Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 05-12-2025
Numero provvedimento: 2473
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 08-12-2025

Regolamento (UE) 2025/2473 della Commissione, del 5 dicembre 2025, che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di Betabaculovirus phoperculellae, ferro elementare e olio di colza in o su determinati prodotti.

(Regolamento (UE) 05/12/2025, n. 2025/2473, pubblicato in G.U.U.E. 8 dicembre 2025, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Per le sostanze attive Betabaculovirus phoperculellae e ferro elementare non sono stati fissati livelli massimi di residui («LMR») specifici. Per tali sostanze attive si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Dato che non sono stati richiesti LMR per la sostanza attiva olio di colza, tale sostanza attiva è stata temporaneamente iscritta nell’allegato IV di detto regolamento.

(2) La Commissione ha approvato il Betabaculovirus phoperculellae come sostanza attiva a basso rischio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Secondo l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»), l’esposizione a tale sostanza non comporta rischi per la salute dei consumatori. È pertanto opportuno iscrivere tale sostanza nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3) La Commissione ha approvato il ferro elementare come sostanza attiva a basso rischio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009. L’Autorità ha concluso che l’esposizione naturale delle piante al ferro elementare attraverso il suolo è probabilmente superiore all’esposizione connessa al suo uso come prodotto fitosanitario. È pertanto opportuno iscrivere tale sostanza nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(4) L’olio di colza è una sostanza attiva approvata già iscritta temporaneamente nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. Secondo l’Autorità, la sostanza non dovrebbe presentare proprietà pericolose ed è improbabile che l’esposizione dovuta agli usi come prodotto fitosanitario sia superiore all’esposizione attraverso gli alimenti. È di conseguenza opportuno mantenere tale sostanza attiva nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 e sopprimere il richiamo alla nota a piè di pagina che ne indica l’iscrizione temporanea nell’allegato IV.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 5 dicembre 2025


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 è così modificato:

1) il richiamo di nota 1 dopo la voce «Oli vegetali: olio di colza» è soppresso;

2) sono aggiunte le voci seguenti:

« Betabaculovirus phoperculellae;

Ferro elementare».