Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 09-04-2026
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 09-04-2026

 Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Brouilly].

(Comunicazione 09/04/2026, pubblicata in G.U.U.E. 9 aprile 2026, n. C)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Brouilly»

PDO-FR-A0935-AM03

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Zona geografica

Al capitolo I, sezione IV, punto 1, del disciplinare, il riferimento all'anno «2019» è sostituito da «2022».

Questa modifica redazionale consente di identificare la zona geografica con riferimento alla versione vigente nel 2022 del codice geografico ufficiale pubblicato dall'INSEE e di tutelare quindi giuridicamente la delimitazione della zona geografica.

Il documento unico è modificato al punto 6.

2.   Zona di prossimità immediata

Al capitolo I, sezione IV, punto 3, del disciplinare, il riferimento all'anno «2019» è sostituito da «2022».

Questa modifica redazionale consente di identificare la zona di prossimità immediata con riferimento alla versione vigente nel 2022 del codice geografico ufficiale pubblicato dall'INSEE.

L'aggiunta di questo riferimento consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona di prossimità immediata.

L'elenco e i nomi dei comuni che compongono la zona di prossimità immediata sono stati aggiornati, senza modificare il perimetro della zona, per tener conto delle modifiche amministrative intervenute.

La voce «Ulteriori condizioni essenziali» del documento unico è modificata.

3.   Densità di impianto

Al capitolo I, sezione VI, punto 1, lettera a), del disciplinare sono aggiunte, alla voce «Disposizioni particolari», disposizioni specifiche per i vigneti terrazzati.

I viticoltori, infatti, desiderano poter creare dei terrazzamenti che facilitino l'uso di mezzi meccanici su parcelle situate su pendii molto scoscesi. Poiché le norme generali riguardanti la densità non si adattano a questo modo di coltivazione della vite, sono aggiunte al disciplinare disposizioni specifiche approvate dal comitato nazionale competente dell'INAO.

Il documento unico è modificato alla voce «Pratiche enologiche specifiche».

4.   Norme riguardanti l'altezza del fogliame

Al capitolo I, sezione VI, punto 1, lettera c), del disciplinare è aggiunta una norma specifica riguardante l'altezza del fogliame per i vigneti terrazzati, in cui la distanza interfilare non è definita.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

5.   Divieto di immissione di terra esogena

Il capitolo I, sezione VI, punto 2, del disciplinare è modificato come segue:

— è aggiunta una nuova lettera a) che vieta l'immissione di terra esogena nelle parcelle della denominazione, precisando che per terra esogena s'intende quella non proveniente dalla superficie parcellare delimitata della denominazione di origine controllata «Brouilly»;

— l'attuale lettera a) diventa quindi lettera b).

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

6.   Trattamento con acqua calda

Il capitolo I, sezione VI, punto 2, del disciplinare è modificato come segue:

— l'attuale lettera b) diventa lettera c);

— la lettera c) è modificata come segue: «Il trattamento con acqua calda delle piantine standard e delle piantine provenienti dai vivai privati è obbligatorio».

Con questa disposizione, corrispondente alla nuova norma introdotta dal comitato nazionale competente dell'INAO per contrastare lo sviluppo della flavescenza dorata, si intende limitare le possibilità di trattamento al solo trattamento con acqua calda al fine di vietare trattamenti alternativi che non offrano le stesse garanzie di efficacia.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

7.   Resa e resa limite

Il capitolo I, sezione VIII, punto 1, del disciplinare è modificato come segue:

— le attuali disposizioni sono inserite in un paragrafo indicato come lettera a);

— è aggiunta una lettera b) che definisce la norma di calcolo della resa autorizzata per i vigneti terrazzati. La resa massima di queste parcelle terrazzate corrisponde a quella definita per la denominazione alla lettera a).

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

8.   Misure transitorie

Il capitolo I, sezione XI, punto 1, lettera a), del disciplinare, corrispondente alla misura transitoria relativa alla densità minima d'impianto, è modificato.

