Settore vinicolo - Distretti del cibo - Finanziamenti per programmi di investimento - Criteri di valutazione - Immediata cantierabilità dell'intervento - Costruzione di cantine vitivinicole - Procedimento S.U.A.P.E. (Sardegna) - Titolo abilitativo unico - Ricevuta di autocertificazione - Efficacia quale titolo autorizzativo - Procedura di gara - Valutazione tecnica - Integrazione postuma della motivazione in sede di riesame - Illegittimità - Eccesso di potere - Finanziamenti ai Distretti del cibo per la realizzazione di programmi di investimento agricolo (nella specie, il programma “CIBO DI.vino - Nord Sardegna”) - Requisito dell'immediata cantierabilità degli interventi necessario per l'attribuzione del punteggio premiale integrato qualora il beneficiario (es. azienda vitivinicola) abbia regolarmente esperito le procedure semplificate previste dalle normative regionali per il conseguimento dei titoli edilizi.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8104 del 2025, proposto da
Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna, nella sua qualità di soggetto proponente e beneficiario del programma denominato “CIBO DI.vino - NORD SARDEGNA: CULLA DELLA BIODIVERSITA’ E DELLE PRODUZIONI TIPICHE”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Cossu e Jacopo Fiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Distretto del Cibo Monregalese - Cebano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Fiorucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Distretto Agricolo della Bassa Bergamasca, Distretto Lattiero Caseario Veneto - Di.L.Ca.Ve., Distretto Produttivo Agroalimentare di Qualità del vino di Puglia, Distretto Agroalimentare di Qualità Cooperativo Agricolo Pontino Società Cooperativa, Associazione Distretto del Cibo del Roero, Distretto Agroalimentare di Qualità vino d’Abruzzo - Società Cooperativa Consortile a responsabilità limitata, Distretto del Cibo del Territorio Rurale Vibonese, Umbria Top - Società Cooperativa Agricola, Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino, Distretto del Cibo Olio Evo Molisano Società Consortile a responsabilità limitata, Società Cooperativa Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi, Consorzio Distretto del Cibo Abruzzo “Wine & Food, Prodotti di Qualità Certificati, Distretto Agricolo della Bassa Bergamasca, Distretto Produttivo Agroalimentare di Qualità del vino Molisano, Distretto Agroalimentare di Qualità - Cerere D'Abruzzo - Filiera Cerealicola - Società Cooperativa per Azioni, Distretto Contea del vino Cirò S.C.A.R.L., Distretto Divino, Associazione Produttori Agroalimentare Marche, Fondazione di Partecipazione Distretto Rurale “Anglona Coros - Terre di Tradizioni”, Fondazione “Le Eccellenze Agroalimentari e Zootecniche dei Parchi Naturali della Sardegna”, Comune di Lamezia Terme, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
Per l’annullamento,
a seguito di trasposizione di ricorso straordinario ex art. 48 c.p.a.,
- della Graduatoria definitiva degli esiti della selezione "Distretti del Cibo II Bando" pubblicata in data 31 dicembre 2024 nella parte in cui non include tra i progetti finanziabili quello del Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna;
- del decreto n. 0678624 del 30 dicembre 2024, pubblicato in data 28 febbraio 2025;
- verbale n. 3 della Commissione valutatrice del giorno 12 dicembre 2024, nella parte in cui attribuisce al Distretto ricorrente il punteggio di 70,09;
- dell’allegato al verbale n. 3 della Commissione valutatrice del giorno 12 dicembre 2024 con segnato riguardo alla valutazione del programma presentato dal Distretto ricorrente;
- della raccolta F.A.Q. del 12 novembre 2024 Sezione 02 - Condizioni di ammissibilità, Quesito n. 19 De-Re (pag. 23) nella parte in cui, in controtendenza rispetto al criterio di valutazione dei progetti dei beneficiari, prevede che "per ottenere il punteggio di 6 punti tutti gli investimenti che necessitano di cantierabilità devono essere immediatamente cantierabili";
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, della sequela procedimentale esitata nell'approvazione della graduatoria definitiva 31 dicembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Distretto del Cibo Monregalese -Cebano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato del 29 aprile 2025, il Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna, nella sua qualità di soggetto proponente e beneficiario del programma denominato “CIBO DI.vino - NORD SARDEGNA: CULLA DELLA BIODIVERSITA’ E DELLE PRODUZIONI TIPICHE” (d’ora in poi, Distretto ricorrente), premesso di aver partecipato alla procedura, indetta dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, a seguito dell’Avviso Pubblico di cui alla nota prot. n. 0544040 del 15 ottobre 2024, per l’erogazione dei benefici dei Distretti del Cibo, come disciplinati dall’art. 66, comma 1, della Legge n. 289/2002, e dall’art. 1, comma 499, della Legge n. 205/2017, ha impugnato la graduatoria del II Bando del 31 dicembre 2024, nella parte in cui esso è stato collocato in posizione 16esima, non utile ai fini dell’attribuzione dei benefici di che trattasi, e tutti gli atti prodromici, anche istruttori, indicati in epigrafe.
