Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 14-05-2026
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Vigneti - Pulitura di bacino artificiale - Laghetto per irrigazione - Bene strumentale all'esercizio dell'impresa - Responsabilità del committente - Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Obblighi di cooperazione, coordinamento e informativa - Verifica dell'idoneità tecnico-professionale - Rischio interferenziale ed evoluzione del rischio specifico - Comportamento del lavoratore - Nesso di causalità - Gravante sul titolare di un'azienda agricola vinicola che affidi in appalto o a lavoratori autonomi la pulitura di un laghetto artificiale l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, laddove l'invaso costituisca un bene strumentale destinato all'accumulo di acqua piovana per l'irrigazione dei vigneti configurando l'area d'intervento come luogo interno all'azienda e inserito nel suo ciclo produttivo.


 

SENTENZA

(Presidente: dott. Emanuela Di Salvo - Relatore: dott.ssa Maria Teresa Arena)


 

sui ricorsi proposti da:

M.G. nato a OMISSIS il OMISSIS;

C.D. nato a OMISSIS il OMISSIS;
 

inoltre:

Parti civili

D.L.G., D.L.F., L.O.M.G., in proprio e in qualità di eredi di:

D.L.M.

D.L.A., D.L.M. e D.L.S.
 

nonché

Ma.St., Ma.Gr. e Ma.An. in proprio e quali eredi di D.L.Sa., sorella di D.L.M..

avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte di appello di Caltanissetta;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena;

udito il P.G., in persona della Sostituta Procuratrice generale Sabrina Passafiume che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi.

È presente l’avvocato Giovanni Foti del foro di Roma in difesa delle parti civili D.L.G. in proprio e quale erede di D.L.M. e D.L.F. e in qualità di erede di D.L.M., che deposita conclusioni scritte e nota spese e chiede dichiararsi l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto dei ricorsi.

L’avv. Giovanni Foti, in sostituzione dell’avvocato Stefano Ascanio, del foro di Caltagirone, difensore della parte civile L.O.M.G., in proprio e nella qualità di erede di D.L.M., deposita conclusioni scritte e nota spese alle quali si riporta; inoltre, in sostituzione dell’avv. Giovanni Claudio Maggio, del foro di Caltanissetta, per le parti civili D.L.A., D.L.M., D.L.S., Ma.St. in proprio e quale erede di D.L.Sa., sorella di Ma.Mi., Ma.Gr. in proprio e nella qualità di erede di D.L.Sa., di D.L.M. e D.L.A., deposita conclusioni scritte e nota spese alle quali si riporta, insistendo per la inammissibilità dei ricorsi..

È presente l’avvocato Giovanni Di Benedetto del foro di Palermo, in difesa di C.D., che chiede l’accoglimento del ricorso.

È presente l’avvocato Carmelo Terranova del foro di Caltanissetta in difesa di M.G. che insiste per l’accoglimento del ricorso.




RITENUTO IN FATTO



1. La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Gela con la quale C.D. e M.G. sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 589 c.p.

Era contestato al C., quale committente, di avere omesso, in violazione dell’art. 26 cpv. D.Lgs. n. 81/2008) di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltante, e anche al M., quale datore di lavoro del D.L., di avere, in violazione dell’art. 17, comma 1, lett. a, D.Lgs. 81/2008, omesso di valutare i rischi insiti nei lavori di pulitura degli argini del laghetto, redigendo apposito documento oltre che di nominare il responsabile sicurezza prevenzione e protezione. Infine, solo al M. era contestato di avere omesso di fornire istruzioni al lavoratore, in nero, e q,’ formarlo adeguatamente con riferimento alla particolarità e ai rischi del lavoro, in violazione dell’art. 71, comma 7, lett. ^e commi 1 e 3, D.Lgs. 81 del 2008 nonché dell’art. 18 comma 1 lett. a1 e lett. g) D.Lgs. 81 del 2008.

2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse di M., affidato a due motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Si lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto la responsabilità del M. senza un adeguato supporto motivazionale in merito al quadro probatorio e senza tener conto delle doglianze difensive con cui si era dedotta l’abnormità del comportamento dell’imputato, idonea a interrompere il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo.

In proposito la Corte territoriale ha ritenuto che il lavoro commissionato consistesse anche nella eliminazione delle sterpaglie poste a pelo d’acqua, all’interno del laghetto, circostanza che ha desunto dalle immagini ritraenti lo stato dei luoghi oltre che dall’impiego di un escavatore, argomentando che, ove si fosse trattato di un lavoro di pulitura dell’argine pianeggiante, non sarebbe stato richiesto l’impiego di quel tipo di mezzo. La Corte territoriale ha operato un automatismo tra l’apertura della recinzione posta nel perimetro dell’invaso e l’incarico di rimuovere le sterpaglie galleggianti sull’acqua senza considerare che l’apertura si rendeva necessaria per pulire i bordi del lago artificiale come, peraltro, riferito dall’agronomo della ditta C. s.r.l. - il quale aveva precisato che l’escavatore non doveva in alcun modo addentrarsi nel laghetto. Da quanto detto discende che il comportamento tenuto dal D.L. era del tutto imprevedibile; egli ha deciso, di propria iniziativa, di rimuovere le sterpaglie galleggianti sull’acqua anziché limitarsi a quelle poste sui bordi. D.L. era un lavoratore esperto nel settore e proprio perché sicuro di sé ha tenuto un comportamento esorbitante rispetto a quello concordato.

2.2. Con il secondo motivo si deduce l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione.

La sentenza è contraria alla ratio di cui all’art. 20 bis c.p. nella parte in cui esclude che nel caso di specie il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sull’applicazione di una misura alternativa alla detenzione. La Corte territoriale, proprio in virtù del fatto che la sospensione condizionale della pena è stata subordinata al pagamento in favore delle parti civili della somma di 35 mila Euro, avrebbe dovuto prendere in considerazione la richiesta avanzata poiché il beneficio della sospensione condizionale della pena potrebbe essere revocato proprio in virtù del fatto che il M. versa nell’impossibilità economica di corrispondere tale somma di denaro.

3.- È stato proposto ricorso nell’interesse di C. articolato in cinque motivi.

3.1. Con il primo motivo si lamenta che il ricorrente già stato ritenuto responsabile del reato a lui ascritto per un profilo di colpa specifica (l’asserita omessa valutazione del rischio insito nell’esecuzione del lavoro e l’omessa redazione di apposito documento), diverso da quelli che erano stati rilevati dal giudice di prime cure e ciò senza rispondere ai motivi di appello con cui si era dedotta l’insussistenza dell’unico profilo di colpa specifica di cui all’art. 26 del D.Lgs. citato.

All’udienza del 19 giugno 2024, dopo l’audizione del perito, è stata modificata l’imputazione e per la prima volta il C., che era stato in imputazione ritenuto datore di lavoro alla stregua del M., è stato qualificato come committente. L’atto di appello contestava tale assunto ponendo in rilievo che la verifica circa l’idoneità tecnico professionale della ditta M. era stata compiuta; che la stessa possedeva i requisiti per l’espletamento dell’opera appaltata; che il lavoratore era dotato di adeguata professionalità, come riferito dal teste S., RSPP della ditta C., il quale aveva confermato di essere stato informato dall’agronomo B. dei lavori affidati alla ditta M., assumendo, tra l’altro, di avere verificato le capacità tecnico-professionali tramite acquisizione della visura camerale e che il D.L. aveva ripetutamente eseguito lavori nei bacini, maturando così notevole esperienza.

La Corte territoriale non ha offerto una motivazione adeguata, in quanto non ha annoverato tra i profili di colpa ascrivibili al C. la culpa in eligendo ma si è soffermata sulla violazione dell’art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 individuata nell’avere omesso di valutare i rischi insiti nella esecuzione del lavoro di pulitura degli argini e di redigere il relativo documento. Tale condotta, tuttavia, non trova riscontro nell’art. 26 trattandosi di formulazione che si ispira piuttosto al dettato dell’art. 17 lett. a) del TUSL. Così facendo la Corte territoriale si è focalizzata su un profilo di colpa diverso da quello originariamente contestato, ossia sulla presunta cooperazione nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

3.2.- Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. laddove la Corte afferma la responsabilità del ricorrente per violazione delle regole cautelari contenute nell’art. 17 D.Lgs. n. 81/2008. incorrendo in una fallace esegesi della disposizione suddetta.

Fino alla modifica del capo di imputazione, a C. era contestata la violazione di due regole cautelari specifiche ossia le lettere a) e b) del primo comma dell’art. 17 D.Lgs. 81 del 2008. Rispetto a tale contestazione egli si era difeso facendo emergere di avere, quale legale rappresentante della ditta, regolarmente effettuato la valutazione dei rischi relativi alle attività dei propri lavoratori, redigendo DVR, nominando RSPP l’ing. S.V., soggetto idoneo all’espletamento di tali mansioni.

Nel corso dell’istruttoria, l’ispettorato aveva escluso profili di rimproverabilità sia con riferimento all’art. 17 che all’art. 27 del TUSL. Il consulente tecnico ing. D. aveva chiarito l’assoluto rispetto degli obblighi di cui all’art. 17 in relazione ai rischi insiti alla propria attività aziendale. Anche il perito aveva escluso profili di colpa, eccezion fatta che in relazione all’art. 26 del T.U. citato, precisando, tuttavia, che non era compito dell’RSPP della ditta C. di valutare i rischi relativi ai lavori nel laghetto dove non risulta che il personale dell’azienda svolgesse attività lavorativa né processi aziendali.

C., dunque, nella qualità di committente non aveva alcun obbligo ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 81/2008; per contro, quale datore di lavoro dei propri dipendenti aveva pienamente assolto agli obblighi prevenzionistici relativi ai cicli produttivi e ai luoghi di lavoro, avendo redatto DVR e nominato l’RSPP. Il giudice di primo grado, consapevole che C. non potesse rispondere degli obblighi di cui all’art. 17 citato, aveva fondato il proprio giudizio solo sulle pretese violazioni dell’art. 26, muovendo dalla culpa in eligendo e considerandola il fulcro della contestazione. La Corte territoriale ha omesso di rispondere alle questioni poste sul punto dalla difesa. Che il datore di lavoro dovesse individuarsi nel M. è circostanza incontroversa. Lo aveva ribadito il perito rilevando la mancata valutazione dei rischi e la mancata nomina di un RSPP, tant’è che il Tribunale aveva condannato aveva condannato C. per la violazione dell’art. 26 e non anche dell’art. 17 TUSLP. Sulla scorta delle conclusioni del perito si è operata una interpretazione estensiva secondo cui a carico del C. era ravvisabile "una cooperazione generale sul tema della sicurezza dei luoghi di lavoro tra committente e datore di lavoro dell’impresa appaltatrice". La Corte di appello, per contro, ha ritenuto di attribuire al C. la qualità di datore di lavoro e non di committente, ignorando gli argomenti che in modo convergente avevano escluso che gli si potesse attribuire tale qualifica salvo poi, confondere gli obblighi di valutazione dei rischi incombenti sul datore di lavoro e quelli di cooperazione nella valutazione dei rischi di cui all’art. 26 citato.

3.3. Con il terzo motivo si deduce l’erroneità dalla motivazione nella parte in cui si è ritenuta a carico del C. la violazione del comma 1, lett. b) e comma 2, dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008.

Entrambe le sentenze di merito hanno affermato la responsabilità del C. in relazione all’art. 26 sopra citato, concordando quanto a una generalizzata applicazione della norma in caso di appalto di lavori, servizi e forniture, benché la contestazione non facesse parte dell’imputazione, neppure in seguito alla modifica dell’imputazione, avente ad oggetto una generica indicazione della questione relativa alla scelta della ditta cui erano stati affidati i lavori.

La costante esegesi dell’art. 26 cit. è nel senso che gli obblighi da esso contemplati gravano sul committente in caso di contatto rischioso tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale, dovendosi avere riguardo alla concreta interferenza tra le diverse organizzazioni.

In tesi difensiva, la responsabilità del committente non si estende a qualunque rischio relativo all’organizzazione del lavoro della ditta appaltatrice ma riguarda esclusivamente i rischi di interferenza e gli obblighi di cooperazione e coordinamento connessi, escludendo i rischi specifici dell’attività svolta autonomamente dall’impresa appaltatrice, per i quali rimane responsabile il datore di lavoro della stessa.

Il primo giudice benché non si fosse realizzato un rischio di interferenza riteneva che al C., quale committente, dovessero applicarsi gli obblighi di cui ai primi due commi dell’art. 26 che troverebbero applicazione in tutti i casi di affidamento di lavoro a terzi a prescindere dall’effettivo rischio di interferenza.

La Corte di appello, pur muovendo da premesse che confermavano la rimproverabilità della condotta del committente nel solo caso di interferenza o di violazione in tema di scelta della ditta incaricata: a) è giunta ad affermare che il C. era chiamato a rispondere del reato in quanto aveva la disponibilità giuridica dell’area in cui è avvenuto il sinistro; b) ha individuato quale rischio non valutato lo stesso fatto contestato alla ditta M. e non un rischio da interferenza o di cooperazione consistente nell’avere omesso di fornire informazioni specifiche sull’ambiente in cui il lavoro doveva svolgersi. Con asserzioni congetturali, secondo la Corte territoriale una azienda che si occupa di produzione di vini avrebbe dovuto dare informazioni per eseguire i lavori in sicurezza, segnalando i pericoli di scivolamento, facendo lavorare l’escavatore con cingoli gommati, in orizzontale e parallelo rispetto al laghetto, ancorando l’escavatore in sicurezza sul retro magari con dei tiranti. Che poi nessun rischio interferenziale si sia mai profilato lo dimostra il fatto che a C. non è stata contestata la mancata predisposizione di un DUVRI né risulta che nell’area in parola vi fossero lavoratori dell’azienda. Si trattava di rischi specifici propri dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo.

Quanto all’art. 26, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, la norma dispone che il committente di un appalto, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa o nell’ambito dell’intero ciclo produttivo o che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi, fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

In tesi difensiva si tratta di norma non applicabile al caso di specie per mancanza a monte di un rischio di interferenza. Peraltro, nel caso di specie la verificazione del sinistro non è dipesa da fantomatici rischi specifici del laghetto non facilmente visibili e conosciuti solo dall’azienda committente.

L’escavatore non avrebbe dovuto avvicinarsi alla scarpata in quelle condizioni di pendenza e di terreno bagnato; non si trattava di caratteristiche occulte ma di circostanze che dovevano essere valutate dalla ditta appaltante e dal suo lavoratore. Inoltre, M. aveva avuto occasione di effettuare un sopralluogo e spettava a lui, in quanto datore di lavoro, di verificare il tipo di intervento e la tipologia di mezzi e il numero dei lavoratori.

3.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione alla emersione di elementi probatori che escludevano il nesso di causalità e l’evento occorso. Era stata lamentata l’abnormità della condotta in quanto il D.L. aveva effettuato una prestazione non dovuta ed estranea alle mansioni affidategli, come tale idonea ad attivare un rischio eccentrico, esorbitante rispetto alla sfera di rischio governata dal suo datore di lavoro e non anche dal C.. Era stata richiamata la dichiarazione del teste B. che già dalla fase delle indagini aveva evidenziato che il lavoro riguardava solo la pulizia del terreno intorno al laghetto e non anche le sterpaglie all’interno dello stesso. Di analogo tenore le dichiarazioni dei M. e del C. e, come chiarito dal consulente del P.M., ing. V., ove la lavorazione si fosse arrestata alle scarpate senza interessare l’interno del laghetto, l’operazione sarebbe avvenuta in sicurezza. La motivazione è apparente poiché si risolve in asserzioni avulse dalle risultanze processuali. La Corte territoriale, invero, in maniera contraddittoria rispetto alle conclusioni di professionisti esperti, primo fra tutti il consulente del P.M., ha affermato che «non è emerso alcun elemento idoneo a dimostrare che la vittima si sia discostata dalle istruzioni affidategli".

3.5. Con il quinto motivo si contesta il trattamento sanzionatorio che si discosta dal minimo edittale senza una adeguata motivazione.

3.6. Con il sesto motivo si deduce la mancata motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione.

4. All’udienza le parti hanno concluso come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre premettere la ricostruzione degli accadimenti, come ricostruiti dai giudici di merito. Il 28 ottobre 2017, D.L.M., alla guida di un escavatare della ditta M.G. mentre effettuava favori di pulizia delle scarpate esterne di un laghetto artificiale sito in c.da OMISSIS, agro di OMISSIS, all’interno della proprietà dell’azienda agricola denominata C. s.r.l., dopo aver posizionato l’escavatare sulla stradella sterrata presente lungo tutto il perimetro del laghetto, aveva estirpato con le benne le sterpaglie presenti sulle scarpate non bagnate dall’acqua. Quanto rimosso era raccolto in cumuli posti a monte delle scarpate. A un certo punto D.L. trasferiva l’escavatare verso una zona a valle della suddetta scarpata in prossimità della sponda bagnata del laghetto; il mezzo seguiva un percorso discendente come si desumeva dalle tracce dei cingolati e giunto in prossimità del laghetto, in posizione obliqua rispetto al bordo bagnato, D.L. effettuava una rotazione oraria dei cingoli, in modo da posizionarli secondo la linea di massima pendenza della scarpata. A questo punto i cingoli perdevano aderenza anche a causa del terreno bagnato, il mezzo operava una traslazione verso valle ruotando la benna verso il basso e infiggendo i denti nella scarpata, ne seguiva l’inabissamento dell’escavatare e il decesso del D.L..

2. Vale la pena premettere che la sentenza di appello oggetto di ricorso in relazione alla affermazione della responsabilità dell’imputato costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

3. I ricorsi presentati nell’interesse di M. e di C. sono infondati per le ragioni che di seguito si espongono.

4. È inammissibile il primo motivo del ricorso presentato nell’interesse di M. in virtù del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione nonché Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

I giudici di merito, in ipotesi di c.d. "doppia conforme", hanno ritenuto sussistente la responsabilità in capo al M., facendo corretta applicazione dei principi di diritto che governano la materia argomentando che lo stesso, quale appaltante e datore di lavoro "in nero" del D.L., ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a), avrebbe dovuto redigere il DVR di cui all’art. 28 del medesimo T.UV la cui finalità è proprio quella di fornire la valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro aziendale e contenente l’indicazione dei criteri seguiti, oltre alle misure di prevenzione e protezione atte a ridurre i rischi presenti negli ambienti lavorativi, allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratori.

È stato rilevato che detto documento assumeva un rilievo cruciale nella vicenda in esame poiché avrebbe consentito di rendere edotto il lavoratore dei rischi connessi all’area interessata dall’intervento, quali l’elevata pendenza degli argini, pari al 43% nel punto in cui si è verificato l’incidente, oltre che la diversa consistenza del terreno in prossimità del bordo del bacino, reso, peraltro, instabile dalla risalita dell’acqua per capillarità. Sul punto è stata richiamata la deposizione del consulente del P.M. nella parte in cui è stato evidenziato che «per quel tipo di pendenza dei luoghi, il lavoro non doveva assolutamente essere fatto in quel modo, avvicinandosi alla scarpata a pelo d’acqua ma si doveva posizionare su un tratto pianeggiante di strada, solo estendendo i bracci dell’escavatare».

