Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 22-12-2006
Numero provvedimento: 24215
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Registri vitivinicoli per rivenditori al minuto.

Si fa riferimento alla nota sopra emarginata di codesto Ufficio, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine all’argomento in oggetto.

Al riguardo, nel ribadire quanto già rappresentato da questa Amministrazione centrale con la nota prot. n. 31487 dell’11 luglio 2005, si fa presente che qualora sia superiore uno dei limiti stabiliti dall’art. 1 del D.m 768/94, in coerenza con quanto definito all’art. 2, lettera d) del Reg. n. 884/01, corre l’obbligo dell’istituzione del registro di carico e scarico.

Nella citata nota è stato fatto presente che non corre l’obbligo, presso ciascun punto vendita, di dotarsi di un registro di imbottigliamento, qualora sia l’acquirente stesso a fornire direttamente il recipiente, non rinvenendosi per il soggetto le peculiarità proprie dell’imbottigliatore che esegue un imbottigliamento, così come definito dall’articolo 2, lettere i) e j) del Reg. n. 884/01 (ora reg. 436/09).

Nel caso di specie, qualora ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 12, punto 2, ultimo comma, cioè che il rifornimento del punto vendita avvenga da un deposito centrale appartenente alla stessa ditta, l’obbligo di istituire il registro di carico e scarico incombe ai depositi centrali.

Qualora ci si trovi al di fuori del caso di cui sopra, quale sembra essere quello presentato da codesto Ufficio periferico, si deve considerare il combinato disposto di cui agli articoli 2, lettera d) e 11, punto 1, lettera a) del Reg. n. 884/01, che prevede una deroga all’obbligo di tenuta dei registri per i rivenditori al minuto.

Si fa presente inoltre che, riguardo all’obbligo di etichettatura da parte del rivenditore al minuto dei vini condizionati in recipienti forniti direttamente dal consumatore, la problematica di che trattasi era stata già chiarita con la nota prot. n. 20679/28/1 del 18 febbraio 2003 di questo ispettorato centrale, la quale pur facendo riferimento alla superata OCM vino e al D.p.r. n. 162/65 recentemente abrogato, si ritiene ancora valida l’interpretazione fornita in virtù dell’applicazione di un cartello prossimo agli impianti di spillatura del vino recante le indicazioni di cui all’articolo 16, commi 1, 2 (lettere d ed e) e 7, del D.lvo n. 109/92.

La esenzione di che trattasi trova altresì sostegno nel combinato disposto di cui all’articolo 5, comma 1 del Reg. n. 753/02 e dell’articolo 3 del D.m. 3 luglio 2003, con la deroga all’applicazione delle disposizioni relative all’etichettatura per quantitativi di mosti e di vini inferiori a 30 litri e non destinati alla vendita, dove per vendita si consideri l’ulteriore eventuale cessione.

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene che per i rivenditori al minuto possa sussistere la deroga all’istituzione dei registri di carico e scarico e gli stessi, altresì, sono esentati dall’obbligo di etichettare ed utilizzare un sistema di chiusura a perdere nel caso di vendite di vino dirette al consumatore, in contenitori direttamente forniti da quest’ultimo.