Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 31-03-2026
Numero provvedimento: 751
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 01-04-2026

Regolamento (UE) 2026/751 della Commissione, del 31 marzo 2026, che rettifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di flupyradifurone e fosfonato di potassio in o su determinati prodotti.

(Regolamento (UE) 31/03/2026, n. 2026/751, pubblicato in G.U.U.E. 1° aprile 2026, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze attive flupyradifurone e fosfonato di potassio sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2) Il regolamento (UE) 2025/581 della Commissione, che si applica a decorrere dal 17 aprile 2025, ha modificato il regolamento (CE) n. 396/2005 fissando gli LMR di flupyradifurone negli ananas e nei semi di girasole. Gli LMR di cui al regolamento (UE) 2025/581 sono stati tuttavia sostituiti dagli LMR di cui al regolamento (UE) 2024/2640 della Commissione, il quale, benché adottato prima del regolamento (UE) 2025/581, si applica a decorrere dal 30 aprile 2025. Ciò è dovuto a un errore materiale nella sequenza delle date di applicazione del regolamento (UE) 2025/581 e del regolamento (UE) 2024/2640.

(3) Il regolamento (UE) 2025/581 ha inoltre modificato il regolamento (CE) n. 396/2005 fissando gli LMR di fosfonato di potassio in «lattughe e insalate», dolcetta/valerianella/gallinella, scarola/indivia a foglie larghe, crescione e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea, prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), «lattughe e insalate, altri», «foglie di spinaci e simili», portulaca/porcellana, bietole da foglia e da costa, «foglie di spinaci e simili, altri», crescione acquatico, carciofi, semi di papavero, orzo, avena e segale. Gli LMR di cui al regolamento (UE) 2025/581 sono stati tuttavia sostituiti dagli LMR di cui al regolamento (UE) 2024/2619, dell’8 ottobre 2024, il quale, benché adottato prima del regolamento (UE) 2025/581, si applica a decorrere dal 29 aprile 2025. Ciò è dovuto a un errore materiale nella sequenza delle date di applicazione del regolamento (UE) 2025/581 e del regolamento (UE) 2024/2619.

(4) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2026


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO