Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 26-07-2013
Numero provvedimento: 11289
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Decreto Ministeriale prot. n. 7490 del 2 luglio 2013, recante Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, per quanto concerne i documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli — Circolare esplicativa.

Numero: 0011289 Classifica:

Agli Uffici territoriali

Ai Laboratori

Agli Uffici PREF 1, 11 e IV

Alla Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore

Al Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo lurale

Al Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimenta.re e della pesca

LORO SEDI

All' Agenzia delle Dogane

Direzione Centrale Tecnologie per

I ' innovazione

Ufficio integrazione tecnologica

Via Mario Carucci, 71

00143 ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

Viale XXI Aprile, 55

00165 ROMA

Al Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri

Viale Romania, 45

00197 ROMA

All'Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato Via Giosuè Carducci

00187 ROMA

AI Ministero dell 'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale per la Polizia Stradale

Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i

Reparti Speciali della Polizia di Stato Piazza del Viminale, 1

00184 ROMA

Ali' ANCI

Via dei Prefetti, 46

00186 ROMA

Alle Organizzazioni interprofessionali e alle Associazioni di categoria operanti nel settore vitivinicolo

LORO SEDI

Alle strutture di controllo pubbliche e private operanti nel settore vitivinicolo

LORO SEDI

 

1. PREMESSA

E' in corso di pubblicazione il decreto ministeriale indicato in oggetto, recante le nuove disposizioni atte a consentire agli speditori nazionali, a partire dal 1° agosto p.v., di redigere ed utilizzare i documenti di accompagnamento che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli, in applicazione della vigente normativa dell'Unione europea, vale a dire l'art. 185 quater del Reg. (CE) n. 1234/2007 ed il Titolo III del Reg. (CE) n. 436/2009 (modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 314/2012 il Reg. (CE) n. 436/2009 d'ora in poi sarà chiamato "regolamento").

Il decreto in parola (d'ora in poi chiamato "decreto"), insieme agli allegati al medesimo e, precisamente, l' Allegato I, recante 10 schema del documento di accompagnamento denominato "Modello MVV" (art. 5, comma 1), e l'Allegato II, recante le istruzioni per la compilazione del "Modello NNV", si uniscono alla presente circolare (Allegato 1), con la quale si ritiene opportuno illustrarne i contenuti più importanti al fine di rendere più agevole l'imminente fase di prima applicazione da parte di tutti gli operatori interessati, sia istituzionali che della filiera della produzione e del commercio.

In proposito, si evidenzia fin d'ora ai destinatari della presente circolare l'opportunità di dame la massima diffusione e che la stessa, ad ogni buon conto, sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero (home page — fìl.iere - vino e home page - qualità e sicurezza - ispettorato centrale repressione frodi).

E' noto che, come stabilito dall'articolo 3, terzo comma, del richiamato Reg. (UE) n. 314/2012, già in vigore dal 15 aprile 2012, la validità dei documenti di accompagnamento redatti ai sensi della previgente normativa è stata prorogata fino al 1° agosto 2013.

Con ciò si intende che per i prodotti vitivinicoli destinati ad altri Stati membri dell'UE o ad un Paese terzo non potranno essere più utilizzati i cosiddetti modelli "IT" di cui al decreto n. 768/1994.

Quindi, il decreto si è reso necessario, soprattutto, per conscntire, dal 1° agosto in poi, agli speditori non già obbligati alla redazione dei documenti previsti dalla disciplina delle accise (e-AD e DAS) e cioè ai "piccoli produttori" o a tutti coloro che spediscono prodotti vitivinicoli non sottoposti ad accisa (principalmente mosti di uve, mosti di uve concentrati e mosti di uve concentrati e rettificati nonché succhi di uve) verso un destinatario stabilito nell'Unione europea oppure in un Paese Terzo, di redigere un documento di accompagnamento conforme alle nuove disposizioni contenute nell'art. 24, paragrafo 1, punto iii), del regolamento (introdotte con l'art. 2, punto n. 3), del Reg. (UE) n. 314/2012).

Viceversa, si ritiene opportuno evidenziare fin d'ora che, per quanto riguarda la circolazione nazionale, fino a quando non enfreranno in applicazione le apposite determinazioni dipartimentali relative al documento elettronico (Capo III del decreto), coloro che non intendono avvalersi di un documento di accompagnamento confonne alle predette nuove disposizioni possono continuare ad utilizzare i documenti stabiliti dal decreto interministeriale 19 dicembre l. 994, n. 768, dal decreto direttoriale 14 aprile 1999 e dall 'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale del 27 novembre 2008.

2. IL SISTEMA DEI DOCUMENTI Dl ACCOMPAGNAMENTO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI A PARTIRE DAL 1° AGOSTO 2013.

Ai Capi I, II e III del decreto sono dettate le disposizioni che riguardano la redazione e l'utilizzo dei "nuovi" documenti e, in particolare, del documento denominato "MVV".

Nel Capo IV, invece, è stata collocata la disciplina di raccordo fra le "vecchie" disposizioni e le "nuove" contenute nei citati Capi I, II e III.

Si procederà di seguito ad esaminare e riassumere il contenuto dei singoli Capi del decreto.

2.1. CAPO I — Generalità (articoli da 1 a 4)

Nel Capo I sono definiti:

- il campo di applicazione (art. 1), che consiste nell'individuare l' ambito in cui si interviene e nell'operare il necessario raccordo delle disposizioni contenute nel regolamento, in particolare per quanto riguarda i trasporti di prodotti vitivinicoli per i quali non sono applicabili i vincoli di circolazione che derivano dalla disciplina delle accise (elencati all'art. 3, comma l); in altre parole, stante l'integrale, diretta applicabilità del regolamento, nel decreto sono contenute le sole disposizioni sussidiarie al regolamento medesimo nonché quelle supplementari atte a concretizzarne i precetti. Il richiamo nel decreto di taluni articoli del regolamento deriva da mere esigenze di chiarezza del testo: è il caso, ad esempio, del comma I dell'art, 3, laddove, pur essendo di tutta evidenza che il decreto non può stabilire diversamente, si è preferito richiamare l'art. 25 del regolamento per consentire a chi legge di cogliere immediatamente che l'obbligo di scortare il trasporto di un prodotto vitivinicolo con un documento di accompagnamento sussiste solo nei casi dove non vale la disciplina delle accise e dove non ci sia già una espressa esenzione sancita dal regolamento;

- i requisiti nella redazione di qualsiasi documento di accompagnamento di prodotti vitivinicoli e cioè la necessità che esso scorti il trasporto, che contenga le informazioni previste dall'Allegato VI del regolamento e dai Capi II e III del decreto (art. 3, comma 2), comprese quelle che danno evidenza dell'avvenuta procedura di autenticazione, purché tali informazioni siano riportate secondo le istruzioni fornite nell'Allegato II al decreto stesso (art. 6, comma 8);

- il principio in virtù del quale qualsiasi documento che si conformi ai sopra citati requisiti vale quale documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (art. 3, comma 3), anche nel caso in cui siano trasportati prodotti vitivinicoli confezionati, sul territorio italiano, congiuntamente ad altri prodotti (art. 3, comma 4) ed anche nel caso in cui i prodotti Stessi siano esportati (o spediti verso determinati altri territori degli Stati membri dell'Unione europea - art. 3, comma 5); ciò significa che, in tutti i casi cui si è accennato al primo trattino, se un'altra disciplina prevede l'emissione di un documento (ad esempio il "documento di trasporto" di cui al D.P.R. n. 633/72 ed al D.P.R. n. 472/96 oppure la "scheda di trasporto" di cui al D.Lgs. n. 286/2005 ed al decreto interministeriale n. 554/2009), è consentito emettere anche un solo documento, a condizione che rechi tutti gli elementi richiesti dalle diverse discipline ad essi applicabili; pertanto, stanti le specifiche competenze di questo Ministero, il modello MVV di cui all'Allegato I del decreto (e quelli ad esso sostanzialmente conformi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2) nonché la bolletta di consegna dei sottoprodotti (di cui all'articolo 4, commi 2 e 3) sono stati previsti al fine di porre in condizionc l'operatore interessato di rispettare gli obblighi che derivano dalla speciale normativa vitivinicola dell'Unione europea, rimanendo inteso che gli stessi non sono idonei anche per assolvere agli obblighi fiscali, salvo che l'operatore interessato li inte2ri con le indicazioni a tali finalità necessarie;

 - la disciplina di alcuni casi specifici (art. 3, comma 6, ed art. 4), ai quali è stata data una trattazione separata; ci si riferisce, in particolare:

1. alle disposizioni applicabili ai documenti previsti dalla disciplina delle accise (art. 3, comma 6);

2. alla consegna presso una distilleria riconosciuta delle fecce provenienti dai mosti di uve destinati alla trasformazione in vini liquorosi (art. 4, comma l);

3. alla bolletta di consegna che scolla il trasporto sul territorio nazionale di vinacce e di fecce di vino diretto ad una distilleria riconosciuta (art. 4, comma 2).

Nell'allegato 2 alla presente circolare e, in particolare, nei paragrafi da I a 3 sono riportate specifiche informazioni sull'emissione e sulla redazione dei precitati documenti ed al quale si rinvia per il dettaglio.

2.2. CAPO II — I Documenti cartacei (articoli da 5 a 15)

22.1. Emissione e compilazione del modello/documento MVV (articoli da 5 a 7)

Nel Capo II vengono definite, in particolare, le modalità di emissione e compilazione dei "nuovi" documenti di accompagnamento vitivinicoli cartacei. Sono previste due tipologie di documenti MVV:

a) predisposti dallo speditore (art. 5, comma 4, lett. a) con una numerazione progressiva apposta direttamente dallo stesso, secondo modalità specifiche ed in relazione ad una contabilità interna vitivinicola riferita a ciascun anno solare (cioè dai 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno). Questi documenti sono soggetti a timbratura preventiva da parte delle Autorità competenti solo in caso di convalida mediante il Comune (art. 9 del decreto) o mediante microfilmatura (art. 10 del decreto);

b) prenumerati e prestampati da tipografie autorizzate (art. 5, comma 4, lett. b); questi documenti non sono soggetti alla timbratura preventiva da parte delle Autorità competenti,

Da un punto di vista generale, i documenti di accompagnamento vitivinicoli sono conformi all'allegato I del decreto (modello MW') oppure possono essere utilizzati modelli MV V diversi purché contengano almeno le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di casella.

Tuttavia per la circolazione nazionale, oltre alla possibilità di continuare ad utilizzare i documenti contemplati dalla "vecchia" normativa sono previste le seguenti disposizioni semplificate:

a) può essere utilizzato, in alternativa al precitato modello MVV, anche un documento MVV "liberamente" redatto dallo speditore, che può non riportare l'indicazione dell' "Unione europea", del relativo logo, di "Italia", dell'emblema di Stato ed i riferimenti dell'autorità competente per il luogo di partenza. Tali documenti recano le stesse informazioni dell'allegato I al decreto, precedute dalla dicitura relativa all'informazione da indicare, e possono, pertanto, non riportare il numero identificativo della casella.

b) per i soli prodotti confezionati, i documenti di accompagnamento non sono soggetti alle specifiche procedure di "convalida" previste dagli artt. 8, 9, 10 e 11 del decreto, né è necessario utilizzare documenti prestampati da tipografie autorizzate o preventivamente timbrati da parte delle Autorità competenti. In tal caso l ' autenticità del documento è assicurata dalla univocità della numerazione ad esso assegnata.

2.2.2.  Modalità di convalida (articoli da 8 a 11)

Gli articoli 8, 9 e 10 del decreto prevedono le procedure per la convalida, obbligatoria, dei documenti di accompagnamento per i trasporti di prodotti vitivinicoli:

- sfusi che avvengono esclusivamente sul territorio nazionale;

- sfusi destinati ad altri Stati membri dell'UE o Paesi Terzi;

- confezionati destinati ad altri Stati membri dell'UE o Paesi Terzi.

In proposito, rispetto al sistema vigente prima del 1 0 agosto 2013 sono state introdotte talune, importanti novità:

- è previsto un nuovo sistema di convalida dei documenti cartacei mediante PEC di cui all'art. 8 del decreto. Tale modalità, tuttavia, sarà operativa solo a seguito dell'adozione di una specifica Determinazione dipartimentale, in corso di predisposizione, nella quale verranno riportate le istruzioni per la relativa attuazione. Per i documenti da convalidare mediante tale sistema non è obbligatoria la timbratura preventiva né I 'utilizzo di modelli prestampati da una tipografia autorizzata;

- sono state mantenute Ic modalità di convalida mediante Comune (art. 9 - Sez A) e mediante microfilmatrice (art. ] 0), con elementi di semplificazione. Infatti in tali casi di convalida è necessario utilizzare un documento timbrato preventivamente da parte delle Autorità competenti solo se predisposto e numerato dallo speditore, mentre qualora il documento utilizzato sia stato prestampato da una tipografia autorizzata, non è necessaria la timbratura preventiva.

Inoltre, l'art. I I del decreto prevede una nuova particolare procedura di convalida, semplificata e alternativa alle altre, applicabile ai docunxenti che scortano i trasporti di prodotti vitivinicoli confezionati, anche qualora destinati ad altri Stati membri dell'UE o a Paesi terzi e per i quali, ovviamente, non deve essere emesso un documento "accise" (si fa riferimento, quindi, ai trasporti di prodotti vitivinicoli confezionati spediti da un piccolo produttore oppure di prodotti vitivinicoli confezionati non sottoposti al regime delle accise). In questo caso è sufficiente che il trasporto sia scortato da un modello MVV prestampato e prenumerato da una tipografia autorizzata, debitamente compilato, datato e firmato dallo speditore prima dell'inizio del trasporto.

2.2.3. Trasporti di determinati prodotti vitivinicoli sfusi invio di copia del documento di accompagnamento (articolo 14)

L'articolo 29 del regolamento obbliga gli speditori ad informare gli Uffici territoriali di questo Ispettorato dei trasporti dei prodotti vitivinicoli sfusi ivi elencati al comma 2: in particolare, ad eccezione dei trasporti dei prodotti accompagnati dall'e-AD o dal documento emesso in procedura di riserva (per tali documenti l'informazione è immessa nel sistema EMCS dell'Agenzia delle Dogane e posta a conoscenza dei predetti Uffici teritoriali), è necessario l'invio di una copia del documento di accompagnamento. In proposito, l'art. 14 del decreto ha stabilito modalità specifiche, tenendo conto delle procedure di convalida del documento adottate dallo speditore.

Per la convalida mediante PEC, si precisa che con la Determinazione dipartimentale con cui la stessa verrà resa operativa, verranno fornite anche le istruzioni per le modalità di trasmissione all'Ufficio territoriale dei documenti vitivinicoli convalidati mediante tale sistema.

Qualora si effettui la convalida tramite il Comune oppure la microfilmatura, lo speditore deve trasmettere all 'Ufficio territoriale competente per il luogo di carico, una copia del documento convalidato, tramite la PEC, la consegna a mano oppure l'invio di un fax, rispettando i seguenti termini (art. 14, comma 4):

- per i trasporti destinati ad altri Stati membri dell'UE, al più tardi al momento della partenza del mezzo;

- per quelli effettuati interamente sul territorio nazionale, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione (in quest'ultimo caso il documento convalidato trasmesso in copia può essere il documento modello IT).

Si chiarisce che deve ritenersi tuttora sussistente l'obbligo stabilito dall'art. 14, comma 5, della L. n. 82/2006, concernente l'invio di copia del documento che scorta il trasporto delle fecce posto che, diversamente da quello previsto dall'art. 29 del regolamento, esso fa riferimento alla necessità di comunicare le avvenute operazioni di ottenimento, denaturazione e trasferimento delle fecce.

2.2.4. Uve da tavola avviate alla trasformazione e loro sottoprodotti (articolo 15)

L'articolo 15 del decreto reca particolari disposizioni per i trasporti delle uve da tavola avviate alla trasformazione e dei loro sottoprodotti. Per un approfondimento sull'argomento si rinvia all'allegato 2, paragrafo 4, della presente circolare.

2.3. CAPO III — Documenti elettronici (articolo 16)

Il Capo III reca il presupposto giuridico per l'implementazione del sistema per l'emissione del documento elettronico. Attualmente il sistema non è operativo ed è in fase di sviluppo. Con Determinazione dipartimentale saranno stabilite la data di attivazione del sistema, nonché le relative modalità e condizioni applicative.

2.4. Capo IV — Disposizioni transitorie e finali (articoli 17 e 18)

Gli articoli 17 e 18 del decreto prevedono il regime transitorio che consente, limitatamente alla circolazione nazionale, l'utilizzo dei "vecchi" documenti (modelli IT di cui al DM 768/1994, documenti di cui al Decreto direttoriale 14 aprile 2009 e bollette di consegna di cui al DM 27 novembre 2008) anche successivamente al 1 0 agosto 2013.

Inoltre, con l'emanazione della Determinazione dipattimentale, saranno assicurate modalità graduali per transitare dai documenti cartacei al documento elettronico, al fine di rendere più agevole il passaggio al nuovo sistema, evitando ripercussioni ed aggravi per gli operatori.

3. QUADRO SINOTTICO (allegato 3)

Nell'allegato 3 si riporta un quadro sinottico, riepilogativo dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli che possono essere utilizzati dal 1° agosto p.v. per scortare i trasporti con inizio sul territorio nazionale. Nei relativi prospetti, oltre ai casi di utilizzo dei diversi documenti, sono stati evidenziati i rispettivi requisiti applicabili per la loro autenticazione, quali risultanti sia dalle disposizioni della disciplina delle accise, che da quelle del regolamento e del decreto (Prospetti nn. l , 2, 3, 4 e 5). Si sottolinea che, per gli obblighi di redazione ed autenticazione dei documenti istituiti dal decreto dovranno essere osservate le puntuali disposizioni contenute negli articoli da 5 a I I del decreto e le relative modalità descritte nell'Allegato II al decreto medesimo, alle quali si rinvia.

Nel quadro sinottico vengono inoltre riepilogati i casi di esenzione dall'obbligo di emettere un documento di accompagnamento (Prospetto n. 6): in proposito, si precisa che l'articolo 25 del regolamento non è stato modificato e che, pertanto, non è stata introdotta alcuna innovazione rispetto allo status quo,

Si evidenzia che non si è fatto cenno al documento elettronico (Capo III - art. 17 del decreto), la cui effettiva implementazione si verificherà solo con l'emanazione delle apposite Determinazioni dipartimentali.

In appendice al quadro sinottico è fornita, altresì, l'illustrazione sull'emissione e redazione dei singoli documenti in funzione della tipologia di trasporto, riportando i commenti ai singoli prospetti.

Nelle more del perfeziona.mento dell B iter di emanazione e pubblicazione del decreto, si confida nella fattiva collaborazione dei destinatari della presente affinché il contenuto della stessa sia ampiamente diffuso presso gli operatori economici ed istituzionali interessati.

Si raccomanda, in particolare, tenuto conto della diretta e integrale applicabilità dell' articolo 3, comma 3, regolamento (UE) n. 314/2012 a partire dal 1° agosto p.v., 1a diffusione delle informazioni atte a consentire la regolare emissione dei "nuovi" documenti di accompagnamento (modelli MVV), al fine di evitare ostacoli nella commercializzazione dei prodotti vitivinicoli verso gli altri Stati membri dell'Unione europea ed i Paesi terzi.

 

Il Direttore Generale

(Emilio Gatto)

 

Allegato 1 

Decreto prot. n. del 02  / 2013 - Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, per quanto concerne i documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli.

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti   agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, il Capo VI del Titolo  e l'articolo 112;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in pazticolare il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM), a decorrere dal 1 0 agosto 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo e, in particolare, i Capi I e II del Titolo III;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 314/2012 della Commissione del 12 aprile 2012, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 555/2008 e (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda i documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

 Vista la direttiva del Consiglio n. 83/92 del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcool e sulle bevande alcoliche;

 Vista la direttiva 92/84/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche;

Visto il regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992 sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza;

Vista la direttiva 2008/1 18/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall»'accisa; 

Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il Codice doganale comunitario;

  Visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, recante attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE; 

Vista la determinazione direttoriale 158235/RU del 7 dicembre 2010 dell'Agenzia delle Dogane, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, con la quale sono state stabilite le modalità e gli adempimenti per l'attuazione dei commi 5 e seguenti dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fatta eccezione per i tabacchi lavorati, anche a modifica delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25   marzo 1996, n. 210;

Visto il decreto ministeriale n. 210 del 25 marzo 1996, regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise, per quanto applicabile;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 153, regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcol metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1978, norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 147, lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alla soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'articolo 23 concernente l'esenzione dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per il vino e i prodotti vinosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. •404, regolamento   recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l' Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi  connessi ad adempimenti fiscali;

Visto il decreto interministeriale n. 768 del 19 dicembre 1994, regolamento recante disposizioni nazionali d'attuazione delle norme del regolamento (CEE) n. 2238/93 relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 1995, recante disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo dei centri di intermediazione delle uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione;

Visto il decreto direttoriale del 14 aprile 1999, recante documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli condizionati in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri che circolano sul territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola e per la vinificazione delle uve di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio;

Visto il decreto interdirettoriale 18 dicembre 2001, recante consegna delle fècce provenienti da vini liquorosi ottenuti a partire da mosti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2002;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente I 'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2008, recante disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della  vinificazione;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'articolo 16, comma 6;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ed, in particolare, l'articolo 37;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la   crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ed, in particolare, l'articolo 5, comma 1;

Considerata la necessità di dare applicazione alle disposizioni del regolamento (CE) n.  436/2009 così come modificato dal regolamento (UE) n. 314/2012;

Ritenuto di dover attuare una semplificazione delle richiamate norme nazionali in materia di documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, anche procedendo, all'abrogazione e disapplicazione totale o parziale di taluni decreti ministeriali sopra citati;

Considerato che la materia oggetto del presente decreto rientra nella potestà regolamentare dello Stato in quanto materia di legislazione esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione;

 

DECRETA

 

CAPO I - Generalità  

 

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le condizioni sussidiarie e supplementari cui devono attenersi le persone fisiche o giuridiche per garantire che i trasporti dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 3 che hanno inizio sul territorio nazionale, effettuati o fatti effettuare dalle persone medesime, siano scortati da un documento di accompagnamento, in conforrnità con le norme dell 'Unione europea richiamate in premessa.

 

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 436/2009;

b) «prodotti vitivinicoli»: i prodotti elencati all'Allegato I, Parte XII del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compresi le uve da tavola avviate alla trasformazione nonché i sottoprodotti, i mosti, i succhi ed i fermentati alcolici ottenuti dalle uve stesse o dai derivati di esse;

c) «speditore»: il soggetto obbligato alla compilazione del documento di accompagnamento per i trasporti dei prodotti vitivinicoli, individuato come colui che detiene prodotti vitivinicoli prima dell'inizio del trasporto o della consegna dei prodotti stessi a chi effettua il trasporto;

d) «organismo competente», il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, con sede in Roma, via Quintino Sella, n. 42, nonché ciascun Ufficio avente competenza territoriale in cui il   Dipartimento è articolato; laddove non altrimenti specificato, il Dipartimento è indicato con il termine «Ispettorato» e gli Uffici con il termine «Ufficio territoriale» o «Uffici territoriali»;

e) «piccoli produttori», i produttori di vino definiti all'articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno, in riferimento alla produzione media dell 'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda agricola;

f) «codice ICQRF», il codice alfanumerico attribuito dagli Uffici territoriali;

g) «prodotti vitivinicoli confezionati», prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, regolarmente etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere sul quale è presente l'indicazione prevista dall'articolo 12, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

h) «piccoli quantitativi», ai soli fini della definizione di «rivenditore al minuto», di cui all'articolo 22, lettera c), del regolamento, le vendite di vini contenuti in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con l'ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolifri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.

 

Articolo 3

Documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli

l. Fatte salve le deroghe previste dall'articolo 25 del regolamento e fatto salvo l'articolo 4, il trasporto dei prodotti vitivinicoli:

a) sottoposti ad accisa, la cui aliquota è pari a zero, che circolano esclusivamente all'interno del territorio nazionale;

b) spediti da piccoli produttori;

c) assoggettati ad accisa ma esclusi, ai sensi dell 'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo n. 504/95, dall'obbligo di essere scortati dal documento di accompagnamento previsto dall'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

d) esenti ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 504/95;

e) non sottoposti ad accisa;

è scortato da un documento di accompagnamento, che viene emesso in formato cartaceo o elettronico, in Farticolare secondo le più specifiche disposizioni di cui, rispettivamente, ai capi 11 e 111.

2. Il documento di cui al comma l, contiene, almeno, le informazioni di cui all'allegato VI, parte C, del regolamento nonché quelle previste ai Capi II e III del presente decreto.

3. In vista della semplificazione degli adempimenti, è consentito che, qualora una disciplina diversa da quella della normativa europea richiamata in premessa preveda l'obbligo di scortare il trasporto con un documento, lo stesso obbligo sia ottemperato, nel caso dei trasporti di cui al comma 1, con l'emissione del documento di cui alla predetta disciplina, purché la stessa emissione avvenga in conformità anche con le disposizioni del regolamento e dei Capi II e III del presente decreto.

4. I commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di trasporti congiunti con quelli di altri beni che si svolgono esclusivamente sul territorio nazionale, purché i prodotti vitivinicoli trasportati siano confezionati.

5. Fatto salvo il rispetto delle procedure doganali di esportazione e delle disposizioni comunitarie relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti sottoposti ad accisa i precedenti commi si applicano anche ai trasporti dei prodotti vitivinicoli destinati ad essere esportati verso un paese terzo o verso uno dei territori di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/118/CE.

6. Sono riconosciuti come documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli i documenti di cui all'articolo 24 paragrafo l , lettera a), punti i) e ii) del regolamento se emessi nel rispetto delle condizioni previste nel medesimo articolo e nell'articolo 26 del regolamento, nonché delle disposizioni del presente decreto, ove applicabili.

 

Articolo 4

Disposizioni particolari per altri documenti di accompagnamento che scortano il trasporto di taluni sottoprodotti della vinificazione

1. Alla consegna presso una distilleria riconosciuta delle fecce provenienti dai mosti di uve destinati alla trasformazione in vini liquorosi, ai quali è stato aggiunto alcool prima della filtrazione, si applicano esclusivamente le specifiche disposizioni di cui al decreto interdirettoriale del 18 dicembre 2001.

2. In applicazione dell'articolo 25, comma 1, lettera a), punto v), primo trattino del regolamento, la bolletta di consegna che scorta il trasporto sul territorio nazionale di vinacce e di fecce di vino diretto ad una distilleria riconosciuta è costituita da un documento redatto utilizzando appositi stampati predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. La bolletta di consegna è compilata con le modalità stabilite dall'Allegato VI del regolamento nonché dall'articolo 5, commi 5 e 6 e dall'articolo 6 commi da 2 a 6 e 8.

3. Per la predisposizione, la fornitura e la contabilizzazione degli starnpati di cui al comma 2   si applicano le modalità di cui agli articoli 10, commi primo e secondo, e I l del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, nonché di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404.

 

CAPO II - Documenti cartacei

 

Articolo 5

Modello e composizione del documento di accompagnamento

l. Il documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (documento MVV) è redatto sul modello conforme a quello di cui all'allegato I al presente decreto, denominato modello MVV; è consentito l'utilizzo di modelli MVV di tipo diverso purché contengano almeno le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di casella.

2. Per i trasporti dei prodotti vitivinicoli il cui tragitto si svolge esclusivamente sul territorio nazionale, senza attraversamento dei territori di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere e), f) e g), della direttiva 2008/118/CE, è consentito, inoltre, l'utilizzo di documenti MVV redatti su modelli diversi da quello di cui all'allegato I, purché contengano almeno le stesse informazioni di cui al comma l, precedute dalla dicitura relativa all'informazione da indicare.

3. I documenti MVV di cui al comma 2 possono non contenere l'indicazione "Unione europea" ed il logo dell'Unione europea, l'indicazione "Italia" e l'emblema della Repubblica Italiana nonché il nome e indirizzo dell'autorità competente responsabile del controllo della redazione del documento di accompagnamento nel luogo di partenza.

4. I documenti MVV di cui ai commi I e 2, sono:

a) predisposti dallo speditore e recano la numerazione nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 6, comma 1, oppure

b) prestampati dalle tipografie autorizzate dal Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, recanti, in deroga all'articolo 6, comma 1, il codice alfanumerico progressivo prestarnpato che costituisce il numero di riferimento univoco destinato ad individuare il documento MVV. Per la predisposizione, la fornitura e la contabilizzazione dei suddetti prestampati, si applicano le modalità di cui agli articoli 10, commi primo e secondo, e I I del. decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978 nonché di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404.

5. I documenti MVV sono composti da un esemplare che scorta il trasporto e viene conservato dal destinatario; da un esemplare che viene conservato dallo speditore nonché da un esemplare che viene conservato dal trasportatore.

 6. Per i trasporti di beni eseguiti con mezzi propri del mittente o del destinatario, un esemplare del documento MVV scorta il trasporto e viene conservato dal destinatario ed il secondo esemplare viene conservato dallo speditore.

7. La timbratura preventiva dei documenti MVV di cui al comma 4, lettera a), ove prevista, è effettuata da parte degli Uffici territoriali o dei Comuni competenti per il luogo ove è detenuto il prodotto vitivinicolo e da dove inizia il trasporto, secondo le modalità indicate nei successivi com_mi da 8 a 11.

8. La timbratura preventiva è richiesta dallo speditore o da persona da esso delegata.

9. I documenti di cui al comma 4, lettera a), presentati all'Autorità di cui al comma 7, per la timbratura preventiva sono:

- già numerati dallo speditore ai sensi dell'articolo 6, comma l, e recano le sue generalità nella casella 2;

- restituiti all'interessato entro il decimo giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della richiesta di timbratura.

10. La timbratura preventiva è effettuata dalle Autorità di cui al comma 7:

a) apponendo nella casella n. IO di ogni esemplare il proprio timbro a secco oppure ad inchiostro;

b) annotando contestualmente su apposito registro:

-  le generalità dello speditore che richiede la timbratura, compreso il codice fiscale o la partita IVA della ditta;

- il codice del registro di carico e scarico tenuto dallo speditore;

-  i numeri di riferimento destinati ad individuare i documenti MVV.

11. I Comuni trasmettono ogni trenta giorni agli Uffici territoriali l'elenco dei documenti MVV che hanno timbrato.

12. I documenti privi della timbratura preventiva di cui al comma 7, se prevista, si considerano non emessi.

 

Articolo 6

Compilazione del documento di accompagnamento

1. Fatto salvo l'articolo 5, comma 4, lett. b), i documenti MVV sono posti in uso in ordine progressivo. Il humero di riferimento è un codice alfanumerico costituito dalle lettere maiuscole MVV, dal codice ICQRF, se attribuito allo stabilimento/deposito dello speditore, da un numero progressivo che identifica ogni documento. emesso nella contabilità dello speditore e dall'anno di riferimento.

2. L'indicazione del quarititativo dei prodotti trasportati allo stato sfrso è effettuata in numeri e, nel caso della compilazione manuale, anche in lettere.

3. E' sempre indicata l'ora di partenza del trasporto da annotarsi al momento in cui i prodotti vengono consegnati al trasportatore, facendo precedere dallo zero i numeri relativi all'ora, se costituiti da unità.

4. Nel caso del modello MVV, di cui all'articolo 5, comma 1, l'ora di partenza è annotata nella casella 18, facendo precedere dallo zero i numeri relativi all'ora, se costituiti da unità. Nel caso dei documenti MVV di cui all'articolo 5, comma 2, la data di inizio del trasporto e l'ora di partenza sono apposte di seguito alle rispettive menzioni "data di inizio del trasporto" e "ora di partenza", facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese ed all'ora, se costituiti da unità.

5. Qualora in sede di spedizione la quantità effettiva caricata sul mezzo di trasporto risulti maggiore o minore dell'I,5% rispetto a quella indicata sul documento convalidato ai sensi dell'articolo 7, comma l, lo stesso dovrà essere annullato e dovrà essere redatto un nuovo documento con l'indicazione della quantità esatta.

6. Qualora sia diverso dallo speditore, il trasportatore. appone la propria firma nell'apposita casella del documento MVV al momento della consegna del prodotto.

7. Nel caso dell'acquisto, da parte di un centro d'intermediazione, di uve pendenti sulla pianta, il trasporto delle uve medesime, una volta raccolte, è scortato da un documento MVV nel quale sono sempre indicati, a fianco della designazione del prodotto, il nome, il cognome ed il codice fiscale o la partita IVA del viticoltore o dei viticoltori cedenti ed il quantitativo ceduto da ciascuno.

8. Ai fini della compilazione del documento MVV, le informazioni richieste ai sensi dell'Allegato VI, parte C, del regolamento e del presente Capo sono redatte in conformità con le istruzioni che figurano nell'Allegato II del presente decreto.

 

Articolo 7

Autenticità del documento di accompagnamento

1. Fatti salvi i casi di applicazione dell'articolo 33 del regolamento, i documenti MVV sono soggetti a convalida, da apporre su ciascun esemplare che ne compone il modello, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 8, 9, IO e 11.

2. ln deroga al comma 1, l'autenticità dei documenti IMVV che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli confezionati, posti in circolazione esclusivamente sul territorio nazionale, si considera comunque assicurata qualora gli stessi documenti siano redatti in conformità con le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 6, applicabili ai relativi trasporti, ad eccezione di  quelle di cui all'articolo 5, commi da 7 a 12 relative alla timbratura preventiva.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al documento MVV che scorta il trasporto sul territorio nazionale, effettuato con mezzi propri del destinatario, di vini non confezionati contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, che siano ceduti direttamente da un punto vendita di una cantina o di altre attività commerciali, compresi i rivenditori al minuto, al consumatore finale per l'esclusivo uso proprio e dei suoi familiari, purché nel limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri. Il documento di accompagnamento riporta nella designazione del prodotto la dicitura "destinato esclusivamente al consumo familiare del destinatario".

4. Anche per i trasporti di cui ai commi 2 e 3 è consentita, 'tuttavia, la redazione di un documento MVV in conformità con le disposizioni del comma l .

 

Articolo 8

Convalida tramite posta elettronica certificata (P.E. C.)

1. La convalida dei documenti MVV è consentita, a partire dalla data di entrata in applicazione della determinazione di cui al comma 4, nel modo previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera d), punto ii), secondo trattino, del regolamento.

2. La convalida consiste nell'effettuazione, da parte dello speditore, delle successive operazioni sotto elencate:

a) invio di copia del documento MVV, già compilato in ogni sua parte, fatta eccezione per la data e la firma del responsabile legale o di un suo delegato nonché per la data di  inizio del trasporto, l'ora di partenza e per le altre indicazioni che si riferiscono al trasportatore e al trasporto di cui alle caselle n. 15 e 16, tramite specifico messaggio spedito dalla casella di posta elettronica certificata dello speditore alla casella di posta elettronica certificata dell'organismo competente, secondo le modalità e le prescrizioni stabilite ai sensi del comma 4;

b) spunta/trascrizione nella casella 18 della dicitura «convalida ex articolo 26, comma 1, lettera d), punto ii), secondo trattino» del regolamento (CE) n. 436/2009 ed apposizione 

- della marca prescritta dall'autorità competente, costituita dalla dicitura «Vedasi messaggio P.E.C. sul retro» e, sul retro del documento (casella 18), della stampa completa del messaggio di notifica stabilito ai sensi del comma 4;

 - della data recata dal messaggio di notifica stabilito ai sensi del comma 4, della firma del responsabile legale o di un suo delegato, la quale ultima dovrà essere apposta sul documento stampato.

3. L'invio di cui al comma 2, lett. a), deve avvenire non prima di quindici ore rispetto all'ora di partenza.

4. Con determinazione del Capo del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari sono stabiliti i requisiti e le caratteristiche dei documenti da convalidare ai sensi del presente articolo, dei messaggi di cui al comma 2 e sono individuate le caselle di posta certificata degli Uffici territoriali.

 

Articolo 9

Convalida del documento di accompagnamento tramite Comune/Ufficio territoriale

 

Sezione A - Soggetti titolari di un registro di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli convalida tramite Comune

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione B, la convalida del documento MVV è consentita nel modo previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera d), punto i), del regolamento, tramite il Comune territorialmente competente per il luogo di inizio del trasporto.

2. La convalida di cui al comma I consiste nell'effettuazione delle successive operazioni sotto elencate:

a) utilizzo di un documento MVV di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), timbrato preventivamente dall 'Ufficio territoriale o dal Comune ai sensi dell'articolo 5, comma 7, oppure utilizzo di un documento MVV prestampato dalla tipografia autorizzata di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b);

b) presentazione al Comune, da parte dello speditone o della persona da esso delegata, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo precedente quello previsto per la partenza, di tutti gli esemplari del documento MVV già compilati in ogni loro parte, fatta eccezione per la data di inizio del trasporto e l'ora di partenza e per le altre indicazioni che si riferiscono al trasportatore e al trasporto di cui alle caselle n. 15 e 16;

c) spunta]trascrizione, nella casella 1 8, della dicitura «convalida ex articolo 26, comma l, lettera d), punto i)» del regolamento (CE) n. 436/2009 ed apposizione della firma del segretario comunale o di un funzionario del Comune a ciò delegato nonché del timbro con datario su tutti gli esemplari del documento MVV.

3. Il segretario comunale, o il funzionario del Comune a ciò delegato, trattiene fotocopia del docurnento di accompagnamento convalidato, che dovrà essere conservata agli atti per cinque anni.

Sezione B - Soggetti non titolari di un registro di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli convalida tramite Comune o Ufficio territoriale

1. Coloro che non sono titolari dei registri di carico scarico di cui all'articolo 36 del regolamento richiedono, all'Ufficio territoriale o al Comune di cui all'articolo 5, comma 7, la preventiva timbratura e la convalida di documenti MVV non prenumerati.

2. All'atto della richiesta i soggetti di cui al comma I dichiarano di non essere obbligati alla tenuta dei registri di cui all'articolo 36 del regolamento.

3. Per i fini del comma I si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 7 a 12, per la timbratura preventiva e quelle di cui alla sezione A per quanto concerne la convalida.

4. Ad ogni documento MVV è attribuito un numero di riferimento, sempre preceduto dalle lettere maiuscole MVV, composto nel modo che segue:

-  nel caso dei documenti MVV preventivamente timbrati e convalidati dai comuni, dal codice ISTAT del Comune e dal numero progressivo seguito dall'anno di riferimento;

-  nel caso dei documenti MVV preventivamente timbrati e convalidati dagli Uffici territoriali, dal nome dell'Ufficio territoriale e dal numero progressivo seguito dall'anno di riferimento.

 

Articolo 10

Convalida del documento di accompagnamento mediante apparecchiatura automatica di microfilmatura

1. La convalida del documento MVV è consentita nel modo previsto dall'articolo 26, comma l, lettera d), punto il), terzo trattino, del regolamento e dal presente articolo, mediante apparecchiatura automatica di microfilmatura.

2. L'uso dell'apparecchiatura automatica di microfilmatura è soggetto a preventiva espressa autorizzazione da richiedere, mediante istanza in bollo, all'Ufficio territoriale competente per il luogo ove l'apparecchiatura medesima è installata.

3. L'Ufficio territoriale accerta l'idoneità dell'apparecchiatura e pone in essere le cautele atte ad impedire la manomissione della stessa e del materiale memorizzato.

4. L'apparecchiatura dovrà essere utilizzata secondo le modalità impartite per iscritto dall'Ufficio terriìoriale, il quale ritirerà in consegna le bobine dei microfilm non appena usate, redigendo apposito verbale.

5. La convalida mediante apparecchiatura automatica di microfilmatura consiste nell'effettuazione delle seguenti, contestuali operazioni da parte dello speditore sul documento MVV emesso in conformità con le disposizioni del presente articolo, già compilato in ogni sua parte, fatta eccezione per l'ora di partenza e la firma del trasportatore:

a) utilizzo di un documento MVV di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), timbrato preventivamente dall'Ufficio territoriale o dal Comune ai sensi dell'articolo 5, comma 7, oppure utilizzo di un documento MVV prestampato dalla tipografia autorizzata di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b);

b) spunta/trascrizione nella casella 18 della dicitura «convalida ex articolo 26, comma 1, lettera d), punto ii), terzo trattino» del regolamento (CE) n. 436/2009;

c) stampigliatura sugli esemplari del documento del numero di matricola dell'apparecchiatura, del numero progressivo della microfilmaturo della data e dell 'ora della microfilmatura stessa nonché del quantitativo del prodotto trasportato;

d) memorizzazione del documento MVV stampigliato sul microfilm.

6. Le operazioni di cui al comma 5 sono effettuate non prima di quindici ore rispetto all'ora di partenza.

 

Articolo 11

Modalità alternative per la convalida del documento di accompagnamento in determinati casi di circolazione dei prodotti vitivinicoli confezionati

1. In alternativa alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10, la convalida del documento MVV che scorta il trasporto che ha inizio in Italia ed attraversa il territorio dell'Unione europea o di Paesi terzi di prodotti vitivinicoli confezionati spediti da un piccolo produttore ovvero di prodotti vitivinicoli confezionati non sottoposti al regime delle accise, è consentita nel modo previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera d), punto ii), secondo trattino e comma 2 del regolamento e dal presente articolo.

2. La convalida consiste nell'effettuazione delle seguenti, successive operazioni da parte dello speditore sul documento MVV emesso in conformità con le disposizioni del presente articolo, già compilato in ogni sua parte, fatta eccezione per l'ora di partenza e la firma del trasportatore:

a) utilizzo di modelli MVV prestampati dalla tipografia autorizzata di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b);

b) spunta/trascrizione, nella casella 18, della dicitura «convalida ex articolo 26, comma 1, lettera d), punto ii), secondo trattino, e comma 2» del regolamento (CE) n. 436/2009;

c) apposizione della data e della firma del rappresentante legale o di un suo delegato nella casella 18.

 

Articolo 12

Nullità della convalida

1. La convalida è nulla ogni volta che le operazioni di convalida siano effettuate in difformità da quanto previsto dagli articoli 8, 9, IO e 1 1 e, in particolare, qualora sia accertata la presenza di errori, correzioni e/o aggiunte annotate sul documento posteriormente all'effettuazione della convalida, fatte salve le annotazioni relative al cambio, dopo la partenza, del mezzo di trasporto e del luogo di consegna.

2. La convalida di un modello MVV effettuata ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8 è nulla, ancorché sia generato un messaggio di notifica da parte di una casella di posta elettronica certificata dell 'organismo competente, qualora si verifichi:

-  la mancata apposizione sul retro del documento MVV del messaggio di notifica, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), primo trattino, della data e della firma dello speditore; 

-  l'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata e del documento ad esso allegato in difformità da quanto previsto dalle disposizioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, del presente decreto;

-  la totale ovvero anche parziale mancanza o non leggibilità degli elementi indicati sul documento allegato al messaggio inviato dalla casella di posta elettronica certificata dello speditore.

 3. I documenti MVV che non recano la convalida o la cui convalida è nulla si considerano non emessi.

 

Articolo 13

Adempimenti del trasportatore e del destinatario

1. Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, il trasportatore ovvero il soggetto da lui incaricato è tenuto a:

-  sottoscrivere, per ricevuta, gli esemplari del documento MVV consegnati dallo speditore;

 -  custodire gli esemplari del documento MVV e di esibirli, assieme alla merce trasportata, ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo;

 - riportare sugli esemplari del documento MVV, utilizzando la casella 16, qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante il mezzo o il vettore o il luogo di consegna;

-  conservare l'esemplare del documento di propria spettanza per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni dalla data della sua emissione.

2. Qualora trattasi di trasporto eseguito con mezzi propri dello speditore o del destinatario, la sottoscrizione è apposta dal conducente dell'automezzo.

3. La sottoscrizione deve essere apposta all'atto del ritiro dei beni e spiega sempre effetto soltanto come attestazione delle indicazioni relative all'aspetto esteriore dei beni trasportati, ivi compreso il quantitativo ed il numero dei colli. 

4. Limitatamente al trasportatore incaricato del primo trasporto, la sottoscrizione spiega effetto anche come attestazione delle indicazioni relative all'eventuale cambio del mezzo di trasporto, al luogo di spedizione, alla data di inizio del trasporto e all'ora di partenza, all'apposizione della firma dello Speditore e della convalida nonché, se il trasportatore non cambia, al luogo di consegna, anche laddove variato.

5. Limitatamente ai trasportatori successivi al primo, la sottoscrizione spiega effetto anche come attestazione delle indicazioni relative all'eventuale cambio del mezzo di trasporto, al cambio del trasportatore, al luogo di consegna, anche laddove variato, nonché alla presenza sul documento della data di inizio del trasporto e dell'ora di partenza, della firma dello speditore e della convalida.

6. Qualora tali indicazioni non siano esatte, il trasportatore o il conducente inizierà il trasporto solo dopo che sia stato redatto un nuovo documento d'accompagnamento regolare.

7. Il responsabile della cantina destinataria del prodotto o un suo delegato, all'atto della ricezione del prodotto e prima di prenderlo in carico nei prescritti registri, deve:

-  accertare la regolarità del trasporto e del documento d'accompagnamento, in particolare per quanto attiene la natura merceologica, il quantitativo e la descrizione del prodotto;

-  verificare che il documento medesimo sia compilato in tutte le sue parti.

 

Articolo 14

Trasmissione di çopie dei documenti ai sensi dell 'articolo 29 del regolamento

1. Per i trasporti dei prodotti vitivinicoli sfusi, elencati al comma 2 dell'articolo 29 del regolamento, là convalida effettuata tramite PEC ai sensi dell'articolo 8 assolve all'adempimento di cui all'articolo 29, comma I del regolamento qualora il tragitto avvenga interamente sul territorio nazionale ed il messaggio di PEC di cui all'articolo 8, comma 2,   lettera a) sia inviato ad una o più caselle di posta elettronica certificata, secondo le modalità previste ai sensi dell'articolo 8, comma 4.

2. Per i trasporti dei prodotti vitivinicoli sfusi, elencati al comma 2 dell'articolo 29 del  regolamento destinati ad altri Stati membri, in caso di convalida effettuata tramite PEC, lo speditore trasmette all 'Ufficio territoriale competente per il luogo di carico la copia in formato immagine del relativo documento di accompagnamento già convalidato ai sensi dell'articolo 8, comprensivo della marca prescritta dell' Autorità competente e compilato in ogni sua parte, fatta eccezione per I 'ora di partenza e la firma del trasportatore.

3. La trasmissione di cui al comma 2 avviene al più tardi al momento della partenza del mezzo di trasporto, tramite messaggio spedito dalla casella di posta elettronica certificata dello speditore ad una delle caselle di posta elettronica certificata individuate ai sensi dell'articolo 8, comma 4.

4. Nel caso di documenti convalidati ai sensi degli articoli 9 e 10, per i trasporti dei prodotti vitivinicoli sfusi, elencati al comma 2 dell'articolo 29, del regolamento, lo speditore trasmette all'Ufficio territoriale competente per il luogo di carico copia del relativo documento MVV con le modalità del comma 3 0 mediante consegna a mano ovvero tramite fax:

-  per i trasporti destinati ad altri Stati membri, al più tardi al momento della partenza del mezzo;

-  per quelli effettuati interamente sul territorio nazionale, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione.

5. L' Ufficio territoriale competente per il .Iuogo di carico inoltra, con i mezzi più rapidi, la copia dei documenti trasmessi nei casi e nei modi di cui ai commi 2 e 4 all'Autorità dello Stato membro ovvero all'Ufficio territoriale competenti per il luogo di scarico.

6. L'obbligo della trasmissione delle copie dei documenti di accompagnamento prevista dall'Allegato al decreto ministeriale 30 giugno 1995 e dall'articolo 7 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000 si considera assolto qualora la convalida sia effettuata in conformità con le disposizioni dell'articolo 8.

 

Articolo 15

Disposizioni particolari per i trasporti delle uve da tavola avviate alla trasformazione e dei loro sottoprodotti

1. Le uve da tavola avviate alla trasformazione sono direttamente ed esclusivamente spedite ai centri d'intermediazione di cui al decreto ministeriale 30 giugno 1995 presso i quali non sono detenute uve da vino ovvero agli stabilimenti appositamente destinati alla loro trasformazione di cui all'articolo 4, commi l, 3 e 4 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000.

2. I trasporti di cui al comma 1 sono scortati dal documento MVV: per essi non si applicano le deroghe e le autorizzazioni rispettivamente previste dall'articolo 25, comma 1, lettera a), punti  i), ii), e iv) del regolamento.

3. Ai sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 novembre 2008.

 

CAPO III Documenti elettronici

 

Articolo 16

1. Il documento MVV è emesso in formato elettronico, con modalità telematiche, nell'ambito dei servizi del SIAN, secondo le disposizioni che saranno stabilite con determinazione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

 

CAPO IV- Disposizionifinali e transitorie

 

Articolo 17

Utilizzo transitorio per la circolazione nazionale dei documenti previsti dal decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768 e dal decreto direttoriale 14 aprile 1999

1. I documenti previsti dall'articolo 2 del decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768 nonché dal decreto direttoriale 14 aprile 1999 possono essere utilizzati fino all'entrata in applicazione delle disposizioni di cui al Capo III per la sola circolazione dei prodotti vitivinicoli sul territorio nazionale e la loro autenticità si considera comunque assicurata qualora siano redatti in conformità con le rispettive disposizioni. Tuttavia, nella compilazione dei documenti che scortano le uve acquistate da un centro di intermediazione ancora pendenti sulla pianta si applica, altresì, l'articolo 6, comma 7, del presente decreto.

