Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 31-03-2026
Numero provvedimento: 752
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 01-04-2026

Regolamento (UE) 2026/752 della Commissione, del 31 marzo 2026, che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di Allium fistulosum, trasformato; lisato di Willaertia magna; idrossido di magnesio E528; pellet essiccati di Onobrychis viciifolia (lupinella); estratto di semi di Vitis vinifera L. (estratto di vinaccioli) in o su determinati prodotti.

(Regolamento (UE) 31/03/2026, n. 2026/752, pubblicato in G.U.U.E. 1° aprile 2026, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Per le sostanze attive Allium fistulosum, trasformato; lisato di Willaertia magna; idrossido di magnesio E528; pellet essiccati di Onobrychis viciifolia (lupinella); estratto di semi di Vitis vinifera L. (estratto di vinaccioli) non sono stati fissati livelli massimi di residui («LMR») specifici. Per tali sostanze attive si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2) L’11 novembre 2024 la Commissione ha approvato la sostanza Allium fistulosum, trasformato, come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le condizioni d’uso di tale sostanza non dovrebbero determinare la presenza, in prodotti alimentari o mangimi, di residui tali da comportare rischi per i consumatori, e pertanto non sono necessari LMR. È quindi opportuno iscrivere tale sostanza nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3) Il 17 giugno 2025 la Commissione ha approvato la sostanza lisato di Willaertia magna come sostanza attiva a basso rischio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che per tale sostanza non sono necessari valori tossicologici di riferimento poiché essa non presenta proprietà pericolose. È quindi opportuno iscrivere tale sostanza nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(4) Il 13 marzo 2024 la Commissione ha approvato la sostanza idrossido di magnesio E528 come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009. Le condizioni d’uso di tale sostanza non dovrebbero determinare la presenza, in prodotti alimentari o mangimi, di residui tali da comportare rischi per i consumatori, e pertanto non sono necessari LMR. È quindi opportuno iscrivere tale sostanza nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(5) Il 27 giugno 2024 la Commissione ha approvato la sostanza pellet essiccati di Onobrychis viciifolia (lupinella) come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009. Le condizioni d’uso di tale sostanza non dovrebbero determinare la presenza, in prodotti alimentari o mangimi, di residui tali da comportare rischi per i consumatori, e pertanto non sono necessari LMR. È quindi opportuno iscrivere tale sostanza nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(6) Il 22 gennaio 2025 la Commissione ha approvato la sostanza estratto di semi di Vitis vinifera L. (estratto di vinaccioli) come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009. Le condizioni d’uso di tale sostanza non dovrebbero determinare la presenza, in prodotti alimentari o mangimi, di residui tali da comportare rischi per i consumatori, e pertanto non sono necessari LMR. È quindi opportuno iscrivere tale sostanza nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

Nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono inserite le seguenti voci in ordine alfabetico: Allium fistulosum, trasformato; Lisato di Willaertia magna; Idrossido di magnesio E528; Pellet essiccati di Onobrychis viciifolia (lupinella); Estratto di semi di Vitis vinifera L. (estratto di vinaccioli).

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2026


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN