Settore vinicolo - Prodotti vinicoli - Commercializzazione - Vino alla mescita - Sofisticazione alimentare - Annacquamento - Responsabilità del fornitore - Colpa - Concorso nell'illecito - Sanzioni amministrative - Opposizione a ordinanza-ingiunzione - Illeciti amministrativi nel settore vitivinicolo - Responsabilità per la sofisticazione dei prodotti (nello specifico, annacquamento del vino accertato mediante tasso alcolometrico inferiore ai parametri dichiarati) primariamente imputabile al fornitore, sia esso produttore, trasformatore o distributore, il quale ne risponde solidalmente con il cliente che mette in commercio il prodotto - Sussistenza di una specifica attestazione di regolarità delle caratteristiche organolettiche rilasciata dal fornitore non idonea ad escludere la responsabilità di quest'ultimo che è configurabile a titolo di colpa - Gravante sul fornitore l'onere di assicurarsi, prima della mescita del vino nelle cisterne, che i contenitori siano privi di sostanze o prodotti (quale l'acqua) in grado di alterare le proprietà del prodotto venduto.
SENTENZA
n. 3035/2026 pubb. 23/03/2026
(Giudice: dott. Antonio Converti)
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2918/2021 promossa da:
Parte_1 (...), nato a Roma il (...) e residente a (...) nel Lazio (RM), (...), in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della CP_1 Parte_2 (...), con sede legale in (...) nel Lazio, (...), elett.te dom.to in Roma, Viale delle Milizie n. 22, presso e nello studio degli avv.ti Giorgio Liserre e Gabriele Di Genesio Pagliuca, in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
contro
Controparte_2 (...), in persona del direttore della direzione generale per il riconoscimento [...]
Controparte_3 del consumatore dipartimento [...]
Controparte_5 rappresentato e difeso, ai sensi dell’art. 6 co. 9 del D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150, da funzionario allo scopo delegato, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l’ICQRF Italia Centrale - Ufficio d’Area di Pescara, P.le Vittoria Colonna s.n.
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in atti.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 7/10/2021, il sig. Parte_1 , in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della ditta IMPERIAL VINI S.r.l. (P. IVA P.IVA_1 , con sede legale in Gallicano nel Lazio, ha impugnato l’ordinanza ingiunzione n. 376/2021 del 13/05/2021, con la quale il Controparte_2 [...] in persona del direttore della Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del [...]
Controparte_6 gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 7.000,00, oltre spese e oneri accessori, per la violazione delle seguenti norme:
- art. 23, co. 6 del D. Lgs. 61/2010, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 13.000,00;
- art. 33, co. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 per hl di prodotto sofisticato; in ogni caso la sanzione non può essere inferiore ad euro 5.000,00.
L’opposizione si fonda sui seguenti motivi: (a) nullità dell’ordinanza ingiunzione per violazione di legge, erronea, carente e/o mancata motivazione della stessa; (b) erronea applicazione dell’art. 23, co. 6 del D. Lgs 8 aprile 2010, n. 61; (c) erronea applicazione dell’art. 33, co. 1 Legge 20 febbraio 2006, n. 82; (d) violazione dell’art. 5 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 - divieto del ne bis in idem.
Il Controparte_2 costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell’opposizione, assumendone l’infondatezza in fatto e in diritto per tutti i motivi compendiati nella memoria difensiva, che in questa sede abbiansi per integralmente riportati.
La causa, istruita per tabulas previo rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato, è pervenuta, per la discussione, all’udienza odierna, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.
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È emerso dalla documentazione in atti che la IMPERIAL VINI S.r.l., nell’ambito della propria attività di commercializzazione di prodotti vitivinicoli, ha intrattenuto un rapporto commerciale con la Controparte_7 All’esito dell’accertamento da parte dell’I.C.Q.R.F. presso il punto vendita della Controparte_7 di Silvi, in data 6 dicembre 2016, scaturivano il verbale di prelevamento n. 985/2016 di vino Parte_3[...] alla mescita, nonché, successiva comunicazione di esito sfavorevole di analisi e contestazione di illecito amministrativo in capo alla Controparte_7 In buona sostanza, veniva accertato un tasso alcolometrico volumico effettivo inferiore a quello indicato nel cartello apposto nel serbatoio e che il campione sottoposto ad analisi era stato annacquato. Da qui le odierne contestazioni.
A fronte di quanto accaduto, la Controparte_7 inoltrava apposita comunicazione alla IMPERIAL VINI S.r.l., con la quale evidenziava l’accaduto rappresentandole che “in caso di esito negativo delle analisi l’importo delle multe nonché le spese per l’istanza saranno poste a carico della stessa …” (doc. 2 ricorrente), “… in quanto ciò dimostrerebbe - ad libitun - che (la IMPERIAL VINI S.R.L. avrebbe) fornito una merce diversa da quella promessa in vendita. …”. Infine, invitava la IMPERIAL VINI S.r.l. a “… fornir(e) per il futuro prodotti conformi a quelli richiesti e le cui caratteristiche siano rispondenti a quanto indicato nel cartello descrittivo …” (doc. 3 ricorrente).
La IMPERIAL VINI S.r.l., in riscontro alla predetta missiva, replicava, in primis, che il prodotto fornito era munito di apposito documento di trasporto, ovvero MVV n. 2499/2016 del 3 novembre 2016, che ne attestava la regolarità delle caratteristiche organolettiche, frutto di scrupolose analisi chimico-fisiche di filiera, che ne permettevano non solo la regolare compravendita, ma anche la redazione dell’etichetta sul relativo silos, recipiente, questo, che una volta riempito del vino fornito, come accertato e accettato in sede di consegna nella corrispondenza tra il dato documentale e quello fisico, rientrava nella cura e nella manutenzione dell’acquirente e non certo della IMPERIAL VINI S.r.l. (doc. 5).
Ebbene, l’opponente si affida a motivi di opposizione afferenti ad aspetti formali del procedimento amministrativo, non addentrandosi nel merito delle contestazioni, se non per sostenere la carenza dell’elemento soggettivo, asserendo di aver venduto alla società Ortofrutta s.r.l. vino dotato di specifica attestazione della regolarità delle caratteristiche organolettiche del prodotto.
Sul punto, tuttavia, va detto che gli accertamenti su cui si fonda l’ordinanza ingiunzione impugnata sono compendiati in appositi rapporti / verbali fidefacenti relativamente ai fatti che i verbalizzanti attestano essere avvenuti in loro presenza o alle attività da essi compiute. D’altro canto, non risulta che parte opponente abbia presentato querela di falso in ordine a quanto attestato o alle attività compiute dai verbalizzanti, né risulta che il ricorrente, prima della conclusione degli accertamenti e l’adozione dell’ordinanza ingiunzione, abbia richiesto la revisione delle analisi su cui si fonda la contestazione, né presentato scritti difensivi o richiesto audizione ex art. 18 legge n. 689/1981, al fine di confutarne il contenuto.
Ad ogni buon fine, la responsabilità della sofisticazione dei prodotti vitivinicoli è primariamente imputabile al fornitore (produttore, trasformatore o distributore), il quale ne risponde solidalmente con il cliente, che a sua volta mette in commercio il prodotto. Né l’attestazione della regolarità delle caratteristiche organolettiche del vino è tale da escludere la responsabilità del fornitore, che ne risponde comunque a
titolo di colpa, per non essersi assicurato, prima della mescita del vino nell’apposita cisterna, che questa
fosse priva di prodotti (tra cui l’acqua) che potessero alterarne le caratteristiche organolettiche.
Ne consegue che il ricorso va respinto nel merito.
Ciò nondimeno, anche le eccezioni preliminari appaiono prive di fondamento.
In particolare, l’opponente eccepisce la nullità dell’ordinanza ingiunzione per violazione di legge, erronea, carente e/o mancata motivazione della stessa, poiché priva di motivazione nella parte in cui non menziona affatto il titolo dell’illecito amministrativo di cui dovrebbe rispondere, quantomeno in concorso.
L’ordinanza ingiunzione, in verità, richiama gli atti prodromici dell’accertamento, dove sono compiutamente descritti il fatto e la condotta oggetto di contestazione, nonché la specifica valutazione, alla stregua della normativa sanzionatoria di riferimento e della sua illiceità. In proposito, costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello per cui “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della L. 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione” (cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. lavoro, 28 ottobre 2003, n. 16203; Cass. Civ., sez. I, 21 settembre 1998, n. 9433; Cass. civ., Sez. lavoro, 2 febbraio 1996, n. 911).
L’eccezione, dunque, è priva di fondamento.
Anche l’eccezione di violazione dell’art. 5 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 - violazione del divieto del ne bis in idem è priva di fondamento. L’art. 5 della Legge n. 689/81 in tema di concorso nella consumazione dell’illecito amministrativo, infatti, prevede che “quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questo disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”.
In merito, Cassazione civile, SS.UU., sentenza 22/09/2017 n° 22082, risolvendo un annoso contrasto esistente in giurisprudenza, ha statuito che “in tema di sanzioni amministrative, l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale, per cui, non dipendendone, essa non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima … si estingua …”.
Gli altri motivi di opposizione (erronea applicazione dell’art. 23, co. 6 del D. Lgs 8 aprile 2010, n. 61 ed erronea applicazione dell’art. 33, co. 1 Legge 20 febbraio 2006, n. 82) restano assorbiti nel merito processuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei valori tabellari minimi alla luce, da un lato, dell’assenza di istruttoria e, dall’altro, del fatto che
l’Amministrazione resistente è stata difesa da funzionario delegato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore domanda, eccezione e conclusione reietta, così decide:
- rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma l’ordinanza ingiunzione n. 376/2021 del 13/05/2021 emessa dal Controparte_2 in persona del Direttore della Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Controparte_6 e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
- condanna Parte_1 (C.F. CodiceFiscale_1 ), nato a Roma il 13/01/1968 e residente a Gallicano nel Lazio (RM), Viale Aldo Moro n. 226, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della IMPERIAL VINI S.r.l. (P. IVA P.IVA_1 ), alla rifusione in favore dell’Ente resistente delle spese di lite, che liquida in euro 1.700,00 oltre spese generali (15%), Iva e c.p.a. se dovute.
Così deciso in Teramo il 19 marzo 2026
IL GIUDICE
Dott. Antonio Converti