2 documenti di cui al decreto direttoriale 14 aprile 1999 possono essere utilizzati per i trasporti previsti dall'articolo 7, comma 3, con le modalità ivi stabilite.

 

Articolo 18

Disposizioni finali

I. Con determinazione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari:

-  possono essere modificati o sostituiti gli allegati al presente decreto;

-  è stabilita la data di entrata in applicazione delle disposizioni di cui al Capo III e possono essere stabiliti i casi, le condizioni e le limitazioni per l'utilizzo dei documenti cartacei di cui al Capo II successivamente a tale data.

2. A partire dalla data di entrata in applicazione del presente decreto non sono più applicabili le disposizioni di cui agli articoli I e 3, comma 2, del decreto interministeriale 19 dicembre  1994, n. 768.

3. A partire dalla data di entrata in applicazione delle disposizioni di cui al Capo III, sono abrogate le disposizioni di cui al decreto direttoriale 14 aprile 1999, all'articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale 27 novembre 2008 e non sono più applicabili quelle di cui agli articoli  comma 1, nonché 4, 5, 6 e 7 del decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768.

4. I documenti di accompagnamento preventivamente timbrati ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministefiale 19 dicembre 1994, n. 768 nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 7   del presente decreto ed inutilizzati a seguito di chiusura di attività devono essere presentati per l'annullamento, entro trenta giorni dalla data di cessazione dell'attività, all'Ufficio telTitoriale, il quale redigerà apposito verbale.

5. E' vietata la cessione a qualsiasi titolo dei documenti di . accompagnamento. E' tuttavia consentita la prosecuzione dell'uso qualora trattasi di variazioni relative alla titolarità dell'impresa con continuazione dell'attività dell'azienda, quali le successioni ed i subentri, le modifiche alla forma sociale e simili, che non comportano sostanziali modifiche del nome o della ragione sociale e dell'attività dell'utilizzatore, purché tale prosecuzione venga preventivamente comunicata all 'Ufficio territoriale.

6. I richiami alle disposizioni abrogate o disapplicate effettuati nelle norme nazionali vigenti   in materia sono da intendere riferiti alle corispondenti disposizioni del presente decreto.

7. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica dal 1° agosto 2013.

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2

DISPOSIZIONI RELATIVE A CASI SPECIFICI

1. Disposizioni applicabili ai documenti previsti dalla disciplina delle accise (art. 3, comma 6);   Questi documenti, com’è noto, vengono redatti ed utilizzati in conformità con l’autonoma disciplina per essi applicabile, puntualmente richiamata nel preambolo del decreto. Nel caso del trasporto dei prodotti vitivinicoli, l’art. 24, paragrafo 1, del regolamento riconosce i documenti previsti dalla Direttiva n. 118/2008/CE  a condizione che essi rechino le informazioni di cui all’allegato VI, parte C del regolamento, oppure permettano agli organismi competenti di accedere a tali informazioni.

 Il citato art. 3, comma 6, prevede che tali documenti rispettino le disposizioni del decreto, ove applicabili. Al riguardo, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 25 del DM n. 210/96 (che fa salve le specifiche prescrizioni eventualmente stabilite da altri provvedimenti legislativi o regolamentari che prevedano l’utilizzo dei DAS, fermo restando la disciplina di carattere generale stabilita dal DM stesso), si precisa che:

a)  per quanto riguarda il trasporto dei prodotti vitivinicoli scortati dal documento di accompagnamento semplificato (DAS – art. 9 e seguenti del DM n. 210/96), sono applicabili le seguenti norme del decreto:

  l’articolo 6, commi 2 e 8, ai fini della conforme compilazione: pertanto, sul predetto documento dovranno figurare sia l'indicazione della quantità in numeri e, se il documento è compilato manualmente, anche in lettere, sia ai fini della corretta designazione del prodotto vitivinicolo trasportato, la compilazione della casella n. 8 (del DAS) effettuata secondo le istruzioni di cui all'Allegato II del decreto relative alle caselle contraddistinte dal numero 17 diverse dalla casella n. 17c;

  l’articolo 7, comma 1, ai fini dell'autenticità degli stessi documenti (art. 26 del regolamento), se si tratta di prodotti trasportati allo stato sfuso: pertanto, il predetto documento dovrà essere convalidato con una delle modalità di cui agli articoli 8 (quando la stessa sarà operativa) oppure 9 o 10; se si tratta di prodotti confezionati, l’autenticità dei DAS si intende assicurata qualora tali documenti siano emessi in conformità con le sole formalità di cui all'articolo 9 e seguenti del DM n. 210/1996; in proposito, si specifica che è pure applicabile l’art. 12, per quanto riguarda la nullità della convalida;

   l’articolo 14, ai fini dell'invio di copie dei documenti nel caso dei trasporti di prodotti allo stato sfuso;

b)  per quanto riguarda il trasporto dei prodotti vitivinicoli scortati da uno dei precitati documenti previsti dall’art. 21, paragrafo 6 (e-AD) o dall’art. 26, paragrafo 1 (documento di riserva) della Direttiva n. 2008/118/CE, è applicabile solamente l’art. 6, comma 8 e, pertanto, anche in questo caso, in vista della corretta designazione del prodotto vitivinicolo trasportato, la compilazione delle caselle n. 17, diverse dalla casella n. 17c, dovrà essere effettuata secondo le corrispondenti istruzioni di cui all'Allegato II del decreto.

2. Consegna presso una distilleria riconosciuta delle fecce provenienti dai mosti di uve destinati alla trasformazione in vini liquorosi (art. 4, comma 1); 

In questo caso il decreto dispone che si applicano esclusivamente le specifiche disposizioni di cui al decreto interdirettoriale del 18 dicembre 2001, le quali prevedono, tra l’altro, che il documento di accompagnamento da utilizzare sia un documento di accompagnamento accise (DAA – art. 1 del DM n. 210/96) che rechi il riferimento alla voce doganale della N.C. codice 2307, e la denominazione “feccia di vino liquoroso”.

3. Bolletta di consegna che scorta il trasporto sul territorio nazionale di vinacce e di fecce di vino diretto ad una distilleria riconosciuta (art. 4, commi 2 e 3);

E’ noto che l’articolo 25, comma 1, lettera a), punto v), primo trattino, del regolamento esenta dalla redazione di un documento di accompagnamento per scortare il trasporto di vinacce e di fecce di vino verso un distilleria nel caso in cui tale trasporto sia scortato da una bolletta di consegna istituita dallo Stato membro interessato: in proposito, l’art. 4, commi 2 e 3 del decreto identificano la predetta bolletta di consegna in un documento redatto utilizzando gli stampati predisposti dalle tipografie autorizzate dagli Uffici finanziari (DM 29 novembre 1978). La bolletta in parola è compilata con le modalità stabilite dall’Allegato VI del regolamento nonché dall’articolo 5, commi 5 e 6 e dall’articolo 6 commi da 2 a 6 e 8 del decreto. In sostanza, chiunque intende spedire i citati sottoprodotti della vinificazione ad una distilleria riconosciuta, dovrà munirsi dei sopra menzionati stampati, i quali, pertanto, recheranno un numerazione prestampata. Il decreto non precisa lo schema del documento e, pertanto, quest’ultimo potrà essere liberamente predisposto, salvo che esso dovrà comunque:

− essere composto da due o tre esemplari a seconda che il trasporto venga effettuato con mezzi propri dello speditore o del destinatario (che conservano una copia del documento) oppure mediante un trasportatore terzo (il quale sarà tenuto anch’esso alla conservazione di una copia del documento); in ogni caso colui che effettua il trasporto dovrà apporre sul documento la propria firma al momento della consegna del prodotto nella casella relativa ai dati del trasportatore;

− recare le altre necessarie indicazioni secondo quanto stabilito dall’Allegato VI del regolamento (speditore, luogo di spedizione, destinatario, luogo di consegna, ecc.) e, in particolare, l'indicazione della quantità in numeri (e, se il documento è compilato manualmente, anche in lettere), la data e l'ora di spedizione (quest’ultima da annotarsi al momento in cui i prodotti vengono consegnati al trasportatore, facendo precedere dallo zero i numeri relativi all’ora, se costituiti da unità), apposte di seguito alle rispettive menzioni “data di inizio del trasporto” e “ora di partenza” e la designazione, tutte effettuate secondo le istruzioni di cui all'Allegato II del decreto; per quanto riguarda la designazione si richiama, inoltre, l’art. 8, comma 2, del DM 27 novembre 2008 che, nel caso in cui il distillatore intenda commercializzare le grappe con indicazione geografica oppure con l’indicazione di uno o due vitigni o del vino DOP/IGP, richiede la specificazione sul documento di accompagnamento dell’area geografica o della varietà delle uve dalla cui vinificazione esse provengono ovvero del vino a DOP/IGP del quale costituiscono il sottoprodotto.

Si precisa che tali bollette di consegna non sono soggette ad alcuna ulteriore procedura di autenticazione (timbratura preventiva e convalida).

4. Disposizioni particolari per i trasporti delle uve da tavola avviate alla trasformazione e dei loro sottoprodotti

Le uve da tavola avviate alla trasformazione nonché i sottoprodotti, i mosti, i succhi ed i prodotti derivati dalle uve stesse sono compresi fra i prodotti vitivinicoli (secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto): per lo speditore dei prodotti menzionati, pertanto, vale l’obbligo di garantire che il loro trasporto sia scortato da un documento di accompagnamento (art. 23, comma 1, del regolamento).

L’articolo 15, commi 1 e 2, del decreto specificano gli obblighi sia di avviare direttamente ed esclusivamente le uve da tavola ad un centro di intermediazione uve (DM 30 giugno 1995 – purché nello stesso non siano detenute uve da vino) oppure ad uno stabilimento di trasformazione istituito in conformità del regime previsto dal DM 19 dicembre 2000 (nel quale le uve stesse sono trasformate nei prodotti sopra menzionati), sia di accompagnare i relativi trasporti con un documento MVV, il quale: 

 può essere predisposto dallo speditore, che dovrà assegnare allo stesso la numerazione che lo identifica univocamente nella propria contabilità, sempre preceduta dalle lettere “MVV”, in tal caso, è sempre necessaria una timbratura preventiva da parte del Comune o dell’Ufficio territoriale (con le modalità di cui all’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto), tranne nel caso si effettui la convalida tramite la PEC, quando sarà resa operativa. Successivamente alla compilazione il documento deve essere convalidato (con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto, cioè tramite la PEC, quando sarà resa operativa, oppure tramite il Comune o la microfilmatura);

 può essere prestampato da una tipografia autorizzata e recare, pertanto, una numerazione prestampata assegnata dalla tipografia stessa, preceduta dalle lettere “MVV”: in tal caso il documento non è soggetto alla timbratura preventiva e dovrà essere solo convalidato con le modalità già citate.

L’articolo 15, comma 2, del decreto precisa, inoltre, che nessuna deroga si applica all’obbligo di emissione del documento MVV per i trasporti in questione.

Si precisa che, anche dopo il 1° agosto 2013, nei trasporti nazionali, sarà comunque possibile utilizzare, parallelamente al documento MVV, il documento modello IT (art. 2, commi 1 e 3, del DM n. 768/94) prestampato dalle tipografie autorizzate, preventivamente timbrato e successivamente convalidato.

In ogni caso, il documento MVV o il documento modello IT che scortano il trasporto di uve da tavola o dei sopra menzionati prodotti da esse ottenuti dovranno contenere, rispettivamente, le seguenti specificazioni nella casella della designazione:

− “uve da tavola destinate alla trasformazione in prodotti diversi da quelli di cui all’Allegato XI ter del Reg. (CE) n. 1234/2007”

− “ottenuto da uve da tavola – da non destinare alla trasformazione in uno dei prodotti definiti dall’Allegato XI ter del Reg. (CE) n. 1234/2007”, di seguito all’indicazione della categoria del prodotto (ad es., “mosto”; “succo di uve”).

Inoltre, nel caso in cui gli stessi documenti scortino le uve acquistate da un centro di intermediazione (DM 30 giugno 1995) ancora pendenti sulla pianta (cioè nel caso in cui il centro di intermediazione è sia speditore che destinatario delle uve), nella casella destinata a contenere le informazioni relative alla designazione del prodotto, sussiste anche l’obbligo di indicare il nome, il cognome ed il codice fiscale o la partita IVA del viticoltore o dei viticoltori cedenti ed il quantitativo ceduto da ciascuno (articolo 6, comma 7, del decreto).

In proposito, si deve segnalare che tale obbligo è stato esteso anche ai documenti modello IT istituito dal DM n. 768/94 (articolo 17, comma 1, secondo capoverso, del decreto).

L’articolo 15, comma 3, del decreto stabilisce l’applicabilità delle disposizioni del già citato DM 27 novembre 2008 anche nel caso dei sottoprodotti ottenuti da uve da tavola. In proposito occorre precisare che, posto che da tali uve non possono essere vinificate, non trovano applicazione né le prescrizioni concernenti il divieto di sovrappressione delle uve stesse, né i conseguenti obblighi relativi al quantitativo minimo di alcol che deve essere contenuto nei sottoprodotti (Allegato XV ter, sezione D, punto n. 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, art. 21 del regolamento (CE) n. 555/2008 e art. 4 del DM 27 novembre 2008). Di conseguenza nemmeno trovano applicazione, nel caso della distillazione di tali sottoprodotti, il regime degli aiuti di cui all’articolo 103 tervicies del Reg. (CE) n. 1234/2007 ed i connessi obblighi ed adempimenti.

Sono applicabili, invece, tenuto conto della necessità di prevenire l’utilizzo di tali sottoprodotti nella produzione dei prodotti vitivinicoli:

− l’obbligo di consegnare i sottoprodotti stessi al ritiro sotto controllo (art. 14, comma 2, della L. n. 82/2006; art. 22 del Reg. (CE) n. 555/2008 e art. 5 del DM 27/11/2008) ovvero alla distillazione (art. 14, comma 2, della L. n. 82/2006; art. 23 del Reg. (CE) n. 555/2008 e art. 2, comma 2, del DM 27/11/2008): la consegna delle vinacce deve essere effettuata entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale mentre quella delle fecce entro 30 giorni dall’ottenimento delle stesse (art. 3, comma 1, primo capoverso del DM 27/11/2008);

− l’obbligo di annotare sui registri di carico e scarico tenuti presso gli stabilimenti di trasformazione (istituiti ai sensi del DM 19 dicembre 2000) l’ottenimento dei sottoprodotti, entro il giorno stesso dalla separazione dai mosti/succhi (art. 3, comma 1, secondo capoverso del DM 27/11/2008), così come le uscite dovute all’invio al ritiro sotto controllo o in distillazione.

 

ALLEGATO 3 - QUADRO SINOTTICO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI TRASPORTI DI PRODOTTI VITIVINICOLI CON INIZIO SUL TERRITORIO NAZIONALE CHE POTRANNO ESSERE REDATTI ED UTILIZZATI DAL 1° AGOSTO 2013

PROSPETTO 1 – SPEDIZIONE VERSO ALTRI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA

 

 

PROSPETTO 2 – ESPORTAZIONE O DESTINAZIONE VERSO UNO DEI TERRITORI DI CUI ALL’ART. 5, PAR. 2 E 3, DELLA DIRETTIVA 2008/118/CE

 

PROSPETTO 3 - CIRCOLAZIONE NAZIONALE (ESCLUSI I CASI ELENCATI AL PROSPETTO 4 E 5)

 

 

PROSPETTO 4 - CIRCOLAZIONE NAZIONALE: ALCUNI TRASPORTI PARTICOLARI

 

 

PROSPETTO 5 – ALTRI CASI PARTICOLARI

 

PROSPETTO 6 - ESENZIONI (art. 25 del regolamento)

APPENDICE AL QUADRO SINOTTICO

Nel Prospetto n. 1 sono riportati i documenti che devono essere utilizzati nel caso dei

PROSPETTO 1 – Spedizione verso altri Stati membri dell’Unione europea

trasporti con inizio sul territorio nazionale e destinazione in un altro Stato membro dell’Unione europea. Fermi restando i documenti che già da tempo sono utilizzati in applicazione della disciplina delle accise (vedasi per le relative modalità di compilazione l’allegato 2, paragrafo 1), dal 1° agosto p.v. risulterà obbligatorio utilizzare, per gli speditori di prodotti non sottoposti ad accisa e per gli speditori che siano “piccoli produttori” il “modello MVV” allegato al decreto (art. 5, comma 1, e allegato I del decreto). Sarà ugualmente possibile utilizzare anche modelli “personalizzati”, purché contengano, almeno, le stesse informazioni, contrassegnate con gli stessi numeri di casella del “modello MVV”. Il modello in questione, pertanto, dal 1° agosto 2013, in questo specifico caso sostituirà il documento di accompagnamento modello IT istituito con il decreto interministeriale n. 768/94

Si premette che i documenti possono scortare i trasporti in questione sia dei prodotti allo stato sfuso sia di quelli confezionati. . Si specifica che questi documenti devono sempre recare nell’intestazione il logo dell’Unione europea, l’indicazione “Unione europea”, la menzione “Italia”, l’emblema della Repubblica Italiana (art. 24, paragrafo 4, del regolamento) nonché, nella casella 10, il nome e l’indirizzo dell’autorità competente responsabile del controllo della redazione del documento di accompagnamento nel luogo di partenza, vale a dire degli Uffici territoriali di questo ICQRF.

Nel caso dei trasporti di prodotti sfusi, il modello MVV:

 può essere predisposto dallo speditore, il quale dovrà assegnare allo stesso la numerazione che lo identifica univocamente nella propria contabilità, sempre preceduta dalle lettere “MVV” (la numerazione è così formata: XX/YYYYY/ZZZZZ/AAAA in cui XX/YYYYY rappresenta il codice ICQRF, dove XX è la sigla della provincia e YYYYY è la parte numerica; ZZZZZ è il numero progressivo che identifica il documento nella contabilità aziendale vitivinicola e AAAA l’anno di riferimento): in tal caso, è sempre necessaria una timbratura preventiva da parte del Comune o dell’Ufficio territoriale (con le modalità di cui all’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto), tranne nel caso si effettui la convalida tramite la PEC,

 può essere prestampato da una tipografia autorizzata e recare, pertanto, una numerazione prestampata assegnata dalla tipografia stessa, preceduta dalle lettere “MVV”: in tal caso il documento non è soggetto alla timbratura preventiva e dovrà essere solo convalidato con le modalità già citate. quando sarà resa operativa. Successivamente alla compilazione il documento deve essere convalidato (con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto, cioè tramite la PEC, quando sarà resa operativa, oppure tramite il Comune o tramite la microfilmatura);

Per i prodotti confezionati, in applicazione della previsione contenuta nell’articolo 11, comma 1, del decreto possono essere utilizzati anche i documenti sottoposti alle precitate procedure di autenticazione.

Tuttavia, nel caso del trasporto di prodotti confezionati spediti verso un altro Stato membro dell’Unione europea, qualora si utilizzi il documento prestampato da una tipografia autorizzata, il predetto articolo 11 consente che la numerazione prestampata assegnata dalla tipografia stessa, preceduta dalle lettere “MVV” costituisca anche la convalida apposta ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera d), punto ii), secondo trattino e comma 2 del regolamento (marca prescritta dall’Autorità competente prestampata su formulario stampato da una tipografia riconosciuta); in tal caso, pertanto, non è necessaria alcuna ulteriore formalità se non quelle, con riferimento alla casella 18 del modello MVV, di spuntare la dicitura «convalida ex articolo 26, comma 1, lettera d), punto ii), secondo trattino, e comma 2» e di apporre la data e la firma dello speditore (rappresentante legale o suo delegato). Si precisa che il documento MVV così predisposto

NON può essere utilizzato per i trasporti dei prodotti sfusi.

Nel Prospetto n. 2 sono riportati i documenti che devono essere utilizzati nel caso dei trasporti con inizio sul territorio nazionale e destinazione in un Paese terzo, che si identificano con l’e-AD o con il documento MVV (art. 24, paragrafo 1, lettera b) e art. 27, paragrafo 2, del regolamento). Per quanto riguarda la redazione dei documenti MVV si richiama quanto appena esposto nel commento al Prospetto n. 1 in merito alle spedizioni effettuate verso un altro Stato membro dell’Unione europea.

PROSPETTO 2 – esportazione o destinazione verso uno dei territori di cui all’art. 5, par. 2 e 3, della direttiva 2008/118/CE

Nel Prospetto n. 3 sono riportati i documenti che devono essere utilizzati nel caso dei trasporti che si svolgono interamente sul territorio nazionale. In proposito, occorre premettere che l’articolo 17 del decreto ha stabilito che i documenti già istituiti ai sensi del decreto interministeriale n. 768/94 e del decreto direttoriale 14 aprile 1999 possono essere utilizzati fino all’entrata in applicazione delle disposizioni relative al documento elettronico,

PROSPETTO 3 - circolazione nazionale (esclusi i casi elencati ai prospetti nn. 4 e 5) limitatamente alla circolazione nazionale

Ciò premesso, si fa presente che, nei casi in cui non sussistono i vincoli di circolazione derivanti dall’applicazione della disciplina delle accise, riepilogati nella prima colonna del prospetto in esame: (pertanto, questi documenti non possono essere utilizzati nemmeno nel caso di trasporto di prodotti vitivinicoli destinati all’esportazione con partenza da dogana italiana). L’utilizzo di tali documenti dovrà avvenire in conformità con le citate disposizioni (in particolare, per quanto riguarda il DM n. 768/94, gli articoli 2, 3, comma 1, 4, 5, 6 e 7), la cui vigenza viene anch’essa prorogata, dall’art. 18, comma 3, del decreto, fino alla data di entrata in applicazione di quelle relative al documento elettronico. Si chiarisce, tuttavia, che, per quanto riguarda le indicazioni relative allo speditore, al destinatario, al luogo di consegna, al trasporto, alla quantità e, soprattutto, alla designazione del prodotto, devono essere osservate le modalità che, per le corrispondenti indicazioni da apporre sul documento MVV, sono riportate nell’Allegato II del decreto.

- permane la possibilità di utilizzare il “documento” già istituito dal decreto direttoriale 14 aprile 1999 per il trasporto dei prodotti vitivinicoli confezionati sul territorio nazionale; lo stesso documento; si precisa che per tale documento non è prevista alcuna specifica procedura di autenticazione, essendo necessario e sufficiente che lo stesso rechi le informazioni elencate all’articolo 2 del citato decreto direttoriale (art. 17, comma 1, primo periodo del decreto);

- permane la possibilità di utilizzare il documento di accompagnamento modello IT (conforme al modello contenuto nell’Allegato VII del regolamento prima delle modifiche introdotte dal regolamento UE n. 314/2012) già istituito ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 3, del DM n. 768/94, prestampato dalle tipografie autorizzate (art. 3, comma 1, del DM n. 768/94) e preventivamente timbrato ai sensi dell’art. 4 del medesimo decreto, per scortare il trasporto, sul territorio nazionale, sia dei prodotti vitivinicoli confezionati nonché di quelli allo stato sfuso, in quest’ultimo caso a condizione che lo stesso sia successivamente convalidato secondo le disposizioni degli articoli 5 (convalida presso il Comune) e 6 (convalida tramite microfilmatura) del già citato DM n. 768/94;

- è consentito l’utilizzo del documento MVV, di modello “libero”, cioè contenente almeno le stesse informazioni del modello MVV (Allegato I al decreto), precedute dalla dicitura relativa all’informazione da indicare e per il quale è consentito non indicare, nell’intestazione, né “Unione europea” (ed il relativo logo), né “Italia” (ed il relativo l’emblema) né, infine il nome e l’indirizzo dell’autorità competente responsabile del controllo della redazione del documento di accompagnamento nel luogo di partenza;

si precisa che il documento modello IT non può essere convalidato tramite la PEC (anche quando la stessa diverrà operativa) e che l’eventuale convalida realizzata tramite tale sistema sarà considerata nulla;

 il predetto documento MVV può scortare i trasporti dei prodotti vitivinicoli sfusi e confezionati con le medesime modalità già illustrate nei casi relativi alla spedizione verso un altro Stato membro dell’Unione europea (vds. commento al Prospetto n. 1). Si specifica che per i prodotti vitivinicoli confezionati, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto, in via del tutto analoga a quanto è consentito per il “documento” di cui al decreto direttoriale del 14 aprile 1999, il predetto documento MVV, sia che si tratti di un documento predisposto dallo speditore ovvero di un documento acquistato presso una tipografia autorizzata, può non essere sottoposto né alla timbratura preventiva né alla convalida.

Nel Prospetto n. 4 sono riportati i documenti che devono essere utilizzati nel caso di taluni particolari trasporti di sottoprodotti della vinificazione che si svolgono interamente sul territorio nazionale. In proposito, occorre premettere che l’articolo 18, comma 3, del decreto ha “prorogato” la vigenza dell’articolo 4, comma 6, del DM 27 novembre 2008 fino alla data di entrata in applicazione delle disposizioni relative al documento elettronico. Ciò significa che, per scortare il trasporto della vinaccia e delle fecce di vino da un produttore ad una distilleria riconosciuta, fino alla predetta data, permane lo status quo e cioè la possibilità di utilizzare le bollette di consegna già istituite con il citato art. 4, comma 6, redatte secondo le disposizioni ivi richiamate.

PROSPETTO 4 - circolazione nazionale: alcuni trasporti particolari (sottoprodotti)

Parallelamente è possibile utilizzare anche le bollette di consegna di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del decreto, le cui modalità di redazione sono state illustrate nell’allegato 2, paragrafo 3, della circolare.

Si evidenzia che le bollette di consegna di cui sopra possono essere utilizzate anche per i sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola (art. 15, comma 3, del decreto).

Nel Prospetto 5 si trattano due casi particolari.

PROSPETTO 5 – altri casi particolari

Il primo fa riferimento agli articoli 7, comma 3, e 17, comma 2, del decreto, in base ai quali viene data la possibilità di utilizzare documenti anche non prestampati/prenumerati né preventivamente timbrati né successivamente convalidati per scortare il trasporto sul territorio nazionale, effettuato con mezzi propri del destinatario, di vini non confezionati contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, che siano ceduti direttamente da un punto vendita di una cantina o di altre attività commerciali, compresi i rivenditori al minuto, al consumatore finale per l’esclusivo uso proprio e dei suoi familiari, purché nel limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri. In tal caso, tuttavia, il documento di accompagnamento deve riportare nella designazione del prodotto la dicitura “destinato esclusivamente al consumo familiare del destinatario”.

Si precisa che, trattandosi di un trasporto di vino allo stato sfuso, andranno comunque indicati, al fine di adempiere all’obbligo di descrivere il prodotto nella maniera più precisa (si vedano le istruzioni contenute nell’Allegato II del decreto relativamente alle caselle numerate con il n. 17, diverse dalla casella n. 17c):

− la designazione del prodotto (ad es. per i vini non a DOP né a IGP: “Vino senza DOP/IGP”;: “Lazio IGT”; nel caso dei vini IGP che provengono da un taglio o assemblaggio consentito con altri vini, l’indicazione della IGP riportata sul documento va completata con quella della relativa percentuale);

− il colore (rosso, bianco o rosato);

− la provenienza (ad es.: “Prodotto in Italia” se si tratta di vino ottenuto da uve raccolte e vinificate in Italia);

− le informazioni relative agli allergeni (ad es.: “contiene solfiti”);

− il titolo alcolometrico effettivo e, nel caso di vini il cui tenore di zucchero residuo supera 4 g per litro, anche il titolo alcolometrico totale;

− le indicazioni facoltative (ad es.: annata, varietà – si tenga presente che l’annata è obbligatoria nel caso dei vini a DOP; queste indicazioni vanno completate, nel caso in cui il vino proviene da un taglio o assemblaggio consentito con altri vini di altre varietà o annate, con quelle relative alle percentuali della varietà e dell’annata indicate sul documento)

− la quantità netta totale (espressa in ettolitri o litri: la quantità sarà quindi preceduta dai simboli “hl” oppure “l”);

− il codice della categoria (ad es.: il codice 1, che corrisponde al “Vino senza DOP/IGP”);

− il codice della zona viticola (ad es.: “CII);

− il codice delle operazioni vitivinicole (ad es., si deve indicare il codice n. 4 per segnalare che il vino è stato dolcificato).

Il secondo caso, invece, fa riferimento alla Sezione B dell’articolo 9 del decreto, in base alla quale viene stabilito che gli speditori che non sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico devono richiedere, al Comune o all’Ufficio territoriale competenti, la preventiva numerazione e timbratura dei documenti MVV non prestampati/prenumerati. Per quanto riguarda le modalità di numerazione dei documenti in questione, si rimanda alle specifiche disposizioni del comma 4 della menzionata Sezione B dell’articolo 9 del decreto.

In questo prospetto sono riepilogati i casi di esenzione dall’emissione del documento di accompagnamento vitivinicolo, così come stabiliti dall’articolo 25 del regolamento, per i quali non vi è da segnalare alcuna modifica rispetto allo status quo. In questo prospetto sono riepilogati i casi di esenzione dall’emissione del documento di accompagnamento vitivinicolo, così come stabiliti dall’articolo 25 del regolamento, per i quali non vi è da segnalare alcuna modifica rispetto allo status quo.

PROSPETTO 6 – Esenzioni

In questo prospetto sono riepilogati i casi di esenzione dall’emissione del documento di accompagnamento vitivinicolo, così come stabiliti dall’articolo 25 del regolamento, per i quali non vi è da segnalare alcuna modifica rispetto allo status quo.