Regolamento (UE) 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 e (UE) 2021/2115 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure settoriali di sostegno nel settore vitivinicolo e per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, e il regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda alcune norme in materia di etichettatura delle bevande spiritose.
(Regolamento (UE) 24/02/2026, n. 2026/471, pubblicato in G.U.U.E. 26 febbraio 2026, n. L)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 118, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Sebbene l'Unione rimanga il leader mondiale per produzione, consumo e valore delle esportazioni di vino, i cambiamenti sociali e demografici stanno incidendo sulla quantità, sulla qualità e sui tipi di vino consumati. Il consumo di vino nell'Unione è al minimo storico degli ultimi trent'anni; nel contempo i mercati tradizionali di esportazione dei vini dell'Unione risentono negativamente della combinazione di tendenze di consumo in calo e di fattori geopolitici, con un conseguente aumento dell'incertezza nei modelli di esportazione. Inoltre, data la vulnerabilità del settore vitivinicolo ai cambiamenti climatici, la produzione di vino sta diventando imprevedibile. Il conseguente eccesso di offerta porta a una diminuzione dei prezzi, il che significa che i viticoltori dispongono di un reddito inferiore da investire nelle loro attività e di minori riserve finanziarie cui attingere se uno dei gravi eventi meteorologici, più frequenti e spesso localizzati, colpisce la loro regione.
(2) Il gruppo ad alto livello sulla politica vitivinicola è stato istituito per discutere di tali sfide e individuare possibili opportunità per il settore vitivinicolo dell'Unione. Esso ha riflettuto su come migliorare il sostegno a un settore che si trova attualmente ad affrontare sfide strutturali, ad esempio gestendo il potenziale produttivo, rafforzando la competitività ed esplorando nuove opportunità di mercato. Dopo quattro riunioni, il gruppo ad alto livello sulla politica vitivinicola ha approvato raccomandazioni strategiche per il futuro del settore vitivinicolo dell'UE.
(3) Al fine di apportare il miglior sostegno possibile ai produttori vitivinicoli che si trovano a far fronte a simili sfide, è opportuno tenere conto delle raccomandazioni più urgenti del gruppo ad alto livello sulla politica vitivinicola nel quadro giuridico applicabile ai prodotti vitivinicoli, compresi quelli aromatizzati.
(4) Nel settore vitivinicolo il rapporto tra l'offerta di produzione, la domanda dei consumatori e le esportazioni sul mercato mondiale è attualmente instabile, con conseguenti gravi perturbazioni del mercato. Inoltre, vi è la tendenza a una continua diminuzione del consumo di vino nell'Unione a causa di cambiamenti nelle abitudini e nello stile di vita dei consumatori. L'attuale sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli è considerato essenziale per mantenere l'equilibrio tra la capacità di approvvigionamento del settore, un tenore di vita equo per i produttori e prezzi ragionevoli per i consumatori, garantendo nel contempo la diversità dei vini e rispondendo alle specificità del settore vitivinicolo dell'Unione. Il settore vitivinicolo dell'Unione presenta caratteristiche specifiche, tra cui il lungo ciclo di vita dei suoi vigneti, derivanti dal fatto che la produzione è possibile solo diversi anni dopo l'impianto ma poi continua per diversi decenni e dal fatto che essa può subire notevoli variazioni da una vendemmia all'altra. Il settore vitivinicolo dell'Unione è inoltre caratterizzato da una percentuale molto elevata di piccole aziende agricole a conduzione familiare, il che comporta in una gamma diversificata di vini. Tali produttori necessitano di prevedibilità a lungo termine per giustificare gli ingenti investimenti necessari per l'impianto di un vigneto e garantire la redditività economica dei loro progetti nel tempo, migliorando nel contempo la competitività del settore vitivinicolo dell'Unione sul mercato globale. Al fine di consolidare i risultati conseguiti finora dal settore vitivinicolo dell'Unione e conseguire un equilibrio sostenibile tra quantità e qualità nel settore attraverso il continuo aumento controllato degli impianti viticoli, è opportuno prorogare il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, rendendolo soggetto a revisione ogni dieci anni per valutare il sistema. Se del caso, è opportuno presentare proposte sulla base dei risultati di tali revisioni per migliorare la competitività del settore vitivinicolo.
(5) In considerazione dell'attuale calo della domanda di vino, i viticoltori titolari di autorizzazioni inutilizzate per nuovi impianti e di autorizzazioni derivanti dalla conversione dei diritti di impianto concesse anteriormente al 1° gennaio 2025 non dovrebbero essere sanzionati per non aver utilizzato tali autorizzazioni. Ciò dovrebbe avere l’effetto di eliminare l'incentivo per i titolari di autorizzazioni all'impianto a piantare vigneti nel caso in cui non vi sia domanda per il vino prodotto. Le sanzioni amministrative dovrebbero continuare ad applicarsi in caso di mancato utilizzo delle autorizzazioni all’impianto concesse dopo il 1° gennaio 2025 per scoraggiare le domande speculative di tali autorizzazioni da parte dei viticoltori che non hanno intenzione di piantare vigneti.
(6) Dal momento che le catastrofi naturali, gli eventi meteorologici gravi e i focolai di fitopatie diventano più frequenti, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prorogare di dodici mesi al massimo la validità delle autorizzazioni all'impianto concesse per la regione colpita e che scadono entro la fine della campagna di commercializzazione interessata. I titolari di tali autorizzazioni all'impianto dovrebbero avere la possibilità di rinunciare alle loro autorizzazioni senza incorrere in sanzioni amministrative se informano le autorità competenti dello Stato membro del fatto che non intendono avvalersi delle loro autorizzazioni entro il termine prorogato. Sebbene le sanzioni amministrative mirino a prevenire le domande speculative di autorizzazioni all'impianto, circostanze eccezionali possono comportare difficoltà pratiche impreviste per i viticoltori, impedendo loro di piantare nuovi vigneti. Al fine di evitare ulteriori difficoltà in casi di questo tipo, è opportuno consentire alle autorità competenti degli Stati membri di non applicare le sanzioni amministrative per il mancato utilizzo di un'autorizzazione all'impianto su richiesta motivata del viticoltore interessato.
(7) Per quanto riguarda la gestione del potenziale produttivo, è opportuno fissare un periodo di validità delle autorizzazioni per il reimpianto più lungo per concedere ai produttori più tempo per valutare la possibilità di piantare varietà più adatte alla domanda del mercato o all'evoluzione delle condizioni climatiche o per utilizzare nuove tecniche di gestione dei vigneti. Inoltre, per alleviare la pressione sui viticoltori, questi non dovrebbero essere soggetti a sanzioni amministrative se decidono di non utilizzare un'autorizzazione per il reimpianto.
(8) L'ultimo giorno di validità delle autorizzazioni concesse a norma degli articoli 64, 66 e 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio prima dell’entrata in vigore del presente regolamento modificativo dipende dalla data del loro rilascio. A fini di semplificazione amministrativa, tutte queste autorizzazioni dovrebbero rimanere valide fino all'ultimo giorno della relativa campagna di commercializzazione.
(9) I vigneti abbandonati possono ospitare parassiti e malattie e possono pertanto rappresentare un rischio per la superficie vitata circostante. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere autorizzati a imporre l'estirpazione di tali vigneti abbandonati. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che stabiliscano le condizioni relative a tale estirpazione.
(10) Qualora, in casi giustificati di crisi, siano o siano state attuate misure nazionali o dell'Unione volte a ridurre l'offerta (per quanto riguarda la distillazione, la vendemmia verde o l'estirpazione di vigneti), gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di limitare il rilascio di nuove autorizzazioni all'impianto a livello regionale in relazione a zone specifiche che presentano un eccesso di offerta, al fine di evitare un aumento del potenziale produttivo.
(11) Al fine di tenere maggiormente conto delle recenti tendenze nel settore vitivinicolo, gli Stati membri dovrebbero disporre della flessibilità di fissare limiti regionali al rilascio di nuove autorizzazioni all’impianto per zone specifiche fino allo 0 %, per gestire il potenziale produttivo. Qualora uno Stato membro decida di fissare tali limiti regionali per zone specifiche al fine di evitare un aumento eccessivo del potenziale produttivo, è opportuno consentire a tale Stato membro di richiedere che le autorizzazioni concesse per la zona oggetto del limite regionale siano utilizzate in tale zona.
(12) I prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta presentano caratteristiche uniche, legate alla loro origine geografica come anche alle competenze tradizionali. Al fine di tutelare la reputazione di tali prodotti ed evitare il rischio di una significativa svalutazione o di un uso improprio da parte di terzi, è opportuno consentire agli Stati membri di fissare limitazioni nella concessione di autorizzazioni per nuovi impianti, adottare misure per evitare l'elusione delle norme relative al meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti e definire i criteri di ammissibilità e di priorità per la concessione di autorizzazioni per nuovi impianti nelle zone interessate.
(13) Al fine di evitare di aggravare il rischio di eccesso di offerta nelle regioni in cui uno Stato membro ha scelto di limitare la concessione di autorizzazioni per nuovi impianti, lo Stato membro dovrebbe poter stabilire condizioni di ammissibilità per la concessione di autorizzazioni per nuovi impianti al fine di evitare rese eccessive nei nuovi vigneti impiantati nelle regioni interessate.
(14) È opportuno chiarire che, nel concedere le autorizzazioni per gli impianti viticoli, gli Stati membri dovrebbero poter avvalersi di criteri di ammissibilità e di priorità oggettivi e non discriminatori che privilegino i vigneti che contribuiscono a migliorare i prodotti con indicazioni geografiche o la loro qualità.
(15) Quando gli Stati membri decidono di avvalersi della possibilità di limitare il rilascio di autorizzazioni a livello regionale, tenendo conto delle raccomandazioni presentate dalle organizzazioni professionali riconosciute che operano nel settore vitivinicolo, è opportuno chiarire ulteriormente quali tipi di organizzazioni possono formulare tali raccomandazioni.
(16) Le autorizzazioni per il reimpianto sono concesse ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata e che hanno presentato una domanda. È opportuno chiarire che il viticoltore che riceve un sostegno per l'estirpazione delle viti in conformità dell'articolo 216, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dell'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera o), del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, non ha diritto a un'autorizzazione per il reimpianto per la superficie in questione.
(17) Le autorizzazioni per il reimpianto devono essere utilizzate nella stessa azienda in cui è stata intrapresa l'estirpazione, ma è possibile utilizzarle su un appezzamento diverso all'interno della stessa azienda. Dato che le aziende possono disporre di appezzamenti in regioni di produzione diverse, è importante che agli Stati membri sia data la possibilità di garantire che nelle zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta non siano utilizzate autorizzazioni per il reimpianto derivanti dall'estirpazione di vigneti al di fuori di tale zona. È opportuno che gli Stati membri adottino una siffatta decisione sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione professionale rappresentativa dell’area interessata.
(18) Sebbene il reimpianto di un vigneto estirpato non aumenti la superficie vitata, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di stabilire norme per il reimpianto per gestire meglio la distribuzione territoriale dei vigneti, ad esempio per evitare la riallocazione dei vigneti in regioni con uno squilibrio del mercato o lontano da pendii e terrazze, ove svolgano un ruolo importante nella tutela del paesaggio ed evitino l'erosione del suolo. È inoltre opportuno che agli Stati membri sia data la possibilità di stabilire condizioni relative alle viti che producono tipi specifici di vino e ai metodi di produzione che gli Stati membri ritengono possano aumentare in modo significativo la resa media della regione di produzione, o condizioni per garantire la conservazione dei metodi di produzione tradizionali.
(19) Al fine di garantire un approccio proporzionato all'applicazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, tenendo conto dei gravi rischi che l'eccesso di offerta rappresenta per il mercato, è opportuno stabilire una soglia massima di ettari di vigneti piantati al di sotto della quale gli Stati membri sono esentati dall'obbligo di applicare il sistema di autorizzazioni all'impianto.
(20) Negli ultimi anni si è registrata una domanda in costante aumento da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli con un titolo alcolometrico ridotto ottenuti mediante dealcolizzazione utilizzando determinate tecniche consentite nell'Unione. La produzione di vini parzialmente dealcolizzati mediante miscelazione, o «taglio», di vino dealcolizzato o vino parzialmente dealcolizzato con vino o vino parzialmente dealcolizzato dovrebbe essere consentita, in quanto può migliorare le caratteristiche sensoriali del prodotto finale e offre un metodo più sostenibile per produrre vini parzialmente dealcolizzati.
(21) La domanda elevata di vini spumanti con un titolo alcolometrico o privi di alcol da parte dei consumatori rappresenta un'opportunità per il settore. Tuttavia le norme per la produzione di prodotti vitivinicoli dealcolizzati impongono alcune limitazioni tecnologiche alla produzione di vini spumanti. Secondo le norme attualmente in vigore, i prodotti vitivinicoli devono aver raggiunto le caratteristiche e il titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria di prodotto corrispondente prima di essere sottoposti al processo di dealcolizzazione. Ciò implica che i vini spumanti dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati possono essere prodotti solo a partire da vini spumanti della stessa categoria. Tuttavia il processo di dealcolizzazione elimina completamente il diossido di carbonio dal vino spumante iniziale. Di conseguenza, per produrre un vino spumante con un titolo alcolometrico o nullo, è necessario reintrodurre il diossido di carbonio nel vino parzialmente o totalmente dealcolizzato attraverso un nuovo processo separato. I produttori dovrebbero pertanto essere autorizzati a produrre vini spumanti, vini frizzanti, vini spumanti gassificati e vini frizzanti gassificati dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati direttamente a partire da un vino fermo dealcolizzato o parzialmente dealcolizzato mediante seconda fermentazione o aggiunta di diossido di carbonio, a seconda dei casi. Ciò consentirebbe al settore vitivinicolo dell'Unione di beneficiare dell'evoluzione della domanda dei consumatori, pur mantenendo i propri elevati standard di qualità di produzione.
(22) Le norme relative all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli dovrebbero essere modificate per informare meglio il consumatore in merito alle caratteristiche dei prodotti vitivinicoli a titolo alcolometrico ridotto, mantenendo nel contempo l'obbligo di fornire informazioni sull’uso della dealcolizzazione. I consumatori hanno dimestichezza con termini quali «0,0 %» e «zero alcol». Tuttavia tali termini sono disciplinati in modo diverso nei vari Stati membri. I termini che si riferiscono a un titolo alcolometrico ridotto dovrebbero essere conformi alle altre norme dell'Unione concernenti l’indicazione del contenuto ridotto di determinate sostanze nelle etichette. È pertanto necessario armonizzare l'uso di tali termini in tutta l'Unione, consentendo in tal modo al settore vitivinicolo di beneficiare delle nuove domande dei consumatori e garantendo nel contempo il funzionamento del mercato interno.
(23) L’adempimento dell’obbligo dell’Unione di includere l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale sulle etichette del vino esportato può essere onerosa per gli esportatori, in particolare nei casi in cui gli obblighi relativi all’etichettatura dei paesi terzi importatori differiscono da quelli dell’Unione. Per agevolare le esportazioni in tali casi, è opportuno esentare il vino da esportare da tali obblighi relativi all’etichettatura.
(24) Fornire l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale dei prodotti vitivinicoli in formato elettronico è una maniera efficace per gli operatori e per la presentazione ai consumatori di informazioni importanti, facilitando nel contempo il funzionamento del mercato interno e le esportazioni di vino. Ciò è vero in particolare per i piccoli produttori. Tuttavia l'assenza di norme armonizzate sull'identificazione, sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta, del mezzo elettronico che fornisce l'elenco degli ingredienti e/o la dichiarazione nutrizionale ha causato l’emergere di pratiche divergenti da parte degli operatori e di norme diverse da parte delle autorità nazionali, che impattano in maniera negativa la corretta commercializzazione dei vini. Per ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori e per garantire un approccio comune in tutto il mercato dell'Unione, pur tenendo conto della necessità di rendere tali informazioni accessibili ai consumatori, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare, in cooperazione con gli Stati membri, atti delegati al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabiliscano norme sull'identificazione del mezzo elettronico sull'imballaggio o sull'etichetta, fornendo ai consumatori l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale in modo armonizzato, anche attraverso un sistema non basato sulla lingua.
(25) Onde ridurre gli oneri per gli operatori e l'incertezza che essi affrontano, è opportuno chiarire che dovrebbe essere previsto che le indicazioni obbligatorie debbano essere riportate su un determinato imballaggio solo una volta.
(26) Al fine di garantire che la forma e la grafica dei mezzi elettronici siano tali da soddisfare le nuove esigenze derivanti dai progressi rapidi e costanti della digitalizzazione e da consentirne che tali mezzi elettronici includano altre informazioni utili per i consumatori richieste dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale e che è permesso che siano presentate in formato elettronico, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabiliscano norme sulla presentazione delle informazioni sulle etichette elettroniche.
(27) L'esperienza ha dimostrato che ove un termine che fa riferimento ad un’azienda del settore vinicolo è riservato al livello dell’Unione, ed è sottoposto a determinate condizioni, il suo uso in marchi o denominazioni commerciali può essere fuorviante per il consumatore. Pertanto, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabiliscano norme sulla relazione tra termini che fanno riferimento a un'azienda, da un lato, e marchi e denominazioni commerciali, dall'altro.
(28) Gli Stati membri hanno la possibilità di adottare norme di commercializzazione per disciplinare l'offerta nel settore vitivinicolo per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato vitivinicolo comune. Nell'attuale contesto di diminuzione strutturale dei consumi e di situazioni ricorrenti di eccesso di offerta in alcune regioni e segmenti di mercato, è opportuno chiarire che tali norme possono includere la fissazione delle rese massime di uva e la gestione delle scorte di vino. Inoltre i gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette, nonché le organizzazioni di produttori riconosciute, possono svolgere un ruolo importante nell'adeguare l'offerta alle tendenze del mercato e nel rafforzare la posizione dei vitivinicoltori nella catena di approvvigionamento. Pertanto gli Stati membri dovrebbero anche poter adottare norme di commercializzazione nel settore vitivinicolo tenendo conto delle proposte adottate da organizzazioni interprofessionali riconosciute, da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette o da organizzazioni di produttori riconosciute, quando sono rappresentativi delle zone di produzione interessate.
(29) Il particolare valore commerciale dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta deriva dalla reputazione di cui godono sulla base del valore della qualità che i consumatori attribuiscono alle loro caratteristiche. Al fine di evitare che la loro reputazione di qualità sia danneggiata da azioni dannose sui prezzi, le organizzazioni interprofessionali e i gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette, qualora siano rappresentativi, nella relativa zona geografica, delle diverse categorie professionali operanti nel settore vitivinicolo, dovrebbero essere in grado di fornire orientamenti sui prezzi per quanto riguarda le vendite delle uve, dei mosti o dei vini. Tuttavia, tali orientamenti non dovrebbero essere vincolanti, in modo da evitare un'eccessiva limitazione della concorrenza sui prezzi nell'ambito di una stessa indicazione geografica. Inoltre, a titolo di ulteriore garanzia, in singoli casi l'autorità nazionale garante della concorrenza dovrebbe essere autorizzata a decidere di modificare o sospendere gli indicatori di orientamento sui prezzi qualora ciò sia necessario per impedire che la concorrenza sia esclusa o che gli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) siano compromessi.
(30) Attualmente gli Stati membri possono essere autorizzati a effettuare pagamenti nazionali ai produttori di vino per la distillazione volontaria o obbligatoria di vino. Data l'efficacia in termini di costi di eliminare le eccedenze produttive dal mercato prima di produrre altro vino, è opportuno permettere che gli Stati membri siano autorizzati, in casi giustificati di crisi, ad effettuare pagamenti nazionali per la vendemmia verde volontaria e l'estirpazione volontaria di vigneti produttivi, a determinate condizioni. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza, è necessario stabilire i principali criteri da utilizzare per determinare il pagamento nazionale massimo per unità di prodotto o per ettaro. Al medesimo fine, è opportuno che il presente regolamento fissi altresì limiti all'importo complessivo dei pagamenti nazionali autorizzati in uno Stato membro per la distillazione e la vendemmia verde in un determinato anno. Per l'estirpazione, data la natura strutturale della misura e i costi più elevati, non è opportuno fissare un importo massimo complessivo dei pagamenti nazionali. Tuttavia, nelle notifiche alla Commissione, gli Stati membri dovrebbero giustificare caso per caso il limite dei pagamenti nazionali sulla base delle loro condizioni di mercato specifiche e di quelle delle regioni vinicole in cui la misura sarebbe attuata.
(31) Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e di garantire l'efficacia e la proporzionalità delle misure di crisi per le quali devono essere autorizzati pagamenti nazionali, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabiliscano norme relative alle condizioni generali di ammissibilità e i criteri di priorità che devono essere fissati dagli Stati membri con riguardo all’allocazione di tali pagamenti nazionali, per determinare le situazioni di mercato in cui tali misure sono giustificate, al calcolo dei pagamenti nazionali e alla loro coerenza con altre misure di sostegno al settore vitivinicolo nell'ambito della politica agricola comune (PAC).
(32) I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono uno sbocco naturale per i prodotti vitivinicoli. Il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio non consente tuttavia di utilizzare le denominazioni di vendita riservate ai prodotti vitivinicoli aromatizzati per bevande che non raggiungono il titolo alcolometrico minimo stabilito nel medesimo regolamento per ciascuna categoria di prodotti. In considerazione della crescente domanda da parte dei consumatori di bevande alcoliche innovative con un titolo alcolometrico volumico effettivo più basso, è opportuno consentire di immettere sul mercato bevande ottenute da prodotti vitivinicoli dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati elaborati a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 che abbiano denominazioni di vendita riservate ai prodotti vitivinicoli aromatizzati.
(33) Al fine di garantire che i consumatori siano correttamente informati sulla natura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con un titolo alcolometrico ridotto, è opportuno stabilire norme in linea con quelle previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati, in modo che i prodotti vitivinicoli aromatizzati ottenuti da prodotti vitivinicoli dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati siano descritti nella presentazione e nell'etichettatura con gli stessi termini dei prodotti vitivinicoli con il corrispondente titolo alcolometrico. È altresì opportuno allineare i requisiti linguistici applicabili ai prodotti vitivinicoli aromatizzati a quelli già applicabili ai prodotti vitivinicoli.
(34) Le questioni evidenziate per i prodotti vitivinicoli in relazione all'identificazione del mezzo elettronico contenente la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti sono valide anche per i prodotti vitivinicoli aromatizzati. Alla Commissione dovrebbe pertanto essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il regolamento (UE) n. 251/2014 che stabiliscano norme sull'identificazione del mezzo elettronico sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.
(35) Al fine di soddisfare le nuove domande dei consumatori e di rispondere alla necessità di innovazione dei prodotti, è opportuno modificare le norme relative alla produzione e all'etichettatura delle categorie di prodotti vitivinicoli aromatizzati «Glühwein», «Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas» e «Pelin» per consentire che essi siano prodotti utilizzando il vino rosato e che ciò sia indicato nell’etichettatura. Allo stesso tempo è opportuno vietare l'uso del termine «rosato» nella presentazione e nell'etichettatura di Glühwein e Pelin ottenuti combinando il vino rosso e il vino bianco o uno di tali vini con il vino rosato. Per gli stessi motivi è inoltre opportuno consentire alle bevande alcoliche prodotte osservando le stesse disposizioni valide per il Glühwein, ma aventi come ingrediente principale vino di frutta anziché prodotti vitivinicoli, di utilizzare la denominazione di vendita Glühwein nella propria presentazione ed etichettatura.
(36) Ai fini dell'attuazione del tipo di intervento denominato «ristrutturazione e riconversione dei vigneti», all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2021/2115 è opportuno chiarire che è altresì possibile per le riconversioni varietali mirare all’obiettivo di aumentare la resilienza delle viti ai cambiamenti climatici.
(37) Il turismo vitivinicolo è un'attività commerciale che riveste un'importanza sempre maggiore per numerosi operatori vitivinicoli. Al fine di sostenere lo sviluppo della vendita diretta ai turisti nelle regioni produttrici, è opportuno chiarire che è altresì possibile per il turismo vitivinicolo essere oggetto di investimenti nelle strutture e negli strumenti di commercializzazione.
(38) Alla luce dell'attuale situazione del mercato, difficile e in rapida evoluzione, nonché al fine di migliorare la sostenibilità dei vigneti e lo scambio di conoscenze, diventa fondamentale garantire la disponibilità di servizi di consulenza per i viticoltori e gli altri operatori del settore vitivinicolo. Pertanto, i tipi di servizi di consulenza elencati all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, dovrebbe essere modificato affinché includa ulteriori rilevanti servizi di consulenza, quali la commercializzazione mediante vendita diretta, la sostenibilità ambientale e la diversificazione rispetto alla produzione vinicola.
(39) Inoltre, al fine di aumentare l'efficacia del sostegno allo sviluppo del turismo vitivinicolo in diverse regioni vitivinicole, è opportuno autorizzare esplicitamente come beneficiari del tipo di intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera i), del regolamento (UE) 2021/2115 le organizzazioni di cui agli articoli 152, 156 e 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che sono attive nel settore vitivinicolo, i gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché altre organizzazioni professionali operanti nel settore vitivinicolo indicate come beneficiari dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC.
(40) Al fine di trovare un equilibrio tra la necessità degli Stati membri di garantire una ristrutturazione efficiente dei vigneti e la necessità di evitare un aumento della produzione che potrebbe comportare un eccesso di offerta, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a stabilire le condizioni per l'attuazione della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115. Tali condizioni dovrebbero mirare a evitare un aumento della resa e quindi della produzione per i vigneti soggetti a questo tipo di interventi.
(41) Per adeguarsi alle tendenze del mercato e sfruttare opportunità di mercato efficienti, anche mediante l'apertura di nuovi mercati di esportazione e la diversificazione degli sbocchi di mercato, la durata del sostegno alle azioni e alle attività di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi dovrebbe essere pari a tre anni. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di estendere la durata di un’azione due volte, ciascuna per un periodo massimo di tre anni, risultanti in un periodo massimo di nove anni consecutivi. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero agevolare l'accesso dei piccoli produttori, quali definiti nel regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, al sostegno disponibile a titolo del tipo di intervento denominato «promozione e comunicazione», prevedendo procedure di domanda semplificate per tali operatori o applicando criteri di priorità oggettivi e non discriminatori ai nuovi beneficiari, ai nuovi mercati e ai nuovi prodotti. Tenuto conto della diversità delle strutture dei mercati vitivinicoli dei paesi terzi e della mancanza di una definizione comune «mercato di un paese terzo» ai fini del tipo di intervento denominato «promozione e comunicazione», è opportuno stabilire alcuni elementi chiave al fine di assistere gli Stati membri nel giungere ad una propria definizione di «mercato di un paese terzo» ai fini dell'attuazione di tali interventi.
(42) Gli organismi nocivi altamente contagiosi, come la flavescenza dorata, costituiscono una grave minaccia per la produzione vinicola, in quanto indeboliscono le viti riducendone la produttività o distruggendone completamente i ceppi. Poiché il trattamento è spesso difficile o impossibile una volta che i ceppi sono stati infettati, l’unica maniera di rispondere in modo efficiente alla minaccia è attraverso interventi di prevenzione e gestione. Visti gli elevati rischi fitosanitari che tali organismi nocivi comportano e dell'importanza di interventi sistematici e collettivi volti a prevenirne la diffusione, è opportuno fornire sostegno specifico per tali misure. Occorre pertanto inserire un nuovo tipo di intervento nel settore vitivinicolo nell'elenco dei tipi di intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/2115.
(43) Tenuto conto del grave squilibrio strutturale esistente in alcune regioni produttrici di vino, è opportuno consentire agli Stati membri di finanziare l'estirpazione permanente di vigneti produttivi attraverso i rispettivi piani strategici della PAC. Occorre dunque inserire un nuovo tipo di intervento nel settore vitivinicolo all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/2115. Analogamente alla misura di estirpazione permanente finanziata mediante i pagamenti nazionali di cui all'articolo 216 del regolamento (UE) n. 1308/2013, tale nuovo tipo di intervento, denominato «estirpazione permanente», dovrebbe essere soggetto a condizioni specifiche, quali il divieto di detenere o di ottenere un'autorizzazione all'impianto valida durante un determinato periodo o le restrizioni imposte dagli Stati membri in relazione alle superfici escluse dall'ambito dell'intervento in cui i vigneti svolgono un ruolo importante per motivi ambientali, di tutela del paesaggio o socioeconomici.
(44) Per garantire un sostegno adeguato ai viticoltori in relazione all'adattamento ai cambiamenti climatici, è importante fornire agli Stati membri la possibilità di aumentare l'aiuto finanziario massimo dell'Unione di un ammontare fino all'80 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti se gli interventi perseguono tale obiettivo.
(45) Per rafforzare la cooperazione nel settore vitivinicolo, gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 effettuati da organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, quali le cooperative, dovrebbero beneficiare dell'aliquota massima di aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, come già avviene per le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.
(46) Per sostenere ulteriormente i produttori nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento agli stessi, nonché per facilitare i miglioramenti nella sostenibilità dei sistemi di produzione e la riduzione dell'impatto ambientale, è opportuno prevedere che gli Stati membri possano aumentare l'aiuto finanziario massimo dell'Unione per gli investimenti che perseguono tale obiettivo fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili.
(47) È inoltre necessario chiarire che l'aiuto finanziario dell'Unione per l'innovazione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) 2021/2115 non dovrebbe essere concesso a imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione dal titolo «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà», come nel caso dell'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), di tale regolamento.
(48) Inoltre, al fine di garantire che l'ampliamento della portata del tipo di intervento «servizi di consulenza» di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115 sia accompagnato da un insieme adeguato di regole finanziarie, è necessario stabilire la percentuale massima di aiuto finanziario dell'Unione che può essere concesso per tale tipo di intervento.
(49) Per un maggiore sostegno ai tipi di intervento «azioni di informazione» e «promozione e comunicazione» di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere h) e k), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri dovrebbero poter aumentare l'aiuto finanziario massimo dell'Unione per tali interventi fino al 60 % della spesa ammissibile. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter fornire un contributo nazionale per i costi ammissibili di questi tipi di intervento. Considerando che le microimprese e le piccole e medie imprese, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, si trovano ad affrontare ristrettezze finanziarie per lo svolgimento di campagne di comunicazione e promozione con maggiore frequenza rispetto alle grandi imprese, gli Stati membri dovrebbero poter fornire alle microimprese e alle piccole e medie imprese un sostegno finanziario più elevato.
(50) Per fornire un sostegno sufficiente ai fini della lotta ai parassiti altamente infestanti, è opportuno consentire che il tipo di intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera n), del regolamento (UE) 2021/2115, benefici dell'aiuto finanziario dell'Unione per coprire fino al 100 % della spesa ammissibile.
(51) È inoltre necessario stabilire l'aiuto finanziario massimo dell'Unione per l'estirpazione permanente nell'ambito del tipo di intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera o), del regolamento (UE) 2021/2115. Tale aiuto dovrebbe ammontare a una percentuale della somma dei costi diretti di estirpazione e della perdita stimata di reddito per un anno riguardo alla superficie estirpata. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero anche poter fornire un contributo nazionale addizionale.
(52) Le bevande spiritose con indicazione geografica dipendono spesso da catene di approvvigionamento complesse che coinvolgono vari operatori responsabili di diverse fasi di produzione. Accordi fondati su un approvvigionamento flessibile sono molto comuni. L'obbligo di etichettatura specifico per le bevande spiritose di cui all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143, che impone l'indicazione del nome del produttore nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica, ha dimostrato di non essere adatto alla struttura della maggior parte delle catene di approvvigionamento delle bevande spiritose. Per evitare di perturbare le pratiche consolidate e di imporre oneri sproporzionati agli operatori di questo settore, in particolare ai piccoli e medi produttori, è opportuno abolire tale obbligo.
(53) Al fine di integrare le norme pertinenti e di tenere in considerazione le caratteristiche specifiche del settore vitivinicolo, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle condizioni di applicazione dell'esonero dall’applicazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, alle condizioni di estirpazione di vigneti abbandonati, alle norme riguardanti i criteri per la concessione di autorizzazioni per nuovi impianti, compresa l’aggiunta di criteri, alla coesistenza di vigneti che il produttore si è impegnato ad estirpare con nuovi impianti viticoli, ai motivi cui sono subordinate le decisioni degli Stati membri riguardo ai reimpianti, alle condizioni generali di ammissibilità e i criteri di priorità che gli Stati membri devono stabilire in relazione all'assegnazione dei pagamenti nazionali, agli elementi che determinano la sussistenza di una situazione di crisi, al metodo di calcolo dei pagamenti nazionali e alla coerenza di tali pagamenti nazionali con altre misure di sostegno dell'Unione a favore del settore vitivinicolo; nonché all’identificazione del mezzo elettronico sull'imballaggio o sull'etichetta e alla forma e al formato delle informazioni fornite per via elettronica. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(54) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire il miglioramento di alcune norme di mercato e di alcune misure settoriali di sostegno nel settore vitivinicolo e per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonché di alcune norme di etichettatura per le bevande spiritose non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti di questo regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(55) È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014, (UE) 2021/2115 e (UE) 2024/1143.
(56) Per lasciare ai produttori il tempo di adeguarsi alle nuove disposizioni relative alla designazione dei prodotti vitivinicoli a titolo alcolometrico ridotto, è opportuno che tali nuove disposizioni inizino ad applicarsi 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo. È inoltre opportuno prevedere norme transitorie per consentire che i prodotti vitivinicoli etichettati prima dell'applicazione delle nuove disposizioni di continuino a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
(57) La data di applicazione delle disposizioni relative a una soglia massima di ettari di vigneti piantati che esentano gli Stati membri dall'obbligo di applicare il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli dovrebbe essere rinviata di 48 mesi al fine di concedere tempo sufficiente per attuare tale sistema agli Stati membri la cui superficie vitata è superiore alla soglia massima di ettari alla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato:
1) all'articolo 3, paragrafo 5, è aggiunta la lettera seguente:
«c) per “vendemmia verde” si intende la totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie e ad esclusione della mancata raccolta, consistente nel lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione.»;
2) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:
«Articolo 61
Durata
Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito nel presente capo si applica dal 1° gennaio 2016, con una revisione da realizzarsi da parte della Commissione nel 2028 e successivamente ogni dieci anni ai fini della valutazione del funzionamento del sistema. La Commissione può, se del caso, presentare proposte.»;
3) l'articolo 62 è così modificato:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le autorizzazioni concesse in conformità dell'articolo 64 sono valide fino all’ultimo giorno della terza campagna di commercializzazione successiva alla campagna di commercializzazione in cui sono state concesse. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa in conformità degli articoli 64 e 68 nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative di cui all'articolo 90 bis, paragrafo 4.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, i produttori titolari di un’autorizzazione valida concessa in conformità degli articoli 64 e 68 prima del 1° gennaio 2025 non sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 90 bis, paragrafo 4, a condizione che essi informino le autorità competenti, prima della data di scadenza della loro autorizzazione e al più tardi entro il 31 dicembre 2026, che non intendono avvalersene.
Qualora una zona ben definita sia gravemente colpita da uno o da entrambi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2021/2116, lo Stato membro interessato può prorogare di dodici mesi al massimo la validità delle autorizzazioni concesse in conformità dell'articolo 64 del presente regolamento da utilizzare in tale superficie che scadono entro la fine della campagna di commercializzazione in cui si verificano uno o entrambi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. Le autorizzazioni all’impianto possono essere prorogate a norma del presente comma una sola volta. Lo Stato membro interessato informa i titolari di ciascuna autorizzazione interessata della proroga della sua validità. Qualora, entro il 31 dicembre della campagna di commercializzazione successiva a quella in cui si sono verificati uno o entrambi i casi di forza maggiore o circostanze occasionali, il titolare di un'autorizzazione all'impianto informi le autorità competenti dello Stato membro che egli rinuncia all’autorizzazione, non si applicano le sanzioni amministrative di cui al primo comma.
In deroga al primo comma, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono non applicare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 90 bis, paragrafo 4, del presente regolamento su richiesta motivata del titolare di un'autorizzazione all'impianto, concessa in conformità degli articoli 64 e 68 del presente regolamento, interessato da un caso di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.
Le autorizzazioni concesse in conformità dell'articolo 66 il 18 marzo 2026 o dopo tale data e le autorizzazioni concesse in conformità di tale articolo che sono valide in tale data sono valide fino all’ultimo giorno dell’ottava campagna di commercializzazione successiva alla campagna di commercializzazione in cui sono state concesse. I produttori che non si sono avvalsi di un'autorizzazione concessa in conformità dell'articolo 66 durante il periodo di validità non sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 90 bis, paragrafo 4.
Le autorizzazioni cui si applicano le disposizioni transitorie dell’articolo 68 scadono l’ultimo giorno dell'ultima campagna di commercializzazione del loro periodo di validità.»;
b)è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. Gli Stati membri possono esigere l'estirpazione di vigneti abbandonati per motivi sanitari e fitosanitari.»;
4) l'articolo 63 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri possono:
a) applicare a livello nazionale una percentuale inferiore a quella stabilita al paragrafo 1;
b) limitare il rilascio di autorizzazioni, o non rilasciare autorizzazioni, per nuovi impianti a livello regionale, per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta, per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, oppure per zone che non hanno un'indicazione geografica;
c) limitare il rilascio di autorizzazioni, o non rilasciare autorizzazioni, per nuovi impianti a livello regionale, per specifiche zone o per viti che producono tipi specifici di vino, in cui sono state attuate misure nazionali o dell'Unione in materia di distillazione del vino, vendemmia verde o estirpazione in casi giustificati di crisi.
Gli Stati membri che limitano il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti a livello regionale in conformità del primo comma, lettera b) o c), possono richiedere che tali autorizzazioni siano utilizzate nelle regioni interessate.»;
b) il paragrafo 3 è così modificato:
i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«3. Le eventuali limitazioni di cui al paragrafo 2 che sono applicate contribuiscono alla gestione del potenziale produttivo. Esse sono giustificate in forza di una o più delle motivazioni specifiche seguenti:»;
ii) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) l'esigenza di evitare un rischio comprovato di offerta eccedentaria di prodotti vitivinicoli in rapporto alle prospettive di mercato relative a tali prodotti, laddove le limitazioni non superino quanto necessario per soddisfare tale esigenza;
b) l'esigenza di evitare un rischio comprovato di significativa svalutazione o di uso improprio da parte di terzi che cercano di trarre profitto dalla reputazione di una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;»;
5) l'articolo 64 è così modificato:
a) al paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«e) nelle regioni in cui lo Stato membro ha deciso di limitare la concessione di autorizzazioni per nuovi impianti a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, lettera c), il richiedente rispetta i criteri di ammissibilità stabiliti al fine di evitare rese eccessive nei nuovi vigneti da impiantare.»;
b) al paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) progetti che hanno la potenzialità per migliorare i prodotti con indicazioni geografiche o la loro qualità;»;
6) all'articolo 65, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Uno Stato membro, allorquando applica l'articolo 63, paragrafo 2, può tenere conto delle raccomandazioni presentate da organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore vitivinicolo di cui agli articoli 152, 156 e 157 del presente regolamento, da gruppi di produttori di cui agli articoli 32 e 33del regolamento (UE) 2024/1143, o da altri tipi di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi della normativa di detto Stato membro, a condizione che tali raccomandazioni siano precedute da un accordo fra le parti rappresentative interessate nella zona geografica di riferimento.»;
7) l'articolo 66 è così modificato:
a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«In deroga al primo comma, i produttori che hanno estirpato una superficie vitata in conformità dell'articolo 216, paragrafo 1, del presente regolamento o dell'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera o), del regolamento (UE) 2021/2115 non hanno il diritto di chiedere e ricevere un'autorizzazione per il reimpianto per tale superficie.»;
b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è utilizzata nella stessa azienda in cui è stata intrapresa l'estirpazione. Gli Stati membri possono, sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione professionale riconosciuta di cui agli articoli 152, 156 e 157 del presente regolamento o di un'associazione di produttori di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (UE) 2024/1143, limitare nelle zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta l'uso di autorizzazioni per il reimpianto derivanti dall'estirpazione di vigneti al di fuori di tale superficie.»;
c) è inserito il paragrafo seguente:
«3bis. Uno Stato membro può subordinare la concessione delle autorizzazioni per i reimpianti di cui al paragrafo 1 a una o più delle condizioni seguenti:
a) l'autorizzazione è utilizzata nella stessa zona geografica, definita dallo Stato membro, in cui erano situati i vigneti estirpati in questione, se il mantenimento della viticoltura in tale zona geografica è giustificato da motivi socioeconomici o ambientali;
b) solo le viti che producono tipi specifici di vino e i metodi di produzione che gli Stati membri non ritengono che possano aumentare in modo significativo la resa media della regione di produzione o solo i metodi di produzione tradizionali di tale regione sono utilizzati qualora la superficie estirpata in questione sia situata in una regione di produzione che lo Stato membro ha classificato come colpita da uno squilibrio strutturale del mercato;
c) l'autorizzazione non può essere utilizzata in una regione di produzione diversa da quella in cui è situata la superficie estirpata se lo Stato membro ha classificato tale regione di produzione diversa come colpita da uno squilibrio strutturale del mercato;
d) gli Stati membri possono stabilire criteri per l'assegnazione e la gestione delle autorizzazioni al reimpianto al fine di evitare l'aumento delle superfici vitate e della produzione vinicola nelle regioni inclini a un eccesso di offerta e in cui sono state applicate misure di crisi, nonché al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato, conformemente alle loro strategie settoriali nazionali o regionali.
Le condizioni di cui al secondo comma, lettere b), c) e d), non si applicano alle autorizzazioni per il reimpianto in zone caratterizzate da difficoltà eccezionali di coltivazione dovute ai fattori strutturali e morfologici di cui all'allegato II, parte D, del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (*1).
(*1) Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/273/oj).»;"
8) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:
«Articolo 67
Norma de minimis
Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito dal presente capo non si applica negli Stati membri in cui la superficie dei vigneti non ha superato 10 000 ha in almeno tre delle cinque campagne di commercializzazione precedenti a meno che lo Stato membro non decida di attuare il sistema di autorizzazioni. Se la condizione per cui la superficie non supera i 10 000 ha non è più soddisfatta, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli si applica dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva a quella in cui la condizione ha cessato di essere soddisfatta.»;
9) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:
«Articolo 69
Poteri delegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 227 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme supplementari riguardo:
a) alle condizioni di applicazione dell'esonero di cui all'articolo 62, paragrafo 4;
b) alle condizioni di estirpazione di vigneti abbandonati di cui all'articolo 62, paragrafo 6;
c) alle norme riguardanti i criteri di cui all'articolo 64, paragrafi 1 e 2;
d) alla coesistenza di vigneti che il produttore si è impegnato ad estirpare con nuovi impianti viticoli ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2;
e) ai motivi cui sono subordinate le decisioni degli Stati membri ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3 e 3bis.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 227 al fine di modificare il presente regolamento introducendo criteri aggiuntivi a quelli elencati all’articolo 64, paragrafi 1 e 2.»;
10) l'articolo 119 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VII, parte II e, per le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 4 a 9, quando è stato effettuato un trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, alla totalità o a parte del prodotto, tale designazione è completata:
i) dal termine “zero alcol” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol, accompagnato dall'espressione “0,0 %” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,05 % vol,
ii) dal termine “a tenore alcolico ridotto” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol ed è inferiore di almeno il 30 % al titolo alcolometrico effettivo minimo dei prodotti della relativa categoria prima della dealcolizzazione.»;
ii) è aggiunta la lettera seguente:
«k) per i prodotti vitivinicoli nei casi in cui è stato effettuato un trattamento di dealcolizzazione alla totalità o a parte del prodotto, il termine “ottenuto mediante dealcolizzazione”.»;
iii) è aggiunto il comma seguente:
«L'obbligo di riportare le indicazioni obbligatorie su un determinato imballaggio si applica una sola volta in relazione a tale imballaggio.»;
b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. In deroga al paragrafo 1, primo comma, l'obbligo di riportare le indicazioni di cui alle lettere h) e i) non si applica nel caso dei prodotti vitivinicoli destinati esclusivamente all'esportazione.»;
11) all'articolo 122, il paragrafo 1 è così modificato:
a) alla lettera c), il punto iii) è sostituito dal seguente:
«iii) i termini che si riferiscono a un'azienda, le relative condizioni d'uso e la loro relazione con i marchi commerciali e le denominazioni commerciali;»;
b) alla lettera d) sono aggiunti i punti seguenti:
«v) l'identificazione del mezzo elettronico sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta di cui all'articolo 119, paragrafi 4 e 5, anche mediante un pittogramma o un simbolo comuni anziché utilizzare parole;
vi) la forma e la grafica delle informazioni fornite in formato elettronico, al fine di semplificarne la presentazione, adattarle al futuro progresso tecnologico e ai nuovi requisiti in materia di informazioni obbligatorie pertinenti per i consumatori previsti dal diritto dell'Unione o dalla legislazione nazionale, o migliorarne l'accessibilità per i consumatori.»;
12) all'articolo 167, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei prodotti vitivinicoli, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, compresa la fissazione delle rese massime e delle norme per la gestione degli stock. Gli Stati membri possono tenere conto delle decisioni adottate, in ordine di priorità, dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli 157 e 158 del presente regolamento, dai gruppi di produttori di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (UE) 2024/1143 e dalle organizzazioni di produttori riconosciute a norma degli articoli 152 e 154 del presente regolamento, qualora tali organizzazioni e gruppi siano considerati rappresentativi del settore vitivinicolo conformemente all'articolo 164, paragrafo 3, e all'articolo 166 bis, paragrafo 2, del presente regolamento nelle aree economiche in cui si intende applicare la normativa.»;
13) l'articolo 172 ter è sostituito dal seguente:
«Articolo 172 ter
Orientamenti delle organizzazioni interprofessionali e dei gruppi di produttori per la vendita di uve, di mosti e di vini sfusi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta
1. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del presente regolamento e i gruppi di produttori riconosciuti di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1143 operanti nel settore vitivinicolo, qualora tali organizzazioni e gruppi siano considerati rappresentativi conformemente all'articolo 164, paragrafo 3, e all'articolo 166 bis, paragrafo 2, del presente regolamento, nella zona geografica pertinente, possono fornire indicatori di orientamento sui prezzi non vincolanti riguardo alla vendita di uve, di mosti e di vini sfusi destinati alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, a condizione che tale orientamento non elimini la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.
2. L'autorità nazionale garante della concorrenza di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 può decidere, in casi particolari, che in futuro uno o più degli indicatori di orientamento sui prezzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano modificati, interrotti o non siano affatto forniti, se ritiene che ciò sia necessario per evitare l’eliminazione della concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione o se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.
Laddove agisca a norma del primo comma del presente paragrafo, l'autorità nazionale garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto prima o senza indugio dopo l'avvio della prima misura formale di indagine e notifica alla Commissione le decisioni immediatamente dopo la loro adozione.
Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.»;
14) l'articolo 216 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Pagamenti nazionali per la distillazione di vino, la vendemmia verde e l'estirpazione in casi giustificati di crisi»;
b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In casi giustificati di crisi, gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali ai produttori vitivinicoli per la distillazione di vino volontaria o obbligatoria, la vendemmia verde volontaria e l'estirpazione volontaria di vigneti produttivi.
I pagamenti di cui al primo comma relativi alla distillazione di crisi e alla vendemmia verde non superano la somma del costo dell'operazione in questione, di un incentivo per effettuare tale operazione nonché, se del caso, del costo del prodotto, e devono essere sufficienti per far fronte alla crisi.
I pagamenti di cui al primo comma relativi all'estirpazione di vigneti produttivi non superano la somma dei costi diretti di esecuzione dell'estirpazione e della compensazione finanziaria che può coprire fino al 100 % della perdita di reddito stimata per un anno in relazione alla superficie estirpata.
Tali pagamenti sono proporzionati e devono essere sufficienti per far fronte alla crisi.
L'importo totale disponibile in uno Stato membro in un dato anno per tali pagamenti nazionali per la distillazione e la vendemmia verde non supera il 25 % del totale delle risorse disponibili per Stato membro stabilite nell'allegato VII del regolamento (UE) 2021/2115 per lo stesso anno.»;
c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri che desiderano ricorrere ai pagamenti nazionali di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione una notifica debitamente motivata. In tali notifiche gli Stati membri giustificano l'adeguatezza della misura, la sua durata e gli importi del sostegno, nonché altre disposizioni dettagliate, sulla base delle loro condizioni di mercato specifiche e di quelle delle regioni vinicole in cui la misura sarebbe attuata.
La Commissione decide senza applicare la procedura di comitato di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, in merito all'approvazione dell'importo, della durata e delle altre disposizioni dettagliate relative alla misura, e alla possibilità di concedere pagamenti nazionali ai produttori vitivinicoli.
I beneficiari di pagamenti nazionali per l'estirpazione a norma del presente articolo non sono idonei a chiedere autorizzazioni per nuovi impianti in conformità dell’articolo 64 durante le dieci campagne di commercializzazione successive a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione. Qualsiasi autorizzazione valida per nuovi impianti detenuta da tali beneficiari è revocata dallo Stato membro al momento dell'approvazione della domanda di estirpazione.
Gli Stati membri possono escludere dai pagamenti per l'estirpazione le zone in cui i vigneti svolgono un ruolo importante per motivi ambientali, di tutela del paesaggio o socioeconomici.
Nelle zone di produzione e per i tipi di vini per i quali una delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo è stata attuata per tre anni consecutivi, lo Stato membro interessato sospende la concessione di autorizzazioni per nuovi impianti in conformità dell’articolo 64 fino alla fine della seconda campagna di commercializzazione successiva all'ultima campagna di commercializzazione in cui è stata applicata la misura.
Gli Stati membri possono stabilire condizioni di ammissibilità e criteri di priorità al fine di garantire l'efficacia e l'orientamento della misura.»;
d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 227 al fine di integrare il presente articolo stabilendo norme riguardanti:
a) le condizioni generali di ammissibilità e i criteri di priorità che gli Stati membri devono stabilire in relazione all'assegnazione dei pagamenti nazionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b) gli elementi che determinano la sussistenza di una situazione di crisi;
c) il metodo di calcolo dei pagamenti nazionali; e
d) la coerenza di tali pagamenti nazionali con altre misure di sostegno dell'Unione a favore del settore vitivinicolo nell'ambito della PAC, compresa l'ammissibilità dei beneficiari o delle regioni di produzione interessate da tali pagamenti nazionali ad altre misure di sostegno dell'Unione.»;
15) nell'allegato VII, parte II, alla frase introduttiva è aggiunto il comma seguente:
«I prodotti vitivinicoli delle categorie di cui ai punti 4) e 8) possono essere ottenuti mediante seconda fermentazione di vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati di cui al punto 1).
I prodotti vitivinicoli delle categorie di cui ai punti 7) e 9) possono essere ottenuti mediante aggiunta di diossido di carbonio ai vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati di cui al punto 1).».
Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) n. 251/2014
Il regolamento (UE) n. 251/2014 è così modificato:
1) all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. In deroga alle soglie del titolo alcolometrico effettivo minimo e del titolo alcolometrico totale minimo di cui al paragrafo 2, lettera g), al paragrafo 3, lettera g), al paragrafo 4, lettera f), del presente articolo, e all'allegato II del presente regolamento, per ciascuna categoria di prodotti, i prodotti vitivinicoli aromatizzati possono avere un titolo alcolometrico volumico effettivo e totale inferiore se sono ottenuti da prodotti vitivinicoli che sono stati sottoposti, in tutto o in parte, a trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, del regolamento (UE) n. 1308/2013.»;
2) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:
«1 bis. Se i prodotti vitivinicoli aromatizzati sono stati ottenuti da prodotti vitivinicoli che sono stati sottoposti, in tutto o in parte, a trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le loro denominazioni di vendita sono completate dai termini stabiliti all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e all'articolo 119, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1308/2013 alle condizioni ivi stabilite.»;
3) all'articolo 6 bis, è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Per tenere conto delle peculiarità del settore dei vini aromatizzati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme concernenti:
a) l'identificazione del mezzo elettronico, sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta, di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, anche mediante un pittogramma o un simbolo comuni anziché utilizzare parole;
b) la forma e la grafica delle informazioni fornite in formato elettronico, al fine di semplificarne la presentazione, adattarle al futuro progresso tecnologico e ai nuovi requisiti in materia di informazioni obbligatorie pertinenti per i consumatori previsti dal diritto dell'Unione o dalla legislazione nazionale, o per migliorare l'accessibilità dei consumatori.»;
4) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 6 ter
Ripetizione di indicazioni obbligatorie
L'obbligo di riportare le indicazioni obbligatorie su un determinato imballaggio si applica una sola volta in relazione a tale imballaggio.»;
5) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le denominazioni di vendita in corsivo nell'allegato II non sono tradotte sull'etichetta né nella presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.
Le diciture aggiuntive e le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 6 e all'articolo 6 bis, nonché i termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis, se espressi a parole, figurano in una o più lingue ufficiali dell'Unione.»;
6) nell'allegato II, parte B, il punto 8) è sostituito dal seguente:
«8) Glühwein
Bevanda aromatizzata a base di vino
— ottenuta esclusivamente da vino rosso, bianco o rosato oppure una combinazione degli stessi,
— aromatizzata principalmente con cannella o chiodi di garofano oppure entrambi, e
— avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7 % vol.
Fatte salve le quantità di acqua che risultano dall'applicazione dell'allegato I, punto 2, l'aggiunta di acqua è vietata.
Nel caso in cui il Glühwein sia stato preparato esclusivamente con vino bianco, la denominazione di vendita “ Glühwein ” è completata dal termine “bianco”.
Nel caso in cui il Glühwein sia stato preparato esclusivamente con vino rosato, la denominazione di vendita è completata dal termine “rosato”. Il termine “rosato” non è tuttavia utilizzato se il Glühwein è ottenuto combinando il vino rosso e il vino bianco o uno di tali vini con il vino rosato.
Nel caso in cui il Glühwein sia stato preparato a partire da una combinazione di vino rosso, bianco o rosato, la denominazione di vendita è completata dalla dicitura “prodotto a partire da…” seguita da termini che indicano il colore dei vini utilizzati nella produzione.
In deroga all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento, e al primo comma, primo e terzo trattino, del presente punto, la denominazione di vendita “ Glühwein ” può essere utilizzata nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande fermentate prodotte conformemente alle disposizioni di cui sopra che sono state ottenute da vino di frutta quale definito dagli Stati membri conformemente all'allegato VII, parte II, punto 1, quinto comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, e che hanno un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 5 % vol. In tal caso, la denominazione di vendita di tale bevanda fermentata può utilizzare il termine “ Glühwein ” completato dalla dicitura “alla frutta” o dal nome del frutto utilizzato per la produzione di tale vino di frutta.»;
7) nell'allegato II, parte B, il punto 9) è sostituito dal seguente:
«9) Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas
Bevanda aromatizzata a base di vino
— ottenuta esclusivamente da vino rosso, bianco o rosato,
— aromatizzata principalmente con cannella o chiodi di garofano oppure entrambi, e
— avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7 % vol.
Nel caso in cui il Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas sia stato preparato esclusivamente con vino bianco, rosso o rosato, la denominazione di vendita è completata rispettivamente dai termini “bianco”, “rosso” o “rosato”.»;
8) nell'allegato II, parte B, il punto 12) è sostituito dal seguente:
«12) Pelin
Bevanda aromatizzata a base di vino
— ottenuta da vino rosso, bianco o rosato oppure da una combinazione degli stessi e una specifica miscela di erbe,
— avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5 % vol.,
— avente un tenore massimo di zuccheri espresso in zucchero invertito non superiore a 50 grammi per litro e un'acidità totale non inferiore a 3 grammi per litro di acido tartarico, e
— con eventuale aggiunta di anidride carbonica.
Nel caso in cui il prodotto sia ottenuto combinando il vino rosso e il vino bianco o uno di tali vini con il vino rosato, il termine “rosato” non può completare la denominazione di vendita.
Nel caso in cui il Pelin sia stato preparato a partire da una combinazione di vino rosso, bianco o rosato, la denominazione di vendita è completata dalla dicitura “prodotto a partire da…” seguita da termini che indicano il colore dei vini utilizzati nella produzione.».
Articolo 3
Modifiche del regolamento (UE) 2021/2115
Il regolamento (UE) 2021/2115 è così modificato:
1) all'articolo 45, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) il livello massimo di aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di intervento di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere a), c), f), g), h) e i), e per i tipi di interventi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere c), d), l), n) e o), compresi i servizi di imballaggio e trasporto del prodotto ritirato per la distribuzione gratuita e i costi relativi alla trasformazione del prodotto prima della sua consegna per la distribuzione gratuita;»;
2) l'articolo 58, paragrafo 1, è così modificato:
a) il primo comma è così modificato:
i) alla lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:
«i) riconversioni varietali, compreso il sovrainnesto, anche per migliorare la qualità o la sostenibilità ambientale, per ragioni di adattamento ai cambiamenti climatici, di aumento della resilienza delle viti ai cambiamenti climatici o per il miglioramento della diversità genetica;»;
ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali in sistemi colturali viticoli, escluse le operazioni pertinenti per il tipo di intervento di cui alla lettera a), in impianti di trattamento e infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione, tra cui la commercializzazione mediante il turismo enologico;»;
iii) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) servizi di consulenza, in particolare per quanto riguarda le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro e la salute e la sicurezza sul lavoro, le vendite dirette, la sostenibilità ambientale e la diversificazione dalla produzione vinicola;»;
iv) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) azioni volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione e intraprese da organizzazioni che operano nel settore vitivinicolo di cui agli articoli 152, 156 e 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013, da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette in conformità degli articoli 32 e 33 del regolamento (UE) 2024/1143 (*2) del Parlamento europeo e del Consiglio, o da altre organizzazioni professionali, organizzazioni di produttori di vino, associazioni di organizzazioni di produttori di vino stabilite dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC;
(*2) Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).»;"
v) sono aggiunte le lettere seguenti:
«n) monitoraggio, diagnostica, formazione, comunicazione e ricerca per prevenire la diffusione dei pertinenti organismi nocivi di cui all'allegato II, parte B e all'allegato IV, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (*3) intrapresi da organizzazioni di produttori riconosciute a norma degli articoli 152 e 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013, da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri a norma degli articoli 157 e 158 di tale regolamento o da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette conformemente agli articoli 32 e 33 del regolamento (UE) 2024/1143;
o) estirpazione permanente di vigneti produttivi, ossia l'eliminazione completa dei ceppi che si trovano su una determinata superficie.
(*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).»;"
b) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
«Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri possono stabilire nei loro piani strategici della PAC condizioni agronomiche e viticole specifiche o qualsiasi altro tipo di condizioni che garantiscano che la riconversione varietale, la riallocazione del vigneto, il reimpianto del vigneto o il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti intrapresi nell'ambito di tale tipo di intervento non generino un aumento della resa nel vigneto da reimpiantare.»;
c) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le attività di promozione e comunicazione a norma del primo comma, lettera k), hanno una durata limitata di tre anni. Gli Stati membri possono decidere di prorogare due volte la durata di un'operazione, per un massimo di tre anni per ciascuna proroga. Ciascun beneficiario può ricevere sostegno per diverse operazioni effettuate nello stesso mercato nell'ambito dei tipi di intervento di cui al primo comma, lettera k), per un periodo massimo di nove anni consecutivi.
Ai fini del primo comma, lettera k), uno Stato membro può considerare operazioni di promozione e comunicazione effettuate in un paese terzo quelle che interessano l'intero territorio del paese terzo, una parte amministrativa di tale territorio o un tipo di mercato, quale definito dallo Stato membro, nel paese terzo.
Gli Stati membri che, nei propri piani strategici della PAC, scelgono i tipi di intervento di cui al primo comma, lettera k), provvedono affinché i piccoli produttori abbiano accesso ai finanziamenti nell'ambito di tali tipi di intervento, applicando misure pertinenti quali l'istituzione di procedure semplificate o la definizione di criteri di priorità oggettivi e non discriminatori per i nuovi beneficiari, i nuovi mercati e i nuovi prodotti.» ;
d) è aggiunto il comma seguente:
«Ai fini del primo comma, lettera o), i produttori che hanno estirpato vigneti produttivi a norma del presente articolo non hanno il diritto di chiedere autorizzazioni per nuovi impianti a norma dell’articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 durante le dieci campagne di commercializzazione successive a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione. Qualora tali produttori dispongano di autorizzazioni valide per nuovi impianti, tali autorizzazioni sono revocate dallo Stato membro al momento dell'approvazione della domanda di sostegno per l'estirpazione. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione di tale tipo di intervento le zone in cui i vigneti svolgono un ruolo importante per motivi ambientali, di tutela del paesaggio o socioeconomici.» ;
3) l'articolo 59 è così modificato:
a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«In deroga al primo e al secondo comma del presente paragrafo, l'aiuto finanziario dell'Unione può coprire fino all'80 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti se l'intervento è connesso all'obiettivo di contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 57, lettera b).»;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), non supera:
a) il 50 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate;
b) il 40 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;
c) il 75 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;
d) il 65 % dei costi di investimento ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo.
L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (*4) e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.
Per le imprese o le altre organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell'Unione di cui al primo comma del presente paragrafo sono dimezzati.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, l'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), può essere aumentato fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, nonché al miglioramento della sostenibilità dei sistemi di produzione e alla riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione di cui all'articolo 57, lettera b).
Non è concesso alcun aiuto finanziario dell'Unione a imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione dal titolo “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (*5).
(*4) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj)."
(*5) GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.»;"
c) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:
«L'aiuto finanziario dell'Unione per l'estirpazione permanente di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera o), non supera il 70 % della somma dei costi diretti di esecuzione dell'estirpazione e della perdita di reddito stimata per un anno in relazione alla superficie estirpata. Inoltre, gli Stati membri possono fornire un contributo nazionale all'intervento per un importo massimo del 30 % della somma dei costi diretti di esecuzione dell'estirpazione e della perdita di reddito stimata per un anno in relazione alla superficie estirpata.» ;
d) al paragrafo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:
«Tuttavia, l'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera m), può essere aumentato fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, nonché al miglioramento della sostenibilità dei sistemi di produzione e alla riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione di cui all'articolo 57, lettera b).» ;
e) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. L'aiuto finanziario dell'Unione per l'innovazione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera e), non supera i seguenti limiti:
a) il 50 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate;
b) il 40 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;
c) l'80 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;
d) il 65 % dei costi di investimento ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo.
L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.
Per le imprese o le altre organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell'Unione di cui al primo comma del presente paragrafo sono dimezzati.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, l'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera e), può essere aumentato fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, nonché al miglioramento della sostenibilità dei sistemi di produzione e alla riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione di cui all'articolo 57, lettera b).
Non è concesso alcun aiuto finanziario dell'Unione a imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione dal titolo “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.» ;
f) è aggiunto il paragrafo seguente:
«6 bis. L'aiuto finanziario dell'Unione per i servizi di consulenza di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera f), può coprire fino al 50 % della spesa ammissibile.»;
g) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. L'aiuto finanziario dell'Unione per le azioni di informazione, promozione e comunicazione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere h) e k), non supera il 60 % della spesa ammissibile.
Inoltre, gli Stati membri di cui all'articolo 88, paragrafo 1, possono fornire un contributo nazionale ai tipi di interventi di cui al primo comma per un importo massimo del 20 % della spesa ammissibile. Alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione attive nel settore vitivinicolo, gli Stati membri possono fornire un contributo nazionale per un importo massimo del 30 % della spesa ammissibile.»;
h) è inserito il paragrafo seguente:
«7 bis. L'aiuto finanziario dell'Unione per le azioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera n), contro gli organismi nocivi di cui all'allegato II, parte B, e all'allegato IV, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili.».
Articolo 4
Modifiche del regolamento (UE) 2024/1143
All'articolo 37 del regolamento (UE) 2024/1143, il paragrafo 5 è così modificato:
1) il secondo comma è soppresso;
2) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«I prodotti agricoli commercializzati come indicazione geografica ed etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato senza rispettare l'obbligo di indicare il nome del produttore o dell'operatore nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica, fino a esaurimento delle scorte esistenti.».
Articolo 5
Disposizioni transitorie
I prodotti vitivinicoli appartenenti alle categorie di cui all’allegato VII, parte II, punto 1) e punti da 4) a 9), del regolamento (UE) n. 1308/2013, che sono stati sottoposti a trattamento di dealcolizzazione in conformità dell’allegato VIII, parte I, sezione E, di tale regolamento e che sono stati etichettati conformemente all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), di tale regolamento prima del 19 settembre 2027 possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
Articolo 6
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia, l'articolo 1, punto 8), si applica a decorrere dal 19 marzo 2030 e l'articolo 1, punto 10) si applica a decorrere dal 19 settembre 2027.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2026
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
C. KOMBOS