Organo: Commissione europea
Codice: Codice 2025 - Omissis
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 25-06-2013
Numero provvedimento: 612
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 26-06-2013
Numero gazzetta: 173
Data aggiornamento: 15-01-2026

Regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione, del 25 giugno 2013, sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise.

(Regolamento (UE) 25/06/2013, n. 612/2013, pubblicato in G.U.U.E. 26 giugno 2013, n. L 173)

Il Regolamento (UE) 25 giugno 2013, n. 612/2013, in vigore dal 16 luglio 2013, è riportato nel testo vigente aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate, da ultimo, dal Regolamento (UE) 11 dicembre 2025, n. 2026/51.


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004, in particolare l'articolo 22 e l'articolo 34, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 389/2012 istituisce un quadro per la semplificazione e il rafforzamento della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in materia di accise.

(2) L'articolo 21 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, prevede la verifica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico da parte dello Stato membro di spedizione prima che i prodotti sottoposti ad accisa possano circolare in regime di sospensione dall'accisa. Il regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa, specifica il contenuto della bozza di documento amministrativo elettronico. Poiché le informazioni di tale documento amministrativo riguardante le autorizzazioni relative alle accise sono verificate per accertare che concordino con i dati dei corrispondenti registri nazionali, i dati di ciascun registro nazionale devono essere messi periodicamente a disposizione di ciascuno Stato membro di spedizione e tenuti aggiornati.

(3) Le informazioni contenute nei registri nazionali riguardanti gli operatori economici che movimentano prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa devono essere scambiate automaticamente mediante un registro centrale degli operatori economici (registro centrale) gestito dalla Commissione in conformità all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 389/2012.

(4) Per facilitare lo scambio di informazioni mediante il registro centrale è necessario stabilire la struttura e il contenuto dei formati standard da utilizzare, compresi i codici da inserire in tali formati.

(5) Per assicurare che i dati disponibili nel registro centrale siano corretti e aggiornati automaticamente, l'ufficio centrale di collegamento per le accise o il servizio di collegamento devono comunicare e trasmettere al registro centrale le modifiche dei rispettivi registri nazionali.

(6) Affinché i dati contenuti nei registri nazionali siano corretti e aggiornati, l'ufficio centrale di collegamento per le accise o il servizio di collegamento devono aggiornare il registro nazionale nello stesso giorno in cui interviene la modifica di un'autorizzazione e devono comunicare tali modifiche al registro centrale senza indugio.

(7) Per assicurare che gli Stati membri dispongano di una copia accurata dei dati degli altri registri nazionali è necessario che l'ufficio centrale di collegamento per le accise o il servizio di collegamento designato prenda i provvedimenti necessari a garantire il ricevimento regolare e tempestivo delle nuove modifiche provenienti dal registro centrale.

(8) È necessario che gli operatori economici dispongano dei mezzi atti a verificare che i dati relativi all'autorizzazione siano stati accuratamente trattati e divulgati dal registro centrale e a controllare i dati di un partner commerciale prima di presentare una bozza di documento amministrativo elettronico. Per rendere possibile la verifica della validità dei numeri di accisa, conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012, è opportuno che la Commissione, su presentazione di un numero unico di accisa valido, comunichi i principali dati necessari di un'autorizzazione conservata nel registro centrale. Occorre inoltre stabilire norme per rettificare le informazioni inesatte relative all'autorizzazione di un operatore economico.

(9) Per assicurare che il registro centrale funzioni efficacemente, e per rispettare la durata massima del trattamento della notifica di una modifica di un registro nazionale o di una richiesta generale, è necessario specificare il livello di disponibilità del registro centrale e dei registri nazionali, nonché le circostanze in cui si può consentire che la disponibilità o il funzionamento del registro centrale o dei registri nazionali non mantengano tali livelli.

(10) Per valutare il funzionamento del registro centrale la Commissione deve estrarre informazioni statistiche dal registro e trasmetterle agli Stati membri con frequenza mensile.

(11) Al fine di concedere alla Commissione e agli Stati membri tempo sufficiente per prendere i provvedimenti necessari a rispettare gli obblighi in materia di termini e disponibilità dei servizi richiesti dal presente regolamento è necessario posticipare l'applicazione degli articoli 8, 9 e 10 al 1° gennaio 2015.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Messaggi riguardanti il registro centrale e i registri nazionali scambiati mediante il sistema informatizzato

1. La struttura e il contenuto dei messaggi relativi all'iscrizione degli operatori economici e dei depositi fiscali nei registri nazionali e nel registro centrale sono conformi all'allegato I.

Tali messaggi sono scambianti mediante il sistema informatizzato.

2. I messaggi di cui al paragrafo 1 sono scambiati per i seguenti scopi:

a) notifica di modifiche dei registri nazionali inviata al registro centrale dagli uffici centrali di collegamento per le accise o dai servizi di collegamento;

b) notifica di modifiche del registro centrale inviata ai registri nazionali;

c) richieste di dati di modifiche inviate al registro centrale dagli uffici centrali di collegamento per le accise e dai servizi di collegamento;

d) richieste di informazioni statistiche estratte dal registro centrale inviate dagli uffici centrali di collegamento per le accise e dai servizi di collegamento;

e) invio da parte della Commissione agli Stati membri richiedenti di informazioni statistiche estratte dal registro centrale.

3. Ove siano necessari codici per completare alcuni campi di dati nei messaggi di cui al paragrafo 1, si utilizzano i codici elencati nell'allegato II del presente regolamento o nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione ( 1 ).

 

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «registrazione», l'iscrizione in un registro nazionale o nel registro centrale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 389/2012;

2) «modifica», la creazione, l'aggiornamento o l'annullamento di una registrazione;

3) «data di attivazione», la data, figurante in una registrazione e fissata dallo Stato membro responsabile, a decorrere dalla quale la registrazione può essere utilizzata a fini di verifica elettronica in tutti gli Stati membri e i dati che ne sono estratti possono essere consultati dagli operatori economici.

 

Articolo 3

Trasmissione di modifiche al registro centrale da parte degli uffici centrali di collegamento per le accise e dei servizi di collegamento

1. Gli uffici centrali di collegamento per le accise e i servizi di collegamento designati in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 389/2012 sono responsabili della trasmissione delle modifiche dei rispettivi registri nazionali al registro centrale e dell'inserimento nei rispettivi registri nazionali delle modifiche trasmesse dal registro centrale e/o estratte dallo stesso.

2. La Commissione redige e aggiorna un elenco degli uffici centrali di collegamento per le accise o dei servizi di collegamento responsabili sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e mette detto elenco a disposizione degli stessi.

3. Gli uffici centrali di collegamento per le accise o i servizi di collegamento trasmettono al registro centrale le notifiche delle modifiche dei rispettivi registri nazionali al più tardi alla data di attivazione delle modifiche stesse. Il messaggio da utilizzare per le modifiche dei registri nazionali è il messaggio «Operazioni sul registro degli operatori economici» figurante nell'allegato I, tabella 2.

 

Articolo 4

Manutenzione del registro centrale e trasmissione delle modifiche ai registri nazionali

1. Quando riceve un messaggio «Operazioni sul registro degli operatori economici» da un ufficio centrale di collegamento per le accise o da un servizio di collegamento contenente la notifica di una modifica a un registro nazionale, la Commissione verifica che la struttura e il contenuto del messaggio siano conformi all'allegato I, tabella 2.

2. Se la struttura e il contenuto del messaggio di cui al paragrafo 1 sono conformi all'allegato I, tabella 2, si procede come segue:

a) la Commissione registra senza indugio la modifica nel registro centrale;

b) una notifica è inviata ad ogni Stato membro il cui ufficio centrale di collegamento per le accise o servizio di collegamento sia registrato per il ricevimento delle notifiche di modifiche mediante il messaggio «Operazioni sul registro degli operatori economici» di cui all'allegato I, tabella 2.

3. Se la struttura o il contenuto del messaggio «Operazioni sul registro degli operatori economici» di cui al paragrafo 1 non è conforme all'allegato I, tabella 2, la Commissione rinvia la notifica all'ufficio centrale di collegamento per le accise o al servizio di collegamento che ha trasmesso la notifica utilizzando il messaggio «Rifiuto di aggiornamento degli operatori economici» di cui all'allegato I, tabella 3, con il codice che specifica il motivo del rifiuto.

4. Quando riceve il messaggio «Rifiuto di aggiornamento degli operatori economici», l'ufficio centrale di collegamento per le accise o il servizio di collegamento prende senza indugio le necessarie misure correttive e ritrasmette la notifica.

5. L'ufficio centrale di collegamento per le accise o il servizio di collegamento di ciascuno Stato membro che non è registrato per il ricevimento delle notifiche di modifiche da parte della Commissione chiede almeno due volte al giorno un estratto delle modifiche inserite nel registro centrale utilizzando il messaggio «Richiesta generale» di cui all'allegato I, tabella 1.

 

Articolo 5

Inserimento delle modifiche nei registri nazionali

1. Almeno due volte al giorno l'ufficio centrale di collegamento per le accise o il servizio di collegamento di ciascuno Stato membro inserisce nel registro nazionale le modifiche ricevute dal registro centrale.

2. Le modifiche di cui al paragrafo 1 possono essere consultate dall'ufficio centrale di collegamento per le accise o dal servizio di collegamento non appena sono state inserite nel registro nazionale e possono essere utilizzate per verifiche elettroniche a partire dalla data di attivazione.

 

Articolo 6

Consultazione del registro centrale da parte degli operatori economici

1. Almeno due volte al giorno la Commissione prepara un estratto dal registro centrale di tutte le registrazioni attive. Nel predisporre tale estratto la Commissione elimina le registrazioni che non sono destinate alla consultazione pubblica. Essa elimina inoltre dalle registrazioni rimanenti tutti i dati relativi a ciascun tipo di operatore economico o alla sede dello stesso che non corrispondono alle descrizioni dei dati estratti dalle registrazioni di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 3.

2. Gli operatori economici possono chiedere alla Commissione i dati estratti di una registrazione indicando il numero unico di accisa di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 389/2012.

3. Se il numero unico di accisa indicato corrisponde a un numero di accisa presente nell'estratto del registro centrale, i dati estratti dal registro sono rinviati all'operatore economico che ha effettuato la richiesta nei seguenti casi:

a) se il numero unico di accisa indicato corrisponde alla registrazione di un depositario autorizzato, di un destinatario registrato, di uno speditore registrato, di un destinatario certificato o di uno speditore certificato, l'estratto contiene uno dei seguenti elementi:

i) la descrizione testuale del codice del tipo di operatore (gruppo di dati 2 e di cui all'allegato I, tabella 2);

ii) almeno un codice di categoria di prodotti sottoposti ad accisa (gruppo di dati 2.4 a nel messaggio «Operazioni sul registro degli operatori economici») o almeno un codice di prodotto sottoposto ad accisa (gruppo di dati 2.5 a di cui all'allegato I, tabella 2);

iii) una combinazione dei gruppi di dati 2.4 a e 2.5 a conforme alle norme contenute nella descrizione di cui all'allegato I, tabella 2;

iv) informazioni sul codice del ruolo dell'operatore che indichino se un destinatario registrato o un depositario autorizzato sono autorizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio ( 2 ) a far circolare i prodotti sottoposti ad accisa verso un luogo di consegna diretta (gruppo di dati 2.3 di cui all'allegato I, tabella 2);

b) se il numero unico di accisa indicato corrisponde alla registrazione di un deposito fiscale, l'estratto contiene uno dei seguenti elementi:

i) almeno un codice di categoria di prodotti sottoposti ad accisa (gruppo di dati 3.4 a di cui all'allegato I, tabella 2);

ii) almeno un codice di prodotto sottoposto ad accisa (gruppo di dati 3.5 a di cui all'allegato I, tabella 2);

iii) una combinazione dei gruppi di dati 3.4 a e 3.5 a conforme alle norme contenute nella descrizione di cui all'allegato I, tabella 2;

c) se il numero unico di accisa indicato corrisponde a un destinatario registrato, a un destinatario certificato o a uno speditore certificato che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, lettere h), l) ed m), del regolamento (UE) n. 389/2012, l'estratto contiene, oltre ai dati di cui alla lettera a), anche le informazioni seguenti: 

i) la data di scadenza dell'autorizzazione (gruppo di dati 4 c di cui all'allegato I, tabella 2);

ii) se l'autorizzazione può essere utilizzata per più di un movimento (gruppo di dati 4 d di cui all'allegato I, tabella 2);

iii) almeno un insieme di dati relativi all'autorizzazione temporanea (gruppo di dati 4.3 di cui all'allegato I, tabella 2).

4. Qualora non vi sia corrispondenza tra il numero unico di accisa indicato e l'estratto del registro centrale, si informa l'operatore economico che ha presentato la richiesta.

5. Se l'operatore economico sostiene che una registrazione relativa alla propria autorizzazione è mancante o inesatta, la Commissione, su richiesta, lo informa su come presentare una domanda di rettifica della registrazione e fornisce le coordinate dell'ufficio centrale di collegamento per le accise o del servizio di collegamento dello Stato membro responsabile.

 

Articolo 7

Informazioni statistiche e relazioni

1. Le informazioni statistiche che la Commissione deve estrarre dal registro centrale in conformità all'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 389/2012 sono le seguenti:

a) il numero di registrazioni di operatori economici attivi e inattivi;

b) il numero di autorizzazioni in scadenza, pari al numero totale di autorizzazioni che scadranno nel mese o nel trimestre successivo;

c) i tipi di operatori economici, il numero di operatori economici suddivisi per tipo e il numero di depositi fiscali;

d) il numero di operatori economici autorizzati suddivisi per prodotto e per categoria di prodotto;

e) e il numero di modifiche apportate alle autorizzazioni relative alle accise.

Sulla base delle informazioni statistiche di cui al primo comma la Commissione redige una relazione mensile per gli Stati membri.

2. Qualsiasi ufficio centrale di collegamento per le accise o servizio di collegamento può chiedere alla Commissione di redigere una relazione statisica specifica sul registro centrale. Tale richiesta è formulata utilizzando il messaggio «Richiesta generale» di cui all'allegato I, tabella 1. La Commissione risponde utilizzando il messaggio «Statistiche SEED» (SEED Statistics) di cui all'allegato I, tabella 4.

 

Articolo 8

Termine per il trattamento delle notifiche di modifiche del registro nazionale e delle richieste generali

1. In conformità all'articolo 4, la Commissione tratta una domanda di modifica entro due ore dal ricevimento della notifica di una modifica di un registro nazionale.

2. Entro due ore dal ricevimento di un messaggio «Richiesta generale» di cui all'allegato I, tabella 1, la Commissione fornisce le informazioni richieste all'ufficio centrale di collegamento per le accise o al servizio di collegamento richiedente.

 

Articolo 9

Disponibilità

Il registro centrale e i registri nazionali sono disponibili in qualsiasi momento.

 

Articolo 10

Limite agli obblighi di servizio

Gli obblighi di servizio della Commissione e degli Stati membri di cui agli articoli 8 e 9 non sono applicabili nei seguenti casi debitamente giustificati:

a) il registro centrale o un registro nazionale non è disponibile a causa di guasti informatici o di telecomunicazione;

b) si verificano malfunzionamenti di rete che non sono sotto il controllo diretto della Commissione o dello Stato membro interessato;

c) forza maggiore;

d) manutenzione programmata notificata almeno quarantotto ore prima dell'inizio previsto del periodo di manutenzione.

 

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli 8, 9 e 10 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2013


Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

 

ALLEGATO I

ALLEGATO II