Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Aylés].
(Comunicazione 19/03/2026, pubblicata in G.U.U.E. 19 marzo 2026, n. C)
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]
«Aylés»
Numero di riferimento UE: PDO-ES-A1522-AM04 — 11.11.2025
1. Nome del prodotto
«Aylés»
2. Tipo di indicazione geografica
☑ DOP
☐ IGP
☐ IG
3. Settore
☐ Prodotti agricoli
☑ Vini
☐ Bevande spiritose
4. Paese cui appartiene la zona geografica
Spagna
5. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria
Nome
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección General de Alimentación. Subdirección General de Control de la Calidad Alimentaria y Laboratorios Agroalimentarios.
6. Qualifica come modifica ordinaria
L'autorità competente ritiene che tutti i cambiamenti apportati con la modifica del disciplinare della DOP «Aylés» costituiscano una modifica ordinaria dello stesso; infatti non può trattarsi di una modifica dell'Unione in quanto non corrisponde a nessuno dei casi contemplati all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 relativo alle indicazioni geografiche, ossia: non comprende un cambiamento del nome o dell'uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica; non rischia di annullare il legame con la zona geografica; non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.
7. Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate
Titolo
Modifiche nella descrizione del vino: caratteristiche analitiche e organolettiche
Descrizione
È aggiunta una breve introduzione al punto 2 del disciplinare in cui si specifica che i vini protetti dalla DOP «Aylés» appartengono alla categoria di prodotti vitivinicoli 1. Vino, precisando che possono essere bianchi, rosati e rossi. Pertanto è introdotta l'elaborazione dei vini bianchi, per i quali è aggiunta anche la descrizione delle caratteristiche analitiche e organolettiche.
Riguardo ai limiti analitici:
— titolo alcolometrico effettivo: i limiti massimi sono eliminati, il limite minimo è uniformato e ridotto a 12 % vol nei rossi, il minimo è ridotto da 12 a 11,5 % vol nei rosati;
— zuccheri totali: i limiti sono eliminati ed è aggiunta l'indicazione che devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente;
— acidità totale: il limite massimo è eliminato;
— acidità volatile massima: è uniformata per tutti i tipi di vino a 0,90 g/l;
— anidride solforosa massima: il relativo limite è aumentato per tutti i tipi di vino.
È riformulata la redazione delle caratteristiche organolettiche dei vini alla luce dell'esperienza e del lavoro svolto dal panel di degustazione dell'organismo di controllo. Per i rossi sono sostituite le tipologie «joven», «barrica», «crianza» e «Tres de 3 000 » da «tinto» e «tinto con envejecimiento».
La modifica interessa il punto 2 del disciplinare e il punto 6 del documento unico.
☑ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Modifiche delle pratiche colturali
Descrizione
È eliminato il limite massimo di ceppi e di gemme per ettaro.
La modifica interessa il punto 3, lettera a, «Pratiche colturali», del disciplinare e non interessa il documento unico.
☐ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Modifiche delle pratiche enologiche specifiche
Descrizione
È apportato un miglioramento della redazione del punto relativo alle pratiche enologiche con lo scopo di riordinarne il contenuto e per introdurre l'elaborazione dei vini bianchi.
Inoltre è eliminata la fascia oraria stabilita per la vendemmia; è limitato il titolo alcolometrico naturale minimo per il vino bianco ed è ridotto il valore per quello rosato, da 12 a 11 % vol, ed è uniformato a 12 % vol per quello rosso; è eliminata la frase che prevedeva che il vigneto fosse limitrofo alla cantina; è eliminato l'obbligo di eseguire la vinificazione di ciascuna varietà separatamente; sono eliminati i limiti alle ore a ai giorni per le macerazioni e la fermentazione e alle temperature di quest'ultima; è eliminato l'obbligo di controllare ogni giorno la densità.
Per quanto riguarda le varietà, è precisato che i bianchi potranno essere elaborati con uve bianche e i rosati e i rossi solo con uve rosse; infine è eliminata la restrizione alla capacità nominale delle botti e sono stabiliti tempi minimi di invecchiamento a seconda che il vino sia bianco, rosato, rosso o «Tres de 3000».
La modifica interessa il punto 3, lettera b, «Pratiche enologiche specifiche», del disciplinare e il punto 7.1, «Pratiche enologiche», del documento unico.
☑ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Delimitazione della zona geografica a livello di fogli catastali e parcelle
Descrizione
La zona geografica della DOP è delimitata al livello del foglio catastale del comune e delle parcelle corrispondenti; è eliminato il riferimento agli appezzamenti, il che comporta un lieve ampliamento della zona geografica che non altera il vincolo con il prodotto. Ne consegue che gli impianti della cantina rimangono nella zona geografica delimitata, pertanto non è necessario contemplare l'eccezione per la vinificazione in una zona nelle immediate vicinanze ed è quindi eliminata dalle condizioni supplementari.
La modifica interessa i punti 4, «Delimitazione della zona geografica», e 8, «Requisiti applicabili aggiuntivi», del disciplinare e i punti 9, «Definizione concisa della zona geografica delimitata», e 11, «Ulteriori requisiti applicabili», del documento unico.
☑ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Inclusione di nuove varietà
Descrizione
Sono aggiunte le varietà Syrah (rossa) e Chardonnay (bianca).
La modifica interessa il punto 6 del disciplinare e il punto 8 del documento unico.
☑ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Menzioni in etichetta
Descrizione
È aggiunta la possibilità di usare nell'etichetta dei vini due nuove menzioni facoltative: «Viñas viejas» e «Vendimia seleccionada» o «Selección». È eliminata la menzione tradizionale «Clásico».
La modifica interessa il punto 8 del disciplinare e il punto 11 del documento unico.
☑ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Miglioramenti redazionali
Descrizione
È eliminata l'informazione relativa al quadro giuridico di cui al punto 8, lettera a, del disciplinare, non essendo necessario citarla, e sono eliminati anche i riferimenti normativi alle menzioni tradizionali di cui al punto 8, lettera b, non essendo necessari nemmeno questi ultimi.
Conformemente alla normativa vigente non è necessario che figurino nel disciplinare le informazioni sul nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi incaricati di verificare il rispetto delle disposizioni del disciplinare e i compiti specifici. È quindi eliminato il punto corrispondente, vale a dire il punto 9 del disciplinare.
La modifica interessa i punti 8 e 9 del disciplinare. La modifica non interessa il documento unico.
☐ La modifica interessa il documento unico.
DOCUMENTO UNICO
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini
«Aylés»
Numero di riferimento UE: PDO-ES-A1522-AM04 — 11.11.2025
1. Nome
«Aylés»
2. Tipo di indicazione geografica
☑ DOP
☐ IGP
☐ IG
3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata
Spagna
4. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
5. Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013
1.Vino
6. Descrizione del vino o dei vini
Prodotto vitivinicolo
Vino bianco e vino rosato
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
Colore brillante.
Odore
Molto intenso con presenza di aromi floreali e/o fruttati varietali.
Sapore
Molto intenso, dal finale equilibrato.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
-
Caratteristiche analitiche
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
- |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,5 |
|
Acidità totale minima |
4 |
|
Unità di acidità totale minima |
in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
15 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
160 |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
-
☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.
Prodotto vitivinicolo
Vino rosso
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
Vino rosso: buona intensità di colore, dalle tonalità vivaci.
Vino rosso invecchiato: intensità del colore da media a elevata.
Odore
Vino rosso: intensità media con prevalenza degli aromi fruttati e/o floreali su quelli fermentativi.
Vino rosso invecchiato: intensità media con presenza di aromi fruttati e/o floreali ed eventuali note legnose (o tostate).
Sapore
Vino rosso: equilibrato e persistente in bocca.
Vino rosso invecchiato: complesso e dalle note legnose in bocca; dalla struttura equilibrata.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
-
Caratteristiche analitiche
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
- |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
|
Acidità totale minima |
4 |
|
Unità di acidità totale minima |
- |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
15 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
120 |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
-
☑ ventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.
7. Pratiche di vinificazione
7.1. Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione
Pratica di vinificazione
-
Tipo di pratica enologica
Pratica enologica specifica
Descrizione
La vendemmia è effettuata meccanicamente alle ore in cui le temperature sono più basse. La vendemmia manuale è praticata solo nelle annate e per le produzioni in cui quella meccanica non rende possibile la selezione delle diverse qualità nel vigneto. La vinificazione deve avere luogo immediatamente dopo la vendemmia.
Il titolo alcolometrico naturale minimo è 11 % vol per il vino bianco e il rosato e 12 % vol per il vino rosso.
Le operazioni di pressatura, da cui si ricavano al massimo 70 l di vino per 100 kg di uva, avvengono esclusivamente con presse idrauliche e pneumatiche.
Durante la vinificazione si esegue una macerazione prefermentativa per il vino rosso e una criomacerazione per il vino bianco e il rosato.
L'invecchiamento avviene in botti di rovere provenienti dalla Francia, dall'America e dall'Europa orientale, per i seguenti periodi di tempo minimi:
— ≥ 30 giorni per il vino bianco e il rosato;
— ≥ 60 giorni per il vino rosso;
— ≥ 12 mesi per il «Tres de 3000».
Pratica di vinificazione
Pratiche colturali
Tipo di pratica enologica
Limitazione pertinente alla vinificazione
Descrizione
Sesto di impianto di 3 x 1 m.
Deve essere utilizzato un sistema di irrigazione a goccia.
È applicato un fertilizzante per mantenere l'equilibrio vegetativo.
Le lavorazioni conservative del suolo hanno lo scopo di contrastare l'erosione e facilitare l'infiltrazione delle precipitazioni.
La salute della vite è determinata da criteri di lotta integrata.
Vengono eseguiti controlli per prevedere le quantità di uve; nel caso in cui le rese massime siano superate, si procede al diradamento dei grappoli.
Durante l'invaiatura di effettuano controlli periodici sulla maturazione.
La vinificazione deve avere luogo immediatamente dopo la vendemmia.
7.2. Rese massime
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Tutte le varietà
Resa massima
|
Resa massima |
8 000 |
|
Unità di resa massima |
kg di uva per ettaro |
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Tutte le varietà
Resa massima
|
Resa massima |
56 |
|
Unità di resa massima |
ettolitri per ettaro |
8. Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti
— CABERNET SAUVIGNON
— CHARDONNAY
— GARNACHA TINTA
— MERLOT
— SYRAH
— TEMPRANILLO
9. Definizione concisa della zona geografica delimitata
La zona dell'azienda agricola Aylés su cui possono essere coltivate viti destinate alla produzione di «vino de pago» comprende le parcelle seguenti nel comune di Mezalocha (Saragozza):
foglio catastale 16: parcelle 2, 3, 4, 12 e 13;
foglio catastale 19: parcelle 212, 213 e 214.
10. Legame con la zona geografica
Categoria di prodotto vitivinicolo
1. Vino
Sintesi del legame
Aylés è un'azienda agricola che si trova nel bacino del fiume Huerva dove la vite è presente dagli inizi del XX secolo. I suoli, diversi da quelli circostanti, sono ricchi di carbonato di calcio, equilibrati sotto il profilo calcareo, poveri di sostanze organiche e azoto e con un contenuto di argilla inferiore al 45 %, caratteristiche che si traducono in vini alcolici, ricchi di estratti, molto colorati, aromatici e con la giusta acidità: in altre parole, vini dalla qualità eccellente. La composizione chimica (contenuto minore di acetoina e maggiore di esteri rispetto ai vini prodotti nelle vicinanze) dà luogo a vini equilibrati non acidi ed esprime nei vini giovani aromi fruttati e floreali intensi e nei vini invecchiati una prevalenza della componente fruttata.
11. Ulteriori requisiti applicabili
Titolo del requisito o della deroga
CONFEZIONAMENTO NELLA ZONA DI ORIGINE
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di requisito o deroga ulteriore
Confezionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione del requisito o della deroga
Il vino è imbottigliato negli impianti propri dell'azienda agricola. Il potenziale di questi vini è intrinsecamente legato al luogo di origine in cui sono prodotti. È pertanto di fondamentale importanza che tutti i processi che influiscono sulla qualità del prodotto siano realizzati all'interno della cantina, scongiurando in questo modo una possibile perdita di qualità dovuta a operazioni come pompaggi non necessari, trasporti o altre operazioni analoghe.
Titolo del requisito o della deroga
ETICHETTATURA
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di requisito o deroga ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione del requisito o della deroga
Menzioni facoltative legate alle caratteristiche del vigneto:
«Viñas viejas»: vino ottenuto a partire da uve provenienti da vigneti di età superiore a 20 anni;
«Vendimia seleccionada» o «Selección»: vino ottenuto a partire da uve provenienti da parcelle selezionate prima della raccolta e la cui resa di produzione è inferiore a 7 000 kg per ettaro.
Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare
https://www.aragon.es/documents/d/guest/pliego_de_condiciones_dop_ayles_aprobado