Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale
Data provvedimento: 22-04-2026
Numero provvedimento: 515
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Autorizzazioni per nuovi impianti viticoli - Mancato utilizzo entro il periodo di validità - Sanzioni amministrative - Esclusione dalle misure di sostegno OCM - Natura del diritto di impianto - Disponibilità dei terreni - Fascicolo aziendale - Obblighi del beneficiario - Responsabilità - Autorizzazione all’impianto di nuovi vigneti, rilasciata ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013, non vincolata a specifiche particelle catastali in quanto attribuisce al beneficiario un diritto di impianto esercitabile su qualsiasi superficie idonea nella sua disponibilità - Eventuale perdita della disponibilità dei terreni (anche a seguito di espropriazione) non idonea ad esonerare il titolare dalla responsabilità per il mancato impianto entro i termini di validità, né a giustificare il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale SIAN.



SENTENZA 

n. 515/2026 pubbl. 22/04/2026

(Giudice: dott. Patrizia Medica)



nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3587/2025 promossa da: 

Parte_1  (...), con il patrocinio dell’avv. SANTARELLI ELENA, elettivamente domiciliato in VIA C. DE LOLLIS, 34 CP_1 presso il difensore avv. SANTARELLI ELENA 

OPPONENTE 


contro 


Controparte_1 (...) Controparte_3  (...) dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche a mezzo PEC all’indirizzo (...)

OPPOSTA 

CONCLUSIONI 
 

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza. 



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 



1. Con verbale n. 6962746 notificato in data 23/03/2023, accertato il mancato utilizzo da parte dell’opponente dell’autorizzazione all’impianto viticolo a lui rilasciata con determinazione n. DPD019/106 del 24/05/2016, entro il periodo di validità, è stata contestata al Sig. Parte_1  la violazione dell’art. 69, comma 3, della legge n. 238/2016. 

In relazione a tale condotta la Controparte_1  ha emesso l’ordinanza-ingiunzione n. prot. 0422573/25 notificata via PEC all’opponente il 27/10/2025, irrogando al Pt_1  la sanzione di € 3.971,85 e disponendo l’esclusione del medesimo per tre anni dalle misure di sostegno previste dall’Organizzazione Comune di Mercato (OCM) vitivinicola, per mancato utilizzo dell’autorizzazione a nuovi impianti n. A1000000008593 concessa con la determinazione n. DPD019/106 del 24/05/2016 entro il periodo di validità. 

Il provvedimento è stato impugnato dal sig. Pt_1  che ha chiesto che il Tribunale, accertato che l’omesso utilizzo dell’autorizzazione vitivinicola era stato determinato dall’espropriazione immobiliare di tutti i terreni e dei fabbricati agricoli gravitanti lungo la Via Provinciale per Manoppello, oggetto dell’autorizzazione viticola, annulli l’ordinanza-ingiunzione n. Prot. 0422573/25 del 27/10/2025 ed ogni conseguente effetto pregiudizievole (sanzione pecuniaria, esclusione OCM/SIAN, annotazioni). 

In subordine ha contestato la sanzione per difetto di motivazione ed istruttoria ed in ulteriore subordine ha chiesto la rideterminazione della sanzione, con disapplicazione o riduzione del periodo di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM. 

2. Con comparsa depositata il 10.4.2026 si è costituita la [...]Controparte_1  chiedendo il rigetto dell’opposizione. 

3. All’udienza del 22.4.2026 la causa è stata riservata per la discussione, sulle conclusioni formulate dalle parti. 



***** 


A. Il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308 del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli (All. 5) prevede che le autorizzazioni all’impianto di nuovi vigneti siano rilasciate, entro limiti quantitativi predeterminati ed abbiano una validità temporale limitata, entro la quale devono essere utilizzate dal beneficiario. 

Le nuove autorizzazioni vitivinicole, gestite attraverso il sistema entrato in vigore dal 2016 e aggiornato dai recenti regolamenti (incluso il Reg. UE 2021/2117 e le proposte 2025/2026), hanno lo scopo principale di gestire il potenziale produttivo del settore, garantendone la competitività e la sostenibilità ambientale. 

Considerato che la normativa europea prevede che gli Stati membri possono concedere autorizzazioni per nuovi impianti nel limite massimo dell'1% all'anno della superficie vitata nazionale esistente, il Regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli (All. 5) prevede che le autorizzazioni all’impianto di nuovi vigneti vengano rilasciate entro limiti quantitativi predeterminati ed abbiano una validità temporale limitata, entro la quale devono essere utilizzate dal beneficiario. 

B. Considerato che l’autorizzazione all’impianto vitivinicolo è stata rilasciata all’opponente con determinazione n. DPD019/106 del 24/05/2016, che il ricorrente non ha provveduto ad impiantare il vigneto nei termini ivi previsti (mq 26.479) entro il periodo di validità (24 maggio 2019), che il decreto di trasferimento dei terreni, sui quali doveva essere impianto il vigneto, è stato emesso in data 18.12.2024, va precisato che le domande per le autorizzazioni sono presentate dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno in modalità telematica nell’ambito del SIAN, sulla base dei dati presenti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato del richiedente (cfr all. 6 Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio). 

Le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti di vigneto sono considerate ammissibili solo se dal fascicolo aziendale, aggiornato e validato del richiedente risulta in conduzione una superficie agricola (escluse le superfici con usi del suolo e/o i vincoli specificati in seguito), pari o superiore a quella per la quale è richiesta l’autorizzazione. 

Va inoltre evidenziato che l’autorizzazione non è collegata a specifiche particelle catastali, ma attribuisce al beneficiario un diritto di impianto esercitabile sulle superfici nella sua disponibilità, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa di settore.   

Pertanto, l’eventuale perdita della disponibilità di determinati terreni non esaurisce, di per sé, la possibilità di utilizzo dell’autorizzazione, potendo il beneficiario esercitarla su altre superfici aziendali idonee. 

Nell’ipotesi in cui il richiedente non fosse stato in condizioni di utilizzare l’autorizzazione a lui concessa, era tenuto in primo luogo ad aggiornare il fascicolo aziendale, che costituisce la base informativa su cui si fonda l’intero procedimento di rilascio dell’autorizzazione, comunicando all’Amministrazione procedente, che opera sulla base dei dati ufficiali risultanti dal sistema informativo, la modifica intervenuta. 

La difformità tra la situazione reale e i dati dichiarati nel fascicolo aziendale configura, pertanto, una responsabilità imputabile esclusivamente al richiedente, che non può in alcun modo essere trasferita all’Amministrazione procedente, la quale opera legittimamente sulla base dei dati ufficiali risultanti dal sistema informativo. Non sussistono quindi i presupposti per accogliere l’opposizione formulata avverso la sanzione irrogata. 

Considerato che l’importo della sanzione e la durata dell’esclusione dalle misure di sostegno OCM sono soggetti a parametri predeterminati dall’art. 69, comma 3 della L. n. 238/2016 (dimensione della superfice impiantata) va rigettata anche la richiesta di riduzione dell’importo e della durata della sanzione irrogata.  

C. Nulla sulle spese, considerato che l’Amministrazione opposta si è costituita mediante deposito della costituzione effettuato dal Dirigente del Servizio.  



P.Q.M. 


Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3587/2025 ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa,  

RIGETTA 

l’opposizione formulata dal ricorrente avverso l’ordinanza di ingiunzione prot. n. 0422573/25 del 27/10/2025 adottata dal Dirigente del CP_1 (...) Controparte_1  

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza. 


Pescara, 22 aprile 2026 

Il Giudice 

dott. Patrizia Medica