Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 03-12-2025
Numero provvedimento: 21764
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Agevolazioni - Contratti di filiera agricola (programma "100% UVA") - Domanda di annullamento del decreto recante la graduatoria presentata dal Consorzio Tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco in proprio e quale soggetto proponente in forza di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito tramite l’accordo di filiera - Sopravvenuta carenza di interesse presentata dalla parte ricorrente - Dichiarazione di improcedibilità del ricorso promosso dal Consorzio per l'annullamento della graduatoria definitiva dei programmi di filiera (V Bando) - Ampliamento dei fondi disponibili per i programmi di filiera idoneo a consentire al Consorzio ricorrente di manifestare il proprio interesse e di rientrare potenzialmente tra i soggetti finanziabili.

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 3247 del 2024, proposto da
Consorzio Tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale soggetto proponente in forza di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito tramite l’accordo di filiera stipulato per l’esecuzione del programma denominato “100% UVA: la filiera del vino sostenibile”, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Cittolin e Stefano Zanchetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Società La Cesenate Conserve Alimentari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Lubrano e Corrado Maria Dones, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;
Unaprol - Consorzio Olivicolo Italiano e C.D. Filiera S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Sara Fiorucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Green Farmers Group Società Agricola Consortile a Responsabilità Limitata, Il Noceto Società Cooperativa Agricola e Olivicoltori Toscani Associati O.T.A. Società Cooperativa Agricola, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 0633056, datato 15 novembre 2023, pubblicato nel sito web ufficiale del Ministero in data 12 gennaio 2024 e dell'Allegato 1 titolato Graduatoria del Programma, con il quale è stata approvata “la graduatoria definitiva relativa ai Programmi presentati a valere sull''Avviso prot. n. 182458 del 22 aprile 2022”;

- del verbale della Commissione di valutazione del 19 ottobre 2023 e degli eventuali allegati, comprese le griglie di valutazione, relativi alla valutazione del Programma del Consorzio, richiamato nelle premesse del Decreto del Direttore Generale del M.A.S.A.F. datato 15 novembre 2023 n. 0633056 “recante la graduatoria definitiva dei Programmi presentati a valere sull'Avviso prot.n. 182458 del 22 aprile 2022“, mai trasmesso e/o comunicato al ricorrente, oggetto di domanda di accesso gli atti;

- del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 342515, datato 30 giugno 2023, e dell'Allegato 1 titolato Graduatoria del Programma, con il quale è stata approvata “la graduatoria provvisoria allegata al presente decreto redatta dalla Commissione di Valutazione relativamente ai Programmi presentati a valere sul predetto Avviso prot. n. 182458 del 22 aprile 2022”;

- del verbale della seduta della Commissione di valutazione dei contratti di filiera V Bando tenutasi 28 giugno 2023, anche nella parte in cui ricostruisce tutte le sedute pregresse, periodo 19 aprile - 28 giugno 2023, della Commissione richiamato nelle premesse del Decreto del Direttore Generale del MASAF datato 30.06.2023 n. 342515, “recante la graduatoria dei Programmi presentati a valere sull'Avviso prot.n. 182458 del 22 aprile 2022“ e delle griglie di valutazione del Programma presentato dal ricorrente trasmesse dal M.A.S.A.F.;

- per quanto occorra dell'Avviso n. 182458, datato 22 aprile 2022, come modificato dall'Avviso n. 324752 del 21 luglio 2022, e del D.M. 22 dicembre 2021 n. 673777;

- di ogni altro presupposto, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto, con espressa riserva di presentare motivi aggiunti all'acquisizione di copia e alla conseguente analisi-valutazione del verbale della seduta della Commissione di Valutazione del 19 ottobre 2023 e della documentazione che sarà trasmessa dal M.A.S.AF. in accoglimento della domanda di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 22 gennaio 2024;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Società La Cesenate Conserve Alimentari, di Unaprol - Consorzio Olivicolo Italiano e di C.D. Filiera S.r.l.;

Vista l’istanza depositata il 24 novembre 2025, con la quale la parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1. Con ricorso notificato l’11 marzo 2024, tempestivamente depositato, il Consorzio Tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, in proprio e quale soggetto proponente in forza di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito tramite l’accordo di filiera stipulato per l’esecuzione del programma denominato “100% UVA: la filiera del vino sostenibile” (d’ora in poi, Consorzio ricorrente), ha impugnato il Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n.0633056, datato 15 novembre 2023, pubblicato nel sito web ufficiale del Ministero in data 12 gennaio 2024 e dell’Allegato 1, titolato Graduatoria del Programma, con il quale è stata 4 approvata “la graduatoria definitiva .. relativa ai Programmi presentati a valere sull’Avviso prot.n.182458 del 22 aprile 2022,” e tutti gli atti prodromici e connessi indicati in epigrafe.

Il Consorzio ricorrente, premesso di aver partecipato alla procedura indetta dal predetto Ministero di cui all’Avviso del 22 aprile 2022 (c.d. V Bando per la selezione dei contratti di filiera “recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n.673777 del 22 dicembre 2021”), ha dedotto di essersi collocata n. 196 con il punteggio di 82,67, ossia in posizione non utile ai fini dell’accesso ai benefici de quibus, risultando finanziabili (soltanto) i primi 39 programmi.

Con il presente ricorso, il Consorzio ricorrente ha, quindi, evidenziato che vi sarebbero stati errori nel procedimento e, comunque, nell’attribuzione dei punteggi, tali che ad essa spetterebbe un punteggio più alto in modo da poter rientrare tra i programmi finanziabili.

A sostegno del ricorso, sono state quindi articolate le seguenti censure sinteticamente enunciate.

1.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge con riferimento all’art. 9 dell’Avviso Pubblico del 22 aprile 2022 - violazione di legge e/o eccesso di potere con riferimento ai principi della collegialità della valutazione e di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa - eccesso di potere per difetto e/o insufficienza di motivazione; in particolare, il Consorzio ricorrente ha evidenziato che la Commissione, in violazione del principio di collegialità imposto dalla lex specialis, avrebbe demandato la valutazione dei programmi ai singoli Commissari senza peraltro indicare i criteri ed il contenuto dell’attività delegata.

1.2. Con il secondo motivo, è stata lamentata la violazione di legge con riferimento all’art. 15 del D.P.R. n. 487/1994 - violazione di legge con riferimento all’art. 40 del D.Lgs. n. 82/2005 e violazione di legge e/o eccesso di potere, con riferimento ai principi di correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa; secondo il Consorzio ricorrente, non sarebbero state esplicitate le attività compiute dai Commissari nei verbali dei lavori della Commissione così impedendo di verificare il corretto svolgimento della procedura.

1.3. Con il terzo motivo, è stata censurata la violazione di legge con riferimento agli artt. 3 e ss. della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e/o eccesso di potere, difetto - carenze e illogicità di motivazione; nel dettaglio, non sarebbero stati esplicitati i criteri ed i parametri di attribuzione dei punteggi in violazione del generale principio di motivazione dei provvedimenti amministrativi.

1.4 Con il quarto motivo, è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento ai criteri di valutazione previsti dall’art. 9 dell’Avviso Pubblico del 22 aprile 2022 - eccesso di potere per travisamento dei fatti e/o dei documenti - eccesso di potere per carenza di istruttoria - eccesso di potere per difetto, erroneità e illogicità della motivazione; secondo il Consorzio ricorrente, la Commissione avrebbe errato ad attribuirle il punteggio di 82,67, pur a fronte del positivo riesame del punteggio da parte della Commissione stessa, poiché il punteggio corretto sarebbe pari a 89,72 in ragione degli obiettivi raggiunti e della qualità del programma presentato.

1.5. Per tali motivi, il Consorzio ricorrente ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento in parte qua e nei limiti dell’interesse, dei provvedimenti impugnati.

2. In data 28 marzo 2024, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

3. In data 16 aprile 2024, si è costituita in giudizio la controinteressata Società La Cesenate Conserve Alimentari.

4. Con ordinanza n. 7783/2024 della Quinta Sezione (illo tempore competente per materia), pubblicata il 19 aprile 2024, resa all’esito della Camera di Consiglio del 17 aprile 2024, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati e fissata per la trattazione nel merito del ricorso la pubblica udienza del 9 ottobre 2024.

5. In data 19 giugno 2024, il Consorzio ricorrente ha documentato di aver integrato il contraddittorio mediante pubblici proclami.

6. Con memoria depositata il 5 settembre 2024, la difesa erariale ha contestato quanto dedotto nel ricorso, insistendo per il suo rigetto.

7. Con memoria depositata il 6 settembre 2024, la controinteressata Società La Cesenate Conserve Alimentari ha insistito per il rigetto del ricorso.

8. Con memoria depositata il 21 settembre 2024, il Consorzio ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

9. Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2024, celebrata innanzi la Quinta Sezione, la difesa erariale ha dichiarato a verbale che sono stati ampliati i fondi in dotazione per finanziare un maggior numero di progetti per cui vi sarebbe stata la possibilità di uno scorrimento della graduatoria; il Presidente della Sezione, tenuto conto dello stato di incertezza della procedura di che trattasi, ha disposto il rinvio della causa a data da destinarsi.

10. In data 25 marzo 2025, si è costituita in giudizio la controinteressata Unaprol - Consorzio Olivicolo Italiano.

11. In data 31 marzo 2025, si è costituita in giudizio la controinteressata C.D. Filiera S.r.l..

12. Con memoria depositata il 4 aprile2025, l’Avvocatura dello Stato ha dedotto che è stato adottato il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 0264374 del 12 giugno 2024, registrato dalla Corte dei Conti con provvedimento n. 1253 del 7 agosto 2024, con il quale è stato disposto lo scorrimento della graduatoria; inoltre, ai fini del conseguimento dei benefici, i soggetti collocati in graduatoria avrebbero dovuto manifestare il proprio interesse entro la data dell’11 novembre 2024; ebbene, l’Avvocatura dello Stato ha, in rito, eccepito la sopravvenuta carenza di interesse sia perché il provvedimento di scorrimento della graduatoria avrebbe superato la precedente graduatoria definitiva, sia perché il Consorzio ricorrente avrebbe manifestato il proprio interesse ad aderire alla nuova fase della procedura selettiva con i nuovi fondi resisi medio tempore disponibili; nel merito, ha concluso per il rigetto del ricorso.

13. Con ordinanza n. 8984/2025, pubblicata il 9 maggio 2025, resa da questa Sezione (divenuta poi competente per materia), all’esito della pubblica udienza del 6 maggio 2025, è stato disposto il riesame in via istruttoria del progetto presentata dal Consorzio ricorrente ed è stato fissato per il prosieguo la pubblica udienza del 26 novembre 2025.

14. Con memoria depositata il 7 novembre 2025, il Consorzio ricorrente ha chiesto rinviarsi la discussione, stante la possibilità di addivenire alla stipula del contratto di filiera in ragione del citato scorrimento della graduatoria.

15. Con memoria depositata il 21 novembre 2025, la difesa erariale si è associata alla richiesta di rinvio per le ragioni sopra esplicitate.

16. Con apposita istanza depositata il 24 novembre 2025, il Consorzio ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito del ricorso.

17. Alla pubblica udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata infine introitata per la decisione.

18. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a..

18.1. A tal proposito, questo Collegio ritiene di aderire al costante orientamento secondo cui “La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere; infatti la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione; per contro la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si verifica alla stregua della costante giurisprudenza amministrativa, in ragione di una delle seguenti ragioni: i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato; iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione.” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 13 novembre 2023, n. 9683).

Ebbene, si osserva che, nel caso di specie, con apposita istanza depositata il 24 novembre 2025, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse ad una decisione nel merito del ricorso.

18.2. Ne consegue, pertanto, che il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento di ogni altra valutazione nel merito.

19. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e del contegno processuale delle parti, sussistono giusti motivi per dichiarare tra le parti costituite integralmente compensate le spese di lite.



PER QUESTI MOTIVI


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.



Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

Marco Martone, Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE

Marco Martone

IL PRESIDENTE

Mariangela Caminiti