Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 07-10-2025
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 07-10-2025

Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Terre Siciliane].

(Comunicazione 07/10/2025, pubblicata in G.U.U.E. 7 ottobre 2025, n. C)


COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

(Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143)

«Terre Siciliane»

PGI-IT-A0810-AM04

Data della comunicazione: 11.7.2025

1.   Nome del prodotto

«Terre Siciliane»

2.   Tipo di indicazione geografica

☐ Denominazione di origine protetta (DOP)

☒ Indicazione geografica protetta (IGP)

☐ Indicazione geografica (IG)

3.   Settore

☐ Prodotti agricoli

☒ Vini

☐ Bevande spiritose

4.   Paese al quale appartiene la zona geografica

Italia

5.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare – PQA I

Indirizzo: Via XX Settembre 20, 00187, Roma

6.   Qualifica come modifica ordinaria

Si attesta che l’approvazione e la comunicazione della presente modifica ordinaria soddisfano le condizioni per l’approvazione di una modifica ordinaria ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate a norma dello stesso.

Si dichiara, inoltre, che la presente modifica rientra nella definizione di modifica ordinaria di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 poiché non rientra tra i casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143.

7.   Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

1.   Introduzione di nuove varietà di uve da vino

Sono inserite le seguenti otto varietà di uve da vino utilizzabili nella produzione dei vini designati dall'IGP «Terre Siciliane»:

— Merlese N.

— Marselan N.

— Inzolia Nera N.

— Lucignola N.

— Orisi N.

— Recunu B.

— Usirioto N.

— Vitrarolo N.

La modifica sopra descritta riguarda l'Allegato 1 al disciplinare, nel quale sono elencate le varietà di uve da vino idonee alla coltivazione nella regione Sicilia, a sua volta richiamato dall'articolo 2 del disciplinare relativo alla base ampelografica dei vigneti, e comporta una modifica della sezione 7 del documento unico intitolata «Varietà di uve da vino».

2.   Riferimenti all'organismo di controllo

A seguito delle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 1308/2013, con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, non vengono più previsti, tra i contenuti obbligatori del disciplinare, il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, gli Stati membri pubblicano i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti, degli organismi delegati e delle persone fisiche di cui all’articolo 39, paragrafo 3, di tale regolamento per ciascun prodotto designato da un’indicazione geografica e aggiornano tali informazioni.

Pertanto, l’articolo con i riferimenti all’organismo di controllo è stato modificato, sostituendo tali informazioni con un rinvio alla pubblicazione sul sito internet ufficiale dell’Autorità competente dello Stato membro.

La modifica sopra descritta riguarda l’articolo 9 del disciplinare e non comporta una modifica del documento unico.

3.   Corrigendum — Descrizione dei vini — Correzione errori materiali e modifiche formali al documento unico

Al fine di eliminare alcune incongruenze presenti tra il documento unico ed il disciplinare, sono apportate le seguenti correzioni di errori materiali e modifiche esclusivamente formali alla sezione 4 del documento unico intitolata «Descrizione dei vini»:

— «Terre Siciliane» bianco, con o senza la specificazione del vitigno, anche nella tipologia frizzante e liquoroso (sezione 4.1): nella descrizione del sapore, le parole «a dolce» sono sostituite con «all'abboccato». Inoltre, il titolo alcolometrico volumico totale minimo viene differenziato a seconda della categoria di appartenenza (9,00 % vol per la categoria Vino frizzante, 10,50 % vol per la categoria Vino e 15,00 % vol per la categoria Vino liquoroso);

— «Terre Siciliane» bianco vendemmia tardiva e bianco passito, con o senza la specificazione del vitigno: la descrizione dei vini è ora suddivisa in due distinte sezioni del documento unico (4.2 e 4.3), in coerenza con quanto previsto dal disciplinare, e viene corretta l'unità di misura dell'acidità totale minima (in grammi per litro espresso in acido tartarico, anziché in milliequivalenti per litro). Inoltre, per la tipologia bianco vendemmia tardiva è inserito il descrittore del sapore «tipico», già presente nel disciplinare.

— «Terre Siciliane» rosso, con o senza la specificazione del vitigno, anche nella tipologia frizzante, novello e liquoroso (sezione 4.4): nella descrizione del sapore, le parole «a dolce» sono sostituite con «all'abboccato». Inoltre, il titolo alcolometrico volumico totale minimo viene differenziato a seconda della categoria di appartenenza (9,00 % vol per la categoria Vino frizzante, 11,00 % vol per la categoria Vino e 15,00 % vol per la categoria Vino liquoroso);

«Terre Siciliane» ro sso vendemmia tardiva e rosso passito, con o senza la specificazione del vitigno: la descrizione dei vini è ora suddivisa in due distinte sezioni del documento unico (4.5 e 4.6), in coerenza con quanto previsto dal disciplinare;

— «Terre Siciliane» rosato, con o senza la specificazione del vitigno, anche nella tipologia frizzante (sezione 4.7): nella descrizione del sapore, le parole «a dolce» sono sostituite con «all'abboccato». Inoltre, il titolo alcolometrico volumico totale minimo viene differenziato a seconda della categoria di appartenenza (9,00 % vol per la categoria Vino frizzante e 10,50 % vol per la categoria Vino);

— «Terre Siciliane» Spumante bianco e Spumante rosato: la descrizione dei vini spumanti è ora suddivisa in due distinte sezioni del documento unico (4.8 e 4.9), in coerenza con quanto previsto dal disciplinare. Inoltre, viene precisato che entrambe le descrizioni si riferiscono anche alle tipologie spumante con la specificazione del vitigno, come già previsto dal disciplinare;

— infine, per tutte le tipologie viene precisato che gli altri parametri analitici, che non figurano nella relativa griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione.

La modifica sopra descritta non riguarda il disciplinare e comporta esclusivamente una modifica della sezione 4 del documento unico intitolata «Descrizione dei vini».

4.   Corrigendum — Rese massime — Modifiche formali al documento unico

Conformemente al disciplinare, le rese massime indicate nella sezione 5.2 del documento unico vengono raggruppate come di seguito indicato, senza modificare nella sostanza il contenuto della sezione:

— «Terre Siciliane» bianco, con o senza la specificazione del vitigno, anche nelle tipologie passito, vendemmia tardiva, frizzante, spumante e liquoroso: 18 000 chilogrammi di uve per ettaro;

— «Terre Siciliane» rosso, con o senza la specificazione del vitigno, anche nelle tipologie passito, vendemmia tardiva, novello, frizzante e liquoroso: 16 000 chilogrammi di uve per ettaro;

— «Terre Siciliane» rosato, con o senza la specificazione del vitigno, anche nelle tipologie passito, frizzante e spumante: 16 000 chilogrammi di uve per ettaro.

La modifica sopra descritta non riguarda il disciplinare e comporta esclusivamente una modifica della sezione 5.2 del documento unico intitolata «Rese massime».

5.   Corrigendum — Modifiche formali al disciplinare

Sono apportate correzioni meramente formali al disciplinare, quali ad esempio l'aggiornamento dei titoli del disciplinare, l'eliminazione dei riferimenti ad atti normativi non più in vigore e la correzione di refusi.

La modifica sopra descritta riguarda esclusivamente il disciplinare e non comporta una modifica del documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Denominazione/denominazioni

Terre Siciliane

2.   Tipo di indicazione geografica:

IGP — Indicazione geografica protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

    3. Vino liquoroso

    4. Vino spumante

    8. Vino frizzante

3.1.   Codice della nomenclatura combinata

22 — BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

2204 — Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

4.   Descrizione dei vini:

— 1.    «Terre Siciliane» bianco, con o senza la specificazione del vitigno, anche nella tipologia frizzante e liquoroso

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino più o meno intenso.

Odore: fine, elegante.

Sapore: dal secco all'abboccato, equilibrato, caratteristico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00 % vol (categoria Vino frizzante); 10,50 % vol (categoria Vino); 15,00 % vol (categoria Vino liquoroso).

Estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali:

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —

Acidità totale minima: 3,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

2. «Terre Siciliane» bianco vendemmia tardiva, con o senza la specificazione del vitigno

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: dal giallo paglierino al dorato.

Odore: caratteristico, delicato, persistente.

Sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali:

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 10

— Acidità totale minima: 3,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

3.    «Terre Siciliane» bianco passito, con o senza la specificazione del vitigno

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo tendente all'ambra a seconda dell'invecchiamento.

Odore: intenso, fruttato.

Sapore: dolce, caratteristico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol, con residuo zuccherino minimo di 50,0 g/l.

Estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali:

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —

— Acidità totale minima: 3,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

4.    «Terre Siciliane» rosso, con o senza la specificazione del vitigno, anche nella tipologia frizzante, novello e liquoroso

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosso rubino più o meno intenso.

Odore: gradevole, fine.

Sapore: dal secco all'abboccato, armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00 % vol (categoria Vino frizzante); 11,00 % vol (categoria Vino); 15,00 % vol (categoria Vino liquoroso).

Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali:

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —

— Acidità totale minima: 3,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

5.    «Terre Siciliane» rosso vendemmia tardiva, con o senza la specificazione del vitigno

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento.

Odore: caratteristico, delicato, persistente.

Sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali:

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 10

— Acidità totale minima: 3,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

6.    «Terre Siciliane» rosso passito, con o senza la specificazione del vitigno

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosso più o meno carico tendente al granato con l’invecchiamento.

Odore: caratteristico ed intenso.

