Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 23-01-2026
Numero provvedimento: 178
Tipo gazzetta: Nessuna

Viticoltura - Vigneto - Conduzione in affitto - Autorizzazione all'estirpo e al reimpianto - Rapporto tra fondo e autorizzazioni - Consenso del proprietario - Necessità - Dissociazione tra terreno e vigneto - Limiti - Estirpo obbligatorio per motivi sanitari (Flavescenza dorata, grave patologia vegetale causata da un fitoplasma) - Effetti sul diritto al reimpianto del conduttore - Prevalenza del diritto dominicale - Gestione del potenziale produttivo viticolo - Autorizzazioni all'impianto e al reimpianto che, pur configurandosi come posizioni soggettive in capo al produttore/conduttore ai sensi del Regolamento UE n. 1308/2013, non sono del tutto scisse dal fondo su cui il vigneto insiste, in quanto il vigneto concorre a definire l'identità proprietaria, territoriale e di valore economico dell'area - Rimozione e successivo trasferimento della capacità produttiva su altri mappali (c.d. reimpianto dissociativo) necessitanti del consenso espresso del proprietario del fondo, onde evitare un illegittimo depauperamento del diritto dominicale - Estirpo obbligatorio per motivi di polizia fitosanitaria.




SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 341 del 2024, proposto da
Impresa Individuale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rinaldo Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Regione Veneto, -OMISSIS-, in persona del Presidente e del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;


per l'annullamento

del provvedimento dello Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di -OMISSIS- -OMISSIS- - Sede Di -OMISSIS- di AVEPA, Agenzia Veneta per i Pagamenti, Prot. n. -OMISSIS- del 27.12.2023 - class. VI/2, per l’autorizzazione della fine dei lavori di estirpo con vincolo al reimpianto.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avepa e della Regione -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO


La controversia trae origine da un complesso intreccio di vicende amministrative, giudiziarie e contrattuali che si sono sviluppate nell'arco di oltre otto anni, aventi ad oggetto la gestione di alcuni vigneti situati nel Comune di -OMISSIS-, in provincia di -OMISSIS-.

Nel gennaio 2010, l'Impresa individuale -OMISSIS- stipulava un contratto di affitto agrario con la proprietaria -OMISSIS- per la conduzione di terreni agricoli da destinare a vigneto. L'affittuaria investiva sul fondo diritti di impianto propri, piantumando vitigni di varietà Glera su un terreno dove era presente un pregresso impianto a spalliera. Il contratto, della durata di quindici anni con scadenza prevista per il dicembre 2024, prevedeva l'obbligo per il conduttore di restituire al termine del rapporto un soprassuolo vitato, senza tuttavia specificare la tipologia varietale da mantenere.

Nel dicembre 2017, -OMISSIS- presentava una domanda di estirpo del vigneto, che veniva autorizzata da AVEPA il 22 dicembre 2017.

I lavori di estirpo non poterono essere eseguiti a causa della ferma opposizione fisica del proprietario, che impedì materialmente l'accesso ai fondi agli addetti incaricati delle operazioni.

Nel corso della causa possessoria che ne è seguita, promossa dall'affittuaria davanti al Tribunale di -OMISSIS- per ottenere la reintegra nel possesso dei terreni, emerse che tra la documentazione prodotta vi era una dichiarazione che attestava il consenso della proprietaria all'estirpo, consenso che in realtà non era mai stato rilasciato.

A seguito della segnalazione dei proprietari, AVEPA avviò un procedimento di controllo che accertò la presenza nel fascicolo aziendale della sola autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della società affittuaria, in assenza di un'effettiva autorizzazione del proprietario.

L'Agenzia, ritenendo non veritiera la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e mancante il consenso del proprietario richiesto dalla delibera regionale n. -OMISSIS-/2003, emanava nel maggio 2019 un decreto di decadenza dell'autorizzazione all'estirpo precedentemente rilasciata.

Tale provvedimento veniva impugnato dall'affittuaria con ricorso iscritto al n. -OMISSIS-/2019 R.G. di questo Tribunale. Nel luglio 2023 si verificava un evento imprevisto: i vigneti subivano l'attacco della Flavescenza dorata, grave patologia vegetale causata da un fitoplasma. L'accertamento della malattia da parte degli incaricati della Regione -OMISSIS-, documentato con verbale del 7 agosto 2023, comportava l'immediata emanazione, il 5 settembre 2023, di un'ordinanza di estirpazione obbligatoria per motivi di salute pubblica da parte dell'Unità Organizzativa Fitosanitario della Regione.

