Settore vinivinicolo - Strutture rurali - Cantine storiche - Valore storico-testimoniale - Vitigno Pallagrello (Piedimonte Rosso) - Tradizione borbonica - Botti in legno - Testimonianze materiali di tecniche enologiche - Edilizia rurale - Elementi architettonici e decorativi - Stato di conservazione e degrado - Rilevanza del bene come "unicum" territoriale - Legittimo il provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale (ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a e d, D.Lgs. n. 42/2004) che impone il vincolo su un immobile rurale in ragione del suo eccezionale valore storico-testimoniale legato alla filiera vitivinicola d'eccellenza, qualora l'edificio risulti indissolubilmente connesso alla coltivazione e produzione di vitigni storici pregiati, quali il Pallagrello (già "Piedimonte Rosso"), favorito dalla Real Casa di Borbone - Vincolo di tutela estendibile non solo alle strutture architettoniche, ma anche alle dotazioni strumentali dell'attività enologica (come le grandi botti in legno di rilevante capacità), in quanto esse costituiscono testimonianze materiali delle tecniche viticole ed enologiche stratificate nel tempo sul territorio.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 925 del 2024, proposto da
Lorenzo Meglio e Antonella Lavorgna, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Ricciardi Federico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
nei confronti
Comune di Piedimonte Matese, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
avverso e per l'annullamento
e/o per la declaratoria di illegittimità
1) del provvedimento n.387 del 22.12.2023, reso dal Ministero della Cultura, Commissione regionale per il patrimonio culturale, recante: “dichiarazione dell'interesse storico-artistico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 3 lett. a) e d)” del Codice dei Beni Culturali in relazione all’immobile denominato “Cantina Scorciarini Coppola”, ubicato in Piedimonte Matese (CE), in via Ravegone, s.n.c., distinto al N.C.E.U. sub Foglio n. 12, p.lla 5605 sub 2-4-5-6-7-8 e p.lla 5831; in uno alla notifica del 4.1.2024, prot. n. 242;
2) della nota n.18642-P del 13.9.2023, con la quale la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento comunicava l'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale;
3) della relazione del Soprintendente di Caserta, acquisita al protocollo com.le n.20801 del 14.9.2023;
4) della nota soprintendizia prot. n. 25316 del 18.12.2023, recante riscontro alle osservazioni prot. n. 24249-A del 4.12.2023;
5) della nota prot. n.25331-P del 18.12.2023, con la quale la Soprintendenza chiudeva la fase istruttoria;
6) della determina di accoglimento della proposta resa dalla Commissione regionale nella seduta del 20.12.2023;
7) della nota di trasmissione prot. n.11599 del 27.12.2023;
8) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque, lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I due ricorrenti, con ricorso notificato il 16/02/2024 e depositato in giudizio il 25/02/2024, impugnano:
1) il provvedimento n.387 del 22.12.2023, reso dal Ministero della Cultura, Commissione regionale per il patrimonio culturale, recante: “dichiarazione dell'interesse storico-artistico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 3 lett. a) e d)” del Codice dei Beni Culturali in relazione all’immobile denominato “Cantina Scorciarini Coppola”, ubicato in Piedimonte Matese (CE), in via Ravegone, s.n.c., distinto al N.C.E.U. sub Foglio n. 12, p.lla 5605 sub 2-4-5-6-7-8 e p.lla 5831; in uno alla notifica del 4.1.2024, prot. n. 242;
2) la nota n.18642-P del 13.9.2023, con la quale la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento comunicava l'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale;
3) la relazione del Soprintendente di Caserta, acquisita al protocollo com.le n.20801 del 14.9.2023;
4) la nota soprintendentizia prot. n. 25316 del 18.12.2023, recante riscontro alle osservazioni prot. n. 24249-A del 4.12.2023;
5) la nota prot. n.25331-P del 18.12.2023, con la quale la Soprintendenza chiudeva la fase istruttoria;
6) la determina di accoglimento della proposta resa dalla Commissione regionale nella seduta del 20.12.2023;
7) la nota di trasmissione prot. n.11599 del 27.12.2023;
8) ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque, lesivo.
