Regolamento di esecuzione (UE) 2026/51 della Commissione, dell'11 dicembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione per quanto riguarda la struttura dei messaggi relativi ai dati degli operatori economici e dei depositi fiscali e le relative statistiche e comunicazioni in materia di accise scambiate a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio.
(Regolamento (UE) 11/12/2025, n. 2026/51, pubblicato in G.U.U.E. 15 gennaio 2026, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004, in particolare l'articolo 22,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilisce la procedura da seguire per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa tra Stati membri nonché per il controllo e la sorveglianza di tali movimenti mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 1 della decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio ("sistema informatizzato").
(2) A norma del regolamento (UE) n. 389/2012, gli Stati membri sono tenuti a gestire i registri elettronici delle autorizzazioni detenuti dagli operatori economici e dai depositi fiscali che intervengono nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa. Le informazioni contenute in tali registri nazionali sono scambiate automaticamente attraverso un registro centrale gestito dalla Commissione europea che fa anch'esso parte del sistema d'informatizzazione. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione stabilisce le modalità tecniche nonché le norme e le procedure relative al registro centrale e ai registri nazionali.
(3) La direttiva (UE) 2020/262 ha esteso il sistema informatizzato alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa esportati al di fuori dell'Unione e alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali ("movimenti ad accisa assolta") e il registro centrale delle autorizzazioni è stato debitamente modificato per includere gli operatori economici che effettuano movimenti ad accisa assolta. Di conseguenza, alcuni dati del sistema informatizzato sono diventati obsoleti o hanno richiesto una modifica. È pertanto necessario rivedere il sistema informatizzato per correggere eventuali incongruenze rilevate.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013.
(5) Al fine di concedere agli Stati membri tempo sufficiente per adeguarsi alle modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 e di allineare la data di applicazione del presente regolamento alla data in cui la versione del sistema informatizzato di cui al regolamento delegato (UE) 2026/50 della Commissione (5) diventa operativo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 12 febbraio 2026.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 12 febbraio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN