Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 03-04-2026
Numero provvedimento: 8377
Tipo gazzetta: Nessuna

Indicazioni geografiche Marchi - Indicazione geografica protetta (IGP) - Aceto Balsamico di Modena - Tutela della denominazione composta - Illecita evocazione - Nozione e criteri di accertamento - Uso di termini generici ("aceto", "balsamico") - Legittimità - Uso della componente geografica ("Modena") - Inserimento in un opuscolo informativo con finalità descrittiva - Esclusione dell'effetto evocativo - Percezione del consumatore medio - Art. 13, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) n. 1151/2012 - Protezione della denominazione composta "Aceto Balsamico di Modena" non estendibile ai singoli termini non geografici che la compongono, quali "aceto" e "balsamico" (anche se utilizzati congiuntamente o nelle loro traduzioni), trattandosi di lemmi comuni e privi di connotazione geografica specifica - Esistenza di una illecita evocazione che deve essere valutata dal giudice di merito con riferimento alla percezione del consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento, considerando l'insieme dell'etichettatura e della presentazione del prodotto nel suo complesso.


 

ORDINANZA

(Presidente: dott. Enrico Scoditti - Relatore: dott.ssa Alessandra Dal Moro)


 

sul ricorso iscritto al n. 25623/2023 R.G. proposto da:

Consorzio Tutela aceto Balsamico Di Modena in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Galimberti;

- ricorrente -


contro

Azienda Agricola L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Cardi unitamente all’avvocato Vincenzo Piccarreta;

- controricorrente -


avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 2041/2023 depositata il 17/10/2023.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27/03/2026 dal Consigliere Alessandra Dal Moro.


 

FATTI DI CAUSA


1.- Il Consorzio di tutela dell’aceto balsamico di Modena -premesso di aver rinvenuto in un esercizio commerciale, nel corso di attività istituzionali di vigilanza, un «condimento balsamico», una «crema di balsamico» ed una «crema di balsamico bianco» prodotti dalla Azienda agricola L.G. le cui le cui etichette contenevano il riferimento al termine «Balsamico», raffigurato con la «B» iniziale maiuscola; che l’etichetta del «condimento balsamico» conteneva anche il numero «5» ed il termine «acetaia»; che tutti i prodotti erano stati esposti negli scaffali del rivenditore unitamente a bottiglie di «aceto balsamico di Modena» Igp; che sul proprio sito web e sulla sua pagina Facebook l’Azienda convenuta pubblicizzava i prodotti Dop «aceto balsamico tradizionale di Modena» e Igp «aceto balsamico di Modena» unitamente ai prodotti non Igp, facendo riferimento promiscuo (e, dunque, decettivo) a termini più generici, quali «aceto balsamico» e «Balsamico», attribuiti come sinonimi anche ai prodotti non coperti dalla Dop o dalla Igp - tutto ciò premesso, conveniva davanti al Tribunale delle imprese di Bologna l’Azienda agricola L.G. predetta chiedendo di accertare che la commercializzazione di tali prodotti non era conforme al disciplinare della IGP «aceto Balsamico di Modena», e in particolare: a) l’illegittima evocazione nell’etichettatura dei prodotti della medesima del nome «aceto balsamico di Modena» registrato come Igp o l’uso della predetta Igp senza autorizzazione del Consorzio; b) l’uso di indicazioni false o ingannevoli per i consumatori; c) il compimento di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., con le con le conseguenti tutele inibitorie e risarcitorie.

La convenuta, contestando le domande attoree, proponeva riconvenzionale chiedendo al Tribunale di accertare che la condotta del Consorzio, consistente nel richiedere e nel far eseguire attività sanzionatorie a carico di essa convenuta costituiva concorrenza sleale ex art. 2598 c.c..

2. Il Tribunale respingeva tutte le domande e compensava integralmente le spese di lite, ritenendo che il Consorzio non avesse offerto sufficienti elementi di giudizio onde affermare la decettività per i consumatori dei termini usati dalla convenuta. La legittimità della condotta dell’Azienda agricola escludeva anche che potesse ravvisarsi concorrenza sleale.

3. La Corte di Appello di Bologna ha respinto il gravame proposto dal Consorzio con tredici motivi, osservando in particolare che:

a) secondo l’interpretazione che la sentenza della CGUE 4 dicembre 2019 n° 432/2018 ha dato del Reg. n° 583/09, la protezione della denominazione composta «aceto balsamico di Modena» Igp non si estendeva ai singoli termini non geografici, ossia ad «aceto» ed a «Balsamico»;

b) posto che l’art.13, par. 1, lett. b), del Regolamento UE n. 1151/2012, protegge i nomi registrati (le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche protette) contro una evocazione che debba essere riferita alla caratteristica essenziale oggetto di protezione, tenuto conto dell’interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia nella predetta sentenza 45-20/12/2009, Causa C-432/18, per accertare se vi sia detto effetto evocativo occorre fare riferimento al consumatore medio comunitario (e non solo a quello dello Stato in cui si fabbrica il prodotto), normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto, prendendo, altresì, in considerazione le similarità fonetiche e visive tra le denominazioni, nonché gli eventuali elementi che possono indicare se una similarità tra i prodotti non sia frutto di circostanze fortuite: nel senso che non è il singolo lemma o la singola immagine che ha rilievo, ma - come riteneva pure il Consorzio - l’insieme dell’etichettatura e della presentazione del prodotto e la combinazione di vari elementi verbali o figurativi, tale da far pensare il consumatore in modo diretto ed univoco alla denominazione protetta;

c) non potendo, dunque, escludersi a priori che l’utilizzo di termini generici diversi da quelli geografici sia totalmente libero, ben potendo tale uso (di per sé legittimo), unito ad altri elementi scritti o raffigurati, determinare nel consumatore europeo medio un rimando mnemonico al prodotto protetto, si trattava di compiere un giudizio di mero fatto da condurre in base alle stesse direttrici tracciate dalla giurisprudenza UE, dunque verificando se vi fossero altri e ulteriori indici di richiamo alla Igp; e a maggiore ragione andava verificato se era stato usato in modo evocativo il termine «Modena» che - contrariamente ai termini non geografici «aceto», «acetaia» e «balsamico»- secondo la CGUE 4 dicembre 2019 non poteva essere usato liberamente sul mercato europeo;

e) ciò posto che il Consorzio lamentava: 1) riguardo al primo prodotto («Condimento balsamico»), l’uso del termine «balsamico», del numero «5» e della parola «acetaia» oltre all’uso, nell’opuscolo interno alla confezione, di fotografie del Duomo di Modena e dell’Accademia militare della stessa città; 2) riguardo al secondo prodotto, l’uso del termine «balsamico», nonché la descrizione sul verso della bottiglia «Balsamico di Modena Igp 25%», nonché il fatto che il prodotto al momento dell’acquisto si trovava esposto nello stesso ripiano destinato alle bottiglie di aceto balsamico di Modena Igp; 3) quanto al terzo prodotto, «Crema di balsamico», l’uso del termine «balsamico», e del disegno di un rosone di duomo simile a quello di Modena, nonché l’esposizione del medesimo sugli stessi scaffali dell’aceto balsamico Igp;

f) posto che l’effetto evocativo non va accertato prendendo in esame singolarmente i singoli lemmi, appartenenti peraltro nel caso di specie al linguaggio comune, ma esaminando nel complesso l’espressione utilizzata per la descrizione del prodotto, detto effetto evocativo non poteva ravvisarsi in quanto: 1) sull’etichetta del primo prodotto il termine «balsamico» era utilizzato unitamente all’altro lemma «condimento» il che escludeva nel complesso un effetto evocativo specifico dell’aceto balsamico Igp; a medesima conclusione doveva giungersi per l’uso del termine «acetaia» ancora una volta utilizzato insieme ad altri lemmi, che escludono l’evocazione del luogo di produzione esclusivo dell’aceto Balsamico Igp; quanto all’opuscolo informativo riposto all’interno della confezione del primo prodotto le foto del Duomo e dell’Accademia non erano ex se coperte dalla protezione Igp e la menzione della città di Modena nelle didascalie delle due immagini era fatta non per indicare il prodotto commercializzato dalla L., ma solo in funzione descrittiva del luogo in cui si trovano la Cattedrale e la Scuola militare, oltre che l’azienda produttrice; 2) quanto agli altri due, né il secondo prodotto - la «crema di balsamico» - né il terzo - denominato «Crema di balsamico bianco» - esponevano alcuna menzione geografica, fatta salva, per il secondo, quella (del tutto legittima anche senza autorizzazione del Consorzio, ex art. 1, lettera c], n. 2, del D.Lgs. n. 297/2004) necessaria per specificare che il prodotto contiene il 25% dell’aceto balsamico di Modena Igp; inoltre la collocazione dell’uno e dell’altro prodotto sugli scaffali dei rivenditori, come pure la menzione di termini geografici nei cartellini segnaprezzi, potevano essere condotte attribuibili alla convenuta, non essendovi alcuna prova in atti (e, prima ancora, nessuna allegazione) di una compartecipazione della Azienda agricola convenuta a tali condotte; il che rendeva infondati i motivi d’appello da uno ad otto;

g) quanto all’efficacia evocativa delle immagini e delle espressioni utilizzate nel sito web dell’Azienda convenuta, si trattava di doglianza infondata, giacché il Consorzio lamentava un effetto evocativo generato dalle modalità di consultazione delle pagine web (caratterizzato dapprima dalla visualizzazione delle pagine contenenti la pubblicizzazione dei prodotti Dop ed Igp e, successivamente, delle pagine dei prodotti non tutelati) non sufficientemente dimostrate, posto che i documenti offerti costituivano riproduzioni di singole pagine contenenti informazioni sui prodotti Igp e Dop (come pure sui condimenti non protetti) in sé corrette; perciò andava condivisa la conclusione del Tribunale secondo la quale «i condimenti balsamici diversi dall’IGP appaiono sul sito web in questione ben distinti da quelli che riportano l’indicazione protetta»; inoltre detti documenti - che non presentavano in sé elementi decettivi o evocativi - non permettevano di comprendere se, attraverso link o altri strumenti, realizzassero sulle pagine dedicate ai condimenti non Igp o Dop, un’evocazione dei prodotti più pregiati; ed a medesima conclusione doveva giungersi per la pagina Facebook dell’Azienda che non conteneva alcun riferimento evocativo;

h) quanto al fatto asseritamente trascurato dal Tribunale che rivenditori esteri e siti di vendite online consideravano sinonimi i termini «Condimento balsamico» e «aceto balsamico» confondendo l’Igp con prodotti commercializzati dalla L., posto che il criterio di verifica dell’interferenza con la denominazione di origine protetta andava fatta - come già detto - sulla base della considerazione del consumatore medio, normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto, non aveva rilievo l’atteggiamento assunto da rivenditori e da gestori di siti web di vendita online;

i) il richiamo alla denominazione protetta contenuta nella Crema di balsamico contiene sulla bottiglia la descrizione «aceto balsamico di Modena Igp 25%» era legittimo posto che era stata fatta per indicare gli ingredienti, laddove l’art. 1, primo comma, lettera c) del D.Lgs. n. 297/2004 prevede due distinte ipotesi di uso lecito della denominazione protetta: la prima, quando gli utilizzatori del prodotto composto sono autorizzati dal Consorzio (previa iscrizione in un registro tenuto dal Consorzio stesso); la seconda, «quando il riferimento alla denominazione protetta è riportato soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato»

I) la violazione del Regolamento Ue n. 1169/2011, era infondato poiché l’uso del termine «balsamico», era accompagnato da altri elementi letterali che, congiunti o giustapposti, escludevano una evocazione della Igp, ed altrettanto infondata era la pretesa di ravvisare nell’uso del predetto termine una pratica sleale di informazione (art. 7, primo comma, lettera a] del Reg. citato), poiché tale norma impone al produttore di non trarre in errore il consumatore sulle caratteristiche dell’alimento e, in particolare, sulla natura, sull’identità, sulle proprietà, sulla composizione, sulla quantità, sulla durata di conservazione, sul paese d’origine o sul luogo di provenienza, sul metodo di fabbricazione o di produzione; laddove era evidente che il complesso dei termini indicati nelle etichette e nelle confezioni dei prodotti della L. non aveva alcunché di ingannevole o di erroneo né, quindi, un effetto decettivo sulle predette caratteristiche dell’alimento; e che quanto a metodo di fabbricazione o di produzione, nulla di fuorviante era presente su etichette e confezioni, mentre il complesso delle espressioni utilizzate portava a ritenere che il consumatore finale fosse messo perfettamente in grado di comprendere la diversità del metodo di produzione del condimento e delle creme, rispetto a quello dell’aceto balsamico Igp;

m) quanto alla decotta la concorrenza sleale il rapporto tra Azienda agricola L. e Consorzio non si poneva in termini di concorrenza ed era, pertanto, escluso che l’appellante potesse dolersi di atti concorrenziali della convenuta; perciò le prove richieste apparivano ininfluenti, trattandosi di mezzi diretti ad acquisire informazioni in ordine alle quantità di prodotti commercializzati dalla L. in violazione della normativa Igp, irrilevanti in ragione della mancanza di un rapporto di concorrenza tra Consorzio e Azienda convenuta.

4.- Avverso detta sentenza il Consorzio di tutela dell’aceto balsamico di Modena ha proposto ricorso affidandolo a cinque motivi di cassazione. Ha resistito, con controricorso Azienda Agricola L.G.. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

 

RAGIONI DELLA DECISIONE


1.- Il primo motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione dell’art. 13, par. 1, lett. b), Reg. (UE) 1151/2012 e della costante interpretazione che di esso ha fornito la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea secondo la quale l’utilizzo, nell’etichettatura di un prodotto comparabile non conforme al disciplinare, di segni figurativi che evocano l’area geografica alla quale è collegata una DOP o una IGP può costituire illecita evocazione anche se tali segni figurativi non sono ex se coperti dalla protezione di cui gode la DOP o la IGP medesime. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata avrebbe errato nell’escludere la sussistenza dell’illecito evocativo perché avrebbe erroneamente ritenuto necessario presupposto che le immagini contestate (del Duomo e dell’Accademia Militare di Modena), utilizzate nell’etichettatura di un prodotto comparabile non conforme al disciplinare di una IGP, debbano essere «ex se coperte dalla protezione Igp».

1.1- L’esame del motivo merita di essere preceduto dalla puntualizzazione dei criteri interpretativi ed applicativi della norma invocata più volte richiamati da questa Corte.

