Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Val de Loire].
(Comunicazione 07/10/2025, pubblicata in G.U.U.E. 7 ottobre 2025, n. C)
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
(Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143)
«Val de Loire»
PGI-FR-A1225-AM03 — 10.7.2025
1. Nome del prodotto
«Val de Loire»
2. Tipo di indicazione geografica
☐ Denominazione di origine protetta (DOP)
☒ Indicazione geografica protetta (IGP)
☐ Indicazione geografica (IG)
3. Settore
☐ Prodotti agricoli
☒ Vini
☐ Bevande spiritose
4. Paese cui appartiene la zona geografica
Francia
5. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises
Bureau du vin et des autres boissons
6. Qualifica come modifica ordinaria
Le modifiche apportate al disciplinare sono modifiche ordinarie, conformemente alla definizione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.
La domanda di modifica dell'IGP «Val de Loire» non riguarda nessuno dei tre casi che identificano una «modifica dell'Unione», in particolare:
a) non comprende un cambiamento del nome o dell'uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica;
b) non rischia di annullare il legame con l'ambiente geografico;
c) non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.
Le autorità francesi ritengono pertanto che tale domanda si configuri come «modifica ordinaria».
7. Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate
1. Eliminazione della separazione dei colori del tipo di vitigni
Il gruppo di produttori motiva la sua domanda con l'obiettivo di favorire l'innovazione nell'elaborazione dei vini e consentire gli assemblaggi di colori (rosato con varietà bianche, varietà nere per il «blanc de noir» ecc.). Questi vini, prodotti grazie al lavoro di vinificazione, mostrano una certa dinamica di consumo tra gli appassionati di vini.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
2. Aggiunta di nuove varietà di uve da vino
L'aggiunta di nuove varietà persegue l'obiettivo di adattarsi ai cambiamenti climatici e di rispondere all'andamento della domanda da parte della società, proseguendo il lavoro avviato nel 2018 per integrare varietà tolleranti alle principali malattie della vite.
Il documento unico è modificato di conseguenza ai punti «Varietà di uve da vino» e «Legame con la zona geografica».
3. Anticipo della data di presentazione della domanda
Il disciplinare è modificato nella sezione «Obblighi di dichiarazione» per anticipare la data di presentazione della domanda al 31 luglio dell'anno N +1 anziché al 31 dicembre dell'anno N +1 successivo a quello della raccolta.
La modifica mira a rafforzare la coerenza tra i controlli interni ed esterni, a migliorare la leggibilità dei volumi dichiarati ai fini dell'IGP per una determinata campagna e a facilitare la gestione della fatturazione e delle statistiche per il gruppo di produttori.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
4. Introduzione della dealcolizzazione parziale
Il gruppo di produttori dell'IGP chiede di introdurre la dealcolizzazione parziale nel disciplinare dell'IGP «Val de Loire». Per rispondere alle tendenze della società e all'andamento dei modelli di consumo, i produttori dell'IGP intendono proporre un prodotto complementare a quello già esistente nell'ambito della denominazione, diversificando così la loro gamma di prodotti IGP.
Il gruppo di produttori dell'IGP motiva la sua domanda con l'evoluzione delle tendenze sociali e delle abitudini di consumo. La crescente preoccupazione per la salute, la maggiore consapevolezza degli effetti dell'alcol e l'adozione, da parte di un numero crescente di francesi, di uno stile di vita più sano hanno portato a una riduzione del consumo. A ciò va aggiunta un'evoluzione dei gusti dei consumatori.
Nel quadro dell'introduzione della dealcolizzazione parziale dei vini, si propongono le seguenti modifiche al disciplinare dell'IGP «Val de Loire»:
— Tipi di prodotto: introduzione di vini rossi, rosati e bianchi fermi parzialmente dealcolizzati
— Norme analitiche: aggiunta di un titolo alcolometrico volumico effettivo minimo compreso tra 6 % e 8,5 % per i vini parzialmente dealcolizzati per la zona B e tra 6 % e 9 % per la zona C.
— Caratteristiche organolettiche: descrizione dei vini parzialmente dealcolizzati
— Zona geografica/zona di prossimità immediata: la raccolta delle uve, la vinificazione, l'elaborazione e la dealcolizzazione dei vini parzialmente dealcolizzati hanno luogo nell'insieme della zona geografica e della zona di prossimità immediata dell'IGP «Val de Loire».
— Tipo di vitigni: i vini parzialmente dealcolizzati sono ottenuti dall'insieme delle varietà previste dal disciplinare dell'IGP «Val de Loire».
— Resa massima di produzione: i vini parzialmente dealcolizzati sono prodotti entro il limite della resa massima per ettaro prevista dal disciplinare dell'IGP «Val de Loire», ossia 90 hl/ha.
— Processi di dealcolizzazione: è autorizzato l'insieme dei processi di dealcolizzazione consentito dalla normativa.
— Legame con la zona geografica: il legame con la zona geografica è stato modificato al fine di includere:
— Al paragrafo «Specificità del prodotto»: le caratteristiche dei vini parzialmente dealcolizzati.
— Al paragrafo «Legame causale»: un riferimento ai vini parzialmente dealcolizzati (reputazione e legame con il territorio).
— Condizioni di presentazione ed etichettatura: la menzione «Vin partiellement désalcoolisé» (vino parzialmente dealcolizzato) è obbligatoria e deve figurare nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica protetta «Val de Loire».
— Obblighi di dichiarazione: è aggiunta una dichiarazione relativa ai vini destinati alla dealcolizzazione.
— Principali punti da controllare: i vini destinati al trattamento di dealcolizzazione saranno sottoposti a un controllo sistematico, così come i vini parzialmente dealcolizzati.
Il documento unico è modificato di conseguenza ai punti «Descrizione del vino (dei vini)», «Zona geografica delimitata», «Legame con la zona geografica» e «Condizioni ulteriori».
5. Zona geografica delimitata
L'elenco dei comuni della zona geografica è stato aggiornato. La delimitazione della zona geografica, invece, resta invariata.
Il documento unico è modificato di conseguenza ai punti «Zona geografica delimitata» e «Condizioni ulteriori».
6. Eliminazione dell'allegato sulle norme analitiche comunitarie
L'allegato relativo alle norme analitiche comunitarie applicabili ai vini che beneficiano dell'indicazione geografica protetta «Val de Loire» è eliminato dal disciplinare in quanto tali norme si limitano a riprendere la normativa europea vigente.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome
Val de Loire
2. Tipo di indicazione geografica
IGP — Indicazione geografica protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
3.1. Codice della nomenclatura combinata
22 — BEVANDE, ALCOLICI ED ACETI
2204 — Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
4. Descrizione del vino o dei vini
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
L'IGP «Val de Loire» è riservata ai vini fermi e parzialmente dealcolizzati rossi, rosati, bianchi e chiaretti. I vini presentano un titolo alcolometrico volumico effettivo ≥ 8,5 % per la zona B e ≥ 9 % per la zona C. Dopo l'arricchimento, i vini rossi non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %. I vini parzialmente dealcolizzati a indicazione geografica protetta «Val de Loire» presentano un titolo alcolometrico volumico effettivo compreso tra 6 % e 8,5 % per la zona B e tra 6 % e 9 % per la zona C. Al momento dell'immissione in commercio, i vini rossi devono aver completato la fermentazione malolattica, ad eccezione dei vini con menzione «primeur» o «nouveau» . L'IGP «Val de Loire» può essere concessa ai vini ottenuti senza alcun arricchimento e con un titolo alcolometrico volumico totale compreso tra il 15 e il 20 %, ad eccezione dei vini prodotti nella zona di denominazione e nelle superfici coltivate a Chenin B nei dipartimenti di Maine-et-Loire e dell'Indre-et-Loire. Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa europea. I vini bianchi con tenore di zuccheri fermentescibili ≥ 45g/l presentano, in deroga, un tenore massimo di acidità volatile stabilita mediante decreto congiunto del ministro con delega ai consumi e del ministro dell'Agricoltura. Le altre norme analitiche sono conformi a quelle stabilite dalla normativa dell'Unione. I vini sono spesso caratterizzati da aromi fruttati, anche se la loro intensità e natura variano a seconda dei vitigni e delle tecnologie utilizzate. Nei vini bianchi, rosati e chiaretti, i metodi di vinificazione permettono l'espressione di note fruttate e floreali, pur mantenendo una certa freschezza, mentre nei vini rossi le vinificazioni sono mirate a ottenere strutture morbide. I vini parzialmente dealcolizzati conservano i tratti che caratterizzano l'identità dell'IGP «Val de Loire». Sono espressivi, caratterizzati da aromi fruttati o floreali, pur essendo più leggeri, meno persistenti e strutturati in bocca, in base ai vitigni e alle tecniche di vinificazione e di dealcolizzazione utilizzate. I vini bianchi, rosati e chiaretti parzialmente dealcolizzati uniscono aromi fruttati e floreali a una certa freschezza. I vini rossi parzialmente dealcolizzati presentano una struttura morbida e tannini leggeri.
