Integrazioni circolare prot. n. ACIU.2005.231 del 29 aprile 2005 ed al manuale di coordinamento del fascicolo aziendale trasmesso con note n. ACIU.2005.209 e n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005
A) Ad integrazione della circolare n. ACIU.2005.231 del 29 aprile 2005 si conferma che, in caso di modifiche sia in aumento che in diminuzione del numero e/o del valore dei titoli oggetto di una domanda di fissazione già presentata ai sensi dell’art. 34 del Reg. n. 1782/03 e dell’art. 12 del Reg. n. 795/04, non è necessario presentare una domanda di modifica della domanda di fissazione, né una domanda di modifica della domanda unica iniziale ove già presentata.
B) Si fa riferimento al manuale di coordinamento del fascicolo aziendale per integrare la procedura ivi descritta al capitolo 4 (Principi Generali), numeri 16 e 17, concernenti la disciplina della competenza territoriale degli Organismi pagatori in relazione al fascicolo aziendale. L’applicazione di tale disciplina ha determinato, nei confronti degli agricoltori che hanno già costituito il proprio fascicolo aziendale nell’anno 2004 o negli anni precedenti, l’attribuzione della competenza territoriale ad un Organismo pagatore diverso da quello presso il quale il fascicolo stesso risulta già costituito e dove è presente almeno una Unità Tecnico Economica (UTE). Al fine di evitare, per i produttori come sopra individuati, la presentazione dell’apposita richiesta di trasferimento, disciplinata dal richiamato manuale, si stabilisce, in via transitoria, quanto segue: qualora l’agricoltore abbia la sede legale/residenza nel territorio di competenza di un Organismo pagatore, mentre il fascicolo aziendale ed almeno una UTE sono localizzati nel territorio di competenza di un altro Organismo pagatore, a quest’ultimo è attribuita la competenza senza necessità di richiesta alcuna. Tale attribuzione viene registrata in automatico nel SIAN. Si ricorda, infine, che negli altri casi, diversi da quello sopra evidenziato, continua ad applicarsi la procedura di cui al richiamato manuale.
(omissis)