Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio.
(Regolamento (UE) 26/02/2014, n. 251/2014, pubblicato in G.U.U.E. 20 marzo 2014, n. L 84)
Il Regolamento (UE) 26 febbraio 2014, n. 251/2014, in vigore dal 27 marzo 2014, è riportato nel testo vigente aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni apportate, da ultimo, dal Regolamento (UE) 2 dicembre 2021, n. 2021/2117.
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 122/94 della Commissione si sono dimostrati efficaci nel disciplinare i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli («prodotti vitivinicoli aromatizzati»). Tuttavia, alla luce dell’innovazione tecnologica, dello sviluppo dei mercati e dell’evoluzione delle aspettative dei consumatori, è necessario aggiornare le disposizioni applicabili alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche di taluni prodotti vitivinicoli aromatizzati, tenendo conto allo stesso tempo dei metodi tradizionali di produzione.
(2) In seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona si rendono necessarie ulteriori modifiche per allineare i poteri conferiti alla Commissione dal regolamento (CEE) n. 1601/91 agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Considerata la portata delle modifiche, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1601/91 e sostituirlo con il presente regolamento, nel quale per motivi di chiarezza dovrebbero essere incorporate le norme introdotte dal regolamento (CE) n. 122/94 sull’aromatizzazione e sull’aggiunta di alcole applicabili ad alcuni prodotti vitivinicoli aromatizzati.
(3) Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica alla presentazione e all’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, salvo diversamente disposto dal presente regolamento.
(4) I prodotti vitivinicoli aromatizzati rivestono importanza per i consumatori, i produttori e il settore agricolo dell’Unione. Le misure applicabili ai prodotti vitivinicoli aromatizzati dovrebbero contribuire al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza. In questo modo tali misure salvaguarderanno la rinomanza acquisita dai prodotti vitivinicoli aromatizzati dell’Unione sul mercato interno e mondiale, continuando a tener conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la produzione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati nonché dell’accresciuta esigenza di tutela dei consumatori e di informazione. L’innovazione tecnologica dovrebbe inoltre essere tenuta in considerazione in relazione ai prodotti per i quali essa serve ad accrescere la qualità, senza incidere sul carattere tradizionale dei prodotti vitivinicoli aromatizzati interessati.
(5) La produzione di prodotti vitivinicoli aromatizzati costituisce un importante sbocco per il settore agricolo dell’Unione, circostanza che dovrebbe essere messa in risalto dal quadro normativo.
(6) Nell’interesse dei consumatori, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i prodotti vitivinicoli aromatizzati immessi sul mercato dell’Unione, siano essi prodotti negli Stati membri o in paesi terzi. Al fine di preservare e accrescere la rinomanza dei prodotti vitivinicoli aromatizzati dell’Unione sul mercato mondiale, le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero essere applicate anche ai prodotti vitivinicoli aromatizzati prodotti nell’Unione e destinati all’esportazione.
(7) Per assicurare chiarezza e trasparenza nel diritto dell’Unione che disciplina i prodotti vitivinicoli aromatizzati, è necessario definire chiaramente i prodotti oggetto di detta legislazione, i criteri di produzione, la designazione, la presentazione e l’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati nonché, in particolare, la denominazione di vendita. È opportuno inoltre che siano definite norme specifiche sull’indicazione volontaria di provenienza a supplemento di quelle stabilite nel regolamento (UE) n. 1169/2011. Stabilendo tali norme, tutti gli stadi della filiera di produzione sono disciplinati e i consumatori sono protetti e adeguatamente informati.
(8) Le definizioni di prodotti vitivinicoli aromatizzati dovrebbero continuare a rispettare le pratiche tradizionali di qualità, pur venendo aggiornate e affinate alla luce dello sviluppo tecnologico.
(9) I prodotti vitivinicoli aromatizzati dovrebbero essere prodotti in conformità di talune norme e restrizioni, atte ad assicurare che siano soddisfatte le aspettative del consumatore in relazione alla qualità e ai metodi di produzione. Al fine di soddisfare le norme internazionali in questo campo, si dovrebbero stabilire i metodi di produzione e la Commissione dovrebbe, come regola generale, tenere conto di quelli raccomandati e pubblicati dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).
(10) Ai prodotti vitivinicoli aromatizzati dovrebbero applicarsi il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(11) Inoltre, l’alcole etilico usato per la produzione di prodotti vitivinicoli aromatizzati dovrebbe essere esclusivamente di origine agricola, in modo da soddisfare le aspettative dei consumatori e rispettare le pratiche tradizionali di qualità. Ciò garantirà anche uno sbocco per i prodotti agricoli di base.
(12) Considerata l’importanza e la complessità del settore dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, è opportuno stabilire norme specifiche in merito alla designazione e alla presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati a integrazione delle disposizioni in materia di etichettatura stabilite nel regolamento (UE) n. 1169/2011. Tali norme specifiche dovrebbero anche impedire l’uso improprio delle denominazioni di vendita dei prodotti vitivinicoli aromatizzati nel caso di prodotti che non soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.
(13) Al fine di facilitare la comprensione dei consumatori, dovrebbe essere possibile integrare le denominazioni di vendita stabilite dal presente regolamento con la denominazione usuale del prodotto ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011.
(14) Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio si applica, tra l’altro, ai prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, tra i quali rientrano i prodotti vitivinicoli aromatizzati. Di conseguenza, i prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano i requisiti di cui al suddetto regolamento e agli atti adottati a norma di esso possono essere immessi sul mercato come prodotti vitivinicoli aromatizzati biologici.
(15) Nell’applicare una politica di qualità e per consentire un elevato livello qualitativo dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con indicazione geografica, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di adottare norme più severe di quelle stabilite nel presente regolamento in relazione alla produzione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con indicazione geografica che sono prodotti nel proprio territorio, nella misura in cui tali norme siano compatibili con il diritto dell’Unione.
(16) Poiché il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e le disposizioni sulle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio non si applicano ai prodotti vitivinicoli aromatizzati, dovrebbero essere stabilite disposizioni specifiche sulla protezione delle indicazioni geografiche relative ai prodotti vitivinicoli aromatizzati. È opportuno utilizzare le indicazioni geografiche per identificare i prodotti vitivinicoli aromatizzati come originari del territorio di un paese, o di una regione o località di tale territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o un’altra caratteristica del prodotto vitivinicolo aromatizzato siano essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica e tali indicazioni geografiche dovrebbero essere registrate dalla Commissione.
(17) Il presente regolamento dovrebbe prevedere una procedura in materia di registrazione, conformità, modifica ed eventuale cancellazione delle indicazioni geografiche dell’Unione e dei paesi terzi.
(18) La responsabilità di garantire l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento dovrebbe essere attribuita alle autorità degli Stati membri; occorre adottare disposizioni che permettano alla Commissione di sorvegliare e verificare tale osservanza.
(19) Al fine di integrare o modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla messa in atto di processi produttivi per ottenere prodotti vitivinicoli aromatizzati; ai criteri per la delimitazione delle aree geografiche e alle norme, alle restrizioni e alle deroghe relative alla produzione in tali aree, alle condizioni alle quali una specifica di prodotto può comprendere requisiti supplementari; alla determinazione dei casi in cui un singolo produttore può fare domanda di protezione delle indicazioni geografiche e alle restrizioni relative alla tipologia di richiedente che possono applicarsi a tale protezione; alla fissazione delle condizioni da rispettare relativamente alla domanda di protezione di un’indicazione geografica, allo scrutinio da parte della Commissione, alla procedura di obiezione e alle procedure relative alla modifica e all’annullamento delle indicazioni geografiche; alla fissazione delle condizioni applicabili alle domande di indicazioni geografiche transfrontaliere; alla fissazione del termine per la presentazione di una domanda o richiesta, del termine a partire dal quale si applica la protezione e del termine a partire dal quale si applica la modifica della protezione; alla fissazione delle condizioni relative alle modifiche delle specifiche di prodotto, incluse le condizioni in caso di modifica considerata minore e delle condizioni connesse alle domande di modifica e all’approvazione delle modifiche che non implicano cambiamenti al documento unico; alle restrizioni attinenti alla denominazione protetta; alla natura e al tipo di informazioni da trasmettere nello scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione; ai metodi di comunicazione delle informazioni, alle regole relative ai diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili e ai mezzi di pubblicazione delle informazioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(20) Per assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda: i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati; le decisioni circa il conferimento della protezione delle indicazioni geografiche e circa il rigetto di domande proposte a tal fine, le decisioni circa la cancellazione della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni geografiche esistenti, le decisioni sull’approvazione delle modifiche in caso di modifiche minori alle specifiche dei prodotti; le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo alla definizione di indicazione geografica; i mezzi per rendere accessibili al pubblico le decisioni di protezione o di diniego delle indicazioni geografiche; la presentazione di domande transfrontaliere; i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a effettuare; la procedura per l’esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di un ‘indicazione geografica, inclusa la loro ammissibilità, e la procedura per le domande di richieste di opposizione, cancellazione o conversione, compresa la loro ammissibilità, e la presentazione di informazioni relative alle denominazioni geografiche esistenti; i controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono effettuare; e le regole sulla comunicazione delle informazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni sugli scambi tra Stati membri e Commissione, le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare, il contenuto, la forma, la tempistica, la periodicità e le scadenze delle notifiche e le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, alle autorità competenti dei paesi terzi e al pubblico, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(21) La Commissione, mediante atti di esecuzione e, data la particolare natura di questi ultimi, agendo senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011, dovrebbe pubblicare il documento unico nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, decidere se rifiutare una domanda di protezione di indicazione geografica per motivi di irricevibilità e se istituire e mantenere un registro delle indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento, nonché se elencare in quest’ultimo le designazioni geografiche esistenti oppure rimuoverle.
(22) La transizione dalla disciplina prevista dal regolamento (CEE) n. 1601/91 a quella prevista dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà che non sono affrontate dal presente regolamento. A tal fine, dovrebbe essere attribuito alla Commissione il potere di adottare le misure transitorie necessarie.
(23) È opportuno concedere un tempo sufficiente e modalità adeguate per agevolare una transizione fluida dalla disciplina prevista dal regolamento (CEE) n. 1601/91 a quella prevista dal presente regolamento. In ogni caso dovrebbe essere consentita la commercializzazione delle scorte esistenti dopo l’applicazione del presente regolamento, fino al loro esaurimento.
(24) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire stabilire le regole relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e le regole relative alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.
2. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 si applica alla presentazione e all’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, salvo diversamente disposto dal presente regolamento.
3. Il presente regolamento si applica a tutti i prodotti vitivinicoli aromatizzati commercializzati nell’Unione, siano essi prodotti negli Stati membri o in paesi terzi, nonché a quelli prodotti nell’Unione e destinati all’esportazione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «denominazione di vendita» : il nome di ciascuno dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al presente regolamento;
2) «descrizione» : l’elenco delle caratteristiche specifiche di un prodotto vitivinicolo aromatizzato;
3) (punto soppresso).
CAPO II
DEFINIZIONE, DESIGNAZIONE, PRESENTAZIONE ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI VITIVINICOLI AROMATIZZATI
Articolo 3
Definizione e classificazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
1. I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono prodotti che sono derivati da prodotti del settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono stati aromatizzati. Essi sono classificati nelle seguenti categorie:
a) vini aromatizzati;
b) bevande aromatizzate a base di vino;
c) cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.
2. Il vino aromatizzato è una bevanda:
a) ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all’allegato II, parte IV, punto 5, nonché all’allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 3 a 9, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione del vino «retsina»;
b) nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 75 % del volume totale;
c) con eventuale aggiunta di alcole;
d) con eventuale aggiunta di coloranti;
e) alla quale è eventualmente aggiunto mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi;
f) con eventuale aggiunta di edulcoranti;
g) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 14,5 % vol. e inferiore a 22 % vol. e un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol.
3. Una bevanda aromatizzata a base di vino è una bevanda:
a) ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all’allegato VII, parte II, punti 1 e 2 e punti da 4 a 9, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dei vini prodotti con l’aggiunta di alcole e del vino «retsina»;
b) nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 50 % del volume totale;
c) alla quale non è stato aggiunto alcole, salvo se previsto altrimenti all’allegato II;
d) con eventuale aggiunta di coloranti;
e) alla quale è eventualmente aggiunto mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi;
f) con eventuale aggiunta di edulcoranti;
g) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 4,5 % vol. e inferiore a 14,5 % vol.
4. Un cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli è una bevanda:
a) ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all’allegato VII, parte II, punti 1 e 2 e punti da 4 a 11, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dei vini prodotti con l’aggiunta di alcole e del vino «retsina»;
b) nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 50 % del volume totale;
c) alla quale non è stato aggiunto alcole;
d) con eventuale aggiunta di coloranti;
e) con eventuale aggiunta di edulcoranti;
f) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1,2 % vol. e inferiore a 10 % vol.
Articolo 4
Processi produttivi e metodi di analisi dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
1. I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono realizzati in conformità dei requisiti, delle restrizioni e delle designazioni di cui agli allegati I e II.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 33 concernenti l’introduzione di processi produttivi autorizzati al fine di ottenere prodotti vitivinicoli aromatizzati, tenendo conto delle aspettative dei consumatori.
Nel decidere i processi produttivi autorizzati di cui al primo comma, la Commissione tiene conto dei processi produttivi raccomandati e pubblicati dall’OIV.
3. La Commissione, se necessario, adotta mediante atti di esecuzione metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Questi ultimi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall’OIV, salvo che tali metodi siano inefficaci o inadeguati ai fini dell’obiettivo perseguito. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.
In attesa della loro adozione da parte della Commissione, i metodi da utilizzare sono quelli autorizzati dallo Stato membro interessato.
4. Le pratiche enologiche e le restrizioni stabilite in conformità dell’articolo 74, dell’articolo 75, paragrafo 4, e dell’articolo 80 del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applicano ai prodotti vitivinicoli utilizzati per la produzione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.
Articolo 5
Denominazioni di vendita
1. Per i prodotti vitivinicoli aromatizzati immessi sul mercato dell’Unione sono utilizzate le denominazioni di vendita di cui all’allegato II, purché tali prodotti soddisfino i requisiti per la denominazione di vendita corrispondente fissati in detto allegato. Le denominazioni di vendita possono essere completate da una denominazione usuale quale definita dall’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011.
2. Se un prodotto vitivinicolo aromatizzato soddisfa i requisiti di più di una denominazione di vendita, è autorizzato l’utilizzo di una sola denominazione di vendita, salvo che sia diversamente disposto dall’allegato II.
3. Una bevanda alcolica che non soddisfi i requisiti contemplati nel presente regolamento non è designata, presentata o etichettata associando parole o espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «fatto», «gusto» o altro termine simile a qualsiasi denominazione di vendita.
4. Le denominazioni di vendita possono essere integrate o sostituite da un'indicazione geografica di prodotti vitivinicoli aromatizzati protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
5. Fatto salvo l’articolo 26, le denominazioni di vendita non sono integrate da denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette autorizzate per i prodotti vitivinicoli.
6. Nel caso di prodotti vitivinicoli aromatizzati prodotti nell'Unione e che sono destinati all'esportazione verso paesi terzi la cui normativa impone denominazioni di vendita diverse, gli Stati membri possono consentire che tali denominazioni di vendita accompagnino le denominazioni di vendita di cui all'allegato II. Le denominazioni di vendita aggiuntive possono figurare in lingue diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 al fine di integrare l'allegato II per tenere in considerazione il progresso tecnico, gli sviluppi scientifici e del mercato, la salute del consumatore o le esigenze di informazione del consumatore.
Articolo 6
Diciture aggiuntive alle denominazioni di vendita
1. Le denominazioni di vendita di cui all’articolo 5 possono essere integrate altresì dalle seguenti diciture riguardanti il tenore di zuccheri del prodotto vitivinicolo aromatizzato:
a) «extra secco» o «extra dry» : per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 30 grammi per litro e, per la categoria dei vini aromatizzati e, in deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), il titolo alcolometrico volumico totale minimo è pari a 15 % vol.;
b) «secco» o «dry» : per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 50 grammi per litro e, per la categoria dei vini aromatizzati e, in deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), il titolo alcolometrico volumico totale minimo è pari a 16 % vol.;
c) «semisecco» o «semi-dry» : per i prodotti il cui tenore di zuccheri è compreso tra 50 e meno di 90 grammi per litro;
d) «semidolce» : per i prodotti il cui tenore di zuccheri è compreso tra 90 e meno di 130 grammi per litro;
e) «dolce» : per i prodotti il cui tenore di zuccheri è pari o superiore a 130 grammi per litro.
Il tenore di zuccheri indicato al primo comma, lettere da a) a e), è espresso in zucchero invertito.
Le diciture «semidolce» e «dolce» possono essere accompagnate da un’indicazione del tenore di zuccheri, espresso in grammi di zucchero invertito per litro.
2. Laddove la denominazione di vendita sia integrata dalla dicitura «spumante» o includa detta dicitura, la quantità di vino spumante utilizzata non deve essere inferiore al 95 %.
3. Le denominazioni di vendita possono anche essere completate con un riferimento al principale aroma utilizzato.
Articolo 6 bis
Dichiarazione nutrizionale ed elenco degli ingredienti
1. L'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati commercializzati nell'Unione contiene le seguenti indicazioni obbligatorie:
a) la dichiarazione nutrizionale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 1169/2011; e
b) l'elenco degli ingredienti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/2011.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), la dichiarazione nutrizionale sull’imballaggio o su un'etichetta a esso apposta può essere limitata al valore energetico, che può essere espresso mediante il simbolo “E” per l'energia. In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa è fornita per via elettronica mediante indicazione sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta. Tale dichiarazione nutrizionale non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), l'elenco degli ingredienti può essere fornito per via elettronica mediante indicazione sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta. In questo caso, si applicano le prescrizioni seguenti:
a) non sono raccolti o tracciati dati degli utenti;
b) l'elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing; e
c) l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1169/2011 figura direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta.
Tale indicazione di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo, comprende la parola “contiene” seguita dal nome della sostanza o del prodotto che figura nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 integrando il presente regolamento per precisare ulteriormente le norme relative all'indicazione e alla designazione degli ingredienti ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.
Articolo 7
Indicazione di provenienza
Qualora sia indicata la provenienza dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, questa corrisponde al luogo in cui il prodotto è realizzato. La provenienza è indicata mediante l’espressione «prodotto in […]», o una equivalente, completata dal nome dello Stato membro o del paese terzo corrispondente.
Articolo 8
Utilizzo della lingua nella presentazione e nell’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
1. Le denominazioni di vendita in corsivo nell’allegato II non sono tradotte sull’etichetta né nella presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.
Le diciture aggiuntive di cui al presente regolamento, se espresse a parole, appaiono almeno in una delle lingue ufficiali dell’Unione.
2. Il nome dell'indicazione geografica di un prodotto vitivinicolo aromatizzato protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 appare sull'etichetta nella lingua o nelle lingue in cui è registrata, anche qualora l'indicazione geografica sostituisca la denominazione di vendita ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.
Qualora il nome di un'indicazione geografica di un prodotto vitivinicolo aromatizzato protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sia scritto in un alfabeto diverso da quello latino, esso può anche apparire in una o più lingue ufficiali dell'Unione.
Articolo 9
(Articolo soppresso)
CAPO III - INDICAZIONI GEOGRAFICHE (Artt. 10-30)
(Capo e articoli soppressi)
CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
Articolo 31
Controlli e verifiche sui prodotti vitivinicoli aromatizzati
1. Gli Stati membri sono responsabili dei controlli sui prodotti vitivinicoli aromatizzati. Essi adottano le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento e designano in particolare l’autorità o le autorità competenti responsabili dei controlli relativi agli obblighi stabiliti dal presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004.
2. La Commissione, ove necessario, adotta mediante atti di esecuzione le disposizioni riguardanti i controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono effettuare per accertare il rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.
Articolo 32
Scambio di informazioni
1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento e per il rispetto degli impegni internazionali relativi ai prodotti vitivinicoli aromatizzati. Tali informazioni possono, se del caso, essere trasmesse o rese disponibili alle autorità competenti di paesi terzi e possono essere rese pubbliche.
2. Per rendere le comunicazioni di cui al paragrafo 1 rapide, efficienti, precise ed economiche, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 33 per definire:
a) la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;
b) i metodi di comunicazione delle informazioni;
c) le regole relative ai diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;
d) le condizioni e i mezzi di pubblicazione delle informazioni.
3. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione:
a) le regole sulla comunicazione delle informazioni necessarie per l’applicazione del presente articolo;
b) le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare e le regole relative alla loro forma, al contenuto, alla periodicità e alle scadenze;
c) le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, alle autorità competenti dei paesi terzi e al pubblico.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.
Articolo 33
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 28, all’articolo 32, paragrafo 2, e all’articolo 36, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 marzo 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
2 bis. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 7 dicembre 2021. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'8 dicembre 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 6 bis, paragrafo 4, all'articolo 28, all'articolo 32, paragrafo 2, e all'articolo 36, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 7, dell'articolo 6 bis, paragrafo 4, dell'articolo 28, dell'articolo 32, paragrafo 2, e dell'articolo 36, paragrafo 1, del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 34
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per i prodotti vitivinicoli aromatizzati. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Nel caso di atti di esecuzione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, e dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 35
Abrogazione
Il regolamento (CEE) n. 1601/91 è abrogato a decorrere dal 28 marzo 2015.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III del presente regolamento.
Articolo 36
Disposizioni transitorie
1. Per agevolare la transizione dal regime previsto nel regolamento (CEE) n. 1601/91 al regime istituito dal presente regolamento, è conferito alla Commissione il potere di adottare, se del caso, atti delegati conformemente all’articolo 33 per adottare misure intese a modificare o derogare al presente regolamento, le quali rimangono in vigore sino al 28 marzo 2018.
2. I prodotti vitivinicoli aromatizzati che non soddisfano i requisiti del presente regolamento ma che sono stati ottenuti in conformità del regolamento (CEE) n. 1601/91 prima del 28 marzo 2015 possono essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
3. I prodotti vitivinicoli aromatizzati conformi agli articoli da 1 a 6 e all’articolo 9 del presente regolamento che sono stati prodotti prima del 28 marzo 2015 possono essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte, a condizione che siano conformi al regolamento (CEE) n. 1601/91 in relazione a tutti gli aspetti non disciplinati dagli articoli da 1 a 6 e dall’articolo 9 del presente regolamento.
Articolo 37
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 28 marzo 2015. Tuttavia, l’articolo 36, paragrafi 1 e 3, si applica a decorrere dal 27 marzo 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
DEFINIZIONI TECNICHE, REQUISITI E RESTRIZIONI
1) Aromatizzazione
a) Per l’aromatizzazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati sono autorizzati i seguenti prodotti:
i) sostanze aromatizzanti naturali e/o preparazioni aromatiche quali definite dall’articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 1334/2008;
ii) gli aromi quali definiti dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1334/2008 i quali:
— sono identici alla vanillina,
— hanno odore e/o sapore di mandorle,
— hanno odore e/o sapore di albicocche,
— hanno odore e/o sapore di uova, e
iii) erbe aromatiche e/o spezie e/o prodotti alimentari sapidi;
iv) bevande spiritose in quantità non superiore all'1 % del volume totale.
b) Per l’aromatizzazione delle bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli sono autorizzati i seguenti prodotti:
i) sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento (CE) n. 1334/2008; e
ii) erbe aromatiche e/o spezie e/o prodotti alimentari sapidi.
L’aggiunta di tali sostanze conferisce al prodotto finale caratteristiche organolettiche differenti da quelle di un vino.
2) Edulcorazione
Per l’edulcorazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati sono autorizzati i seguenti prodotti:
a) zucchero di fabbrica, zucchero bianco, zucchero bianco raffinato, destrosio, fruttosio, sciroppo di glucosio, zucchero liquido, zucchero liquido invertito, sciroppo di zucchero invertito, quali definiti dalla direttiva 2001/111/CE;
b) mosto di uve, mosto di uve concentrato e mosto di uve concentrato rettificato, quali definiti dall’allegato VII, parte II, punti 10, 13 e 14, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
c) zucchero caramellato, vale a dire il prodotto ottenuto esclusivamente mediante riscaldamento controllato del saccarosio, senza aggiunta di basi, di acidi minerali o di altri additivi chimici;
d) miele, quale definito dalla direttiva 2001/110/CE del Consiglio;
e) sciroppo di carruba;
f) qualsiasi altra sostanza glucidica naturale avente effetto analogo a quello dei prodotti sopraelencati.
3) Aggiunta di alcole
Nella preparazione di alcuni vini aromatizzati e di alcune bevande aromatizzate a base di vino sono autorizzati i seguenti prodotti:
a) alcole etilico di origine agricola, quale definito all’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, compreso l’alcole etilico di origine viticola;
b) alcole di vino o di uva passa;
c) distillato di vino o di uva passa;
d) distillato di origine agricola, quale definito all’allegato I, punto 2, del regolamento (CE) n. 110/2008;
e) acquavite di vino, quale definita all’allegato II, punto 4, del regolamento (CE) n. 110/2008;
f) acquavite di vinaccia, quale definita all’allegato II, punto 6, del regolamento (CE) n. 110/2008;
g) bevande spiritose distillate da uva passa fermentata.
L’alcole etilico utilizzato per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o altri additivi autorizzati, impiegati per l’elaborazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, deve essere di origine agricola e deve essere adoperato nella dose strettamente necessaria e non è considerato un’aggiunta di alcole ai fini della produzione di un prodotto vitivinicolo aromatizzato.
4) Additivi e colorazione
Ai prodotti vitivinicoli aromatizzati si applicano le disposizioni in materia di additivi alimentari, compresi i coloranti, previste dal regolamento (CE) n. 1333/2008.
5) Aggiunta di acqua
Per la preparazione di prodotti vitivinicoli aromatizzati è autorizzata l’aggiunta di acqua purché sia impiegata nella dose necessaria per:
— elaborare l’essenza aromatizzante,
— sciogliere i coloranti e gli edulcoranti,
— correggere la composizione finale del prodotto.
La qualità dell’acqua aggiunta deve essere conforme alla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 98/83/CE del Consiglio e non deve alterare la natura del prodotto.
Tale acqua può essere distillata, demineralizzata, permeata o addolcita.
6) Per la preparazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati è autorizzata l’aggiunta di anidride carbonica.
7) Titolo alcolometrico
Per «titolo alcolometrico volumico» si intende il rapporto tra il volume di alcole allo stato puro contenuto nel prodotto considerato alla temperatura di 20 °C e il volume totale del prodotto alla stessa temperatura.
Per «titolo alcolometrico volumico effettivo» si intende il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C contenute in 100 parti in volume di prodotto a quella temperatura.
Per «titolo alcolometrico volumico potenziale» si intende il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C che possono essere prodotte con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.
Per «titolo alcolometrico volumico totale» si intende la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e potenziale.
ALLEGATO II
DENOMINAZIONI DI VENDITA E DESIGNAZIONI DEI PRODOTTI VITIVINICOLI AROMATIZZATI
A. DENOMINAZIONI DI VENDITA E DESIGNAZIONI DEI VINI AROMATIZZATI
1) Vino aromatizzato
Prodotti conformi alla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
2) Aperitivo a base di vino
Vino aromatizzato con eventuale aggiunta di alcole.
L’uso del termine «aperitivo» in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
3) Vermut o Vermout o Vermouth
Vino aromatizzato
— con eventuale aggiunta di alcole; e
— il cui gusto caratteristico è stato ottenuto mediante l’impiego di sostanze appropriate delle specie di Artemisia.
4) Vino aromatizzato amaro
Vino aromatizzato con un caratteristico aromatizzante amaro al quale è stato aggiunto alcole.
La denominazione di vendita «vino aromatizzato amaro» è seguita dal nome della principale sostanza aromatizzante amara.
La denominazione di vendita «vino aromatizzato amaro» può essere completata o sostituita dai seguenti termini:
— «Vino alla china», quando l’aromatizzazione principale è fatta con aroma naturale di china;
— «Bitter vino», quando l’aromatizzazione principale è fatta con aroma naturale di genziana e quando alla bevanda è stata data una colorazione gialla e/o rossa mediante coloranti autorizzati. L’uso del termine «bitter» in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento;
— «Americano», quando l’aromatizzazione è dovuta alla presenza di sostanze aromatizzanti naturali ricavate dall’assenzio e dalla genziana e quando alla bevanda è stata data una colorazione gialla e/o rossa mediante coloranti autorizzati.
5) Vino aromatizzato all’uovo
Vino aromatizzato
— al quale è stato aggiunto alcole,
— al quale sono stati aggiunti tuorli d’uovo di qualità o loro estratti,
— il cui tenore di zuccheri espresso in zuccheri invertiti è superiore a 200 grammi, e
— nella preparazione della cui miscela il quantitativo minimo di tuorlo d’uovo utilizzato è pari a 10 grammi per litro.
La denominazione di vendita «vino aromatizzato all’uovo» può essere accompagnata dal termine «cremovo» quando tale prodotto contiene vino della denominazione di origine protetta «Marsala» in una percentuale non inferiore all’80 %.
La denominazione di vendita «vino aromatizzato all’uovo» può essere accompagnata dal termine «cremovo zabaione» quando tale prodotto contiene vino della denominazione di origine protetta «Marsala» in una percentuale non inferiore all’80 % e tuorlo d’uovo in quantità non inferiore a 60 grammi per litro.
6) Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg
Vino aromatizzato
— al quale è stato aggiunto alcole, e
— il cui gusto caratteristico è stato ottenuto mediante l’impiego di chiodi di garofano e/o cannella.
B. DENOMINAZIONI DI VENDITA E DESIGNAZIONI DELLE BEVANDE AROMATIZZATE A BASE DI VINO
1) Bevande aromatizzate a base di vino
Prodotti conformi alla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 3.
2) Bevanda aromatizzata alcolizzata a base di vino
Bevanda aromatizzata a base di vino
— alla quale è stato aggiunto alcole,
— avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore al 7 % vol.,
— che è stata edulcorata,
— prodotta con vino bianco,
— alla quale è stato aggiunto distillato di uva passa, e
— aromatizzata esclusivamente con estratto di cardamomo,
oppure
— alla quale è stato aggiunto alcole,
— avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore al 7 % vol.,
— che è stata edulcorata,
— prodotta con vino rosso, e
— alla quale sono state aggiunte preparazioni aromatiche ottenute esclusivamente da spezie, ginseng, frutta secca a guscio, essenze di agrumi ed erbe aromatiche.
3) Sangría/Sangria
Bevanda aromatizzata a base di vino
— prodotta con vino,
— aromatizzata con l’aggiunta di estratti o essenze naturali di agrumi, con o senza il succo di tali frutti,
— con eventuale aggiunta di spezie,
— con eventuale aggiunta di anidride carbonica,
— senza coloranti aggiunti,
— avente un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 4,5 % vol. e inferiore a 12 % vol., e
— che può contenere particelle solide provenienti dalla polpa o dalla scorza degli agrumi e il cui colore deve provenire esclusivamente dalle materie prime utilizzate.
La denominazione «Sangría» o «Sangria» può essere utilizzata quale denominazione di vendita solo quando la bevanda è prodotta in Spagna o Portogallo. Quando la bevanda è prodotta in un altro Stato membro, la dicitura «Sangría» o «Sangria» può essere utilizzata solo a complemento della denominazione di vendita «bevanda aromatizzata a base di vino», a condizione di essere accompagnata dalla menzione: «prodotta in…» seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione più ristretta.
4) Clarea
Bevanda aromatizzata a base di vino bianco ottenuta alle medesime condizioni della Sangría/Sangria.
La denominazione «Clarea» può essere utilizzata quale denominazione di vendita solo quando la bevanda è prodotta in Spagna. Quando la bevanda è prodotta in un altro Stato membro, la denominazione «Clarea» può essere utilizzata solo a complemento della denominazione di vendita «bevanda aromatizzata a base di vino», a condizione di essere accompagnata dalla menzione: «prodotta in…» seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione più ristretta.
5) Zurra
Bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta mediante l’aggiunta di brandy o di acquavite di vino, quali definiti nel regolamento (CE) n. 110/2008, alla Sangría/Sangria e alla Clarea, con eventuale aggiunta di frutta in pezzi. Il titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere pari o superiore a 9 % vol. e inferiore a 14 % vol.
6) Bitter soda
Bevanda aromatizzata a base di vino
— ottenuta da «bitter vino», la cui proporzione nel prodotto finale non deve essere inferiore al 50 % in volume,
— alla quale è stata aggiunta anidride carbonica o acqua gassata, e
— avente un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 8 % vol. e inferiore a 10,5 % vol.
L’uso del termine «bitter» in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
7) Kalte Ente
Bevanda aromatizzata a base di vino
— ottenuta miscelando vino, vino frizzante o vino frizzante gassificato a vino spumante o vino spumante gassificato,
— alla quale sono state aggiunte sostanze naturali di limone o estratti di tali sostanze, e
— avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7 % vol..
Il prodotto finito deve contenere una quantità di vino spumante o di vino spumante gassificato non inferiore al 25 % in volume.
8) Glühwein
Bevanda aromatizzata a base di vino
— ottenuta esclusivamente da vino rosso o vino bianco o entrambi,
— aromatizzata principalmente con cannella e/o chiodi di garofano, e
— avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7 % vol..
Fatte salve le quantità di acqua che risultano dall’applicazione dell’allegato I, punto 2, l’aggiunta di acqua è vietata.
Nel caso in cui il Glühwein sia stato preparato con vino bianco, la denominazione di vendita «Glühwein» deve essere completata da parole che indichino il vino bianco, come la dicitura «bianco».
9) Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas
Bevanda aromatizzata a base di vino
— ottenuta esclusivamente da vino rosso o vino bianco,
— aromatizzata principalmente con cannella e/o chiodi di garofano, e
— avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7 % vol.
Nel caso in cui il Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas sia stato preparato con vino bianco, la denominazione di vendita «Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas» deve essere completata da parole che indichino il vino bianco, come la dicitura «bianco».
10) Maiwein
Bevanda aromatizzata a base di vino
— ottenuta da vino con aggiunta di piante di Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) o estratti di questa, in modo che il gusto del Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) sia predominante, e
— avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7 % vol..
11) Maitrank
Bevanda aromatizzata a base di vino
— ottenuta da vino bianco in cui sono state macerate piante di Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) o a cui sono stati aggiunti estratti di questa, con aggiunta di arance e/o altri frutti, anche sotto forma di succo, concentrato o estratto, e che ha subito un’edulcorazione massima del 5 % di zucchero, e
— avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7 % vol..
12) Pelin
Bevanda aromatizzata a base di vino
— ottenuta da vino rosso o bianco e specifiche miscele di erbe,
— avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5 % vol.,
— avente un tenore di zuccheri espresso in zucchero invertito pari a 45-50 grammi per litro e un’acidità totale non inferiore a 3 grammi per litro di acido tartarico.
13) Aromatizovaný dezert
Bevanda aromatizzata a base di vino
— ottenuta da vino rosso o bianco, zucchero e miscele di spezie da dessert,
— avente un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 9 % vol. e inferiore a 12 % vol., e
— avente un tenore di zuccheri espresso in zucchero invertito pari a 90-130 grammi per litro e un’acidità totale non inferiore a 2,5 grammi per litro di acido tartarico.
La denominazione «Aromatizovaný dezert» può essere utilizzata quale denominazione di vendita solo quando la bevanda è prodotta in Repubblica ceca. Quando la bevanda è prodotta in uno Stato membro diverso dalla Repubblica ceca, la dicitura «Aromatizovaný dezert» può essere utilizzata solo a complemento della denominazione di vendita «bevanda aromatizzata a base di vino», che deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla menzione «prodotta in …» seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione più ristretta.
14) Wino ziołowe
Bevanda aromatizzata a base di vino:
a) prodotta con vino e nella quale i prodotti vitivinicoli rappresentano almeno l'85 % del volume totale,
b) aromatizzata esclusivamente con preparazioni aromatiche ottenute da erbe o spezie o entrambe,
c) senza coloranti aggiunti,
d) avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7 %.
C. DENOMINAZIONI DI VENDITA E DESIGNAZIONI DEI COCKTAIL AROMATIZZATI DI PRODOTTI VITIVINICOLI
1) Cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli
Prodotto conforme alla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 4.
L’uso del termine «cocktail» in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
2) Cocktail a base di vino
Cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli
— la cui percentuale di mosto di uve non è superiore al 10 % del volume totale del prodotto finito,
— avente un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a 7 % vol., e
— il cui tenore di zuccheri, espresso in zucchero invertito, è inferiore a 80 grammi per litro.
3) Frizzante di uva aromatizzato
Cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli
— prodotto esclusivamente con mosti di uve,
— avente un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a 4 % vol., e
— contenente anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione dei prodotti utilizzati.
4) Cocktail di vino spumante
Cocktail aromatizzato a base di prodotti vitivinicoli, miscelato con vino spumante.
ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
|
Regolamento (CEE) n. 1601/91 |
Presente regolamento |
|
Articolo 1 |
Articolo 1 |
|
Articolo 2, paragrafi da 1 a 4 |
Articolo 3 e allegato II |
|
Articolo 2, paragrafo 5 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
|
Articolo 2, paragrafo 6 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
|
Articolo 2, paragrafo 7 |
— |
|
Articolo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1, e allegato I |
|
Articolo 4, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 4, paragrafo 1, e allegato I |
|
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
|
Articolo 5 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
|
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 6, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 5, paragrafo 4 |
|
Articolo 6, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 20, paragrafo 1 |
|
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 5 |
|
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 9 |
|
Articolo 7, paragrafi 1 e 3 |
— |
|
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
|
Articolo 8, paragrafo 1 |
— |
|
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
|
— |
Articolo 7 |
|
Articolo 8, paragrafo 4, primo e secondo comma |
— |
|
Articolo 8, paragrafo 4, terzo comma |
Allegato I, punto 3, secondo comma |
|
Articolo 8, paragrafo 4 bis |
— |
|
Articolo 8, paragrafi da 5 a 8 |
Articolo 8 |
|
Articolo 8, paragrafo 9 |
— |
|
Articolo 9, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 31 |
|
Articolo 9, paragrafo 4 |
Articolo 32 |
|
Articolo 10 |
Articolo 11 |
|
Articolo 10 bis |
Articolo 2, punto 3, e articoli da 10 a 30 |
|
Articolo 11 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
|
Articoli da 12 a 15 |
Articoli 33 e 34 |
|
— |
Articolo 35 |
|
Articolo 16 |
Articolo 36 |
|
Articolo 17 |
Articolo 37 |
|
Allegato I |
Allegato I, punto 3, lettera a) |
|
Allegato II |
— |