A sostegno del ricorso deducono le seguenti censure:
1)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST. - VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 18 L. N. 241/90 - VIOLAZIONE art. 10 e segg. D.LGS. N. 42/2004 -VIOLAZIONE D.P.R. N.31/2017- ECCESSO DI POTERE PER INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO ED IN DIRITTOIRRAZIONALITA’ - ILLOGICITA’ IMPARZIALITA’ ED EFFICIENZA DELLA P.A. -MANIFESTA INGIUSTIZIA - SVIAMENTO DI POTERE ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI: GIUSTO PROCEDIMENTO, CLARE LOQUI E TRASPARENZA - CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - SVIAMENTO - ILLEGITTIMITA’ DERIVATA.
2) STESSI MOTIVI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/90 - INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO ED IN DIRITTOECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI: GIUSTO PROCEDIMENTO E CLARE LOQUI.
3) STESSI MOTIVI - VIOLAZIONE D.LGS. N. 42/2004 ECCESSO DI POTERE - ILLOGICITA’- IRRAGIONEVOLEZZA - SPROPORZIONE.
4) ILLEGITTIMITA’ DERIVATA.
Il 09/03/2024, si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un mero atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 18/04/2024, il Ministero della Cultura ha depositato in giudizio una memoria difensiva per contestare la inammissibilità, la improcedibilità e la infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Il 07/09/2025, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale, in via preliminare, quanto alla contestata assenza della documentazione fotografica, hanno dedotto che “è necessario che venga trasmessa all’organo giudicante ed alla parte, con l’obiettivo di rendere inequivocabile l’elemento che si sta procedendo a descrivere ed a valutare al fine dell’esercizio dell’attività di tutela” e, comunque, hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
Il 27/10/2025, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una istanza di passaggio in decisione della causa.
Nella pubblica udienza del 30/10/2025, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e pertanto deve essere respinto.
1. - Con il primo, il secondo ed il terzo motivo di gravame, i ricorrenti – essenzialmente – contestano il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché il vizio di illogicità e sproporzione in ordine alla relazione della Soprintendenza del 13/09/2023 posta alla base del decreto del Ministero della Cultura - Segretariato per la Regione Campania - Commissione regionale per il patrimonio culturale n. 387 del 22/12/2023 di apposizione del vincolo.
Le predette censure, strettamente connesse le une alle altre, possono essere esaminate congiuntamente e vanno complessivamente disattese.
1.1. - Anzitutto i ricorrenti contestano “una valutazione espressa in modo apodittico e stereotipato, spoglia del concreto confronto tra le caratteristiche del fabbricato, neppure descritto e fotografato, con i riscontri storico-scientifici reperiti”.
La censura è destituita di fondamento, in quanto nella relazione della Soprintendenza, adeguatamente motivata sia da un punto di vista storico-artistico che da un punto di vista tecnico, si dice espressamente che “In data 24 febbraio2022, nel sopralluogo congiunto con i Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale — Nucleo di Napoli, è stata constatata la realizzazione sull'immobile dell'intervento di "Ristrutturazione e riqualificazione architettonica di un fabbricato residenziale ai fini del miglioramento sismico" (SCIA prot.15692 del 16.11.2020). I lavori, risultati privi di autorizzazione paesaggistica, necessaria per gli interventi in territorio matesino sottoposto a vincolo paesaggistico con Decreto Ministeriale del 28.03.1985, hanno in parte modificato lo stato dei luoghi. Tali modifiche sono evidenti dal raffronto tra la documentazione grafica e fotografica ante intervento e le riprese fotografiche attuali, allegate alla presente relazione” (ancorché non versate agli atti del presente giudizio, nel quale la documentazione prodotta da parte ricorrente - che non risulta avere presentato apposita istanza di accesso agli atti - supplisce alla omessa produzione della documentazione a corredo della relazione).
Inoltre, la nota del 18/12/23 prot.25331, con cui la Soprintendenza comunica la chiusura della fase istruttoria e trasmette per esame e parere della Commissione regionale dei beni e delle attività culturali e del turismo della Campania la documentazione, reca in allegato, oltre alla relazione, la documentazione fotografica trasmessa con prot. 16580- P del 27/07/2022 e la planimetria catastale (ancorché non versate agli atti del presente giudizio, nel quale la documentazione prodotta da parte ricorrente supplisce alla omessa produzione della suddetta documentazione fotografica).
1.2. - I ricorrenti contestano poi la ricostruzione storico-scientifica dell’immobile in questione fatta dalla Soprintendenza, che, invece, evidenzia come “La storia del corpo di fabbrica è legata ad un pregiato vitigno, il Pallagrello, un tempo denominato Piedimonte Rosso, presente sul territorio almeno dalla metà del XVIII secolo, quando i Borbone ne fecero il loro vino preferito”, in quanto “il fabbricato è riconducibile alla cantina realizzata come pertinenza del Casino Scorciarini Coppola nel quale, da Onofrio Coppola in poi si produceva il vino Pallagrello”, concludendo che “la Cantina degli Scorciarini Coppola rappresenta un importante esemplare di dimora rurale signorile dei primi decenni dell'Ottocento, decorata secondo il gusto neogotico dalla committenza, si ritiene di procedere alla dichiarazione di interesse culturale e sottoporlo alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004. Inoltre, considerato che l'immobile è legato storicamente alla coltivazione e produzione del vino Pallagrello, noto alla tavola dei Borbone come Piedimonte, si ritiene necessario tutelare le due botti di undicimila e quella di tredicimila litri, ancora presenti in sito, in quanto testimonianze materiali delle tecniche viticole ed enologiche del territorio casertano, già decantate in una poesia del 1729 da Niccolò Giovio, l'arcade Eupide Siriano dell'Accademia del Capraio in un brindisi al Principe Francesco Carafa…”.
Le avverse deduzioni sulla ricostruzione storica effettuata sono infondate.
Giova ricordare che «La dichiarazione di interesse culturale costituisce espressione di potestà tecnico-discrezionale attribuita alla competenza dell’organo ministeriale. In continuità con l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, qui condiviso, va ribadito che “il giudizio che presiede all'imposizione di una dichiarazione di interesse culturale storico-artistico particolarmente importante (c.d. vincolo diretto), ai sensi degli artt. 10, comma 3, lettera a), 13 e 14 del d. lgs. n. 42/2004 (…) è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari (della storia, dell'arte e dell'architettura) caratterizzati da ampi margini di opinabilità. Ne consegue che l'accertamento compiuto dall'Amministrazione preposta alla tutela è sindacabile in sede giudiziale esclusivamente sotto i profili della ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto” (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 4 settembre 2020, n.5357)» (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 3/03/2022, n. 1510).
In questo senso, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha altresì precisato che «il presupposto del potere ministeriale di vincolo ‒ ovvero l’interesse culturale dell’opera ‒ viene preso in considerazione dalla norma attributiva del potere, non nella dimensione oggettiva di fatto «storico» (accertabile in via diretta dal giudice), bensì di fatto «mediato» dalla valutazione affidata all’Amministrazione” con la conseguenza che se è vero che l’interessato può “contestare anche il nucleo intimo dell’apprezzamento complesso” ha tuttavia “l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso dall’Amministrazione sia scientificamente inaccettabile” (così Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2023, n. 4686)» (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 19/11/2024, n. 9285), dimostrazione che, nella specie, i ricorrenti non hanno fornito.
I ricorrenti infatti sostengono che la riconducibilità dell’immobile ai primi decenni dell’Ottocento si porrebbe in palese conflitto con l’epoca di produzione del Pallagrello (presso la diversa località di Monticelli) datata 1766, testimoniata dalla lapide del 1775.