L'autorizzazione all'estirpazione parziale delle viti esistenti alla data del 28 novembre 2004 è infatti prorogata dal 2015 al 2031. Per le viti che saranno oggetto di nuova estirpazione si applica un coefficiente di riduzione specifico. L'obiettivo è accelerare la ristrutturazione dei vigneti in un contesto economico difficile che non consente reimpianti su larga scala e facilitare la meccanizzazione della viticoltura, riducendo così l'uso del glifosato.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

9.   Obblighi di dichiarazione

Il capitolo II, sezione I, del disciplinare è modificato come segue:

— ai punti 2, 3, 5 e 6 sono modificate le disposizioni relative alle scadenze degli obblighi di dichiarazione al fine di facilitare l'esecuzione dei controlli;

— al punto 2 si specifica che il ritiro dei prodotti può avvenire solo previa conoscenza del seguito dato alla dichiarazione in questione dall'organismo di controllo riconosciuto;

— al punto 4 si indica che il sistema di dichiarazione riepilogativa trimestrale delle dichiarazioni previste ai punti 3 e 6 è ormai disponibile indipendentemente dai volumi o dal numero di transazioni effettuate dagli operatori; si precisa inoltre che tali dichiarazioni riepilogative devono essere trasmesse all'organismo di controllo non oltre i 10 giorni successivi alla fine del trimestre;

— al punto 5 si specifica che il ritiro dei lotti destinati a una spedizione fuori dal territorio nazionale di un vino non confezionato può avvenire solo previa conoscenza del seguito dato dall'organismo di controllo autorizzato alla dichiarazione relativa alla spedizione all'estero;

— al punto 6 sono introdotte precisazioni riguardanti le modalità inerenti alla dichiarazione di riclassificazione;

— al punto 9 sono apportate modifiche volte a specificare le operazioni autorizzate in relazione ai lavori da effettuarsi sulle parcelle.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

10.   Riferimenti relativi alla struttura di controllo

Al capitolo III, sezione II, del disciplinare, l'organismo di controllo citato è sostituito.

Il primo paragrafo è modificato e il secondo è soppresso per conformarsi alle nuove norme redazionali.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome

Brouilly

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

3.1.   Codice della nomenclatura combinata

22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

4.   Descrizione del vino o dei vini

Descrizione testuale concisa

Si tratta di vini secchi fermi rossi.

I vini hanno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %.

In seguito all'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

In fase di confezionamento i vini presentano un tenore massimo di acido malico pari a 0,4 g/l.

I vini finiti, pronti per essere immessi in consumo, presentano un tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) pari a 3 g/l.

Gli altri criteri analitici sono conformi ai valori stabiliti dalla normativa dell'Unione.

Generalmente presenta un colore rubino, più violaceo quando il vino è ottenuto da vigneti impiantati su formazioni granitiche, più scuro se proveniente dalla parte orientale della zona vitivinicola. Al naso esala aromi fruttati tra cui predominano i frutti rossi. Al palato abbina morbidezza, corposità e finezza. Tra i «Cru du Beaujolais», è noto per essere il più delicato.

Caratteristiche analitiche generali

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —

— Acidità totale minima: —

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 14,17

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Pratica enologica specifica

— È vietato l'uso di scaglie di legno.

— In seguito all'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

— Le tecniche sottrattive di arricchimento sono consentite entro il limite di un tasso di concentrazione del 10 %.

— I vini sono sottoposti ad affinamento almeno fino al 15 gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime.

2.   Pratica colturale

–   Densità di impianto

I vigneti sono caratterizzati da una densità minima d'impianto di 6 000 ceppi per ettaro.

Questi vigneti presentano una distanza tra i filari pari o inferiore a 2,10 metri, mentre la distanza tra i ceppi del medesimo filare è pari o superiore a 0,80 metri.

A condizione che venga rispettata la densità minima di 6 000 ceppi per ettaro, e ai fini della meccanizzazione, i vigneti possono presentare interfilari con una distanza pari o inferiore a 3 metri.

Queste disposizioni non si applicano alle parcelle terrazzate. Per parcelle terrazzate si intendono parcelle disposte in modo particolare a causa della pendenza del terreno preesistente e così sistemate prima dell'impianto del vigneto. La struttura a gradoni comporta una discontinuità nella consueta distanza d'impianto e l'impossibilità di ricorrere a mezzi meccanici tra due livelli successivi.

Per i vigneti coltivati a terrazza, la distanza tra i ceppi dello stesso filare è pari o superiore a 0,80 metri.

3.   Pratica colturale

— Norme di potatura

— La potatura è completata entro il 15 maggio;

— i vini provengono da vigneti sottoposti a potatura corta (alberello, ventaglio o cordone di Royat semplice, doppio o «charmet») con un massimo di dieci gemme franche per ceppo;

— ciascun ceppo ha da tre a cinque speroni, ognuno dei quali reca al massimo due gemme franche; nella prospettiva di un rinnovo, ciascun ceppo può avere anche uno sperone recante al massimo due gemme franche, potato su un succhione derivante da un ramo vecchio;

— in caso di potatura di formazione o di una modifica della modalità di potatura, le viti sono potate con un massimo di 12 gemme franche per ceppo.

— È vietata l'irrigazione.

— Disposizioni relative alla raccolta meccanica.

— L'altezza del raccolto nei contenitori che consentono il trasporto dalla parcella alla cantina non supera 0,50 metri;

— i contenitori sono fabbricati con materiali inerti e per uso alimentare;

— le macchine e le attrezzature per la raccolta e il trasporto del raccolto sono dotate di un sistema di scarico dell'acqua o di protezione adeguato.

5.2.   Rese massime

1. 61 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento del Rodano, secondo il codice geografico ufficiale del 2022: Cercié, Charentay, Odenas, Quincié-en-Beaujolais, Saint-Etienne-la-Varenne e Saint-Lager.

7.   Varietà di uve da vino

Gamay N

8.   Descrizione del legame o dei legami

8.1.   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica si trova al centro del vigneto Beaujolais, a 40 chilometri a nord di Lione, tra le città di Villefranche-sur-Saône e Mâcon. Essa cinge il Mont Brouilly, una piccola montagna che si distacca dal limite orientale dei Monts du Beaujolais e si estende quindi su 6 comuni del dipartimento del Rodano.

Il sottosuolo è costituito principalmente da formazioni paleozoiche acide:

— graniti che formano versanti con suoli sabbiosi e fini a ovest del Mont Brouilly;

— porfidi (rocce metamorfiche massicce) che danno luogo a terreni più argillosi e più ciottolosi a sud del Mont Brouilly.

A est e a nord spandimenti recenti coprono il substrato. Detriti di montagna (frammenti di porfido e arene granitiche) sono mescolati a una matrice argilloso-silicea (Plateau de Briante, Côte de Pisse Vieille). Localmente, al confine orientale della zona geografica, si osservano suoli argilloso-calcarei.

Il clima è di tipo oceanico attenuato e temperato e subisce evidenti influssi continentali (temporali estivi, nebbie ghiacciate in inverno) e soprattutto meridionali (calura estiva, precipitazioni massime in autunno e primavera). Il vigneto, riparato dai venti che soffiano da ovest dai Monts du Beaujolais, è generalmente esposto a est e beneficia appieno del soleggiamento: sin dall'alba, i primi raggi del sole riscaldano e illuminano il versante. L'altitudine del versante, compresa tra i 250 e i 400 metri, gli consente di evitare gran parte delle gelate primaverili e delle nebbie mattutine della pianura della Saona (a 175 m di altitudine), di approfittare al massimo del soleggiamento e di drenare rapidamente eventuali acque piovane in eccesso.

