Settore vinicolo - Sanzioni amministrative - Prodotti vitivinicoli - Detenzione non giustificata - Documentazione ufficiale di cantina - Documenti di accompagnamento (MVV) - Convalida tramite microfilmatura - Pellicola scaduta - Irregolarità formale - Responsabilità dello speditore - Documenti commerciali sostitutivi - Fattura e contratto di compravendita - Idoneità probatoria - Detenzione di prodotti vitivinicoli che non può ritenersi priva di giustificazione documentale ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge n. 82/2006 qualora il detentore esibisca, in alternativa ai documenti di accompagnamento (MVV), idonea documentazione commerciale (quali contratto di compravendita e fattura) che attesti la legittima provenienza del prodotto, in conformità a quanto previsto dall'art. 36, par. 3, del Regolamento (CE) n. 436/2009 - Regolarità della documentazione commerciale esibita sufficiente ad escludere la sanzione per omessa giustificazione della detenzione anche in presenza di vizi formali dei documenti di trasporto prodotti successivamente.
SENTENZA
n. 3113/2026 pubbl. 16/04/2026
(Presidente: dott. Nicola Saracino - Relatore: dott. Gianluca Mauro Pellegrini)
nella causa di appello iscritta al n. 5063 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2023 discussa all’udienza del 16 aprile 2026 e vertente
TRA
Parte_1 (...) rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato
APPELLANTE
E
CP_1 (...)
rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Ciccacci
APPELLATA
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa
CONCLUSIONI
All’udienza del 16 aprile 2026 i difensori delle parti hanno discusso la causa sulle
conclusioni rassegnate come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1704/2023 che – in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da CP_1 avverso le ordinanze-ingiunzione n. 673/2020 e n. 681/2020 – ha annullato l’ordinanza-ingiunzione n. 673/2020 (con cui il Parte_1 aveva irrogato a CP_1 in solido con la Controparte_2 la sanzione amministrativa pecuniaria di 937.900,00 € per detenzione non giustificata di prodotti vitivinicoli), condannando l’Amministrazione al pagamento dei 2/3 delle spese del giudizio, compensate per il restante 1/3.
La vicenda in esame può essere riassunta come segue.
Nel corso di un’ispezione svoltasi il 26 marzo 2015 presso lo stabilimento di Lanuvio della Controparte_2 (di cui CP_1 era legale rappresentante all’epoca dei fatti) sono stati rinvenuti prodotti vitivinicoli che – secondo l’Amministrazione – erano privi della documentazione idonea a giustificarne la detenzione.
Al fine di giustificare tale detenzione, CP_1 ha esibito un contratto di compravendita concluso tra la Parte_2 e la Controparte_2 e la relativa fattura di acquisto (entrambi recanti la data del 27 febbraio 2015) e – solo in un momento successivo – due documenti di accompagnamento MVV (Movimento Prodotti Vitivinicoli) n. 1017/2014 e n. 1018/2014, privi di regolare convalida.
Ad avviso dell’Amministrazione sia i documenti esibiti in occasione dell’ispezione del 26 marzo 2015, sia i documenti di accompagnamento MVV n. 1017/2014 e n. 1018/2014 esibiti successivamente, non sarebbero idonei a giustificare la detenzione dei prodotti vitivinicoli da parte della Controparte_2
In particolare, l’Amministrazione ha ritenuto che i documenti di accompagnamento emessi dalla Parte_2 (che ha fornito i prodotti vitivinicoli alla Controparte_2 non fossero idonei a giustificare la detenzione di tali prodotti perché la macchina microfilmatrice utilizzata per convalidare i documenti di accompagnamento non avrebbe potuto essere utilizzata dalla Parte_2 in quanto:
a) al momento della convalida la macchina microfilmatrice non era di proprietà, né in uso alla Parte_2 (che l’aveva ceduta alla Controparte_3 il 27 marzo 2012, cioè in epoca anteriore alla convalida dei documenti di accompagnamento), né risultava che la Parte_2 fosse stata autorizzata all’utilizzo di una microfilmatrice appartenente a terzi;
b) la macchina microfilmatrice utilizzava una bobina di pellicola scaduta.
Ad avviso dell’Amministrazione i documenti in questione – in quanto irregolarmente convalidati utilizzando una microfilmatrice non autorizzata e una pellicola scaduta - devono considerarsi come non emessi (così come previsto dall’art. 12, comma 3, del d.m. 2 luglio 2013), con l’ulteriore conseguenza che la detenzione dei prodotti vitivinicoli da parte della Controparte_2 deve ritenersi non giustificata e suscettibile di essere sanzionata ai sensi dell’art. 34, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 82.
Il tribunale ha accolto l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 673/2020, affermando che la documentazione prodotta consente di ritenere che i documenti di accompagnamento MVV n. Numero_1 e n. 1018/2014 siano idonei a giustificare la detenzione da parte della Controparte_2 del prodotto vitivinicolo rinvenuto nello stabilimento, dal momento che “la stessa Amministrazione, nella nota prot. n. 0005891 del 2.04.2015, ha dichiarato che l’apparecchiatura microfilmatrice modello Maf 2000W, matricola MF432, risulta agli atti dell’ Pt_3 in uso alla ditta Parte_2 come utilizzatore collettivo della macchina di proprietà della ditta Cantine Dioniso s.r.l.” (pag. 7 della sentenza impugnata).
L’appellante ha impugnato la sentenza deducendo che:
a) il tribunale non ha attribuito alcuna rilevanza al fatto che al momento dell’ispezione l’opponente non fosse stata in grado di esibire la documentazione giustificativa della detenzione dei prodotti vitivinicoli (e cioè i documenti di accompagnamento convalidati mediante apparecchiatura automatica di microfilmatura), che è stata esibita solo in un momento successivo;
b) il tribunale non ha tenuto conto del fatto che all’epoca dell’ispezione la CP_2[...] non provvedeva alla tenuta dei registri contabili ufficiali;
c) il tribunale ha erroneamente ritenuto che la convalida dei documenti di accompagnamento potesse ritenersi valida alla luce di quanto indicato nella nota del Parte_1 n. 0005891 del 2 aprile 2015;
d) il tribunale ha ritenuto irrilevante il fatto che la microfilmatura sia stata fatta con una pellicola scaduta, affermando erroneamente che si sia trattato di una mera irregolarità imputabile ad un soggetto diverso dal destinatario dell’ordinanza-ingiunzione.
L’appellante ha concluso domandando – in riforma della sentenza impugnata – la revoca dell’ordinanza-ingiunzione opposta.
Si è costituita in giudizio CP_1 eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello (deducendo che esso è stato proposto dopo lo spirare del termine breve per impugnare, mediante deposito del ricorso presso il Tribunale di Velletri anziché presso la Corte di appello di Roma) e domandandone nel merito il rigetto perché infondato.
L’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello sollevata da CP_1 è infondata.
L’appellata deduce che:
1) l’appello è stato depositato il 16 ottobre 2023, oltre il termine di scadenza del termine breve per impugnare (14 ottobre 2023);
2) l’appello è stato depositato per errore presso la cancelleria del Tribunale di Velletri e solo il 17 ottobre 2023 è avvenuta l’iscrizione a ruolo presso la Corte di appello.
La prima doglianza è infondata, in quanto il 14 ottobre 2023 era sabato e il termine per impugnare scadeva dunque il 16 ottobre 2023.
Quanto alla seconda doglianza, trovano applicazione al caso di specie i princìpi espressi da Cass., Sez. Un., 18121/2016 che - risolvendo un contrasto giurisprudenziale - ha affermato che l’appello proposto davanti a un giudice diverso da quello indicato dall’art. 341 c.p.c. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire davanti al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii, sia nell’ipotesi di appello proposto davanti a un giudice territorialmente non corrispondente a quello indicato dalla legge, sia nell’ipotesi di appello proposto davanti a un giudice di grado diverso rispetto a quello davanti al quale avrebbe dovuto essere proposto il gravame.
