Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2009 della Commissione, del 2 ottobre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati nell'ambito di determinati contingenti tariffari a seguito della modifica dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Moldova.
(Regolamento (UE) 02/10/2025, n. 2025/2009, pubblicato in G.U.U.E. 2 ottobre 2025, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 187,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione in base all'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio "primo arrivato, primo servito").
(2) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra ("accordo di associazione"), stabilisce, nell'ambito della zona di libero scambio globale e approfondito (Deep and Comprehensive Free Trade Area, "DCFTA"), determinati contingenti tariffari per i prodotti moldovi importati nell'Unione. Il regolamento (UE) 2024/1501 del Parlamento europeo e del Consiglio stabiliva misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integravano le concessioni commerciali per i prodotti moldovi. Tale regolamento ha sospeso tutti i contingenti tariffari istituiti nell'ambito dell'accordo di associazione fino al 24 luglio 2025. Dopo tale data, gli scambi commerciali tra l'Unione e la Moldova dovranno riassoggettarsi alle norme stabilite nel quadro dell'accordo di associazione.
(3) La decisione n. 1/2025 del Comitato di associazione UE-Moldova riunito nella formazione "Commercio", del 19 settembre 2025, relativa alla riduzione e alla soppressione dei dazi doganali a norma dell'articolo 147, paragrafo 4, dell'accordo di associazione ("decisione") modifica l'accordo di associazione modificando diversi contingenti tariffari che rientrano nell'ambito di applicazione della DCFTA. In particolare, tale decisione aumenta i quantitativi di prodotti originari della Moldova da importare nell'UE nell'ambito di determinati contingenti tariffari. Essa liberalizza inoltre le importazioni di diversi prodotti dalla Moldova, con la conseguente soppressione di alcuni contingenti tariffari.
(4) Le modifiche introdotte dalla decisione riguardano i contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988. Tali modifiche dovrebbero pertanto riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988.
(6) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione al fine di attuare tempestivamente le modifiche introdotte dalla decisione.
(7) Al fine di garantire la conformità all'accordo di associazione modificato dalla decisione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data di tale decisione.
(8) Poiché alcune modifiche apportate dal presente regolamento si applicano ai periodi contingentali in corso alla data di applicazione del presente regolamento, in particolare per i prodotti raccolti e disponibili per l'esportazione principalmente alla fine dell'estate e in autunno, è opportuno stabilire disposizioni transitorie relative ai quantitativi assegnati tra il 25 luglio 2025 e la data di applicazione del presente regolamento.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Disposizioni transitorie
Il quantitativo disponibile per il resto del periodo contingentale in corso alla data di applicazione del presente regolamento è pari alla differenza tra il nuovo quantitativo, fissato nell'allegato del presente regolamento, e i quantitativi già assegnati tra il 25 luglio 2025 e la data di applicazione del presente regolamento.
Se alla data di applicazione del presente regolamento il periodo contingentale pertinente è già iniziato e il quantitativo precedentemente disponibile è esaurito, la differenza tra il nuovo quantitativo e il quantitativo precedente è assegnata agli operatori in base all'ordine cronologico della data di accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. Per poter chiedere il beneficio del contingente tariffario pertinente di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2020/1988, come modificato dal presente regolamento, gli operatori che hanno importato le loro merci al di fuori di un contingente tariffario prima della data di applicazione del presente regolamento modificano la loro dichiarazione in dogana. Se le autorità doganali concedono il beneficio del contingente tariffario pertinente a una richiesta di un operatore, rimborsano a tale operatore la differenza dei dazi all'importazione già pagati.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 4 ottobre 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:
1) la sezione intitolata "Contingenti tariffari nel settore dei prodotti ortofrutticoli" è così modificata:
a) le tabelle relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.6800 e 09.6801 sono soppresse;
b) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6802, il testo della casella "Quantitativo" è sostituito dal seguente:
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"Quantitativo |
40 000 000 kg di peso netto"; |
c) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6803, il testo della casella "Quantitativo" è sostituito dal seguente:
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"Quantitativo |
50 000 000 kg di peso netto"; |
d) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6804, il testo della casella "Quantitativo" è sostituito dal seguente:
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"Quantitativo |
61 000 000 kg di peso netto"; |
e) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6806, il testo della casella "Quantitativo" è sostituito dal seguente:
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"Quantitativo |
4 500 000 kg di peso netto"; |
2) nella sezione intitolata "Contingenti tariffari nel settore del vino", la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6805 è soppressa.