Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 05-01-2026
Numero provvedimento: 101
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Procedimento amministrativo - Atti impugnabili - Beni culturali - Cantina vinicola (Grotta) - Diffida alla messa in sicurezza - Assenza di lesività immediata - Conservazione del vino - Museo diffuso del vino - Infiltrazioni idriche - Pericolo di rovina ex art. 2053 cod. civ. - Inammissibilità, per carenza di immediata attitudine lesiva, dell'impugnazione della diffida comunale con cui si intima la messa in sicurezza di una cantina interrata (c.d. "grotta"), storicamente adibita alla conservazione del vino e parte di un museo diffuso del vino, interessata da fenomeni infiltrativi provenienti dalla sede stradale - Obblighi di manutenzione e custodia esistenti in capo ai proprietari finalizzati a prevenire la rovina di strutture destinate all’attività vinicola o alla fruizione museale.



SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1559 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Monte Porzio Catone (RM), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Romano Cerquetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


nei confronti

di -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;


per l'annullamento

della diffida 16/11/23 prot. -OMISSIS- dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monte Porzio Catone notificata lo stesso giorno alla sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- a mezzo PEC e successivamente a mezzo posta al sig. -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui la nota 22/12/23 del medesimo Ufficio


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monte Porzio Catone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. -OMISSIS- Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO


Con atto di impugnazione tempestivamente proposto i ricorrenti, nella propria qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore, avversavano la nota del 16 novembre 2023, prot. n. -OMISSIS- dell’ufficio tecnico del Comune di Monte Porzio Catone (RM), inviata loro in pari data a mezzo posta elettronica certificata, con cui quell’amministrazione locale li diffidava a disporre “l’immediata messa in sicurezza mediante l’esecuzione di interventi finalizzati alla rimozione dello stato di pericolo generatosi, e far redigere alla fine degli stessi perizia giurata da parte di tecnico abilitato, che certifichi il cessato pericolo per la pubblica e privata incolumità, entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della presente”.

In punto di fatto, essi esponevano di aver acquistato nel mese di giugno del 2022, per il proprio figlio minore, un immobile sito in Monte Porzio Catone alla-OMISSIS-, comprensivo di cantina sottostante in parte estesa anche al di sotto della soprastante sede stradale, in gergo definita “grotta” adibita, un tempo alla conservazione del vino e successivamente, prima dell’acquisto da parte loro, parte di un “museo diffuso del vino” realizzato dall’amministrazione comunale.

Nell’inverno successivo all’acquisto, proseguivano i ricorrenti, la “grotta” veniva però interessata da infiltrazioni d’acqua provenienti dalla strada soprastante e, con nota del 20 dicembre 2022, avevano diffidato il Comune a porre rimedio a tali inconvenienti.

A fronte dell’inerzia dell’amministrazione municipale essi adivano il Tribunale ordinario di Velletri con ricorso ex art. 696 c.p.c., il quale nominava il consulente tecnico che concludeva nel senso di ritenere, quale soluzione praticabile per la messa in sicurezza del locale, il “riempimento della parte di grotta sottostante con impasti di aggregato granulare e boiacca cementizia”.

Tale conclusione, ritenuta non corretta dai ricorrenti, veniva tuttavia fatta propria dal Comune resistente che, con l’atto in questa sede avversato, diffidava i ricorrenti a provvedere, entro 30 giorni, alla messa in sicurezza dell’immobile, facendo redigere altresì perizia attestante il cessato pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Parte ricorrente procedeva, allora, ad incaricare un tecnico di propria fiducia al fine di verificare la possibile correlazione tra lo stato del condotto fognario esistente al di sopra della volta della cantina e le infiltrazioni subite dall’immobile e, concluso nel senso della possibile riconducibilità di quest’ultime a perdite dell’impianto fognario, inviava la relazione in questione all’ufficio tecnico municipale, altresì provvedendo, a scopo precauzionale, al posizionamento di alcuni puntelli nella volta della grotta.

Tuttavia, l’amministrazione resistente, dando atto della ricezione della relazione, con nota del 22 dicembre 2023 dichiarava di rimanere in attesa della dichiarazione circa il cessato pericolo di cui alla diffida del 16 novembre 2023, contro la quale i ricorrenti avanzavano due mezzi di censura, coi quali si dolevano (primo motivo) dell’eccesso di potere per carenza di istruttoria e falsità dei presupposti del provvedimento avversato e (secondo motivo) della genericità dell’atto avversato e della violazione del principio di proporzionalità e di efficacia dell’azione amministrativa.

In particolare, parte ricorrente lamentava come la consulenza tecnica redatta nel corso del giudizio civile instaurato tra le parti ed avente ad oggetto il medesimo immobile non fosse, di per sé sola, sufficiente a costituire il fondamento della diffida impartita, non avendo l’amministrazione provveduto a svolgere proprie ed autonome valutazioni sul materiale istruttorio presupposto alla propria decisione tanto più allorché, come nel caso di specie, siano state rappresentate, proprio dai ricorrenti, le numerose criticità procedurali e valutative che avrebbero inficiato le conclusioni cui era giunto il perito del Tribunale ordinario.

Infatti, proseguivano i ricorrenti, ove l’amministrazione avesse condotto le proprie verifiche in autonomia, avrebbe potuto prendere in considerazione l’ipotesi, avanzata dai ricorrenti, che lo stillicidio dalla volta soprastante il locale abbia una causa differente da quella ravvisata dal consulente tecnico nell’ambito del giudizio civile.

Infine, lamentavano i ricorrenti l’assoluta genericità ed imprecisione delle prescrizioni imposte con la diffida impugnata, priva di specificazioni tanto in ordine agli interventi ritenuti necessari quanto all’area che ne dovrebbe formare oggetto, ad attestazione, a loro parere, della frettolosità dell’azione amministrativa.

Si costituiva in giudizio, con memoria di stile, il Comune di Monte Porzio Catone.

In vista della discussione nel merito dell’affare, parte resistente depositava memoria entro il primo dei termini di cui all’art. 73 c.p.a., eccependo in rito l’inammissibilità del gravame in quanto rivolto ad atto privo di effetti giuridici immediati e di attitudine lesiva e, nel merito, contestando la fondatezza delle pretese avversarie.

Replicava la ricorrente rimettendosi all’apprezzamento del Collegio per quanto concerneva l’eccezione di inammissibilità e controdedudendo in ordine ai restanti profili di merito.

Infine, all’udienza pubblica del 19 dicembre 2025, la causa passava in decisione.

Ritiene il Collegio che l’eccezione preliminare in rito mossa dal comune resistente (ed a cui parte ricorrente non ha ritenuto di voler controbattere) sia meritevole di apprezzamento.

Infatti, con l’atto impugnato, il Comune di Monte Porzio Catone si è limitato a ribadire ai ricorrenti, proprietari di un immobile, gli obblighi di manutenzione e di messa in sicurezza sui medesimi gravanti in virtù di una pluralità di precetti normativi previgenti (su tutti, l’art. 2053 c.c. che, come noto, impone al privato di curare la manutenzione del proprio immobile in maniera tale da non arrecare danno a terzi, in difetto ponendo a suo carico la responsabilità per i danni cagionati dalla rovina del bene).

In altre parole si è al cospetto, come chiarito in giurisprudenza, di una tipologia di atti che hanno lo scopo di mettere a conoscenza il loro destinatario dei profili di carenza/illegittimità riscontrati nella sua condotta e di assegnare un termine per provvedere a colmare le carenze o eliminare le illegittimità, e che, di conseguenza, non sono immediatamente lesivi e non comportano un onere di immediata impugnazione. Essi, ancora, non hanno carattere novativo dell’obbligo cui il destinatario è tenuto in forza di un preesistente titolo, e usualmente il loro effetto consiste nel far decorrere un termine dilatorio per l'adozione di provvedimenti sfavorevoli nei confronti dei soggetti destinatari, i quali, nonostante l'intimazione, siano rimasti inosservanti del proprio obbligo; ne consegue che le diffide in senso stretto, proprio per il loro carattere ricognitivo di obblighi che l'Amministrazione assume come preesistenti e per il fatto di non vincolare la successiva azione amministrativa, non sono immediatamente lesive della sfera giuridica del destinatario, a differenza dei successivi provvedimenti sfavorevoli e, come tali, non sono ritenute atti immediatamente impugnabili.

Né a conclusioni dissimili può giungersi in ragione della previsione di un termine entro il quale ottemperare alla diffida, la mera indicazione di un termine puntuale non essendo da sola sufficiente a mutare la natura endoprocedimentale e non immediatamente lesiva dell’atto (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. IV, n. 9018/2024 e precedenti ivi citati).

Ne consegue, quindi, l’inammissibilità dell’impugnazione in quanto proposta avverso un atto privo di immediata attitudine lesiva.

Sussistono comunque fondate ragioni, ad avviso del Collegio, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.



PER QUESTI MOTIVI


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente

Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore

Christian Corbi, Referendario



L'ESTENSORE

Giuseppe Licheri

IL PRESIDENTE

Michelangelo Francavilla