Nel merito l’appello è infondato e va pertanto respinto.
Con l’ordinanza-ingiunzione n. 673/2020 il Controparte_4[...] ha comminato a CP_1 - in solido con la Controparte_2 - una sanzione amministrativa pecuniaria di 937.900,00 € ai sensi dell’art. 34, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, per detenzione di prodotti vitivinicoli in assenza di documentazione giustificativa.
L’art. 34, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 82 (nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie) stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene quantitativi di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione ufficiale di cantina è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 25 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto (sanzione elevata - rispettivamente - a 50 euro se si tratta di vini IGT, a 100 euro se si tratta di vini DOC e a 250 euro se si tratta di vini DOCG).
Gli obblighi amministrativi in materia di documentazione ufficiale di cantina sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 436/09 del 26 maggio 2009.
L’art. 23, § 1 del regolamento prevede che chi effettua il trasporto di un prodotto vitivinicolo deve garantire che tale trasporto “sia scortato da un documento di accompagnamento”.
L’art. 36 del regolamento stabilisce a sua volta che chi possiede, per l’esercizio della propria attività professionale o a fini commerciali, un prodotto vitivinicolo è soggetto all’obbligo di tenere registri indicanti le entrate e le uscite di detto prodotto (§ 1) e deve essere in grado di presentare, per ciascuna annotazione nei registri relativa all’entrata e all’uscita del prodotto, un documento che ha scortato il trasporto corrispondente o un altro documento giustificativo, in particolare un documento commerciale (§ 3).
L’art. 38, § 2 del regolamento stabilisce infine che i registri sono tenuti nei luoghi stessi in cui i prodotti sono detenuti.
Con il primo motivo, l’appellante lamenta la violazione della normativa comunitaria e nazionale che regola la tenuta dei registri contabili da parte degli operatori vitivinicoli e la conservazione dei documenti di accompagnamento nel luogo in cui si trovano i prodotti vitivinicoli.
Ad avviso dell’appellante la Controparte_2 era obbligata, in base alla normativa vigente, a conservare i documenti relativi alle entrate e alle uscite dei prodotti presso lo stabilimento di Lanuvio ove sono stati rinvenuti i prodotti oggetto di contestazione ed era obbligata ad annotare le relative operazioni nei registri ufficiali.
Al momento dell’ispezione avvenuta il 26 marzo 2015 la società non era in possesso dei registri ufficiali, né è stata in grado di esibire i documenti di accompagnamento inerenti all’introduzione dei prodotti vitivinicoli detenuti in cantina allo stato sfuso, con ciò violando le disposizioni di cui agli artt. 23, 36 e 38 del Regolamento (CE) n. 436/09 del 26 maggio 2009.
Il motivo è infondato in quanto:
a) CP_1 non può rispondere in questa sede dell’omessa tenuta dei registri contabili previsti dall’art. 36 del regolamento CE n. 436/2009, dal momento che – come già rilevato dal primo giudice – la stessa Amministrazione ha riconosciuto che per tale illecito è già stata effettuata una separata contestazione e la Controparte_2 ha già pagato una sanzione in misura ridotta (v. pag. 6 della memoria di costituzione del Parte_1 nel giudizio di primo grado);
b) ai sensi dell’art. 36, § 3 del regolamento (CE) n. 436/2009 del 26 maggio 2009 le persone soggette all’obbligo di tenere i registri “devono inoltre essere in grado di presentare, per ciascuna annotazione nei registri relativa all’entrata e all’uscita, un documento che ha scortato il trasporto corrispondente o un altro documento giustificativo, in particolare un documento commerciale”;
c) la Controparte_2 ha assolto all’obbligo di legge, avendo esibito in occasione dell’ispezione il contratto di vendita dei prodotti vitivinicoli e la relativa fattura commerciale e – dopo l’ispezione - i documenti di accompagnamento MVV n. 1017/2014 e n. 1018/2014.
Con il secondo motivo l’appellante si duole del fatto che il tribunale abbia ritenuto che i documenti di accompagnamento MVV n. 1017/2014 e n. 1018/2014 fossero idonei giustificare la detenzione da parte della Controparte_2 del prodotto vitivinicolo rinvenuto nello stabilimento.
Ad avviso dell’appellante tali documenti sono stati convalidati in modo irregolare (utilizzando una microfilmatrice non autorizzata e una pellicola scaduta) e devono pertanto considerarsi come non emessi ai sensi dell’art. 12, comma 3, del d.m. 2 luglio 2013 – recante Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione – il quale stabilisce che “I documenti MVV che non recano la convalida o la cui convalida è nulla si considerano non emessi”.
Anche tale motivo è infondato.
Ai fini del rispetto dell’obbligo di esibizione documentale previsto dall’art. 36, § 3 del regolamento (CE) n. 436/2009 (su cui v. supra) è sufficiente – in alternativa all’esibizione del documento che ha scortato il trasporto del prodotto vitivinicolo – l’esibizione di “un altro documento giustificativo, in particolare un documento commerciale”.
In occasione dell’ispezione, quindi, la Controparte_2 non era tenuta ad esibire necessariamente i documenti di accompagnamento MVV, essendo all’uopo sufficiente l’esibizione del contratto di vendita dei prodotti vitivinicoli intercorso tra la Parte_2e la Controparte_2 e la relativa fattura commerciale (da cui risulta che la consegna del vino è avvenuta “tramite pompaggio interno” - cioè tramite travaso dai serbatoi di proprietà della venditrice ai serbatoi di proprietà dell’acquirente ubicati nel medesimo stabilimento - come accertato anche dalla sentenza del Tribunale di Velletri n. 628/2021 resa all’esito del procedimento penale promosso nei confronti dei legali rappresentanti pro tempore delle due società: v. il documento allegato alla memoria depositata il 19 gennaio 2023 dalla CP_1 nel corso del giudizio di primo grado).
Fermo restando l’assorbente rilievo che precede, si osserva in ogni caso che successivamente all’ispezione del 26 marzo 2015 la Controparte_2 ha esibito anche i documenti di accompagnamento MVV n. 1017/2014 e n. 1018/2014, da ritenersi validamente convalidati - come già affermato dal tribunale – in quanto:
a) la Parte_2 era munita di autorizzazione all’uso dell’apparecchiatura microfilmatrice Mod. MAF 2000, matricola 432 che è stata utilizzata per convalidare i due documenti di accompagnamento de quibus, come risulta dalla comunicazione prot. n. 5891 del 2 aprile 2015 proveniente dal Controparte_5(documento n. 19 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado);
b) l’uso di una pellicola scaduta può costituire al più una mera irregolarità, di cui non può comunque rispondere il cessionario del prodotto vitivinicolo (a carico del quale non può essere addossato alcun onere di verificare se il venditore che esegue le operazioni di microfilmatura dei documenti di trasporto stia utilizzando una pellicola scaduta o meno, dal momento che gli adempimenti previsti dall’art. 26, par. 1, lettera d), subpar. ii) del regolamento (CE) n. 436/2009 e dall’art. 10 del d.m. 2 luglio 2013 sono posti esclusivamente carico dello “speditore”).
Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va dunque respinto.
Alla soccombenza dell’appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di CP_1 spese che si liquidano in complessivi 10.000,00 € per compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dell’attività difensiva effettivamente svolta e dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l’appello proposto dal Parte_1[...] avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1704/2023;
2) condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio in favore di CP_1[...] liquidandole in complessivi 10.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Spese distratte in favore del difensore dell’appellata, dichiaratosi antistatario.
Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 in quanto l’appellante soccombente è un’Amministrazione statale (Cass. 1778/2016).
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2026.
Il consigliere estensore
Gianluca
MAURO PELLEGRINI
Il Presidente Nicola
SARACINO