Regolamento (UE) 2025/2473 della Commissione, del 5 dicembre 2025, che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di Betabaculovirus phoperculellae, ferro elementare e olio di colza in o su determinati prodotti.
(Regolamento (UE) 05/12/2025, n. 2025/2473, pubblicato in G.U.U.E. 8 dicembre 2025, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) Per le sostanze attive Betabaculovirus phoperculellae e ferro elementare non sono stati fissati livelli massimi di residui («LMR») specifici. Per tali sostanze attive si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Dato che non sono stati richiesti LMR per la sostanza attiva olio di colza, tale sostanza attiva è stata temporaneamente iscritta nell’allegato IV di detto regolamento.
(2) La Commissione ha approvato il Betabaculovirus phoperculellae come sostanza attiva a basso rischio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Secondo l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»), l’esposizione a tale sostanza non comporta rischi per la salute dei consumatori. È pertanto opportuno iscrivere tale sostanza nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
(3) La Commissione ha approvato il ferro elementare come sostanza attiva a basso rischio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009. L’Autorità ha concluso che l’esposizione naturale delle piante al ferro elementare attraverso il suolo è probabilmente superiore all’esposizione connessa al suo uso come prodotto fitosanitario. È pertanto opportuno iscrivere tale sostanza nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
(4) L’olio di colza è una sostanza attiva approvata già iscritta temporaneamente nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. Secondo l’Autorità, la sostanza non dovrebbe presentare proprietà pericolose ed è improbabile che l’esposizione dovuta agli usi come prodotto fitosanitario sia superiore all’esposizione attraverso gli alimenti. È di conseguenza opportuno mantenere tale sostanza attiva nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 e sopprimere il richiamo alla nota a piè di pagina che ne indica l’iscrizione temporanea nell’allegato IV.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 5 dicembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 è così modificato:
1) il richiamo di nota 1 dopo la voce «Oli vegetali: olio di colza» è soppresso;
2) sono aggiunte le voci seguenti:
« Betabaculovirus phoperculellae;
Ferro elementare».