Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto dirigenziale
Data provvedimento: 01-12-2025
Numero provvedimento: 647893
Tipo gazzetta: Nessuna

Decreto concernente la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (menzione tradizionale italiana Denominazione di Origine Controllata) dei vini “Trebbiano d’Abruzzo”. 

(Decreto 01/12/2025, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ 
ALIMENTARE E DELL’IPPICA 

DGPQA -  PQA I 
 


  
VISTO il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l’applicazione della protezione, l’etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il Decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 83 dell’8 aprile 2022, recante “Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 giugno 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 221 del 25 agosto 1972, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini “Trebbiano d’Abruzzo” ed approvato il relativo disciplinare di produzione; VISTO il Decreto ministeriale 19 gennaio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30 del 6 febbraio 2023, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine controllata dei vini “Trebbiano d’Abruzzo”;

VISTA la pubblicazione della comunicazione 2023/C230/14 di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Trebbiano d’Abruzzo”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 230 del 30 giugno 2023;

VISTA la domanda del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, con sede in Ortona (CH) Corso Matteotti, Palazzo Corvo, presentata per il tramite della Regione Abruzzo – direzione Agricoltura DPD019 – con lettera Prot. n. 113 del 23 ottobre 2025 intesa ad ottenere la modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP “Trebbiano d’Abruzzo”, ai sensi dell’ articolo 13 del Reg. di esecuzione (UE) 2025/26 e dell’art. 7 del Reg. delegato (UE) 2025/27, al fine di poter anticipare le date di immissione al consumo di alcune tipologie di vino ottenuti nella vendemmia 2025; VISTA la pubblicazione dei bollettini del supporto specialistico agricoltura della Regione Abruzzo n. 25 e 26 entrambi del 10 settembre 2025 reperibili sul sito ufficiale della Regione riguardanti l’andamento meteorologico e fitosanitario del comparto viticolo regionale;

VISTA la comunicazione  della Regione Abruzzo del 18.11.2025 con la quale si informa  di avere richiesto la  pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo della documentazione inerente la richiesta di modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP dei vini “Trebbiano d’Abruzzo” ai sensi dell’articolo 14 del Decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

VISTA la nota dirigenziale nr. 0457746/25 Del 18 novembre 2025 della Regione Abruzzo, con le quali, ai sensi dell’articolo 11, comma 4 del sopra citato DM 6 dicembre 2021, è stato espresso il parere favorevole all’accoglimento della predetta richiesta, anche sulla base del riconoscimento delle condizioni metereologiche e tecnico produttive verificatesi nell’areale della Denominazione di Origine Protetta  “Trebbiano d’Abruzzo”;

VISTA la documentazione a supporto della richiesta di modifica temporanea del disciplinare, allegata alla nota regionale n. 0457746/25 Del 18 novembre 2025,  comprovante le particolari condizioni meteorologiche sfavorevoli di cui all’articolo 11, comma 4 del Decreto ministeriale 6 dicembre 2021, limitatamente alle date di immissione al consumo dei vini ottenuti dalla vendemmia 2025;

TENUTO CONTO delle motivazioni intese a supportare la predetta modifica temporanea del 
disciplinare di produzione in questione e, nello specifico: 

- Siccità e maltempo hanno condizionato la campagna vitivinicola 2025, con un anticipo della vendemmia 2025 rispetto alla media degli ultimi anni per via delle alte temperature che hanno accelerato la maturazione delle uve.  

- le condizioni climatiche registrate negli ultimi mesi hanno contribuito a una maturazione ottimale delle uve, consentendo l’ottenimento di vini che già nel mese di febbraio presentano caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche conformi ai requisiti fissati dal disciplinare;  

- l’evoluzione tecnologica dei processi produttivi rende i vini rispondenti ai parametri di cui all’art. 6 del disciplinare.  

 - il mercato nazionale ed estero manifesta una crescente domanda anticipata di tale tipologia di prodotto, con particolare riferimento alla stagione primaverile, rendendo opportuna una disponibilità commerciale più tempestiva;  

 - la nota dirigenziale nr. 0457746/25 Del 18 novembre 2025 della Regione Abruzzo inerente il report meteorologico inviato dal Servizio supporto specialistico all’agricoltura Agroambiente della Regione Abruzzo, con i relativi mesi primaverile-estivi 2025 nel quale si evidenzia che il territorio regionale è stato interessato da un andamento meteorologico estremamente caldo e siccitoso, con valori termici superiori alla norma e con precipitazioni cumulate inferiori alle medie stagionali nella totalità delle zone monitorate. In particolare si evidenzia che a seguito di tale andamento climatico si è determinato un generale anticipo della vendemmia per tutte le varietà coltivate nella Regione Abruzzo confermando, pertanto, le richieste di anticipo delle date di immissione al consumo dei vini ottenuti dalla vendemmia 2025; 

CONSIDERATO che le suddette condizioni meteorologiche verificate nella zona di produzione della DOC dei vini “Trebbiano d’Abruzzo”, possano essere considerate quali condizioni meteorologiche sfavorevoli con conseguente anticipo del ciclo vegetativo per la vendemmia 2024 rispetto a quanto previsto dal relativo disciplinare di produzione; 
 
RITENUTO che la documentazione allegata alla richiesta, giustifica l’istanza di modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP “Trebbiano d’Abruzzo” che si prefigge, per un periodo transitorio circoscritto alla corrente vendemmia 2025, di anticipare di 1(un)  mese talune date di immissione al consumo per alcune tipologie della DOC “Trebbiano d’Abruzzo” e  di 2 (due) mesi per la tipologia Superiore delle relative sottozone “Terre di Chieti”, “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila”, “Colline Pescaresi” e “Colline Teramane”, nonché i periodi di affinamento,  al fine di non aggravare la già difficile situazione economica e commerciale di moltissime aziende regionali.  

RITENUTO: 
- che sussistono i presupposti tecnico giuridici per l’accoglimento della domanda di modifica temporanea del disciplinare in questione, in conformità all’articolo 18 del Reg. UE n. 33/2019; 
- di dover approvare con il presente decreto la “modifica temporanea” del disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini “Trebbiano d’Abruzzo” nei termini sopra evidenziati, limitatamente ai prodotti della corrente vendemmia 2025; 
- di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione della “modifica temporanea” del disciplinare di produzione, nonché alla comunicazione della stessa modifica alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell’articolo 30, par. 1, lettera a) del Reg. UE n. 34/2019;  
 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l’articolo 16, comma 1, 
lettera d);  
 
VISTO il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: “Riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell’articolo 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; 
 
VISTA la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei Conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, 
recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2025, e successive 
modifiche e integrazioni; 
 
VISTA la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per 
l’attuazione degli obiettivi definiti dalla “Direttiva recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2025”, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del D.P.C.M. n. 178/2023; 

VISTA la direttiva del Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare prot. n. 112479 dell’11 marzo 2025, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonché dalla Direttiva dipartimentale, sopra citate; 

VISTO il D.P.R. del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell’incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica; 
 
VISTO il Decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell’articolo 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011 dell'art. 5, comma 2, lett. d);  
 
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei Conti il 4 giugno 2024 n.999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l’incarico di Direttore dell’Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e Affari generali della Direzione; 

 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini “Trebbiano d’Abruzzo”, così come consolidato con le modifiche da ultimo approvate con il Decreto ministeriale 19 gennaio 2023 richiamato in premessa, è approvata, limitatamente ai prodotti derivanti dalla corrente vendemmia 2025, la seguente “modifica temporanea”:


- all’articolo 5, l’ultimo comma riferito all’immissione al consumo, è sostituito con ilseguente;

“II vino a DOC “Trebbiano d'Abruzzo”, limitatamente ai prodotti derivanti dalla vendemmia 2025, non può essere immesso al consumo prima del 1° dicembre dell’anno di produzione delle uve, a condizione che il vino abbia raggiunto le caratteristiche chimicofisiche ed organolettiche minime previste all’articolo 6 del disciplinare di produzione.


- all’articolo 5 del disciplinare di produzione della sottozona “Terre di Chieti” (allegato 1), l’ultimo comma riferito all’invecchiamento/affinamento, è sostituito con il seguente:

“Il vino a DOC “Trebbiano d'Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” seguito dalla menzione superiore, limitatamente ai prodotti derivanti dalla vendemmia 2025, deve essere sottoposto a un periodo di affinamento obbligatorio non inferiore a tre mesi.

Il vino a DOC “Trebbiano d'Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” seguito dalla menzione superiore, limitatamente ai prodotti derivanti dalla vendemmia 2025, non può essere immesso al consumo prima del 1° febbraio, successivo all'annata di produzione delle uve, a condizione che il vino abbia raggiunto le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche minime previste all’articolo 6 del disciplinare di produzione.

Il vino a DOC “Trebbiano d'Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” seguito dalla menzione “riserva” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a dodici mesi.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.”


- all’articolo 5 del disciplinare di produzione della sottozona “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” (allegato 2), l’ultimo comma riferito all’invecchiamento/affinamento, è sostituito con il seguente:

“Il vino a DOC “Trebbiano d'Abruzzo” sottozona “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” seguito dalla menzione superiore, limitatamente ai prodotti derivanti dalla vendemmia 2025, deve essere sottoposto a un periodo di affinamento obbligatorio non inferiore a tre mesi.

Il vino a DOC “Trebbiano d'Abruzzo” sottozona “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” seguito dalla menzione superiore, limitatamente ai prodotti derivanti dalla vendemmia 2025, non può essere immesso al consumo prima del 1° febbraio, successivo all'annata di produzione delle uve, a condizione che il vino abbia raggiunto le caratteristiche chimicofisiche ed organolettiche minime previste all’articolo 6 del disciplinare di produzione.

Il vino a DOC “Trebbiano d'Abruzzo sottozona “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” seguito dalla menzione “riserva” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a dodici mesi.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.”


- all’articolo 5 del disciplinare di produzione della sottozona “Colline Pescaresi” (allegato 3), l’ultimo comma riferito all’invecchiamento/affinamento, è sostituito con il seguente:

“Il vino a DOC “Trebbiano d'Abruzzo” sottozona “Colline Pescaresi” seguito dalla menzione superiore, limitatamente ai prodotti derivanti dalla vendemmia 2025, deve essere sottoposto a un periodo di affinamento obbligatorio non inferiore a tre mesi.

Il vino a DOC “Trebbiano d'Abruzzo” sottozona “Colline Pescaresi” seguito dalla menzione superiore, limitatamente ai prodotti derivanti dalla vendemmia 2025, non può essere immesso al consumo prima del 1° febbraio, successivo all'annata di produzione delle uve, a condizione che il vino abbia raggiunto le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche minime previste all’articolo 6 del disciplinare di produzione.

Il vino a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona “Colline Pescaresi” seguito dalla menzione “riserva” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a dodici mesi.

Il periodo di invecchiamento/affinamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.”


- all’articolo 5 del disciplinare di produzione della sottozona “Colline Teramane” (allegato 4), l’ultimo comma riferito all’invecchiamento/affinamento, è sostituito con il seguente:

“Il vino a DOC “Trebbiano d'Abruzzo” sottozona “Colline Teramane” seguito dalla menzione superiore, limitatamente ai prodotti derivanti dalla vendemmia 2025, deve essere sottoposto a un periodo di affinamento obbligatorio non inferiore a tre mesi.

Il vino “Trebbiano d'Abruzzo” sottozona “Colline Teramane” seguito dalla menzione superiore, limitatamente ai prodotti derivanti dalla vendemmia 2025, non può essere immesso al consumo prima del 1° febbraio, successivo all'annata di produzione delle uve, a condizione che il vino abbia raggiunto le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche minime previste all’articolo 6 del disciplinare di produzione.

Il vino a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona “Colline Teramane” seguito dalla menzione “riserva” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a dodici mesi.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.”



Articolo 2 

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP. 
 
2. La “modifica temporanea” di cui all’articolo 1 è comunicata, entro 30 giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo “e-Ambrosia” messo a disposizione ai sensi dell’articolo 30, par. 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell’Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione. 

3.  Il presente decreto, unitamente al disciplinare di produzione consolidato con la modifica  temporanea di cui all’articolo 1 del presente decreto, sarà pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP e per estratto avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
  


IL DIRIGENTE 

Pietro Gasparri 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 

 

ALLEGATO

Disciplinare di produzione consolidato con la modifica  temporanea