Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 24-04-2026
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 24-04-2026

 Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Saumur-Champigny].

(Comunicazione 24/04/2026, pubblicata in G.U.U.E. 24 aprile 2026, n. C)

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

«Saumur-Champigny»

Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0147-AM05 — 9.2.2026

1.   Nome del prodotto

«Saumur-Champigny»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

IG

3.   Settore

Prodotti agricoli

Vini

Bevande spiritose

4.   Paese cui appartiene la zona geografica

Francia

5.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Nome

Ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, Direction générale de la Performance économique et environnementale des entreprises

6.   Qualifica come modifica ordinaria

Le autorità francesi dichiarano che la domanda presentata è conforme ai requisiti dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2024/1143.

Le modifiche apportate al disciplinare sono modifiche ordinarie, conformemente alla definizione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.

La domanda di modifica della DOP «Saumur-Champigny» non riguarda nessuno dei tre casi che identificano una «modifica dell'Unione», in quanto essa:

a)

non comprende un cambiamento del nome o dell'uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica;

b)

non rischia di annullare il legame con l'ambiente geografico;

c)

non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

Di conseguenza, le autorità francesi ritengono che tale domanda si configuri come «modifica ordinaria».

7.   Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

Titolo

Etichettatura

Descrizione

Il gruppo di produttori della denominazione «Saumur-Champigny» ha deciso di designare i vini con una unità geografica più ampia, adottando la menzione «Vin de Loire» invece di «Val de Loire».

Questa evoluzione è frutto della direzione intrapresa dai produttori dei vini della Loira in materia di comunicazione.

L'obiettivo è rendere l'identità dei vini più trasparente e meglio allineata alla realtà dei vini prodotti dagli operatori del bacino della Loira.

La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini

«Saumur-Champigny»

Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0147-AM05 — 9.2.2026

1.   Nome

«Saumur-Champigny»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

IG

3.   Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Francia

4.   Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5.   Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1.

Vino

6.   Descrizione del vino o dei vini

Prodotto vitivinicolo

Vini rossi

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

I vini hanno spesso un colore rubino scuro.

Odore

I vini presentano frequentemente aromi di frutti rossi o di violetta.

Sapore

Freschi, rotondi e morbidi, questi vini sono in grado di svelare il loro fascino tanto da giovani quanto dopo alcuni anni di conservazione.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Unità di acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Si tratta di vini rossi fermi che presentano: — un titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari al 10,5 %; — un tenore massimo di zuccheri fermentescibili, in seguito alla fermentazione, di 3 g/l. Dopo l'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %. La fermentazione malolattica è obbligatoriamente completata. I vini pronti per essere commercializzati sfusi o, in fase di confezionamento, presentano un tenore di acido malico ≤ 0,4 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

7.   Pratiche di vinificazione

7.1.   Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

Pratica di vinificazione

Densità di impianto — Distanza

Tipo di pratica enologica

Pratica colturale

Descrizione

La densità minima d'impianto della vigna è di 4 000 ceppi per ettaro. Le viti non possono presentare una distanza interfilare superiore a 2,50 m e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,90 m. Le parcelle vitate in cui la distanza tra i ceppi dello stesso filare è inferiore a 0,90 m, ma superiore o pari a 0,80 m, e con pendenza superiore al 10 % hanno diritto, per la vendemmia, alla denominazione di origine controllata. Le parcelle vitate con una densità di impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi per ettaro, hanno diritto, per la vendemmia, alla denominazione di origine controllata fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme di palizzamento e di altezza del fogliame previste dal disciplinare. In queste parcelle di vigne la distanza interfilare non può essere superiore a 3 m mentre la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 m.

Pratica di vinificazione

Norme di potatura

Tipo di pratica enologica

Pratica colturale

Descrizione

Le viti vengono potate, con la tecnica della potatura corta, della potatura lunga o della potatura mista, con un massimo di 12 gemme franche per ceppo. Le viti possono essere potate con due gemme franche supplementari per ceppo, a condizione che nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie (gemme a fiore separate), il numero dei tralci fruttiferi dell'anno, per ceppo, sia inferiore o uguale a 12.

Pratica di vinificazione

Arricchimento

Tipo di pratica enologica

Pratica enologica specifica

Descrizione

Sono ammesse le tecniche sottrattive di arricchimento e il tasso massimo di concentrazione parziale in rapporto ai volumi utilizzati è fissato al 10 %. Dopo l'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %.

Pratica di vinificazione

Uso di scaglie di legno

Tipo di pratica enologica

Pratica enologica specifica

Descrizione

È vietato l'uso di scaglie di legno, fatta eccezione durante la vinificazione.

Pratica di vinificazione

Irrigazione

Tipo di pratica enologica

Pratica colturale

Descrizione

È vietata l'irrigazione.

7.2.   Rese massime

Tutti i vini/categoria/varietà/tipo

Vini rossi

Resa massima

Resa massima

69

Unità di resa massima

ettolitri per ettaro

8.   Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

Pineau d'Aunis N

9.   Definizione concisa della zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Maine-et-Loire, in base al codice geografico ufficiale del 2023: Bellevigne-les-Châteaux (solo per il territorio dei comuni delegati di Chacé e Saint-Cyr-en-Bourg), Montsoreau, Parnay, Saumur (solo per il territorio degli ex comuni di Saumur e Dampierre-sur-Loire), Souzay-Champigny, Turquant, Varrains.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell'Institut national de l'origine et de la qualité.

10.   Legame con la zona geografica

Categoria di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

Sintesi del legame

I vigneti fanno parte dell'ex provincia dell'Anjou (Angiò), nel punto di incontro tra l'estremo sud-ovest del bacino parigino e i contrafforti del massiccio armoricano. Tradizionalmente questa giustapposizione di suoli biancastri gessosi a suoli più scuri di scisti di ardesia ha permesso di distinguere la regione dell'«Anjou Blanc» (Angiò bianco), il Saumurois, da quella dell'«Anjou Noir» (Angiò nero), la regione di Angers. La zona vitivinicola è limitata a nord dalla Loira ed è attraversata, da sud a nord, dalla valle del Thouet e dal suo affluente, la Dive. Tale rete idrografica ha scolpito il paesaggio in un susseguirsi di pendii con varie esposizioni, la cui altitudine varia da 40 m a 110 m. La zona geografica si estende su sette comuni nel dipartimento di Maine-et-Loire. Tali comuni, che corrispondono alla cuesta turonienne (costa turoniana) e alle formazioni che la sovrastano, fanno parte della zona geografica della denominazione di origine controllata «Saumur».

Occupando le esposizioni favorevoli, le vigne hanno modellato il paesaggio preservando, in cima alle colline, boschi di conifere e caducifoglie dominati da querce e castagni. Al centro delle parcelle vitate vi è un camino di aerazione per le enormi cavità un tempo utilizzate per estrarre le pietre destinate alla costruzione delle abitazioni e oggi adibite a fungaie o cantine. Questo paesaggio è caratterizzato dall'armonia tra vigneti e architettura e da un rapporto quasi osmotico tra i borghi viticoli e i vigneti adiacenti alle proprietà borghesi dalle facciate di un bianco immacolato, ornate di sculture e caratteristiche dell'«Anjou Blanc», che hanno contribuito alla creazione di un parco naturale regionale e alla classificazione di questa regione come patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Le parcelle selezionate per la raccolta delle uve sono delimitate in maniera precisa sulle diverse formazioni del Turoniano: rendzina e suoli bruni calcarei di diverso spessore coperti localmente, sulla sommità dei pendii, da sabbie e argille provenienti da formazioni più recenti risalenti ad esempio al Senoniano o all'Eocene. I suoli presentano un buon comportamento termico e una moderata riserva idrica e sono privi di qualsiasi segno di idromorfia.

La combinazione di un clima relativamente caldo e secco e di suoli calcarei e gessosi, che consentono un buon drenaggio e favoriscono un approvvigionamento idrico regolare ma non eccessivo, ha permesso al vitigno Cabernet franc N di affermarsi sui pendii meglio esposti, garantendo precocità e ventilazione delle uve che favoriscono una maturazione ottimale. Adattando le tecniche di vinificazione, gli operatori hanno inoltre assimilato molto rapidamente quelle tecniche che permettevano loro di estrarre il meglio dalle uve. Tali tecniche, che oggi sono diventate pratiche correnti nella maggior parte dei casi, sono state esposte da Sébille-Auger, eminente enologo, al congresso di Bordeaux del 1843, mediante la presentazione di un'azienda agricola di Souzay-Champigny.

Durante la seconda parte del XX secolo, la denominazione di origine controllata «Saumur-Champigny» ha registrato un aumento notevole delle superfici vitate e delle vendite fuori dal territorio nazionale, con esportazioni in oltre 40 paesi.

Gli sforzi della comunità locale volti a perpetuare i loro vigneti sono stati premiati con l'iscrizione della regione vitivinicola nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. Oggi la denominazione di origine controllata «Saumur-Champigny», riconosciuta tra le più prestigiose della regione «Val de Loire», conferma le parole di Georges Clémenceau nell'assaggiare per la prima volta il vino prodotto dall'amico Antoine Cristal: «un paese che produce questo vino è un grande paese, perché non esiste un grande paese senza storia e senza una grande civiltà».

11.   Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga

Etichettatura

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

Tutte le menzioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell'UE, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata. Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dal nome geografico «Vin de Loire» in base alle norme del disciplinare. Le dimensioni dei caratteri del nome geografico «Vin de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata. L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione: - che si tratti di una località accatastata; - che essa figuri nella dichiarazione di raccolta. Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Titolo del requisito / della deroga

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito / della deroga

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l'elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei comuni seguenti sulla base del codice geografico ufficiale del 2021: - dipartimento Deux-Sèvres: Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay; - dipartimento Indre-et-Loire: Chinon; - dipartimento Maine-et-Loire: Artannes-sur-Thouet, Bellevigne-les-Châteaux (solo per il territorio del comune delegato di Brézé), Brossay, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Distré, Doué-en-Anjou (solo per il territorio dei comuni delegati di Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné e Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l'Abbaye, Montreuil-Bellay, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Just-sur-Dive, Saumur (solo per il territorio degli ex comuni di Bagneux e Saint-Hilaire-Saint-Florent), Terranjou (solo per il territorio del comune delegato di Chavagnes), Les Ulmes, Vaudelnay; - dipartimento Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, la zona di prossimità immediata equivale a una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata di cui trattasi.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-23c99bbb-8951-4743-b0a8-af281c7ff19c