Di fronte a questa situazione di emergenza sanitaria, l'azienda -OMISSIS- richiedeva e otteneva da AVEPA, senza alcuna eccezione o riserva, l'autorizzazione urgente all'espianto, rilasciata il 28 settembre 2023.

In questa fase AVEPA non sollevò alcuna questione relativa al consenso del proprietario, ritenendo prevalenti le esigenze di tutela della salute pubblica vegetale.

La stessa Agenzia, peraltro, aveva rivolto richiesta di chiarimenti alla Direzione Agroalimentare della Regione -OMISSIS- con nota del 15 settembre 2023, chiedendo se nel caso di estirpo obbligatorio per Flavescenza dorata fosse necessario acquisire il consenso del proprietario del fondo previsto dalla delibera regionale n. -OMISSIS-/2003 per la procedura ordinaria, oppure se, trattandosi di procedimento d'urgenza avviato per il pericolo derivante dalla diffusione della malattia, il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto al conduttore potesse avvenire anche in assenza dell'autorizzazione dei proprietari.

Al riguardo, la Direzione Agroalimentare rilevava la necessità di concedere all'affittuario l'autorizzazione al reimpianto su altra superficie, considerato l'obbligo in capo al conduttore di ottemperare a quanto disposto dalla U.O. Fitosanitario con l'ordinanza n. -OMISSIS-del 26 maggio 2023 che, sottendendo un interesse pubblico, supera le disposizioni nello specifico previste dalla DGR 2257/2003 che attiene alla gestione ordinaria del potenziale produttivo.

Nonostante la proprietà -OMISSIS- manifestasse anche in questa fase la propria opposizione all'estirpo mediante nota inviata tramite il proprio legale il 28 settembre 2023, AVEPA procedeva comunque ad autorizzare i lavori e successivamente, nel dicembre 2023, la fine lavori di estirpo, aggiornando lo schedario viticolo con il rientro delle autorizzazioni nel fascicolo aziendale della -OMISSIS-.

Nel frattempo, questo Tribunale pronunciava la Sentenza n. -OMISSIS-del 2023 con cui rigettava il ricorso originario relativo al decreto di decadenza del 2019, ritenendone infondati i motivi. La sentenza affrontava anche, ai limitati fini della valutazione della richiesta di cessata materia del contendere formulata dalla ricorrente in considerazione dell'intervenuto estirpo obbligatorio, il tema del reimpianto del vigneto. In tale precedente questo Tribunale affermava che, laddove sia ottenuta l'autorizzazione di estirpo in via ordinaria, il successivo reimpianto non necessariamente deve avvenire nel medesimo fondo, poiché nella normativa regionale non è previsto l'obbligo di dichiarare le superfici dove il produttore intende reimpiantare, e l'autorizzazione avrebbe l'effetto di dissociare l'autorizzazione dal fondo, consentendo di spostare il vigneto su superfici diverse. Tuttavia, il Tribunale riteneva che l'ordine di estirpo consequenziale al riscontro della Flavescenza dorata non consentirebbe di operare tale dissociazione, motivo per cui non sarebbe possibile ritenere lo stesso un surrogato dell'autorizzazione all'estirpo ordinaria, rigettando conseguentemente la richiesta di cessata materia del contendere.

È importante precisare che una sentenza sostanzialmente identica, la n. -OMISSIS-/2023, veniva emessa nella medesima data per il ricorso gemello n. -OMISSIS-/2019, promosso dalla società-OMISSIS-, anch'essa riconducibile alla famiglia -OMISSIS-. Tale sentenza veniva appellata davanti al Consiglio di Stato che, con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2024, rigettava l'istanza di sospensione ritenendo mancante sia il fumus boni iuris che il periculum in mora, e successivamente, con sentenza definitiva n. -OMISSIS-/2025, confermava integralmente la decisione di primo grado, stabilendo che il vigneto contribuisce ormai a definire l'identità sotto il profilo proprietario, oltre che territoriale e ambientale, dell'area e che pertanto la sua rimozione necessita dell'assenso del soggetto titolare della proprietà. La sentenza n. -OMISSIS- relativa alla -OMISSIS-, invece, non veniva impugnata e passava in giudicato.

Sulla base di questa pronuncia giurisprudenziale, AVEPA, pur avendo precedentemente autorizzato la fine lavori di estirpo e aggiornato lo schedario viticolo, emanava in data 27 dicembre 2023 il provvedimento n. -OMISSIS-di prot., con cui autorizzava formalmente la fine lavori ma imponeva una specifica prescrizione: l'eventuale successivo impianto dovrà essere effettuato sugli stessi mappali. Tale vincolo veniva motivato con riferimento alla sentenza sopra richiamata e alla necessità di impedire la dissociazione tra terreno e vigneto in assenza del consenso del proprietario.

L'affittuaria, ritenendo tale provvedimento illegittimo e contraddittorio rispetto alla linea interpretativa seguita dalla stessa Regione -OMISSIS- nella risposta del 27 settembre 2023, presentava istanza di annullamento in autotutela nel gennaio 2024.

AVEPA non accoglieva tale istanza, inducendo -OMISSIS- a proporre il presente ricorso giurisdizionale per l'annullamento degli atti in epigrafe indicati.

La vicenda conosceva ulteriori sviluppi nelle more del giudizio. Nel dicembre 2024, a soli due giorni dalla scadenza del contratto di affitto prevista per il 14 dicembre 2024, la Ditta -OMISSIS- presentava una comunicazione di fine lavori per impianto da reimpianto anticipato sui medesimi mappali oggetto di controversia, ma vincolando l'impianto all'impegno ad estirpare una uguale superficie situata in altro comune della provincia di -OMISSIS-, di varietà Trebbiano di -OMISSIS-. L'impianto dichiarato risultava essere di varietà Glera, ma realizzato utilizzando un'autorizzazione proveniente dall'estirpo di vigneti situati in zona non idonea alla rivendica DOC Prosecco, bensì solo come IGT. Tale operazione avrebbe comportato una significativa svalutazione del valore del fondo, poiché il vigneto originariamente estirpato era idoneo alla rivendica DOC -OMISSIS-, mentre il nuovo impianto, pur essendo della stessa varietà Glera, non avrebbe potuto beneficiare della medesima denominazione di origine. A fronte di ciò, AVEPA emanava nel maggio 2025 un provvedimento di diniego di autorizzazione della domanda di fine lavori, che non veniva impugnato dalla ricorrente e diveniva quindi definitivo.

Ciò precisato quanto agli sviluppi successivi alla proposizione del ricorso, con quest’ultimo la ricorrente articola il proprio gravame in una serie di censure interconnesse, tutte volte a dimostrare l'illegittimità del vincolo imposto da AVEPA al reimpianto sugli stessi mappali.

Il primo ordine di censure attiene alla natura giuridica delle autorizzazioni di impianto e alla loro pertinenza soggettiva. La ricorrente, dopo aver richiamato il quadro normativo di matrice eurounitaria, partendo dal Regolamento CE n. 1493/1999 che configurava i diritti di impianto come posizioni giuridiche soggettive di stretta spettanza del produttore, fino al Regolamento UE n. 1308/2013 che ha trasformato i diritti in autorizzazioni, sostiene che la normativa comunitaria non vincolerebbe il reimpianto allo stesso fondo, ma solo all'azienda intesa come organizzazione produttiva del conduttore. Le autorizzazioni avrebbero carattere personale, farebbero parte del fascicolo aziendale del titolare e non si identificherebbero con la struttura materiale del vigneto né con il fondo coltivato. Di conseguenza, la delibera regionale n. -OMISSIS-/2003 che richiede il consenso del proprietario per l'estirpo sarebbe inconferente, essendo stata emanata per dare attuazione a regolamenti comunitari ormai abrogati, e dovrebbe essere disapplicata o annullata in quanto contrastante con il diritto dell'Unione Europea attualmente vigente.

Un secondo ordine di censure concerne il rapporto contrattuale tra affittuario e proprietario. La ricorrente sostiene che il contratto di affitto stipulato nel 2010 prevede unicamente l'obbligo di riconsegna al termine del rapporto di un soprassuolo vitato, senza vincoli sulla tipologia varietale da introdurre. Le norme generali dell'affitto agrario riconoscono al conduttore la facoltà di eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi, purché non modifichino la destinazione agricola del fondo. Nel caso di specie, trattandosi di un rapporto di durata di quindici anni, il conduttore avrebbe piena autonomia nel decidere le trasformazioni colturali ritenute più opportune durante la conduzione, con l'unico obbligo di restituire a scadenza un terreno con la dotazione vitata prevista contrattualmente. La sostituzione di un vigneto ormai obsoleto con un impianto moderno costituirebbe comunque un miglioramento fondiario e un incremento di valore del fondo.

Il terzo motivo di ricorso attiene alla violazione della normativa fitosanitaria emergenziale. La ricorrente ritiene che nell’ambito della disciplina comunitaria e nazionale in materia di protezione delle piante dagli organismi nocivi, in quanto caratterizzata da una forte connotazione emergenziale, il consenso del proprietario diventerebbe irrilevante, dovendo prevalere l'interesse pubblico alla tutela della salute vegetale costituzionalmente protetto dall'articolo 32 della Costituzione. Da ciò la ricorrente deduce la contraddittorietà intrinseca del provvedimento impugnato. AVEPA, dopo aver correttamente ritenuto prevalenti le norme sanitarie emergenziali e aver autorizzato l'estirpo urgente senza richiedere il consenso del proprietario, dopo aver aggiornato lo schedario viticolo con il rientro delle autorizzazioni nel fascicolo aziendale della -OMISSIS-, avrebbe inspiegabilmente mutato orientamento sulla base della sentenza di questo Tribunale, introducendo un vincolo di reimpianto sugli stessi mappali che non trova fondamento normativo e che contraddice la stessa posizione assunta dalla Regione -OMISSIS-. Tale vincolo violerebbe il Regolamento UE n. 1308/2013, che non prevede alcuna limitazione territoriale al reimpianto all'interno della stessa azienda, e configurerebbe un eccesso di potere, poiché AVEPA si attribuirebbe un sindacato sul destino delle autorizzazioni in sede di reimpianto che l'ordinamento non le conferisce.

La ricorrente conclude evidenziando l'eccesso di potere e lo sviamento dalle finalità tipiche dell'atto. L'autorizzazione amministrativa all'estirpo ordinario ha la funzione di accertare la sussistenza dei requisiti legalmente imposti per procedervi, vigilando affinché il reimpiego delle autorizzazioni avvenga all'interno della stessa azienda in conformità al regolamento comunitario. Non ha invece la funzione di vincolare le autorizzazioni ad un determinato fondo o di impedirne la circolazione all'interno dell'azienda del produttore.

Si costituivano AVEPA e Regione -OMISSIS-, articolando sia eccezioni processuali che contestazioni di merito.

Sul piano delle eccezioni in rito, le amministrazioni resistenti eccepiscono preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-del 2023, passata in giudicato per mancata impugnazione da parte della -OMISSIS-. Tale sentenza avrebbe già deciso definitivamente sulla legittimità del vincolo posto dall'autorizzazione al reimpianto sui medesimi mappali, ritenendo necessario il consenso del proprietario per evitare la dissociazione tra terreno e vigneto e stabilendo che l'ordine di estirpo per Flavescenza dorata non può operare tale dissociazione. La presentazione del presente ricorso si configurerebbe quindi come tentativo di rimettere in discussione questioni già definitivamente decise, in violazione o elusione del giudicato.

In subordine, viene eccepita la carenza di interesse della ricorrente. Le amministrazioni evidenziano che nel dicembre 2024, a ridosso della scadenza del contratto di affitto, la Ditta -OMISSIS- aveva presentato una comunicazione di fine lavori per impianto da reimpianto anticipato sulle medesime superfici, ma utilizzando un'autorizzazione diversa proveniente dall'estirpo di un vigneto situato in provincia di -OMISSIS-, in zona non idonea alla rivendica DOC -OMISSIS-. Tale operazione avrebbe comportato una significativa svalutazione del fondo, sostituendo un vigneto DOC -OMISSIS- con un impianto rivendicabile solo come IGT. A fronte di ciò, AVEPA aveva emanato nel maggio 2025 un provvedimento di diniego di autorizzazione della domanda di fine lavori, che costituiva un nuovo e autonomo atto fondato su elementi istruttori diversi e ulteriori rispetto al provvedimento originario impugnato. Tale diniego, non essendo stato impugnato dalla ricorrente, sarebbe divenuto definitivo, con la conseguenza che l'azienda non potrebbe comunque ottenere l'autorizzazione dissociativa richiesta. Il ricorso risulterebbe quindi privo di interesse attuale.

La causa veniva chiamata alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026 ed ivi trattenuta in decisione.

Il Collegio, esaminata la documentazione prodotta e valutate le contrapposte argomentazioni delle parti, ritiene che il ricorso debba essere respinto, sia per ragioni processuali che di merito.

In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di violazione del giudicato sollevata dalle amministrazioni resistenti.

L’eccezione risulta fondata.

La sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS- è passata in giudicato per mancata impugnazione da parte della -OMISSIS-. Tale pronuncia ha definitivamente accertato, in relazione alla medesima affittuaria, ai medesimi terreni e alla medesima vicenda fattuale, la legittimità del requisito del consenso del proprietario per l'estirpo di vigneti condotti in affitto e la necessità di tale consenso anche quando l'estirpo consegua ad ordinanza sanitaria per Flavescenza dorata, stante l'impossibilità per tale ordinanza di operare la dissociazione tra terreno e vigneto.

Il provvedimento ora impugnato, emanato il 27 dicembre 2023 e quindi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, costituisce applicazione diretta e necessitata dei principi affermati da tale pronuncia definitiva. AVEPA, nell'autorizzare la fine lavori di estirpo e nel rilasciare l'autorizzazione al reimpianto, non ha fatto altro che trarre le conseguenze dell'accertamento giurisdizionale definitivo secondo cui, in assenza del consenso del proprietario, il reimpianto deve avvenire sugli stessi mappali per evitare la dissociazione tra terreno e vigneto che comporterebbe un illegittimo depauperamento del diritti dominicali.

La ricorrente, con il presente gravame, non contesta formalmente la sentenza n. -OMISSIS- né chiede la revocazione di tale pronuncia, ma contesta l'atto amministrativo che ne costituisce applicazione. Tuttavia, l'accoglimento delle censure proposte presupporrebbe necessariamente una rivalutazione nel merito delle questioni già definitivamente decise con la sentenza passata in giudicato, in particolare della legittimità del requisito del consenso del proprietario, della natura delle autorizzazioni di impianto e della loro relazione con il fondo coltivato, e degli effetti dell'ordinanza di estirpo sanitaria. Tale rivalutazione è preclusa dall'autorità del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-.

Va altresì aggiunto che il Consiglio di Stato ha definito l’appello proposto avverso la sentenza gemella n. -OMISSIS-/2023 (relativa alla società -OMISSIS-) con la Sentenza n. -OMISSIS-/2025, confermando l'orientamento di questo Tribunale, affermando espressamente che il vigneto contribuisce a definire l'identità sotto il profilo proprietario, territoriale e ambientale dell'area, sicché la sua rimozione necessita dell'assenso del proprietario. Tale pronuncia ha quindi dissipato ogni residua incertezza interpretativa sulla questione, consolidando l'orientamento espresso nelle sentenze di primo grado richiamate.

Anche l’ulteriore eccezione in rito, con cui le Amministrazioni fanno valere la carenza di interesse della ricorrente, va accolta.

È pacifico in atti che il contratto di affitto è scaduto il 14 dicembre 2024. Alla scadenza del rapporto, l'affittuaria aveva l'obbligo contrattuale di restituire al proprietario un soprassuolo vitato. Tale obbligo è stato adempiuto mediante la presentazione, due giorni prima della scadenza, di una comunicazione di fine lavori per impianto da reimpianto anticipato, utilizzando però un'autorizzazione diversa da quella generata dall'estirpo del vigneto originario DOC -OMISSIS-, proveniente dall'estirpo di un vigneto situato in zone non idonea alla rivendica DOC, con conseguente svalutazione del fondo.

AVEPA, con provvedimento del 26 maggio 2025 (protocollo n. -OMISSIS-), ha negato l'autorizzazione di tale impianto, adottando un nuovo e autonomo provvedimento fondato su elementi istruttori diversi e ulteriori rispetto al provvedimento del 27 dicembre 2023 qui impugnato. Tale diniego non è stato impugnato dalla ricorrente ed è quindi divenuto definitivo. Di conseguenza, l'eventuale accoglimento del presente ricorso con annullamento del provvedimento del 27 dicembre 2023 non consentirebbe comunque alla ricorrente di ottenere l'autorizzazione dissociativa richiesta, sussistendo un autonomo e definitivo diniego fondato su presupposti diversi.

Anche qualora si volessero superare le eccezioni processuali ed entrare nel merito delle censure proposte, il ricorso dovrebbe comunque essere respinto per l'infondatezza dei motivi dedotti.

La questione centrale della controversia attiene alla natura giuridica delle autorizzazioni di impianto viticolo e alla loro relazione con il fondo su cui il vigneto insiste, nonché all'incidenza del consenso del proprietario quando il fondo sia condotto in affitto.

La ricorrente sostiene, richiamando la normativa comunitaria e in particolare il Regolamento UE n. 1308/2013, che le autorizzazioni di impianto abbiano carattere strettamente personale, facciano parte del fascicolo aziendale del produttore e non siano incorporate al fondo, potendo quindi essere liberamente reimpiegate su terreni diversi all'interno dell'azienda del conduttore senza necessità di alcun consenso del proprietario. Tale interpretazione, tuttavia, non può essere condivisa.

È certamente vero che la normativa comunitaria configura le autorizzazioni di impianto come posizioni giuridiche soggettive spettanti al produttore e che l'articolo 66 del Regolamento UE n. 1308/2013 prevede che gli Stati membri concedano automaticamente un'autorizzazione ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata, per una superficie equivalente a quella estirpata. Tuttavia, da ciò non discende affatto che tali autorizzazioni siano completamente slegate dal fondo su cui il vigneto è impiantato e che possano circolare liberamente senza alcun limite.

Invero, la normativa comunitaria non disciplina esaustivamente tutti gli aspetti del regime delle autorizzazioni, rimettendo agli Stati membri margini di discrezionalità nell'attuazione. La delibera regionale n. -OMISSIS-/2003, che richiede il consenso del proprietario per l'estirpo di vigneti su fondi in affitto, costituisce legittimo esercizio di tale potere di attuazione e non contrasta con il diritto dell'Unione Europea, essendo volta a tutelare un interesse meritevole di protezione quale il diritto di proprietà.

È infatti indubbio che il vigneto, una volta impiantato, costituisce una componente significativa del valore del fondo e della sua identità produttiva. Come correttamente affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. -OMISSIS-/2025, il vigneto contribuisce a definire l'identità del fondo sotto il profilo proprietario, territoriale e ambientale. Consentire al conduttore di estirpare liberamente il vigneto e di trasferire l'autorizzazione di reimpianto su altri fondi, senza alcun consenso del proprietario, comporterebbe una sostanziale espropriazione del valore del fondo e una compressione irragionevole del diritto dominicale.

Tale compressione non trova giustificazione nella normativa comunitaria, che non impone affatto di prescindere dal consenso del proprietario, né nelle norme nazionali in materia di affitto agrario, che pur riconoscendo ampia autonomia gestionale al conduttore, non gli attribuiscono il potere di trasformare radicalmente la destinazione produttiva del fondo privandolo di elementi strutturali di valore come un vigneto DOC.

La ricorrente sostiene che il contratto di affitto prevede unicamente l'obbligo di restituire "un" soprassuolo vitato, senza specificazione della tipologia varietale, e che quindi l'affittuario avrebbe piena libertà di sostituire il vigneto originario con altro di diversa varietà. Tale argomentazione, tuttavia, non risulta condivisibile. Il fatto che il contratto non specifichi la varietà non significa che l'affittuario possa, senza il consenso del proprietario, sostituire un vigneto di elevato pregio e valore commerciale (DOC Prosecco) con un vigneto di minor pregio (IGT), determinando una significativa svalutazione del fondo.

Quanto alla questione dell'incidenza della normativa fitosanitaria emergenziale, la censura della ricorrente non può essere condivisa. È certamente vero che la disciplina in materia di protezione delle piante dagli organismi nocivi è caratterizzata da forte imperatività e che l'ordinanza di estirpo obbligatorio per Flavescenza dorata prescinde dalla volontà delle parti, dovendo essere eseguita sotto minaccia di sanzioni penali e amministrative. Tuttavia, da ciò non discende che l'estirpo obbligatorio per motivi sanitari consenta al conduttore di reimpiantare liberamente su fondi diversi senza il consenso del proprietario.

L'ordinanza sanitaria impone l'estirpo delle piante malate per impedire la diffusione della patologia, ma non disciplina gli effetti di tale estirpo sul piano dei rapporti privatistici tra affittuario e proprietario né conferisce al conduttore poteri che altrimenti non avrebbe. Come correttamente affermato da questo Tribunale nella più volte richiamata Sentenza n. -OMISSIS-/2023, confermata dal Consiglio di Stato, l'ordine di estirpo conseguenziale alla Flavescenza dorata non è in grado di operare la dissociazione tra terreno e vigneto, motivo per cui non può essere ritenuto un surrogato dell'autorizzazione ordinaria all'estirpo.

In altre parole, l'estirpo obbligatorio per motivi sanitari determina il rientro dell'autorizzazione nel fascicolo aziendale del produttore, ma non elimina la necessità del consenso del proprietario qualora il reimpianto debba avvenire su fondi diversi da quelli oggetto di estirpo. La tutela della salute vegetale pubblica giustifica l'imposizione dell'estirpo anche contro la volontà delle parti, ma non giustifica la compressione dei diritti dominicali del proprietario attraverso la libera circolazione delle autorizzazioni senza suo consenso.

La ricorrente fa leva sulla risposta fornita dalla Direzione Agroalimentare della Regione -OMISSIS- alla richiesta di chiarimenti di AVEPA, nella quale si affermava che l'obbligo di ottemperare all'ordinanza fitosanitaria, sottendendo un interesse pubblico, supera le disposizioni ordinarie previste dalla delibera regionale n. -OMISSIS-/2003. Tale affermazione, tuttavia, deve essere correttamente intesa. La Regione si riferiva alla possibilità di procedere all'estirpo obbligatorio per motivi sanitari anche in assenza del consenso del proprietario, non alla possibilità di reimpiantare liberamente su fondi diversi. L'interesse pubblico alla tutela fitosanitaria giustifica l'imposizione dell'estirpo, ma non si estende al regime successivo di reimpianto, che rimane governato dai normali principi in materia di rapporti tra affittuario e proprietario.

Peraltro, come correttamente osservato dalle amministrazioni resistenti, la richiesta di chiarimenti di AVEPA riguardava specificamente la necessità del consenso del proprietario per procedere all'estirpo nel caso di vigneto affetto da Flavescenza dorata, non la possibilità di reimpiantare su superfici diverse. La risposta della Regione, quindi, non può essere interpretata nel senso di autorizzare il reimpianto dissociativo senza consenso del proprietario, questione che non era stata oggetto di specifica domanda.

La ricorrente sostiene inoltre che il provvedimento impugnato sarebbe viziato da contraddittorietà, in quanto AVEPA avrebbe inizialmente ritenuto superato il requisito del consenso del proprietario in applicazione della normativa emergenziale, per poi introdurre il vincolo di reimpianto sugli stessi mappali sulla base della sentenza di questo Tribunale più volte menzionata. Tale argomento non risulta condivisibile. AVEPA, nell'autorizzare l'estirpo urgente nel settembre 2023, ha correttamente ritenuto che l'ordinanza sanitaria imponesse l'estirpo a prescindere dal consenso del proprietario. Successivamente, nel dicembre 2023, nel rilasciare l'autorizzazione al reimpianto, ha altrettanto correttamente applicato i principi affermati dalla sentenza definitiva n. -OMISSIS-/2023, che aveva chiarito che l'estirpo obbligatorio per motivi sanitari non consente il reimpianto dissociativo senza consenso del proprietario. Non vi è quindi alcuna contraddizione, ma corretta distinzione tra la fase dell'estirpo obbligatorio (in cui prevale l'interesse sanitario pubblico) e la fase del reimpianto (in cui operano i normali principi in materia di rapporti tra affittuario e proprietario).

Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.



P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna la ricorrente al rimborso, in favore delle Amministrazioni resistenti, delle spese di lite, che liquida nella misura complessiva di €.6.000,00 e, quindi, nella misura di €.3000,00 per ciascuna di esse, oltre IVA e CPA in quanto dovute e rimborso forfettario ai sensi di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Ida Raiola, Presidente

Massimo Zampicinini, Primo Referendario, Estensore

Francesco Avino, Primo Referendario



L'ESTENSORE

Massimo Zampicinini


IL PRESIDENTE

Ida Raiola