Sapore: dolce, armonico e vellutato.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol, con residuo zuccherino minimo di 50,0 g/l.

Estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali:

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —

— Acidità totale minima: 3,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

7.    «Terre Siciliane» rosato, con o senza la specificazione del vitigno, anche nella tipologia frizzante

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosa più o meno intenso.

Odore: fine, elegante.

Sapore: dal secco all'abboccato, armonico, equilibrato.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00 % vol (categoria Vino frizzante); 10,50 % vol (categoria Vino).

Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali:

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —

— Acidità totale minima: 3,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

8.    «Terre Siciliane» Spumante bianco, con o senza la specificazione del vitigno

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Spuma: fine, persistente.

Colore: giallo paglierino più o meno intenso.

Odore: caratteristico, fine.

Sapore: da extra brut a dolce, fresco, armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali:

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —

— Acidità totale minima: 3,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

9.   Terre Siciliane” Spumante rosato, con o senza la specificazione del vitigno

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Spuma: fine, persistente.

Colore: rosato più o meno intenso.

Odore: caratteristico, delicato.

Sapore: da extra brut a dolce, fresco, armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali:

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —

— Acidità totale minima: 3,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

5.2.   Rese massime

1. «Terre Siciliane» bianco, con o senza la specificazione del vitigno, anche nelle tipologie passito, vendemmia tardiva, frizzante, spumante e liquoroso

18 000 chilogrammi di uve per ettaro

2. «Terre Siciliane» rosso, con o senza la specificazione del vitigno, anche nelle tipologie passito, vendemmia tardiva, novello, frizzante e liquoroso

16 000 chilogrammi di uve per ettaro

3. «Terre Siciliane» rosato, con o senza la specificazione del vitigno, anche nelle tipologie passito, frizzante e spumante

16 000 chilogrammi di uve per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo della Regione Sicilia.

7.   Varietà di uve da vino

Aglianico N. — Ellenica

Albanello B.

Alicante N. — Gamay

Alicante bouchet N.

Ancellotta N. — Lancellotta

Ansonica B. — Inzolia

Barbera N.

Cabernet franc N. — Cabernet

Cabernet sauvignon N. — Cabernet

Calabrese N. — Nero d'Avola N.

Carignano N.

Carricante B.

Catanese nero N. — Catanese

Catarratto bianco comune B. — Catarratto

Catarratto bianco lucido B. — Catarratto

Chardonnay B.

Chenin B.

Ciliegiolo N. — Morettone

Corinto nero N.

Damaschino B.

Fiano B.

Frappato N. — Frappato d'Italia

Glera B. — Serprino

Grecanico dorato B. — Grecanico

Grillo B.

Inzolia Nera N.

Lucignola N.

Malbech N.

Malvasia bianca B. — Iuvarella

Malvasia di Lipari B. — Malvasia

Manzoni bianco B. — Incrocio Manzoni 6.0.13 B.

Marselan N.

Merlese N.

Merlot N.

Minnella bianca B.

Mondeuse N.

Montepulciano N.

Montonico bianco B. — Montonico

Moscato bianco B. — Moscato reale

Moscato giallo B. — Muskateller

Moscato rosa Rs. — Rosen muskateller

Müller thurgau B. — Riesling x Sylvaner

Nerello cappuccio N. — Nerello mantellato

Nerello mascalese N.

Nocera N.

Orisi N.

Perricone N. — Pignatello

Petit manseng B.

Petit verdot N

Pinot bianco B. — Pinot

Pinot grigio — Pinot

Pinot nero N. — Pinot

Recunu B.

Riesling italico B. — Riesling

Sangiovese N. — Sangioveto

Sauvignon B. — Sauvignon blanc

Semillon B.

Syrah N. — Shiraz

Tannat N.

Tempranillo N.

Traminer aromatico Rs. — Gewürztraminer

Trebbiano toscano B. — Procanico

Usirioto N.

Vermentino B. — Pigato B.

Vernaccia di San Gimignano B. — Vernaccia

Viogner B.

Vitrarolo N.

Zibibbo B. — Moscatellone

8.   Descrizione del legame/dei legami

Terre Siciliane

L’orografia prevalentemente collinare, il clima mediterraneo, la scelta delle aree di produzione che privilegiano terreni con buona esposizione interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche dei vini della IGT «Terre Siciliane».

La millenaria storia vitivinicola del territorio della regione Sicilia è la prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani (tramandando le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche) e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini in argomento.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Disposizioni supplementari di etichettatura

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

All’articolo 7 del disciplinare, conformemente all’articolo 70, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009 è previsto il divieto di utilizzo del nome dei vitigni «Grillo» e «Calabrese» o suo sinonimo «Nero d’Avola», anche per i vini ottenuti da uve di tali varietà.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23264