Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Bizkaiko Txakolina / Chacolí de Bizkaia / Txakoli de Bizkaia].
(Comunicazione 08/12/2025, pubblicata in G.U.U.E. 8 dicembre 2025, n. C)
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]
«Bizkaiko Txakolina / Chacolí de Bizkaia / Txakoli de Bizkaia»
Numero di riferimento UE: PDO-ES-A0746-AM02 - 10.9.2025
1. Nome del prodotto
«Bizkaiko Txakolina / Chacolí de Bizkaia / Txakoli de Bizkaia»
2. Tipo di indicazione geografica
☐ IGP
☑ DOP
☐ IG
3. Settore
☐ Prodotti agricoli
☑ Vini
☐ Bevande spiritose
4. Paese cui appartiene la zona geografica
Spagna
5. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria
Nome
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección General de Alimentación. Subdirección General de Control de la Calidad Alimentaria y Laboratorios Agroalimentarios.
6. Qualifica come modifica ordinaria
L'autorità competente ritiene che tutti i cambiamenti apportati con la modifica del disciplinare della DOP «Bizkaiko Txakolina / Chacolí de Bizkaia / Txakoli de Bizkaia» costituiscano una modifica ordinaria dello stesso; infatti non può trattarsi di una modifica dell'Unione in quanto non corrisponde a nessuno dei casi contemplati all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 relativo alle indicazioni geografiche, ossia: non comprende un cambiamento del nome o dell'uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica, non rischia di annullare il legame con la zona geografica e non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.
7. Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate
Titolo
PRECISAZIONE DELLE CATEGORIE DEI PRODOTTI COPERTI
Descrizione
La frase «Categoria 1 – Vino (bianco, rosato, rosso, Blanco berezia, Rosado berezia, Tinto berezia e Aparta berezia)» è aggiunta come introduzione alla descrizione dei vini. È precisato pertanto che si tratta di vini della categoria 1, ai sensi dell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati, di cui sono specificati i tipi.
La modifica interessa il punto 2 del disciplinare e non incide sul documento unico, poiché la categoria 1 vi è già specificata.
☐ La modifica incide sul documento unico.
Titolo
MODIFICA DELLA DESCRIZIONE ANALITICA E ORGANOLETTICA DEI VINI
Descrizione
Il tipo Blanco fermentado en barrica è eliminato dalla descrizione e sono aggiunti i tipi Blanco berezia, Rosado berezia, Tinto berezia e Aparta berezia, ognuno dei quali può essere fermentato in botte, con i rispettivi limiti analitici e la relativa descrizione organolettica.
Il titolo alcolometrico effettivo minimo e il titolo alcolometrico totale minimo dei vini bianchi, rossi e rosati sono portati dal 10 al 10,5 % vol.
L'acidità volatile massima dei vini bianchi e rosati è aumentata da 0,6 a 0,7 g/l e quella dei vini rossi a 0,9 g/l. La deroga a tale limite, applicabile ai vini bianchi e rosati con un titolo alcolometrico superiore a 12 % vol, è soppressa.
L'acidità totale minima è ridotta da 6 a 5,5 g/l per i vini bianchi e da 5,5 a 5 g/l per i vini rosati.
Sono aggiunti due paragrafi sulla procedura di qualificazione organolettica dei vini. Inoltre sono modificate le descrizioni organolettiche dei vini bianchi, rossi e rosati, è eliminata la descrizione del tipo «vino bianco fermentato in botte» (essendo stato soppresso) ed è aggiunta una descrizione per i quattro nuovi tipi.
La modifica interessa il punto 2 del disciplinare e il punto 6 del documento unico.
☑ La modifica incide sul documento unico.
Titolo
ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI IRRIGAZIONE
Descrizione
È eliminato il divieto di irrigazione, accompagnato da eccezioni, previsto dal disciplinare.
La modifica interessa il punto 3.1, sulle pratiche colturali, e il punto 7.1 del documento unico.
☑ La modifica incide sul documento unico.
Titolo
RESTRIZIONI RIGUARDANTI L'USO DELLE VARIETÀ
Descrizione
Nella zona coltivata dalle aziende vitivinicole registrate non si applicano restrizioni per quanto riguarda le varietà autorizzate Pinot noir e Cabernet franc, così come per la varietà raccomandata Hondarrabi Zuri Zerratia (Petit Courbu).
Sebbene già previsto dalla normativa, è specificato che i vini commercializzati con il nome di un'unica varietà devono essere prodotti per almeno l'85 % con la varietà indicata.
La modifica interessa il punto 3 del disciplinare e il punto 7.1 del documento unico.
☑ La modifica incide sul documento unico.
Titolo
PRATICHE DI ELABORAZIONE DEI NUOVI TIPI DI VINO
Descrizione
È aggiunta una descrizione delle pratiche di elaborazione dei quattro nuovi tipi di vino chiamati Berezia.
La modifica interessa il punto 3 del disciplinare e il punto 7.1 del documento unico.
☑ La modifica incide sul documento unico.
Titolo
MODIFICA DELLA ZONA GEOGRAFICA DELIMITATA
Descrizione
È soppressa la disposizione secondo cui all'interno della zona geografica sono ammissibili solo terreni situati ad altitudine pari o inferiore a 400 metri sul livello del mare.
Di conseguenza nel punto sul legame è eliminato il paragrafo relativo all'altitudine. Non sussiste comunque il rischio che tale soppressione annulli il legame con la zona geografica, in quanto quest'ultimo si basa su molti altri aspetti.
La modifica interessa i punti 4 e 7 del disciplinare e il punto 9 del documento unico.
☑ La modifica incide sul documento unico.
Titolo
MODIFICA DEL LIMITE DI RESA
Descrizione
È ridotto il limite massimo di produzione delle uve per ettaro e sono fissati limiti specifici per le uve bianche e rosse (portati da 13 000 kg/ha a 11 500 kg/ha per le uve bianche e 9 500 kg/ha per le uve rosse). La resa dell'estrazione è fissata a 70 litri di vino ogni 100 kg di raccolto.
La modifica interessa il punto 5 del disciplinare e il punto 7.2 del documento unico.
☑ La modifica incide sul documento unico.
Titolo
MODIFICHE RELATIVE ALLE VARIETÀ
Descrizione
La varietà Hondarrabi Zuri Zerratia (Petit Courbu) passa da «varietà autorizzata» a «varietà raccomandata» o «varietà principale».
Le varietà Pinot noir e Cabernet franc sono aggiunte come varietà autorizzate.
La modifica interessa il punto 6 del disciplinare e il punto 8 del documento unico.
☑ La modifica incide sul documento unico.
Titolo
MODIFICHE DI ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI
Descrizione
La formulazione del punto in questione è migliorata e sono introdotti altri due paragrafi: nel primo è precisato che i vini che beneficiano della denominazione di origine «Bizkaiko Txakolina / Txakoli de Bizkaia / Chacolí de Bizkaia» devono essere ottenuti esclusivamente da uve di vigneti registrati per tale denominazione; nel secondo è modificato l'obbligo di ottenere l'autorizzazione preventiva del Consejo Regulador prima di apporre le etichette, che sono ora solo sottoposte al suo esame per la formulazione di eventuali osservazioni.
La modifica in questione offre l'opportunità per migliorare la formulazione delle menzioni tradizionali che possono essere associate a tale DOP, aggiornando una di queste: a seguito di una recente modifica, la menzione «Chacolí-Txakolina» è diventata «Chacolí / Txakolina / Txakoli».
La modifica interessa il punto 8 del disciplinare e non incide sul documento unico.
☐ La modifica incide sul documento unico.
Titolo
ALTRI VINI
Descrizione
Il disciplinare prevedeva già la possibilità di utilizzare il nome geografico «Bizkaia» per i vini ottenuti da uve stramature recanti la dicitura vendimia tardía, come pure per i vini spumanti.
Per tali due categorie di vini sono ora aggiunti i limiti analitici e la descrizione organolettica.
La modifica interessa i punti 8.B.4.5 e 8.B.4.6 del disciplinare. Tale modifica non incide sul documento unico.
☐ La modifica incide sul documento unico.
Titolo
MODIFICHE RIGUARDANTI IL PUNTO SUI CONTROLLI
Descrizione
La formulazione del punto «Controlli» è perfezionata e aggiornata.
La modifica interessa il punto 9 del disciplinare. Tale modifica non incide sul documento unico.
☐ La modifica incide sul documento unico.
DOCUMENTO UNICO
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche del vino
«Bizkaiko Txakolina / Chacolí de Bizkaia / Txakoli de Bizkaia»
Numero di riferimento UE: PDO-ES-A0746-AM02 - 10.9.2025
1. Nome
«Bizkaiko Txakolina / Chacolí de Bizkaia / Txakoli de Bizkaia»
2. Tipo di indicazione geografica
☑ DOP
☐ IGP
☐ IG
3. Paese cui appartiene la zona geografica
Spagna
4. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143
2204 – Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
5. Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013
1.
Vino
6. Descrizione del vino o dei vini
Prodotto vitivinicolo
BIANCO
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
Brillante e cristallino, ad eccezione dei vini txakoli commercializzati non filtrati, con sfumature che vanno dal giallo pallido al giallo paglierino ed eventualmente con riflessi tendenti al verde.
Odore
Intensità olfattiva media o elevata. Complessità olfattiva: fruttata e/o floreale e/o erbacea e/o minerale; possibili altre sfumature dovute all'invecchiamento o all'aggiunta di lieviti autoctoni.
Sapore
Intensità aromatica media o elevata. Equilibrato e fresco. Complessità aromatica: fruttata e/o floreale e/o erbacea e/o minerale; persistente, con un possibile retrogusto leggermente amaro.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
-
Caratteristiche analitiche
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
- |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,5 |
|
Acidità totale minima |
5,5 |
|
Unità di acidità totale minima |
grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
11,66 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
180 |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
-
☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'UE applicabile.
Prodotto vitivinicolo
ROSATO
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
Limpido e brillante, ad eccezione dei vini txakoli commercializzati non filtrati; di colore rosa, con note violacee che vanno dal rosso lampone al rosa salmone.
Odore
Intensità olfattiva media o elevata. Complessità olfattiva: fruttata e/o floreale e/o erbacea e/o minerale.
Sapore
Intensità aromatica media o elevata. Equilibrato e fresco. Complessità aromatica: fruttata e/o floreale e/o erbacea e/o minerale; persistente.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
-
Caratteristiche analitiche
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
- |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,5 |
|
Acidità totale minima |
5 |
|
Unità di acidità totale minima |
grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
11,66 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
180 |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
-
☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'UE applicabile.
Prodotto vitivinicolo
ROSSO
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
Rosso, con sfumature violacee che vanno dal rosso violetto al rosso ciliegia.
Odore
Intensità olfattiva media o elevata. Complessità olfattiva: fruttata e/o floreale e/o vegetale e/o minerale e/o lattica; persistente.
Sapore
Intensità aromatica media o elevata. Equilibrato e tannico. Complessità aromatica: fruttata e/o floreale e/o vegetale e/o minerale e/o lattica; persistente.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
-
Caratteristiche analitiche
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
- |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,5 |
|
Acidità totale minima |
4 |
|
Unità di acidità totale minima |
grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
15 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
140 |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
-
☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'UE applicabile.
Prodotto vitivinicolo
BLANCO BEREZIA
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
Brillante e cristallino, ad eccezione dei vini txakoli commercializzati non filtrati, con sfumature che vanno dal giallo pallido al giallo dorato ed eventualmente con riflessi tendenti al verde.
Odore
Intensità olfattiva media o elevata. Complessità olfattiva: fragranze descritte per il vino bianco giovane cui si aggiungono note risultanti dai diversi tipi di invecchiamento applicati nella denominazione (note speziate e/o balsamiche e/o di frutta secca e/o affumicate e/o di panetteria e/o di latte e/o tostate).
Sapore
Intensità aromatica media o elevata. Equilibrato, di buon corpo. Complessità aromatica: aromi descritti per il vino bianco giovane cui si aggiungono note risultanti dai diversi tipi di invecchiamento applicati nella denominazione (note speziate e/o balsamiche e/o di frutta secca e/o affumicate e/o di panetteria e/o di latte e/o tostate).
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
-
Caratteristiche analitiche
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
- |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,5 |
|
Acidità totale minima |
5,5 |
|
Unità di acidità totale minima |
- |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
18 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
180 |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
-
☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'UE applicabile.
Prodotto vitivinicolo
ROSADO BEREZIA
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
Limpido e brillante. Rosa con note che vanno dal rosso lampone al colore della buccia di cipolla.
Odore
Intensità olfattiva media o elevata. Complessità olfattiva: fragranze descritte per il vino rosato giovane cui si aggiungono note risultanti dai diversi tipi di invecchiamento applicati nella denominazione (note speziate e/o balsamiche e/o di frutta secca e/o affumicate e/o di panetteria e/o di latte e/o tostate).
Sapore
Intensità aromatica media o elevata. Equilibrato, di buon corpo. Complessità aromatica: aromi descritti per il tipo rosato giovane cui si aggiungono note risultanti dai diversi tipi di invecchiamento applicati nella denominazione (note speziate e/o balsamiche e/o di frutta secca e/o affumicate e/o di panetteria e/o di latte e/o tostate). Persistente.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
-
Caratteristiche analitiche
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
- |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,5 |
|
Acidità totale minima |
5 |
|
Unità di acidità totale minima |
- |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
18 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
180 |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
-
☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'UE applicabile.
Prodotto vitivinicolo
TINTO BEREZIA
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
Rosso, con tonalità che vanno dal rosso violaceo al rosso mattone.
Odore
Intensità olfattiva media o elevata. Complessità olfattiva: fragranze descritte per il tipo rosso giovane cui si aggiungono note risultanti dai diversi tipi di invecchiamento applicati nella denominazione (note speziate e/o balsamiche e/o di frutta secca e/o affumicate e/o di panetteria e/o di latte e/o tostate).
Sapore
Intensità aromatica media o elevata. Equilibrato, tannico, di buon corpo. Complessità aromatica: aromi descritti per il tipo rosso giovane cui si aggiungono note risultanti dai diversi tipi di invecchiamento applicati nella denominazione (note speziate e/o balsamiche e/o di frutta secca e/o affumicate e/o di panetteria e/o di latte e/o tostate). Persistente.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
-
Caratteristiche analitiche
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
- |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,5 |
|
Acidità totale minima |
4 |
|
Unità di acidità totale minima |
- |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
20 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
140 |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
-
☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'UE applicabile.
Prodotto vitivinicolo
APARTA BEREZIA
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
Brillante e cristallino, ad eccezione dei vini commercializzati non filtrati, con tonalità che vanno dal giallo pallido all'ambra e all'arancione derivanti dal contatto con le bucce ed eventualmente sfumature tendenti al verde.
Odore
Intensità olfattiva media o elevata. Complessità olfattiva: fragranze descritte per la categoria berezia (note speziate e/o balsamiche e/o di frutta secca e/o affumicate e/o di panetteria e/o di latte e/o tostate), cui si aggiungono note di ossidazione o di riduzione a seconda del processo di elaborazione.
Sapore
Intensità aromatica media o elevata. Vini leggeri o strutturati, eventualmente con note tanniche. Complessità aromatica: aromi descritti per la categoria berezia (note speziate e/o balsamiche e/o di frutta secca e/o affumicate e/o di panetteria e/o di latte e/o tostate), cui si aggiungono note di ossidazione o di riduzione a seconda del processo di elaborazione.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
-
Caratteristiche analitiche
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
- |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11 |
|
Acidità totale minima |
4 |
|
Unità di acidità totale minima |
- |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
18 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
180 |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
-
☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'UE applicabile.
7. Pratiche di vinificazione
7.1. Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione
Pratica di vinificazione
-
Tipo di pratica enologica
Pratica enologica specifica
Descrizione
La superficie destinata alle varietà «autorizzate» nel disciplinare, ad eccezione del Pinot noir e del Cabernet franc, è limitata.
I vini commercializzati con il nome di un'unica varietà devono essere prodotti esclusivamente con le varietà raccomandate e devono essere ottenuti almeno per l'85 % da una di tali varietà.
I vini rosati devono essere prodotti con almeno il 50 % di uve appartamenti a una verità a bacca rossa.
È vietato l'uso di scaglie di rovere.
I vini txakoli bereziak vengono sottoposti a un invecchiamento di almeno cinque mesi in fusti di vari materiali, quali cemento, ceramica, legno ecc. I vini fermentati in botti di legno sono commercializzati con la dicitura Fermentado en barrica. I vini definiti aparta sono quelli sottoposti a un processo di elaborazione particolare.
7.2. Rese massime
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Varietà di uve bianche
Rese massime
|
Rese massime |
11 500 |
|
Unità di resa massima |
chilogrammi di uve per ettaro |
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Varietà di uve bianche
Rese massime
|
Rese massime |
80,5 |
|
Unità di resa massima |
ettolitri per ettaro |
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Varietà di uve rosse
Rese massime
|
Rese massime |
9 500 |
|
Unità di resa massima |
chilogrammi di uve per ettaro |
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Varietà di uve rosse
Rese massime
|
Rese massime |
66,5 |
|
Unità di resa massima |
ettolitri per ettaro |
8. Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti
— CABERNET FRANC
— CHARDONNAY
— FOLLE BLANCHE
— GROS MANSENG
— HONDARRABI BELTZA
— HONDARRABI ZURI
— PETIT COURBU
— PETIT MANSENG
— PINOT NOIR
— RIESLING
— SAUVIGNON BLANC
9. Definizione concisa della zona geografica delimitata
La zona di produzione dei vini che rientrano nella DOP è costituita da terreni situati in uno qualsiasi dei comuni della Biscaglia e che il Consejo Regulador e l'amministrazione competente ritengono idonei alla produzione di uve delle varietà autorizzate con qualità necessarie per l'elaborazione di vini dalle caratteristiche specifiche della DOP e che sono registrati come tali.
10. Legame con la zona geografica
Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
Sintesi del legame
Il titolo alcolometrico dei vini, compreso tra 10,5 e 11,5 % vol, è determinato da un clima atlantico umido e temperato, con estati fresche, in cui predominano venti meridionali che contribuiscono alla maturazione delle uve. Poiché la zona geografica presenta un soleggiamento più basso e temperature medie fresche in estate, le uve maturano lentamente e i vini da esse ottenuti presentano un'acidità totale finale superiore a quella di altre zone, nonché un'intensità aromatica media e complessa caratterizzata principalmente da aromi di frutta bianca e agrumi, da note erbacee. I vini presentano un finale amaro, tipico della varietà principale.
11. Ulteriori requisiti applicabili
Titolo del requisito o della deroga
ETICHETTATURA
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di requisito o deroga supplementare
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione del requisito o della deroga
La protezione del nome della denominazione si estende alle varie combinazioni e ai nomi delle comarche, delle località o dei luoghi di produzione, elaborazione e confezionamento legati alle grafie «Txakoli», «Chacolí», «Chacolin», «Txakolin» e «Txakolina». Le etichette e le controetichette numerate devono essere approvate dall'organismo di controllo prima di essere utilizzate.
Titolo del requisito o della deroga
CONFEZIONAMENTO
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di requisito o deroga supplementare
Confezionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione del requisito o della deroga
I vini protetti dalla denominazione devono essere imbottigliati ed etichettati esclusivamente nelle aziende vitivinicole registrate e riconosciute dal Consejo Regulador. Tale obbligo è giustificato dal fatto che il Consejo Regulador ha istituito una procedura di controllo della quantità e della qualità dei vini protetti, che si applica dalla produzione alla commercializzazione. Inoltre l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione comporta il trasporto e altre operazioni enologiche che possono alterare le caratteristiche del vino.
Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dop_txakoli_bizkaia/es_dapa/adjuntos/BIZKAIKO-TXAKOLINAren-pliegoak-20241128-consolidado.pdf