Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Muscadet Côtes de Grandlieu].
(Comunicazione 13/04/2026, pubblicata in G.U.U.E. 13 aprile 2026, n. C)
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]
«Muscadet Côtes de Grandlieu»
Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0496-AM03 — 14.1.2026
1. Nome del prodotto
«Muscadet Côtes de Grandlieu»
2. Tipo di indicazione geografica
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DOP |
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☐ |
IGP |
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☐ |
IG |
3. Settore
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☐ |
Prodotti agricoli |
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Vini |
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☐ |
Bevande spiritose |
4. Paese cui appartiene la zona geografica
Francia
5. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria
Nome
Ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire
6. Qualifica come modifica ordinaria
Le autorità francesi dichiarano che la domanda presentata è conforme ai requisiti dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2024/1143.
Le modifiche apportate al disciplinare sono modifiche ordinarie, conformemente alla definizione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.
La domanda di modifica della DOP «Muscadet Côtes de Grandlieu» non riguarda nessuno dei tre casi che identificano una «modifica dell'Unione», in quanto essa:
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a) |
non comprende un cambiamento del nome o dell'uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica; |
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b) |
non rischia di annullare il legame con l'ambiente geografico; |
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c) |
non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. |
Di conseguenza, le autorità francesi ritengono che tale domanda si configuri come «modifica ordinaria».
7. Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate
Titolo
Etichettatura
Descrizione
Il gruppo di produttori della denominazione ha deciso di designare i vini con una unità geografica più ampia, adottando la menzione «Vin de Loire» invece di «Val de Loire».
Questa evoluzione è frutto della direzione intrapresa dai produttori dei vini della Loira in materia di comunicazione.
L'obiettivo è rendere l'identità dei vini più trasparente e meglio allineata alla realtà dei vini prodotti dagli operatori del bacino della Loira.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Aggiunta di disposizioni di carattere agroambientale
Descrizione
Sono state aggiunte due disposizioni di carattere agroambientale al disciplinare della denominazione, ossia il controllo della vegetazione tra i filari e una misura relativa alla modifica della morfologia del sottosuolo. L'obiettivo è migliorare la sostenibilità della denominazione di fronte ai cambiamenti climatici e alle elevate aspettative della società.
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Inizio della raccolta
Descrizione
Il gruppo di produttori della denominazione intende eliminare il divieto di raccolta per semplificare la gestione amministrativa, mantenendo allo stesso tempo un controllo della maturità delle uve.
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Altezza del palizzamento
Descrizione
La misura che fissava un'altezza minima o massima dei fili in base ai metodi di palizzamento è stata soppressa. Nel contesto del riscaldamento globale tale misura è diventata irrilevante per la denominazione e l'altezza del fogliame, fattore del rapporto tra frutti e foglie, è sufficiente.
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Densità
Descrizione
La densità d'impianto è ridotta a 5 000 ceppi/ettaro.
Lo scopo di tale riduzione è uniformare la densità tra tutte le DOP della zona di produzione vitivinicola di Nantes e consente di evitare la moltiplicazione delle attrezzature agricole nelle aziende, in particolare degli attrezzi di lavoro del suolo e dei materiali di trattamento, come i pannelli di recupero. Si ritiene che la modifica non incida sulla qualità del prodotto.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Norme analitiche
Descrizione
La soglia massima di acidità volatile è eliminata dal disciplinare.
Il gruppo di produttori della denominazione sostiene che può essere difficile contenere l'acidità volatile a 10 meq/l (0,49 g/l H2SO4) nel caso di periodi di affinamento lunghi, che possono talvolta arrivare a 8-10 anni. La soglia prevista dalla normativa generale (18 meq/l o 0,88 g/l H2SO4) è sembrata quindi più adatta, in particolare per quanto riguarda gli effetti del riscaldamento globale, l'estensione dei periodi di affinamento per i vini complessi e ricchi e anche l'evoluzione delle aspettative dei consumatori.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Confezionamento dei vini «sur lie»
Descrizione
L'obiettivo della modifica della data limite di confezionamento dei vini «sur lie» è concedere maggiore flessibilità e adattare la misura alle pratiche effettive degli operatori. Pertanto la data entro cui confezionare i vini è spostata al 30 giugno dell'anno N+2.
Attualmente un numero crescente di viticoltori della denominazione conduce anche un'attività commerciale e ha adattato il sistema di gestione, in particolare condividendo gli strumenti di imbottigliamento tra diverse aziende. Inoltre i rischi climatici fanno sì che i volumi di vini «tiré-bouché» disponibili in azienda spesso non siano sufficienti per rispondere alla domanda della grande distribuzione, rendendo necessaria la possibilità di assemblare vini prodotti in più aziende al fine di creare lotti più abbondanti.
In tale contesto la norma che impone il confezionamento nelle cantine di vinificazione è ritenuta obsoleta. I progressi tecnici in materia di trasporto, in particolare l'uso di cisterne refrigerate, permettono di garantire che le qualità dei vini vengano conservate durante gli spostamenti.
Per i vini che beneficiano della menzione «sur lie», la zona autorizzata per il confezionamento, fino a oggi limitata alle aziende agricole, è quindi estesa alla zona geografica e alla zona di prossimità immediata.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Obblighi di dichiarazione
Descrizione
Coerentemente con la modifica del disciplinare della DOP «Muscadet» sull'intervallo di tempo del travaso, anche la data limite per la dichiarazione di riclassificazione è posticipata al più tardi al 1o dicembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Aggiornamento del codice geografico
Descrizione
I comuni della zona geografica sono stati aggiornati in base al codice geografico ufficiale del 2025. Tale modifica non altera la zona geografica della denominazione.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Legame
Descrizione
Il punto sul legame è stato modificato per aggiornare i dati, in alcuni casi inattuali, della descrizione dei fattori umani (numero di operatori, superfici di produzione, volumi).
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Riferimenti
Descrizione
I recapiti dell'INAO sono stati aggiornati.
La disposizione relativa al controllo del disciplinare è stata modificata.
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
DOCUMENTO UNICO
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini
«Muscadet Côtes de Grandlieu»
Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0496-AM03 — 14.1.2026
1. Nome
«Muscadet Côtes de Grandlieu»
2. Tipo di indicazione geografica
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☑ |
DOP |
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☐ |
IGP |
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☐ |
IG |
3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata
Francia
4. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
5. Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013
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1. |
Vino |
6. Descrizione del vino o dei vini
Prodotto vitivinicolo
Vini bianchi
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
I vini della denominazione «Muscadet Côtes de Grandlieu» sono bianchi.
Odore
Presentano aromi intensi prevalentemente fruttati, accompagnati talvolta da note iodate e da un equilibrio gustativo generalmente orientato verso la freschezza.
Sapore
Un affinamento prolungato può conferire loro una maggiore complessità al palato e una buona capacità di invecchiamento.
Sono imbottigliati con molta attenzione in modo da preservare e amplificare l'espressione della loro ricchezza aromatica.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
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Caratteristiche analitiche
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Unità di acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
I vini sono bianchi, asciutti e fermi.
Tali vini presentano:
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un titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari al 10 %; |
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un tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) pari a 3 grammi per litro; |
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un titolo alcolometrico volumico totale massimo, in seguito ad arricchimento, pari al 12 %. |
I tenori di acidità totale, anidride solforosa totale dei vini e il titolo alcolometrico effettivo totale sono conformi alle soglie stabilite dalla normativa dell'Unione. I vini sono bianchi, asciutti e fermi.
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☑ |
Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile. |
7. Pratiche di vinificazione
7.1. Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione
Pratica di vinificazione
Pratiche enologiche
Tipo di pratica enologica
Pratica enologica specifica
Descrizione
Sono vietati i trattamenti termici della vendemmia con ricorso a temperature inferiori a -5 °C. Dopo l'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12 %. Beneficiano di un affinamento sulle fecce fini a partire dalla fine della fermentazione alcolica e almeno fino al 1o marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia. Si trovano ancora sulle fecce fini al momento dell'imbottigliamento o della prima spedizione al di fuori delle cantine di vinificazione. Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini rispettano gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime.
Pratica di vinificazione
Pratica colturale
Tipo di pratica enologica
Pratica colturale
Descrizione
La densità minima d'impianto della vigna è di 5 000 ceppi per ettaro. La distanza interfilare è inferiore o uguale a 2,20 metri, mentre la distanza tra i ceppi dello stesso filare è compresa tra 0,90 metri e 1,10 metri. Le viti sono potate con un massimo di 12 gemme franche per ceppo: - in potatura corta a sperone con un massimo di cinque speroni per piede; - in potatura Guyot singolo o doppio. La potatura viene ultimata prima del germogliamento o stadio 5 della scala di Eichhorn e Lorentz. Indipendentemente dal metodo di potatura, le viti possono essere potate con quattro gemme franche aggiuntive per ceppo, a condizione che nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie il numero di tralci fruttiferi dell'anno per ceppo sia inferiore o uguale a 12.
