Pubblicazione dei regolamenti di esecuzione della Commissione che cancellano le registrazioni delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei vini «Colli Aprutini», «Colli del Sangro», «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «del Vastese/Histonium», «Colline Teatine», «Terre di Chieti».
(Comunicato 03/04/2026, pubblicato in G.U. 3 aprile 2026, n. 78)
Si rende noto che nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (Serie L) sono stati pubblicati i regolamenti di esecuzione della Commissione che cancellano le registrazioni delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei vini «Colli Aprutini», «Colli del Sangro», «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «del Vastese/Histonium», «Colline Teatine», «Terre di Chieti».
I riferimenti elettronici relativi alle pubblicazioni dei suddetti regolamenti di esecuzione sono consultabili sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2 3140).
Considerato che tali regolamenti di esecuzione entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, di seguito si riportano le date a partire dalle quali non sarà più consentito riclassificare a IGP «Colli Aprutini», «Colli del Sangro», «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «del Vastese/Histonium», «Colline Teatine», «Terre di Chieti», ai sensi dell'art. 38, comma 2, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le partite di vini atti a divenire DOP oppure designati da altre IGP:
IGP «Colli Aprutini» dal 6 aprile 2026;
IGP «Colli del Sangro» dal 7 aprile 2026;
IGP «Colline Frentane» dal 9 aprile 2026;
IGP «Colline Pescaresi» dal 9 aprile 2026;
IGP «del Vastese/Histonium» dal 13 aprile 2026;
IGP «Colline Teatine» dal 14 aprile 2026;
IGP «Terre di Chieti» dal 14 aprile 2026.
Sono fatte salve le partite di vini in giacenza già rivendicati o riclassificati a tali IGP, di cui è consentito lo smaltimento fino ad esaurimento delle scorte, purchè le relative operazioni siano state annotate nei registri obbligatori e comunicate al competente organismo di controllo autorizzato prima delle date sopra indicate.
A decorrere da tali date cesserà la protezione delle corrispondenti indicazioni geografiche protette (IGP) nel territorio dell'Unione europea e dei Paesi terzi con i quali l'Unione europea ha stipulato appositi accordi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143.