Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Documenti di accompagnamento, Registri
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 19-12-1994
Numero provvedimento: 768
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 23-03-1995
Numero gazzetta: 69
Data aggiornamento: 01-01-1970

Regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del regolamento n. 2238/93 (ora reg. 436/09), relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.

Articolo 1.

1. Ai fini dell’art. 2, lettera a) del reg. n. 2238/93 per «organismo competente» si intende l’Ispettorato centrale repressione frodi con sede in Roma, via XX Settembre n. 20, di seguito indicato «Ispettorato centrale repressione frodi».

2. Ai fini dell’art. 2, lettera c) del reg. n. 2238/93, per «piccoli produttori» si intendono i produttori che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno, con riferimento alla produzione media dell’ultimo quinquennio ottenuta nell’azienda vitivinicola, anche con uve fresche o mosti di uve acquistati.

3. Ai soli fini della definizione di «rivenditore al minuto», di cui all’art. 2, lettera d) del reg. n. 2238/93, per «piccoli quantitativi» si intendono le vendite di vini condizionati in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con l’ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri e a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini condizionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.

4. La definizione di cui al precedente comma si applica anche per i depositi dei rivenditori al minuto.

5. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

a) per «prodotti» o «prodotti vinicoli»: i prodotti e i sottoprodotti di cui all’allegato I del reg. n. 822/87 e i corrispondenti prodotti importati dall’estero;

b) per «codice»: il numero attribuito a ogni persona fisica o giuridica soggetta alla tenuta dei registri di cui al presente regolamento dall’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio;

c) per «documento di accompagnamento» che scorta, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1 del reg. n. 2238/93, il trasporto di un prodotto di cui alla precedente lettera a), soggetto o non soggetto alle formalità di circolazione contemplate dalle disposizioni della direttiva 12/92, i documenti rispettivamente previsti dall’art. 3, paragrafo 2, lettera a) del reg. n. 2238/93 oppure dal successivo art. 2 del presente regolamento.

 

Articolo 2.

1. Ai fini dell’art. 3, paragrafo 3, primo comma del reg. n. 2238/93, i documenti di accompagnamento che scortano il trasporto di prodotti non soggetti alle formalità di circolazione contemplate dalle disposizioni della direttiva 12/92, sono quelli di cui al D.p.r. 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modifiche e integrazioni, concernente l’obbligo dell’emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.

2. I documenti di cui al comma 1, utilizzati per scortare il trasporto di prodotti condizionati in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, debbono essere redatti su stampati conformi agli allegati A, B e D del D.m. 29 novembre 1978 e all’allegato I del D.m. 12 giugno 1982, compilati nei casi e nei modi stabiliti dai titoli I e III del reg. n. 2238/93, nonché dal presente regolamento.

3. I documenti di cui al comma 1, utilizzati per scortare il trasporto di prodotti condizionati in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, debbono essere redatti utilizzando stampati di modello conforme all’allegato III del reg. n. 2238/93, compilati nei casi e nei modi stabiliti dai titoli I e III del reg. n. 2238/93, nonché dal presente regolamento.

 

Articolo 3.

1. Per quanto attiene la stampa e la vendita dei documenti di accompagnamento, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 del D.m. 29 novembre 1978, contenente norme di attuazione riguardanti i documenti di accompagnamento dei beni viaggianti.

2. Fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del ministro delle Finanze 4 maggio 1981 e successive modificazioni, in luogo della nota di consegna ivi prevista può essere emesso il documento di accompagnamento di cui all’art. 2, comma 2 del presente regolamento, purché contenga le indicazioni prescritte dall’art. 7, comma 3 dello stesso D.m. 4 maggio 1981, come sostituito dall’art. 6 del D.m. 20 ottobre 1982, e i documenti medesimi siano tenuti e conservati a norma dell’art. 39 del D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

 

Articolo 4.

1. Il numero di riferimento destinato a individuare il documento di accompagnamento, attribuito dall’organismo competente ai fini dell’art. 3, paragrafo 4 del reg. n. 2238/93, è preceduto dalle lettere IT.

2. Gli interessati provvedono direttamente alla compilazione dei documenti di accompagnamento, previa timbratura, da parte degli uffici periferici dell’Ispettorato centrale repressione frodi o dei comuni competenti per territorio, di quelli destinati a scortare trasporti di prodotti condizionati in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri.

3. Gli enti che procedono alla timbratura devono preventivamente accertare che coloro che la richiedono siano titolari di uno dei registri di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli e che i documenti di accompagnamento siano stati presi in carico nel registro di carico degli stampati con le modalità di cui all’art. 10, comma 5 del D.m. 29 novembre 1978.

4. Nel caso che coloro i quali richiedono la timbratura non siano titolari di un registro di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli, i documenti di accompagnamento sono timbrati, compilati ed eventualmente convalidati direttamente dagli enti che effettuano la timbratura stessa.