Il Distretto ricorrente ha, in particolare, dedotto di aver ottenuto 70,09 punti, rimanendo così al di fuori dei primi 11 posti, in cui sono stati collocati invece i progetti ammessi al finanziamento.
Dopo aver ottenuto accesso agli atti ed esaminate le valutazioni tecniche della Commissione giudicatrice, il Distretto ricorrente ha rilevato la sussistenza di presunti errori di valutazione che avrebbero inficiato la corretta attribuzione dei punteggi de quibus.
Con il ricorso straordinario, la parte ricorrente, deducendo l’illegittimità dell’operato della Commissione giudicatrice, ha articolato le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con il primo motivo, è stato dedotto l’eccesso di potere per difetto di carenza e di motivazione - eccesso di potere per travisamento dei fatti - violazione dell’art. 9.3 lett. e) dell’Avviso Pubblico.
Secondo la parte ricorrente, la Commissione giudicatrice avrebbe errato ad attribuire 0 punti, in relazione all’Ambito di valutazione “Idoneità dei singoli Progetti a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed ambientali, prefissati e a realizzare ovvero consolidare sistemi di Distretto” per il sottoparametro della “immediata cantierabilità dell’intervento”, mentre le sarebbero spettati 6 punti; in particolare, la Commissione giudicatrice aveva escluso la sussistenza del predetto requisito, in quanto due soggetti beneficiari (la Tenuta Santa Rosa Società Agricola s.r.l. e l’Azienda Agricola Monte Pinna di Francesca Simurro) sarebbero stati privi dei necessari titoli edilizi, mentre tale valutazione sarebbe ictu oculi erronea, avendo documentato le predette imprese l’esistenza dei titoli medesimi.
1.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, è stata censurata la violazione dei princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento, favor partecipationis, concorrenzialità, violazione dell’Avviso Pubblico, violazione del combinato disposto tra art. 12 e art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm..
Secondo la prospettazione della parte ricorrente, la previsione contenuta nella FAQ n. 19, per la quale, ai fini dell’attribuzione di 6 punti, tutti i progetti dei soggetti beneficiari dovrebbero essere cumulativamente “immediatamente cantierabili” sarebbe sproporzionata e irragionevole, poiché tale punteggio non sarebbe attribuibile laddove anche un solo progetto sia valutato non idoneo dalla Commissione giudicatrice, mentre dovrebbe essere applicato il (diverso) criterio della media aritmetica di tutti i progetti valutati individualmente.
1.3. Con il terzo motivo, proposto in via ulteriormente subordinata, è stata lamentata l’illegittimità in parte qua della F.A.Q. n. 19 - violazione dei princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento, favor partecipationis, concorrenzialità, violazione dell’Avviso e del Decreto, violazione del combinato disposto tra art. 12 e art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’arbitrarietà e della disparità di trattamento - sviamento di potere. In particolare, la F.A.Q. n. 19 sarebbe, comunque, illegittima nella parte in cui essa non risulta ancorata alla lex specialis e determina effetti sproporzionati, poiché favorirebbe i distretti con meno soggetti rispetto a quelli caratterizzati da una pluralità di beneficiari, in palese contrasto con il favor partecipationis.
1.4. Per tali motivi, il Distretto ricorrente ha chiesto, in sede straordinaria, l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
2. Con istanza ex art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 e art. 48 c.p.a., notificata in data 16 maggio 2025, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha chiesto la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
3. Con atto di costituzione in giudizio depositato il 14 luglio 2025, il Distretto ricorrente ha riproposto in questa sede tutte le censure già articolate in sede straordinaria, insistendo per l’annullamento dei provvedimenti sopra indicati.
4. In data 20 luglio 2025, l’Avvocatura erariale si è costituita, in questa sede, per il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
5. Con istanza incidentale, notificata il 13 agosto 2025, il Distretto ricorrente, prospettando il fumus boni iuris dei motivi di gravame ed il periculum in mora, ha chiesto l’adozione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a..
6. Con ordinanza n. 4867/2025, pubblicata l’11 settembre 2025, fissata per la delibazione della sopra indicata istanza cautelare incidentale, questa Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle concorrenti controinteressate ed ha chiesto all’Amministrazione di redigere una relazione di chiarimenti sull’attribuzione dei punteggi mediante il riesame della domanda da parte della Commissione giudicatrice, fissando per il prosieguo la pubblica udienza del 26 novembre 2025.
7. In data 27 settembre 2025, il Distretto ricorrente ha documentato di aver integrato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
8. In data 29 settembre 2025, la difesa erariale ha prodotto in giudizio la relazione istruttoria, con la quale è stato confermato il punteggio attribuito alla parte ricorrente.
9. In data 3 ottobre 2025, si è costituito in giudizio, quale controinteressato, il Distretto del Cibo Monregalese - Cebano.
10. Con distinte memorie depositate in vista della discussione, le parti hanno concluso per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
11. Il Distretto Agricolo della Bassa Bergamasca, il Distretto Lattiero Caseario Veneto - Di.L.Ca.Ve., il Distretto Produttivo Agroalimentare di Qualità del vino di Puglia, il Distretto Agroalimentare di Qualità Cooperativo Agricolo Pontino Società Cooperativa, l’Associazione Distretto del Cibo del Roero, il Distretto Agroalimentare di Qualità vino d’Abruzzo - Società Cooperativa Consortile a responsabilità limitata, il Distretto del Cibo del Territorio Rurale Vibonese, la Umbria Top - Società Cooperativa Agricola, il Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino, il Distretto del Cibo Olio Evo Molisano Società Consortile a responsabilità limitata, la Società Cooperativa Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi, il Consorzio Distretto del Cibo Abruzzo “Wine & Food, Prodotti di Qualità Certificati, il Distretto Agricolo della Bassa Bergamasca, il Distretto Produttivo Agroalimentare di Qualità del vino Molisano, il Distretto Agroalimentare di Qualità - Cerere D'Abruzzo - Filiera Cerealicola - Società Cooperativa per Azioni, il Distretto Contea del vino Cirò S.C.A.R.L., il Distretto Divino, l’Associazione Produttori Agroalimentare Marche, la Fondazione di Partecipazione Distretto Rurale “Anglona Coros - Terre di Tradizioni”, la Fondazione “Le Eccellenze Agroalimentari e Zootecniche dei Parchi Naturali della Sardegna” e il Comune di Lamezia Terme, intimati quale controinteressati, non si sono costituiti in giudizio.
12. Alla pubblica udienza del 26 novembre 2025, all’esito di ampia discussione orale, la causa è stata introitata per la decisione.
13. Il ricorso è fondato nei sensi e nei termini di seguito indicati.
13.1. Giova premettere che il Bando, all’art. 11, prevedeva che l’attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice sarebbe dovuta avvenire in forza di quattro ambiti di valutazione, ossia: 1. Organicità e pertinenza del Programma di investimenti; 2. Idoneità dei singoli Progetti a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed ambientali, prefissati e a realizzare ovvero consolidare sistemi di Distretto; 3. Requisiti specifici posseduti dai Soggetti beneficiari; 4. Punteggio aggiuntivo relativo alla rinnovata composizione della compagine distrettuale.
Ciascuno di questi quattro ambiti è stato suddiviso dal Ministero in più criteri di valutazione; per ciascun criterio di valutazione, poi, sono stati ulteriormente previsti diversi parametri di valutazione, con l’indicazione, in relazione a ciascuno di essi, del punteggio conseguibile da ciascun partecipante.
Ciò premesso, con il primo motivo, il Distretto ricorrente si duole dell’attribuzione di 0 punti da parte della Commissione giudicatrice, in relazione all’Ambito di valutazione “Idoneità dei singoli Progetti a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed ambientali, prefissati e a realizzare ovvero consolidare sistemi di Distretto” per il sottoparametro della “immediata cantierabilità dell’intervento”.
Il Distretto ricorrente sostiene che gli spetterebbero 6 punti, previsti per l’ipotesi in cui tutti i progetti fossero caratterizzati dal requisito della “immediata cantierabilità”; in particolare, la Commissione giudicatrice aveva escluso la sussistenza del predetto requisito, in quanto due soggetti beneficiari (la Tenuta Santa Rosa Società Agricola s.r.l. e l’Azienda Agricola Monte Pinna di Francesca Simurro) sarebbero stati privi dei necessari titoli edilizi, mentre tale valutazione sarebbe ictu oculi erronea, avendo documentato le predette imprese l’esistenza dei titoli medesimi.
Ed invero, per quanto riguarda la Tenuta Santa Rosa Società Agricola S.r.l., era stata presentata in data 19 novembre 2024 la pratica S.U.A.P.E. per la costruzione di una cantina vitivinicola - pratica di autocertificazione a 30 giorni - a cui era seguita in data 29 novembre 2024 la relativa certificazione; la predetta ricevuta costituiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 7 e 34, comma 1 della L.R. Sarda n. 24/2016, titolo abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento. La predetta documentazione era stata prodotta in sede procedimentale, ma non era stata considerata positivamente dalla Commissione giudicatrice.
Per quanto riguarda l’Azienda Agricola Monte Pinna di Francesca Simurro, era stata resa l’autodichiarazione sulla sussistenza dei requisiti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; ad ogni modo, l’immobile di proprietà dell’azienda aveva beneficiato del permesso di costruire in sanatoria n. 4 del 7 maggio 2021, a cui era seguita la Determinazione n. 94 del 6 marzo 2023 di rilascio da parte del Direttore del S.U.A.P.E. del Provvedimento Unico autorizzativo dell’ampliamento e della ristrutturazione del fabbricato. Inoltre, con riguardo alle opere da eseguirsi per la ristrutturazione interna dell’immobile e oggetto di finanziamento, si tratterebbe di interventi di adeguamento dei locali in vista della nuova attività imprenditoriale che non prevedrebbero l’ottenimento di alcun titolo edilizio.
A fronte di tali deduzioni, l’Amministrazione ha replicato come, in realtà, i progetti non fossero in possesso di titoli edilizi validi e, per questo, non sarebbero “immediatamente cantierabili”.
Nel dettaglio, in sede di riesame istruttorio, la Commissione giudicatrice ha, sul punto, rilevato, quanto alla Tenuta Santa Rosa Società Agricola S.r.l., che “L’Ufficio rileva che la ricevuta SUAPE prodotta, in realtà, attesta l’avvio del procedimento in regime di autocertificazione, con termine dilatorio di trenta giorni (…) La stessa ricevuta SUAPE, inoltre, subordina l’efficacia del titolo unico alla presenza della dichiarazione autocertificativa e dei relativi allegati, che non risultavano depositati contestualmente alla domanda. Non può essere condivisa la tesi secondo la quale sarebbe sufficiente la mera richiesta del titolo abilitativo”.
Per quanto riguarda l’Azienda Agricola Monte Pinna di Francesca Simurro, la Commissione giudicatrice “l’autodichiarazione non può surrogare la verifica oggettiva della coerenza tra titolo abilitativo, beneficiario e sito. Dalla documentazione prodotta, infatti, emerge che la determinazione SUAPE richiamata è intestata a un soggetto diverso dal beneficiario e concerne un edificio urbano a destinazione residenziale, ubicato in via Roma 116, nel Comune di Aggius, non coincidente con il centro aziendale in località Monte Pinna indicato nel progetto. Si riscontra, inoltre, una rilevante discrasia tra l’indirizzo riportato nei titoli e i riferimenti catastali del compendio aziendale oggetto di intervento.”.
