Settore vinicolo - Tutela della DOP "Prosecco" - Marchio UE - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio UE denominativo "PriSecco" - DOP anteriore "Prosecco" - Causa di nullità relativa - Articolo 8(4) e articolo 53(1)(c) del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 103(2)(b) del regolamento (UE) n. 1308/2013 - Nozione di "evocazione" di una DOP - Segno che evoca un'immagine di riferimento nella mente del consumatore suggerendo un nesso univoco e diretto con il prodotto protetto dalla DOP - Somiglianza visiva e fonetica - Somiglianza concettuale - Sussistenza dell'evocazione anche in assenza di somiglianza tra i prodotti - Ambito non locale della DOP - Riconoscimento che la DOP "Prosecco" non ha una portata meramente locale in quanto è ampiamente conosciuta a livello globale - Dichiarato nullo il marchio denominativo "PriSecco" per "cocktail analcolici".
Nella causa T‑406/24,
Manufaktur Jörg Geiger GmbH, con sede a Schlat (Germania), rappresentata dagli avvocati W. Heisrath, F. Dehn e C. Kleiner,
richiedente,
contro
Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato dal signor D. Gája, in qualità di agente,
resistente,
l'altra parte nel procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale, essendo
Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata “Prosecco”, con sede in Treviso (Italia), rappresentato dagli avvocati M. Mostardini, G. Galimberti, R. Tardiolo, C. Andreotta e F. Fili,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta, durante le deliberazioni, dalla Sig.ra A. Marcoulli, Presidente, dal Sig. J. Schwarcz (Relatore) e dalla Sig.ra L. Spangsberg Grønfeldt, giudici,
impiegato: Sig. V. Di Bucci,
vista la fase scritta della procedura,
vista l'assenza di una richiesta di fissazione di un'udienza presentata dalle parti entro tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo deciso, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale del procedimento,
pronuncia la seguente
SENTENZA
1 Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente, Manufaktur Jörg Geiger GmbH, chiede l'annullamento e, in sostanza, la riforma della decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 30 maggio 2024 (procedimento R 1454/2022-5) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Contesto della controversia
2 Il 3 settembre 2020, l’interveniente Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata “Prosecco” ha depositato presso l’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell’Unione europea registrato a seguito di una domanda depositata dalla ricorrente il 9 giugno 2015 per il segno denominativo PriSecco.
3 I prodotti designati dal marchio contestato, per i quali è stata chiesta la nullità, rientravano nella classe 32 ai sensi dell'Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondevano alla seguente descrizione: “Cocktail analcolici”.
4 La domanda di dichiarazione di nullità era fondata sulla denominazione di origine DOP n. -IT-A0516 della denominazione «Prosecco», protetta nell’Unione europea per i vini dal 1° agosto 2009 ai sensi dell’articolo 107 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72 , (CEE) n. 234/79 , (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (GU 2013 L 347, pag. 671) (in prosieguo: la «DOP Prosecco»).
5 I motivi invocati a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità erano quelli previsti dal combinato disposto dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), nonché quelli previsti dal combinato disposto dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 8, paragrafo 6, di tale regolamento.
6 L'8 giugno 2022, la divisione di annullamento ha dichiarato nullo il marchio contestato per tutti i prodotti da esso coperti, sulla base del combinato disposto dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001.
7 Il 4 agosto 2022 la ricorrente ha presentato ricorso all’EUIPO contro la decisione della divisione di annullamento.
8 Con la decisione impugnata, la Commissione di ricorso ha respinto il ricorso. Ha innanzitutto accolto la richiesta della ricorrente di limitare l'elenco dei prodotti coperti dal marchio contestato a "cocktail analcolici i cui ingredienti sono succhi di mela e/o pera ottenuti da varietà di frutti di campo". Ha inoltre rilevato che, data la data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, i fatti del caso erano disciplinati dalle disposizioni sostanziali del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009 L 78, pag. 1). Successivamente, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento, ha ritenuto che i documenti prodotti dall'interveniente dimostrassero che il Prosecco DOP era stato utilizzato nella normale prassi commerciale e non aveva una portata meramente locale, e che ciò era avvenuto "ben prima" della data della domanda di registrazione del marchio contestato. Ha inoltre rilevato che la DOP Prosecco era stata registrata dal 1° agosto 2009 e pertanto godeva di tutela su tale base. Infine, ha ritenuto che, nella mente del consumatore europeo medio in tutta l'Unione europea, il marchio contestato evocasse la DOP Prosecco, ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 , per cui la domanda di dichiarazione di nullità doveva essere accolta.
Conclusioni delle parti
9 La ricorrente sostiene, in sostanza, che la Corte voglia:
- annullare la decisione impugnata;
- riformare la suddetta decisione, respingendo la domanda di annullamento;
- condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.
10 L'EUIPO sostiene che la Corte dovrebbe:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese sostenute dall’EUIPO in caso di convocazione in udienza.
11 L'interveniente conclude, in sostanza, che la Corte voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese sostenute dall’interveniente nel procedimento dinanzi al Tribunale e nel procedimento dinanzi all’EUIPO.
Considerato
12 La ricorrente deduce, in sostanza, due motivi. Il primo attiene alla violazione del combinato disposto dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 e il secondo attiene alla violazione dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 .
Sul primo motivo di ricorso , vertente sulla violazione del combinato disposto dell'articolo 53( 1)( c) e dell'articolo 8( 4) del regolamento n. 207/2009
13 Con il primo motivo, la ricorrente solleva tre censure.
14 In primo luogo, essa osserva che la commissione di ricorso ha giustamente rilevato che né l'articolo 53, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 207/2009 , né il regolamento 2017/1001 erano destinati ad applicarsi al caso di specie e che, di conseguenza, solo il combinato disposto dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 poteva costituire la base giuridica della domanda di dichiarazione di nullità del marchio contestato. La ricorrente sottolinea che l'articolo 53, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 207/2009, che fa esplicito riferimento alle denominazioni di origine, è stato aggiunto a tale regolamento dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, che modifica il regolamento n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione , recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015 L 341, pag. 21). Da ciò si deduce che l'assenza di riferimento a tali denominazioni nell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 ha impedito alla commissione di ricorso di fondare la nullità del marchio contestato sulla DOP Prosecco.
15 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
16 Tenuto conto della data di presentazione della domanda di registrazione controversa, vale a dire il 9 giugno 2015, determinante ai fini dell'individuazione del diritto sostanziale applicabile, i fatti del caso di specie sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009 , prima della sua modifica ad opera del regolamento 2015/2424 (v., in tal senso, ordinanza del 5 ottobre 2004, Alcon/UAMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, punti 39 e 40, e sentenza del 21 dicembre 2022, Puma/EUIPO - DN Solutions (PUMA), T‑4/22, non pubblicata, EU:T:2022:850, punto 14 e giurisprudenza ivi citata).
17 Pertanto, come riconosce la ricorrente, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto, nel caso di specie, che il combinato disposto dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 fosse applicabile ratione temporis.
18 Inoltre, occorre ricordare che, conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 , un marchio dell'Unione europea è dichiarato nullo su domanda presentata all'EUIPO qualora esista un diritto anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento e siano soddisfatte le condizioni stabilite in tale paragrafo.
19 Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 , il titolare di un segno diverso da un marchio registrato può opporsi alla registrazione di un marchio dell'Unione europea se tale segno soddisfa cumulativamente quattro condizioni. In primo luogo, tale segno deve essere utilizzato nella normale prassi commerciale. In secondo luogo, deve avere una portata non puramente locale. In terzo luogo, il diritto a tale segno deve essere stato acquisito conformemente al diritto dell'Unione o dello Stato membro applicabile a tale segno prima della data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea. In quarto luogo, e infine, tale segno deve conferire al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio più recente.
20 Le denominazioni di origine sono utilizzate nella commercializzazione di vari prodotti e possono pertanto costituire segni utilizzati nella normale prassi commerciale, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 . Esse beneficiano, in particolare nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'articolo 103 del regolamento n. 1308/2013 , di una tutela che consente al loro titolare, a determinate condizioni, di vietare l'uso di un marchio più recente. Pertanto, come osserva l'EUIPO, le denominazioni di origine potevano rientrare nella nozione di «diritto anteriore» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 , prima che quest'ultimo fosse modificato dal regolamento 2015/2424 e un riferimento esplicito a tali denominazioni fosse aggiunto in nuove disposizioni, vale a dire l'articolo 53, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento n. 207/2009 . È, del resto, sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 che la Corte dell'Unione europea ha ammesso che i nomi registrati come denominazioni di origine o indicazioni geografiche potessero essere invocati come diritti anteriori (v., in tal senso, sentenze del 18 settembre 2015, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/UAMI - Accelerate (COLOMBIANO COFFEE HOUSE), T‑359/14, non pubblicata, EU:T:2015:651, punti da 23 a 25, e del 14 dicembre 2017, Consejo Regulador "Torta del Casar"/EUIPO - Consejo Regulador "Queso de La Serena" (QUESO Y TORTA DE LA SERENA), T‑828/16, non pubblicata, EU:T:2017:918, punti da 18 a 20].
21 Occorre inoltre rilevare, come ha fatto l'EUIPO, che la possibilità di includere le denominazioni d'origine nella nozione di «diritto anteriore» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 , prima che tale regolamento fosse modificato dal regolamento 2015/2424, è confermata dal considerando 11 di quest'ultimo, secondo il quale «[p]er mantenere la forte tutela dei diritti connessi alle denominazioni d'origine e alle indicazioni geografiche protette a livello dell'Unione e nazionale, è necessario chiarire che tali diritti consentono a chiunque sia autorizzato ai sensi del diritto pertinente di opporsi a una domanda successiva di registrazione di un marchio dell'Unione […]». Da tale considerando emerge che l'adozione delle nuove disposizioni dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento n. 207/2009 non mirava a creare nuovi diritti connessi alle denominazioni d'origine protette a livello dell'Unione e nazionale, bensì a chiarire la portata dei diritti esistenti al fine di mantenere la forte tutela di tali denominazioni.
22 Di conseguenza, la prima censura sollevata dalla ricorrente, secondo cui l'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 non può costituire il fondamento giuridico della decisione impugnata, deve essere respinta in quanto infondata .
23 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la DOP Prosecco, registrata il 1° agosto 2009, non è anteriore al marchio contestato, poiché quest'ultimo beneficia della preesistenza di un marchio denominativo tedesco PriSecco, di cui è titolare e che è stato registrato il 20 aprile 2008.
24 L'EUIPO e l'interveniente ritengono che tale censura sia infondata.
25 A tal proposito, è sufficiente rilevare che la registrazione del marchio contestato è stata richiesta il 9 giugno 2015, quindi successivamente alla registrazione della DOP Prosecco del 2009, sicché quest'ultima è anteriore al marchio stesso.
26 La ricorrente non può invocare la preesistenza di un marchio nazionale PriSecco per opporsi alle conseguenze della tutela della DOP Prosecco. Infatti, sebbene l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 richieda che il diritto anteriore sia stato acquisito prima della data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea o, se del caso, prima della data della priorità invocata a sostegno di tale domanda, esso non menziona tuttavia la preesistenza. Inoltre, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 , tale preesistenza ha come unico effetto che, se il titolare del marchio dell'Unione europea rinuncia al marchio anteriore o lo lascia decadere, si ritiene che continui a beneficiare degli stessi diritti di cui avrebbe beneficiato se il marchio anteriore avesse continuato ad essere registrato.
27 Dalle considerazioni che precedono emerge che, nel caso di specie, la preesistenza del marchio tedesco PriSecco della ricorrente incide unicamente sulla questione se la ricorrente possa continuare a beneficiare dei diritti connessi a tale marchio nazionale, senza che tale questione abbia alcuna incidenza sul presente ricorso, che verte su una domanda di dichiarazione di nullità proposta contro il marchio contestato, il cui deposito è successivo alla data di registrazione della DOP Prosecco.
28 Di conseguenza, anche la seconda censura sollevata dal ricorrente nell'ambito del primo motivo deve essere respinta.
29 In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che la DOP Prosecco avesse una portata non meramente locale. Essa sostiene che la popolarità del nome "Prosecco" è stata acquisita in relazione a un vitigno, vale a dire a una varietà di uva, piuttosto che a un vino originario di una specifica regione italiana. A tale riguardo, essa fa riferimento al regolamento (CE) n. 1166/2009 della Commissione , del 30 novembre 2009, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le restrizioni applicabili (GU 2009 L 314, pag. 27), il che, a suo avviso, dimostra che il nome "Prosecco" designava originariamente un vitigno e non un vino originario di tale regione. L'ambito di applicazione sovraregionale di tale nome riguarda ancora tale vitigno.
30 L'EUIPO e l'interveniente replicano che anche questa censura è infondata.
31 Occorre rilevare, come ha fatto la Commissione di ricorso, che dalle numerose prove contenute nel fascicolo amministrativo emerge chiaramente che l'ambito di applicazione della DOP Prosecco non è meramente locale. Al contrario, le prove dimostrano che essa protegge un vino che, sia prima che dopo la data di deposito del marchio contestato, è stato venduto in grandi quantità in tutto il mondo. L'interveniente, in particolare, ha presentato all'EUIPO opuscoli contenenti statistiche secondo cui diverse centinaia di milioni di bottiglie di vino protetto dalla DOP Prosecco vengono vendute ogni anno in tutto il mondo. Secondo altre statistiche contenute nel fascicolo, due terzi della produzione di tale vino vengono esportati al di fuori dell'Italia, che è il paese in cui si trova la regione di produzione. Le prove presentate dall'interveniente includono anche pubblicazioni su vari media che mostrano la portata globale della promozione e delle vendite del vino protetto dalla DOP Prosecco.
32 L'argomento della ricorrente secondo cui l'ambito di applicazione sovraregionale della denominazione "Prosecco" si baserebbe ancora sul vecchio nome del vitigno e non sul nome di un vino originario di una specifica regione italiana non può essere accolto. Infatti, in sostanza, tale argomento riguarda il modo in cui, secondo la ricorrente, l'ambito di applicazione della denominazione "Prosecco" sarebbe stato acquisito, senza che la ricorrente contesti il fatto che tale ambito non sia meramente locale.
33 Ne consegue che anche la terza censura sollevata dal ricorrente nell'ambito del primo motivo deve essere respinta e che quest'ultimo deve essere respinto nel suo complesso.
Sul secondo motivo , fondato sulla violazione dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013
34 Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che il marchio contestato non evoca la DOP Prosecco ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 e che quest'ultimo non può pertanto ostare alla registrazione di tale marchio. In via preliminare, essa contesta il principio applicato dalla Commissione di ricorso nel caso di specie, il quale, a suo avviso, equivale a ritenere che un'evocazione possa sussistere anche se i prodotti in questione sono diversi. Essa ritiene che la Commissione di ricorso abbia quindi erroneamente qualificato la DOP Prosecco come marchio rinomato e che questa non fosse l'intenzione del legislatore in materia di denominazioni protette. In seguito, essa sostiene, riferendosi al consumatore medio europeo che, a suo dire, è molto attento alla distinzione tra bevande alcoliche e bevande analcoliche, che i prodotti in questione sono diversi e che i segni in conflitto sono sufficientemente diversi dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale, il che impedirebbe qualsiasi evocazione della DOP Prosecco da parte del marchio contestato. Infine, affronta la questione, non esaminata dalla Commissione di ricorso, di un eventuale utilizzo commerciale diretto o indiretto della DOP Prosecco ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013 .
35 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
36 Nel caso di specie, la Commissione di ricorso ha ritenuto che sussistesse un rischio elevato che, per una parte sostanziale dei consumatori europei che vedevano il segno PriSecco in relazione ai cocktail analcolici in questione, l'immagine che veniva immediatamente in mente fosse quella del vino protetto dalla DOP Prosecco. A suo avviso, la somiglianza tra i segni in conflitto era così elevata che era probabile che il segno PriSecco fosse persino percepito come un semplice errore di ortografia del segno Prosecco. La Commissione di ricorso ha pertanto concluso che il marchio contestato evocava la DOP Prosecco ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 e che la domanda di dichiarazione di nullità doveva essere accolta.
37 L'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 prevede quanto segue:
“Una denominazione di origine protetta e una indicazione geografica protetta, nonché il vino che utilizza tale denominazione protetta nel rispetto del relativo disciplinare, sono protetti contro:
[...]
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se è indicata la vera origine del prodotto o del servizio o se il nome protetto è tradotto, trascritto, traslitterato o accompagnato da un'espressione come "genere", "tipo", "metodo", "modo", "imitazione", "gusto", "maniera" o un'espressione simile;
[...] »
38 Occorre ricordare, anzitutto, che le azioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 non utilizzano direttamente o indirettamente la denominazione protetta stessa, ma la suggeriscono in modo tale che il consumatore sia indotto a stabilire un nesso di prossimità sufficiente con tale denominazione (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C‑783/19, EU:C:2021:713, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
39 La Corte ha chiarito che il nesso tra il segno contestato e il prodotto la cui denominazione è protetta deve essere sufficientemente univoco e diretto, affinché non possa essere stabilita una mera associazione con la denominazione di origine protetta o con la relativa area geografica (v., per analogia, sentenze del 21 gennaio 2016, Viiniverla, C‑75/15, EU:C:2016:35, punto 22, e del 7 giugno 2018, Scotch Whisky Association, C‑44/17, EU:C:2018:415, punto 53).
40 In tale contesto, la giurisprudenza ha rilevato che la nozione di «evocazione» comprende una situazione in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpora una parte di una denominazione protetta, cosicché il consumatore, di fronte alla denominazione del prodotto, è portato ad avere in mente, come immagine di riferimento, i prodotti che beneficiano di tale denominazione (v. sentenza del 14 settembre 2017, EUIPO/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, C‑56/16 P, EU:C:2017:693, punto 122 e giurisprudenza ivi citata).
41 Inoltre, può sussistere un'evocazione di una denominazione di origine protetta quando, nel caso di prodotti dall'aspetto simile, esiste un rapporto fonetico e visivo tra la denominazione di origine protetta e il segno contestato (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C‑783/19, EU:C:2021:713, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).
42 Nella valutazione del rischio di evocazione, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti che caratterizzano l'uso del segno contro il quale è invocata una denominazione di origine protetta (v., per analogia, sentenza del 4 ottobre 2024, Consortium des Charcutiers Corses, C‑579/23 P, EU:C:2024:832, punto 80 e giurisprudenza ivi citata).
43 Da quanto precede risulta che, per qualificare un'evocazione ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 , la commissione di ricorso ha potuto considerare, al punto 73 della decisione impugnata, che il criterio decisivo consisteva nel determinare se, quando il consumatore si trovava di fronte al marchio contestato PriSecco, l'immagine che gli veniva direttamente in mente fosse quella dei prodotti tutelati dalla DOP Prosecco.
44 A tale riguardo, la Commissione di ricorso ha osservato che, visivamente, i segni denominativi in conflitto erano entrambi composti da otto lettere e che sette di essi erano identici, peraltro nello stesso ordine. Essa ha ritenuto che tali segni fossero relativamente lunghi e che, pertanto, l'unica lettera diversa, la terza, sarebbe probabilmente passata inosservata. Ne ha dedotto che erano visivamente molto simili. Seguendo un ragionamento analogo a quello svolto ai fini del confronto visivo, ha constatato che erano foneticamente molto simili. Ha inoltre ritenuto che, almeno dal punto di vista di una parte significativa del pubblico di riferimento dell'Unione europea, non vi fosse alcuna differenza concettuale tra i segni in conflitto. La Commissione di ricorso ha quindi concluso che i segni in conflitto erano complessivamente molto simili.
45 Occorre rilevare che il segno contestato PriSecco contiene, nello stesso ordine, le stesse lettere della denominazione protetta dalla DOP Prosecco, ad eccezione della terza lettera, che è una "i" anziché una "o". Ne consegue che la DOP Prosecco è quasi completamente incorporata nel segno contestato. Tale incorporazione contribuisce all'elevata somiglianza visiva e fonetica dei segni in conflitto, correttamente rilevata dalla Commissione di ricorso.
46 La Commissione di ricorso ha inoltre correttamente respinto la comparazione dei segni in conflitto proposta dalla ricorrente, secondo cui l'elemento "secco" potrebbe essere percepito distintamente nel segno contestato, a causa della lettera maiuscola "S", e sarebbe puramente descrittivo rispetto alla denominazione italiana di bevande a basso contenuto di zucchero, cosicché emergerebbe una netta differenza tra i prefissi "pri" e "pro". Infatti, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, un marchio denominativo è un marchio costituito esclusivamente da lettere, parole o combinazioni di parole, scritte in caratteri stampati in un carattere tipografico normale, senza alcun elemento grafico specifico. Di conseguenza, la tutela derivante dalla registrazione di un marchio denominativo riguarda la parola indicata nella domanda di registrazione e non gli aspetti grafici o stilistici particolari che tale marchio potrebbe eventualmente presentare (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2018, Weber-Stephen Products/EUIPO (iGrill), T‑35/17, non pubblicata, EU:T:2018:46, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, il fatto che la lettera 's' nel segno contestato sia scritta in maiuscolo non può essere preso in considerazione, il che rende improbabile che l'elemento 'secco' venga percepito separatamente.
47 Inoltre, la Commissione di ricorso ha ritenuto che sussistesse una notevole somiglianza tra i vini tutelati dalla DOP Prosecco e i cocktail analcolici tutelati dal marchio contestato, in ragione delle loro modalità di consumo e commercializzazione. Quanto alle modalità di consumo dei prodotti in questione, essa ha rilevato che entrambe queste categorie di bevande erano comunemente consumate in contesti sociali, in particolare come aperitivi o come accompagnamento a pietanze servite durante un pasto. Ha sottolineato che le bevande analcoliche venivano sempre più consumate in modo equivalente alle bevande alcoliche. Quanto alle modalità di commercializzazione e distribuzione dei prodotti in questione, ha affermato che essi erano presentati uno accanto all'altro nei reparti alimentari dei supermercati e nei bar e nei caffè.
48 A tale riguardo, anche supponendo che i prodotti in questione non siano simili, come sostiene la ricorrente, occorre rilevare che è possibile constatare un'«evocazione» ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 anche in assenza di somiglianza tra i prodotti interessati (sentenza del 9 settembre 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C‑783/19, EU:C:2021:713, punto 61). Nelle circostanze del caso di specie, dato che i prodotti in questione sono bevande, di modo che possono presentare un aspetto simile, l'incorporazione parziale della DOP Prosecco nel marchio contestato e la loro elevata somiglianza visiva e fonetica sono sufficienti, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti da 38 a 42 supra, a corroborare la constatazione dell'evocazione.
49 Poiché la commissione di ricorso ha quindi correttamente applicato i criteri per stabilire un'evocazione, la ricorrente non può sostenere che la decisione impugnata si basi sul fatto che la DOP Prosecco è un marchio rinomato.
50 Infine, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente basato su un'errata applicazione della nozione di «uso commerciale» ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013 , anch'esso deve essere respinto, poiché tale questione non è stata sollevata dinanzi alla commissione di ricorso e l'EUIPO non era tenuto a esaminarla d'ufficio. Affrontare tale questione nella fase del presente ricorso equivarrebbe a modificare l'oggetto della controversia, il che è contrario alla giurisprudenza (v., in tal senso, ordinanza del 29 novembre 2011, Tresplain Investments/UAMI, C‑76/11 P, non pubblicata, EU:C:2011:790, punti 63 e 64) e all'articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale, secondo il quale «le memorie depositate dalle parti nel procedimento dinanzi al Tribunale non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso».
51 Di conseguenza, il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
52 Poiché nessuno dei motivi è stato accolto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso.
Sulle spese
53 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
54 Nel caso di specie, sebbene la ricorrente sia rimasta soccombente, l'EUIPO ha chiesto solo che sia condannata alle spese in caso di convocazione a un'udienza. In mancanza di udienza, si deve decidere che sopporterà le proprie spese.
55 Poiché l'interveniente ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale, quest'ultima deve essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'interveniente nel presente ricorso.
56 Infine, per quanto riguarda la domanda dell'interveniente volta a condannare la ricorrente alle spese relative al procedimento dinanzi all'EUIPO, è sufficiente rilevare che la presente sentenza respinge il ricorso proposto avverso la decisione impugnata e che, pertanto, è il dispositivo di tale decisione a determinare ancora le spese in questione (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2021, Comercializadora Eloro/EUIPO - Zumex Group (JUMEX), T‑310/20, non pubblicata, EU:T:2021:227, punto 45).
Per queste ragioni,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e ordina:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Manufaktur Jörg Geiger GmbH sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata “Prosecco”.
3) L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le proprie spese.
Marcoulli
Schwarcz
Spangsberg Grønfeldt
Così pronunciato in pubblica udienza a Lussemburgo il 24 settembre 2025