Obbligo di tenuta del registro di imbottigliamento nei punti vendita di vino destinato al consumatore finale.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale codesto Consorzio ha chiesto chiarimenti in ordine alla sussistenza dell’obbligo in oggetto nel caso della vendita diretta al consumatore di vino in recipienti (forniti dal consumatore stesso) di volume nominale pari o inferiore a 60 litri e riempiti in sua presenza.
Al riguardo, nel condividere quanto esposto da codesto Consorzio, si fa presente che, nel caso in esame, non è effettuata alcuna operazione d’imbottigliamento né può definirsi «imbottigliatore» il soggetto che procede alla vendita, previo frazionamento, del determinato quantitativo di vino allo stato sfuso: pertanto, non si ritiene sussistente l’obbligo della tenuta del registro d’imbottigliamento previsto ai sensi dell’art. 14 del regolamento n. 884/01.
Si conferma che, qualora si superi anche uno solo dei limiti previsti dall’art. 1, comma3, del D.m. 768/94 (in relazione all’art. 2 lettera d), del regolamento n. 884/01), è obbligatoria la tenuta del registro di carico e scarico nel punto vendita, venendo meno il requisito per poter equiparare l’esercente del punto vendita stesso al «rivenditore al minuto».
In proposito, si richiama anche quanto disposto dall’articolo 12, paragrafo 1, ultimo comma, del citato regolamento, ai sensi del quale, se un’impresa possiede punti vendita adibiti alla vendita diretta al consumatore e riforniti da uno o più depositi centrali, è in capo a questi ultimi l’obbligo di tenere i registri.