Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 22-09-2025
Numero provvedimento: 25856
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Contratto di mandato in esclusiva per la commercializzazione di prodotti vinicoli - Ingiustificato recesso della mandante - Onere della prova - Risarcimento del danno - Inammissibile la richiesta di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. se genericamente formulata e avente finalità esplorativa non potendo lo strumento processuale sopperire alla mancata dimostrazione del fatturato o del profitto perduto a causa dell'interruzione anticipata dell'accordo - Liquidazione equitativa del danno prevista dall'art. 1226 c.c. - Condanna generica al risarcimento del lucro cessante derivante dall'interruzione di un rapporto commerciale relativo alla promozione di vini - Mancanza di prova sull'effettiva possibilità di realizzare gli utili previsti - Accertamento della gravità dell'inadempimento di una parte - Legittimità del recesso unilaterale in un contratto di commercializzazione vinicola.



ORDINANZA

(Presidente: dott. Giacomo Travaglino - Relatore: dott. Francesca Fiecconi)


 

sul ricorso iscritto al n. 11506/2023 R.G. proposto da:

SPIRITO DELLA TERRA S.R.L., elettivamente domiciliato in PADOVA VIA TRIESTE, 49, presso lo studio dell’avvocato BUGARO FEDERICA (OMISSIS), CON DOMICILIO DIGITALE, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -


contro

M.M.A. S.P.A.S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI, 67, presso lo studio dell’avvocato ARISTA RAFFAELLA (OMISSIS) rappresentato e difeso dall’avvocato CAPETTA GABRIELE (OMISSIS), CON DOMICILIO DIGITALE;

- controricorrente e ricorrente incidentale -


avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 2618/2022 depositata il 22/11/2022;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 01/07/2025 dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

1. Con ricorso notificato il 15.5.2023, illustrato da memoria, Spirito della Terra s.r.l. impugna la sentenza della Corte d’appello di Firenze pubblicata il 22.11.2022. La intimata M.M.A. s.p.a. ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale, illustrato da memoria.

2. Per quanto ancora di interesse, con contratto di mandato stipulato in data OMISSIS, Spirito della Terra s.r.l. aveva ricevuto dalla intimata società M.M.A. s.p.a. il mandato di sviluppare una nuova strategia per la commercializzazione in esclusiva dei propri prodotti vinicoli all’interno del territorio della Repubblica Popolare Cinese. In tale contratto era stato previsto un diritto di esclusiva per cinque anni e un correlato diritto al compenso solo al raggiungimento degli scopi (Euro 3.000.000 di fatturato per il primo anno). In data OMISSIS la società M.A. s.p.a. aveva comunicato alla controparte il proprio recesso unilaterale, concludendo con altra società un nuovo contratto, assumendo l’inadempimento della società Spirito della Terra s.r.l. Pertanto Spirito della Terra s.r.l. adiva il tribunale per far valere l’inadempimento di M.A. s.p.a. e ottenere la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta M.A. s.p.a. e ottenere il correlato risarcimento del danno; la A., costituendosi in giudizio, chiedeva in via riconvenzionale la declaratoria della nullità/annullamento del contratto per dolo e, in subordine, l’accertamento del grave inadempimento con conseguente pronuncia di risoluzione del dell’attrice contratto e condanna generica dell’ attrice al risarcimento dei danni.

Il giudizio di primo grado si era concluso con la risoluzione del contratto per grave inadempimento di M.M.A. s.p.a., in quanto era risultato che Spirito della Terra s.r.l. si era attivata per la promozione e conclusione di accordi (con COFCO Europe Gmbh) che tuttavia non avevano condotto sino ad allora, quasi al termine del primo anno, ad alcuna effettiva fornitura e il rigetto della domanda risarcitoria di Spirito della Terra in quanto non provata e non desumibile dal contratto quadro stipulato con COFCO Wines & Spirits ltd; per converso, il Tribunale aveva rigettato la domanda di annullamento e/o di risoluzione di M.A. s.p.a. spa, essendo stata ritenuta gravemente inadempiente nel recedere in via anticipata intrattenendo rapporti con COFCO Wines & Spirits ltd in violazione del patto di esclusiva stipulato con Spirito della Terra.

La Corte d’appello, adita in via principale da Spirito della terra s.r.l., confermando la sentenza di primo grado che aveva accertato il grave inadempimento di M.A. s.p.a. nel recedere unilateralmente dal contratto e nel violare il diritto di esclusiva di cui all’art. 2 del contratto stipulato il OMISSIS con Spirito della Terra s.r.l., rigettava l’impugnazione di quest’ultima avverso la sentenza di prime cure con cui era stata respinta la richiesta di esibizione della documentazione ex art. 210 c.p.c. ai fini della prova del danno subito o, in ultima ipotesi, la liquidazione in via equitativa del danno da lucro cessante per l’ingiustificata risoluzione del contratto; rigettava del pari l’appello incidentale della società M.A. s.p.a. intimata, volto ad accertare, invece, la gravità dell’inadempimento dell’attrice e il conseguente diritto a ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della società attrice, oltre all’annullamento del contratto per dolo, riposto sull’assunto, ritenuto infondato, che non si erano verificate le condizioni per il riconoscimento del diritto di esclusiva e del diritto al compenso in capo all’attrice che per 12 mesi non aveva fatto altro che elargire promesse e rassicurazioni, senza svolgere alcuna attività in favore della società vinicola e senza procurare nessun ordine di acquisto di merce.



MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Ricorso principale di Spirito della Terra (due motivi)

I) Con il primo motivo, ex articolo 360 1 comma, n. 3 cod. proc. civ, Spirito della Terra s.r.l. denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 210 c.p.c., 94 disp. att. c.p.c. e 1559 c.c. e, in via coordinata subordinata, dell’art. 2711 c.c. Deduce che la propria istanza ex art. 210 c.p.c., reiterata nel secondo grado, aveva ad oggetto ogni e qualsivoglia contratto sottoscritto da M.A. s.p.a. con COFCO Wines and Spirits ovvero con ogni altra società riferibile, partecipata e/o controllata dal Gruppo COFCO (in particolare COFCO W&W International Co.) a far data dal febbraio 2016 era volta a fornire la prova del danno patito per effetto della condotta inadempiente di A.. Pertanto, non sarebbe corretto il ragionamento della corte territoriale ove, dopo avere accertato il grave inadempimento di M.A. s.p.a. nel recedere anticipatamente dal contratto la stessa statuisce che, per raggiungere detta prova, la richiesta di ordine di esibizione avrebbe dovuto riguardare il fatturato che il Contratto aveva generato.

II) Con il secondo motivo, ex articolo 360 numero 3 cod. proc. civ., Spirito della Terra s.r.l. contesta la "violazione e la falsa ovvero mancata applicazione di quanto disposto dall’art. 1226 c.c. nella parte in cui i giudici hanno evidenziato che l’invocata liquidazione equitativa del danno non poteva essere utilizzata per sanare carenze probatorie imputabili alla parte onerata di provare il danno nell’an e nel quantum ex art. 1226 c.c., precisando, quale criterio equitativo di riferimento, che il danno patito da Spirito della Terra poteva - come tutt’ora può - essere commisurato anche a quanto indicato nel contratto di compravendita OMISSIS.

Ricorso incidentale M.A. s.p.a.(tre motivi)

I) Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 1453 c.c., 1454 c.c., 1455 c.c., 1218 c.c. deducendo che la corte di merito avrebbe fatto un’erronea ricognizione delle fattispecie astratte disciplinate dalle norme, non considerando il mancato assolvimento di Spirito della Terra all’espresso impegno assunto di "fare quanto commercialmente possibile per massimizzare le vendite, la crescita del marchio e la reputazione dei Prodotti all’interno del territorio" ai fini della valutazione della intimata risoluzione contrattuale. Deduce che Spirito della Terra, dopo le contestazioni della controricorrente, replicava che il ruolo della propria attività era solo quello di prestare "assistenza professionale" per l’importazione dei prodotti nel territorio cinese, mentre la controricorrente, per parte sua, si trovava ad aver accantonato prodotti per soddisfare gli ipotizzati (e garantiti da Spirito della Terra) ordini per la Repubblica Popolare Cinese con conseguenti costi di magazzino e con sottrazione dei prodotti ad altri canali distributivi. Nel motivo di appello, poi rigettato, il ricorrente denunziava come frutto di un’erronea valutazione l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui, alla data dell’invocata risoluzione (OMISSIS) il contratto non fosse ancora scaduto e potesse ancora essere adempiuto, posto che la stessa Spirito della Terra aveva indicato l’impossibilità di ottenere ordinativi tramite COFCO (Europe) Gmbh e che era necessario attendere la successiva conclusione di un nuovo accordo da stipulare con la società COFCO Wines and Spirits Co. Ltd. Denuncia come violato il principio per cui "in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento" (Cass. Civ. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).

Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., denuncia error in procedendo - violazione dell’art. 112 c.p.c. - nullità della sentenza per omessa pronuncia sul terzo motivo d’appello incidentale proposto da M.A. s.p.a. contro la sentenza di primo grado. L’omessa pronuncia sul motivo e l’avere, la Corte d’Appello, completamente trascurato le censure svolte dalla controricorrente nel terzo motivo sviluppato da pagina 17 a pagina 19 relativo alla inesistenza di diritti di esclusiva in capo a Spirito determina la nullità della sentenza impugnata.

Con il terzo motivo (subordinato), ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la società controricorrente deduce la nullità della sentenza, con riferimento all’art. 132 c.p.c. n. 4 in combinato disposto con l’art. 156 comma 2 c.p.c., motivazione apparente in relazione al rigetto del terzo motivo d’appello incidentale proposto da M.A. s.p.a. contro la sentenza di primo grado. Nel paragrafo 3 della sentenza impugnata - contenente le motivazioni -, al contrario, la Corte Fiorentina non avrebbe speso alcuna argomentazione a confutazione del terzo motivo d’appello incidentale.

1. Le censure del ricorso incidentale di M.A. s.p.a. (tre motivi) vanno trattate con priorità, ponendo questioni sulla sussistenza di ragioni valide per la intimata risoluzione contrattuale da parte di A., ritenute insussistenti dalla corte di merito.

1.1. La censura di cui al primo motivo, anziché porgere argomenti idonei a mettere in luce le denunciate violazioni di norme sulla prova dell’inadempimento contestato alla società ricorrente, ritenuto ininfluente ai fini del contratto di mediazione in questione, tende a indurre questa Corte a rivalutare i fatti di causa attraverso gli stessi elementi di prova presi ampiamente e coerentemente in esame dalla Corte di merito, senza mettere in discussione i parametri normativi per valutarle. Il che è inammissibile giacché non è il punto d’arrivo della decisione di fatto che determina l’esistenza del vizio di cui all’art. 360, 1 comma, n. 3, cod. proc. civ., ma l’impostazione giuridica che, espressamente O implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell’interpretarle (così, Sez. U. -, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 26769 del 23/20/2018; Sez. 3, sentenza n. 20382 dell’11/10/2016; Cass. Sez. 3, sentenza n. 11892 del 10/6/2016).

1.2. Quanto al secondo e terzo motivo, le censure sulle omissioni processuali sono inammissibili sotto il profilo dell’articolo 366 numero 4 cod. proc. civ. poiché la lettura dei due motivi, al lume della motivazione, evidenzia come la loro illustrazione non si correli alla motivazione amplissima enunciata dalla Corte territoriale, che ha ritenuto che il contratto non potesse sciogliersi l’OMISSIS in ragione delle contestate inadempienze che, al limite avrebbero potuto dare luogo alla mancata corresponsione di un corrispettivo per mancato raggiungimento dell’obiettivo, alla scadenza del target di vendita per l’anno 2016 (scadente OMISSIS), comportante, per previsione contrattuale, la perdita del diritto di esclusiva nel territorio cinese.

1.3. Sicché, la mancata correlazione dei motivi ad essa sottesi li rende inammissibili, ai sensi del principio di diritto recentemente ribadito da Cass. S.U. n. 7074 del 2017, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione, tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ..

2. Quanto al primo motivo del ricorso principale di Spirito della Terra s.r.l., il punto in questione riguarda la parte di motivazione là dove ha ritenuto che l’ordine di esibizione richiesto ai fini della prova del danno da ingiusta risoluzione del contratto non ha avuto ad oggetto il volume effettivo che l’affare stesso aveva in concreto conseguito in corrispondente fatturato conseguito con altra impresa, così da poter parametrare, parallelamente, e sulla base di dati obiettivi e certi, il danno subito da Spirito della Terra s.r.l., bensì i contratti da essa stipulati, e pertanto a tal fine non potesse neanche invocarsi il potere officioso del giudice ex art. 2711, co. 2 c.c., in ordine al quale la Corte rilevava che, conformemente all’indirizzo del Supremo Collegio: «L’ordine di esibizione dei libri contabili ex art. 2711, c. 2, c.c. è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e richiede che la prova del fatto da dimostrare non sia acquisibile "aliunde"».

2.1. Il motivo è inammissibile perché esso tende a illustrare come errore di diritto una valutazione di merito circa la ritenuta inidoneità della istanza di esibizione formulata, avente ad oggetto i contratti susseguenti al contratto quadro esibito spontaneamente dalla controparte ("ogni e qualsivoglia contratto sottoscritto da A."), ai fini della prova del fatturato conseguito. Tale valutazione è insindacabile, in quanto riguarda l’interpretazione della istanza, ritenuta generica ed esplorativa. In più va considerato che, nel giudizio di appello, l’istanza di esibizione di documenti, ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ., è sottoposta agli stessi limiti di ammissibilità previsti dall’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., con riferimento alla produzione documentale, con la conseguenza che essa non è ammissibile in relazione a documenti la cui esibizione non sia stata richiesta nel giudizio di primo grado (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1484 del 24/01/2014; Sez. 1, Sentenza n. 24414 del 19/11/2009).

2.2. Inoltre va osservato che, poiché l’emanazione di un ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata, ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell’istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (Sez. 3 -, Ordinanza n. 27412 del 08/10/2021; Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 9020 del 01/04/2019; Sez. 6-1, Ordinanza n. 4504 del 21/02/2017).

3. Quanto al secondo motivo, con cui si deduce che i giudici abbiano omesso di operare una valutazione equitativa del danno, ne va ugualmente rilevata l’inammissibilità poiché il giudice dell’appello, con valutazione doppiamente conforme, si è limitato a sostenere che il danno non fosse provato nel suo effettivo ammontare, nonostante il grave inadempimento riscontrato in capo alla società vinicola nello sciogliere il contratto anzitempo. Trattandosi di una censura orientata a far valere una mancata valutazione equitativa del danno non altrimenti quantificabile, essa ovviamente non attiene alla violazione della richiamata norma, ma al giudizio di non raggiunta prova del danno. Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un’astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità, posto che ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 8758 del 02/04/2025; Sez. 3, Sentenza n. 11968 del 16/05/2013).

4. Conclusivamente, la Corte dichiara inammissibili il ricorso principale di Spirito della Terra s.r.l. e il ricorso incidentale di M.A. s.p.a.; in ragione dell’esito della controversia e della reciproca soccombenza, compensa le spese di lite tra le parti. La natura dei rapporti oggetto della, vicenda non impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03, né sussistono motivi legittimi per accogliere la richiesta dell’Azienda M. s.p.a..



P.Q.M.

 

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso principale di Spirito della Terra s.r.l.;

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale di M.A. s.p.a.;

Compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti;

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.



Così deciso in Roma, l’1 luglio 2025.

Depositato in cancelleria il 22 settembre 2025