5. Gli enti che procedono alla timbratura devono tenere un registro sul quale devono annotare: il nome, la qualifica e l’indirizzo delle persone fisiche o giuridiche che richiedono la timbratura dei documenti di accompagnamento, il numero del registro di carico e scarico ove questo sia tenuto, i numeri di serie dei documenti stessi, nonché gli estremi della tipografia. I comuni trasmettono ogni trenta giorni agli uffici periferici dell’Ispettorato centrale repressione frodi competenti per territorio, l’elenco dei documenti d’accompagnamento che hanno timbrato o timbrato e compilato. I documenti, privi del timbro degli enti abilitati a emetterlo, si considerano non emessi.

6. I documenti d’accompagnamento timbrati ai sensi del precedente comma 2 e inutilizzati a seguito di chiusura di attività devono essere presentati per l’annullamento, entro trenta giorni dalla data di cessazione dell’attività, all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, il quale redigerà apposito verbale.

7. È vietata la cessione a qualsiasi titolo dei documenti di accompagnamento. È tuttavia consentita la prosecuzione dell’uso qualora trattasi di variazioni relative alla titolarità dell’impresa con continuazione dell’attività dell’azienda, quali le successioni, i subentri, le modifiche alla forma sociale e simili, che non comportano sostanziali modifiche del nome o della ragione sociale e dell’attività dell’utilizzatore, purché tale prosecuzione venga preventivamente comunicata, con raccomandata r.r., all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.

8. I documenti d’accompagnamento devono recare, in aggiunta alle indicazioni previste dal reg. n. 2238/93 e dal presente regolamento, l’orario di partenza, da annotarsi al momento in cui i prodotti vengono consegnati al trasportatore, nonché l’indicazione in numero e in lettere del quantitativo di prodotti trasportati.

 

Articolo 5.

1. I documenti d’accompagnamento che scortano il trasporto di prodotti condizionati in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri sono soggetti a convalida.

2. La convalida consiste nell’apposizione da parte del segretario comunale, o di un suo delegato, di una firma e di un timbro con datario sugli esemplari n. 1 e 2 dei documenti di accompagnamento di cui all’art. 3, paragrafo 2, lettera a) del reg. n. 2238/93 ovvero su tutti gli esemplari di quelli di cui all’art. 2, comma 3 del presente regolamento, già recanti almeno la quantità e la designazione del prodotto, il nome e l’indirizzo dello speditore e del destinatario, la data di redazione e la barratura della casella corrispondente alla data di spedizione se quest’ultima coincide con quella di redazione.

3. L’incaricato del comune trattiene fotocopia del documento di accompagnamento convalidato, che dovrà essere conservata agli atti per almeno due anni. La convalida dovrà essere effettuata a cura dell’obbligato alla compilazione del documento d’accompagnamento non oltre due giorni lavorativi prima della partenza del prodotto. Qualora in sede di spedizione la quantità effettiva caricata sul mezzo di trasporto risulti maggiore o minore dell’1,5% rispetto a quella indicata sul documento, lo stesso dovrà essere annullato e dovrà essere redatto un nuovo documento con l’indicazione della quantità esatta.

 

Articolo 6.

1. In alternativa alla convalida di cui al precedente articolo, l’obbligato alla compilazione del documento d’accompagnamento, non prima di dodici ore dall’inizio del trasporto, deve procedere alla memorizzazione del documento già compilato in ogni sua parte mediante apparecchiatura automatica di microfilmatura.

2. L’apparecchiatura dovrà stampigliare sugli esemplari del documento di accompagnamento di cui al comma 2 del precedente art. 5, il numero di matricola dell’apparecchio medesimo, il numero progressivo della microfilmatura, la data e l’ora in cui si effettua quest’ultima e la quantità del prodotto trasportato.

3. L’uso dell’apparecchiatura di cui ai precedenti commi è soggetto a preventiva autorizzazione dell’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, il quale accerta l’idoneità dell’apparecchio e pone in essere le cautele atte a impedire la manomissione della stessa apparecchiatura e del materiale memorizzato. L’apparecchiatura dovrà essere utilizzata secondo le modalità impartite per iscritto dall’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, il quale ritirerà in consegna le bobine dei microfilm non appena usate, redigendo apposito verbale.

 

Articolo 7.

1. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertare che il documento di accompagnamento sia correttamente compilato in tutte le sue parti.

2. Qualora tali indicazioni non siano esatte, il trasportatore inizierà il trasporto solo dopo che sia stato redatto un nuovo documento d’accompagnamento regolare.

3. Il responsabile della cantina destinataria del prodotto o un suo delegato, all’atto della ricezione del prodotto e prima di prenderlo in carico nei prescritti registri, deve:

a) accertare la regolarità del trasporto e del documento d’accompagnamento, in particolare per quanto attiene la natura merceologica e la descrizione del prodotto;

b) verificare che il documento medesimo sia compilato in tutte le sue parti.

 

Articolo 8.

1. I registri di cui al reg. n. 2238/93 sono costituiti:

a) da non oltre 50 fogli fissi, da compilarsi a mano, ovvero da schede contabili mobili;

b) da non oltre 200 fogli in modulo continuo, da compilarsi a mano o con attrezzatura adeguata ad una contabilità moderna.

2. In tutti i casi sopra previsti, i fogli devono essere preventivamente numerati e sono soggetti prima dell’uso alla vidimazione dell’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.

 

Articolo 9.

Ai fini del reg. n. 2238/93, si considerano anche registri:

a) il verso delle dichiarazioni annuali di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti vitivinicoli di cui al reg. n. 3929/87, limitatamente ai viticoltori non vinificatori, ovvero quelli che vinificano uve di propria produzione senza procedere all’acquisto di altri prodotti, e a condizione che non effettuino l’aumento del titolo alcolometrico, l’acidificazione, la disacidificazione, la dolcificazione, il taglio, il trattamento con carbone ad uso enologico, il trattamento con ferrocianuro di potassio, l’imbottigliamento, la distillazione, l’elaborazione di vini spumanti, di vini spumanti gassificati, di vini frizzanti, di vini frizzanti gassificati, l’elaborazione di vini liquorosi, l’elaborazione di mosto di uva concentrato, rettificato o non rettificato, l’elaborazione di vini alcolizzati, altri casi di aggiunta di alcol, la trasformazione in vino aromatizzato;

b) il complesso dei documenti d’accompagnamento o dei documenti commerciali limitatamente ai commercianti all’ingrosso non imbottigliatori di prodotti vitivinicoli in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri.

 

Articolo 10.

1. Le perdite, i superi e i cali dovuti a lavorazioni, trasformazioni o giacenze, sempre che si verifichino realmente, devono essere riportati nei registri all’atto in cui vengano ultimate le operazioni che li hanno determinati o posti in evidenza. Le perdite, i superi e i cali che, in una campagna vitivinicola, risultino maggiori dell’1,5% ragguagliato ad anno e rapportato al complesso delle singole quantità detenute, ancorché cedute, devono essere comunicati e adeguatamente motivati all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio all’atto in cui si accertano e, comunque, entro la data stabilita per la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di cui al reg. n. 3929/87.

2. Nella percentuale di cui al precedente comma non rientrano le quantità di prodotti distrutti o perduti per causa di forza maggiore; tale distruzione o perdita deve essere immediatamente comunicata, a mezzo lettera raccomandata, all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e annotata nei registri.

 

Articolo 11.

Il consumo familiare del produttore deve essere mensilmente evidenziato sui registri, con specifica annotazione.

 

Articolo 12.

Ai fini della redazione del bilancio annuo, di cui all’art. 13, paragrafo 2 del reg. n. 2238/93, la data alla quale i registri devono essere chiusi ogni anno con i saldi di tutti i conti, è quella indicata all’art. 4, paragrafo 1 del reg. n. 3929/87.

 

Articolo 13.

Le iscrizioni nei registri o nei conti speciali possono essere effettuate entro 30 giorni decorrenti, rispettivamente, dal giorno di ricezione per le entrate, da quello di spedizione per le uscite, da quello di compimento dell’operazione per le pratiche di cui all’art. 14, paragrafo 1 del reg. n. 2238/93, da quello di ricezione, spedizione o utilizzazione per i prodotti di cui all’art. 15, paragrafo 1 del reg. n. 2238/93, qualora la contabilità sia computerizzata e a condizione che le entrate e le uscite, nonché le altre operazioni soggette a registrazione, possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi.

 

Articolo 14.

1.  Chiunque procede all’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti gassificati, dei vini frizzanti, dei vini frizzanti gassificati, dei vini liquorosi, dei vini alcolizzati, dei vini aromatizzati, all’aggiunta di alcol in altri procedimenti, all’elaborazione di mosto di uve concentrato, rettificato e non rettificato, all’aumento del titolo alcolometrico, all’acidificazione, alla disacidificazione, alla dolcificazione, al trattamento con carbone a uso enologico, al trattamento con ferrocianuro di potassio, nonché all’imbottigliamento, è soggetto all’obbligo della tenuta di conti speciali o di registri separati per ciascuna delle suddette operazioni.

 

Articolo 15.

La tenuta dei registri, con le prescrizioni che saranno impartite dall’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e a condizione che un controllo delle entrate, delle uscite e delle giacenze nei luoghi stessi in cui i prodotti sono depositati sia possibile in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi:

a) può effettuarsi nella sede dell’impresa nel caso in cui i prodotti sono depositati in differenti magazzini della stessa impresa, situati nello stesso comune o in comuni limitrofi;

b) può essere affidata a un’impresa specializzata in materia.

 

Articolo 16.

1. Le disposizioni di cui al D.m. 20 aprile 1990, n. 184, restano in vigore, in quanto applicabili, fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.