barra obliqua (/);

b) immediatamente sotto “Passaporto delle piante — PZ”, la denominazione scientifica o il codice dell’organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta in questione;

c) la bandiera dell’Unione, stampata a colori o in bianco e nero, nell’angolo superiore sinistro dell’etichetta unica.

Sull’etichetta unica il passaporto delle piante è posizionato immediatamente sopra l’etichetta ufficiale per l’FRM e ha la sua stessa larghezza.

2) Il punto 2 della parte B si applica di conseguenza.».

 

ALLEGATO VIII

Tavola di concordanza
 

Direttiva 1999/105/CE

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, lettera a)

Articolo 3, punto 1)

Articolo 2, lettera b), punto i)

Articolo 3, punto 2)

Articolo 2, lettera b), punto ii)

Articolo 3, punto 4)

Articolo 2, lettera b), punto iii)

Articolo 3, punto 3)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 3, punto 7)

Articolo 2, lettera c), punto i)

Articolo 3, punto 8)

Articolo 2, lettera c), punto ii)

Articolo 3, punto 9)

Articolo 2, lettera c), punto iii)

Articolo 3, punto 10)

Articolo 2, lettera c), punto iv)

Articolo 3, punto 11)

Articolo 2, lettera c), punto v)

Articolo 3, punto 12)

Articolo 2, lettera c), punto vi)

Articolo 3, punto 13)

Articolo 2, lettera d), punto i)

Articolo 3, punto 23)

Articolo 2, lettera d), punto ii)

Articolo 3, punto 24)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 3, punto 25)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 3, punto 21)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 3, punto 22)

Articolo 2, lettera h)

Articolo 3, punto 29)

Articolo 2, lettera i)

Articolo 3, punto 30)

Articolo 2, lettera j)

Articolo 3, punto 28)

Articolo 2, lettera k)

Articolo 3, punti 31) e 32)

Articolo 2, lettera l), punto i)

Articolo 3, punto 34)

Articolo 2, lettera l), punto ii)

Articolo 3, punto 35)

Articolo 2, lettera l), punto iii)

Articolo 3, punto 36)

Articolo 2, lettera l), punto iv)

Articolo 3, punto 37)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2, commi dal primo al quarto

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2, settimo comma, e articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 6, allegato III, parte B

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 23

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c)

Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d); articolo 6, paragrafi da 1 a 4

Articolo 6, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 7

Articolo 7

Articolo 6, paragrafo 8

Articolo 7

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 8

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafi 2 e 3

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 11

Articolo 16

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 19, paragrafo 3, primo comma, lettera a)

Articolo 13, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 19, paragrafo 3, primo comma, lettera c)

Articolo 13, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 19, paragrafo 3, primo comma, lettera d)

Articolo 13, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 19, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 3, lettere e) ed f)

Articolo 19, paragrafo 3, primo comma, lettere e) ed f)

Articolo 14, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a); articolo 20, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 20, paragrafo 7, lettera c)

Articolo 14, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 20, paragrafo 7, lettera d)

Articolo 14, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 20, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 14, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 20, paragrafo 7, lettera j)

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3; a articolo 20, paragrafo 7, lettera k)

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, e articolo 5, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 6

Articolo 20, paragrafo 9, secondo comma, lettera b), e articolo 20, paragrafo 9, terzo e quinto comma

Articolo 14, paragrafo 7

Articolo 19, paragrafo 1, lettera l), punto i)

Articolo 15

Articolo 21

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 36, punto 1)

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafi 3, 4 e 6

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 28, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 6

Articolo 30

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 18, paragrafo 1, primo comma

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 19

Articolo 26

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 24

Articolo 22

Articolo 5, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 23

Articolo 2, paragrafo 3; articolo 4, paragrafo 3; articolo 5, paragrafo 7

Articolo 24

Articolo 5, paragrafo 4; articolo 6, paragrafo 5; articolo 7, paragrafo 1; articolo 18, paragrafo 3; articolo 18, paragrafo 8, secondo comma; articolo 18, paragrafo 11; articolo 20, paragrafo 9; articolo 20, paragrafo 10, secondo comma; articolo 22, paragrafo 2; articolo 23, paragrafo 2; articolo 24; articolo 25, paragrafo 1; articolo 26, paragrafi 2, 3 e 4, articolo 28, paragrafo 9; articolo 33, paragrafo 2

Articolo 25

Articolo 2, paragrafo 3; articolo 4, paragrafo 3; articolo 5, paragrafo 7; articolo 8, articolo 9, paragrafo 5; articolo 11, paragrafo 2; articolo 18, paragrafo 9; articolo 20, paragrafo 11

Articolo 26

Articoli 31 e 32

Articolo 27

Articolo 38

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 37

Articolo 30

Articolo 39

Articolo 31

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato V

Allegato V

Allegato VI

Allegato VI

Allegato VII

Articolo 8

Allegato VIII

Articolo 18, paragrafo 3

Allegato IX

Allegato VIII