Con motivazione non manifestamente illogica e coerente con le emergenze acquisite, è stato escluso ogni profilo di "avventatezza" del lavoratore, sottolineando che il lavoro comprendeva sia la pulizia degli argini sia la rimozione delle sterpaglie che galleggiavano sull’acqua come, peraltro, rilevato dalla documentazione fotografica allegata alla consulenza dell’ing. V.,da cui è stato inferito che la medesima attività di pulitura era già stata effettuata lungo altri margini, sulle pendici e "affiorante".

Con argomenti altrettanto logici è stato, altresì, aggiunto che «il bacino è delimitato da una recinzione assai prossima al margine dello stesso e l’avere consentito, attraverso l’apertura dell’area, l’ingresso al D.L. in tale luogo, e per di più con un escavatore, rende evidente la materialità dei lavori che erano stati commissionati».

Con doglianze in fatto il ricorrente propone una valutazione degli elementi probatori diversa da quella operata dai giudizi di merito nelle sentenze conformi, ai fini del giudizio in ordine alla responsabilità dell’imputato.

3. È infondato il secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata applicazione di una misura alternativa alla detenzione. Per quanto subordinata al pagamento della provvisionale, "in solido", la sospensione condizionale della pena è stata concessa ritenendo i presupposti di legge eccome rilevato anche dal P.G., nelle conclusioni scritte, il ricorrente si duole della mancata applicazione di una pena sostitutiva senza avere rinunciato al beneficio e senza averne neppure richiesto la revoca.

4. Non merita, parimenti, accoglimento il ricorso proposto nell’interesse del C..

5. I primi tre motivi possono essere affrontati congiuntamente.

Va, innanzitutto, rilevato che, come questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato, non sussiste la dedotta violazione dell’act. 521, c.p.p., allorquando, come nel caso di specie, siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in condizioni di difendersi dal fatto successivamente ritenuto in sentenza, da intendersi come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni (Sez. 5 n. 7984 del 24/9/2012, dep. 2013, Jovanovic, Rv. 254648).

Si tratta di principi coerenti con quelli costituzionali racchiusi nella norma di cui al novellato art. 111 Costituzione, ma anche con l’art. 6 della Convenzione E.D.U., come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell’uomo, già dalla pronuncia Drassich c. Italia (cfr. CEDU 2 sez. 11 dicembre 2007) e poi con la pronuncia del 22 febbraio 2018, Drassich c. Italia (n.2), con le quali la Corte sovranazionale ha escluso la violazione dell’art. 6 cit. nel caso in cui l’interessato abbia avuto una possibilità di approntare adeguatamente la propria difesa e discuterne in contraddittorio. Nel caso in esame non si rinviene alcuna lesione del diritto di difesa, invero genericamente dedotta dal ricorrente, alla cui correlazione il principio è funzionale (Sez. 6, n. 10140 del 18/02/2015, Bossi, Rv. 262802).

L’imputazione elevata nei confronti del C. attiene sia alla colpa generica che specifica e in particolare, l’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008(e afferisce a condotte commissive e omissive che già la sentenza di primo grado aveva individuato innanzitutto nella scelta della ditta M. che, al netto delle argomentazioni difensive svolte, aveva ridottissime capacità organizzative.

In particolare, a pag. 12, il primo giudice richiamava le dichiarazioni rese dal C..il quale confermava che con la ditta M. non era stato stipulato un contratto in quanto si trattava di un fornitore che conoscevano da moltissimo tempo £ al quale intendevano affidare quel lavoro "di piccola entità". Aggiungeva, inoltre, che in venti anni non era mai stato stilato un contratto e che nel caso in esame vi era l’impegno preso con il B. di quantificare l’entità dei lavori. Nel riportare le dichiarazioni rese dal C., il primo giudice evidenziava altresì, il passaggio in cui il ricorrente affermava che la ditta M. non aveva mai effettuato quel genere di lavoro sul lago e che quando B. gli aveva detto che occorreva "pulire le erbacce nel lago" era stato risposto di chiamare la ditta M. e di chiedere se fosse in grado di svolgere quel lavoro. Avuta risposta affermativa^ veniva dato il via al lavoro.

È stato evidenziato che la ditta M., incaricata dal C. di svolgere il lavoro di pulitura, era del tutto sfornita di qualsivoglia documentazione afferente la salute e la sicurezza sul lavoro e non disponeva neppure di uomini e mezzi, come dimostrava il fatto che si rivolgeva al D.L. "in nero" a disposizione del quale, per l’esecuzione dei lavori, metteva a disposizione un escavatore vetusto, dunque privi) della necessaria aderenza su un terreno quale quello su cui l’intervento doveva essere eseguito. Detto mezzo, peraltro, veniva condotto in loco il giorno precedente l’intervento.

Le sentenze conformi hanno ritenuto, con motivazione che non soffre le criticità dedotte dal ricorrente, con congrui richiami giurisprudenziali, l’applicabilità nel caso in esame tanto della lett. a) quanto della lett. b) dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

A pag. 18 della motivazione, il primo giudice aveva già evidenziato i principi consolidati in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul luogo di lavoro, quelli secondo i quali il dovere di sicurezza del datore di lavoro opera anche in relazione al committente.

In particolare è stata richiamata giurisprudenza di questa Corte secondo cui «in tema di infortuni sul lavoro, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori; ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo» (Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi ed altri, Rv. 264974 - 01).

È stato, altresì, precisato che l’art. 26 citato prevede che il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori in appalto, all’interno della propria azienda deve non solo verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice ma fornire all’impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione, cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’appalto e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui i lavoratori sono esposti.

Affinché possa andare esente da colpa, in caso di infortunio, il committente non può limitarsi ad affermare di non avere interferito o dimostrare, come si tenta di fare nel caso in esame, l’assenza di una culpa in eligendo o in vigilando, dato che la sua posizione di garanzia deriva dalla disponibilità dei luoghi e dalla capacità di gestire i rischi generali dell’ambiente di lavoro.

Nella vicenda in esame è rimasto accertato che la ditta del M. non aveva redatto il DVR né aveva designato un RSPP (v. pag. 12 della sentenza di primo grado); inoltre - e si tratta^ di un accertamento in fatto - la ditta aveva una limitatissima capacità organizzativa quanto ai lavori da eseguire, non disponendo di uomini e avendo a disposizione un mezzo vetusto e totalmente inadeguato a svolgere i lavori in quell’area, nelle condizioni date.

Nonostante ciò, il ricorrente, omettendo di verificare l’idoneità tecnico-professionale della ditta M. in relazione ai lavori da compiersi, in rapporto a una situazione di oggettiva pericolosità, immediatamente percepibile, come nel caso in esame, procedeva, comunque, ad affidargli i lavori di pulitura in parola.

Non ha mancato la Corte territoriale di porre l’accento sulla testimonianza resa dall’agronomo B.ai quale riferiva che il laghetto "serve ad accumulare dell’acqua piovana per poi quest’acqua servire ad irrigare i vigneti". Si trattava, dunque, di un bacino artificiale che costituiva un bene strumentale dell’azienda vinicola del C., il quale, come detto, non forniva le informazioni sui rischi specifici.

Da ciò il giudice di secondo grado ha rilevato che il C. ha agito anche in qualità di datore di lavoro che ha affidato un servizio di pulitura di un bene strumentale a impresa appaltatrice o, comunque, a lavoratori autonomi, all’interno della propria azienda e nell’ambito del ciclo produttivo dell’azienda, con piena disponibilità giuridica dei luoghi in cui si è svolta l’attività lavorativa, con conseguente applicabilità dell’art. 26 citato.

Da quanto detto discende che le doglianze riferite alla erronea applicazione della norma ripetutamente richiamata nonché in relazione al vizio motivazionale si rivelano infondate e si risolvono nella reiterazione degli argomenti difensivi già posti alla Corte territoriale senza formulare censure idonee a superare gli argomenti spesi per confutare le prospettazioni contenute nell’atto di appello.

Deve a tale proposito rammentarsi che è costante la giurisprudenza di questa Corte secondo cui risultano affetti da aspecificità i motivi di doglianza con cui, a fronte di un argomentato esauriente, quale quello posto dalle sentenze conformi, si ripropongono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01;

6. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso afferente al nesso causale che si assume interrotto dal comportamento asseritamente abnorme tenuto dal D.L.. A parte quanto già esposto al punto 4. con riferimento al motivo dedotto da M., è in proposito opportuno ricordare che le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche in ordine a incidenti derivati da sua negligenza, imprudenza o imperizia, sicché la condotta imprudente dell’infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando quest’ultimo sia comunque riconducibile all’anta di rischio inerente all’attività svolta dal lavoratore e all’omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del garante.

È costante l’orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui va considerata interruttiva del nesso causale solo la condotta del lavoratore che si collochi al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso, trattandosi in tal caso di un comportamento del tutto eccentrico ed esorbitante rispetto al rischio lavorativo che il garante è tenuto a governare. È stato, del pari, affermato che perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un rischio eccentrico con esclusione della responsabilità del garante è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e al governo del rischio di comportamento imprudente, cosi che solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 2 0/03/2019, Simeone, R.c 276242). Non così è accaduto nel caso in esame posto che il D.L., come ritenuto dalle conformi sentenze di merito, prima di cadere con l’escavatore nel bacino artificiale della azienda C., stava svolgendo proprio l’attività che gli era stata commissionata.

7. Manifestamente infondato è il quinto motivo che attiene al trattamento sanzionatone, determinato in misura ampiamente inferiore alla media edittale.

Sul punto, questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione -non sindacabile in sede di legittimità - è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 c.p. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196;). È stato, altresì, precisato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e giungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288).

La Corte territoriale ha argomentato in merito al trattamento sanzionatorio rilevando che gli elementi valorizzati dalla difesa (su tutti, lo stato di incensuratezza dell’imputato) sono stati già presi in considerazione dal primo giudice che ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, dal che è stato ritenuto che la pena sia stata ispirata a criteri di mitezza nonostante le gravi e plurime inosservanze di fondamentali obblighi in materia di sicurezza che hanno avuto incidenza causale determinante nella morte del D.L.. Questi non ha ricevuto le necessarie istruzioni sulle mansioni da svolgere, le dovute informazioni sui rischi connessi all’attività e soprattutto non è stata la preventiva assunzione delle opportune precauzioni per la sua incolumità, in un contesto lavorativo connotato da gravi carenze strutturali.

8. Parimenti infondato è anche il sesto motivo di ricorso afferente alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato giudiziale, respinta dalla Corte di appello avuto riguardo alla gravità del fatto ^rapportata alle plurime violazioni in materia di sicurezza del lavoro, realizzate nel caso in esame dal C.. È noto che il beneficio in parola è subordinato alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 c.p., restando precluso ogni altro criterio di valutazione (Sez. 5, n. 46826 del 26/09/2024, Siringul, Rv. 287324 - 01; Sez. 3, n. 24362 del 22/02/2023, Magnasco, Rv. 284669-01).

Il mancato riconoscimento del beneficio è coerente con gli argomenti spesi a proposito della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, ritenuta giustificata dalla gravità delle violazioni contestate e dell’accertata relazione causale tra le condotte gravemente colpose degli imputati e la morte del D.L..

9. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione, in solido, delle spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità delle parti civili liquidate come da dispositivo.




P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione, in solido, delle spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità dalle parti civili, che liquida come segue: Euro tremila e novecento in favore di D.L.F. e D.L.G.; Euro tremila in favore di L.O.M.G.; complessivi Euro settemilacinquecento in favore di D.L.M., D.L.S., D.L.A., Ma.An., Ma.St. e Ma.Gr.; per tutti oltre accessori come per legge.




Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2026

Depositato in cancelleria il 14 maggio 2026