7.2. Rese massime
Tutti i vini/categoria/varietà/tipo
Vini bianchi
Resa massima
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Resa massima |
66 |
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Unità di resa massima |
ettolitri per ettaro |
8. Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti
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Melon B |
9. Definizione concisa della zona geografica delimitata
1° Zona geografica
Tutte le fasi di produzione sono effettuate nella zona geografica approvata dall'Institut national de l'origine et de la qualité nella seduta del comitato nazionale competente del 15 giugno 2017. Alla data di approvazione del presente disciplinare da parte del comitato nazionale competente, il perimetro di questa zona comprende il territorio dei seguenti comuni o parti di comuni secondo il codice geografico ufficiale del 2025:
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dipartimento Loire-Atlantique: Le Bignon (parzialmente), Bouaye, Brains, La Chevrolière, Corcoué-sur-Logne, Geneston, Legé (parzialmente), La Limouzinière, La Planche, Montbert (parzialmente), Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, Saint-Aignan-Grandlieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne (parzialmente), Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Les Sorinières (parzialmente), Vieillevigne (parzialmente); |
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dipartimento Vendée: Rocheservière, Saint-Philbert-de-Bouaine. |
L'Institut national de l'origine et de la qualité deposita presso le amministrazioni dei comuni parzialmente compresi la documentazione grafica indicante i confini della zona geografica così approvata. I documenti cartografici sono consultabili sul sito internet dell'Institut national de l'origine et de la qualité.
2° Superficie parcellare delimitata
I vini sono ottenuti esclusivamente da viti situate nella superficie parcellare di produzione approvata dall'Institut national de l'origine et de la qualité nelle sedute del comitato nazionale competente del 3 novembre 1994, del 20 giugno 2018 e del 17 giugno 2020.
L'Institut national de l'origine et de la qualité deposita presso le amministrazioni dei comuni di cui al punto 1o la documentazione grafica indicante i confini delle parcelle della zona di produzione così approvata.
10. Legame con la zona geografica
Categoria di prodotti vitivinicoli
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1. |
Vino |
Sintesi del legame
La zona geografica beneficia di un clima direttamente soggetto all'influenza del vicinissimo Oceano Atlantico e del lago di Grandlieu e caratterizzato da inverni molto miti. Associato alla presenza prevalente di parcelle con una predominanza netta di suoli sabbiosi, tale clima assicura una notevole precocità del ciclo vegetativo della vigna, che beneficia di giornate lunghe e soleggiate durante la crescita e porta le uve a maturità prima delle piogge autunnali. Tale precocità si riflette nel carattere aperto e maturo dei vini, sin dalla loro più giovane età.
La fratturazione delle rocce metamorfiche che costituiscono lo zoccolo geologico e la struttura grossolana dei suoli consentono un radicamento profondo delle viti, che ricevono un apporto idrico moderato e regolare che favorisce la maturità degli acini. La freschezza estiva assicura la buona conservazione dei precursori di aromi fragili e presenti negli acini del vitigno Melon B. Le brezze oceaniche proteggono la vegetazione dalle minacce sanitarie e le uve possono essere raccolte a piena maturità, conferendo ai vini il loro carattere fruttato e il loro profumo delicatamente iodato.
Pur avendo ereditato un'antica tradizione viticola, la zona geografica presenta da tempo un'agricoltura mista dominata dalle attività di allevamento. Il percorso intrapreso dagli operatori per ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Muscadet Côtes de Grandlieu» li ha portati a condividere le pratiche di vinificazione. In tal modo, le conoscenze tecniche collettive consentono ai produttori di ottimizzare la resa delle vigne e la maturità delle uve.
Vinificati secondo le usanze locali, i vini vengono fatti maturare sulle fecce fini fino alla spedizione o all'imbottigliamento, senza alcun travaso. Grazie alle miti temperature invernali della zona geografica che favoriscono gli scambi con le fecce, i vini continuano a migliorare durante il processo di affinamento, rivelando una maggiore ricchezza al palato sin dalla primavera successiva. Un imbottigliamento attento preserva le caratteristiche essenziali dei vini, dato che alcuni aromi continuano a svilupparsi dopo il confezionamento. Tale competenza tecnica, perfettamente adatta alle potenzialità dell'ambiente naturale e del vitigno Melon B, consente alle molecole odorose formatesi durante la fermentazione e ai precursori degli aromi glicosidici di esprimersi pienamente nei vini.
Imbottigliati prima dell'estate del secondo anno successivo a quello della vendemmia, i vini della denominazione di origine controllata integrata dalla menzione «sur lie» conservano la caratteristica freschezza, talvolta sostenuta da un leggero perlage dovuto all'anidride carbonica residua formatasi durante la vinificazione. Per evitare qualsiasi ossidazione, tali vini sono imbottigliati direttamente nella zona geografica o nella zona di prossimità immediata. Questa pratica tradizionale, che riduce al minimo la manipolazione dei prodotti, è perfettamente indicata per preservare i delicati composti odorosi dei vini.
Nella zona geografica, la vicinanza di siti turistici costieri ha favorito lo sviluppo delle vendite dirette dei vini. La quota di produzione venduta sfusa al commercio è quindi piuttosto bassa, a differenza della maggior parte dei prodotti della regione del «Muscadet». Grazie a questo dinamismo commerciale e alla qualità dei vini, quasi tutta la produzione è valorizzata con la menzione «sur lie», nell'esportazione al di fuori dei confini nazionali, nella vendita a clienti privati o presso i ristoranti delle località balneari della costa atlantica, dove la freschezza dei vini si sposa armoniosamente con molluschi, crostacei, pesce e tutti i prodotti del mare.
11. Ulteriori requisiti applicabili
Titolo del requisito / della deroga
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di ulteriore requisito / deroga
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione del requisito / della deroga
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l'elaborazione dei vini e la vinificazione, l'elaborazione, l'affinamento e il confezionamento dei vini che possono beneficiare della menzione «sur lie» è costituita dal territorio dei comuni dei dipartimenti Loire-Atlantique, Maine-et-Loire e Vendée elencati nel disciplinare.
Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, la zona di prossimità immediata equivale a una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata di cui trattasi.
Titolo del requisito / della deroga
Confezionamento nella zona geografica delimitata
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di ulteriore requisito / deroga
Confezionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione del requisito / della deroga
I vini che possono beneficiare della menzione «sur lie» sono confezionati nella zona delimitata. Per preservare le caratteristiche derivanti dal loro metodo di vinificazione e di affinamento, in particolare la freschezza, la complessità aromatica e il leggero perlage dovuto al tenore di anidride carbonica endogena, al fine di limitare i travasi, i vini che possono beneficiare della menzione «sur lie» sono imbottigliati nella zona geografica o nella zona di prossimità immediata tra il 1o marzo dell'anno successivo a quello di raccolta e il 30 giugno di due anni dopo quello di raccolta.
Questo particolare metodo di affinamento conferisce ai vini rotondità e grassezza, arricchendoli in particolare con mannoproteine e altri composti derivanti dall'autolisi delle pareti cellulari dei lieviti. Questo metodo si basa sull'assenza di manipolazione dei vini e sul loro mantenimento in un'atmosfera carica di anidride carbonica, limitando fortemente i fenomeni di ossidazione e il rilascio di composti volatili. Il loro tenore di anidride carbonica è troppo elevato per il confezionamento in contenitori flessibili; di conseguenza vengono imbottigliati e il processo richiede una cura particolare. I vini si trovano ancora sulle fecce fini al momento dell'imbottigliamento o della prima spedizione al di fuori delle cantine di vinificazione.
Titolo del requisito / della deroga
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di ulteriore requisito / deroga
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione del requisito / della deroga
Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla menzione «sur lie» per i vini che soddisfano le condizioni di produzione stabilite per tale menzione nel disciplinare. Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dal nome geografico «Vin de Loire» in base alle norme del disciplinare per l'utilizzo di tale nome. Le dimensioni dei caratteri della menzione «sur lie» e del nome geografico «Vin de Loire» sono inferiori o uguali, in altezza, larghezza e spessore, a quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata. I vini che beneficiano della menzione «sur lie» sono presentati con l'indicazione dell'annata. L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione: - che si tratti di una località accatastata; - che essa figuri nella dichiarazione di raccolta. Il nome della località accatastata è stampato con caratteri le cui dimensioni non superano, in altezza, larghezza e spessore, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata. Tale nome appare in un unico campo visivo con il nome della denominazione di origine controllata.
Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare
https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-33ac9578-546c-4866-920e-fbd175089d7a