Agricoltura - Fascicolo aziendale - Titoli di conduzione - Esonero per piccoli appezzamenti in zone montane o svantaggiate - Limite massimo di superficie (2 ettari) introdotto da circolare AGEA - Contrasto con la norma primaria (art. 1-bis, D.L. n. 91/2014) - Illegittimità - Sospensione cautelare - Previsione amministrativa che si pone in contrasto con il principio di legalità e con il dato testuale dell'art. 1-bis, comma 12, del D.L. n. 91/2014 (conv. in L. n. 116/2014), il quale non contempla alcun limite quantitativo complessivo alla sommatoria delle particelle che beneficiano della semplificazione, ferma restando la dimensione della singola particella fondiaria - Periculum in mora in ragione del pregiudizio subito dalle aziende agricole derivante dall'impossibilità di inserire correttamente le superfici nel fascicolo e di accedere ai relativi benefici economici e contributivi.
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 14692 del 2025, proposto da
Confagricoltura Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Fasani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Ag.E.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- in parte qua, della Circolare AGEA n . 73919 del 25 settembre 2025 recante “Testo coordinato sulla costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale. Norme applicative alle domande di sostegno, di aiuto e di pagamento a partire dall’anno di campagna 2026”, nella parte in cui, a pagina 62 al Paragrafo 2.14, contiene l'inciso «fino ad un massimo di due ettari»;
- e degli atti connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 15 dicembre 2025 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso, alla stregua di una delibazione sommaria propria della presente fase cautelare del giudizio - e salva ogni altra valutazione nel merito - è assistito dal fumus boni iuris, a riguardo della discrasia tra il dato testuale dell’art. art. 1 bis, comma 12, del D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014, ove è previsto che “Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503, nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.” e la previsione contenuta nella Circolare impugnata - peraltro, avente elementi di natura normativa ed, in quanto tale, di dubbia compatibilità con il principio di legalità - ove è previsto, al Paragrafo 2.14 della pag. 65, che “Gli agricoltori che ricadono nella casistica sopra descritta sono esonerati dall’obbligo di produrre ed inserire nel proprio fascicolo aziendale il titolo di conduzione delle sole superfici ricadenti nella previsione normativa sopra citata fino ad un massimo di 2 ettari.”; nonché dal periculum in mora, in relazione ai danni alle aziende agricole derivanti dal mancato inserimento delle superfici agricole suindicate nel fascicolo aziendale ed alla conseguente impossibilità di usufruire di tutti i vantaggi connessi per quei tipi di fondi;
Ritenuto, conseguentemente, che l’istanza cautelare incidentalmente proposta è fondata e meriti accoglimento, dovendo, per l’effetto, essere sospesa l’efficacia della disposizione impugnata;
Ritenuto di compensare le spese della fase cautelare del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater) accoglie l’istanza cautelare incidentalmente proposta con il ricorso e, per l’effetto, sospende, in parte qua, l’efficacia del provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica dell’8 luglio 2026.
Compensa le spese della fase cautelare del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 15 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco Martone, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
Marco Martone
IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti