Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 27-03-2026
Numero provvedimento: 148904
Tipo gazzetta: Nessuna

Criteri e procedure per gli esami ufficiali finalizzati all’accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) per le varietà di piante da frutto, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.

(D.M. 27/03/2026, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)



Ministero dell’agricoltura,della sovranità alimentare e delle foreste


DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA


 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1;

VISTO l’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 maggio 2019, n. 5587, relativo all’individuazione delle strutture per le prove di coltivazione di varietà di piante da frutto ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale e al rilascio di titoli di protezione per nuove varietà vegetali;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625” ed in particolare l’articolo 11, comma 5, che dispone che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali finalizzati all’accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) di varietà vegetali;

VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, tra cui il coordinamento tecnico-amministrativo e tecnico-scientifico relativo all’attuazione delle direttive dell’Unione in materia di materiali di moltiplicazione;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625” ed in particolare l’articolo 3 che identifica tra le attività di protezione delle piante lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione e l’articolo 4 che definisce le competenze del Servizio fitosanitario centrale;

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 aprile 2022, n.169819, relativo alle caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell’ambito della protezione delle piante;

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 2 maggio 2022, n. 194251, recante i criteri e procedure per gli esami ufficiali finalizzati all’accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) per le varietà di piante da frutto, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 - varietà di Melo (Malus domestica Borkh.) destinate alla produzione di frutti;

VISTO il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, inerente "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 del 6 dicembre 2023;

VISTO il decreto del Ministro della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, recante “Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, ai sensi del D.P.C.M. n. 178 del 16 ottobre 2023;

VISTO il decreto del Ministro della sovranità alimentare e delle foreste del 18 aprile 2025, n. 180158, che modifica il decreto 31 gennaio 2024, n. 47783, recante “Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del D.P.C.M. n. 178 del 16 ottobre 2023;

VISTA la Direttiva del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026 - registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 170;

CONSIDERATA la necessità di implementare e completare la definizione dei criteri e delle procedure tecniche per gli esami ufficiali finalizzati all’accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) di varietà di piante da frutto ed in particolare per tutte le specie elencate all’allegato I al presente decreto, in applicazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 18/2021; 

RITENUTO opportuno individuare e formalizzare una procedura operativa agile, coerente e uniforme tra il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le strutture incaricate dell’accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) delle varietà di piante da frutto, volta a disciplinare in modo chiaro e omogeneo le comunicazioni relative alle diverse fasi di esecuzione delle prove DUS;

CONSIDERATA, conseguentemente, la necessità di aggiornare ed allineare le disposizioni tecniche e operative adottate con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 2 maggio 2022, n. 194251, con particolare riferimento al flusso informativo tra il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la struttura incaricata dell’accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) per le varietà di piante da frutto - varietà di Melo (Malus domestica Borkh.) destinate alla produzione di frutti;

RITENUTO opportuno abrogare il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 2 maggio 2022, n. 194251, recante i criteri e procedure per gli esami ufficiali finalizzati all’accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) per le varietà di Melo (Malus domestica Borkh.) destinate alla produzione di frutti al fine di ricomprenderne le disposizioni,opportunamente aggiornate ed allineate, nel presente provvedimento;

SENTITO il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali”, espresso nella seduta del 2 marzo 2026;

ACQUISITO il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso in applicazione dell’articolo 5, comma 4, lettera e) dello stesso decreto legislativo, nella riunione del 3-4 marzo 2026;

RITENUTO di dover procedere in conformità;



DECRETA


Articolo 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto definisce i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali finalizzati all’accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) di varietà delle specie elencate nell’allegato I, parte integrante del presente decreto, destinate alla produzione di frutti, in applicazione dell’articolo 11, comma 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.


Articolo 2

(Criteri e procedure tecniche per gli esami ufficiali finalizzati all’accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) di varietà di piante da frutto)

1. L’esecuzione degli esami ufficiali di campo finalizzati all’accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS), di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18, di varietà delle specie elencate nell’allegato I, destinate alla produzione di frutti, è condotta secondo i criteri e le procedure tecniche riportate nell’allegato II al presente decreto, per quanto riguarda la specie in questione.


Articolo 3

(Termine per la consegna dei materiali necessari all’esecuzione degli esami ufficiali di campo)

1. Il richiedente l’iscrizione, ai fini dell’esecuzione degli esami ufficiali di campo di cui all’articolo 2, successivamente al deposito della domanda di iscrizione e per ciascun ciclo di prova ufficiale, fa pervenire, secondo le tempistiche indicate nell’allegato II, per quanto riguarda la specie in questione, il materiale di moltiplicazione della varietà candidata necessario all’esecuzione di tali prove alla struttura di riferimento (Struttura) incaricata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Ministero) per l’esecuzione di tali esami ufficiali con decreto ministeriale 3 maggio 2019, n. 5587, in applicazione dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18. 

2. Il materiale di moltiplicazione deve essere conforme ai requisiti tecnici indicati, per ciascun genere o specie, di cui all’allegato II del presente decreto.

3. La Struttura notifica al richiedente e al Ministero la ricezione del materiale vegetale e la sua conformità, di cui ai commi 1 e 2.


Articolo 4

(Termine per il pagamento delle tariffe dovute per l’esecuzione degli esami ufficiali di campo)

1. Il richiedente provvede al pagamento delle tariffe annuali dovute per l’effettuazione degli esami ufficiali di campo, di cui all’articolo 82, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, entro il termine definito all’allegato II, per quanto riguarda la specie in questione.

2. Il mancato pagamento della tariffa dovuta nei termini previsti dal comma 1 per l’esecuzione delle prove di campo per il primo anno determina il rigetto della domanda di iscrizione.

3. Il mancato pagamento della tariffa dovuta per l’esecuzione delle prove di campo per le annualità successive alla prima entro i termini di cui al comma 1, a seguito di opportuno sollecito, determina il rigetto della domanda di iscrizione e la conseguente distruzione del materiale presente nei campi di prova.

4. Il Ministero, sulla base delle domande di iscrizione pervenute e dei pagamenti effettuati predispone e approva con proprio provvedimento, entro il 15 aprile, per le varietà ad impianto primaverile, ed entro il 15 ottobre, per le varietà ad impianto autunnale, il documento tecnico “Piano di campo” contenente l’elenco delle varietà per le quali si procede all’esame ufficiale per l’accertamento dei requisiti e le relative tariffe annuali, e lo trasmette alle Strutture di riferimento per l'esecuzione delle prove ufficiali, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.


Articolo 5

(Rapporti di prova)

1. Le Strutture inviano al Ministero i rapporti di prova intermedi e finali secondo le modalità riportate nell’allegato II, per quanto riguarda la specie in questione.


Articolo 6

(Abrogazioni)

1. Il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 2 maggio 2022, n. 194251, è abrogato.


Il presente decreto, trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, tramite comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



IL MINISTRO

On. Francesco Lollobrigida



ALLEGATI