Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 17-03-2026
Numero provvedimento: 5972
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vitivinicolo - Inerenza dei costi - Spese promo-pubblicitarie - Accordi di marketing territoriale - Locazione di immobili adibiti a ristorazione d’eccellenza - Sproporzione tra costi e ricavi da vendita di vini - Attività extra-agricola - Cooperative agricole - Esenzione ex art. 10 D.P.R. n. 601/1973 - Limiti oggettivi - Consorzio cantine sociali - Interessi di mora su fatture dei soci conferenti - Deduzione per cassa ex art. 109, comma 7, TUIR - Inosservanza del criterio temporale - Permanenza del regime di esenzione per costi inerenti alla filiera agricola - Vino prodotto dalla cooperativa che gode di eco pubblicitaria per l'associazione ad una ristorazione d'eccellenza non sufficiente a fondare l'inerenza qualitativa qualora i costi risultino volti a finanziare l'attività commerciale di terzi estranea all'oggetto sociale agricolo.

 


ORDINANZA

(Presidente: dott. Federico Lume - Relatore: dott. Cesare Taraschi)


 

sul ricorso iscritto al n. 10061/2017 R.G. proposto da:

CAVIT CANTINA VITICOLTORI CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO S.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Marino Marinelli, dall’avv. Andrea Girardi e dall’avv. Gianluca Calderara, presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla via F. Confalonieri n. 5, giusta procura speciale in calce al ricorso e procura speciale del 20/11/2020;

– ricorrente –


contro

 

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –



avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento, n. 96/01/16, depositata in data 17 ottobre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2026 dal Consigliere Cesare Taraschi.




FATTI DI CAUSA


1. L’Agenzia delle entrate notificava alla Cavit Cantina Viticoltori Consorzio Cantine Sociali del Trentino S.C. (di seguito, solo Cavit s.c.) l’avviso di accertamento n. OMISSIS, con il quale assumeva che la società contribuente aveva erroneamente indicato tra le variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi, per quanto ancora interessa in questa sede: a) costi promo-pubblicitari per Euro 171.329,82, ritenuti dall’Ufficio non inerenti, ai sensi dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r.; b) costi per interessi di mora pari ad Euro 15.713,25, in quanto da dedurre secondo il criterio di cassa e non di competenza, ai sensi dell’art. 109, comma 7, t.u.i.r.

L’Ufficio, pertanto, con il predetto atto impositivo, contestava, ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, un maggiore reddito ai fini Ires di Euro 187.042,82 e, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 446/1997, un maggior valore della produzione ai fini Irap di Euro 171.329,82.

2. La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Trento, la quale accoglieva il ricorso, assumendo che: i) in relazione alla non inerenza dei costi di produzione e pubblicità per Euro 171.329,82, la consulenza giuridica n. 957-20/2013 del 18/12/2013, resa dalla Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle entrate, aveva confermato la non imponibilità delle riprese fiscali di costi non deducibili risultanti dai bilanci delle cooperative agricole, trovando applicazione l’esenzione dalla tassazione, di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 601/1973, non solo per i costi non deducibili previsti dal t.u.i.r., ma anche per quelli risultanti da altre fonti normative, sicché la valutazione dell’inerenza o meno dei costi risultava in concreto priva di effetti rispetto all’imposizione dei redditi; ii) in relazione al recupero a tassazione della somma di Euro 15.713,25 a titolo di interessi passivi, anche tale ripresa era illegittima alla luce dell’esenzione fiscale riconosciuta alle società agricole.

3. L’Agenzia delle entrate proponeva gravame dinanzi alla Commissione tributaria di secondo grado di Trento, che accoglieva l’appello, ritenendo che l’attività imprenditoriale della contribuente non fosse da ricondurre a quella tipica delle cooperative agricole a mutualità prevalente e che, quindi, la stessa non potesse beneficiare dell’agevolazione prevista dall’art. 10 del D.P.R. n. 601/1973.

4. Avverso la decisione della Commissione tributaria di secondo grado (di seguito, CT-2) ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, affidandosi a tre motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’08/01/2026.

In data 16/12/2025 il Sostituto Procuratore Generale, in persona del dott. Alessandro Pepe, ha depositato conclusioni scritte.

In data 18/12/2025 la ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c.




RAGIONI DELLA DECISIONE


1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2512, 2513 e 2514 c.c.; dell’art. 12, L. 16 dicembre 1977, n. 904 e ss.mm.; dell’art. 10, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 601; dell’art. 109 del Tuir in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c., per aver la Commissione Tributaria di secondo grado, in violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto precitate, riformato la sentenza di primo grado, accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate e dichiarato legittimo l’avviso d’accertamento impugnato, sulla errata applicazione del principio di inerenza, avendo ritenuto che i costi promozionali-pubblicitari in contestazione non sono inerenti all’attività esercitata da Cavit s.c., e sull’errata qualificazione di detti costi quali costi rientranti nell’attività extra-agricola della cooperativa».

La ricorrente assume che i costi di locazione del locale sito in Trento, in OMISSIS, pari ad Euro 126.107,00, e quelli di arredamento e manutenzione del medesimo locale, pari ad Euro 45.222,82, sono inerenti all’attività di cooperativa agricola dalla stessa svolta, atteso che il predetto locale è stato concesso in comodato gratuito alla Ricerca Sapori s.r.l., gestore del ristorante Scrigno del Duomo, a fronte dell’impegno di quest’ultima di rendere prestazioni promozionali-pubblicitarie dei vini prodotti dalla contribuente. Tali prestazioni, contrattualmente pattuite, consistono nella esposizione dei prodotti Cavit s.c. con preferenza rispetto ad altri marchi, nella mescita preferenziale di tali prodotti alla clientela durante pasti, aperitivi ed eventi vari, nonché nella continua e costante promozione mediante la preferenziale esposizione e proposizione dei prodotti Cavit s.c.

In sostanza, si tratterebbe di un accordo di marketing, con il quale la contribuente, avvalendosi del servizio di ristorazione di un’azienda premiata con stella Michelin, raggiunge l’obiettivo di promuovere i propri prodotti nel circuito enogastronomico, con un ricavo che è legato non tanto alla vendita dei vini nel predetto ristorante – rivelandosi, sotto tale profilo, erronea la valutazione di sproporzione tra le prestazioni delle parti contraenti, operata dalla CT-2 - bensì all’eco positiva che ricade sulla contribuente in ragione dell’associazione dei vini dalla stessa prodotti alla ristorazione d’eccellenza garantita dal locale Scrigno del Duomo.

Per tale motivo, i costi all’uopo sostenuti, in quanto coerenti ed adeguati al progetto pubblicitario posto in essere, sono inerenti all’attività d’impresa, essendo comunque connessi all’attività di alienazione e valorizzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci della contribuente, a prescindere dalla sussistenza effettiva di un ricavo. In ogni caso, la loro eventuale indeducibilità ex art. 109, comma 5, t.u.i.r. è sterilizzata dall’esenzione prevista dall’art. 10 del D.P.R. n. 601/1973.

2. Con il secondo motivo si assume la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2512, 2513 e 2514 c.c.; dell’art. 12, L. 16 dicembre 1977, n. 904 e successive modificazioni; dell’art. 10, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 601 in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c. La Commissione Tributaria di secondo grado, sulla scorta della violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto precitate, ha riformato la sentenza di primo [grado], accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate e dichiarato legittimo l’avviso d’accertamento impugnato, sulla errata determinazione che i costi promozionali-pubblicitari rientrano nell’attività imprenditoriale di Cavit s.c., quindi sulla natura non agricola a mutualità prevalente della stessa e pertanto ha ritenuto non applicabile alla società cooperativa l’art. 12 della L. 904/77 e l’art. 10 del D.P.R. 601/73 che prevede l’esenzione del reddito prodotto dalle società cooperative agricole».

La ricorrente deduce di essere società cooperativa a prevalenza mutualistica, requisito mai contestato dall’Amministrazione finanziaria, con conseguente applicabilità dell’art. 10 del D.P.R. n. 601/1973, che prevede l’esenzione da tassazione dei redditi prodotti dalle cooperative agricole a condizione che gli stessi siano conseguiti mediante l’allevamento di animali, con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci ovvero, come avvenuto nel caso di specie, mediante la manipolazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. La predetta norma prevede, quindi, l’esenzione, ai fini Ires, degli imponibili derivanti dalle variazioni fiscali apportate al risultato dell’esercizio per effetto dell’indeducibilità parziale o totale di componenti negativi, e tale esenzione si verifica contrapponendo alla variazione in aumento, conseguente alla indeducibilità di un costo, una analoga variazione, ma di segno opposto, che di fatto neutralizza la prima.

In sostanza, la base imponibile per la determinazione dell’imposizione diretta delle cooperative agricole è determinata sulla quota del 20% degli utili annuali (art. 12 Legge n. 904/1977), mentre il reddito è esente da imposta (art. 10 D.P.R. n. 601/1973).

Ha errato allora la CT-2 a ritenere che, essendo l’attività svolta dalla contribuente di natura extra-agricola, la predetta esenzione non troverebbe applicazione, trattandosi invece di costi di natura agricola in quanto diretti a promuovere prodotti derivanti proprio dalla manipolazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli conferiti dai soci.

3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono infondati.

4. La società contribuente è una cooperativa agricola a mutualità prevalente, attiva nel campo della produzione e commercializzazione di vino in qualità di consorzio agricolo. Alla stessa l’Amministrazione finanziaria, con l’avviso di accertamento per cui è causa, ha contestato, tra l’altro, la presenza, nella dichiarazione dei redditi, tra le variazioni in diminuzione, di costi non inerenti all’attività agricola per Euro 171.329,82 (art. 109, comma 5, t.u.i.r.), nonché l’indebita deduzione di interessi di mora per Euro 15.713,25 per violazione del principio di competenza (art. 109, comma 7, t.u.i.r.).

In particolare, i costi non inerenti discenderebbero per Euro 126.107,00 dalla locazione di un locale adibito a ristorante e per Euro 45.222,82 dalle spese di arredamento e manutenzione del medesimo locale. Quest’ultimo è stato concesso in comodato gratuito dalla contribuente alla Ricerca Sapori s.r.l., che vi gestisce il ristorante Scrigno del Duomo. La comodataria si è contrattualmente obbligata a rendere prestazioni promozionali-pubblicitarie dei vini prodotti dalla contribuente, tramite una serie di attività consistenti nell’esposizione dei prodotti Cavit s.c. con preferenza rispetto ad altri marchi, nella mescita preferenziale di tali prodotti alla clientela durante pasti, aperitivi ed eventi vari, nonché nella continua e costante promozione mediante la preferenziale esposizione e proposizione dei prodotti Cavit s.c.

La ricorrente giustifica l’inerenza dei predetti costi all’attività di cooperativa agricola dalla stessa svolta assumendo la natura promozionale-pubblicitaria degli stessi, posto che, avvalendosi del servizio di ristorazione di un’azienda premiata con stella Michelin, viene posta in essere un’operazione di marketing volta a promuovere i prodotti Cavit s.c. nel circuito enogastronomico, con un ricavo legato non tanto alla vendita dei vini nel predetto ristorante, bensì all’eco pubblicitaria derivante dall’associazione dei vini alla ristorazione d’eccellenza garantita dall’azienda Scrigno del Duomo.

Avrebbe, quindi, errato la CT-2 sia a ritenere i predetti costi non inerenti all’attività agricola, essendo gli stessi comunque connessi all’attività di alienazione e valorizzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci della contribuente, sia ad escludere, in ogni caso, l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 601/1973, operante anche in relazione ai costi indeducibili.

4.1 Le questioni rientranti nel thema decidendum, alla luce dei motivi articolati dalla ricorrente, sono essenzialmente due, trattandosi di stabilire, da un lato, se i costi, asseritamente promozionali-pubblicitari, sostenuti dalla Cavit s.c. siano inerenti all’attività agricola dalla stessa svolta, con conseguente deducibilità degli stessi ex art. 109, comma 5, t.u.i.r., e se, dall’altro, anche in caso di accertata indeducibilità degli stessi, sia comunque operante l’esenzione dalla tassazione prevista per le società agricole dall’art. 10 del D.P.R. n. 601/1973.

4.2 Ebbene, in ordine alla prima questione, il comma 5 dell’art. 109 t.u.i.r. prevede, per quanto interessa in questa sede, che «Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi […] sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi».

Questa Corte, in tema di imposte sui redditi delle società, ha però recentemente precisato che il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa (e non dall’art. 109, comma 5, t.u.i.r., riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico, né potendo assumere rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo.

È stato, altresì, precisato che l'antieconomicità e l'incongruità della spesa possono rilevare come elementi sintomatici, ossia come indici rivelatori della mancanza di inerenza, pur non identificandosi con essa (Cass. 11/08/2025, n. 23095; Cass. 12/07/2024, n. 19232; Cass. 27/01/2023, n. 2599; Cass. 15/11/2022, n. 33568; Cass. 26/09/2018, n. 22938; Cass. 06/06/2018, n. 14579), conformemente peraltro a quanto statuito dalla più recente giurisprudenza unionale (Corte Giustizia, 25/11/2021, C-334/2020, Amper Metal Kft).

Ragion per cui l'inerenza di un costo attinente all'attività di impresa non può essere esclusa in considerazione della mera sproporzione o incongruenza della spesa, salvo che l'Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra costo ed attività d'impresa (Cass. 11/08/2025, n. 23095; Cass. 17/07/2018, n. 18904).

Peraltro, l'onere di provare e documentare l'imponibile maturato, e dunque l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d'impresa, grava sul contribuente (Cass. 13/02/2025, n. 3747; Cass. 18/08/2022, n. 24880; Cass. 07/04/2022, n. 11324; Cass. 02/02/2021, n. 2224; Cass. 19/12/2019, n. 33915; Cass. 21/11/2019, n. 30366; Cass. 13/11/2019, n. 29404; Cass. 17/07/2018, n. 18904; Cass. 11/01/2018, n. 450).Soltanto quando l'Amministrazione finanziaria ritenga gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti od inadeguati oppure riscontri ulteriori circostanze di fatto tali da inficiare gli elementi allegati, può contestare l'inerenza con due modalità: precisamente, da un lato, può contestare la carenza degli elementi di fatto portati dal contribuente e, quindi, la loro insufficienza a dimostrare l'inerenza, mentre, dall'altro, può addurre, anche con il ricorso ad indizi, l'esistenza di ulteriori elementi tali da far ritenere che il costo non è correlato all'impresa (Cass. 15/11/2022, n. 33568; Cass. 06/07/2021, n. 19168; Cass. 02/02/2021, n. 2224).

In definitiva, dunque, la nozione di inerenza attiene alla compatibilità, coerenza e correlazione dei costi non ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditoriale svolta idonea a produrre redditi (Cass. 12/08/2024, n. 22664; Cass. 17/01/2020, n. 902; Cass. 12/09/2019, n. 29179; Cass. 23/05/2018, n. 12738). Inoltre, l'inerenza delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ex art. 109 t.u.i.r., è riscontrabile non solo se l'attività svolta rientra tra quelle previste nello statuto sociale, circostanza che ha un valore meramente indiziario, ma anche quando essa è destinata, almeno potenzialmente, a produrre utili, potendosi valorizzare spese che, pur presentando un rapporto debole tra costo ed attività d'impresa, concretamente si rivelino strumentali al progetto imprenditoriale (Cass. 03/04/2024, n. 8739).

4.3 Nel caso di specie, la CT-2, nell’escludere l’inerenza dei costi sostenuti dalla contribuente, si è attenuta ai predetti principi, in quanto ha ritenuto che la spesa sostenuta non fosse giustificata rispetto al fine pubblicitario dedotto, trattandosi di spesa particolarmente consistente, effettuata per consentire ad una società terza di esercitare attività di ristorazione e sostenuta poi senza un reale ed effettivo ritorno economico, in quanto nell’ambito di tale attività di ristorazione i prodotti vitivinicoli della contribuente vengono indicati insieme a vini di altre cantine rinomate e hanno in definitiva «una rilevanza marginale» nel contesto dell’offerta complessiva dei prodotti di ristorazione, offerta oltretutto «destinata ad un numero limitato di consumatori». La CT-2 ha, quindi, sostanzialmente escluso che i costi sopportati dalla contribuente potessero avere una finalità promozionale-pubblicitaria, assumendo che «alla stella Michelin conquistata da quel ristorante non sono associati la produzione e l’offerta dei vini CAVIT!» e che il dato offerto dalla ricorrente, in ordine al ricavato della vendita dei vini all’interno del predetto ristorante, non fosse significativo, come, peraltro, si evince dalla tabella posta a pag. 16 del ricorso originario e a pag. 26 del ricorso per cassazione, da cui emerge che, nell’anno 2008, l’importo dei vini Cavit s.c. acquistati dalla società che gestiva il locale Scrigno del Duomo era pari ad Euro 60.294,63, ossia a circa un terzo dei costi sopportati dalla contribuente.

Inoltre, la sproporzione di detta spesa, quale elemento sintomatico della sua non inerenza rispetto all’attività statutaria tipica, è stata ulteriormente rafforzata dal rilievo che la Cavit s.c., «oltre al canone di locazione pagato alla proprietaria dell’edificio, sostiene ulteriori costi per l’uso di quegli stessi locali, […] in occasione di eventi organizzati per le proprie attività di rappresentanza». In sostanza, il pagamento dell’ingente canone di locazione nemmeno serviva per poter godere dei locali in alcune occasioni, dovendo la contribuente sostenere altri e non esigui costi a tal fine.

In definitiva, dal contenuto complessivo della sentenza della CT-2 emerge che i giudici d’appello hanno ritenuto che la spesa in questione fosse incongrua ed antieconomica, non in termini assoluti, ma rispetto all’attività tipica della cooperativa, in quanto priva di un legame causale con quest’ultima, con conseguente non inerenza della stessa. La spesa in questione, infatti, è stata ricondotta dai giudici d’appello all’attività extra-agricola svolta dalla contribuente, ossia a quella propriamente imprenditoriale, estranea a quella tipica della cooperativa agricola a mutualità prevalente. Invero, i costi di cui si discute sono in misura assolutamente preponderante volti a finanziare l’attività di ristorazione del locale Scrigno del Duomo (intero canone di locazione annuale e spese di manutenzione ed arredamento dell’immobile adibito a ristorante) e, presentando un’attinenza del tutto marginale con le dichiarate finalità promozionali-pubblicitarie, esulano dall’oggetto della cooperativa agricola.

Non sussiste, quindi, la dedotta violazione di legge, avendo la CT-2 congruamente motivato, nel rispetto del criterio di riparto degli oneri probatori, in ordine alla mancanza di inerenza dei costi dichiarati dalla ricorrente, operando una valutazione di merito che non risulta sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., motivo però estraneo alle doglianze della contribuente.

4.4 Per quanto attiene, poi, all’asserita violazione dell’art. 10 del D.P.R. n. 601/1973, deve premettersi che la forma della società cooperativa è disciplinata dagli artt. 2512, 2513 e 2514 c.c. (nella versione introdotta dal D.Lgs. n. 6/2003), i quali ne stabiliscono gli elementi individualizzanti, i criteri per la definizione della prevalenza ed i requisiti.

Per costante giurisprudenza di legittimità, le società cooperative agricole non sono escluse dall'Ires in senso assoluto, ossia in ragione della loro natura giuridica soggettiva, ma solo qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 601/1973 (Cass. 21/11/2013, n. 26152; Cass. 21/11/2011, n. 26152; Cass. 18/05/2007, n. 11576; Cass. 24/05/2006, n. 12317), il quale, per quanto interessa in questa sede, prevede l'esenzione dall'imposta sui redditi per i redditi che siano stati conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante, tra l’altro, la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. Tale esenzione è stata, successivamente, limitata dall'art. 1, comma 461, della Legge n. 311/2004, in base al quale «l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non si applica limitatamente alla lettera a) del comma 1», ossia per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali.

Questa Corte, in proposito, ha precisato, in tema di agevolazioni tributarie, che le cooperative agricole possono beneficiare dell'esenzione dall'Ires anche per le attività agricole connesse, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 601/1973 (nella formulazione modificata dall'art. 2, comma 8, della Legge n. 350/2003), purché le stesse siano svolte prevalentemente nei confronti dei soci e non di terzi (Cass. 20/07/2018, n. 19351).

4.4.1 Nel caso di specie, i costi dichiarati dalla contribuente attengono alla locazione di un immobile ed alle spese di arredamento e manutenzione dello stesso, e sono stati sostenuti non nell’interesse dei soci, bensì di una società terza, alla quale è stato concesso in comodato l’immobile cui si riferiscono le spese, che, pertanto, non presentano una diretta attinenza con l’attività di cooperativa agricola svolta nell’interesse dei soci medesimi, ragion per cui deve escludersi l’operatività dell’esenzione invocata dalla contribuente.

5. Con il terzo motivo si deduce la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2512, 2513 e 2514 c.c.; dell’art. 12, L. 16 dicembre 1977, n. 904 e successive modificazioni; dell’art. 10, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 601; dell’art. 109, comma 7, del D.P.R. 917/86 in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c. La Commissione Tributaria di secondo grado, sulla scorta della violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto precitate, ha riformato la sentenza di primo [grado], accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate e dichiarato legittimo l’avviso d’accertamento impugnato, sulla errata convinzione che l’attività imprenditoriale di Cavit s.c. faccia emergere la natura non agricola a mutualità prevalente della stessa e, quindi, ha ritenuto non applicabile alla società cooperativa l’esenzione del reddito prodotto in applicazione delle leggi speciali vigenti per il comparto di trattazione».

La ricorrente assume che correttamente gli interessi moratori sono stati portati in deduzione secondo il criterio di competenza, anziché secondo quello di cassa invocato dall’Ufficio ai sensi dell’art. 109, comma 7, t.u.i.r., e che, in ogni caso, la CT-2 ha errato a ritenere non operante l’esenzione di cui all’art. 10 D.P.R. n. 601/1973, applicabile alle cooperative agricole in relazione a tutti i costi, anche indeducibili, connessi all’attività agricola.

5.1 Il motivo è fondato.

5.2 L’art. 109, comma 7, t.u.i.r., prevede che «In deroga al comma 1 [ai sensi del quale i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza] gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti». Da tale disposizione si deduce che gli interessi di mora, sia attivi che passivi, concorrono a formare il reddito d’esercizio secondo il principio di cassa, sicché gli stessi non costituiscono elementi deducibili se, al termine dell’esercizio, non sono stati ancora corrisposti.

Correttamente, quindi, l’Ufficio ha contestato l’indeducibilità degli interessi moratori dichiarati dalla contribuente, posto che quest’ultima, in violazione del predetto comma 7, ha provveduto a computare tali interessi con il criterio di competenza, anziché con quello di cassa, trattandosi di interessi pacificamente corrisposti nel successivo esercizio 2008/2009.

Tuttavia, considerato che non è in discussione l’inerenza degli interessi moratori all’attività agricola, in quanto trattasi, come si evince dalla sentenza della CT-2 e dall’avviso di accertamento, di interessi moratori versati in relazione a fatture emesse dai soci della cooperativa, non si comprendono le ragioni che hanno indotto la CT-2 ad escludere l’esenzione prevista dall’art. 10 del D.P.R. n. 601/1973.

I giudici d’appello hanno, infatti, statuito che «Le ragioni che portano ad accogliere il motivo di appello, interessano anche il rilievo sub A3 dell’accertamento e ne giustificano la ripresa, ritenendosi altrimenti ingiustificata l’applicazione del salvifico art. 10 D.P.R./73, anche nell’ipotesi di erronea applicazione del principio di competenza, con effetti su esercizi differenti».

6. In definitiva, il terzo motivo va accolto, rigettati il primo ed il secondo, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento, perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.



P.Q.M.


La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento, perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.


 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l’8 gennaio 2026.

Depositato in cancelleria il 17 marzo 2026