1.1.1 -Come già ricordato (v. Cass. n. 10350/2024, e Cass. n. 4323/2025) il Reg. (UE) n. 1151/2012, che sostituisce i previgenti Reg. (CE) nn. 509/2006 e 510/2006, delinea un quadro normativo a livello dell’Unione Europea che protegge le denominazioni di origine (DOP) e le indicazioni geografiche (IGP), prevedendone l’inserimento in un apposito registro e tutelando i nomi ivi iscritti allo scopo di garantirne un uso corretto e di evitare le pratiche che possano indurre in errore i consumatori, nonché fenomeni di usurpazione, imitazione ed evocazione dei nomi registrati relativi sia a beni che a servizi: ciò nell’interesse di aiutare sia i produttori a comunicare ai consumatori le caratteristiche qualitative dei prodotti da loro immessi sul mercato connesse alla tradizione e/o all’origine geografica, sia i consumatori a identificare correttamente sul mercato i prodotti agricoli o alimentari aventi tali caratteristiche.

Con riferimento ai requisiti per il riconoscimento della tutela della indicazione geografica l’art. 5 Reg. (UE) n. 1151/2012 richiede che questa consista in un nome «che identifica un prodotto: a) originario di un determinato luogo, regione o paese; b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata». Per la IGP dunque (a differenza della DOP), è sufficiente anche che una sola qualità sia influenzata dal territorio, ovvero che l’ambiente geografico influenzi soltanto la reputazione del prodotto e occorre che anche una sola delle fasi di produzione avvenga sul territorio.

Il regime di protezione e di registrazione prevede controlli rigidi all’ingresso, dovendo essere allegato alla domanda un disciplinare nel quale sono contenuti gli elementi caratterizzanti il c.d. milieu (ambiente, termine di derivazione francese) ovvero gli standard della produzione. Le «indicazioni geografiche» svolgono quindi nel sistema europeo una funzione di certificazione di standard qualitativi del prodotto, raggiunta attraverso una normativa vincolante che richiede il simultaneo sussistere di tre elementi: il nesso eziologico tra prodotto e territorio, un sistema di certificazione e controllo ad opera di un organo pubblico e il rispetto di un rigoroso disciplinare di produzione.

1.1.2- Quanto, poi, alla protezione, mentre l’art. 13, para. 1, lett. a), vieta l’impiego diretto o indiretto di una denominazione registrata per i prodotti che non sono oggetto di registrazione, in una forma che sia identica o fortemente simile dal punto di vista fonetico e/o visivo, i successivi artt. 13, par. 1, lett. da b) a d), vietano altri comportamenti contro i quali le denominazioni registrate sono tutelate e che non utilizzino né direttamente né indirettamente le denominazioni stesse, ovvero usurpazioni, imitazioni o «evocazioni» della denominazione registrata (lett. b), indicazioni false o ingannevoli in merito all’origine, alla natura o alle qualità del prodotto usate sulla confezione o sull’Imballaggio del prodotto alimentare (lett. c) e altre pratiche che possono indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto (lett. d) (cfr. Corte Giust. UE 17 dicembre 2020, causa C-490/19, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier; nonché, sia pure con riferimento ad analoga disposizione prevista dall’art. 16, lett. b), Reg. (CE) n. 110/08, per la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, Corte Giust. UE 7 giugno 2018, causa C-44/17, Scotch Whisky Associanon)

Infine ai sensi dell’art. 13 ultimo comma paragrafo 1, «Se una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta contiene il nome di un prodotto considerato generico, l’uso di tale nome generico non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b)».

Più in particolare, con riguardo all’ambito di operatività della fattispecie di cui alla lett. b) dell’art. 13 - invocata in questo caso dal ricorrente - si osserva che:

- la nozione di «evocazione» ivi presente si riferisce all’ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce dalla denominazione (cfr., oltre alla menzionata, Corte Giust. UE 17 dicembre 2020, causa C-490/19, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier, Corte Giust. UE 2 maggio 2019, causa C-614/17, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego; Corte Giust. UE 4 marzo 1999, causa C-89/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola);

-che può esservi evocazione di una denominazione protetta anche in assenza di qualunque rischio di confusione tra prodotti, poiché ciò che importa è che non si crei nella mente del pubblico un’associazione di idee quanto all’origine del prodotto e che un operatore non sfrutti indebitamente la rinomanza di una IGP (cfr., oltre alla richiamata Corte Giust. UE 4 marzo 1999, causa C-89/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, Corte Giust. 14 settembre 2017, causa C-56/16 P, EUIPO/ Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, e Corte Giust. UE 21 gennaio 2016, causa C-75/15, Viiniverla, rese entrambe in tema di protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose; Trib. UE 2 febbraio 2017, causa T-510/07, Mengozzi / EUIPO - Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva toscano (TOSCORO); tra la giurisprudenza domestica, Cass. n. 4323/2025; Cass. 17 aprile 2024, n. 10350; Cass. n. 27194/2019);

- che, nel valutare l’esistenza di una tale evocazione si deve fare riferimento alla percezione di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (cfr., oltre a Corte Giust. UE 7 giugno 2018, causa C- 44/17, Scotch Whisky Association, Corte Giust. 9 settembre 2021, causa C-783/19, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, resa con riferimento ad analoga disposizione in tema di indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo; nonché, a livello nazionale, la menzionata Cass. n. 10350 del 2024);

- che le questioni relative alla protezione da accordare ai diversi elementi di una denominazione registrata rientrano nell’ambito di una valutazione che spetta al giudice nazionale effettuare in base a un’analisi dettagliata del contesto fattuale dinanzi ad esso ricostruito dagli interessati (così, Corte Giust. UE 4 dicembre 2019, causa C-432/19, Consorzio Tutela aceto Balsamico di Modena; Corte Giust. 26 febbraio 2008, causa C-132/05, Commissione/Germania; UE Corte Giust. UE 9 giugno 1998, cause C-129/97 e C-130/97, Chiciak e Fol; Cass. n. 4323/2025; Cass. 17 aprile 2024, n. 10350; Cass. n. 27194/2019).

1.2- Nel caso in esame, non è controverso che il nome di cui la ricorrente chiede la tutela - «aceto Balsamico di Modena (IGP » - costituisca una indicazione geografica protetta ai sensi del richiamato Regolamento e, d’altra parte, tale circostanza si evince anche dall’art. 1 Reg. (CE) n. 583/2009, il cui considerando 8 dà atto che tale indicazione «gode di fama indiscussa sia sul mercato nazionale che su quelli esteri e che, quindi, tale denominazione composta, in quanto tale, soddisfa alla condizione inerente ad una reputazione specifica del prodotto corrispondente a quest’ultima». Ed in proposito, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha precisato che l’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2009 va interpretato nel senso che la protezione della denominazione «aceto balsamico di Modena» non può estendersi ai singoli termini non geografici della stessa (cfr. Corte Giust. UE 4 dicembre 2019, causa C- 432/18, Consorzio Tutela aceto Balsamico di Modena) poiché al considerando 10 del regolamento n. 583/2009 (di protezione della IGP), si tutelava solo «la denominazione nel suo complesso - o composta -, ovvero «aceto Balsamico di Modena», non alcuni suoi elementi, ossia i termini «aceto», «balsamico» e «aceto balsamico» o le rispettive traduzioni», mentre i singoli termini «non geografici» della denominazione composta, vale a dire «aceto» e «balsamico», «anche utilizzati congiuntamente, nonché la loro traduzione, possono essere adoperati sul territorio dell’Unione nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell’ordinamento giuridico dell’Unione» (par.31). Ha osservato inoltre la Corte di Giustizia (par.34) che, poiché risulta indubbio che il termine «aceto» sia un termine comune (v. sentenza del 9 dicembre 1981, Commissione/Italia, 193/80, EU:C: 1981:298, punti 25 e 26) e che il termine balsamico sia la traduzione, in lingua italiana, dell’aggettivo «balsamique», che non ha alcuna connotazione geografica e che, per quanto riguarda l’aceto, è comunemente usato per designare un aceto che si caratterizza per un gusto agrodolce, detti termini non possono beneficiare della protezione assicurata dal regolamento n. 1151/2012 all’IGP «aceto Balsamico di Modena».

1.2- Ciò precisato il primo motivo è infondato poiché la ratio decidendi non è affatto quella censurata.

Fermo che la censura in concreto mossa con detto primo mezzo alla sentenza gravata attiene non a tutti e tre i prodotti oggetto del giudizio - come genericamente deduce il ricorrente - bensì ad uno solo di essi, ovvero il «condimento balsamico», la Corte d’appello non ha affatto affermato, nello specifico, che le immagini del Duomo di Modena e dell’Accademia Militare di Modena non potevano costituire evocazione «semplicemente perché tali immagini «non sono ex se coperte dalla protezione Igp»; bensì, dopo aver correttamente ricordato: a) che l’art.13, par. 1, lett. b), del Regolamento UE n. 1151/2012, protegge i nomi registrati (le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche protette) contro una evocazione che debba essere riferita alla caratteristica essenziale oggetto di protezione, tenuto conto dell’interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia; b) che per accertare se vi sia detto effetto evocativo occorre fare riferimento al consumatore medio comunitario (e non solo a quello dello Stato in cui si fabbrica il prodotto), normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto, prendendo, altresì, in considerazione le similarità fonetiche e visive tra le denominazioni, nonché gli eventuali elementi che possono indicare se una similarità tra i prodotti, giacché «non è il singolo lemma o la singola immagine che ha rilievo, ma (...) l’insieme dell’etichettatura e della presentazione del prodotto e la combinazione di vari elementi verbali o figurativi, tale da far pensare il consumatore in modo diretto ed univoco alla denominazione protetta; c) che perciò «non può escludersi a priori che l’utilizzo di termini generici diversi da quelli geografici sia totalmente libero, ben potendo tale uso (di per sé legittimo), unito ad altri elementi scritti o raffigurati, determinare nel consumatore europeo medio un rimando mnemonico al prodotto protetto»; d) che quindi si trattava di compiere un giudizio di mero fatto (...) onde verificare se v’era stato un uso evocativo illecito della IGP protetta, ha concluso che riguardo al primo prodotto («Condimento balsamico»), detto effetto evocativo non poteva ravvisarsi in quanto nell’opuscolo informativo riposto all’interno della confezione «le foto del Duomo e dell’Accademia non sono ex se coperte dalla protezione Igp e la menzione della città di Modena nelle didascalie delle due immagini era fatta non per indicare il prodotto commercializzato dalla L., ma solo in funzione descrittiva del luogo in cui si trovano la Cattedrale e la Scuola militare, oltre che l’azienda produttrice».

Risulta, cioè, evidente che la Corte, avendo ben presente la portata della tutela garantita dall’art. 13 par.l lett. b) del Regolamento 1151/2012, nel ritenere che il prodotto commercializzato dall’appellata si presentasse privo di elementi evocativi dell’IGP dell’aceto Balsamico di Modena nella denominazione e alla luce dell’esame complessivo delle caratteristiche esterne dello stesso, non ha incentrato il ragionamento sul fatto che le immagini del Duomo e dell’Accademia non siano - come ovvio che sia - coperte da protezione Igp, bensì ha accertato «in fatto» alla luce degli elementi complessivamente utilizzati, l’insussistenza di un effetto evocativo perché alle predette immagini del Duomo e dell’Accademia (liberamente utilizzabili) - la parola «Modena», attinente, invece, alla componente geografica della denominazione protetta, si trovava nelle didascalie delle medesime, in chiara funzione «descrittiva» del luogo in cui si trovavano l’uno e l’altra (oltre che l’azienda produttrice) e non del prodotto.

2.- Il secondo motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione dell’art. 13, par. 1, lett. b), Reg. (UE) 1151/2012 e della costante interpretazione che di esso ha fornito la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea secondo la quale l’uso della parte geografica di una DOP o IGP nell’etichettatura di un prodotto comparabile non conforme al disciplinare costituisce sempre evocazione del prodotto tutelato. La sentenza impugnata avrebbe errato nella parte in cui ha ritenuto lecita la «menzione della città di Modena» nel l’etichettatura dei Prodotti Contestati in quanto indicata «in funzione descrittiva del luogo in cui si trovano la Cattedrale e la Scuola Militare, oltre che l’azienda produttrice» (cfr. sentenza impugnata, pag. 15 - allegato sub B). Posto che l’aceto Balsamico di Modena IGP ed i condimenti di controparte sono comparabili perché suscettibili di essere usati dal pubblico nelle medesime «occasioni di consumo» essendo entrambi alimenti utilizzabili alternativamente per accompagnare ed insaporire le stesse pietanze, la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 13, par. 1, lett. b), Reg. (UE) n. 1151/2012 per non aver compreso che la tutela accordata ad una DOP o IGP comporta che un prodotto comparabile con quello protetto ma non conforme al disciplinare di quest’ultimo non può mai ed in nessun caso usare la componente geografica di un nome registrato, poiché il cuore di una indicazione geografica è, come dice il nome stesso, la sua parte geografica, che rappresenta la base su cui si assesta la protezione; per cui la tutela si può ampliare ai casi di uso nella denominazione controversa di sue singole parti (in modo tale da determinare una assonanza fonetica e/o visiva e/o concettuale con l’indicazione tutelata, quali i casi Gorgonzola/Cambozola; Parmigiano Reggiano/Parmesan;

Calvados/Verlados) ma non può mai scendere al di sotto della soglia minima rappresentata dalla riproduzione testuale ed integrale della parte geografica della denominazione protetta, che è quella che esprime con la massima immediatezza concettuale l’imprescindibile legame del prodotto tutelato con la zona di produzione, legame che costituisce la ratio della protezione accordata dall’art. 13 Reg. (UE) 1151/2012.

Perciò l’uso del nome «Modena» nell’etichettatura di un prodotto comparabile e non conforme al disciplinare del prodotto tutelato é per definizione evocativo della IGP «aceto Balsamico di Modena» mentre la sentenza impugnata avrebbe negato tale principio.

2.1- Il motivo è inammissibile.

Fermo che anche in questo caso la censura attiene non a tutti e tre i prodotti oggetto del giudizio - come genericamente deduce il ricorrente - bensì ad uno solo, ovvero sempre il «condimento balsamico» della società controricorrente, si osserva che la Corte d’appello ha, anzitutto, preso specificamente in considerazione la parola «Modena» osservando che «essa - contrariamente ai termini non geografici "aceto", "acetaia" e "balsamico" - non è stata ritenuta da CGUE 4 dicembre 2019 di libero uso sul mercato europeo e beneficia, pertanto, degli effetti interpretativi del diritto unionale da parte della sentenza citata. Ne deriva che, in relazione a tale nome proprio, va - a maggior ragione - verificato se esso sia stato usato, unitamente ad altri, in modo evocativo».

Ciò detto ha compiuto un accertamento in fatto che nulla ha a che vedere né con la denominazione del prodotto - come nei precedenti evocati in modo inconferente dal ricorrente - né con l’etichetta del medesimo, perché riguarda l’uso della parola «Modena» contenuto in una didascalia sotto alcune fotografie stampate sull’opuscolo informativo collocato all’interno della confezione, ed ha escluso l’effetto evocativo illecito contestato nell’ambito di detta specifica cornice fattuale.

Ed, infatti, in sintesi: a) ha ricordato che l’appellante con il quinto motivo lamentava, violazione dell’art. 13, (...) poiché il Tribunale avrebbe ritenuto che il termine «Modena» non avrebbe avuto alcun effetto evocativo della Igp benché fosse stato inserito in una cartina d’Italia e riprodotto in modo figurativo mediante simboli (disegno assomigliante al rosone del Duomo di Modena) ed istituzioni di quella città (accademia militare); b) che sebbene l’etichetta del prodotto portava il termine «balsamico», quest’ultimo era utilizzato unitamente all’altro lemma «condimento», il che portava ad escludere nel complesso un effetto evocativo specifico dell’aceto balsamico Igp (come confermava il doc. n. 60 dell’appellante, (Rapporto Nomisma intitolato: "Il termine Balsamico e la percezione dell’origine territoriale dell’ABM nel consumatore italiano»); c) quanto all’opuscolo informativo riposto all’interno della confezione del prodotto le foto del Duomo e dell’Accademia non erano evocative e la menzione della città di Modena nelle didascalie delle due immagini era chiaramente fatta non per indicare il prodotto commercializzato dalla L., ma solo in funzione descrittiva del luogo in cui si trovano la Cattedrale e la Scuola militare, oltre che l’azienda produttrice.

Pertanto il ricorrente invoca un vizio di violazione di legge con un ragionamento del tutto estraneo ed inconferente rispetto alla ragio decidendi che non riguarda l’etichettatura di un prodotto comparabile e non nega alcun principio circa l’efficacia evocativa dell’uso in proposito della IGP «aceto Balsamico di Modena».

3.- Il terzo motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione dell’art. 13, par. 1, lett. b), Reg. (UE) 1151/2012 e della costante interpretazione che di esso ha fornito la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per avere la Corte di merito valutato l’effetto evocativo derivante dall’uso di un nome geografico collegato ad una DOP/IGP (Modena), nell’etichettatura di un prodotto comparabile non conforme al disciplinare, «nella prospettiva del soggetto che ha predisposto l’etichettatura (vale a dire, il produttore) anziché in quella del consumatore medio europeo»: reputa, cioè il ricorrente, che la Corte di merito per giustificare la presenza di «Modena» nell’etichetta dei Prodotti Contestati avrebbe ragionato in virtù «dell’intenzione» della resistente di voler precisare che il Duomo e l’Accademia Militare, di cui alle immagini riprodotte nell’etichetta medesima, si trovano a Modena; mentre avrebbe dovuto - secondo l’interpretazione costante della Corte di Giustizia, funzionale a garantire una protezione uniforme su tutto il territorio dell’LIE - valutare quale sia la risposta cognitiva generata dal prodotto controverso nel suo complesso (inclusi, quindi, gli elementi denominativi e/o figurativi) ponendosi nella prospettiva del consumatore medio europeo e non nella prospettiva delle intenzioni del soggetto che ha prodotto il bene in questione.

3.1- Il motivo è infondato.

La Corte di merito non ha affatto valorizzato l’intenzione del produttore per escludere l’effetto evocativo dell’uso della parola «Modena» con riguardo - peraltro - al solo primo prodotto (il condimento balsamico), bensì ha valutato oggettivamente se l’insieme degli elementi contestati poteva generare un effetto evocativo illecito nel «consumatore medio comunitario (e non solo a quello dello Stato in cui si fabbrica ii prodotto), normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto» (pag. 13 sent.); e nell’escludere, poi, che detto effetto potesse ravvisarsi nella specie, ha citato a riscontro della propria valutazione il «Rapporto Nomisma intitolato: "Il termine Balsamico e la percezione dell’origine territoriale dell’ABM nel consumatore italiano» ed ha ritenuto che la menzione nelle didascalie delle foto nell’opuscolo informativo interno del prodotto rivelasse «oggettivamente» una finalità descrittiva dei luoghi rappresentati nelle foto e non del prodotto, e quindi - nell’insieme degli latri elementi non fosse idoneo a provocare la reazione cognitiva in questione nel consumatore normalmente informato.

4.- Il quarto motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione dell’art. 13, par. 1, lett. b), Reg. (UE) 1151/2012 e della costante interpretazione che di esso ha fornito la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea per aver la Corte di merito ritenuto lecito l’uso del nome geografico di cui si compone una DOP/IGP (Modena), nell’etichettatura di un prodotto comparabile non conforme al disciplinare, sul rilievo che il produttore di quest’ultimo è stabilito nell’area geografica a cui è collegata la DOP/IGP.

4.1- La censura - che riguarda ancora una volta il medesimo passo motivazionale («Quanto all’opuscolo informativo riposto all’interno della confezione del primo prodotto (doc. attoreo n° 12), osserva la Corte che le foto del Duomo e dell’Accademia...non sono ex se coperte dalla protezione igp e che la menzione della città di Modena nelle didascalie delle due immagini è fatta non per indicare il prodotto commercializzato dalla L., ma solo in funzione descrittiva del luogo in cui si trovano la Cattedrale e la Scuola militare, oltre che l’azienda produttrice») è inammissibile. Anzitutto perché la ricorrente introduce la censura in via del tutto ipotetica affermando: «per il caso in cui si ritenesse che tale inciso esprima un’autonoma ratio decidendi lo si censura per violazione deii’art. 13, par.l, lett. b), Reg. (UE) n. 1151/2012») ovvero senza assumere che l’inciso censurato sia «decisivo» nell’economia della decisione; inoltre invoca un presupposto in fatto della pretesa violazione che nella fattispecie non sussiste, ovvero che il toponimo (Modena) sia utilizzato nella specie per identificare il prodotto, come già si è osservato nel respingere il motivo che precede.

5.- Il quinto motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., perché non sarebbero percepibili le ragioni alla stregua delle quali è stata esclusa la violazione del Reg. (UE) n. 1169/2011 come dedotta nel dodicesimo motivo d’appello, vale a dire, sulla base di quali elementi il Giudice a quo abbia ritenuto che l’uso di «Balsamico» nell’etichetta dei prodotti contestati non possa indurre in errore il pubblico per quanto riguarda le caratteristiche di tali condimenti, ovvero «la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione» secondo quanto prevede l’art. 7, par. 1, lett. a) del Reg. predetto, non avendo il giudice di merito supportato le sue affermazioni con argomentazioni che consentano di percepirne il fondamento giuridico e, in particolare, illustrino il percorso logico che ha portato la Corte a ritenere infondata la tesi del Consorzio.

5.1 - Il motivo è del tutto infondato.

La Corte di merito nel respingere per infondatezza il dodicesimo motivo ha «ribadito» «che vi sono altri elementi letterali che, congiunti o giustapposti, che escludono una evocazione della Igp» ed osservato che esso era «infondato anche nella parte in cui ravvisa nell’uso del predetto termine una pratica sleale di informazione (art. 7, primo comma, lettera a] del Reg. citato)» poiché era manifestamente da escludersi che l’utilizzo del termine «Balsamico» nelle denominazioni «Condimento corte campi Macri Balsamico» e «Condimento balsamico bianco» un effetto decettivo concernente la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza del prodotto, e che per ciò che, invece, concerne il metodo di fabbricazione o di produzione nulla è detto di forviante sulle etichette e sulle confezioni, mentre il complesso delle espressioni utilizzate porta, ancora una volta, a ritenere che il consumatore finale fosse messo perfettamente in grado di comprendere la diversità del metodo di produzione del condimento e delle creme, rispetto a quello dell’aceto Balsamico Igp. Quanto «al profilo concernente la concorrenza sleale, ripreso alle pagine 72 74 dell’appello (nelle quali ii Consorzio ripropone le domande rimaste assorbite in primo grado). Sul punto, basti osservare che il rapporto tra Azienda agricola L. e Consorzio non si pone in termini di concorrenza ed è, pertanto, escluso che l’appellante possa dolersi di atti concorrenziali della convenuta».

Pertanto, la Corte ha reso perfettamente chiaro il ragionamento decisorio sul punto, laddove è consolidato il principio (affermato dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 8052/2014 e confermato da innumerevoli pronunce) per cui «il vizio logico della motivazione, la lacuna o l’aporia che si assumono inficiarla sino al punto di renderne apparente il supporto argomentativo, devono essere desumibili dallo stesso tessuto argomentativo attraverso cui essa si sviluppa, e devono comunque essere attinenti ad una quaestio facti (dato che in ordine alla quaestio juris non è nemmeno configurabile un vizio di motivazione)» e che «in coerenza con la natura di tale controllo, da svolgere tendenzialmente ab intrinseco, il vizio afferente alla motivazione, sotto i profili della inesistenza, della manifesta e irriducibile contraddittorietà o della mera apparenza, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, sì da comportarne la nullità» Onde il motivo è inammissibile nella misura in cui - pur denunciando un vizio «intrinseco» al ragionamento decisorio, in realtà deduce illogicità e contraddittorietà del medesimo rispetto alle risultanze istruttorie, com’è nella specie.

6.- Il ricorso in conclusione va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.



P.Q.M.


La Corte respinge il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di parte controricorrente, liquidate nell’importo di Euro 8.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.


Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 27 marzo 2026.

Depositato in cancelleria il 3 aprile 2026