Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza T.A.R.
Data provvedimento: 25-06-2025
Numero provvedimento: 12563
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Agevolazioni - Istruttoria giudiziale - Valutazione delle commissioni tecniche - Motivazione dei punteggi - Misura agevolativa di cui al decreto n. 461776 del 18 settembre 2024 - Mancata inclusione del progetto della “Contea del vino Cirò” tra quelli finanziabili - Punteggio attribuito dalle commissioni tecniche non adeguatamente motivato rispetto ai criteri di bando - Disposizione da parte del giudice amministrativo di istruttoria per il riesame del progetto da parte della medesima commissione al fine di chiarire le ragioni sostanziali della valutazione e verificare la sussistenza dell'interesse al ricorso, ferma restando l'efficacia degli atti impugnati e salvo l'esercizio dell'autotutela decisoria da parte dell'Amministrazione.

 

ORDINANZA



sul ricorso numero di registro generale 3362 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Distretto Contea del vino Cirò S.C.A.R.L., Capoano S.r.l. Soc. Agricola, Librandi Antonio e Nicodemo Spa, Brigante vigneti & Cantina di Carè Stefania, Società Agricola Ceraudo Roberto S.r.l., Tenute Renda di Saverio Renda, Società Agricola Santa Venere Federico Scala S.r.l.s, Gs Tenuta Santoro di Giuseppe Santoro, Antichi vigneti Fratelli Sculco S.r.l. Società Agricola, Cantine Vincenzo Ippolito S.r.l. Agricola, Consorzio Tutela vini Doc Cirò & Melissa, Caparra & Siciliani – Cantina Soc. Coop. Agricola, La Pizzuta del Principe di Clara Ranieri, Saverona S.r.l., Francesco Malena, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Giancarlo Pompilio, Pietro Capoano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ciascuno in persona del rispettivo Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;


nei confronti

Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino S.C. A R.L., Distretto del Cibo Olio Evo Molisano Società Consortile A Responsabilità Limitata, Umbria Top Società Cooperativa Agricola, non costituiti in giudizio;
Distretto del Cibo Olio Evo Molisano S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Cossu, Jacopo Fiori, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Cossu in Cagliari, via Gianturco 4;
Associazione Distretto Rurale del Chianti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo De Luca, Carlo Lepore, Maria Claudia Lepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


per l'annullamento

a. della Graduatoria, pubblicata in data 31/12/2024 relativa alla selezione di cui all’avviso n. 0544040 del 15/10/2024 (c.d. II Bando Distretti del Cibo) relativo alla misura agevolativa di cui al Decreto Interministeriale nr. 0461776 del 18 settembre 2024, nella parte in cui non include tra i progetti finanziabili quello della “Contea del vino Cirò”

b. della proposta di graduatoria della Commissione di Valutazione di cui alla lett. a);

c. del decreto/provvedimento di approvazione della graduatoria non pubblicato né esibito, nonostante le richieste di accesso, avente data e numero non conosciuti ed in ogni caso emanato essendo preliminare alla pubblicazione della graduatoria;

d. ove, emesso, dell’eventuale Decreto Direttoriale di concessione dell’impegno della somma ammissibile a finanziamento, nell’ambito e nei limiti delle risorse assegnate in bilancio e dell’eventuale provvedimento di registrazione;

e. ove stipulati e nella parte lesiva per la parte ricorrente, dei contratti di distretto;

f. dell’istruttoria della commissione ivi compresi i verbali di valutazione e le griglie allegate nelle parti lesive alla ricorrente ;

g. degli eventuali ed ulteriori criteri di valutazione introdotti e seguiti dalla Commissione di Valutazione;

h. di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale;


nonché per l’accertamento e la declaratoria

del diritto della parte ricorrente ad ottenere la correzione del punteggio assegnato e la conseguente rettifica della pertinente posizione nella graduatoria definitiva di merito;

e per la condanna dell’Amministrazione resistente a riesaminare la domanda presentata dal soggetto proponente il progetto “Contea del vino Cirò” procedendo alla correzione del punteggio assegnato e alla conseguente rettifica della pertinente posizione nella graduatoria definitiva di cui innanzi in posizione finanziabile.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DISTRETTO CONTEA DEL vino CIRÒ S.C.A.R.L. il 20\3\2025 :

i. della nota MASAF prot. 0095695 del 28/02/2025 con cui il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare ha riscontrato negativamente l’istanza di autotutela proposta dalla parte ricorrente in data 19/02/2025 (ed assunta al protocollo del MASAF al Prot. N. 76284);

l. del decreto 678624 del 30/12/2024, pubblicato sul profilo del MASAF in data 03/03/2025 con cui è stata approvata la graduatoria relativa alla selezione di cui all’avviso n. 0544040 del 15/10/2024 (c.d. II Bando Distretti del Cibo); provvedimenti già impugnati alla lett. a. e c. del ricorso principale;



Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Distretto del Cibo Olio Evo Molisano S.C.A.R.L., del Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna e dell’Associazione Distretto Rurale del Chianti;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente impugna la graduatoria e gli atti di cui in epigrafe lamentandone l’illegittimità nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio (68.10 con posizione al posto 24°) inferiore a quello che - secondo una propria scheda di autovalutazione le sarebbe spettato sulla base dei criteri di selezione, ossia 91 su 100 (che le avrebbe consentito di rientrare tra i primi 11 progetti finanziabili);

Dato atto che la ricorrente ha adempiuto all’onere di integrare il contraddittorio come da ordinanza nr. 6808 del 3 aprile 2025;



Ritenuto che è opportuno disporre istruttoria - conformemente ai precedenti specifici della Sezione in ordine a fattispecie similari a quella odierna, cfr. ex plurimis ordinanza nr. 6824 del 4 aprile 2025- sui punti indicati a seguire;

-in particolare, non appare adeguatamente motivato il punteggio attribuito con riferimento all’incidenza percentuale delle aziende di produzione primaria pari, secondo la prospettazione di parte ricorrente, a 12 su 15 (terzo motivo, “qualità del partenariato”), ferma restando ogni valutazione in ordine alle ragioni esposte dall’Avvocatura - che tuttavia non sembrano desumersi dal contesto dei verbali della Commissione;

- non appare neppure motivato il richiamo al requisito secondo il quale “l’incidenza percentuale delle aziende di produzione primaria avrebbe dovuto “testualmente riscontrarsi nell’Accordo di Distretto” (oggetto di gravame con i motivi aggiunti), in assenza di una specifica previsione di bando;



Ritenuto che entrambi i profili indicati necessitano di adeguato approfondimento da parte della Commissione;

che, pertanto, non possa escludersi all’attualità l’interesse al ricorso ed ai motivi aggiunti, con conseguente necessità di meglio approfondire il relativo presupposto;

Ritenuta, anche allo scopo di meglio chiarire la sussistenza e la consistenza dell’interesse al ricorso l’opportunità di invitare le parti a dedurre più approfonditamente circa i relativi presupposti, in particolare prescrivendo che:

I) il Ministero resistente, tenuto conto specificamente di quanto dedotto dalla ricorrente relativamente al punteggio attribuito, provveda a far riunire nuovamente la Commissione istituita per l’esame dei progetti presentati a valere sul bando di cui alla graduatoria del 31 dicembre 2024, al fine di farle riesaminare il progetto della odierna ricorrente, allo stato degli atti e della documentazione di causa già prodotta (senza acquisizione di documenti nuovi che non siano già presenti nel fascicolo, essendo il giudizio limitato dalla domanda introduttiva per come proposta e documentata);

II) la Commissione formulerà corrispondente e specifica relazione istruttoria di valutazione, così da poter valutare quale sarebbe la collocazione del progetto del Distretto in graduatoria chiarendo (in funzione meramente esplicativa, quindi senza valore provvedimentale) le ragioni sostanziali di valutazione, a quale punteggio la ricorrente perverrebbe (con relativa posizione in graduatoria) laddove si riconoscesse fondato in tutto o in parte (e nei relativi limiti) il gravame sul punto;

III) tali chiarimenti saranno resi esclusivamente ai fini dell’accertamento dell’interesse al ricorso, quindi senza pregiudizio degli atti impugnati;

IV) i chiarimenti di cui sopra dovranno essere depositati in giudizio - con ogni opportuna documentazione a corredo - entro giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza o - se anteriore - dalla sua notifica a cura di parte ricorrente;

V) è fatto salvo in ogni caso, l’esercizio dell’autotutela decisoria da parte dell’Amministrazione (ove nell’edizione dei chiarimenti ne riscontri i presupposti), con ogni conseguenza sulla fase contenziosa in atto;

VI) le parti potranno presentare memorie in ordine ai punti che precedono nei termini di rito rispetto alla udienza pubblica che si indica a seguire;



Ritenuto che la tutela cautelare invocata dalla parte ricorrente, tenuto conto dei suddetti incombenti istruttori, può essere soddisfatta mediante la fissazione dell’udienza pubblica del 26 novembre 2025 per la trattazione nel merito del ricorso.



PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater) salva l’efficacia dei provvedimenti impugnati, dispone gli incombenti istruttori indicati in parte motiva e dispone, per il prosieguo del giudizio, la trattazione della causa alla pubblica udienza del 26 novembre 2025, riservando ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Consigliere



L'ESTENSORE

Salvatore Gatto Costantino

IL PRESIDENTE

Mariangela Caminiti