8.2.   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

L'origine del nome «Brouilly» sembra risalire al luogotenente romano Brulius, che nel IV secolo si sarebbe insediato alle pendici del monte; non vi sono dubbi sul fatto che vi piantò alcuni ceppi. La collina che, dall'alto dei suoi 485 metri domina il paesaggio, reca ancora il suo nome, sebbene nessun villaggio si chiami Brouilly.

Diversi scritti attestano la presenza di viti sulla collina in epoche molto diverse. Ciò che è certo è che nel IV e V secolo furono piantati vigneti in piccole parcelle nelle zone basse della montagna di «Brouilly» situate a sud.

Quando i signori di Beaujeu fondarono l'abbazia di Belleville nel 1179 le donarono le viti ubicate nel «clos de Brouilly» (vigneto di Brouilly).

Fino al XVII secolo la produzione di «Brouilly» veniva consumata dai conoscitori della regione e fino a Lione, dove vivevano molti proprietari di vigne.

Qui, come ovunque nel Beaujolais, le aziende agricole sono di dimensioni adatte alla conduzione familiare (da 6 a 8 ettari) e appartengono spesso a vaste tenute e castelli in cui una parte della produzione è realizzata con fermentazione comune.

Da tutti i documenti esistenti emerge che, fino agli anni 10 del secolo scorso, la denominazione «Brouilly» si applicava solo ai vini le cui uve erano raccolte esclusivamente sulle pendici della collina. Gradualmente, i vitigni di qualità circostanti ne rivendicarono il nome. In particolare, durante la Prima guerra mondiale, la rivendicazione di tale denominazione venne da alcuni produttori intenzionati a sottrarsi alla requisizione dell'intendenza. All'epoca, «Brouilly» si estendeva ancora per circa 400 ettari. Nel 1919 tale estensione fu approvata dalla commissione mista dei rappresentanti della proprietà e del commercio dei vini della Borgogna.

È poi nel 1934 che i produttori costituirono il loro consorzio, mentre nel 1938 «Brouilly» fu riconosciuta come denominazione di origine controllata.

La denominazione di origine controllata «Brouilly» è caratterizzata dall'intreccio fra tradizioni specifiche della regione e tecniche moderne. Il vigneto produce esclusivamente vini rossi: il vitigno principale è il Gamay N, che è sensibile alle gelate tardive e teme il disseccamento causato dal sole. I produttori, sempre alla ricerca di un vino di qualità, hanno imparato a controllarne la crescita prestando costantemente le opportune attenzioni. Per farlo, possono in particolare ricorrere a una densità di impianto elevata e ad una potatura corta, principalmente ad alberello.

Al fine di preservare il più possibile le caratteristiche fruttate, i produttori sono soliti praticare la vinificazione tipica della regione del Beaujolais basata sulla macerazione semi-carbonica.

Per garantire un'estrazione ottimale dei composti aromatici e polifenolici delle uve, molti produttori utilizzano tecniche consistenti nell'immergere le uve nel succo durante la fermentazione: «grillage», pigeage o rimontaggio. Il tempo di macerazione spesso supera i 10 giorni. L'imbottigliamento avviene dopo alcuni mesi di affinamento.

Per assicurare alle uve una buona maturità, il produttore si accerta che la superficie fogliare esposta sia sufficiente. Per la coltivazione delle viti è quindi possibile utilizzare anche un palizzamento fisso che facilita anche la meccanizzazione. Nel 2010 la zona vitivinicola di «Brouilly» copriva una superficie di 1 260 ettari, con una produzione annuale di circa 70 000 ettolitri.

8.3.   Interazioni causali

La barriera costituita dai Monts du Beaujolais, che raggiunge quasi i 1 000 metri a ovest della zona geografica, consente alle viti di beneficiare di un mesoclima favorevole, che le protegge dai venti e dalle piogge provenienti da ovest. La morfologia del versante, con un'altitudine compresa tra i 250 e i 400 metri, gli permette di evitare gran parte delle gelate primaverili e delle nebbie mattutine della pianura della Saona (a 175 m di altitudine), di approfittare al massimo del soleggiamento e di drenare rapidamente eventuali acque piovane in eccesso.

L'apertura sulla vasta pianura della Saona garantisce una luminosità propizia all'attività clorofilliana della vite, rafforzata dalle condizioni di altitudine ottimale e di esposizione, soprattutto a sud e ad est, che consentono alle uve di maturare perfettamente e in modo regolare.

Le parcelle delimitate con precisione per la vendemmia delle uve sono impiantate sul versante ad altitudini comprese tra 250 e 400 metri, su vari tipi di terreno, in un contesto generalmente acido e ben drenato. Ben adattato a questa situazione, selezionato e adottato dai produttori locali da secoli, il vitigno Gamay N, una varietà poco vigorosa ma fertile, si trova perfettamente a suo agio in questo ambiente. Nel corso del tempo i produttori hanno imparato a dominare questa varietà e a preferire, ad esempio, la potatura corta per non esaurire i ceppi e preparare una raccolta di qualità.

Le condizioni climatiche e pedologiche conferiscono al Gamay N una precocità che consente di apprezzare i vini già dalla primavera successiva alla vendemmia, giustificando l'adagio «les crus du Beaujolais ont fait leurs Pâques» (i vini di Beaujolais hanno fatto la Pasqua). Nonostante la relativa diversità, i vini sono caratterizzati da una certa omogeneità e da un buon compromesso tra fruttato e struttura. Le cuvée delle parcelle delimitate per la raccolta delle uve impiantate sul granito hanno più note fruttate e si possono apprezzare abbastanza giovani. Quelle provenienti da parcelle sviluppate su suoli scistosi nella parte centrale hanno un colore più intenso e vantano caratteristiche notevoli che ne consentono un buon invecchiamento.

Il Mont Brouilly costituisce un importante punto di riferimento per la regione. I suoi fianchi sono tappezzati di vigne e la sua cima, coperta da boschi, raggiunge un'altitudine di 484 metri e ospita una piccola cappella. Il sito contraddistingue in modo marcato l'identità dei suoi abitanti, tanto da dare il nome ai suoi prodotti più noti. Il «Côte de Brouilly», prodotto sulla collina stessa, e il «Brouilly» nelle immediate vicinanze, sono presentati insieme al «Cuvage des Brouilly», una cantina di produttori insediatisi a Saint-Lager, il «villaggio internazionale della vigna e del vino» situato al centro della zona geografica.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2022:

— dipartimento Côte-d'Or:

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Valforêt (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di Clémencey), Vannaire, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée, Vougeot.

Zona di prossimità immediata (seguito)

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2022:

— dipartimento Rhône:

Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Chambost-Allières, Chamelet, Charnay, Chasselay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly, Denicé, Deux Grosnes (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di Avenas), Dracé, Emeringes, Fleurie, Fleurieux-sur-l'Arbresle, Frontenas, Gleizé, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Le Perréon, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Régnié-Durette, Rivolet, Sain-Bel, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Val d'Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon, Vindry-sur-Turdine (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Dareizé, Les Olmes et Saint-Loup);

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2022:

— dipartimento Saône-et-Loire:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fragnes-La-Loyère (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di La Loyère), Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse sur Fregande (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Donzy-le-National, Massy e La Vineuse), Vinzelles, Viré;

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2022:

— dipartimento Yonne:

Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Deux Rivières, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Montholon (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Champvallon, Villiers sur Tholon e Volgré), Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Yrouerre.

Etichettatura

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

a) L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione:

— che si tratti del nome di una località accatastata;

— che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

Il nome della località accatastata è menzionato subito dopo il nome della denominazione di origine controllata e stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

b) L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l'unità geografica più grande: «Vin du Beaujolais», «Grand Vin du Beaujolais» oppure «Cru du Beaujolais».

Le dimensioni dei caratteri dell'unità geografica più ampia non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-2617e4f4-e428-45e2-b2e6-4f98c00ff528