Caratteristiche analitiche generali:
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
— Acidità totale minima in milliequivalenti per litro:
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1. Regola generale
Pratica enologica specifica
I vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).
5.2. Rese massime
90 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La vendemmia, la vinificazione, l'elaborazione e la dealcolizzazione parziale dei vini che beneficiano dell'indicazione geografica protetta «Val de Loire» hanno luogo: — nei seguenti dipartimenti: Allier, Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loira Atlantica, Loiret, Maine-et-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Sarthe, Vendée, Vienne; Tutti i comuni del dipartimento di Deux-Sèvres, ad eccezione dei seguenti comuni: Asnières-en-Poitou, Beauvoir-sur-Niort, Belleville, Boisserolles, Le Bourdet, Brieuil-sur-Chizé, Brioux-sur-Boutonne, Chérigné, Chizé, Ensigné, Les Fosses, La Foye-Monjault, Granzay-Gript, Juillé, Luché-sur-Brioux, Lusseray, Marigny, Mauzé-sur-le-Mignon, Paizay-le-Chapt, Périgné, Priaires, Prin-Deyrançon, Prissé-la-Charrière, La Rochénard, Saint-Etienne-la-Cigogne, Saint-Georges-de-Rex, Saint-Hilaire-la-Palud, Secondigné-sur-Belle, Séligné, Thorigny-sur-le-Mignon, Usseau, Vernoux-sur-Boutonne, Le Vert, Villefollet, Villiers-en-Bois, Villiers-sur-Chizé.
7. Varietà di uve da vino
Abouriou B
Artaban N
Cabernet cortis N
Cabernet franc N
Cabernet-Sauvignon N
Chardonnay B
Chasselas B
Chenin B
Cot N — Malbec
Egiodola N
Floreal B
Folle blanche B
Gamay N
Gamay de Bouze N
Gamay de Chaudenay N
Grolleau N
Grolleau gris G
Melon B
Merlot N
Meunier N
Négrette N
Opalor
Orbois B
Pineau d'Aunis N
Pinot blanc B
Pinot gris G
Pinot noir N
Sacy B
Sauvignon B — Sauvignon blanc
Sauvignon gris G — Fié gris
Select B
Sirano
Soreli B
Souvignier gris Rs
Vidoc N
Viognier B
Voltis B
8. Descrizione del legame o dei legami
La zona geografica di produzione comprende 14 dipartimenti del bacino idrografico della Loira, che si estende dal Massiccio centrale fino all'estuario del Pays Nantais. Dalle antiche terre del Massiccio armoricano della regione di Nantes e dell'Angiò, dal gesso bianco della regione di Saumur e della Turenna alle rocce vulcaniche dei monti dell'Alvernia, la Loira attraversa realtà geopedologiche molto diverse. Complessivamente temperato, il clima della Valle della Loira è oceanico nella regione di Nantes e nell'Angiò, mentre presenta un'influenza continentale in Turenna ed è semi-continentale nel Centro-Valle della Loira. I vigneti godono di una pluviometria regolare durante tutto l'anno e di temperature miti senza eccessi. Pur caratterizzata da una grande varietà di condizioni climatiche e geopedologiche, la Valle della Loira si presenta complessivamente in modo omogeneo per effetto della sua posizione settentrionale e del suo clima. Storicamente, sono stati i Romani ad aver impiantato la vite, soprattutto nella regione di Nantes, ma è solo dal V secolo che i vigneti si diffondono realmente ed è con l'ascesa al trono d'Inghilterra di Enrico II, conte d'Angiò, nel 1154, che questi vigneti registrano un vero sviluppo. Da straordinario asse di circolazione, la Loira ha favorito l'esistenza dei vigneti lungo le sue sponde e il commercio dei vini. Nel XIX secolo, l'arrivo della ferrovia mette i viticoltori della Valle della Loira in concorrenza con quelli delle altre regioni francesi, incentivando in queste terre lo sviluppo di una produzione di qualità. Nel 1968 vengono istituiti i vins de Pays e il decreto del 16 dicembre 1981 segna la nascita di un vin de Pays régional nel bacino della Loira: i «Vins de pays du jardin de la France». Con il decreto del 12 maggio 2007 i vini della Valle della Loira passano da identità storica a vera e propria identità geografica e i «Vins de Pays du Jardin de la France» diventano i «Vins de Pays du Val de Loire». L'IGP «Val de Loire» conta sia vini bianchi che vini rossi e rosati, con una produzione che negli ultimi anni è di 400 000 hl/anno (bianchi, rossi e rosati). Dominano i vini bianchi, che qui hanno trovato un terreno d'elezione, con il 53 % dei volumi dichiarati, seguiti dai rossi con il 27 % e dai rosati con il 20 %. Quasi il 90 % delle IGP «Val de Loire» sono prodotte da un unico vitigno e tutte le 38 varietà utilizzate per la produzione sono coltivate da sempre nella regione. L'IGP «Val de Loire» si esprime attraverso vitigni di fama internazionale, tra cui i principali sono il Sauvignon B, lo Chardonnay B, lo Chenin B, il Gamay N, il Pinot noir N, il Cabernet Franc N e il Cabernet Sauvignon N, ma anche attraverso varietà locali come il Grolleau Gris G, il Grolleau N, il Melon B o il Pineau d'Aunis N. Il rispetto della qualità e dell'origine delle uve è garantito dalla definizione di condizioni di produzione e di parametri analitici precisi, oltre che da controlli organolettici. I bianchi, perlopiù vinificati in secco, si distinguono per la freschezza e per la delicatezza dei loro aromi fruttati e floreali. I rosati e i chiaretti sono leggeri e vivaci mentre i rossi, dalla struttura leggera o talvolta corposa, sono morbidi e freschi. L'IGP «Val de Loire» può anche comportare la menzione «primeur» o «nouveau» , soprattutto nei vini ottenuti dai vitigni Sauvignon B e Gamay N. Si tratta di vini carezzevoli, aromatici e leggeri. I vini destinati alla dealcolizzazione parziale presentano i tratti distintivi dell'IGP. I processi di dealcolizzazione esaltano tutta l'autenticità dei vitigni della Valle della Loira. I vini bianchi parzialmente dealcolizzati dell'IGP «Val de Loire» si distinguono per la finezza, l'eleganza e gli aromi che caratterizzano la Valle della Loira. I vini rosati e chiaretti parzialmente dealcolizzati dell'IGP «Val de Loire» sono freschi e aromatici e i vini rossi parzialmente dealcolizzati hanno tannini leggeri. I produttori hanno saputo preservare l'identità e la tradizione vitivinicola di questa regione, che trova lungo la Loira un clima favorevole alla viticoltura. Questi vigneti sono l'espressione di usanze vitivinicole antiche e costanti nel tempo, che i viticoltori si sono tramandati di generazione in generazione. La reputazione dei vini della Valle della Loira vanta una lunga storia, che è anche frutto degli scambi commerciali, un tempo agevolati dalla navigazione fluviale. I vitigni dell'IGP «Val de Loire IGP» sono idonei alla diversità delle condizioni climatiche e dei terreni di questa vasta regione e sono orientati per lo più alla produzione di vini bianchi, ma l'introduzione di nuovi vitigni e gli sforzi tecnologici dei viticoltori hanno, in tempi più recenti, favorito la produzione di vini rossi. Fin dalla loro istituzione nel 1981, i vini della Valle della Loira sono l'espressione di una produzione di qualità e della professionalizzazione dei loro operatori. Forte dei suoi viticoltori, delle sue cantine cooperative e dei suoi commercianti, l'IGP «Val de Loire» esercita un reale peso economico sulla produzione vinicola del bacino della Valle della Loira. Nel cuore di una regione vitivinicola storica ed estesa, il retaggio di competenze antiche nell'arte della coltivazione della vite e della vinificazione ha permesso lo sviluppo di una fitta rete di centri di ricerca scientifica e tecnica specializzati in questo settore e di istituti di formazione in ambito vitivinicolo. In cambio, i risultati di questi centri di ricerca e il livello di formazione dei professionisti hanno dato un importante impulso ai vini dell'IGP «Val de Loire». In questa regione dal forte patrimonio storico (moltissimi castelli presenti), classificata patrimonio mondiale dell'umanità dall'Unesco, lo sviluppo dell'enoturismo contribuisce al rafforzamento della reputazione dell'IGP «Val de Loire». Dinanzi alle sfide, gli operatori della Valle della Loira (e quelli dell'IGP non fanno eccezione) hanno sempre dato prova di resilienza e di una forte adattabilità, in particolare per rispondere alle esigenze di un mercato di consumatori alla ricerca di nuovi tipi di prodotti. I vini IGP «Val de Loire» sono innovativi e creativi e si distinguono per i loro forti legami con il territorio. I vini parzialmente dealcolizzati danno pertanto all'IGP «Val de Loire» un nuovo impulso organolettico e rafforzano la reputazione di questi vini, in una regione caratterizzata da forti dinamiche enoturistiche.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
La zona di prossimità immediata definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione dei vini e la dealcolizzazione dei vini parzialmente dealcolizzati che beneficiano dell'indicazione geografica protetta «Val de Loire» è costituita dai seguenti circondari limitrofi della zona geografica:
— circondari del dipartimento della Mayenne: Château-Gontier, Laval, Mayenne
— i seguenti comuni del dipartimento Deux-Sèvres: Asnières-en-Poitou, Beauvoir-sur-Niort, Belleville, Boisserolles, Le Bourdet, Brieuil-sur-Chizé, Brioux-sur-Boutonne, Chérigné, Chizé, Ensigné, Les Fosses, La Foye — Monjault, Granzay-Gript, Juillé, Luché-sur-Brioux, Lusseray, Marigny, Mauzé-sur-le-Mignon, Paizay-le-Chapt, Périgné, Priaires, Prin-Deyrançon, Prissé-la-Charrière, La Rochénard, Saint-Etienne-la-Cigogne, Saint-Georges-de-Rex, Saint-Hilaire-la-Palud, Secondigné-sur-Belle, Séligné, Thorigny-sur-le-Mignon, Usseau, Vernoux-sur-Boutonne, Le Vert, Villefollet, Villiers-en-Bois, Villiers-sur-Chizé.
Norme di etichettatura
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
L'indicazione geografica protetta «Val de Loire» può essere integrata dal nome delle seguenti unità geografiche più piccole: Allier, Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loira Atlantica, Loiret, Maine-et-Loire, Nièvre, Sarthe, Vendée, Vienne, Marches de Bretagne, Pays de Retz, secondo le disposizioni stabilite dal disciplinare.
Le dimensioni dei caratteri del nome di una delle unità geografiche più piccole non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome dell'indicazione geografica protetta «Val de Loire».
L'indicazione geografica protetta «Val de Loire» può essere completata con le menzioni «primeur» o «nouveau» .
L'indicazione geografica protetta «Val de Loire» può essere integrata con il nome di uno o più vitigni.
Il nome della varietà Sauvignon o della varietà Grolleau può figurare nell'etichettatura dei vini a indicazione geografica protetta «Val de Loire» per indicare, rispettivamente, i vini ottenuti da un assemblaggio di Sauvignon B e Sauvignon gris G o da un assemblaggio di Grolleau N e Grolleau gris G.
Il logo IGP dell'Unione europea è riportato in etichetta quando la dicitura «Indicazione geografica protetta» è sostituita dall'espressione tradizionale «Vin de pays» .
La dicitura «Vin partiellement désalcoolisé» è presente sull'etichetta dei vini parzialmente dealcolizzati che beneficiano dell'indicazione geografica protetta «Val de Loire». Deve figurare nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica protetta «Val de Loire».
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-d2e88ee4-e7eb-4c2c-b1d9-d7c981ffb8f7