Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Vini Dop e Igp
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 21-11-1997
Numero provvedimento: 2404
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Legge 10 febbraio 1992 n. 164: rese uva-ettaro per vigneti di nuovo impianto e calcolo delle eccedenze: quesiti.

Si fa riferimento alla nota sopra indicata relativa all’oggetto con la quale codesta Federazione ha posto all’attenzione di questo Comitato due quesiti riguardanti i criteri da seguire per stabilire l’ammontare delle rese di uva per ettaro nei vigneti di nuovo impianto e il computo delle eventuali eccedenze.

Al riguardo si comunica che nella riunione tenutasi il 10 novembre c.a. il Comitato, esaminati gli argomenti di cui trattasi, in merito a ciascun quesito ha stabilito quanto segue:

a) limiti massimi di resa uva-ettaro per vigneti di nuovo impianto.

Tolti i casi in cui i disciplinari di produzione prevedano espressamente la vendemmia a decorrere dalla quale potranno essere denunciate le uve prodotte nei vigneti di nuovo impianto o reimpiantati iscritti dall’Albo di una Doc o prevedano quali percentuali di rese possono essere raggiunte in ciascuno dei primi anni, sul piano della ingeneralità non sussistono norme che stabiliscono da quanto un vigneto di nuovo impianto o reimpiantato iscritto all’Albo dei vigneti di una Doc può produrre uve da destinare alla produzione del vino Doc di cui trattasi e in quale percentuale rispetto al tetto massimo di resa uva-ettaro previsto dal disciplinare.

Poiché è tecnicamente accertato che i vigneti seguono determinati cicli e processi produttivi, è evidente che le uve potranno essere oggetto di denuncia a decorrere dalla prima vendemmia utile e cioè da quando saranno prodotte e nei reali quantitativi ottenuti, e sempre che abbiano i requisiti prescritti (titolo alcolometrico volumico naturale minimo ecc.) b) eccedenze di produzione.

Per quanto riguarda, invece, il calcolo delle eccedenze, il Comitato ha confermato, fermi restando i limiti massimi previsti dai disciplinari che le eccedenze debbano essere calcolate e quindi detratte a completamento della vendemmia in quanto solo allora i viticoltori possono accettare gli effettivi quantitativi prodotti.