Organo: Tribunale UE
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale UE
Data provvedimento: 22-10-2025
Numero provvedimento: T‑614/24
Tipo gazzetta: Nessuna

Bevande alcoliche - Accise - Rinvio pregiudiziale - Armonizzazione delle normative fiscali - Direttiva 92/83/CEE - Armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche - Accise - Alcol etilico - Esenzioni - Articolo 27, paragrafo 1, lettera e) - Produzione di aromi con impiego di alcol etilico destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all’1,2% in volume - Facoltà degli Stati membri di subordinare a condizioni tali esenzioni.

 

Nella causa T‑614/24,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), con decisione del 6 novembre 2024, pervenuta in cancelleria il 13 novembre 2024, nel procedimento

AROCO, spol. s r. o.


contro

Generální ředitelství cel,



IL TRIBUNALE (Sezione pregiudiziale),

composto, in sede di deliberazione, da S. Papasavvas, presidente, T. Pynnä, J. Laitenberger, M. Stancu (relatrice) e I. Dimitrakopoulos, giudici,

avvocato generale: M. Brkan

cancelliere: V. Di Bucci

vista la trasmissione da parte della Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale al Tribunale il 29 novembre 2024, in applicazione dell’articolo 50 ter, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,

vista la materia di cui all’articolo 50 ter, primo comma, lettera b), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’assenza di questioni indipendenti di interpretazione ai sensi dell’articolo 50 ter, secondo comma, di detto Statuto,

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per la AROCO, spol. s r.o., da M. Vojáček, advokát;

- per il governo ceco, da L. Březinová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

- per la Commissione europea, da M. Björkland e J. Hradil, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente



SENTENZA



1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU 1992, L 316, pag. 21).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’AROCO, spol. s r.o. e il Generální ředitelství cel (direzione generale delle dogane, Repubblica ceca; in prosieguo: l’«amministrazione tributaria competente») vertente sul rifiuto di quest’ultimo di esentare dalle accise l’alcol etilico rientrante nella composizione degli aromi venduti da tale società.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 92/83

3 L’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 92/83 enuncia quanto segue:

«Gli Stati membri applicano un’accisa sull’alcole etilico conformemente alla presente direttiva».

4 L’articolo 20, primo trattino, di tale direttiva così dispone:

«Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, si intendono per “alcole etilico”:

- tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% vol e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata [figurante all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015 (GU 2015, L 285, pag. 1) (in prosieguo: la “NC”)]».

5 L’articolo 27 della stessa direttiva prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

«Gli Stati membri esentano i prodotti previsti dalla presente direttiva dall’accisa armonizzata alle condizioni da essi stabilite per assicurare l’applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso quando sono:

(...)

e) impiegati per la produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all’1,2% vol;

(...)».

Direttiva 92/12/CEE

6 L’articolo 24 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU 1992, L 76, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003 (GU 2003, L 122, pag. 36), così disponeva:

«1. La Commissione [europea] è assistita da un comitato, denominato “comitato delle accise”.

(...)

4. Oltre alle misure di cui al paragrafo 2, il comitato esamina, su iniziativa del presidente o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, le questioni sollevate dal presidente stesso, concernenti l’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di accise.

(...)».

NC

7 Il capitolo 22 della NC comprende le voci 2207 e 2208, che sono così formulate

Codice NC

Designazione delle merci

(...)

(...)

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

(...)

(...)

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

(...)

(...)

8 Il capitolo 33 della NC contiene le voci seguenti:

Codice NC

Designazione delle merci

(...)

(...)

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande

3302 10

- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

- - dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande

- - - Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda

(...)

(...)

Orientamenti adottati nel corso della riunione del 12, 13 e 14 novembre 2003

9 Ai sensi del punto 1 del documento del comitato per le accise intitolato «Orientamenti adottati nel corso della riunione del 12, 13 e 14 novembre 2003» (documento CED n. 458 del 19 novembre 2003), «[l]e delegazioni accettano quasi all’unanimità che l’esenzione prevista dall’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva [92/83] si applica a decorrere dalla produzione o dall’importazione degli aromi dei codici NC 1302 1930, 2106 9020 e 3302, nella versione vigente al momento dell’adozione de[i] present[i] orientament[i]».

Diritto ceco

10 L’articolo 3, lettera i), dello zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (legge n. 353/2003 sulle accise), nella versione applicabile al procedimento principale prevede quanto segue:

«Ai fini della presente legge, si intende per

(...)

i) utilizzatore di determinati prodotti esenti da accise (...) la persona giuridica o fisica che riceve e utilizza (...) determinati prodotti esenti dall’accisa; gli utilizzatori hanno lo status di soggetti passivi senza obbligo di registrazione».

11 L’articolo 71, paragrafo 1, lettera c), di tale legge prevede quanto segue:

«È altresì esentato dall’accisa l’alcol etilico

(...)

c) contenuto nelle sostanze destinate all’aromatizzazione

1. delle bevande aventi titolo alcolometrico non superiore all’1,2% in volume, o

2. di altri prodotti alimentari, ad eccezione dei prodotti di cui alle voci 2207 e 2208 della [NC]».

12 L’articolo 72, paragrafo 1, di detta legge enuncia quanto segue:

«L’utilizzatore deve chiedere per iscritto al soggetto passivo l’esenzione dell’alcol etilico dall’accisa cui si riferisce l’articolo 71, paragrafo 1, lettere a), c), d), f) e i), al più tardi prima del rilascio del documento di immissione in libera pratica dell’alcol etilico da parte del soggetto passivo».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13 L’AROCO è una società commerciale di diritto ceco che produce sostanze aromatiche, coloranti alimentari e additivi dolciari a partire dall’alcol etilico. Essa vende in particolare aromi rientranti nella voce 3302 10 della NC che contengono alcol etilico (in prosieguo: gli «aromi controversi»). Tali aromi sono destinati ad aromatizzare alimenti e bevande analcoliche e sono normalmente confezionati in piccole bottiglie.

14 A seguito di una verifica fiscale, l’amministrazione tributaria competente, con avvisi di accertamento emessi il 25 maggio 2021, ha stabilito che la ricorrente nel procedimento principale era debitrice di accise sull’alcol etilico rientrante nella composizione degli aromi controversi per il periodo d’imposta compreso tra il gennaio 2016 e il giugno 2017, per un importo totale di 736 155 corone ceche (CZK) (circa EUR 29 988), maggiorato di una sanzione di CZK 147 231 (circa EUR 5 997).

15 L’amministrazione tributaria competente ha rifiutato di concedere alla ricorrente nel procedimento principale l’esenzione dalle accise sull’alcol etilico rientrante nella composizione degli aromi controversi, di cui quest’ultima si era avvalsa, con la motivazione che tali aromi erano stati venduti non solo a utilizzatori, ai sensi dell’articolo 3, lettera i), della legge n. 353/2003 sulle accise, vale a dire persone che avevano ricevuto tali prodotti e li avevano impiegati per la preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche con titolo alcolometrico non superiore all’1,2% in volume, ma anche a persone che non avevano la qualità di utilizzatori, in particolare catene di vendita al dettaglio che avevano successivamente rivenduto detti aromi a utilizzatori.

16 La ricorrente nel procedimento principale ha presentato un ricorso avverso gli avvisi di accertamento emessi dall’amministrazione tributaria competente, che è stato respinto.

17 Con sentenza del 13 aprile 2023, il Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca) ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente nel procedimento principale avverso detta decisione di rigetto. Tale giudice ha considerato, in sostanza, che l’esenzione dalle accise sull’alcol etilico contenuto nella composizione degli aromi avrebbe potuto essere concessa solo se tali aromi fossero stati venduti a utilizzatori, ai sensi dell’articolo 3, lettera i), della legge n. 353/2003 sulle accise, il che implicava che detti aromi non fossero rivenduti dai loro acquirenti, ma che questi ultimi li utilizzassero effettivamente per la preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche con titolo alcolometrico non superiore all’1,2% in volume. Esso ha inoltre ritenuto tale limitazione dell’esenzione dalle accise compatibile con l’obiettivo della direttiva 92/83 in quanto volta a prevenire ogni frode, evasione o abuso.

18 La ricorrente nel procedimento principale ha quindi proposto ricorso per cassazione dinanzi al Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), che è il giudice del rinvio.

19 In primo luogo, tale giudice esprime dubbi sulla conformità della normativa ceca al diritto dell’Unione europea. Esso rileva che l’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83 è stato recepito nell’ordinamento giuridico ceco conformemente alla versione in lingua ceca di tale disposizione, la quale subordinerebbe l’esenzione dalle accise sull’alcole etilico rientrante nella composizione degli aromi all’impiego finale di tali aromi per la preparazione o la fabbricazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico non superiore all’1,2% in volume. Tuttavia, in altre versioni linguistiche di tale disposizione, la preparazione o la fabbricazione di tali prodotti alimentari e di tali bevande sarebbe considerata solo come l’uso al quale detti aromi devono essere destinati affinché l’alcol etilico che essi contengono sia esentato.

20 Detto giudice spiega che, nella sentenza del 22 dicembre 2022, Quadrant Amroq Beverages (C‑332/21, EU:C:2022:1031), la Corte ha dichiarato che è l’utilizzazione finale dell’alcole etilico a determinare l’esenzione dall’accisa e che, nel caso di specie, tale utilizzazione consisteva, da un lato, nella produzione di aromi contenenti essi stessi alcol etilico e, dall’altro, nella produzione di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all’1,2% in volume. Tuttavia, contrariamente alla causa che ha dato luogo a tale sentenza, nel procedimento principale non sarebbe dimostrato che gli aromi in questione siano stati effettivamente utilizzati per la preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico non superiore all’1,2% in volume. Si porrebbe quindi la questione se l’utilizzazione finale degli aromi contenenti alcol etilico per la preparazione di tali prodotti e bevande possa costituire una condizione di esenzione dalle accise, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 92/83.

21 In secondo luogo, in caso di risposta affermativa a tale questione, il giudice del rinvio si chiede se le condizioni di esenzione stabilite dalla normativa ceca - in quanto prevedono il beneficio dell’esenzione dalle accise unicamente con riferimento alle persone aventi la qualità di primi acquirenti degli aromi al momento del loro svincolo dal regime sospensivo e rispetto alle quali è stato accertato che esse stesse hanno utilizzato gli aromi per la preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche con titolo alcolometrico non superiore all’ 1,2% in volume - siano, conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 92/83, giustificate da elementi concreti, oggettivi e verificabili che suffragano l’esistenza di un rischio serio di frode, evasione o abuso e se tali condizioni non eccedano quanto è necessario per conseguire l’obiettivo da esse perseguito, vale a dire assicurare l’applicazione agevole e corretta delle esenzioni previste da tale disposizione e prevenire qualsiasi evasione, elusione o abuso. Esso rileva, al riguardo, che gli aromi, per loro natura, si prestano molto facilmente a un uso abusivo quando sono mescolati, in particolare, alle bevande alcoliche. Il giudice del rinvio ritiene, inoltre, che la nozione di «abuso» potrebbe essere interpretata in senso ampio prendendo in considerazione il contesto della società ceca e il rapporto di quest’ultima con il consumo di alcol. Orbene, uno strumento giuridico di recepimento dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83 dovrebbe impedire non solo l’elusione fiscale derivante dall’utilizzazione di aromi per aromatizzare le bevande spiritose, ma anche la produzione illegale di bevande spiritose.

22 In tale contesto, il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se sia compatibile con l’obbligo dello Stato membro di applicare l’esenzione di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva [92/83], la subordinazione dell’esenzione degli aromi (aromi alcolici che rientrano nel codice di nomenclatura combinata NC 3302 10) alla condizione che sia provato l’impiego di tali aromi per la fabbricazione di prodotti alimentari e bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all’1,2% in volume, e non solo alla circostanza che siano destinati a tale scopo.

2) Se uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva [92/83], sia autorizzato a stabilire le condizioni per assicurare l’applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso, qualora tali condizioni implichino che possa chiedere l’esenzione solo il primo acquirente degli aromi nel contesto della loro uscita dal regime di sospensione dall’accisa e sia provato che tale acquirente abbia utilizzato esso stesso gli aromi per la produzione di prodotti alimentari e bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all’1,2% in volume».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

23 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che subordina l’esenzione dall’accisa sull’alcol etilico rientrante nella composizione degli aromi ricompresi nella voce 3302 10 della NC a un impiego comprovato di tali aromi per la preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all’1,2% in volume, e non alla circostanza che detti aromi siano destinati a tal fine.

24 La direttiva 92/83, che procede ad un’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, stabilisce, all’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), che gli Stati membri esentano i prodotti previsti da tale direttiva dall’accisa armonizzata alle condizioni da essi stabilite per assicurare l’applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi frode, evasione o abuso, quando sono impiegati per la produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all’1,2% in volume.

25 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che qualsiasi prodotto rientrante nelle voci 2207 e 2208 della NC e avente titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% in volume rientra nella nozione di «alcole etilico», ai sensi dell’articolo 20, primo trattino, della direttiva 92/83, anche ove faccia parte di un aroma rientrante nella voce 3302 10 della NC. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, di tale direttiva, un siffatto prodotto, in linea di principio, dovrebbe essere soggetto all’accisa armonizzata prevista dalla stessa, fatta salva tuttavia l’esenzione prevista dall’articolo 27, paragrafo 1, della medesima direttiva (sentenza del 22 dicembre 2022, Quadrant Amroq Beverages, C‑332/21, EU:C:2022:1031, punto 40).

26 A tal riguardo, occorre tener conto non soltanto del tenore letterale dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui tale disposizione fa parte (v., in tal senso, sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e dell’8 dicembre 2022, Luxury Trust Automobil, C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 47 e giurisprudenza citata).

27 In primo luogo, per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83, la Corte ha già dichiarato che esso non è privo di ambiguità, in quanto l’espressione «aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all’1,2% vol» può essere interpretata nel senso che, affinché l’alcol etilico contenuto negli aromi sia esentato, tali aromi devono essere stati prodotti per la preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all’ 1,2% in volume, o nel senso che essi devono essere effettivamente utilizzati per una tale preparazione (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, Quadrant Amroq Beverages, C‑332/21, EU:C:2022:1031, punto 41).

28 In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce tale disposizione, occorre rilevare che essa rientra in una serie di esenzioni obbligatorie applicabili all’alcol e alle bevande alcoliche rientranti in talune categorie particolari che prevedono un loro impiego specifico.

29 Peraltro, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che l’elemento che determina l’esenzione prevista da detta disposizione è l’utilizzazione finale che viene fatta dell’alcole etilico (v. sentenza del 22 dicembre 2022, Quadrant Amroq Beverages, C‑332/21, EU:C:2022:1031, punto 44 e giurisprudenza citata).

30 Nel caso di specie, il giudice del rinvio indica, in sostanza, che l’utilizzazione finale effettiva degli aromi in questione per la preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all’1,2% in volume non è stata dimostrata, in quanto tali aromi sono stati venduti dalla ricorrente nel procedimento principale non solo a utilizzatori che impiegano essi stessi detti aromi per una siffatta preparazione, ma anche a entità che li rivendono successivamente a tali utilizzatori.

31 In tale contesto, si deve rammentare che la Corte ha già dichiarato che, da un lato, l’esenzione dei prodotti di cui all’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 92/83 costituisce il principio e il suo rifiuto l’eccezione e che, dall’altro, la facoltà riconosciuta agli Stati membri da questa disposizione di stabilire le condizioni per «assicurare l’applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso» non può mettere in discussione il carattere incondizionato dell’obbligo di esenzione previsto da tale disposizione (v. sentenza del 22 dicembre 2022, Quadrant Amroq Beverages, C‑332/21, EU:C:2022:1031, punto 46 e giurisprudenza citata).

32 In terzo luogo, l’obiettivo delle esenzioni previste dalla direttiva 92/83 è, segnatamente, quello di neutralizzare l’incidenza delle accise sull’alcole in quanto prodotto intermedio entrante nella composizione di altri prodotti commerciali o industriali (v. sentenza del 22 dicembre 2022, Quadrant Amroq Beverages, C‑332/21, EU:C:2022:1031, punto 47 e giurisprudenza citata).

33 In tal senso, il punto 1 del documento del comitato per le accise, intitolato «orientamenti adottati nel corso della riunione del 12-14 novembre 2003», indica peraltro che le delegazioni degli Stati membri accettano quasi all’unanimità che l’esenzione prevista all’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83 si applichi sin dalla produzione o dall’importazione degli aromi rientranti, in particolare, nella voce 3302 della NC.

34 Orbene, l’interpretazione che subordina l’esenzione dalle accise sull’alcole etilico rientrante nella composizione degli aromi ad un’utilizzazione finale effettiva di tali aromi per la preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all’1,2% in volume può compromettere l’obiettivo di neutralizzazione dell’incidenza delle accise sull’alcole etilico quale prodotto intermedio rientrante nella composizione di altri prodotti commerciali o industriali. Infatti, quando gli aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all’1,2% in volume siano venduti a persone che li rivendono successivamente a quelle che li utilizzano per una siffatta preparazione, l’alcol etilico rientrante nella composizione di tali aromi sarebbe soggetto alle accise, nonostante il fatto che essi siano effettivamente utilizzati per una siffatta preparazione.

35 Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83 dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che subordina l’esenzione dalle accise sull’alcol etilico rientrante della composizione degli aromi ricompresi nella voce 3302 10 della NC all’impiego comprovato di tali aromi per la preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all’1,2% in volume, e non alla circostanza che detti aromi siano destinati a tal fine.

Sulla seconda questione

36 La seconda questione, letta alla luce della motivazione della decisione di rinvio, deve essere intesa nel senso che è stata sollevata unicamente nell’ipotesi in cui l’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83 sia stato interpretato nel senso che consente di subordinare l’esenzione dalle accise sull’alcol etilico rientrante nella composizione degli aromi ricompresi nella voce 3302 10 della NC a un impiego comprovato di tali aromi per la preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all’1,2% in volume.

37 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere a tale seconda questione.

Sulle spese

38 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni al Tribunale non possono dar luogo a rifusione.



Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione pregiudiziale)

dichiara:

L’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche,

deve essere interpretato nel senso che:

osta a una normativa nazionale che subordina l’esenzione dalle accise sull’alcol etilico rientrante nella composizione degli aromi ricompresi nella voce 3302 10 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, all’impiego comprovato di tali aromi per la preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all’1,2% in volume, e non alla circostanza che detti aromi siano destinati a tal fine.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 ottobre 2025