Settore vinicolo - Cantina sociale - Vigilanza e revisione - Condotta fraudolenta - Disallineamento giacenze - Registri di cantina - Vini a denominazione di origine (DOP) - Reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 2, c.c.) integrato dalla condotta dei vertici di una cooperativa agricola (cantina sociale) che, al fine di occultare un rilevante disallineamento tra le giacenze fisiche di prodotto e le risultanze dei registri di cantina, predispongano mezzi fraudolenti volti a trarre in inganno l'organo di revisione durante le ispezioni - Condotta consistente nel riempire con acqua alcuni vasi vinari (serbatoi), identificandoli fittiziamente come contenenti vino Pinot Grigio atto a divenire Trentino DOP - Condotta configurante un evento di ostacolo effettivo alla funzione di vigilanza, in quanto impedisce l'accertamento della reale consistenza del patrimonio sociale e della regolarità delle certificazioni di origine.
SENTENZA
(Presidente: dott.ssa Rosa Pezzullo - Relatore: dott.ssa Anna Maria Gloria Muscarella)
sul ricorso proposto da:
S.P. nato a OMISSIS il OMISSIS
Parte civile:
G.R.
avverso la sentenza del 18/12/2024 della Corte d'appello di Trento
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovereto del 6 maggio 2022, che condannava S.P., alla pena ritenuta di giustizia, per il reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni dell’autorità di vigilanza, di cui all’art.2638 c.c., perché, nella qualità di Presidente del consiglio di amministrazione, in concorso con M. e T., rispettivamente responsabile della produzione e direttore della Cantina Sociale Mo. C. Z. s.n.c. soc. coop. Agricola, giudicati separatamente, sottoposti al controllo di revisione contabile della Divisione Vigilanza della Federazione Trentina della Cooperazione, occultavano con mezzi fraudolenti la mancanza di 2.207 ettolitri di vino annotati nei registri di cantina e costituenti beni patrimonio della cantina, simulandone l’esistenza mediante il riempimento di alcuni vasi vinari della cantina con acqua ed identificando gli stessi come contenenti vino Pinot Grigio 2016 atto a dare Trentino DOP, individuato a livello contabile con il codice 17471, al fine di trarre in inganno il personale ispettivo addetto al controllo contabile della giacenza.
2. Contro l'anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato ad un unico motivo, che lamenta violazione ed erronea applicazione di legge e correlati vizi motivazionali, in relazione alla ritenuta responsabilità concorsuale dell’imputato nel fatto contestato.
Si deduce che la sentenza impugnata avrebbe omesso di descrivere lo specifico apporto offerto dal S. alla predisposizione o all’attuazione dei mezzi fraudolenti.
La valutazione degli elementi su cui la Corte di merito ha basato la condanna sarebbe incompleta in quanto la valutazione di attendibilità dei testi, M. e T., non tiene conto del licenziamento degli stessi, da parte del S.; omette di motivare sulla manipolazione della registrazione del M.; il teste, Isp. Ca. avrebbe assistito solo ad una parte della conversazione, perché ha sentito parlare solo uno degli interlocutori (M.) ma non anche l’imputato.
La sentenza non individuerebbe alcun elemento di riscontro esterno alle dichiarazioni dei coimputati.
La Corte d’appello avrebbe omesso di motivare in punto di elemento soggettivo del dolo specifico del reato e non avrebbe evidenziato un movente della condotta, mentre le dichiarazioni dei coimputati, sulla conoscenza del problema da parte del ricorrente, non integrerebbero il dolo specifico ma al massimo una generica conoscenza. Si deduce mancare la prova della consapevolezza della condotta fraudolenta specifica.
Con riguardo alla prova del contributo causale concorsuale dell’imputato, si deduce che non sarebbe sufficiente la qualifica soggettiva del ricorrente di Presidente del Consiglio di amministrazione, mentre la sentenza non avrebbe specificato se il ricorrente ha dato direttive, impartito ordini o, comunque, fornito un apporto ai correi, a fronte dalla assenza di accertate condotte attive (materiale riempimento dei vasi vinari con acqua, contributo materiale o morale specifico).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735). Il principio va riaffermato e condiviso, con la precisazione che l'integrazione delle motivazioni è ammissibile, nel caso in esame, per avere la Corte d'appello ripercorso, sulla base dell'appello, l'iter motivazionale della sentenza di primo grado per verificarne la coerenza e la tenuta con il compendio probatorio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056) ed esaminato le censure svolte. I giudici di merito hanno ricostruito nel dettaglio la vicenda sulla base delle prove acquisite e ne hanno dato atto con motivazione precisa, congrua e priva di illogicità, tantomeno manifesta, peraltro in doppia conforme.
3. Il primo ed unico motivo di ricorso è nel suo complesso infondato.
Il motivo è per buona parte reiterativo di quanto dedotto in appello e confutato dalla Corte di merito che, con motivazione immune da censure di illogicità e vizi, ha ritenuto sussistere la responsabilità concorsuale del ricorrente per il reato contestato.
La Corte d’appello, rispondendo alla specifica censura del motivo di gravame, richiama la sentenza del giudice di prime cure, che condivide, e motiva in maniera chiara, congrua ed immune da censure di manifesta illogicità, sulle doglianze del ricorrente, che reiterano deduzioni sollevate in grado di appello.
Nel caso di specie, l'accertamento di fatto, svolto dalla Corte territoriale nel richiamare quello del primo giudice, è sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, dunque, non censurabile in questa sede.
Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).
Le valutazioni espresse dalla sentenza impugnata, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767).
3.1 Tanto premesso, si osserva l'art. 2638 c.c. prevede un articolato meccanismo di tutela penale delle funzioni di vigilanza affidate alle autorità pubbliche rispetto a molteplici condotte che ne «ostacolano» l'esercizio (cfr. Sez. 6, n. 17290 del 13/01/2006, Marino, in motivazione); tutela che è affidata a due distinte e autonome fattispecie, secondo il modello che una parte della dottrina penalistica definisce della cd. norma mista cumulativa.
La prima fattispecie, prevista dal comma primo, riguarda l'esposizione, nelle comunicazioni previste dalla legge, di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero l'occultamento con mezzi fraudolenti diversi dall'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, di fatti sempre relativi alla situazione predetta, che i soggetti indicati avrebbero dovuto comunicare; la seconda ipotesi delittuosa, contemplata dal comma successivo, concerne le condotte «che, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente (...) ostacolano le funzioni» delle «autorità pubbliche di vigilanza».
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il delitto previsto dal primo comma dell'art. 2638 c.c. è un reato di mera condotta, che nel caso dell'occultamento di fatti deve concretarsi nel ricorso a mezzi fraudolenti, senza risolversi nel mero silenzio sulla loro esistenza (Sez. 6, n. 40164 del 09/11/2010, Alma, Rv. 248821 - 01), mentre quello previsto dal secondo comma è un delitto a forma libera di evento, che richiede la verificazione di un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma (Sez. 5, n. 6884 del 12/11/2015, dep. 2016, Giacomoni, Rv. 267169 - 01; Sez. 5, n. 42778 del 26/05/2017, Consoli, Rv. 271442 - 01); in altri termini, l'evento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza «si realizza con l'impedimento in toto di detto esercizio ovvero [...] con il frapporre al suo dispiegarsi difficoltà di considerevole spessore o con il determinarne un significativo rallentamento: difficoltà o rallentamento che devono dar corpo ad un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza» (Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, Mussari, Rv. 276524; Sez. 5, Sentenza n. 21878 del 16/03/2023, De Blasi, Rv. 284753 – 01).
La condotta tipica, pertanto, è costituita da qualsiasi forma di intralcio all'esercizio delle funzioni di vigilanza, ivi compresa l'omessa comunicazione di informazioni dovute (Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Banco, Rv. 254065 - 01; Sez. 6, n. 17290 del 13/01/2006, Marino, in motivazione) e il fatto previsto dalla norma incriminatrice postula che l'ostacolo all'attività di controllo si verifichi effettivamente, quale effetto della condotta dell'agente (Sez. 1, n. 16800 del 20/10/2022, dep. 2023, Novelli Rv. 284625 - 01). E nel caso in cui la condotta sia realizzata in forma omissiva, come nell'ipotesi tipizzata dalla stessa norma incriminatrice, il reato si configurerà come omissivo improprio (Sez. 5, Sentenza n. 40738 del 20/09/2024, Rv. 287228 – 01).
3.1.2 Venendo all'elemento soggettivo delle due fattispecie incriminatrici, quella di cui al primo comma, configurante un reato di mera condotta, si caratterizza per il dolo specifico, ossia per il fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, che, nel quadro del paradigma punitivo delineato dalla disposizione, è funzionale a scongiurare un'eccessiva dilatazione della sfera applicativa della fattispecie incriminatrice. Il secondo comma dell'art. 2638 cod. civ. richiede, sul piano dell'elemento psicologico, il dolo generico diretto, che, naturalmente, deve investire anche l'evento del reato, mentre l'avverbio "consapevolmente", vale a escludere il dolo eventuale tra le forme di dolo idonee a integrare la fattispecie incriminatrice. Una conferma in tal senso si deve, sia pure sul terreno delle false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c., alle Sezioni unite di questa Corte, quando hanno chiarito che «per quel che riguarda l'elemento soggettivo, l'avverbio "consapevolmente" precisa e delimita ulteriormente il dolo, che si atteggia certamente come diretto» (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803).
In quest'ottica, pertanto, l'art. 2638 c.c., mediante la previsione di un potere di tipo ispettivo, si riferisce ad un concetto tecnico di vigilanza, funzionale a esercitare un controllo preventivo e successivo sull'attività dei soggetti sottoposti al fine di garantirne l'affidabilità nel mercato e nel rapporto con il pubblico (Sez. 6, n. 44234 del 24/10/2005, Greco, Rv. 232849 - 01; in termini v. altresì Sez. 5, n. 10108 del 31/10/2014, Penocchio, in motivazione; Sez. 3, n. 28164 del 29/05/2013, Mio, in motivazione), bene finale che non entra direttamente nell'alveo della protezione penale approntata dalla disposizione in commento.
3.2 Tanto premesso, i giudici di merito hanno inquadrato la condotta concorsuale dell’imputato e dei correi nella ipotesi di cui al secondo comma dell’art.2638 c.c., per avere gli stessi, in concorso, nelle rispettive qualità, S., Presidente del Consiglio di amministrazione, M., responsabile della produzione, T., direttore della Cantina Sociale Mo. C. Z. s.n.c. soc. coop. Agricola, consapevolmente deciso di mascherare le mancanze esistenti nelle giacenze della Cantina, mediante riempimento dei vasi vinari con acqua, nella speranza che il controllo programmato per il 1° agosto 2017 non andasse troppo nel dettaglio, ostacolando in tal modo l’esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della Federazione Trentina delle Cooperative, organo revisore delle Cantine del Trentino.
Sul punto, nessuna censura è stata sollevata con il ricorso.
3.3 Con riguardo al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi e censure, ha fondato la responsabilità concorsuale dell’imputato per il reato proprio in questione innanzitutto sulla prova logica che l'ostacolo alla vigilanza favoriva la società e, dunque, il soggetto che si interfacciava con l’autorità di vigilanza e con la sanzione e che sarebbe incorso nella responsabilità, ossia l’imputato, quale Presidente del Consiglio di amministrazione della cooperativa.
Del resto, il contributo offerto dal S. alla condotta concorsuale degli autori materiali è stata, come si dirà, la piena condivisione del programma delittuoso di mascherare le mancanze esistenti, nelle giacenze della Cantina, mediante riempimento dei vasi vinari con acqua.
Sul punto, i giudici di merito hanno valorizzato le dichiarazioni rese da M.E., che ha riferito della conoscenza da parte dell’imputato del problema del disallineamento, di cui avevano parlato a fine luglio, della realizzazione della condotta fraudolenta di riempimento dei serbatori, e della risposta ricevuta dal S. (speriamo che ci vada bene), il quale, all’esterno, avrebbe mostrato di non esserne a conoscenza (per cercare di trovare una mediazione), mentre, in un secondo momento, avrebbe cercato di defilarsi tanto che il teste provvedeva a registrare una conversazione telefonica avuta con l’imputato.
Anche T.L. riferiva della conoscenza della mancanza di 2000 ettolitri da parte del Presidente, che unitamente Mo. avevano pensato di occultare, mediante riempimento delle vasche con acqua e fittizia annotazione nei registri, e che l’ordine era stato impartito da S. e dallo stesso T..
Quale ulteriore elemento di riscontro si è valorizzata la testimonianza dell’Isp. Ca., presente presso la cantina, e che ha assistito alla conversazione telefonica, ritenuta veritiera per la spontaneità e non prevedibilità, avvenuta in corso di ispezione, tra M. e S..
I giudici di merito hanno valorizzato la conversazione perché indice del sicuro coinvolgimento concorsuale dell’imputato nel reato, in quanto, in un momento di massima tensione per la scoperta dei vasi riempiti con acqua, il riferimento del M., che chiedeva al S. di venire alla cantina, alla questione della differenza, veniva compreso dall’imputato, in quanto tale riferimento era comprensibile solo da chi aveva partecipato all’accordo fraudolento.
Il ricorrente era consapevole delle giacenze nei serbatoi e del quantitativo di vino risultante delle annotazioni nei registri di cantina, ed ha condiviso con gli autori materiali la decisione di coprire il disallineamento delle giacenze mediante condotte fraudolente di riempimento di alcuni vasi vinari della cantina con acqua, in modo da ostacolare la funzione di vigilanza.
4. In tema di concorso di persone nel reato, il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non solo in caso di concorso morale ma anche in caso di concorso materiale, fermo restando l'obbligo del giudice di merito di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, dep. 2018, Raduano, Rv. 271755 – 01).
Va, in proposito, ricordato l’approdo di Sez. U n. 45276 del 30/10/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226101 sul concorso morale atipico, che ha opinato, dunque, che la figura del concorso atipico è suscettibile di essere applicata anche al concorso materiale. Ciò consente, combinando la norma di cui all’art. 110 cod. pen. con le singole figure di reato, di attribuire rilievo penale a condotte che esulano, a rigore, dal modello precettivo individuato dalla fattispecie legale che nella parte speciale del c.p. è normalmente costruita con riferimento alla commissione monosoggettiva del reato. La condizione per la rilevanza penale della condotta del compartecipe è, naturalmente, che essa, ancorché non rispondente al paradigma tipico della fattispecie, abbia apportato un qualunque contributo alla realizzazione del fatto reato così come concretamente materializzatosi.
4.1 Al fine della configurazione del concorso morale, è sufficiente l'incidenza sul determinismo psicologico dell'autore materiale, ossia che l'opera dell'istigatore sia venuta a incidere concretamente sulla psiche del concorrente-autore materiale, anche solo rinsaldando i proposito criminoso di quest'ultimo (Sez. 4, n. 9500 del 31/01/2008) e, nel caso di specie, risulta evidente che coloro che hanno materialmente operato la manomissione dei vasi vinari, mediante riempimento con acqua, si sono indotti a farlo anche e soprattutto con l’avallo dell'imputato, presidente del Consiglio di amministrazione della cooperativa, che si interfacciava con l’autorità di vigilanza e che sarebbe incorso nella penale responsabilità per averne ostacolato la funzione (arg. ex Sez. 5, Sentenza n. 47052 del 06/05/2014, Rv. 261303 – 01).
