Regolamento (UE) 2025/1989 della Commissione, del 2 ottobre 2025, che rettifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
(Regolamento (UE) 02/10/2025, n. 2025/1989, pubblicato in G.U.U.E. 2 ottobre 2025, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione contiene errori introdotti dal regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione. In particolare, all’articolo 7, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) n. 1408/2013, è opportuno sostituire la data del 20 dicembre 2024 con la data del 16 dicembre 2024 per allinearla alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/3118. Nell’allegato del regolamento (UE) n. 1408/2013, l’importo cumulativo massimo degli aiuti «de minimis» concessi dal Regno Unito per quanto riguarda l’Irlanda del Nord dovrebbe ammontare a 65,37 milioni di EUR anziché a 59,96 milioni di EUR. Tali errori incidono sulla sostanza delle disposizioni.
(2) Inoltre, l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013 contiene un riferimento erroneo al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione. Tale riferimento avrebbe dovuto essere aggiornato dal regolamento (UE) 2024/3118, poiché al momento dell’adozione di quest’ultimo il regolamento (UE) n. 1407/2013 non era più in vigore. L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013 contiene un riferimento erroneo al campo di applicazione del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione. Tale riferimento avrebbe dovuto essere allineato dal regolamento (UE) 2023/2391 della Commissione che ha modificato i regolamenti (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 717/2014.
(3) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza tutte le versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 1408/2013.
(4) Altre correzioni sono inoltre necessarie in alcune versioni linguistiche.
(5) L’articolo 3, paragrafo 2, della versione in lingua svedese del regolamento (UE) n. 1408/2013 contiene un errore per quanto riguarda il periodo per la concessione di aiuti «de minimis» a un’impresa unica. Tale errore incide sulla sostanza della disposizione.
(6) Vi è inoltre un errore all’articolo 3, paragrafo 3, della versione in lingua greca del regolamento (UE) n. 1408/2013 per quanto riguarda il periodo per la concessione dell’importo cumulativo degli aiuti «de minimis» e all’articolo 5, paragrafo 2, delle versioni in lingua danese, greca e lituana del suddetto regolamento per quanto riguarda i massimali più elevati applicabili all’importo cumulativo degli aiuti «de minimis» concessi alle imprese specificate in tale disposizione. Tali errori incidono sulla sostanza delle disposizioni.
(7) È quindi opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua danese, greca, lituana e svedese del regolamento (UE) n. 1408/2013. Tali errori non riguardano le altre versioni linguistiche.
(8) Per garantire parità di trattamento a tutti i paesi cui si applica il regolamento (UE) n. 1408/2013, è opportuno che la correzione degli errori abbia effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/3118. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 16 dicembre 2024,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1408/2013 è così rettificato:
1) all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2023/2831, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti “de minimis” concessi a norma dello stesso regolamento.»;
2) (non riguarda la versione italiana);
3) all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se un’impresa che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» a favore di attività nel settore della pesca e dell’acquacoltura concessi a norma del regolamento (UE) n. 717/2014 a concorrenza del pertinente massimale più elevato previsto da uno dei suddetti regolamenti, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti “de minimis” concessi conformemente al regolamento (UE) n. 717/2014.»;
4) all’articolo 7, il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:
«3 bis. Si ritiene che gli aiuti “de minimis” individuali concessi tra il 1o gennaio 2014 e il 16 dicembre 2024, a norma delle disposizioni del presente regolamento applicabili al momento di concedere l’aiuto, non rispettino tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.»;
5) nell’allegato, l’ultima voce della tabella è sostituita dalla seguente:
|
«Regno Unito per quanto riguarda l’Irlanda del Nord |
65,37». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN