Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Ghemme].
(Comunicazione 26/02/2026, pubblicata in G.U.U.E. 26 febbraio 2026, n. C)
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]
«Ghemme»
Numero di riferimento UE: PDO-IT-A1263-AM03 — 27.11.2025
1. Nome del prodotto
«Ghemme»
2. Tipo di indicazione geografica
☑ DOP
☐ IGP
☐ IG
3. Settore
☐ Prodotti agricoli
☑ Vini
☐ Bevande spiritose
4. Paese cui appartiene la zona geografica
Italia
5. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria
Nome
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA I
6. Qualifica come modifica ordinaria
Si attesta che l’approvazione e la comunicazione della presente modifica ordinaria soddisfano le condizioni per l’approvazione di una modifica ordinaria ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate a norma dello stesso.
Si dichiara che la presente modifica rientra nella definizione di «modifica ordinaria» di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, perché:
— non comprende un cambiamento del nome o dell’uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall’indicazione geografica;
— non rischia di annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico;
— non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.
7. Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate
Titolo
Correzioni formali del disciplinare di produzione
Descrizione
Sono state effettuate le seguenti correzioni formali del disciplinare di produzione:
— sono stati aggiornati i titoli degli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare di produzione;
— all'articolo 2 è stato eliminato il riferimento «Bonarda Novarese» relativo al vitigno Uva Rara;
— all'articolo 4 (2) la parola «Albo» è stata sostituita con la più corretta «schedario»;
— all'articolo 4 (3) la parola «nel» è stata sostituita con «nei»;
— il comma 4 dell'articolo 4 è stato eliminato poiché superato;
— i commi dell'articolo 4 sono stati rinumerati;
— all'articolo 5 (1) sono stati effettuati aggiornamenti normativi;
— l'ultimo paragrafo dell'articolo 5 (1) è stato eliminato poiché superato;
— all'articolo 5 (2) l'unità di misura l/ha è stata spostata nell'intestazione della tabella;
— i commi dell'articolo 5 sono stati rinumerati;
— all'articolo 6 il riferimento al Ghemme con menzione vigna è stato spostato dall'elenco dei descrittori all'oggetto dei paragrafi;
— l'articolo 7 (1) è stato riformulato per maggior chiarezza;
— all'articolo 7 (2) sono stati effettuati aggiornamenti normativi;
— i commi dell'articolo 7 sono stati rinumerati;
La modifica riguarda gli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 del disciplinare di produzione
☐ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale
Descrizione
Il titolo alcolometrico volumico minimo naturale è stato aumentato da 11,50 % a 12,00 % per il vino «Ghemme», da 12,00 % a 12,50 % per il vino «Ghemme» riserva e da 12,00 % a 12,50 % per il vino «Ghemme» accompagnato dalla menzione aggiuntiva vigna.
La modifica riguarda l'articolo 4 (3) del disciplinare di produzione.
☐ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Aumento dell'età minima di impianto del vigneto
Descrizione
L'età minima di impianto del vigneto per i vini Ghemme accompagnati dalla menzione aggiuntiva vigna è stata aumentata da 5 a 7 anni.
La modifica riguarda l'articolo 4 (3) del disciplinare di produzione.
☐ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Modifica del paragrafo relativo all'invecchiamento
Descrizione
Il paragrafo relativo all'invecchiamento è stato riformulato con definizione della resa massima dell'uva in vino finito al termine del periodo obbligatorio di invecchiamento e con semplificazione della pratica di colmatura che non prevede più la percentuale massima del 10 % con ugual vino conservato in altri recipienti, ma è ammessa fino al raggiungimento della percentuale indicata per la resa.
La modifica riguarda l'articolo 5 (3) del disciplinare di produzione.
☐ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Modifiche relative al confezionamento
Descrizione
L'articolo relativo al confezionamento viene riformulato specificando quali sono le forme delle bottiglie e i dispositivi di chiusura ammessi ed aumentando la capacità consentita per le bottiglie.
La modifica riguarda l'articolo 8 del disciplinare di produzione.
☑ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Eliminazione riferimento all'Organismo di Controllo
Descrizione
L’articolo del disciplinare in cui erano previsti i riferimenti all’organismo di controllo è stato modificato, sostituendo tali informazioni con un rinvio alla pubblicazione sul sito internet ufficiale dell’Autorità competente dello Stato membro.
La modifica riguarda l'articolo 10 del disciplinare di produzione.
☐ La modifica interessa il documento unico.
DOCUMENTO UNICO
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche del vino
«Ghemme»
Numero di riferimento UE: PDO-IT-A1263-AM03 — 27.11.2025
1. Denominazione/denominazioni
«Ghemme»
2. Tipo di indicazione geografica
☑ DOP
☐ IGP
☐ IG
3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata
Italia
4. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143
2204 — Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
5. Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013
1. Vino
6. Descrizione del vino o dei vini
Prodotto vitivinicolo
«Ghemme» anche con menzione vigna
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
colore: rosso rubino anche con riflessi granata;
Aroma
odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo;
Sapore
sapore: asciutto, sapido, con fondo gradevolmente amarognolo, armonico;
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
— |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
— |
|
Acidità totale minima: |
4,5 |
|
Unità di acidità totale minima: |
in grammi per litro espresso in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
— |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.
Prodotto vitivinicolo
«Ghemme» riserva anche con menzione vigna
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
colore: rosso rubino tendente al granata;
Aroma
odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo;
Sapore
sapore: sottile, asciutto, sapido, armonico, austero ma vellutato, con fondo gradevolmente amarognolo;
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
— |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
— |
|
Acidità totale minima: |
4,5 |
|
Unità di acidità totale minima: |
in grammi per litro espresso in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
— |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.
7. Pratiche di vinificazione
7.1. Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione
Non applicabile
7.2. Rese massime
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
«Ghemme» e «Ghemme» riserva
Resa massima:
|
Resa massima: |
56 |
|
Unità di resa massima: |
ettolitri per ettaro |
8. Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti
— Nebbiolo N. — Spanna
— Uva rara N.
— Vespolina N. — Ughetta
9. Definizione concisa della zona geografica delimitata
La zona di produzione delle uve ricade in provincia di Novara, in parte del territorio amministrativo del comune di Ghemme ed in parte nel territorio amministrativo del comune di Romagnano Sesia.
10. Legame con la zona geografica
Categoria di prodotto vitivinicolo
1. Vino
Sintesi del legame
Le origini certe di Ghemme risalgono al periodo Neolitico, come testimoniano numerosi ritrovamenti avvenuti.
Il crinale collinare che si sviluppa da nord a sud, originato dal movimento dei ghiacciai del Monte Rosa, ha nei suoi terreni rocce e detriti di diversa natura e composizione, nascosti da uno stato superficiale argilloso più compatto e profondo sull’Altopiano, più sciolto e ciottoloso lungo il versante occidentale.
Le colline moreniche sono ricche di sali minerali disciolti, che danno, assorbiti dalle viti una giusta sapidità all’uva e al vino Ghemme da esse prodotto al quale si aggiunge la sapienza dei produttori acquisita e tramandata da millenni di coltivazione vitivinicola.
11. Ulteriori requisiti applicabili
Titolo del requisito / della deroga
Disposizioni per il confezionamento dei vini
Quadro di riferimento giuridico
Nella legislazione unionale
Tipo di ulteriore requisito / deroga
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione del requisito / della deroga
1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Ghemme», in tutte le tipologie previste, devono essere di forma bordolese o borgognotta, di vetro scuro, munite, per la chiusura, dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa, con esclusione del tappo a corona, del tappo a vite e del tappo in vetro.
2. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 0,375 litri e non superiore a 18 litri, con l'esclusione del contenitore da 2 litri.
Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare
https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23490