Per la configurazione del concorso in delitto proprio (nella specie, ostacolo alle funzioni di vigilanza) non è necessario che l'intraneus (in questo caso il Presidente del Consiglio di amministrazione) sia l'autore del delitto (in questo caso colui che ha attuato la condotta fraudolenta) essendo sufficiente che la sua partecipazione sia determinata dalla sua particolare qualità e lo stesso conferisca il proprio contributo, sotto qualsiasi forma, materiale o morale, attiva o omissiva, alla realizzazione del reato (Sez.5, n.17189 del 25/09/95, Piacenti ed altri; Sez. 5, Sentenza n. 2245 del 14/12/2022, dep. 2023, Rv. 284118 – 02).
Del resto, le indicazioni che provengono dalla giurisprudenza di questa Corte sullo specifico tema ribadiscono il medesimo principio e cioè che non è necessario che sia l'intraneo a porre in essere la condotta tipica, ad eccezione dei reati propri "cd. esclusivi": "Nel caso di concorso di soggetti non qualificati nella commissione di un reato proprio non è indispensabile che proprio l'intraneo sia l'esecutore dell'azione tipica, che può materialmente essere realizzata da altro concorrente, purché quello qualificato dia, secondo le regole generali, il suo contributo efficiente, in qualsiasi forma, compresa, quindi, quella omissiva della volontaria e concertata astensione dall'obbligo di impedire l'evento. Nei reati propri cosiddetti esclusivi (o di propria mano) occorre invece che il soggetto qualificato (o intraneo), concorrente con altri, sia il personale esecutore del fatto tipico (ad esempio, nel reato di incesto), essendo questa l'indispensabile condizione per la sussistenza del reato proprio, prospettandosi, in difetto, reato comune ovvero nessun reato.Soltanto in tali ipotesi si esige dunque la personale realizzazione della fattispecie tipica ad opera dell'intraneo, e tale condizione va ricavata dalla descrizione letterale della condotta materiale o dalla natura del bene o interesse giuridicamente protetto o da altri elementi significativi - ad esempio, particolari rapporti tra autore e soggetto passivo (Sez. 1, n. 4820 del 05/02/1991, Rv. 187201).
Nella specie, il concorso del ricorrente, consistito nell’avere consapevolmente, nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della Cantina sociale Mo. C. Z. Soc. coop. Agricola, messo al corrente del piano criminoso volto ad ostacolare le funzioni di vigilanza ed avallando la decisione di coprire il disallineamento delle giacenze della Cantina mediante una condotta fraudolenta, di riempimento dei vasi vinari con acqua, sussiste inequivocabilmente quanto meno sotto il profilo morale, considerato che il comportamento dell’imputato ha rafforzato, se non addirittura provocato il proposito preventivo e il disegno criminoso degli autori materiali ed ha rappresentato un contributo causale determinante, nonché la volontà di cooperare per il raggiungimento dello scopo penalmente illecito.
3.4 Quanto alla valutazione delle dichiarazioni rese dai correi, che ricoprivano ruolo dirigenziale nell’ambito della Cantina Sociale Mo. C. Z., i giudici di merito, con motivazione immune da vizi e censure, ne hanno ritenuto la credibilità sia perché trattasi di imputati in procedimenti connessi, già giudicati in separato processo (M., in via non definitiva, con il rito abbreviato, T., ai sensi dell’art.444 c.p.p., con sentenza irrevocabile), e dunque in considerazione delle rispettive scelte processuali, che li hanno portati a definire le proprie posizioni separatamente dal coimputato, e dell’assenza di motivi personali o rancori nei confronti dell’allora presidente del Consiglio della cantina, anche per la distanza di anni dai fatti della loro deposizione.
Tali dichiarazioni sono inoltre state correttamente ritenute sorrette da plurimi riscontri esterni.
Quanto alle dichiarazioni del M., si è valorizzata la copia della registrazione fonica della conversazione intercorsa tra questi e l’imputato, effettuata sul telefono aziendale, poi consegnata anche al coimputato T., nonché fatta sentire al Consiglio di amministrazione di metà novembre 2017 e reperita, in sede di sequestro, sia presso i coimputati che presso il ricorrente.
La captazione costituisce un riscontro decisivo alla ricostruzione della vicenda criminosa in esame, atteso che il colloquio conteneva elementi di spontaneità, esterni e autonomi dall’imputato, in conseguenza del fatto che le dichiarazioni di questi provenivano dalla sua voce e confermavano il suo coinvolgimento nel progetto di ostacolo alle funzioni di vigilanza.
Con riguardo alla deduzione difensiva secondo cui la copia della registrazione, nella disponibilità del coimputato, sarebbe stata manomessa, i giudici di merito, con motivazione in doppia conforme, congrua e non manifestamente illogica e, dunque, insindacabile in questa sede, ne hanno ritenuto, la genuinità e spontaneità, sottolineando che il taglio riguardava parti della conversazione non pertinenti.
Non è riconducibile alla nozione di intercettazione la registrazione fonografica di un colloquio svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, operata, sebbene clandestinamente, da un soggetto che ne sia partecipe o, comunque, sia ammesso ad assistervi, costituendo, invece, una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art.234 c.p.p. (Sez. Un., n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio e altro, Rv. 225465; Sez. 1, Sentenza n. 6339 del 22/01/2013, Rv. 254814 – 01).
Sul punto, la deduzione difensiva si presenta generica, in mancanza dell’allegazione di elementi specifici deponenti nel senso dedotto.
Quanto alle dichiarazioni del coimputato T., correttamente i giudici di merito hanno ritenuto valido riscontro la relazione dal medesimo redatta, sequestrata nel suo computer, all’esito della perquisizione, avente ad oggetto la decisione di occultare con acqua la mancanza di vino nelle giacenze, previa interlocuzione con M. e S., nonché l’intercettazione della conversazione (RIT 3/2018, n.58), eseguita presso gli uffici dei NAS di Trento, in cui T. riferisce all’interlocutore di avere relazionato al S. sulla mancanza di una consistente quantità di vino, rispetto a quanto risultante sul piano contabile presso la Cantina Sociale.
3.5 Con riguardo alla valutazione di credibilità dei due coimputati, i giudici di merito, con motivazione congrua ed immune da vizi di illogicità manifesta, hanno valorizzato a sostegno dell’attendibilità degli stessi, le reciproche scelte processuali, con cui, al momento della audizione come testi, avevano definito le rispettive posizioni, nonché l’assenza di motivi personali o rancori nei confronti dell’imputato, tenuto conto della distanza temporale di anni rispetto ai fatti.
L'analisi compiuta dalla Corte territoriale si è, dunque, attenuta al principio di diritto secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese da soggetti che siano imputati di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che siano dotate ciascuna di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e - in assenza di specifici elementi atti a far ragionevolmente sospettare accordi fraudolenti o reciproche suggestioni - risultino concordanti sul nucleo essenziale del narrato, mentre non nuocciono alla positiva valutazione delle stesse le eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, salvo che esse, per le loro specifiche connotazioni, siano tali da far concludere che il dichiarante ne abbia dovuto inventare o alterare il contenuto al riconoscibile fine di sostenere un'accusa che, altrimenti, sarebbe stata insostenibile (Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014, De Falco, Rv. 260936 - 01; Sez. 1, n. 19683 del 19/03/2003, Vitale, Rv. 223848 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10561 del 28/10/2020, dep. 2021, Rv. 280741 - 01).
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, l’8 ottobre 2025
Depositato in cancelleria il 3 marzo 2026