Sul punto tuttavia va rilevato che la Relazione della Soprintendenza ha esattamente evidenziato che la citata lapide è indice del forte interesse dei Borboni alla produzione di detto vino. Mentre la medesima relazione spiega come successivamente, ovvero, ai primi dell’Ottocento, “Onofrio Coppola (1772-1845) (…) nel 1808 impiantò nel fabbricato di via Elci, attuale via Ravegone, la cantina nella quale si è continuato a produrre il Pallagrello fino all’anno 1976”. È evidente, pertanto, come non ci sia alcun conflitto tra l’epoca di inizio della produzione del Pallagrello nell’area (1766) e la previsione del vincolo sull’immobile in questione, il quale viene assunto dalla Soprintendenza come “riconducibile alla cantina realizzata come pertinenza del Casino Scorciarini Coppola nel quale, da Onofrio Coppola in poi si produceva il vino Pallagrello”.
Pertanto, come condivisibilmente evidenziato nella memoria difensiva del 18/04/2024 di parte resistente, “Nessuna contraddizione esiste tra la data di coltivazione del vitigno Pallagrello nella vigna di località Monticello, originariamente proprietà Pertusio, acquisita dalla famiglia Coppola, che costruisce in epoca più tarda a via Ravegone un fabbricato rurale destinato alla produzione del vino”, ovvero “La produzione del Pallagrello inizia dunque con i Pertusio ma continua con la famiglia Coppola, acquisendo la vigna di Monticello”.
In ogni caso, poi, le ragioni di tutela dell’immobile, come spiegato dalla Soprintendenza nelle controdeduzioni alle osservazioni dei ricorrenti, non sono riferibili unicamente al collegamento con il valore storico testimoniale di esso in relazione alla produzione del vino Pallagrello, ma anche alla unicità dell’immobile quale esemplare di edificio rurale del territorio matesino, per i suoi elementi architettonici e decorativi.
Parte ricorrente sul punto sostiene che sarebbe contraddittorio il richiamo nella parte della relazione in cui (si legge): “tenuto conto che la Cantina degli Scorciarini Coppola rappresenta un importante esemplare di dimora rurale signorile dei primi Ottocento, decorata secondo il gusto neogotico dalla committenza […]”, in quanto l’immobile (Cantina) non sarebbe, in tesi, una dimora rurale signorile poiché la dimora era ed è rappresentata dall’altro immobile adiacente (il Casino) appartenuto sempre alla famiglia Scorciarini Coppola.
I ricorrenti inoltre hanno rilevato che allo stato la pertinenza (ristrutturata), così come rappresentato e fotograficamente documentato non presenta decori neogotici.
Si tratta di profili che non sono condivisibili.
È evidente, infatti, come il riferimento alla “cantina” nella relazione soprintendentizia non vada inteso con riferimento ai soli locali cantina o alla sola pertinenza (come sostenuto da parte ricorrente) ma alla funzione dell’immobile nel suo complesso, come immobile rurale nel quale veniva effettuata la produzione del vino. Inoltre, come evidenziato nella relazione della Soprintendenza, l’intonaco dei fronti esterni dell’immobile, nonostante il degrado, “conserva infatti, in corrispondenza dell’angolo settentrionale, il disegno di monofore arcuate di chiara ispirazione neogotica, evidenziate da tracce di azzurro”, che la stessa documentazione fotografica prodotta dal tecnico di parte ricorrente ha rilevato.
I ricorrenti, infine, hanno rilevato che “Del pari irrazionale è il vincolo impresso su due (2) botti di legno, atteso che mentre una (botte) risulta stipata in uno degli ambienti, l’altra non è neppure rinvenibile in loco. In sede sono presenti solo residui lignei ammucchiati all’esterno; di tal ché, è lecito dubitare dell’attendibilità delle fonti (anche storiche) che davano la presenza di botti”.
Anche la predetta doglianza è priva di pregio, ove si consideri che la presenza in situ di (almeno) una botte di legno è evidenziata dalla stessa documentazione fotografica prodotta dal tecnico di parte ricorrente e conferma il valore storico testimoniale dell’immobile in questione in relazione alla produzione del vino Pallagrello.
Per quanto attiene, poi, alla contestata assenza di fonti bibliografiche ed archivistiche a supporto della relazione di vincolo, occorre rilevare che la mancata citazione di fonti bibliografiche ed archivistiche non rende di per se inadeguata l’estesa ed articolata motivazione del provvedimento impugnato, tanto più che l’Amministrazione ha precisato, nella memoria difensiva del 18/04/2024, che “la Soprintendenza ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni direttamente da uno degli ultimi eredi diretti della famiglia Scorciarini Coppola, Alessandro, che ha in parte pubblicato in rete gli esiti delle ricerche archivistiche effettuate per evidenziare il ruolo avuto dai suoi antenati nelle vicende socio economiche della città matesina …”.
1.3. - I ricorrenti affermano poi che un ulteriore elemento di sviamento di potere emergerebbe dalla rappresentazione dello stato di consistenza dell’immobile: ricordano che “La Soprintendenza rappresentava nella propria relazione dell’intervenuto crollo e rimozione di alcune parti del fabbricato, segnatamente:
a) la pavimentazione in basoli di pietra calcarea bianca;
b) il solaio in travi in legno scorzate e chiancarelle di separazione;
c) la copertura a falda unica e del manto di coppi e canali in argilla;
d) le volte degli ambienti terranei”, e sostengono che, di conseguenza, “il manufatto, in mancanza di tale elementi caratteristici, non assume(va) rilievo storico tale da legittimare l’imposizione di uno stringente regime vincolistico”, e che “Di tanto, vi è consapevolezza da parte della stessa Soprintendenza nella parte cui assumeva che: “Se la semplicità dell’impianto plano-volumetrico dell’immobile l’accomuna alla tradizionale architettura rurale locale, sono la finitura dei fronti esterni e la torre colombaia a farne un elemento esemplare del patrimonio immobiliare del territorio matesino”.”, oltre al fatto che “A fronte di un immobile trasformato nella sua attuale consistenza (anche nella parte adibita a colombaia pure ristrutturata), le prerogative di controllo della Soprintendenza sono sufficientemente salvaguardate dalle previsioni di tutela del comprensorio di cui al P.T.P. “Ambito Massiccio del Matese”, approvato con d.m. 4.9.2000”.
Anche le predette cesure sono destituite di fondamento alla stregua della giurisprudenza secondo la quale “lo <stato di degrado di un bene> non impedisce la dichiarazione di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Ben potendo il manufatto, ancorchè in condizioni precarie, essere oggetto di tutela storico-artistica, sia per i valori che ancora presenta, sia per evitarne l’ulteriore degrado, restando rimesso all’apprezzamento discrezionale della competente Amministrazione la valutazione dell’idoneità delle “rimanenze” ad esprimere il valore che si intende tutelare (Cons. Stato, parere II sez. Ad. 26.9.2018 n. 2575 del 8.11.2018; sez VI, 14.10.2015 n. 4747; 16 luglio 2015, n. 3560; 8 aprile 2015, n. 1779)” (T.A.R. Sardegna, Sezione Seconda, 08/01/2019, n. 11).
Si rammenta inoltre, “che “né rileva che il manufatto abbia subito, nel tempo, alterazioni rispetto alla sua originaria configurazione. È infatti il caso di osservare che la tutela storico-artistica protegge non già un'opera dell'ingegno dell'autore, ma un'oggettiva testimonianza materiale di civiltà la quale, nella sua consistenza effettiva e attuale, ben può risultare da interventi successivi e sedimentati nel tempo, tali da dar luogo ad un manufatto storicamente complesso e comunque diverso da quello originario” (CS parere II n. 2575 del 8.11.2018).” (T.A.R. Sardegna, Sezione Seconda, 08/01/2019, n. 11, cit.).
E, nel caso di specie, risulta dalla descrizione compiuta nella relazione della Soprintendenza e dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente (cfr. la consulenza tecnica di parte dell’arch. G. Torriero versata in atti il 15/04/2024 e la precedente relazione tecnica dell’architetto L. Petrella relativa alla “ristrutturazione e riqualificazione architettonica di un fabbricato residenziale ai fini del miglioramento sismico” allegata al ricorso) che la struttura e molte finiture si sono conservate, nonostante il degrado.
In particolare, secondo la Amministrazione resistente, l’unicità del fabbricato è testimoniata dalle finiture dei fronti esterni e dalla torre colombaia.
Nella relazione della Soprintendenza, in particolare, si evidenzia che “la torre, oltre a costituire un elemento funzionale, rappresenta per la cura delle sue finiture e la presenza di una cupola maiolicata, un elemento estetico e un dettaglio stilistico espressione della posizione civile ed economica del suo committente, uomo di grande cultura e impegno politico” e che “Sul fronte laterale l’intonaco conserva in più punti il disegno delle bugne a punta di diamante del basamento ma è soprattutto la finitura del fronte principale a rendere l’immobile unico nel suo genere. L’intonaco conserva infatti, in corrispondenza dell’angolo settentrionale, il disegno di monofore arcuate di chiara ispirazione neogotica, evidenziate da tracce di azzurro”, che la stessa documentazione fotografica prodotta dal tecnico di parte ha rilevato.
E ancora parte resistente precisa nella memoria difensiva del 18/04/2024 (e, prima, nelle controdeduzioni di cui alla nota prot. n. 25316 del 18/12/2023 rese in sede procedimentale) che l’esigenza di tutela “nasce dalla necessità di tutelare la finitura dei fronti dell’edificio, che, giudicate di scarso valore dal proprietario, contraddistinguono l’edificio come un unicum del territorio. Le stesse sarebbero non sufficientemente protette dalle norme in materia di tutela paesaggistica, pure vigenti sul territorio. Infatti, ne’ le Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Territoriale Paesistico Ambito Massiccio del Matese nè il DPR 31/2017, che classifica gli interventi sulle finiture dei fronti al punto A.2 dell’Allegato A Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, consentono di garantire la sopravvivenza dell’intonaco dipinto e delle caratteristiche materiche e tipologiche del fabbricato, esposte, pertanto, a manomissioni anche da interventi di semplice manutenzione.”.
2. - Con il quarto motivo di gravame, i ricorrenti deducono che i vizi denunciati in ordine alla relazione soprintendentizia del 13/9/2023 si ripercuotono sulla dichiarazione finale d’interesse culturale in virtù del principio della illegittimità derivata.
Anche la predetta censura va disattesa, essendo stata riconosciuta nel precedente paragrafo la legittimità della relazione del 13/9/2023 della Soprintendenza (ben motivata e non affetta dai denunicati vizi di irragionevolezza, illogicità e difetto di proporzionalità), anche alla luce della necessaria valutazione di tipo globale e sintetico e posto che l’interesse culturale dell’immobile viene espresso, in considerazione della norma attributiva del potere, non nella dimensione oggettiva di fatto storico bensì di fatto mediato dalla valutazione affidata all’Amministrazione, per cui il privato ha l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso da quest’ultima sia scientificamente inaccettabile (Consiglio di Stato, Sezione VI, 19 novembre 2024, n. 9285, cit.), onere che nella specie non è stato assolto.
Il provvedimento finale impugnato trova, pertanto, adeguata motivazione, per relationem, nella dettagliata relazione storico-artistica della Soprintendenza, che è stata richiamata e allegata al decreto di tutela n. 387 del 22/12/2023, quale parte integrante, e che indica, dal punto di vista storico –artistico e tecnico, quali sono state le ragioni che hanno ritenuto necessario l’imposizione del vincolo. E ciò all’esito di una adeguata istruttoria, nel corso della quale l’Amministrazione, con nota prot. n. 25316 del 18/12/2023, ha efficacemente controdedotto in ordine alle osservazioni prot. n. 24249-A del 04/12/2023 prodotte da parte ricorrente, a seguito della la comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse culturale, prot. n. 18642 del 13/9/2023.
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere respinto.
4. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dei ricorrenti, e sono liquidate come da dispositivo in favore del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento.
Nulla per le spese nei confronti del Comune di Piedimonte Matese, intimato e non costituito in giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, nella misura di euro 2.000,00 (Duemila/00), oltre accessori come per legge.
Nulla per le spese nei confronti del Comune di Piedimonte Matese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
Anna Abbate
IL PRESIDENTE
Maria Laura Maddalena