D.m. 8 novembre 1986 e successive modificazioni e integrazioni: nuove prescrizioni in materia di documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli. Uso collettivo dell’apparecchiatura automatica.
Alcune associazioni di categoria hanno rappresentato a questo ministero l’esigenza di poter installare, sia presso le proprie sedi, sia presso i consorzi di tutela delle denominazioni di origine dei vini o presso centri appositamente costituiti, I’apparecchiatura automatica per la stampigliatura e la microfilmatura dei documenti di accompagnamento, al fine di consentire l’uso di detta apparecchiatura a più operatori, le cui modeste condizioni aziendali non consentono l’acquisto singolo della apparecchiatura medesima.
A riguardo, questa amministrazione, dopo un attento esame della questione, ritenute valide le motivazioni adotte, ritiene, al fine di facilitare il più possibile l’adempimento degli obblighi in materia di documenti di accompagnamento vitivinicoli, che la richiesta avanzata dalle suddette associazioni possa essere accolta, purché nel pieno rispetto delle seguenti cautele, atte ad evitare abusi.
L’uso dell’apparecchiatura di cui trattasi da parte di più operatori può essere consentito alle cantine che risultino ubicate nello stesso comune o in comuni limitrofi e comunque ricadenti nell’ambito circoscrizionale di un ufficio per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari e dovrà essere, preventivamente, comunicato al predetto ufficio.
In tale istanza dovrà essere indicata la denominazione e la sede della cantina che intenda usufruire della apparecchiatura, il numero di codice alla stessa assegnato (numero del registro di carico e scarico e sigla della provincia), il nome e l’indirizzo dei legali rappresentanti della medesima.
L’istanza, che sarà presentata da due o più operatori, dovrà contenere una descrizione del tipo dell’apparecchiatura impiegata, del luogo in cui la stessa sarà ubicata ed il nominativo e l’indirizzo del responsabile legale della cantina, dell’associazione o del centro, che provveda alla materiale gestione dell’apparecchiatura, all’uso della quale, comunque, non possono essere ammessi operatori diversi da quelli indicati nella istanza.
Ogni irregolarità ed ogni abuso nell’esercizio della stampigliatura e microfilmatura dei documenti di accompagnamento vitivinicoli saranno perseguiti a norma della legge penale e della vigente normativa speciale.
L’istanza intesa ad ottenere l’uso collettivo della apparecchiatura di cui trattasi dovrà, inoltre, essere sottoscritta dai responsabili legali delle cantine richiedenti e dal responsabile della gestione dell’apparecchiatura e dovrà indicare la data di inizio dell’uso della medesima.
Gli uffici per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, una volta ricevuta l’istanza ed espletati i necessari accertamenti, provvederanno agli adempimenti di competenza, previsti per le apparecchiature in uso presso i singoli operatori ed effettueranno i necessari controlli per garantire il corretto impiego delle stesse.