Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Disciplina della viticoltura, Vini Dop e Igp
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 29-01-1997
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 20-02-1997
Numero gazzetta: 42
Data aggiornamento: 01-01-1970

Disposizioni per il trasferimento del diritto di reimpianto di vigneti verso superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d.

Articolo 1.

Il titolare di un diritto di reimpianto acquisito ai sensi dell’articolo 7, punto 1, primo trattino del regolamento n. 822/87 (ora reg. 1493/99) del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, può cederlo ad altro operatore avente titolo.

 

Articolo 2.

Il diritto di reimpianto di superfici vitate ceduto può provenire esclusivamente da impianti di vini a uve da vino conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di impianti viticoli.

L’acquirente può esercitare il diritto di reimpianto su superfici idonee alla produzione di v.q.p.r.d., conformemente a quanto disposto dall’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma del regolamento n. 822/87, previo parere favorevole da parte dell’autorità amministrativa competente della regione o della provincia autonoma nel cui territorio andrà a essere esercitato il diritto stesso.

 

Articolo 3.

Le regioni e le province autonome stabiliscono le procedure tecnico-amministrative attraverso le quali il diritto di reimpianto può essere trasferito, a norma dell’articolo 7 del regolamento n. 822/87.

 

Articolo 4.

Gli organi regionali il cui territorio è stato interessato alla compravendita dei diritti di reimpianto comunicheranno entro il 31 agosto di ogni anno al ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, l’entità delle aziende interessate e delle relative superfici vitate.

Nel caso in cui gli impianti viticoli autorizzati ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto derivino dall’esercizio di diritti trasferiti da altra regione o provincia autonoma, la comunicazione dei dati di cui al comma precedente sarà effettuata dall’organismo regionale nel cui territorio il diritto viene esercitato.

 

Articolo 5.

Il decreto ministeriale n. 469 del 12 ottobre 1988 è abrogato.