Settore vitivinicolo - Contraffazione - Segni distintivi - Vini e bevande alcoliche - Somiglianza tra segni - Identità di prodotti - Confondibilità - Etichettatura - Consumatore estero - Esportazione - Concorrenza sleale - Tutela cautelare - Inibitoria - Sequestro - Integrata l'ipotesi di contraffazione del marchio, ai sensi dell'art. 20 comma 1 lett. b) c.p.i. e dell'art. 9 comma 2 lett. b) Reg. 1001/2017, mediante l'uso di un segno distintivo apposto su bottiglie di vino che presenta una somiglianza grafica e fonetica estremamente elevata con un marchio rinomato - Condotta idonea a determinare un concreto rischio di confusione per il pubblico, specialmente per il consumatore estero privo di dimestichezza con la lingua italiana, per il quale il mero raddoppio di una consonante all'interno della sillaba centrale del segno risulta difficilmente percepibile - Apposizione del segno protetto su prodotti realizzati in Italia e destinati all'esportazione verso mercati esteri o alla vendita on-line.
ORDINANZA
pubbl. 02/02/2026
(Giudice: dott. Vittorio Serra)
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 17805/2025 promosso da:
Parte_1 (...) con il patrocinio dell’avv. CARUSO FEDERICO e dell’avv. GRIPPIOTTI GIOVANNI ANTONIO (...);
Parte_2 (...) elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CARUSO FEDERICO;
RICORRENTE/I
contro
Controparte_1 (...) non costituita
RESISTENTE/I
Letti gli atti del procedimento sopra indicato;
Parte_3 ha agito in via cautelare nei confronti di Controparte_1 lamentando atti di contraffazione e di concorrenza sleale.
In particolare, la ricorrente ha allegato che:
- Parte_1 era una rinomata azienda vitivinicola;
- Parte_1 era titolare – tra l’altro – della:
a) registrazione di marchio italiana n. 20180, “B.R.”, anche per la classe 33 (vini comuni da pasto, vini di lusso);
b) registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 000108076 “B.R.”, anche per la classe 33 (bevande alcoliche, escluso birre);
c) registrazione di marchio italiana n. 285043 “R.”, anche per la classe 33 (vini);
- i marchi avevano elevata capacità distintiva e sicura rinomanza, anche in considerazione degli importanti investimenti fatti dalla ricorrente;
- CP_1 commercializzava vini con il segno “B.R.”;
- il segno era identico ai segni protetti o comunque con essi confondibile; i prodotti erano identici;
- i prodotti di CP_1 erano stati trovati all’estero, ma la loro produzione avveniva in Italia, da dove venivano esportati;
- vi era pericolo nel ritardo, essendo l’illecita commercializzazione dei prodotti in corso.
Ciò premesso, Parte_1 ha chiesto:
- l’inibitoria immediata dell’uso dei segni in questione;
- il sequestro e ritiro dal commercio dei prodotti e del materiale pubblicitario;
- la descrizione delle scritture contabili della resistente;
- la fissazione di una penale per ogni violazione;
- la pubblicazione del provvedimento su quotidiani e riviste di settore.
II. Non si è costituita in giudizio Controparte_1 pur ritualmente chiamata.
III. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1. E’ documentalmente provato che i vini commercializzati dalla resistente sono prodotti in Italia, come si desume dalla loro stessa etichetta, così come è provato che siano presenti sui mercati esteri (certamente quello vietnamita) e sul mercato on-line.
L’esportazione dei prodotti costituisce di per sé condotta vietata ai sensi dell’art. 20 c.p.i., che peraltro vieta anche la mera attività di apposizione del segno protetto altrui sui prodotti propri.
Il segno utilizzato dalla resistente è molto simile a quello protetto e i prodotti della resistente sono identici a quelli della ricorrente.
La somiglianza dei segni, che si differenziano solo per il raddoppio di una lettera della sillaba centrale di entrambe le parole che compongono il marchio, è certo idonea a creare confusione, essendo il raddoppio difficilmente percepibile dal consumatore estero che non abbia dimestichezza con la lingua italiana.
Si configura pertanto la contraffazione dei marchi di Parte_1 ai sensi dell’art. 20 comma 1 lett. b) c.p.i. e dell’art. 9 comma 2 lett. b) reg. 1001/2017.
2. E’ superfluo, ai fini del presente provvedimento cautelare, l’esame delle ulteriori questioni relative alla rinomanza dei marchi e alla concorrenza sleale.
3. Vi è pericolo nel ritardo, considerato che la commercializzazione è in corso e che il fatto stesso della commercializzazione verosimilmente determina sviamento di clientela e svilimento del marchio.
4. Sussistono quindi i presupposti per l’adozione dei provvedimenti richiesti ai sensi degli artt. 129 e 130 c.p.i., nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
a) autorizza il sequestro di ogni bottiglia e di ogni contenitore di bevande alcoliche recante il segno “B.R.” e di tutto il materiale pubblicitario e promozionale relativo a tali prodotti;
b) autorizza l’esecuzione del sequestro presso la sede di Controparte_1 con sede legale in (...), e presso le sue sedi distaccate, unità locali, punti vendita, pertinenze e depositi;
c) autorizza l’esecuzione del sequestro anche presso terzi che detengano i prodotti a fini commerciali, purché i prodotti siano stati messi in commercio da Controparte_1
d) dispone nei confronti di Controparte_1 la descrizione di tutti gli ordini, le fatture e i documenti di trasporto relativi ai prodotti sopra indicati;
e) autorizza l’Ufficiale Giudiziario a eseguire la descrizione e il sequestro facendosi assistere da esperti del settore;
f) autorizza i rappresentanti delle parti, i tecnici di loro fiducia e i loro difensori ad assistere alle operazioni di descrizione e sequestro;
g) autorizza l’Ufficiale Giudiziario all’impiego di mezzi tecnici di accertamento fotografici e digitali;
h) dispone che la documentazione cartacea e digitale raccolta mediante la descrizione e il sequestro sia custodita in plico sigillato pressa la cancelleria del tribunale e che resti segretata sino all’ordine del giudice;
i) inibisce a Controparte_1 ogni uso del segno Parte_4 per la produzione e la commercializzazione di bevande alcoliche;
l) ordina il ritiro dal commercio di ogni bottiglia e di ogni contenitore di bevande alcoliche recante il segno “B.R.”;
m) fissa la penale di € 100,00 per ogni futura violazione dell’inibitoria sub i);
n) ordina la pubblicazione per due volte, per estratto, della presente ordinanza sulle riviste on linWineNews e Gambero Rosso, sulla home page, per la durata di tre giorni per ciascuna volta, a distanza di quindici giorni l’una dall’altra, a cura della ricorrente e a spese della resistente, decorso il termine di giorni sessanta dalla notificazione della presente ordinanza;
o) assegna per l’inizio del giudizio di merito termine perentorio sino al 4.3.2026;
p) rimette la pronuncia sulle spese alla decisione del merito.
Si comunichi.
Bologna, 2 febbraio 2026
Il giudice
dott. Vittorio Serra