Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Consiglio di Stato
Data provvedimento: 03-10-2025
Numero provvedimento: 7733
Tipo gazzetta: Nessuna

Viticoltura  - Danni ai vigneti - Fauna selvatica - Legge regionale Abruzzo - Natura indennitaria - Contributo - Lucro cessante - Indennizzo regionale diretto a coprire solo il valore dell’uva (prodotto perduto) con esclusione del lucro cessante (valore del vino trasformato all’esito della conclusione del ciclo produttivo e la futura riduzione della produzione per mancato sviluppo vegetativo delle colture) - Atti amministrativi e giurisdizione - Ristoro dei danni da fauna selvatica ex L.R. Abruzzo n. 10/2003 - Natura indennitaria e non risarcitoria del contributo.

SENTENZA
 

sul ricorso numero di registro generale 5076 del 2024, proposto da
DOMENICO BIANCOLINO, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Margiotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Sulmona, via Lamaccio, n. 1;

contro

REGIONE ABRUZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;


 

sul ricorso numero di registro generale 7339 del 2024, proposto da
BIANCOLINO DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Margiotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Margiotta in Sulmona, via Lamaccio, n. 1;

contro

REGIONE ABRUZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;


per la riforma

- quanto al ricorso n. 5076 del 2024, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sez. I, n. 245 del 2024;

- quanto al ricorso n. 7339 del 2024, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sez. I, n. 372 del 2024;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati Antonio Grumetto e Dover Scalera;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO


1.– Con l’atto di appello n. 5076 del 2024, il signor Domenico Biancolino, titolare dell’omonima impresa agricola deduce che:

- in data 23 agosto 2017, presentava alla Regione Abruzzo domanda per ottenere il ristoro dei danni cagionati dai cinghiali ai vigneti della propria azienda, ai sensi della legge regionale 24 giugno 2003, n. 10 (Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica);

- la Regione Abruzzo accertava, nel corso dell’anno 2017, la perdita di produzione, per danni cagionati da cinghiali e cervi, di circa 270 quintali di uva, quantificando il danno in € 10.915,84;

- con ricorso di primo grado, l’istante domandava l’annullamento del predetto verbale di accertamento e stima dei danni alle colture, chiedendo la condanna della Regione Abruzzo a corrispondergli la maggior somma di € 140.232,00, a titolo di risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica ai propri vigneti;

- il ricorrente, in particolare, contestava la quantificazione dei danni effettuata dalla Regione Abruzzo, per aver tenuto in considerazione solo il valore del prodotto perduto, pari a circa 270 quintali di uva, e non anche il valore del prodotto trasformato, pari a circa 25.333 bottiglie di vino, e la riduzione della produzione conseguente al mancato sviluppo vegetativo delle colture.

- con sentenza n. 245 del 18 maggio 2024, il Tribunale Amministrativo Regionale rigettava il ricorso, ritenendo che la Regione avesse correttamente parametrato l’indennizzo al solo danno emergente, ossia alla totalità del valore del prodotto perduto, e non anche al lucro cessante, quali il valore del prodotto trasformato all’esito della conclusione del ciclo produttivo e la futura riduzione della produzione per mancato sviluppo vegetativo delle colture.

1.1.– Il signor Domenico Biancolino ha proposto quindi appello averso la citata sentenza, sostenendone l’erroneità e chiedendone, pertanto, la riforma.

Con un unico motivo, l’appellante lamenta che il quantum risarcibile non può essere limitato al solo danno emergente e che, comunque, in ogni caso, nella voce del danno emergente rientra anche il prodotto trasformato, posto che per un’azienda vitivinicola il danno emergente riguarda la mancata produzione di vino da quel quantitativo di uva a causa dell’evento dannoso.

2.– Con l’atto di appello n. 7339 del 2024, lo stesso signor Domenico Biancolino espone:

- di avere presentato, in data 31 agosto 2018, analoga domanda alla Regione Abruzzo per ottenere il ristoro dei danni cagionati dai cinghiali ai vigneti della propria azienda ai sensi della legge regionale 24 giugno 2003, n. 10;

- la Regione Abruzzo accertava, nel corso dell’anno 2018, la perdita di produzione, per danni cagionati da cinghiali e cervi, di circa 318 quintali di uva, quantificando il danno in € 4.071,46;

- con ricorso di primo grado, il signor Domenico Biancolino contestava anche in questo caso la quantificazione dei danni effettuata dalla Regione Abruzzo, per aver tenuto in considerazione solo il valore del prodotto perduto, pari a circa 219 quintali di uva, e non anche il valore di trasformazione del prodotto, pari a circa 29.733 bottiglie di vino, e la riduzione della produzione conseguente al mancato sviluppo vegetativo delle colture negli anni a venire, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a corrispondergli la maggior somma di € 160.559,00, a titolo di risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica ai propri vigneti;

- con sentenza n. 372 del 3 settembre 2024, il T.a.r., disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Regione, rigettava il ricorso con le stesse motivazioni della precedente sentenza n. 245 del 18 maggio 2024.

2.1.– Il signor Domenico Biancolino ha proposto, quindi, appello, sostenendo l’erroneità anche della sentenza da ultimo intervenuta e chiedendone, pertanto, la riforma.

L’appellante eccepisce preliminarmente l’inutilizzabilità di tutto quanto depositato dalla controparte in data 8 agosto 2024 in quanto avvenuto in violazione del termine di legge (anche dopo l’udienza di discussione).

Nel merito, con un unico motivo, l’appellante lamenta che il quantum risarcibile non può essere limitato al solo danno emergente e che, comunque, in ogni caso, nella voce del danno emergente rientra anche il prodotto trasformato, posto che per un’azienda vitivinicola, il danno emergente riguarda la mancata produzione di vino da quel quantitativo di uva a causa dell’evento dannoso.

3.– La Regione Abruzzo si è costituta in entrambi i giudizi di appello, argomentando l’infondatezza delle deduzioni avversarie.

4. All’odierna udienza pubblica del 18 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO


1.– Gli appelli in epigrafe vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, oltre che per l’identità della questione giuridica controversa.

2.– Il ricorrente lamenta l’erronea quantificazione del contributo richiesto alla Regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale 24 giugno 2003, n. 10 – secondo cui: «Per i danni causati alle colture agrarie e forestali dalle specie animali di cui all’Allegato A) è […] riconosciuto un contributo pari al 100% del valore del prodotto perduto, nei limiti delle disponibilità del bilancio» –, formulando domanda di risarcimento per il maggiore danno subito.

La legge citata prevede il riconoscimento di un contributo economico per i danni causati alle colture agrarie e forestali dalle specie animali di notevole interesse faunistico, di cui all’allegato A), tra le quali è ricompreso sia il cinghiale, sia il cervo.

Ai sensi dell’articolo 4-ter, lettere a) ed e), della citata legge regionale, la Giunta Regionale definisce con regolamento «i criteri di riparto degli stanziamenti annuali tra province» nonché «la soglia minima di danno, i criteri e le modalità di concessione dei contributi»

Le modalità operative da rispettare ai fini della concessione dei contributi per i danni causati dalla fauna selvatica (dettate dall’Allegato 1 della DGR 762 del 15 dicembre 2017) prevedono la determinazione di specifici parametri ‒ segnatamente: la percentuale della superficie danneggiata, la produzione media della coltura ed il prezzo unitario del prodotto – correlati al prodotto ottenuto dalla raccolta e non a quello trasformato.

2.1.– Nel caso di specie, gli uffici regionali hanno accertato che i danni alla produzione subiti dall’appellante erano dovuti al cinghiale, così come specificato nella domanda presentata, e in parte al capriolo.

In seguito ai sopralluoghi del 13 ottobre 2017 e del 26 settembre 2018, è stata riconosciuta una perdita di produzione di uva pari, rispettivamente, a 268,14 q e 318,98 q.

La Regione Abruzzo ha quantificato il contributo di sostegno al reddito con riferimento all’intero valore del prodotto perduto (inteso come valore vegetativo delle colture).

Il ricorrente, senza contestare i parametri di valutazione (individuati nella resa media unitaria delle colture, nel prezzo unitario del prodotto e nella quantità di prodotto finale andata perduta), invoca il valore del prodotto trasformato all’esito della conclusione del ciclo produttivo e la futura riduzione della produzione per mancato sviluppo vegetativo delle colture.

3.– Il Collegio ritiene che l’interpretazione che considera il valore della perdita della produzione di uva e non del vino quale prodotto trasformato – offerta dall’Amministrazione e avallata dal giudice di primo grado – sia corretta, in quanto basata, oltre che sulla lettera, anche sulla ratio dell’intervento normativo.

La legge regionale, infatti, ha introdotto misure di «concorso al ristoro» dei danni a patrimonio zootecnico e alle colture.

L’indennizzo così riconosciuto ‒ in quanto trova fondamento nel valore giuridico della solidarietà e non dell’illecito ‒ ha natura semplificata ed automatica, prescinde dalla colpa dell’Amministrazione, non richiede la prova del nesso causale e del danno concretamente subito, né dà rilievo ai criteri di commisurazione del danno risarcibile (causalità giuridica, evitabilità e prevedibilità).

Coerentemente con la sua natura indennitaria, la misura economica in esame, riconosciuta soltanto «nei limiti di disponibilità delle risorse stanziate nel bilancio», non copre il pregiudizio integrale subito (la cui riallocazione, nel sistema giuridico, richiede i requisiti di fattispecie della responsabilità civile e che, in linea almeno teorica, potrebbe giustificare una richiesta a parte ma, appunto, a diverso titolo e con un diverso meccanismo).

Peraltro, va aggiunto che, anche in occasione dell’esame di disposizioni introduttive di forfetizzazioni legali limitative del risarcimento del danno (e, dunque, non dei meri ristori indennitari oggetto del presente giudizio), la Corte costituzionale ha più volte affermato che la regola generale di integralità della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale, purché sia garantita l’adeguatezza del risarcimento (sentenze n. 194 del 2018, n. 303 del 2011, n. 199 del 2005, n. 148 del 1999, n. 420 del 1991).

3.1.‒ In definitiva, la tesi dell’appellante, che invoca i principi giuridici sul risarcimento del danno per sostenere l’inclusione nella stima del danno anche del valore della perdita del prodotto trasformato, non coglie nel segno (la ratio decidendi rende del tutto ininfluente l’eccezione di inutilizzabilità, formulata nel ricorso n. 7339 del 2024, di quanto depositato dall’Amministrazione in data 8 agosto 2024, nel corso del giudizio di primo grado).

Per quanto riguarda la perdita di produzione per gli anni successivi a causa del danno a carico delle parti vegetative della pianta subite al momento dell’evento dannoso, va aggiunto quanto dedotto dall’Amministrazione (senza specifica contestazione di controparte), ovvero che sarebbe stato comunque impossibile definire a priori i futuri parametri che determinano la stima del danno (produzione media per ettaro e valore di mercato del prodotto).

4.– In ragione della natura degli interessi coinvolti e del carattere risalente della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese del secondo grado di giudizio.



P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Compensa interamente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente

Dario Simeoli, Consigliere, Estensore

Giordano Lamberti, Consigliere

Lorenzo Cordi', Consigliere

Thomas Mathà, Consigliere