Il Distretto ricorrente ha controdedotto a sua volta, rilevando come, per la Tenuta Santa Rosa Società Agricola S.r.l., la normativa regionale sarda consentisse la presentazione dell’istanza presso l’Ufficio Comunale, corredata da autocertificazione, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo, mentre, con riferimento all’Azienda Agricola Monte Pinna di Francesca Simurro, sussisterebbero tutti i titoli necessari ed inoltre, la Commissione giudicatrice, quanto al predetto progetto, avrebbe integrato ex post le ragioni del mancato riconoscimento del punteggio.
Ritiene il Collegio che le doglianze sopra articolate siano meritevoli di condivisione.
13.2. Ed invero, le valutazioni espresse dall’Amministrazione, per come precisate a seguito di riesame istruttorio, presentano elementi di irragionevolezza sotto molteplici profili.
La ”immediata cantierabilità del progetto” - rilevante ai fini del riconoscimento dei 6 punti aggiunti per il sottoparametro dell’Ambito di valutazione n. 2 - presuppone che l’opera da realizzare non necessiti il rilascio di titoli edilizi (oltre a quelli eventualmente già posseduti) ovvero il conseguimento di nuove autorizzazioni, concessioni o licenze e che, inoltre, il progetto non debba sopportare delle modifiche che possano alterarne la consistenza rispetto a quella presentata alla Pubblica Amministrazione; in altri termini, l’opera è immediatamente cantierabile quando la stessa possa essere realizzata immediatamente, senza ritardo, e senza modifiche rilevanti.
Ciò posto, in relazione alla Tenuta Santa Rosa Società Agricola S.r.l., va sottolineato come la replica dell’Amministrazione non possa essere condivisa, perché, come indicato in ricorso, la presentazione dell’istanza presso il S.U.A.P.E., corredata dalla documentazione relativa all’intervento, ed il successivo rilascio della ricevuta da parte dell’Ufficio, integra il perfezionamento del titolo per l’esecuzione dell’intervento indicato in assenza del formale rilascio del provvedimento amministrativo, decorso il termine di 30 giorni (vedi: art. 31, comma 7, e 34, comma 1, della L.R. Sarda n. 24/2016).
Infatti, l’art. 31, comma 1, della citata L.R. Sarda n. 24/2016, dispone che “1. Il procedimento per l'acquisizione dei titoli abilitativi necessari per l'effettuazione degli interventi di cui all'articolo 29 è unico. Presso il SUAPE si acquisisce un titolo abilitativo unico che ricomprende e sostituisce tutti gli atti di assenso previsti dalle singole normative settoriali di competenza di tutte le pubbliche amministrazioni tenute a esprimersi sull'intervento”, ed il successivo comma 7 precisa ulteriormente che “7. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il sistema informatico del SUAPE rilascia una ricevuta automatica, che attesta la corretta presa in carico della pratica. 8. Per le pratiche trasmesse al SUAPE attraverso canali diversi dal sistema informatico regionale, l'attestazione di corretta trasmissione, comunque denominata, è equivalente alla ricevuta automatica.”.
Il successivo art. 34, comma 1, L.R. Sarda n. 24/2016, dispone inoltre che “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, la ricevuta automatica di cui all'articolo 31, comma 7, unitamente alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento che può essere iniziato: a) trascorsi venti giorni solari, per tutti i casi soggetti a permesso di costruire secondo la normativa vigente e per quelli soggetti alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE); b) immediatamente, per tutti gli altri casi.”:
Ebbene, osserva il Collegio come, nel caso di specie, in forza della suindicata norma regionale sarda, la Tenuta Santa Rosa Società Agricola s.r.l. possedeva, dunque, il titolo abilitativo necessario per l’effettuazione dell’intervento al momento della presentazione della domanda, avendo presentato la domanda presso il S.U.A.P.E. in data 19 novembre 2024, corredata dalla relativa documentazione a cui erano seguite le ricevute rilasciate dall’Amministrazione.
In particolare, nella comunicazione del S.U.A.P.E. prodotta in giudizio è dato leggere esplicitamente che “la presente ricevuta, unitamente alla dichiarazione autocertificativa e ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo e consente l''avvio dell''attività dichiarata; in caso di procedimento in autocertificazione a trenta giorni, l''attività può essere avviata decorsi 30 giorni consecutivi dalla data di inoltro della pratica. La presente ricevuta sarà sostituita e contestualmente privata di efficacia all''atto di emissione da parte del SUAPE della ricevuta definitiva di cui all''art. 34, comma 2 della L.R. n. 24/2016, ad esito positivo della verifica sulla correttezza, completezza e congruenza della Dichiarazione e dei relativi allegati. Nelle more del rilascio della ricevuta definitiva e in caso di mancato rilascio della stessa, la presente ricevuta automatica produce i medesimi effetti e costituisce titolo efficace, oltre che per l''avvio dell''intervento, anche per l''espletamento di tutti gli obblighi successivi, fra cui la comunicazione di effettivo inizio dei lavori edilizi, la trasmissione della Comunicazione Unica ed ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti.”.
La successiva ricevuta “definitiva” di cui all’art. 34, comma 2, della L.R. n. 24/2016, è stata parimenti esibita, così attestando la conclusione del procedimento formativo del titolo di che trattasi (vedi: all. 8 ter).
Ne consegue, quindi, che la replica dell’Amministrazione, secondo cui la ricevuta S.U.A.P.E., decorso il termine dilatorio, consentirebbe solo l’avvio dei lavori e non integrerebbe la formazione del titolo per la realizzazione dell’intervento non può, quindi, essere condiviso, disponendo la norma regionale in senso diametralmente opposto.
Per quanto riguarda, poi, l’Azienda Agricola Monte Pinna di Francesca Simurro questo Collegio evidenzia come, in realtà, le risposte fornite in sede istruttoria dalla Commissione giudicatrice costituiscano una vera e propria integrazione postuma del provvedimento, giacché non vi sono elementi certi da cui desumere che il mancato riconoscimento della “immediata cantierabilità” sia dipesa da una non corrispondenza del soggetto indicato nel titolo edilizio con il beneficiario del Distretto e del luogo dell’intervento da realizzare con la sede aziendale; tali circostanze sono state, peraltro, contestate nelle proprie memorie dal Distretto ricorrente, che ha prodotto documentazione secondo cui tale discrasia non sussisterebbe.
Avendo quindi l’Amministrazione esplicitato, in modo chiaro, le ragioni del mancato riconoscimento del punteggio de quo, quanto alla posizione dell’Azienda Agricola Monte Pinna di Francesca Simurro, soltanto in sede di riesame istruttorio, la valutazione impugnata è viziata da eccesso di potere.
13.3. Per tali ragioni, il primo motivo di ricorso è fondato e deve, quindi, essere accolto, con assorbimento del secondo e terzo motivo, proposti in via subordinata.
Quanto alle conseguenze dell’accoglimento del presente gravame, questo Collegio dispone l’annullamento, in parte qua e nei soli limiti dell’interesse, dei provvedimenti impugnati in relazione alla sola posizione del Distretto.
Per quanto riguarda gli effetti conformativi di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste dovrà, entro 60 giorni, decorrenti dalla notifica ovvero dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza, riconvocare la Commissione giudicatrice, la quale dovrà rivalutare la sola posizione della parte ricorrente con riferimento all’Ambito di valutazione n 2 in relazione al sottoparametro della “immediata cantierabilità”, tenuto conto dei rilievi sollevati dal Collegio e senza alcuna integrazione ex post del progetto, così come originariamente presentato, e della sola documentazione esibita in sede amministrativa, salvi ovviamente i successivi provvedimenti dell’Amministrazione.
14. Tenuto conto della particolare complessità, in punto di fatto e di diritto delle questioni trattate sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini sopra indicati e, per l’effetto, annulla in parte qua e nei limiti dell’interesse, i provvedimenti impugnati.
Dispone il riesame della domanda presentata dalla parte ricorrente, nei termini sopra indicati, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a..
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco Martone, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
Marco Martone
IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti